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Legge 335 dell'8 agosto 1995
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
Vigente al: 7-9-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici
obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli)
1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo
scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della
Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti
pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla
contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con
affermazione del principio di flessibilita', l'armonizzazione degli
ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralita' degli
organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche
complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di
copertura prevenzione, la stabilizzazione della spesa pensionistica
nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema
previdenziale medesimo.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le
successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o
deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni
delle sue disposizioni. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo
3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato
con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle relative
norme di attuazione; la cui armonizzazione con i principi della
presente legge segue le procedure di cui all'articolo 48-bis dello
Statuto stesso.
3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di
finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni
1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti massimi del saldo
netto da finanziarie e del ricorso al mercato finanziario stabiliti
dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725
(legge finanziaria 1995). Le successive disposizioni determinano gli
effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'articolo 13, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi
quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai sensi dell'articolo
11-ter, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti
finanziari in termini di competenza di cui al comma 3, sono
considerate le maggiori entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi e per lire 1.880
miliardi.
5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli
obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di
cui alla allegata tabella 1, il Governo della Repubblica adotta
misure di modificazione dei parametri dell'ordinamento previdenziale
necessarie a ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della
medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi
finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri
devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli
scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema
previdenziale non puo' prevedersi l'aumento delle entrate se non per
il limitato periodo necessario alla produzione degli effetti
derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui
si verifica lo scostamento. A decorrere dal 1998, nel documento di
programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, in apposita sezione nella parte dedicata
agli andamenti tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il
successivo decennio della spesa previdenziale. Ove si riscontrino
scostamenti al percorso di riequilibrio previsto dal comma 3, nella
parte dedicata alla definizione degli obiettivi, ovvero, risulti
tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e
finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio,
sono indicate le correzioni da apportare alla presente legge con
apposito provvedimento. Per quanto previsto dal presente comma il
Governo si avvale del Nucleo di valutazione per la spesa
previdenziale di cui al comma 44 che, a tal fine, e' tenuto a
predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la dinamica
dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali di
ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio.
6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale
obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, e'
determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante
individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di
cui all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al
momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno
rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento, il
coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari
al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di
trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il coefficiente
dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi.
Ad ogni assicurato e' inviato, con cadenza annuale, un estratto conto
che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante
contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa
nonche' l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative
ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo, nei casi di maturazione di anzianita' contributive pari
o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione
relativo all'eta' di 57 anni, in presenza di eta' anagrafica
inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianita' non
concorrono le anzianita' derivanti dal riscatto di studio e dalla
prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la
contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il
raggiungimento del diciottesimo anno di eta' e' moltiplicata per 1,5.
(24)
8. Ai fini della determinazione del montante contributivo
individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei
casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi
contributivi e la contribuzione cosi' ottenuta si rivaluta su base
composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della
contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo, (PIL) nominale,
appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da
rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai
soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi
alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la
revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
"In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo
come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui
al primo periodo del presente comma non puo' essere inferiore a uno,
salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive."
10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima l'aliquota per il
computo della pensione e' fissata al 33 per cento. Per i lavoratori
autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) detta aliquota e' fissata al 20 per cento.
11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento
effettivo del tasso di variazione del PLI di lungo periodo rispetto
alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale,
rilevati dall'ISTAT, con decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente di
trasformazione previsto al comma 6.
12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al
comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere
un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione e'
determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita' acquisite
anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla
data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo
previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta
data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento
pensionistico relativo alle ulteriori anzianita' contributive
calcolato secondo il sistema contributivo.
13. Per i lavoratori gia' iscritti alle forme di previdenza di cui
al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere
un'anzianita' contributiva di almeno diciotto anni, la pensione e'
interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema
retributivo.
14. L'importo dell'assegno di invalidita' di cui alla legge 12
giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo, ovvero la
quota di esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera b), sono
determinati secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di
trasformazione relativo all'eta' di 57 anni nel caso in cui l'eta'
dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa
inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione e' utilizzato
per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso
di decesso ad un'eta' inferiore ai 57 anni.
15. Per il calcolo delle pensioni di inabilita' secondo i sistemi
di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2,
comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il
sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianita'
contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al
montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al
trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo
mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'
dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue
pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente
di trasformazione di cui al comma 14.
16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al
minimo.
17. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dagli
articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento
delle retribuzioni pensionabili, gia' previsto nella misura del 50
per cento, e' sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero
delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la data di
decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.
18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre
1992 abbiano avuto un'anzianita' contributiva pari o superiore ai 15
anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione
della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e
con la medesima decorrenza e modalita' di computo ivi previste, entro
il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la
decorrenza della pensione.
19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati
esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianita' sono sostituite da
un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".
20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione
del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del
cinquantasettesimo anno di eta', a condizione che risultino versati e
accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di
contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere
non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito
anagrafico al raggiungimento della anzianita' contributiva non
inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo
periodo, nonche' dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di
eta'. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi
per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai
medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio
sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto
evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui
all'articolo 3, comma 6, compete una indennita' una tantum, pari
all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6,
moltiplicato per il numero delle annualita' di contribuzione
accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in
base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi
inferiori all'anno, la predetta indennita' e' calcolata in
proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, determina, con decreto, le modalita' e i termini per il
conseguimento dell'indennita'. (18) (27)
21. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
22. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e'
conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di
anzianita' contributiva e anagrafica previsti dalla normativa
previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come
integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori e' data
facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema contributivo ((. . .)) a
condizione che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o
superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.
(15)
24. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di
riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro
elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative
individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23,
avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i
periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle
aliquote vigente nei diversi periodi, nel limite massimo della
contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
25. Il diritto alla pensione di anzianita' dei lavoratori
dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa
sostitutive ed esclusive si consegue:
a) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva pari o
superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di eta'
anagrafica;
b) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore
a 40 anni;
c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali
di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianita'
contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di
prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianita' si
consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B,
con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna
1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al conseguimento della
maggiore anzianita' contributiva di cui alla medesima tabella B,
colonna 2.
27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianita' per le forme
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti e' conseguibile, nella fase transitoria,
oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:
a) ferma restando l'eta' anagrafica prevista dalla citata tabella B,
in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali
di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni
percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) a prescindere dall'eta' anagrafica di cui alla lettera a), in
presenza dei requisiti di anzianita' contributiva indicati
nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni
percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che
operano altresi' per i casi di anzianita' contributiva ricompresa
tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori,
ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al
pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di
maturazione del requisito contributivo prescritto. (4)
28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b),
il diritto alla pensione di anzianita' si consegue al raggiungimento
di un'anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni ed al
compimento del cinquantasettesimo anno di eta'. Per il biennio
1996-1997 il predetto requisito di eta' anagrafica e' fissato al
compimento del cinquantaseiesimo anno di eta'.
29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di
cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre
dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianita' al 1
luglio dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1
ottobre dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1
gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono
accedere al pensionamento al 1 aprile dell'anno successivo. In fase
di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni e' fissata con
riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i
lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate.
Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione
generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto
previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione e'
fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del
requisito di anzianita' contributiva.
30. All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre
1994, n. 724, le parole: "fino a 30 anni" sono sostituite dalle
seguenti: "inferiore a 31 anni". Per i lavoratori dipendenti privati
e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito
dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non
gia' stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo
comma, e' fissata al 1 settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti
all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al predetto
articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono
accedere al pensionamento al 1 gennaio 1996.
31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al
trattamento di pensione, la cessazione del servizio ha effetto dalla
data di inizio dell'anno scolastico e il relativo trattamento
economico decorre dalla stessa data, fermo restando quando disposto
dall'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato in
data successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda
stessa entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della presente legge. Non sono disponibili, per le
operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico
1995 - 1996, i posti del personale del comparto scuola che ha
presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al
28 settembre 1994. Al personale del comparto scuola si applica
l'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.(7)
32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e
di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianita' continuano
a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per
invalidita' derivanti o meno da cause di servizio; nei casi di
trattamenti di mobilita' previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7, della
legge 23 luglio 1991, n. 223; nei casi di pensionamenti anticipati,
previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in
connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i lavoratori
privi di vista. Le predette disposizioni si applicano altresi':
a) per i lavoratori che fruiscano alla data di entrata in vigore
della presente legge dell'indennita' di mobilita', ovvero
collocati in mobilita' in base alle procedure avviate
anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ove
conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi
ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennita' di
mobilita';
b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito
previsto dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in
base ai benefici di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e nel
corso dell'anno 1996 presentino domanda di pensionamento.
33. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e' aggiunto il seguente periodo: "Con effetto dal 1
gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un
punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di
pensione fino a lire dieci milioni annui".
34. L'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 3. -1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui
all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri:
a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria le
mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le modalita'
di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota
contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti
all'anticipo dell'eta' pensionabile;
b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono
definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono
determinate le modalita' di copertura dei conseguenti oneri
attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri
attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile. Con il
medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalita' per la
verifica e di controllo in ordine all'espletamento, da parte dei
lavoratori medesimi, delle attivita' particolarmente usuranti;
c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e
del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore,
sono individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli
comparti e sono definite le modalita' di copertura dei conseguenti
oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i
criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile,
nell'ambito delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei
rispettivi contratti di lavoro.
2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure
di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.
3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di cui
al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una
commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita',
stabilisce le modalita' di copertura degli oneri, determinandone
l'entita' ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del
settore, consideratene le caratteristiche.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita
ai sensi del comma 3 sara' riconosciuto un concorso alla copertura
degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in
ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che
esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa
sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale
di particolare intensita', delle peculiari caratteristiche dei
rispettivi ambiti di attivita' con riferimento particolare alle
componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso non puo'
superare il 20 per cento del corrispondente onere ed e' attribuito
nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo, determinate, in
fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere
dal 1996. Le predette risorse possono essere adeguate in relazione ai
dati biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto decreto e'
emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle
proposte formulate ai sensi del comma 1.
5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per analisi e indagini sulle attivita' usuranti, su quelle nocive,
sull'aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale.
Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanita',
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente
nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati
dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti
universitari competenti".
35. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i
lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le
caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che questi presentano,
anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione
al rischio professionale di particolare intensita', viene, inoltre
ridotto il limite di anzianita' contributiva di un anno ogni dieci di
occupazione nelle attivita' di cui sopra, fino ad un massimo di
ventiquattro mesi complessivamente considerati".
36. I limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28,
sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti
trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.
37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione
le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
come modificato ai sensi dei commi 34 e 35, puo' optare per
l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'eta'
anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni
sei anni di occupazione nelle attivita' usuranti ovvero per
l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini
dell'anticipazione dell'eta' pensionabile fino ad un anno rispetto al
requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19.
38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 e' autorizzata la spesa
di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli
anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni: per lire 100 miliardi
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini
del bilancio triennale 1995 - 1997, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
39. Con uno o piu' decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Governo della
Repubblica e' delegato ad emanare norme intese a riordinare,
armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse
finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in
materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e
di prosecuzione volontaria nonche' a conformarle al sistema
contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi
riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni
figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternita'
e per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, e degli articoli 3,
comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Per i periodi di maternita', revisione dei criteri di accredito
figurativo, in costanza di rapporto lavorativo, escludendo che
l'anzianita' contributiva pregressa ne costituisca requisito
essenziale;
b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente
disciplina per casi di disoccupazione;
c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico
dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di
interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche
disposizioni per la durata massima di tre anni; nei casi di
formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di
inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di
lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori
discontinui, saltuari, precari e stagionali per i periodi
intercorrenti non coperti da tali obblighi assicurativi.
40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente
secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi
di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei
figli fino al sesto anno di eta' in ragione di centosettanta
giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di
eta', al coniuge e al genitore purche' conviventi, nel caso
ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni
complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro
mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del
verificarsi dell'evento maternita', e' riconosciuto alla
lavoratrice un anticipo di eta' rispetto al requisito di accesso
alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi
per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In
alternativa al detto anticipo la lavoratrice puo' optare per la
determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del
moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'eta' di
accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in
caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o
piu' figli.
41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei
superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime
dell'assicurazione generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme
esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli
figli di minori eta', studenti, ovvero inabili, l'aliquota
percentuale della pensione e' elevata al 70 per cento limitatamente
alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti
pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del
beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il
trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma
con la pensione ai superstiti ridotta non puo' essere comunque
inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il
reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente
precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I
limiti di cumulabilita' non si applicano qualora il beneficiario
faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore eta',
studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al
primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti
previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in
vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri
miglioramenti. (21)
42. All'assegno di invalidita' nei casi di cumulo con redditi da
lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di
cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei
redditi con l'assegno di invalidita' ridotto non puo' essere comunque
inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il
reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente
precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le
misure piu' favorevoli per i trattamenti in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al
riassorbimento con i futuri miglioramenti.
43. Le pensioni di inabilita', di reversibilita' o l'assegno
ordinario di invalidita' a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti,
liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia
professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata
per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita
stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli
in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con
riassorbimento sui futuri miglioramenti. (13)
44. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale con compiti di osservazione e di controllo dei singoli
regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema
previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra
attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche
con riferimento alle singole gestioni, nonche' compiti di propulsione
e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa
previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sulle vicende gestionali che possono interessare l'esercizio di
poteri di intervento e vigilanza;
b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti
gestionali formulando, se del caso, proposte di modificazioni
normative;
c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche mediante
acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle
gestioni;
d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46 relazioni in
ordine agli aspetti economico-finanziari e gestionali inerenti al
sistema pensionistico pubblico;
e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione del
conto della previdenza di cui all'articolo 65, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11. (22)
45. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 107. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 107. PERIODO SOPPRESSO DAL
D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 107. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 MAGGIO
2007, N. 107. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 107.
Per il funzionamento del Nucleo, ivi, compreso il compenso ai
componenti nonche' l'effettuazine di studi e ricerche ai sensi del
comma 44, lettera c), anche attraverso convenzioni e borse di studio
presso il Nucleo medesimo, e' autorizzata la spesa di lire 1.500
milioni annue a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni
1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto ai fini del
bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. (3)
46. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce,
con periodicita' biennale, al Parlamento sugli aspetti
economico-finanziari ed attuativi inerenti alla riforma previdenziale
recata dalla presente legge.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che
"All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335: al
terzo periodo le parole: "membri medesimi" vanno interpretate
intendendosi riferite anche ai membri collocati fuori ruolo".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 1, comma 8) che
"Le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e dell'articolo 1, comma 27, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, non si applicano al personale posto in pensionamento
anticipato ai sensi del presente decreto."
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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte costituzionale con sentenza 13 - 21 novembre 1997, n. 347
(in G.U. 1a s.s. 26/11/1997, n. 48) ha dichiarato, in applicazione
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, comma 31, primo periodo, nella
parte in cui fa salva l'efficacia dell' art. 13, comma 5, lettera b),
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
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AGGIORNAMENTO (13)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 73, comma 1)
che "A decorrere dal 1° luglio 2001, il divieto di cumulo di cui
all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non
opera tra il trattamento di reversibilita' a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti, nonche' delle forme esclusive, esonerative
e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore
conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai
sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano alle rate di pensione di reversibilita' successive alla
data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa e' stata
liquidata in data anteriore."
-------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 28 settembre 2001, n. 355, convertito con modificazioni
dalla L. 27 novembre 2001, n. 417 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto
1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista e'
concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto
articolo 1 che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o
superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema
contributivo."
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AGGIORNAMENTO (18)
La L. 23 agosto 2004, n. 243 ha disposto (con l'art. 1, comma 6,
lettera b)) che "Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa
spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'eta'
media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e
con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509,
e 10 febbraio 1996, n. 103:
[. . .] b) per i lavoratori la cui pensione e' liquidata
esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico
di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli
uomini".
-------------
AGGIORNAMENTO (21)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296,ha disposto (con l'art. 1, comma
774) che "L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico
a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente
nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a
tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista
dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si
interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilita' sorte a
decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335,
indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta,
l'indennita' integrativa speciale gia' in godimento da parte del
dante causa, parte integrante del complessivo trattamento
pensionistico percepito, e' attribuita nella misura percentuale
prevista per il trattamento di reversibilita'."
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma
3) che "Il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 1, comma 44,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e'
composto da non piu' di quattordici membri, nominati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con particolare competenza ed
esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico,
economico, statistico ed attuariale. Il presidente del Nucleo, che
coordina l'intera struttura, e' nominato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. L'incarico di componente il Nucleo
e' incompatibile con ogni funzione e compito che attenga
all'attivita' di controllo, indirizzo, vigilanza, gestione e
consulenza con gli enti di previdenza obbligatoria, e, altresi', con
un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con gli enti stessi."
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 come modificato dalla L. 24
dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 2, comma 5-ter) che "In
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8
agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a
5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione".
-------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 12, comma 12-bis)
che "a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di eta' e i valori
di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla
Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni
di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, devono
essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma
12-ter, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza
di ogni aggiornamento".
Art. 2
Armonizzazione
1. Con effetto dal 1 gennaio 1996 e' istituita presso l'INPDAP la
gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello
Stato, nonche' alle altre categorie di personale i cui trattamenti di
pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo
4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una
contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di
finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui
all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti
percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie
di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio
dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi
22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini
della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarieta' di
cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde
dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente
all'assicurazione di cui al comma 1.
3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della
definizione dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di
cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale
le attivita' connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza
dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle
Direzioni provinciali del Tesoro le competenze attinenti alle
funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai
trattamenti pensionistici dei dipendenti statali gia' attribuite in
applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986,
n. 138. Restano altresi' attribuite alle predette Amministrazioni,
ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla
corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla
liquidazione delle indennita' in luogo di pensione e per la
costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni
pensionistiche.((Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti
pensionistici e' stabilito un apporto dello Stato a favore della
gestione di cui al comma 1. Tale apporto e' erogato su base
trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive
necessita' finanziarie della citata gestione, riferite al singolo
esercizio finanziario)). PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007,
N. 244. A decorrere dal 1 gennaio 1996, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, e' stabilita, a carico delle Amministrazioni statali,
un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a
quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalita'
di versamento.
4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3,
complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed
in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, e' cosi' ripartito: a)
quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi
per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente
ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi
per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle Amministrazioni
statali di cui al comma 2; b) quanto a lire 500 miliardi per l'anno
1996 ed a lire 500 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico
dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale onere
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al
capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. b-bis)
quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705
miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento
aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali.
5. Per i lavori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio,
comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto
dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di
fine rapporto.
6. La contrattazione collettiva nazionale in conformita' alle
disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce,
nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le
modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con
riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e
contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di
cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le
forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si
provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi
del primo periodo del presente comma.
7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli
comparti, definisce, altresi', ai sensi del comma 6, le modalita' per
l'applicazione, nei confronti dei lavoratori gia' occupati alla data
del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di
fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo
del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione.
8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo
1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto dalle
amministrazioni ovvero dagli enti che gia' provvedono al pagamento
dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano
applicazione le disposizioni sul "Fondo di garanzia per il
trattamento di fine rapporto" istituito con l'articolo 2 della citata
legge n. 297 del 1982. Per il personale degli enti, il cui
ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata
della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento
e di Bolzano nonche' della regione Valle d'Aosta, la corresponsione
del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di
appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione
previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque
denominato in favore dei competenti enti previdenziali ai sensi della
normativa statale in vigore. Per il personale di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1 del testo unificato approvato decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni,
e' considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con
norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale
per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4, sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto
previsto dal terzo e quarto periodo del presente comma, garantendo
l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
9. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base
contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto
del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione
nelle predette basi delle indennita' e assegni comunque denominati
corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla
ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di
maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al
comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base
pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29
aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma
2, della citata legge n. 724 del 1994.
11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e
10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste
dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503.
12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, cessati dal servizio per infermita' non dipendenti da
causa di servizio per le quali gli interessati si trovino
nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi
attivita' lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a
quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di
eta' previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potra'
essere computata un'anzianita' utile ai fini del trattamento di
pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non
potra' superare l'80 per cento della base pensionabile, ne' quello
spettante nel caso che l'inabilita' sia dipendente da causa di
servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui
al presente comma e' richiesto il possesso dei requisiti di
contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di
inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del
lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalita'
applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i
principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata
dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato
di inabilita' operano le competenze previste dalle vigenti
disposizioni in materia di inabilita' dipendente da causa di
servizio.
13. Con effetto dal 1 gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3
dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti per
i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di
eta' previsti dall'ordinamento di appartenenza, per infermita', per
morte e alle pensioni di reversibilita' si applica la disciplina
prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti.
14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "tre volte"
sono sostituite dalle seguenti: "quattro volte".
15. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Sono altresi' esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al
presente articolo:
a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie
climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei
dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico,
compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'universita' e
siano in regola con gli esami dell'anno accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento
di asili nido aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento
di circoli aziendali con finalita' sportive, ricreative e culturali,
nonche' quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato
praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti
disposizioni, di azioni della societa' datrice di lavoro ovvero di
societa' controllanti o controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti
ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento
del prezzo praticato al grossista".
16. L'indennita' di servizio all'estero corrisposta al personale
dell'Istituto nazionale per il commercio estero e' esclusa dalla
contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi
dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura
dell'indennita' integrativa speciale.
17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo
comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, introdotto
dal comma 15, nonche' quella di cui al comma 16, si applicano anche
ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente
legge. Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i
versamenti gia' effettuati e le prestazioni previdenziali ed
assistenziali erogate.
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile
ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della
differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e
prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso
agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti
stessi. Per i lavoratori, privi di anzianita' contributiva, che si
iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche
obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema
contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, e' stabilito un
massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132
milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di
pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi
alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura e' annualmente
rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT. Il
Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito
eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al
finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi gia' previsti nel
predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni. (1)
19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di
rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, non puo' comportare un trattamento superiore a
quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote
di rendimento previste dalla normativa vigente.
20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla
data del 1 gennaio 1995 avevano esercitato la facolta' di
trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di
legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1 gennaio 1995,
il procedimento di dispensa dal servizio per invalidita', continuano
a trovare applicazione le disposizioni sull'indennita' integrativa
speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le medesime disposizioni si
applicano, se piu' favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata,
alla predetta data, una anzianita' di servizio utile per il
collocamento a riposo di almeno 40 anni.
21. Con effetto dal 1 gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle
forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti al compimento del
sessantesimo anno di eta', possono conseguire il trattamento
pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di
appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il
collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'. A decorrere dal
1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico
di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il
requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo l, comma 6,
lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti
anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1°
gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'eta' di sessantacinque
anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza
del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a
specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici piu'
elevati, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente
comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di
eta' e di anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia
nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti dalla
normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla
prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
22. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, uno o piu' decreti legislativi intesi all'armonizzazione
dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale
obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonchedei regimi
pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con
riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello
Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2,
terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con
riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale
ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in
attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di
equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle
prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla
salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle
assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i
principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo
criteri di flessibilita' omogenei rispetto a quelli fissati dai commi
da 19 a 23 dell'articolo 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento
alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria,
salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e
rilevanti peculiarita' professionali e lavorative presenti nei
settori interessati.
23. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di
accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di
flessibilita' come affermato dalla presente legge, secondo criteri
coerenti e funzionali alle obiettive peculiarita' ed esigenze dei
rispettivi settori di attivita' dei lavoratori medesimi, con
applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti
pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare
effetti compatibili con le specificita' dei settori delle attivita';
b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i
trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi
4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in
particolare, della peculiarita' dei rispettivi rapporti di impiego,
dei differenti limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo,
con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in
funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei
trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate
l'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia previste da
siffatti trattamenti eregolato secondo quando previsto dall'articolo
18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.
24. Il Governo, avuto riguardo alle specificita' che caratterizzano
il settore produttivo agricolo e le connesse attivita' lavorative,
subordinate e autonome, e' delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a
rendere compatibili con tali specificita' i criteri generali in
materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura
degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio
della delega il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al
comma 2 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in
funzione dell'effettiva capacita' contributiva e del complessivo
aumento delle entrate;
b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di
tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;
c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale,
delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini
dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri
settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo
industriale l'adeguamento dovra' essere stabilito con carattere di
priorita' e con un meccanismo di maggiore rapidita';
d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di
lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori
produttivi, nella considerazione della specificita' delle aziende a
piu' alta densita' occupazionale site nelle zone di cui agli
obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n.2052/88 del Consiglio del 24
giugno 1988;
e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di
riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico,
che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti
pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori
produttivi;
f) considerazione della continuazione dell'attivita' lavorativa
dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento
medesimo;
g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei
trattamenti di disoccupazione, armonizzazione della disciplina
dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione
in relazione all'attivita' lavorativa prestata, ai fini
dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di
anzianita';
h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della
misura della pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti,
del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione
della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione,
in ragione della peculiarita' dell'attivita' del settore.
25. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela
previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attivita' autonoma
di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui
esercizio e' subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi,
in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, avuto riguardo all'entita' numerica degli
interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza
obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli
degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto
legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del
sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo
ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme
obbligatorie di previdenza gia' esistenti per categorie similari;
c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a
garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei
soggetti che si avvalgono delle predette attivita';
d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i
quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla
gestione di cui ai commi 26 e seguenti.
26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva,
attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera
a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla
vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'. (9a) (12a)
(14) (17) (21) (24) (27) ((28))
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26
comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di
inizio dell'attivita' lavorativa, se posteriore, la tipologia
dell'attivita' medesima, i propri dati anagrafici, il numero di
codice fiscale e il proprio domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di
partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui
al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti
nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una coppia del modello 770-D,
con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro
autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3
dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 e'
dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed e' applicato sul
reddito delle attivita' determinato con gli stessi criteri stabiliti
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta
dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti
definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi
mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento
i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non
inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito
dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. e
successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione
annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da
accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I
contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente
dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi
nell'anno. Il contributo e' adeguato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma
32.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare
entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalita' ed i termini per
il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la
natura dell'attivita' soggetta al contributo, il riparto del medesimo
nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a
carico del committente dell'attivita' espletata ai sensi del comma
26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello
del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza e'
computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per
il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la
facolta' dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo
termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il
credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i
termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in
misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione,
le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli
esercenti attivita' commerciali.
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26
e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti
dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta
alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e
funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi
26 e seguenti e' definito, per quanto non diversamente disposto dai
medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n.
233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di
adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase
di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 1994,
le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
33. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualita'
pensioni", istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n.
389, con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo
alle peculiarita' della specifica forma di assicurazione sulla base
dei seguenti principi:
a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei
commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione
con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di
amministrazione.
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AGGIORNAMENTO (9a)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 59, comma
16) che "Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme
obbligatorie, con effetto dal 1 gennaio 1998 il contributo alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e' elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso
e' ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di
0,5 punti percentuali ogni biennio fino al raggiungimento
dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e'
maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto
percentuale. E' dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5
punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante
dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternita' e
agli assegni al nucleo familiare".
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AGGIORNAMENTO (12a)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 come modificata dalla L. 23 dicembre
1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 59, comma 16) che "Per i
soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con
effetto dal 1 gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso e' ulteriormente elevato
con effetto dalla stessa data in ragione di un punto percentuale ogni
biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.
La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche e' maggiorata rispetto a quella di finanziamento di
due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di
computo di 20 punti percentuali. E' dovuta una ulteriore aliquota
contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento
dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela
relativa alla maternita' , agli assegni al nucleo familiare e alla
malattia in caso di degenza ospedaliera.
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ha disposto (con l'art. 84, comma
1) che "Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme
obbligatorie, il contributo alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti
percentuali, per il finanziamento dell'onere derivante
dall'estensione agli stessi anche della tutela relativa alla
maternita'".
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AGGIORNAMENTO (17)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 44, comma 6)
che "In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei
regimi contributivi delle diverse tipologie di attivita' di lavoro,
anche in relazione alla riforma delle relative discipline, l'aliquota
di finanziamento e l'aliquota di computo della pensione, per gli
iscritti alla gestione previdenziale di cui all'articolo 2, commi 26
e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, che percepiscono redditi da pensione previdenziale
diretta, sono incrementate di 2,5 punti a partire dal 1 gennaio 2003
e di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1 gennaio 2004, ripartiti tra
committente e lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso di
lavoro parasubordinato. Alla predetta gestione affluisce il 10 per
cento delle entrate di cui al comma 4, vincolato al finanziamento di
iniziative di formazione degli iscritti non pensionati; con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinati criteri e modalita' di finanziamento e di gestione delle
relative risorse".
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AGGIORNAMENTO (21)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma
770) che "Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva
pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche
sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla
medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione
l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono
stabilite in misura pari al 16 per cento".
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AGGIORNAMENTO (24)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma
10) che "Fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima e' elevata di 0,09 punti
percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate in
uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle
gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e
coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni
autonome dell'INPS, nonche' quelle relative agli iscritti alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335".
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 18, comma 5) che "Con
effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota
percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e
pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' ridotta, nei casi in cui il
matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad eta' del
medesimo superiori a settanta anni e la differenza di eta' tra i
coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di
ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al
numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione
percentuale e' proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di
cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli
di minore eta', studenti, ovvero inabili".
Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 12) che "L'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso
che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non
esclusiva, attivita' di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso
l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che
svolgono attivita' il cui esercizio non sia subordinato
all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attivita' non
soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in
base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti
di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103. Sono fatti salvi i versamenti gia' effettuati ai sensi del
citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995".
-------------
AGGIORNAMENTO (28)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 22, comma 1)
che "Con effetto dal 1° gennaio 2012 l'aliquota contributiva
pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la
relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale."
Art. 3
Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale
1. All'articolo 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo
il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Al fine di consentire un
immediato riscontro dell'incidenza delle risultanza finali della
gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali, l'Istituto e' inoltre tenuto a compilare uno stato
patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali di cui all'articolo 37".
2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma
3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' determinato in
lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi
della predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo
37 della citata legge n. 88 del 1989, sono aggiunte, in fine, le
parole: "incrementato di un punto percentuale". Entro il 31 dicembre
1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione
dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente
comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del
contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo il
criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con
l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media,
ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi
interessati.
3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare uno o piu'
decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle
prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidita' e
inabilita'. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei relativi
criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di
persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104;
b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle
prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore
dell'invalidita' civile, della cecita' civile e del sordomutismo
il principio della separazione tra la fase dell'accertamento
sanitario e quella della concessione dei benefici economici, come
disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 698;
c) graduazione degli interventi in rapporto alla specificita' delle
differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle
incompatibilita' e cumulabilita' delle diverse prestazioni
assistenziali e previdenziali;
d) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse
forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante
forme di raccordo tra le diverse competenze delle amministrazioni
e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, di una apposita commissione
tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento nonche'
adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a
rendere piu' incisiva ed efficace la difesa diretta
dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia
di invalidita' civile, pensionistica, ivi compresa quella di
guerra. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede
ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle
norme delegate anche al fine di valutare l'opportunita' di
pervenire alla individuazione di una unica istituzione competente
per l'accertamento delle condizioni di invalidita' civile, di
lavoro o di servizio.
4. Ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48, in materia di effettuazione degli incroci automatizzati
dei dati, l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione detta le norme tecniche ed i criteri per la
pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione
di sistemi informativi automatizzati, nonche' per la loro
integrazione o connessione o, eventualmente, per altre forme di
raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei
dati.
5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o
assistenziali, il cui importo e' condizionato al reddito del soggetto
o del nucleo famigliare cui il soggetto appartiene, sono comunicati
quadrimestralmente, da parte degli organismi erogatori,
all'Amministrazione finanziaria che provvedera' a verifica dei
redditi stessi.
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale
e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni
reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per
il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il
soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura
ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato,
ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi
computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del
reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione
dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei
redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il
mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione
dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito
concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e
contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da
imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a
norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti
di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui
trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione
separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di
abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo
ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti
previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche
obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione
medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. (11)
(12) (13) (16) (27) ((30))
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalita'
e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento
dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione
dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali,
la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per
cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o
comunita' con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non
diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano
all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di
cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni.
8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della
classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il
conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla
effettiva attivita' svolta producono effetti dal periodo di paga in
corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con
esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato
determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso
di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli
effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla
data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate
con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere
categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del
principio della non retroattivita', dalla data fissata dall'INPS. Le
disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si
applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, pendano controversie non definite con
sentenza passata in giudicato.
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il
decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche
obbligatorie, compreso il contributo di solidarieta' previsto
dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non
devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio
1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i casi di
denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; (17)
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria. (20)
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche
alle contribuzioni relative a periodo precedenti la data di entrata
in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti
interruttivi gia' compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della
normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini
prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista
dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in
corso.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del tesoro, su proposta del competente comitato
amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di
cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono variate, per ciascuna delle
gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n.
88, in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in
coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato
dal competente comitato con periodicita' almeno triennale. Nei casi
di deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS, per
l'utilizzazione degli avanzi delle predette gestioni, alla
determinazione della misura degli interessi da corrispondersi si
provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso
medio del rendimento annuale dei titoli di Stato.
12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza
sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di
assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del
1994, la stabilita' delle gestioni previdenziali di cui ai predetti
decreti legislativi e' da ricondursi ad un arco temporale non
inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto
articolo 2, comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle
indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonche'
dal Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). In esito
alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto
articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i
provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio
finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro
rata in relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla
introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e
comunque tenuto conto dei criteri di gradualita' e di equita' fra
generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano
affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), possono essere
adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Nei regimi pensionistici gestiti
dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione
della base pensionabile e' definito, ove inferiore, secondo i criteri
fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme
di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli
altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di
anzianita', trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo
1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza
sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti.
Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo
definito ai sensi della presente legge. (21)
13. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 LUGLIO 1998 N. 286.
14. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n.
153 e' sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene
conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico
di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o
convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a decorrere dal 1
gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in
funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti
pensionistici esteri intervenute al 1 gennaio di ciascun anno;
qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano
comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo
recupero sara' effettuato in conformita' all'articolo 11 della legge
23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al
1 gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto
per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano
confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il
relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della
pensione base. Le modalita' di accertamento delle variazioni degli
importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per
la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro".
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto
sia o sia stato acquisito in virtu' del cumulo dei periodi
assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni
internazionali in materia di sicurezza sociale, non puo' essere
inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del
trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa,
se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianita'
contributive inferiori all'anno, non puo' essere inferiore a lire
6.000 mensili.
16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 e' al netto
delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge
15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni, e
degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nonche'
delle somme dovute per prestazioni famigliari.
17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine previsto per l'adozione
del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali
di Stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di
sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento della domanda completa
dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore
della forma di previdenza obbligatoria.
18. Al fine di assicurare la migliore funzionalita' ed efficienza
dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli
obiettivi di cui alla presente legge enunciati nell'articolo 1, comma
1, e per approntare mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli
obblighi di contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni
lavorative, sara' previsto, con successivo provvedimento di legge,
l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro. Al
medesimo fine potra' essere prevista, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle
finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza
per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale
ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato
di previsione del Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di
finanza - per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti
dagli organici.
19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui
al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, gia' rientranti nel
campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per i lavoratori e
pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si applicano
le disposizioni di cui alla presente legge in materia di previdenza
obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati
dell'assicurazione generale obbligatoria, con riflessi sul
trattamento complessivo di cui all'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 357 del 1990, salvo che non venga diversamente
disposto in sede di contrattazione collettiva.
20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e
assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono
risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di
constatata regolarita'. Nei casi di attestata regolarita' ovvero di
regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli
adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga
anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono
essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive,
salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del
datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente
disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli
ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonche' ai verbali
redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia
previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attivita' di
vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato
per dolo o colpa grave.
21. Nel rispetto dei principi che presiedono alla legislazione
previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico
obbligatorio introdotto dalla presente legge, il Governo della
Repubblica e' delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, norme con cui, anche per
quanto attiene alle modalita' di applicazione delle disposizioni
relative alla contribuzione e di erogazione, all'attivita'
amministrativa e finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni
obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, si
stabiliscano, in funzione di una piu' precisa determinazione dei
campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore
speditezza e semplificazione delle procedure amministrative anche con
riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni,
modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di
norme vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo
provvedimento legislativo. (2) (7a) (11a) (12)
22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica,
almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della
delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si
esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema
di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente,
stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono,
rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al
comma 27 del presente articolo, nonche' per quello di cui
all'articolo 2, comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito dei
decreti legislativi potranno essere emanate, nel rispetto dei
predetti termini e modalita', con uno o piu' decreti legislativi,
entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
medesimi. (7a)
23. Con effetto dal 1 gennaio 1996, l'aliquota contributiva di
finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e' elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle
aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee
a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88 procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote
diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo
familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente
alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di
finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione
dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio
finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la
medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per
il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta
gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989 e,
contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di
famiglia previsto dalla vigente normativa e' riassegnato per le altre
finalita' previste dall'articolo 37 della medesima legge n. 88 del
1989.
24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza
obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti
effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1
gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive,
sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti
percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori
di lavoro gia' obbligati al contributo di cui all'articolo 22 della
legge 11 marzo 1988, n. 67.
Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, e' prorogato
il contributo di cui all'articolo 22 della citata legge n. 67 del
1988, per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35
punti percentuali.
25. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1
dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare a
prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i
limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto decreto
legislativo n. 124 del 1993, e dalle successive modificazioni ed
integrazioni del medesimo decreto.
26. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
"1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della
legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima
attivita', con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione
europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle
gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo
stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima
attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che
abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con societa' di gestione dei fondi comuni di
investimento mobiliare; di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983,
n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a
gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le
modalita' stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto,
tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991,
n. 1, per l'attivita' di gestione di patrimoni mediante operazioni
aventi ad oggetto valori mobiliari;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di societa'
immobiliari nelle quali il fondo pensione puo' detenere
partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera
a), nonche' di quote di fondi comuni di investimento immobiliare
chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di
investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel
decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma
comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25
per cento del capitale del fondo chiuso.
1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai
fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione
acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1.
Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, possono
stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del
servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di
erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato
secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita'
istituzionali del medesimo ente.
2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di
rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese
assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174.
2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla
commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 ad erogare
direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai
soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in
base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del
tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16.
L'autorizzazione e' subordinata alla sussistenza di requisiti e
condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta
della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, con
riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti,
alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle
basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la convenzione dei
montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione
contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita
oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite
presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un
bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale
non inferiore a quindici anni.
3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e
per le eventuali prestazioni per invalidita' e premorienza, sono in
ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative.
Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 6-bis
del presente decreto legislativo.
4. Con deliberazione delle rispettive autorita' di vigilanza sui
soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di
essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati
per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al
comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei
precedenti commi.
4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di
amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni
tipologia di servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti
abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e
comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti
di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate
per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto
dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle
diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere
stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente
fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei soggetti
convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di
ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalita'
con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo
medesime;
b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui i fondi
pensione esercitano la facolta' di recesso, contemplando anche la
possibilita' per il fondo pensione di rientrate in possesso del
proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attivita'
finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo
all'atto della comunicazione al gestore della volonta' di recesso
dalla convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della
titolarita' dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei
quali risultano investite le disponibilita' del fondo medesimo.
4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle
disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro in facolta'
degli stessi di concludere, in tema di titolarita', diversi accordi
con i gestori a cio' abilitati nel caso di gestione accompagnata
dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le
disponibilita' affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le
modalita' ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in
ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere
contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal
fine al quale sono stati destinati ne' formare oggetto di esecuzione
sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di
rappresentanti dei creditori stessi, ne' possono essere coinvolti
nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo
pensione e' legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di
cui all'articolo 103 delle disposizioni approvate con regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori
conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o
individuali ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto
gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda e'
ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal
soggetto gestore o dai terzi depositari.
4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui
all'articolo 16, assunta previo parere dell'autorita' di vigilanza
sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalita' omogenee
per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti
nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena
comparabilita' delle diverse convenzioni.
4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del
rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati
nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto
del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo
16, sono individuati:
a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le
proprie disponibilita', con i rispettivi limiti massimi di
investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento
delle piccole e medie imprese;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori
mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse
compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti
sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti
gestori di cui al presente articolo.
4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorita'
di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle
stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse".
27. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, le parole: "sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP"
sono sostituite dalle seguenti: "otto esperti per l'INPS, sei esperti
per l'INAIL e sei per l'INPDAP". Con apposite convenzioni gli enti
previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in comune delle reti
telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e di
informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti norme volte a
regolamentare le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in campo
immobiliare nonche' la loro gestione, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso
strumentale di ciascun ente entro cinque anni dall'emanazione delle
norme delegate, procedendo in base a precedenti annue delle cessioni
determinate dalle medesime norme;
b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio
tramite alienazioni, conferimenti a societa' immobiliari, affidamenti
a societa' specializzate, secondo principi di trasparenza,
economicita' e congruita' di valutazione economica;
c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi
i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad
uso strumentale - esclusivamente in via indiretta, in particolare
tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni
minoritarie in societa' immobiliari, individuate in base a
caratteristiche di solidita' finanziaria, specializzazione e
professionalita'; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le
misure necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali
previste dalle vigenti normative;
d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessita' di
bilancio di ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle
partecipazioni e della detenzione di quote in singole societa' idonee
a minimizzare il rischio e ad escludere forme di gestione anche
indiretta del patrimonio immobiliare;
e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto
dei criteri per i nuovi investimenti degli enti, con comunicazione
dei risultati attraverso apposita relazione da presentare ogni anno
alle competenti Commissioni parlamentari;
f) soppressione delle societa' gia' costituite per la gestione e
l'alimentazione del patrimonio immobiliare dei predetti enti.
28. A far data dal 1 gennaio 1996 saranno soggette
all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o loro reparti
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, competendo
soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 8 agosto 1996, n. 417 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che
"Il termine per l'esercizio della delega conferita dal comma 21 del
presente articolo e' differito al 31 marzo 1998".
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AGGIORNAMENTO (7a)
La L. 8 agosto 1996, n. 417 come modificata dalla L. 27 dicembre
1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per
l'esercizio della delega conferita dall'articolo 3, comma 21, della
citata legge n. 335 del 1995 e' differito al 31 marzo 1999".
La L. 5 agosto 1981, n. 416 come modificata dalla L. 27 dicembre
1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 37, comma 1, lettera b)) che "il
termine per l'emanazione di disposizioni correttive ai sensi
dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rela-
tive al predetto decreto legislativo, e' prorogato al 30 giugno
1998;"
-------------
AGGIORNAMENTO (11)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 67, comma 1)
che "A decorrere dal 1 gennaio 1999, gli importi mensili della
pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, nonche' dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 100.000
mensili."
La L. 8 agosto 1996, n. 417 come modificata dalla L. 23 dicembre
1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per
l'esercizio della delega conferita dall'articolo 3, comma 21, della
citata legge n. 335 del 1995 e' differito al 31 maggio 1999".
-------------
AGGIORNAMENTO (11a)
La L. 8 agosto 1996, n. 417 come modificata dalla L. 17 maggio
1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per
l'esercizio della delega conferita dall'articolo 3, comma 21, della
citata legge n. 335 del 1995 e' differito al 31 marzo 2000".
-------------
AGGIORNAMENTO (12)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 52, comma 1)
che " A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli importi mensili della
pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, nonche' dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000
mensili."
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AGGIORNAMENTO (13)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 70, comma 1)
che "A decorrere dal 1° gennaio 2001, e' concessa ai titolari
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000
mensili per i titolari con eta' inferiore a settantacinque anni e a
lire 40.000 mensili per i titolari con eta' pari o superiore a
settantacinque anni".
-------------
AGGIORNAMENTO (16)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 38, comma 1,
lettera b)) che a decorrere dal 1 gennaio 2002 e' incrementata, a
favore dei soggetti di eta' pari o superiore a settanta anni e fino a
garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici
mensilita', la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti
pensionistici di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n.
544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
-------------
AGGIORNAMENTO (17)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 38, comma 7)
che "Nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti
dall'estratto conto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relativi all'anno
1998, il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9,
lettera a), secondo periodo, della citata legge n. 335 del 1995 e'
sospeso per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2003."
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto (con l'art. 36-bis, comma 11)
che "Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9,
lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di
contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2007."
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AGGIORNAMENTO (21)
La L. 27 dicembre 2006, n.296, ha disposto (con l'art. 1, comma
763) che "Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia
previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed
approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in
vigore della presente legge."
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 12, comma 12-bis)
che "a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di eta' e i valori
di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla
Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni
di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, devono
essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma
12-ter, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza
di ogni aggiornamento".
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AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 24, comma
8) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per
il conseguimento dell'assegno di cui all' articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo
10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge
30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno".
Art. 4.
(Destinatari)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta
in fine, la seguente lettera:
"b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di
produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle
cooperative interessate".
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' sostituita dalla seguente:
"a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b-bis),
esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di
contribuzione definita;".
3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "accordi, anche
interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri,
promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative
della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro;".
4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione
e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del
movimento cooperativo legalmente riconosciute".
Art. 5.
(Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ai sensi del comma 3
dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' concessa esclusivamente
ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1
dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.
Art. 6.
(Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' dei fondi pensione)
1. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti "dodici mesi".
Art. 7.
(Banca depositaria)
1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il
seguente:
"Art. 6-bis. - (Banca depositaria). - 1. Le risorse dei fondi,
affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal
gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 2-bis della
legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal
soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie
alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel
decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al
citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983".
Art. 8.
(Finanziamento)
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' sostituito dai seguenti: "Le fonti istitutive
fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione,
stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della
determinazione del TFR, che puo' ricadere anche su elementi
particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante
destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei
lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo e'
definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo
dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente;
nel caso dei soci lavoratori di societa' cooperative il contributo e'
definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei
contributi previdenziali obbligatori":
2. Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25
la destinazione al finanziamento dei fondi pensione
dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la quota di cui
all'articolo 13, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 11 della presente
legge, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, e' sospesa per i quattro anni
successivi alla stessa data.
Art. 9.
(Fondi pensione aperti)
1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
aggiunte, in fine, le parole: "; ove non sussistano o non operino
diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai
sensi dei precedenti articoli, la facolta' di adesione ai fondi
aperti puo' essere prevista anche dalle fonti istitutive su base
contrattuale collettiva".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
trovano applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal
rinnovo del primo contratto nazionale di categoria successivamente
all'entrata in vigore della presente legge ovvero decorsi sei mesi
dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di
forme pensionistiche complementari.
Art. 10.
(Permanenza nel fondo pensione e cessazione
dei requisiti di partecipazione)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto,
anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la
facolta' di trasferimento dell'intera posizione individuale
dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli
articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di permanenza presso il
fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni
di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima
di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16
emanera' norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari
fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che
possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.
3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione
prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello
stesso, determinata ai sensi del comma 1, e' riscattata dal coniuge
ovvero dai figli ovvero, se gia' viventi a carico dell'iscritto, dai
genitori. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita
al fondo pensione".
Art. 11.
(Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 13. - (Trattamento tributario dei contributi e delle
prestazioni). - 1. In deroga al comma 4 dell'articolo 17 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' imponibile la quota
di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche
complementari.
2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme
pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR destinate
al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo
I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma
1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per
centro della retribuzione annua complessiva assunta come base per la
determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La
deduzione e' ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui
all'articolo 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche
complementari di quote del TFR almeno per un importo pari
all'ammontare del contributo erogato.
3. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad
enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita'
a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento
aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore
ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in
conformita' a disposizioni di legge; i contributi versati dal datore
di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e
integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai
medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme
pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per
cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la
determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a
condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme
pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo
pari all'ammontare del contributo versato; la suddetta condizione con
si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita
unicamente da accordi tra lavoratori";
b) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
47 sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai lavoratori soci
o dalle cooperative di produzione e lavoro per un importo non
superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni,
dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenza
obbligatoria".
4. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni,
dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, per un
importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni,
del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato".
5. Con legge finanziaria possono essere annualmente adeguati gli
importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' deducibile un importo non superiore al 3 per cento
delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme
pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in
una speciale riserva, designata con riferimento al presente decreto
legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella
misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di
perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della
riserva si applica l'articolo 44, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita
la deduzione puo' essere effettuata negli esercizi successivi ma non
oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente
maturato.
7. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni,
dopo la lettera h) e' inserita la seguente:
"h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento
periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni;".
8. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il
comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis)
del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito per l'87,5 per
cento dell'ammontare corrisposto".
9. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e
i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b-bis), sono
comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16,
comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica
il comma 3 del medesimo articolo 16 e le prestazioni stesse sono
imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota
determinata con i criteri di cui al comma 1 del'articolo 17 del
medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni,
applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle
quote di accantonamento annuale del TFR destinato alla forma
pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione stessa
applicabile al TFR e' diminuito proporzionalmente al rapporto fra
quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di
accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17,
e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e
i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogato ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono comunque
soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si
applicano il comma 3 dell'articolo 16 e il comma 2 dell'articolo 17
del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi
pensione al momento della conversione in rendita del montante dei
contributi versati, l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di
cui all'allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' dovuta nella misura dello 0,1 per
cento.
12. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'articolo
6, comma 1, lettera b), non sono soggette all'imposta di cui alla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche
complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che
avvengano a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate
dal presente decreto legislativo.
14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di
vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad
essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico
dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonche' delle quote a
titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con
la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale".
2. (( Agli effetti del comma 9 )) dell'articolo 13 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, il riferimento all'articolo 17, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
ed integrazioni, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi
a carico del lavoratore non sono computate le quote del TFR destinate
alle forme pensionistiche complementari e che sono comunque
consentire le anticipazioni previste dall'articolo 7 del citato
decreto legislativo.
3. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni
erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni".
Art. 12.
(Regime tributario dei fondi pensione)
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 14. - (Regime tributario dei fondi pensione). - 1. I fondi
pensione di cui all'articolo 1 sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10 milioni,
ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla
data di costituzione del fondo. Le ritenute operate sui redditi di
capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a
titolo d'imposta. Sono parimenti a titolo di imposta le ritenute
operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dalle
imprese assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa,
delle risorse dei fondi pensione mediante le convenzioni di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b).
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun
anno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile
1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta
sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a quando non si
saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, nella
misura dello 0,50 per cento del loro valore corrente, determinato
secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato
come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti
dalla legge citata.
4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi
pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del comma 2.
5. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e
concentrazione tra fondi pensione sono soggette all'imposta di
registro nella misura fissa di lire un milione e, ove dovute, alle
imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire un milione
per ciascuna imposta".
2. Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva
prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' eseguito,
in due rate di eguale importo, entro il secondo e l'ottavo mese
successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, con
una maggiorazione a titolo di interessi, calcolata in base al tasso
annuo del 9 per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2
del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993. Il
fondo puo' comunque optare per il versamento in unica soluzione
dell'imposta dovuta entro il termine previsto per il versamento della
prima rata.
3. I versamenti d'accordo dell'imposta sui redditi delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni
1993 e 1994 da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti
dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, fino a compensazione.
4. Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di
destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'articolo 2117 del
codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondo di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, e' corrisposta dalla societa' o
ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituito.
5. L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo previgente
alle modificazioni apportate dalla presente legge, se gia' versata,
puo' portarsi in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a
norma del comma 1 dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
relative modalita'.
Art. 13
(Vigilanza sui fondi pensione)
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
Art. 16. - (Vigilanza sui fondi pensione). - 1. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in
materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro
del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.
2. E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con
lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e
gestione dei fondi per la funzionalita' del sistema di previdenza
complementare. La commissione ha personalita' giuridica di diritto
pubblico.
3. La commissione e' composta da un presidente e da quattro membri,
scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica
professionalita' nelle materie di pertinenza della stessa e di
indiscussa moralita' e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24
gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei
ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il
presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni
e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima
applicazione il decreto di nomina indichera' i due membri della
commissione il cui mandato scadra' dopo sei anni. Al presidente e ai
componenti della commissione si applicano le disposizioni di
incompatibilita', a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto
comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 94, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai
componenti della commissione competono le indennita' di carica
fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con
apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla
propria organizzazione sulla base dei principali di trasparenza e
celerita' dell'attivita', del contraddittorio e dei criteri di
organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione puo'
avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati
fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente,
salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui
al comma 3. Il presidente sovraintende all'attivita' istruttoria e
cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della
commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli trasmette
le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. Le deliberazioni
concernenti l'organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti
il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento
delle carriere, nonche' dirette a disciplinare la gestione delle
spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che
devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1,
settimo comma, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito,
con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, sono
sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il
quale, di concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la
legittimita' e le rende esecutive con proprio decreto, da emanare
entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine
suddetto, proprie osservazioni. Trascorso il termine di venti giorni
dal ricevimento senza che siano state formulare osservazioni, le
deliberazioni divengono esecutive. La Corte dei conti esercita il
controllo generale sulla commissione per assicurare la legalita' e
l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al
Parlamento.
5. E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla
commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non
puo' eccedere per il primo triennio le 30 unita'. I requisiti di
accesso e le modalita' di assunzione sono determinati dal regolamento
di cui al comma 3 in conformita' ai principi fissati dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed
esperienza nei settori delle attivita' istituzionali della
commissione. L'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico
ed economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento.
Tale regolamento detta altresi' norme per l'adeguamento alle
modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento
prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore
generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde
del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla
sua nomina e' adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con
la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di
inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali".
2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista
dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' autorizzata la spesa
di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli
anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini
del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. (8)((31))
3. Il finanziamento della commissione puo' essere integrato
mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una
quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei
contributi incassati. PERIODO SOPPRESSO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005,
N. 266 .
-----------------
AGGIORNAMENTO (8)
La legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto (con l'art. 59,
comma 39) che "La spesa autorizzata dal comma 2 dell'articolo 13
della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il funzionamento della
commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. .124, come sostituito dal comma 1 del
medesimo articolo 13 della citata legge n. 335 del 1995, e'
incrementata, per l'anno 1998, di lire 1 miliardo e, per gli anni
successivi, di lire 5 miliardi."
-----------------
AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 13, comma 40) che a
decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS e'
abrogato l'articolo 13, comma 2, della presente legge.
Art. 14.
(Compiti della commissione di vigilanza)
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 17. - (Compiti della commissione di vigilanza). - 1. I fondi
pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonche'
quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i
fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 357, nonche' i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici
prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di
fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci
di societa' o enti ovvero determinate le modalita' di erogazione, ad
eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche
economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del
risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono
iscritti nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura
della commissione di cui all'articolo 16.
2. In conformita' agli indirizzo generali del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, la commissione di cui all'articolo 16
esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:
a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;
b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione,
verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3
dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente
decreto;
c) svolge l'attivita' istruttoria per il rilascio delle
autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3,
verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del
comma 3 del'articolo 4;
d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e
ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi
4-quinquies e 5 dell'articolo 6;
e) definisce, d'intesa con le autorita' di vigilanza dei
soggetti abitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di
contratti tra i fondi e i gestori;
f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della
corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonche' alla lettera
e) del presente comma;
g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del
patrimonio dei fondi e della loro redditivita'; fornisce disposizioni
per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di
libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di
incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni
altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto
della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione,
attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla
legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali
degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;
h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti
con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e
modalita' di verifica, nonche' in ordine alla comunicazione periodica
agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del
fondo e alle modalita' di pubblicita';
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria,
patrimoniale, contabile dei fondi anche mediane ispezioni presso gli
stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che
ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative
in materia di previdenza complementare;
m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore
della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di
base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le
informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione puo'
avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;
n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei
problemi previdenziali.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la commissione puo' disporre
che le siano fatti pervenire, con le modalita' e nei termini da essa
stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e
documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi
interni di controllo dei fondi.
4. La commissione puo' altresi':
a) convocare presso di se' gli organi di amministrazione e di
controllo dei fondi pensione;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione
dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.
5. Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di
ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche
amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla
commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati
dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di
procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli
esperti addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono
incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto
d'uffico e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le
irregolarita' constatate, anche quando configurino fattispecie di
reato.
6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la
commissione, le autorita' preposte alla vigilanza sui soggetti
gestori di cui all'articolo 6 e l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di
accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione
sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo e
sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro
il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie
eventuali osservazioni".
2. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di
vigilanza, la commissione di vigilanza gia' istituita presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e operante alla data
di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le
sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione prevista
dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dal comma 1 dell'articolo 13. Successivamente e per la
residua durata dell'originario incarico, i componenti della predetta
commissione assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per gli
effetti previsti al citato articolo 16, comma 3, del decreto
legislativo n. 124 del 1993.
Art. 15.
(Regime transitorio)
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
2. All'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono aggiunte, in fine le parole: "e assicurativa".
3. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articolo 16 e
17;" sono sostituite dalle seguenti: "Alle forme di cui alla lettera
a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17;"
4. All'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo periodo le parole: "commi 1, 2 e 3"sono
sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al trasferimento,
a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal
presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi
dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 13
dell'articolo 13".
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 8-ter sono
aggiunti i seguenti:
"8-quater. Ai contributo versati ai fondi di previdenza
complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio
di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale
periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto
dalle norme vigenti alla stessa data.
8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia
assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che
garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, e' subordinato alla liquidazione del
predetto trattamento".
6. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione
del periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-bis, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, all'imposta sostitutiva di cui ai
commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124
del 1993, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si
applica, a decorrere dal 1995 e fino al termine del periodo
transitorio, una addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata
sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato dal fondo.
7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanza
e del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni
anno a decorrere dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare
dei contributi versati per gli iscritti successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui al comma 6. Il
Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puo' modificare,
sulla base dei dati risultanti nel prospetto e per ciascuno del
fondi, la misura dell'addizionale prevista al fine di eliminare
eventuali perdite di gettito derivanti dall'applicazione del regime
tributario transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-quater, del
citato decreto legislativo n. 124 del 1993, introdotto dal comma 5
del presente articolo. L'integrazione dell'addizionale all'imposta
sostitutiva dovra' essere versata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui al
precedente periodo, con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2,
dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito
dall'articolo 12 della presente legge.
8. I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a
fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, definiti da accordi
collettivi antecedenti la data di entrata in vigore della presente
legge, mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il
trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 124
del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al rinnovo
degli accordi stessi e comunque per un periodo massimo di quattro
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16.
(Sanzioni)
1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il
seguente:
"Art. 18-bis. - (Sanzioni penali e amministrative). - 1. Chiunque
esercita l'attivita' di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci
milioni a lire cinquanta milioni. E' sempre ordinata la confisca
delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il
reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengono
a persona estranea al reato.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i componenti
degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5,
comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione
di cui all'articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono
puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.
3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 2,
lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti
di cui all'articolo 2621 del codice civile.
4. I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e i
responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano,
anche in parte, alle richieste delle commissione di cui all'articolo
17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le
comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione
di onorabilita' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel
termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a
conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni".
Art. 17.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presenta legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
TREU, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardiasigilli: MANCUSO
Tabella 1
(v. articolo 1, comma 3)
QUADRO RIASSUNTIVO
EFFETTI FINANZIARI SUL FABBISOGNO DERIVANTI DALLE MODIFICHE ALLA
NORMATIVA IN MATERIA PREVIDENZIALE (1)
(Tra parentesi i riflessi in termini di competenza sul bilancio dello
Stato)
=====================================================================
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000
| - | - | - | - | -
=====================================================================
A) 1. Retribuzione | | | | |
intera vita | | | | |
lavorativa | | | | |
Art. 1, c. 17 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90
e 18 | (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
2. Indennita' | | | | |
"una tantum" | | | | |
Art. 1, c. 20 | | | | | -18
| | | | | (0)
---------------------------------------------------------------------
3. Pensioni | | | | |
d'anzianita' | | | | |
Art. 1, c. da | 3.578 | 2.254 | 3.045 | 4.085 | 5.273
25 a 32 | (241)| (332)| (388)| (424)| (519)
di cui: | | | | |
a) dipendenti | 2.220 | 1.132 | 1.778 | 2.280 | 3.192
a1) di cui | | | | |
privati | 1.656 | 427 | 917 | 1.306 | 1.936
b) autonomi | 1.358 | 1.122 | 1.267 | 1.805 | 2.081
---------------------------------------------------------------------
4. Modifiche | | | | |
trattamento | | | | |
pensioni di | | | | |
reversibilita'| | | | |
Art. 1, c. 41 | 286 | 673 | 1.037 | 1.368 | 1.663
| (85)| (192)| (290)| (377)| (451)
---------------------------------------------------------------------
5. Cumulo | | | | |
trattamenti | | | | |
invalidita' | | | | |
con redditi | | | | |
Art. 1, c. 42 | 13 | 32 | 51 | 70 | 89
| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
6. Cumulo | | | | |
trattamenti | | | | |
invalidita' | | | | |
con rendita | | | | |
INAIL | | | | |
Art. 1, c. 43 | 49 | 134 | 216 | 296 | 375
| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
7. TFR nuovi | | | | |
assunti | | | | |
pubblico | | | | |
impiego | | | | |
Art. 2, c. 5 | | | | |
| | -(45)| -(93)| -(143)| -(197)
---------------------------------------------------------------------
8. Ampliamento | | | | |
base | | | | |
pensionabile | | | | |
pubblico | | | | |
Art. 2, c. 9, | 615 | 635 | 651 | 667 | 684
10 e 11 | (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
9. Invalidita' | | | | |
settore | | | | |
pubblico | | | | |
Art. 2, c. 12 | -15 | -46 | -77 | -109 | -141
| -(9)| -(28)| -(46)| -(65)| -(85)
---------------------------------------------------------------------
10. Introduzione | | | | |
integrazione | | | | |
al minimo nel| | | | |
settore | | | | |
pubblico | | | | |
Art. 2, c. 13 | -5 | -15 | -26 | -36 | -47
| -(3)| -(9)| -(16)| -(22)| -(28)
---------------------------------------------------------------------
11. Integrazioni | | | | |
al minimo | | | | |
Art. 2, c. 14 | -55 | -55 | -76 | -78 | -81
| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
12. Ridefinizione| | | | |
base | | | | |
imponibile | | | | |
INPS | | | | |
Art. 2, c. 15 | -50 | -52 | -53 | -55 | -56
16 e 17 | (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
13. Retribuzione | | | | |
imponibile - | | | | |
tetto | | | | |
contributivo | | | | |
Art. 2, c. 18 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36
| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
14. Lavoro | | | | |
parasubordinato| | | | |
Art. 2, c. | 2.604 | 2.733 | 2.815 | 2.900 | 2.987
da 26 a 32 | (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
15. Perequazione | | | | |
"quota parte"| | | | |
pensioni al | | | | |
costo vita + | | | | |
1% (trasferi-| | | | |
mento per | | | | |
anno 1996 | | | | |
pari a 23.000| | | | |
mld). A | | | | |
decorrere | | | | |
1998 quanti- | | | | |
ficazione | | | | |
ulteriori | | | | |
maggiori | | | | |
oneri in L.F.| | | | |
Art. 3, c. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -(56)| -(287)| -(287)| -(287)| -(287)
---------------------------------------------------------------------
16. Assegno | | | | |
sociale | | | | |
Art. 3, c. 6 | 7 | 14 | 21 | 29 | 36
e 7 | (7)| (14)| (21)| (29)| (36)
---------------------------------------------------------------------
17. Riduzione | | | | |
periodo | | | | |
prescrizione | | | | |
contributi | | | | |
Art. 3, c. 6 | -50 | -52 | -53 | -55 | -56
e 7 | (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
18. Pensione | | | | |
regime | | | | |
internazio- | | | | |
nale. | | | | |
Art. 3, c. da | 28 | 57 | 83 | 105 | 124
14 a 17 | (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
19. Contributo | | | | |
0,35% a | | | | |
carico | | | | |
lavoratore | | | | |
+ 0,35% a | | | | |
carico datore| | | | |
lavoro | | | | |
Art. 3, c. 24 | 1.984 | 2.405 | 2.477 | 2.551 | 2.627
---------------------------------------------------------------------
20. Costo | | | | |
previdenza | | | | |
complementare| -204 | -483 | -849 | -1.317 | -1.824
| -(98)| -(228)| -(397)| -(611)| -(831)
---------------------------------------------------------------------
Minore gettito | | | | |
IRPEF | -205 | -1.468 | -1.089 | -1.241 | -1.371
| -(205)| -(1.468)| -(1.089)| -(1.241)| -(1.371)
=====================================================================
Totali A) | 8.629 | 6.816 | 8.224 | 9.233 | 10.319
| -(37)| -(1.526)| -(1.227)| -(1.539)| -(1.792)
B) Pensioni | | | | |
d'anzianita' | | | | |
(Disposizioni| | | | |
"collegato" | | | | |
finanziaria) | 4.808 | 5.117 | 4.931 | |
| (258)| (354)| (375)| |
=====================================================================
| 3.821 | 1.699 | 3.293 | |
Differenza A)-B)| -(295)| -(1.880)| -(1.602)| |
=====================================================================
SEGUE
=====================================================================
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | TOTALI
| - | - | - | - | - | -
---------------------------------------------------------------------
A) 1. Retribu-| | | | | |
zione | | | | | |
intera vita | | | | | |
lavorativa | | | | | |
Art. 1, c. 17 | 93 | 96 | 98 | 101 | 104 | 917
e 18 | (0)| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
2. Indennita' | | | | | |
"una tantum" | | | | | |
Art. 1, c. 20 | -36 | -37 | -38 | -39 | -41 | -209
| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
3. Pensioni | | | | | |
d'anzianita' | | | | | |
Art. 1, c. da | 6.456 | 7.225 | 8.049 | 8.681 | 10.512 | 59.159
25 a 32 | (655)| (875)| (1.069)| (1.441)| (1.466)| (7.411)
di cui: | | | | | |
a) dipendenti| 4.319 | 5.046 | 5.841 | 6.459 | 8.282 | 40.550
a1) di cui | | | | | |
privati | 2.408 | 2.471 | 2.839 | 2.869 | 4.491 | 21.320
b) autonomi | 2.137 | 2.179 | 2.208 | 2.222 | 2.230 | 18.609
---------------------------------------------------------------------
4. Modifiche | | | | | |
trattamento | | | | | |
pensioni di | | | | | |
reversibilita'| | | | | |
Art. 1, c. 41 | 1.922 | 2.141 | 2.321 | 2.460 | 2.553 | 16.424
| (511)| (558)| (592)| (610)| (613)| (4.279)
---------------------------------------------------------------------
5. Cumulo | | | | | |
trattamenti | | | | | |
invalidita' | | | | | |
con redditi | | | | | |
Art. 1, c. 42 | 108 | 127 | 146 | 165 | 186 | 987
| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
6. Cumulo | | | | | |
trattamenti | | | | | |
invalidita' | | | | | |
con rendita | | | | | |
INAIL | | | | | |
Art. 1, c. 43 | 452 | 527 | 601 | 674 | 756 | 4.080
| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
7. TFR nuovi | | | | | |
assunti | | | | | |
pubblico | | | | | |
impiego | | | | | |
Art. 2, c. 5 | | | | | | 0
| -(253)| -(313)| -(376)| -(443)| -(513)| -(2.376)
---------------------------------------------------------------------
8. Ampliamento| | | | | |
base | | | | | |
pensionabile | | | | | |
pubblico | | | | | |
Art. 2, c. 9, | 701 | 718 | 736 | 755 | 774 | 6.936
10 e 11 | (0)| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
9. Invalidita'| | | | | |
settore | | | | | |
pubblico | | | | | |
Art. 2, c. 12 | -174 | -208 | -242 | -278 | -319 | -1.609
| -(104)| -(125)| -(145)| -(167)| -(192)| -(966)
---------------------------------------------------------------------
10. Introdu- | | | | | |
zione | | | | | |
integrazione | | | | | |
al minimo nel| | | | | |
settore | | | | | |
pubblico | | | | | |
Art. 2, c. 13 | -58 | -69 | -81 | -93 | -107 | -537
| -(35)| -(41)| -(49)| -(56)| -(64)| -(322)
---------------------------------------------------------------------
11. Integra- | | | | | |
zioni al | | | | | |
minimo | | | | | |
Art. 2, c. 14 | -83 | -86 | -88 | -91 | -93 | -786
| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
12. Ridefini- | | | | | |
zione base | | | | | |
imponibile | | | | | |
INPS | | | | | |
Art. 2, c. 15 | -58 | -60 | -61 | -63 | -65 | -573
16 e 17 | (0)| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
13. Retribu- | | | | | |
zione | | | | | |
imponibile - | | | | | |
tetto | | | | | |
contributivo | | | | | |
Art. 2, c. 18 | -36 | -37 | -38 | -38 | -38 | -357
| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
14. Lavoro | | | | | |
parasubor- | | | | | |
dinato | | | | | |
Art. 2, c. da | 3.162 | 3.257 | 3.355 | 3.455 | 3.559 | 30.827
26 a 32 | (0)| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
15. Perequa- | | | | | |
zione | | | | | |
"quota parte"| | | | | |
pensioni al | | | | | |
costo vita + | | | | | |
1% (trasferi-| | | | | |
mento per | | | | | |
anno 1996 | | | | | |
pari a 23.000| | | | | |
mld). A | | | | | |
decorrere | | | | | |
1998 quanti- | | | | | |
ficazione | | | | | |
ulteriori | | | | | |
maggiori | | | | | |
oneri in L.F.| | | | | |
Art. 3, c. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -(287)| -(287)| -(287)| -(287)| -(287)| -(2.639)
---------------------------------------------------------------------
16. Assegno | | | | | |
sociale | | | | | |
Art. 3, c. 6 | 44 | 52 | 60 | 68 | 77 | 409
e 7 | (44)| (52)| (60)| (68)| (77)| (409)
---------------------------------------------------------------------
17. Riduzione | | | | | |
periodo | | | | | |
prescrizione | | | | | |
contributi | | | | | |
Art. 3, c. 9 | -58 | -60 | -61 | -63 | -65 | -573
e 10 | (0)| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
18. Pensione | | | | | |
regime inter-| | | | | |
nazionale. | | | | | |
Art. 3, c. da | 140 | 153 | 164 | 171 | 177 | 1.202
14 a 17 | (0)| (0)| (0)| (0)| (0)| (0)
---------------------------------------------------------------------
19. Contributo| | | | | |
0,35% a | | | | | |
carico | | | | | |
lavoratore | | | | | |
+ 0,35% a | | | | | |
carico datore| | | | | |
lavoro | | | | | |
Art. 3, c. 24 | 2.788 | 2.871 | 2.957 | 3.046 | 3.137 | 26.843
---------------------------------------------------------------------
20. Costo | | | | | |
previdenza | | | | | |
complementare| -2.403 | -2.814 | -3.270 | -3.751 | -4.281 | -21.196
|-(1.087)|-(1.253)|-(1.440)|-(1.628)|-(1.836)| -(9.406)
---------------------------------------------------------------------
Minore gettito| | | | | |
IRPEF | -1.487 | -1.587 | -1.676 | -1.709 | -1.806 | -13.639
|-(1.487)|-(1.587)|-(1.676)|-(1.709)|-(1.806)|-(13.639)
---------------------------------------------------------------------
Totali A) | 11.472 | 12.210 | 12.932 | 13.451 | 15.020 | 108.305
|-(2.044)|-(2.122)|-(2.252)|-(2.171)|-(2.542)|-(17.252)
B) Pensioni | | | | | |
d'anzianita' | | | | | |
(Disposizioni| | | | | |
"collegato" | | | | | |
finanziaria)| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Differenza A) | | | | | |
-B) | | | | | |
=====================================================================
(1) Sono esclusi gli effetti delle disposizioni per i quali e'
prevista una specifica copertura a fronte di autorizzazioni di spesa
(art. 1, c, 38; art. 1, c. 45; art. 13).
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella A
((COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE))
((
---------------------------------------------------------------------
Divisori | Eta' | Valori
---------------------------------------------------------------------
22,627 | 57 | 4,419%
| |
22,035 | 58 | 4,538%
| |
21,441 | 59 | 4,664%
| |
20,843 | 60 | 4,798%
| |
20,241 | 61 | 4,940%
| |
19,635 | 62 | 5,093%
| |
19,024 | 63 | 5,257%
| |
18,409 | 64 | 5,432%
| |
17,792 | 65 | 5,620%
---------------------------------------------------------------------
tasso di sconto = 1,5%
---------------------------------------------------------------------
))
((18))
-------------
AGGIORNAMENTO (18)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma
14) che "In fase di prima rideterminazione dei coefficienti di
trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1,
comma 11, della medesima legge, la Tabella A allegata alla citata
legge n. 335 del 1995 e' sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010,
dalla Tabella A contenuta nell'Allegato 2 alla presente legge".
Tabella B.
(v. articolo 1, colonna 26)
---------------------------------------------------------------------
| | colonna | colonna |
| | 1 | 2 |
---------------------------------------------------------------------
| Anno | Eta' anagrafica | Anzianita' |
| | | contributiva |
---------------------------------------------------------------------
| 1996 | 52 | 36 |
| | | |
| 1997 | 52 | 36 |
| | | |
| 1998 | 53 | 36 |
| | | |
| 1999 | 53 | 37 |
| | | |
| 2000 | 54 | 37 |
| | | |
| 2001 | 54 | 37 |
| | | |
| 2002 | 55 | 37 |
| | | |
| 2003 | 55 | 37 |
| | | |
| 2004 | 56 | 38 |
| | | |
| 2005 | 56 | 38 |
| | | |
| 2006 | 57 | 39 |
| | | |
| 2007 | 57 | 39 |
| | | |
| 2008 in poi | 57 | 40 |
---------------------------------------------------------------------
Tabella C.
(v. articolo 1, colonna 27)
---------------------------------------------------------------------
| Anzianita' | Anzianita' necessaria |
| al 31 dicembre 1995 | al pensionamento |
---------------------------------------------------------------------
| da 19 a 21 | 32 |
| da 22 a 25 | 31 |
| da 26 a 29 | 30 |
---------------------------------------------------------------------
Tabella D.
(v. articolo 1, colonna 27)
Riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici
---------------------------------------------------------------------
|Anni mancanti a 37 ..... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---------------------------------------------------------------------
|Penalizzazioni ......... | 1% | 3% | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% |
---------------------------------------------------------------------
Tabella E.
(v.articolo 1, colonna 29)
---------------------------------------------------------------------
| Data entro la quale si matura Data di decorrenza |
| il requisito contributivo del trattamento |
---------------------------------------------------------------------
| Lavoratori dipendenti pubblici e perivati |
---------------------------------------------------------------------
| 31 dicembre 1994 1° gennaio 1996 per i soggetti |
| che hanno un'eta' pari o |
| superiore a 57 anni. |
| |
| 1° aprile 1996 per i rimanenti |
| soggetti. |
---------------------------------------------------------------------
| 31 dicembre 1995 1°luglio 1996 per i soggetti che|
| hanno un'eta' pari o superiore a|
| 57 anni. |
| |
| 1° ottobre 1996 per i rimanenti |
| soggetti. |
---------------------------------------------------------------------
| 30 giugno 1996 1° ottobre 1996 per i soggetti |
| che hanno un'eta' pari o |
| superiore a 57 anni. |
---------------------------------------------------------------------
| 31 dicembre 1996 1° gennaio 1997 per i rimanenti |
| soggetti. |
---------------------------------------------------------------------
| 30 giugno 1997 1° luglio 1997 per i soggetti |
| che hanno un'eta' pari o |
| superiore a 57 anni. |
---------------------------------------------------------------------
| 31 dicembre 1997 1° gennaio 1998 per i rimanenti |
| soggetti. |
---------------------------------------------------------------------
| Lavoratori autonomi iscritti all'INPS. |
---------------------------------------------------------------------
| 31 dicembre 1994 1° gennaio 1996 per i soggetti |
| che hanno un'eta' pari o |
| superiore a 57 anni. |
| |
| 1° aprile 1996 per i rimanenti |
| soggetti. |
---------------------------------------------------------------------
| 31 dicembre 1995 1° luglio 1996 per i soggetti |
| che hanno un'eta' pari o |
| superiore a 57 anni. |
| |
| 1° ottobre 1996 per i soggetti |
| che hanno piu' di 55 anni. |
| |
| 1° gennaio 1997 per i rimanenti |
| soggetti. |
---------------------------------------------------------------------
| 31 dicembre 1996 1° gennaio 1997 per i soggetti |
| che hanno un'eta' pari o |
| superiore a 57 anni. |
| |
| 1° luglio 1997 per i rimanenti |
| soggetti. |
---------------------------------------------------------------------
Tabella F.
(v. articolo 1, comma 41)
Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai
superstiti e redditi del beneficiario
---------------------------------------------------------------------
| Reddito superiore a 3 volte il | Percentuale di cumulabilita': |
| trattamento minimo annuo | 75 per cento del trattamento |
| del Fondo pensioni lavoratori | di reversibilita'. |
| dipendenti, calcolato in misura | |
| pari a 13 volte l'importo in | |
| vigore al 1° gennaio. | |
---------------------------------------------------------------------
| Reddito superiore a 4 volte il | Percentuale di cumulabilita': |
| trattamento minimo annuo | 60 per cento del trattamento |
| del Fondo pensioni lavoratori | di reversibilita'. |
| dipendenti, calcolato in misura | |
| pari a 13 volte l'importo in | |
| vigore al 1° gennaio. | |
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| Reddito superiore a 5 volte il | Percentuale di cumulabilita': |
| trattamento minimo annuo | 50 per cento del trattamento |
| del Fondo pensioni lavoratori | di reversibilita'. |
| dipendenti, calcolato in misura | |
| pari a 13 volte l'importo in | |
| vigore al 1° gennaio. | |
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Tabella G.
(v. articolo 1, comma 42)
Tabella relativa ai cumuli tra assegno di invalidita'
e redditi da lavoro
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| Redditi | Percentuale di riduzione |
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| Reddito superiore a 4 volte il | 25 per cento dell'importo |
| trattamento minimo annuo | dell'assegno. |
| del Fondo pensioni lavoratori | |
| dipendenti, calcolato in misura | |
| pari a 13 volte l'importo in | |
| vigore al 1° gennaio. | |
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| Reddito superiore a 5 volte il | 50 per cento dell'importo |
| trattamento minimo annuo | dell'assegno. |
| del Fondo pensioni lavoratori | |
| dipendenti, calcolato in misura | |
| pari a 13 volte l'importo in | |
| vigore al 1° gennaio. | |
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