Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Norme Circolari Inps CI 1993 Circolare 293 del 23 dicembre 1993
-
Benefici per i lavoratori non vedenti
-
Decorrenza del beneficio
-
Destinatari della norma
-
Domanda e documentazione da allegare
-
Liquidazione della pensione e attribuzione del beneficio
-
Maggiorazione ed assegno straordinario per i dipendenti da imprese di credito e di credito cooperativo
-
Maggiorazione per le pensioni liquidate nel sistema contributivo
-
Natura ed entità del beneficio
-
Periodi che danno titolo al riconoscimento
-
Quando attribuire la maggiorazione
-
Valutazione della maggiorazione per il raggiungimento dei 18 anni al 31/12/95
- Dettagli
- Visite: 7666
Circolare 293 del 23 dicembre 1993
Oggetto:
Articolo 6, comma 10-bis, della legge 19 luglio 1993, n.236. Età per il pensionamento di vecchiaia dei lavoratori che hanno titolo all'indennità di mobilità "lunga".
L'articolo 7, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n.223, dispone
che nelle aree di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo
1978, n.218, nonche' in quelle in cui e' accertata la sussistenza
di un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, ai
lavoratori collocati in mobilita' entro il 31 dicembre 1992, i
quali, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto
un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a quella
prevista per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere
nell'assicurazione generale obbligatoria un'anzianita' contribu-
tiva non inferiore a quella minima richiesta per tale pensiona-
mento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di
compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di mobilita' e'
prolungata fino a quest'ultima data.
L'articolo 7, comma 7, della stessa legge n. 223 dispone che,
negli ambiti territoriali di cui al comma 6, ai lavoratori
collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992, i
quali, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto
un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni rispetto a quella
dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far
valere nell'assicurazione generale obbligatoria un'anzianita'
contributiva non inferiore a 28 anni, l'indennita' di mobilita'
spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento
di anzianita'. L'anzidetto comma 7 dispone inoltre che per i
lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1 gennaio 1991
dalle societa' non operative della GEPI e dell'INSAR si prescinde
dal requisito dell'anzianita' contributiva; in tali casi peraltro
la prestazione puo' essere concessa per un periodo massimo di
dieci anni.
L'articolo 6, comma 10, della legge 19 luglio 1993, n.236, di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 maggio 1993,
n.148, nel prorogare sino al 31 dicembre 1993 le disposizioni di
cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991, ne
ha esteso l'applicazione ai lavoratori collocati in mobilita' nel
periodo 11 marzo 1993/31 dicembre 1993 da imprese appartenenti ai
settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della
difesa e dell'industria minero-metallurgica non ferrosa, nonche'
ai lavoratori dipendenti da imprese operanti nelle aree di
declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo
2 del regolamento CEE n.2052/1988. Come precisato con messaggio
n. 37792 del 27 novembre 1993, gli anzidetti criteri, per i
lavoratori collocati in mobilita' dalle aziende appartenenti ai
settori della chimica, della siderurgia e dell'industria della
difesa debbono intendersi operanti dal 13 febbraio 1993, data di
entrata in vigore del decreto legge 12 febbraio 1993, n.31.
Il comma 10-bis dell'articolo 6 della legge n. 236 del 1993 ha
disposto che la determinazione dei requisiti di eta' di cui
all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 e' effettuata con
riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione
di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 6, della legge
n.223, pertanto il requisito minimo di eta' richiesto per i
lavoratori collocati in mobilita' nel corso dell'anno 1993 rimane
confermato in 55 anni, per gli uomini, e in 50 anni, per le
donne. Il requisito contributivo minimo richiesto e' pari alla
differenza tra il requisito contributivo di 832 settimane ri-
chiesto per il pensionamento di vecchiaia nell'anno 1993 e il
numero delle settimane mancanti alla data di compimento dell'eta'
pensionabile di 60 o 55 anni, con un minimo di 572 settimane.
Rimane altresi' confermato in 50 anni, per gli uomini, e in 45
anni, per le donne, il requisito minimo di eta' richiesto per i
lavoratori collocati in mobilita' nel corso dell'anno 1993, ai
fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 7, della legge
n.223; rimane del pari confermato in 28 anni il requisito di
anzianita' contributiva. Gli stessi requisiti minimi di eta' di
50 anni, per gli uomini, e di 45 anni, per le donne, sono ri-
chiesti per i lavoratori che, anteriormente al 1 gennaio 1991,
dipendevano dalle societa' non operative della GEPI e dell'INSAR,
per i quali si prescinde, come gia' detto, dal requisito
dell'anzianita' contributiva.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota
n.7/62353/L236/93 del 13 dicembre 1993, ha precisato che la
disposizione del comma 10-bis dell'articolo 6 della legge n.236
del 1993 si e' resa necessaria a seguito della graduale eleva-
zione dell'eta' pensionabile prevista dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.503. Ad avviso del predetto Dicastero, infatti,
per ovviare ad una possibile soluzione di continuita' tra la fine
dell'erogazione dell'indennita' di mobilita' ed il conseguimento
del diritto a pensione, il legislatore, come si desume anche dai
resoconti dei lavori parlamentari, ha inteso introdurre una norma
per cristallizzare i requisiti di eta' richiesti per la pensione
di vecchiaia alla data del 31 dicembre 1992, sia ai fini della
concessione dell'indennita' di mobilita', sia, al termine di
questa, ai fini dell'erogazione della pensione.
In conformita' alle predette indicazioni ministeriali, per i
lavoratori collocati in mobilita' entro il 31 dicembre 1993, che
si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 7, commi 6 e
7, della legge n.223 del 1991, e successive modificazioni, il
requisito di eta' pensionabile deve intendersi perfezionato al
compimento del 60 anno di eta', per gli uomini, e del 55 anno
di eta', per le donne.
Il requisito contributivo deve essere accertato a norma dell'ar-
ticolo 2 del decreto legislativo n.503 con riferimento all'anno
di compimento dell'eta' pensionabile.
In tal senso debbono intendersi modificati i criteri illustrati
con circolare n. 150 del 6 luglio 1993, nella parte in cui e'
stata prevista la graduale elevazione dei requisiti di eta' per
il pensionamento di vecchiaia nei confronti dei lavoratori in
argomento.
IL DIRETTORE GENERALE
MANZARA