Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Norme Circolari Inps CI 1994 Circolare 259 del 27 settembre 1994
-
Benefici per i lavoratori non vedenti
-
Decorrenza del beneficio
-
Destinatari della norma
-
Domanda e documentazione da allegare
-
Liquidazione della pensione e attribuzione del beneficio
-
Maggiorazione ed assegno straordinario per i dipendenti da imprese di credito e di credito cooperativo
-
Maggiorazione per le pensioni liquidate nel sistema contributivo
-
Natura ed entità del beneficio
-
Periodi che danno titolo al riconoscimento
-
Quando attribuire la maggiorazione
-
Valutazione della maggiorazione per il raggiungimento dei 18 anni al 31/12/95
- Dettagli
- Visite: 9483
Circolare 259 del 27 settembre 1994
Oggetto:
Supplementi di pensione
In relazione a quesiti posti da alcune Sedi si ritiene
oppor-tuno riassumere i criteri vigenti in materia di liqui-
dazione dei supplementi di pensione.
1 - SUPPLEMENTI SU PENSIONI DELL'ASSICURAZIONE GENERALE
OBBLIGATORIA
1.1 - Contributi versati o accreditati nell'AGO
I contributi versati o accreditati nell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti successiva-
mente alla decorrenza della pensione danno diritto, a
domanda, alla liquidazione di un supplemento, a condizione
che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decor-
renza della pensione o del precedente supplemento (art.7,
quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n.155).
E' data peraltro facoltà all'interessato di richiedere, per
una sola volta, la liquidazione di un supplemento dopo che
siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della
pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia
stata compiuta l'età pensionabile richiesta nell'assicura-
zione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti
(art.7, quinto comma, della legge n.155).
In relazione alla nuova disciplina in materia di età
pensionabile introdotta dall'articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.503, il supplemento dopo che
siano trascorsi due anni dalla decorrenza della pensione o
del precedente supplemento può essere liquidato in favore
dei pensionati che compiano l'età pensionabile in uno degli
anni che vanno dal 1994 al 2001 secondo i requisiti in
vigore nell'anno considerato, indipendentemente dalla
circostanza che nell'anno di decorrenza del supplemento sia
richiesto, a seguito dell'elevazione graduale dell'età
pensionabile, un limite di età più elevato. Il criterio
della "cristallizzazione" dell'età pensionabile di cui alla
circo-lare n. 258 del 16 novembre 1993 trova infatti appli-
cazione anche nell'ipotesi in cui il requisito dell'età sia
richiesto ai fini della liquidazione del supplemento. Ne
discende che coloro che, ad esempio, abbiano compiuto entro
il 1993 l'età di 60 anni, se uomini, o di 55 anni, se
donne, possono ottenere nel 1994 il supplemento "biennale"
anche se non hanno ancora compiuto il sessantunesimo o il
cinquantaseiesimo anno.
1.2 - Contributi versati o accreditati nelle gestioni dei
lavoratori autonomi
I contributi versati o accreditati nelle gestioni dei
lavoratori autonomi per periodi anteriori e successivi alla
decorrenza della pen-sione nell'assicurazione generale
obbli-gatoria danno dirit-to, a domanda, alla liqui-da-zione di
un supplemento a condizione che sia stata compiuta l'eta'
ri-chiesta per il pensionamento di vecchiaia nelle gestioni
dei lavoratori autonomi (art.7, settimo comma, della legge
n.155) e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data
di decorrenza della pensione o del precedente supplemento
(art.7, commi quarto e sesto, della legge n.155).
Ferma restando la condizione del compimento dell'eta'
richiesta per il pensionamento di vecchiaia nelle gestioni
dei lavoratori autonomi, e' data facolta' all'in-te-ressato di
richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un
supplemento, sia esso il primo che uno dei successivi, dopo
che siano tra-scorsi anche solo due anni dalla decorrenza
della pensione o del precedente supplemento (art.7, commi
quinto e sesto, della legge n.155).
Qualora l'interessato si sia gia' avvalso della facolta' di
conseguire un supplemento dopo due anni dalla decorrenza
della pensione o del precedente supplemento per contributi a
carico dell'as-si-curazione generale obbligatoria, non potra'
piu' avvalersi della stessa facolta' per contributi delle
gestioni dei lavoratori autonomi e, quindi, dovra' attendere
il decorso del normale periodo di cinque anni.
Parimenti, qualora l'interessato si sia gia' avvalso della
facolta' di conseguire un supplemento dopo due anni dalla
decorrenza della pensione o del precedente supplemento per
contributi a carico di una delle gestioni dei lavoratori
autonomi, non potrà più avvalersi della stessa facolta'
per contributi a carico di un'altra gestione dei lavoratori
autonomi e, quindi, dovrà attendere il decorso del normale
periodo di cinque anni.
2 - SUPPLEMENTI SU PENSIONI DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI
AUTONOMI
I contributi versati o accreditati dopo il pensionamento sia
nelle gestioni dei lavoratori autonomi sia nell'assicura-
zione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti danno
diritto a liqui-dare, a domanda, un supplemento di pensione,
purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di
decorrenza della pensione o del precedente supplemento.
(art.7, commi quarto e sesto, della legge n.155).
Tuttavia e' data facoltà all'interessato di richiedere, per
una sola volta, la liquidazione di un supplemento quando
siano tra-scorsi anche solo due anni dalla decorrenza della
pensione o del precedente supplemento. Ciò alle seguenti
condi-zioni:
- che sia stata compiuta l'eta' pensionabile prevista
nell'assi-curazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti, qualora i contributi in relazione ai quali
viene richiesto il supplemento siano stati versati in tale
assicurazione (art.7, quinto comma, della legge n.155);
- che sia stata compiuta l'eta' pensionabile vigente nelle
gestioni dei lavoratori autonomi, qualora i contributi per
i quali viene richiesto il supplemento siano stati versati
in una di tali gestioni (art.7, commi quinto e sesto,
della legge n.155).
La liquidazione del supplemento "biennale" puo' essere
richiesta, come gia' detto, per una sola volta. Pertanto
qualora il supplemento "biennale" sia stato gia' liquidato,
o per contributi a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, o per contributi a carico di una delle
gestioni dei lavoratori autonomi, non puo' piu' essere
richiesto neanche per contributi a carico di una diversa
gestione.
3 - SUPPLEMENTI PER CONTRIBUZIONE VERSATA O ACCREDITATA IN
PIU' GESTIONI
In caso di contribuzione versata o accreditata in piu'
gestioni (nell'assicurazione generale obbligatoria e in una
o piu' gestioni dei lavoratori autonomi, ovvero in piu'
gestioni dei lavoratori autonomi), e' possibile utilizzare a
supplemento con la stessa decorrenza l'intera contribuzione
utile, sempreche' sussistano, con riferimento alla gestione
in cui e' stata liquidata la pensione, le condizioni ri-
chieste ai fini del diritto a supplemento per i vari tipi di
contribuzione da utilizzare, di cui ai precedenti punti.
4 - Le condizioni richieste per la liquidazione dei
supplementi sono riportate sinteticamente nella tabella
allegato 1.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TRIZZINO
Allegato 1
SUPPLEMENTI DI PENSIONE
.....................................................................
. .
. PENSIONI DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA .
. DEI LAVORATORI DIPENDENTI .
. .
.....................................................................
. Condizioni per la liquidazione dei supplementi .
.....................................................................
. CONTRIBUTI NELL'ASSICURAZIONE . CONTRIBUTI NELLE GESTIONI DEI .
. GENERALE OBBLIGATORIA . LAVORATORI AUTONOMI .
.....................................................................
. 5 anni dalla decorrenza della . Età pensionabile delle gestioni .
. pensione o del precedente . dei lavoratori autonomi e 5 anni .
. supplemento . dalla decorrenza della pensione .
. . o del precedente supplemento .
.....................................................................
. Per una sola volta, dopo 2 anni. Per una sola volta, dopo 2 anni .
. per i pensionati con età . per i pensionati con età .
. pensionabile dell'assicurazione. pensionabile delle gestioni dei .
. generale obbligatoria . lavoratori autonomi .
.....................................................................
.....................................................................
. .
. PENSIONI DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI .
. .
.....................................................................
. Condizioni per la liquidazione dei supplementi .
.....................................................................
. CONTRIBUTI NELL'ASSICURAZIONE . CONTRIBUTI NELLE GESTIONI DEI .
. GENERALE OBBLIGATORIA . LAVORATORI AUTONOMI .
.....................................................................
. . .
. 5 anni dalla decorrenza della . 5 anni dalla decorrenza della .
. pensione o del precedente . pensione o del precedente .
. supplemento . supplemento .
.....................................................................
. . .
. Per una sola volta, dopo 2 anni. Per una sola volta, dopo 2 anni .
. per i pensionati con età . per i pensionati con età .
. pensionabile dell'assicurazione. pensionabile delle gestioni dei .
. generale obbligatoria . lavoratori autonomi .
.....................................................................