Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Norme Circolari Inps CI 1994 Circolare 82 del 10 marzo 1994
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Circolare 82 del 10 marzo 1994
Oggetto:
Articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Invalidi in misura non inferiore all'80 per cento: requisiti per la pensione di vecchiaia.
1 - CRITERI GENERALI
Come e' noto, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, eleva a 65 anni per gli uomini ed a 60
anni per le donne i limiti di eta' per il diritto alla pensione
di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti. L'elevazione opera in forma graduale
con effetto dal 1* gennaio 1994 in ragione di un anno ogni due
anni, in modo da raggiungere i limiti di eta' di regime a far
tempo dal 1* gennaio 2002.
A norma del comma 8 dello stesso articolo 1 l'elevazione dei li-
miti di eta' non si applica agli invalidi in misura non inferiore
all'80 per cento.
L'articolo 5 del decreto n.503 stabilisce che le disposizioni in
materia di limiti di eta' dettate dall'articolo 1 per il pensio-
namento di vecchiaia nel regime generale trovano applicazione
anche per le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitu-
tive dell'assicurazione generale obbligatoria. A tal fine l'arti-
colo in parola dispone che per le forme di previdenza sostitutive
le quali, in base alle normative vigenti al 31 dicembre 1992,
prevedono requisiti di eta' inferiori a quelli stabiliti per
l'assicurazione generale obbligatoria, l'elevazione opera in
forma graduale con effetto dal 1* gennaio 1994 in ragione di un
anno ogni due anni.
Anche per gli iscritti alle predette forme di previdenza che sia-
no invalidi in misura non inferiore all'80 per cento non si ap-
plica l'elevazione dei limiti di eta'.
Nei confronti degli assicurati che siano invalidi nella misura
richiesta dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto n. 503 restano
pertanto confermati i limiti di eta' previsti per il diritto alla
pensione di vecchiaia nel regime generale e nelle forme di previ-
denza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, ante-
riormente all'entrata in vigore dello stesso decreto.
La norma in esame non stabilisce i criteri ai quali fare riferi-
mento ai fini dell'accertamento dello stato di invalidita' ri-
chiesto per il pensionamento di vecchiaia sulla base dell'eta'
prevista dalla normativa previgente. Si ritiene tuttavia che, al
fine di assicurare omogeneita' di tutela nell'ambito di ciascuna
gestione pensionistica, per l'accertamento del requisito dell'in-
validita' nella misura di legge si debba avere riguardo alla de-
finizione di invalidita' delineata dalle norme che disciplinano
le singole forme assicurative gestite dall'Istituto.
In tale contesto il riconoscimento dello stato di invalidita'
in misura non inferiore all'80 per cento deve pertanto essere
effettuato dagli uffici sanitari dell'Istituto. Il riconoscimento
eventualmente gia' operato da altro ente costituisce elemento di
valutazione per la formulazione del giudizio medico legale da
parte degli uffici sanitari dell'Istituto.
Ai fini del pensionamento di vecchiaia sulla base dei limiti di
eta' vigenti anteriormente all'entrata in vigore del decreto
n.503, i lavoratori che abbiano compiuto l'eta' prevista dalla
previgente normativa e che ritengano di essere invalidi in misura
non inferiore all'80 per cento debbono presentare, unitamente
alla domanda di pensione di vecchiaia, il certificato medico re-
datto sul Mod. S.S.3. Qualora gli interessati siano stati ricono-
sciuti invalidi da altro Ente, potranno allegare altresi' copia
del provvedimento di riconoscimento dell'invalidita' rilasciato
da tale Ente.
Ove gli uffici sanitari dell'Istituto accertino lo stato di inva-
lidita' dell'interessato nella misura richiesta dal decreto
n.503, la domanda di pensione di vecchiaia potra' essere definita
positivamente. La decorrenza della pensione sara' fissata al pri-
mo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'eta'
pensionabile prevista dalla previgente normativa, sempre che ri-
corrano le altre condizioni di legge, ivi compresa la cessazione
del rapporto di lavoro dipendente.
Nei casi in cui lo stato di invalidita' venga ritenuto sussisten-
te da data successiva al compimento dell'eta' prevista dalla
previgente normativa, la decorrenza della pensione di vecchiaia
sara' fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui
risulti sussistente lo stato di invalidita' nella misura di leg-
ge, ricorrendo ovviamente gli altri requisiti.
Cio' premesso, si riportano di seguito i criteri vigenti nell'as-
sicurazione generale obbligatoria e nei fondi sostitutivi gestiti
dall'Istituto per l'accertamento dello stato di invalidita', non-
che' i limiti di eta' previsti dalla normativa previgente per il
pensionamento di vecchiaia in tali forme assicurative.
2 - ISCRITTI ALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA
Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei la-
voratori dipendenti, l'invalidita' deve essere accertata sulla
base dei criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 1, della legge
12 giugno 1984, n. 222, secondo cui si considera invalido l'assi-
curato la cui capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle
sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infer-
mita' o di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
2.1 - PENSIONI DI VECCHIAIA
L'eta' prevista dalla normativa vigente anteriormente all'emana-
zione del decreto n. 503, al raggiungimento della quale gli assi-
curati nel regime generale la cui capacita' di lavoro, in
occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in
misura non inferiore all'80 per cento, possono ottenere la
pensione di vecchiaia, e' di 60 anni, per gli uomini, e di 55
anni, per le donne.
2.2 - TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' IN PENSIONE DI
VECCHIAIA
L'articolo 1, comma 10, della legge n. 222 dispone che al compi-
mento dell'eta' stabilita per il diritto alla pensione di vec-
chiaia l'assegno di invalidita' si trasforma, in presenza dei
prescritti requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pen-
sione di vecchiaia.
Per gli assegni di invalidita' da trasformare in pensione di vec-
chiaia nell'assicurazione generale obbligatoria con decorrenza
successiva al 31 dicembre 1992, la trasformazione, come chiarito
con circolare n.50 del 23 febbraio 1993, punto 9, viene effettua-
ta al compimento dei nuovi limiti di eta' previsti dal decreto
n.503, a condizione che gli interessati possano far valere i re-
quisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti dall'arti-
colo 2 dello stesso decreto legislativo e siano cessati dal rap-
porto di lavoro dipendente.
I titolari di assegno di invalidita' che al compimento del 60*
anno, se uomini, o del 55* anno, se donne, ritengano di essere
invalidi in misura non inferiore all'80 per cento, al fine di
ottenere la trasformazione dell'assegno di invalidita' in pensio-
ne di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo a quello di
compimento dell'eta' prevista dalla previgente normativa debbono
presentare specifica domanda, corredata dalla documentazione di
cui in premessa.
Ove gli uffici sanitari dell'Istituto accertino lo stato di inva-
lidita' dell'interessato nella misura richiesta dal decreto
n.503, si procedera' alla trasformazione dell'assegno di invali-
dita' in pensione di vecchiaia, sempre che ricorrano le altre
condizioni di legge, ivi compresa la cessazione del rapporto di
lavoro dipendente, senza tener conto dell'elevazione dei limiti
di eta'.
2.3 - RIPRISTINO DELLA CORRESPONSIONE DELLA PENSIONE DI
INVALIDITA'
L'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
dispone che la corresponsione della pensione di invalidita' e'
sospesa nel caso in cui il pensionato di eta' inferiore a quella
prevista per il pensionamento di vecchiaia percepisca reddito da
lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rappor-
to comunque denominati, e reddito da lavoro o autonomo o profes-
sionale o d'impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli
contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti cal-
colato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore
al 1* gennaio di ciascun anno.
La corresponsione della pensione di invalidita' e' ripristinata
dal 1* gennaio dell'anno nel quale vengono meno le condizioni di
reddito che hanno determinato la sospensione e comunque dal 1*
giorno del mese successivo al compimento dell'eta' prevista per
il pensionamento di vecchiaia.
Per le pensioni di invalidita' sospese da ripristinare per compi-
mento dell'eta' successivamente al 31 dicembre 1993 dovranno es-
sere osservati i nuovi limiti di eta' di cui all'articolo 1 del
decreto n. 503.
Peraltro i titolari di pensione di invalidita' sospesa che com-
piano il 60* ovvero il 55* anno di eta' successivamente alla pre-
detta data del 31 dicembre 1993 e che ritengano di essere invali-
di in misura non inferiore all'80 per cento, potranno presentare
specifica domanda intesa ad ottenere il ripristino della pensione
di invalidita' dal primo giorno del mese successivo a quello di
compimento del 60* o 55* anno di eta', corredata dalla documen-
tazione di cui in premessa.
Ove gli Uffici sanitari dell'Istituto accertino lo stato di inva-
lidita' dell'interessato nella misura richiesta dal decreto
n.503, si procedera' al ripristino della pensione di invalidita'
dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento
del'eta' pensionabile prevista dalla previgente normativa.
Nei confronti delle pensioni per inabilita' alla navigazione di
categoria PM, costituite da una quota corrispondente ad attivita'
marittima e da una quota corrispondente ad attivita' non maritti-
ma, i criteri anzidetti trovano applicazione relativamente a que-
st'ultima quota di pensione, nel caso in cui sia stata sospesa a
norma dell'articolo 8 della legge n. 638, secondo le istruzioni
di cui alla circolare n. 13/6023/PMT/66 del 18 marzo 1985.
2.4 - PENSIONI DI INABILITA'
Come precisato con messaggio n. 22323 del 28 settembre 1993 (al-
legato 1), per le pensioni di inabilita' da liquidare nell'assi-
curazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con
decorrenza successiva al 31 dicembre 1992 la maggiorazione con-
venzionale dell'anzianita' contributiva deve essere determinata
tenendo conto dei limiti di eta' vigenti anteriormente
all'emanazione del decreto n. 503.
Per le pensioni di inabilita' deve infatti ritenersi sussistente
il requisito dello stato di invalidita' in misura non inferiore
all'80 per cento.
3 - ISCRITTI AI FONDI SOSTITUTIVI DELL'ASSICURAZIONE GENERALE
OBBLIGATORIA
3.1 - ISCRITTI AL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI
PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA
Per gli iscritti al Fondo telefonici, per effetto del rinvio ope-
rato dall'articolo 16 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, ai
commi 1 e 2 dell'articolo 10 del regio decreto legge 14 aprile
1939, n. 636, trova applicazione, per quanto riguarda l'accerta-
mento dell'invalidita', la legge 12 giugno 1984, n. 222.
Per gli iscritti al predetto Fondo la cui capacita' di lavoro, in
occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in mi-
sura non inferiore all'80 per cento restano confermati i limiti
di eta' previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia a ca-
rico del Fondo anteriormente all'entrata in vigore del decreto
n.503, cioe' 60 anni, per gli uomini, e 55 anni, per le donne.
L'elevazione dei limiti di eta' non si applica altresi' nei con-
fronti degli iscritti al Fondo, la cui capacita' di lavoro, in
occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in
misura non inferiore all'80 per cento, che abbiano compiuto
l'eta' di 55 anni, se uomini, e 50 anni, se donne, prevista
dall'articolo 9 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, ai fini del
riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata
(v. circolare n. 135 del 12 giugno 1993, punto 3.2).
3.2 - ISCRITTI AL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI AUTOFERROTRANVIERI
3.2.1 - PERSONALE ISCRITTO OBBLIGATORIAMENTE
Gli iscritti al Fondo autoferrotranvieri il cui rapporto di lavo-
ro e' disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 sono
riconosciuti invalidi, a norma dell'articolo 12, lettera a), del-
la legge 28 luglio 1961, n. 830, allorche' risultino inidonei in
maniera assoluta e permanente a svolgere le funzioni proprie del-
la qualifica rivestita.
Gli iscritti al Fondo il cui rapporto di lavoro non e' discipli-
nato dal regio decreto n. 148 sono riconosciuti invalidi, a norma
dell'articolo 13 della legge n. 830, qualora risultino inabili
alle mansioni della propria qualifica.
Per gli iscritti al Fondo la cui capacita' allo svolgimento delle
funzioni proprie della qualifica rivestita sia ridotta in misura
non inferiore all'80 per cento restano confermati i limiti di
eta' previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico
del Fondo anteriormente all'entrata in vigore del decreto n. 503,
e cioe' 60 anni, per gli uomini, e 55 anni, per le donne.
L'elevazione dei limiti di eta' non si applica altresi' nei con-
fronti degli iscritti al Fondo, la cui capacita' allo svolgimento
delle funzioni proprie della qualifica rivestita sia ridotta in
misura non inferiore all'80 per cento, che abbiano compiuto
l'eta' di 55 anni prevista dall'articolo 11 della legge 28 luglio
1961, n. 830, ai fini del riconoscimento del diritto alla
pensione di vecchiaia anticipata (v. circolare n. 194 del 10
agosto 1993, punto 1.2).
3.2.2 - ISCRITTI VOLONTARI AL FONDO AUTOFERROTRANVIERI
Nei confronti degli iscritti volontari al Fondo autoferrotranvie-
ri, per effetto del rinvio operato dall'articolo 34 della legge
28 luglio 1961, n. 830, alle norme dell'assicurazione generale
obbligatoria, trova applicazione, per quanto riguarda l'accerta-
mento dell'invalidita', la legge 12 giugno 1984, n. 222.
Per gli iscritti volontari al Fondo che abbiano compiuto l'eta'
di 60 anni, se uomini, e 55 anni, se donne, la cui capacita' di
lavoro in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta
in misura non inferiore all'80 per cento, non si applica l'eleva-
zione dei limiti di eta' ai fini del conseguimento del diritto
alla pensione di vecchiaia di cui agli articoli 29 e 33 della
legge 28 luglio 1961, n. 830 (v. circolare n. 194 del 10 agosto
1993, punti 1.7.1 e 1.7.2).
L'elevazione dei limiti di eta' non si applica altresi' nei con-
fronti degli iscritti volontari al Fondo che abbiano effettuato
versamenti per almeno 20 anni, che abbiano compiuto l'eta' di 55
anni e la cui capacita' di lavoro in occupazioni confacenti alle
loro attitudini sia ridotta in misura non inferiore all'80 per
cento, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione
anticipata di vecchiaia di cui all'articolo 28 della legge 28 lu-
glio 1961, n. 830 (v. circolare n. 194 del 10 agosto 1993, punto
1.7.3).
3.3 - ISCRITTI AL FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'ENEL
E DELLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE
Per gli iscritti al Fondo di previdenza elettrici l'invalidita'
deve essere accertata sulla base dei criteri stabiliti dall'ar-
ticolo 8 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, secondo cui si
considera invalido l'iscritto che per infermita' o difetto fisico
o mentale non sia piu' in grado di svolgere la sua attivita' pro-
fessionale e che percio' cessi dal servizio, purche' la sua capa-
cita' generica di guadagno sia ridotta a meno della meta' di
quella normale.
Nei confronti degli iscritti al Fondo l'elevazione dei limiti di
eta' disposta dal decreto n. 503 non trova applicazione per il
pensionamento di vecchiaia ordinario, in quanto, a norma
dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 novembre
1971, n. 1079, l'eta' per tale pensionamento e' gia' stabilita a
65 anni per gli uomini ed a 60 anni per le donne.
L'elevazione dei limiti di eta' trova invece applicazione ai fini
del pensionamento anticipato di vecchiaia di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera c), della legge n. 1079 (v. circolare n. 108 del
10 maggio 1993, punto 3.2 e circolare n. 243 del 27 ottobre 1993,
parte seconda, punto 2). Per gli iscritti la cui capacita' di
svolgimento dell'attivita' professionale sia ridotta, per
infermita' o difetto fisico o mentale, in misura non inferiore
all'80 per cento, restano confermati i limiti di eta' di 60 anni,
per gli uomini, e di 55 anni, per le donne, richiesti per il
diritto alla pensione anticipata di vecchiaia anteriormente
all'emanazione del decreto n. 503.
3.4 - ISCRITTI AL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE
GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO
Per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto
alle gestioni delle imposte di consumo l'invalidita' deve essere
accertata sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 13 del
Regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863,
secondo cui si considera invalido l'iscritto che per difetto fi-
sico o mentale non sia piu' idoneo all'adempimento degli obblighi
professionali e che sia percio' esonerato dal servizio.
Nei confronti degli iscritti al Fondo l'elevazione dei limiti di
eta' disposta dal decreto n. 503 non trova applicazione per il
pensionamento di vecchiaia ordinario, in quanto, a norma
dell'articolo 11, primo comma, n. 1, lettera b), del citato
Regolamento, l'eta' per tale pensionamento e' stabilita a 65
anni.
L'elevazione dei limiti di eta' trova invece applicazione ai fini
del pensionamento anticipato di vecchiaia di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera b), del citato Regolamento nei confronti degli
iscritti che abbiano raggiunto 30 anni di assicurazione e 55 anni
di eta'. Per gli iscritti la cui capacita' all'adempimento degli
obblighi professionali sia ridotta, per difetto fisico o mentale,
in misura non inferiore all'80 per cento, resta confermato il
limite di eta' di 55 anni richiesto per il diritto alla pensione
anticipata di vecchiaia anteriormente all'emanazione del decreto
n. 503.
3.5 - ISCRITTI AL FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA AZIENDE
DI NAVIGAZIONE AEREA
La disposizione di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto
n.503, non si applica nei confronti degli iscritti al Fondo di
previdenza per i dipendenti da aziende di navigazione aerea, te-
nuto conto che per tali lavoratori, a norma dell'articolo 5, com-
ma 2, dello stesso decreto, restano confermati i limiti di eta'
stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992.
Conseguentemente, i criteri illustrati con la presente circolare
non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori in questio-
ne.
4 - TRATTAMENTI DI INVALIDITA' A CARICO DEI FONDI SPECIALI
DI PREVIDENZA
Si ricorda che la trasformazione degli assegni di invalidita' in
pensione di vecchiaia a norma dell'articolo 1 della legge 12 giu-
gno 1984, n. 222, e la sospensione delle pensioni di invalidita'
di cui all'articolo 8 della legge 11 novembre 1983, n. 638, non
trovano applicazione nei confronti delle pensioni dei Fondi di
previdenza sostitutivi dell'assicuraziione generale obbligatoria
gestiti dall'Istituto (v. circolari n. 115 FP/245 del 15 novembre
1984; n. 13/6023/PMT/66 del 18 marzo 1985; n. 56 FP/86 del 12
aprile 1985 e n. 54 PMT del 5 settembre 1985).
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
TRIZZINO
Allegato 1
I.N.P.S. MESSAGGIO N. 22323 DEL 28/09/93
D.C. PENSIONI
MITTENTE: UFFICIO NORMATIVA
Ai DIRETTORI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
MEDICO LEGALI
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Oggetto: Pensioni di inabilita' dell'assicurazione obbligatoria
dei lavoratori dipendenti. Maggiorazione convenzionale
dell'anzianita' contributiva.
Con circolare n. 50 del 23 febbraio 1993, punto 10, e' stato
precisato che, in attesa di definire l'incidenza della nuova
normativa in materia di eta' pensionabile, per le pensioni di
inabilita' da liquidare nell'assicurazione obbligatoria dei
lavoratori dipendenti con decorrenza dal 1* gennaio 1993 in poi
il calcolo della maggiorazione convenzionale dell'anzianita'
contributiva doveva essere effettuato provvisoriamente tenendo
conto dei limiti di eta' vigenti anteriormente all'emanazione
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Al riguardo, si fa presente che, approfondita la particolare
problematica, si e' ritenuta determinante ai fini della relativa
soluzione la considerazione che, a norma dell'articolo 1, comma
8, del citato decreto n.503, l'elevazione dei limiti di eta' non
si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per
cento. Atteso che, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge
12 giugno 1984, n.2222222222222222222222222222222222222222222222222222
, e' considerato inabile il lavoratore il quale, a causa
rmita' o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta
nente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lav
consegue che nei confronti dei lavoratori dichiarati in
evono ritenersi confermati i previgenti limiti di eta'
nni, per gli uomini, e 55, per le donne.
A scioglimento
riserva di cui alla richiamata circolare n. 50, resta p
confermato che per le pensioni di inabili- ta' da liquid
'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti la
zione convenzionale dell'anzianita' contri- butiva deve es
erminata tenendo conto dei predetti limiti di eta'.
Si ricorda che per le pensioni in argomento la quota di pensione
corrispondente alla maggiorazione convenzionale dell'anzianita'
contributiva deve essere determinata con i criteri previsti per
il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita' con-
tributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992, illustra-
ti al punto 7.2 della citata circolare n. 50.
La segnalazione dei dati per la liquidazione delle pensioni di
che trattasi deve essere effettuata con le modalita' illustrate
con circolare n. 153 del 9 luglio 1993.
IL DIRETTORE CENTRALE
FAMILIARI