Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Norme Circolari Inps CI 1998 Circolare 223 del 23 ottobre 1998
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Circolare 223 del 23 ottobre 1998
Oggetto:
Erogazione delle prestazioni spettanti agli invalidi civili a norma dell’ art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Criteri operativi
1 - Premessa
Con circolare n. 192 del 20 agosto 1998 , diramata in pari data con messaggio n. 30575, sono state fornite alle Sedi le prime informazioni sull’applicazione dell’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (allegato 1), che dispone il trasferimento ad un apposito fondo di gestione istituito presso l’INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili.
Con circolari n. 17 del 31 agosto 1998 e n. 18 del 9 settembre 1998 (allegato 2 e 2A) il Ministero dell’Interno ha impartito alle Prefetture le informazioni sulle modalità da utilizzare per la gestione delle prestazioni ai minorati civili.
Con la presente circolare vengono fornite, d’intesa con il Ministero dell’Interno, indicazioni normative, procedurali ed organizzative necessarie per l’applicazione del disposto legislativo.
2 - Decorrenza del passaggio di funzioni
A norma del comma 1 del citato articolo 130 il trasferimento delle funzioni opera a decorrere dal 120° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Poichè il decreto è entrato in vigore il 6 maggio 1998, il trasferimento di funzioni opera a decorrere dal 3 settembre 1998. Da tale data è pertanto trasferita all’apposito fondo di gestione istituito presso l’INPS la funzione di erogazione delle prestazioni in argomento.
Le funzioni di concessione continuano a rimanere di competenza del Ministero dell’Interno e per esso delle Prefetture, fino a quando non sarà operativo il trasferimento di tali funzioni alle Regioni in virtù del comma 2 del citato articolo 130.
L’operatività del trasferimento è infatti subordinata alla emanazione, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 112, di appositi D.P.C.M. i quali determineranno "le decorrenze dell’esercizio da parte delle Regioni e degli Enti Locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative".
Si precisa che le province autonome di Trento e Bolzano e la regione Valle d’Aosta provvedono autonomamente al pagamento delle prestazioni agli invalidi civili residenti nel proprio territorio. Tali provvidenze non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3 - Tipologia delle prestazioni erogate agli invalidi civili
Le prestazioni erogate agli invalidi civili sono costituite da una serie di provvidenze economiche previste da numerosi dispositivi legislativi emanati a partire dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.
Nell’allegato 3 sono riepilogate sinteticamente le provvidenze unitamente ai requisiti richiesti per la concessione.
Nell’allegato 4 sono riportati i "codici fascia" che individuano le sottocategorie delle prestazioni erogate dal Ministero dell’Interno la cui normativa è riepilogata nell’allegato 2.
Nell’allegato 5 sono riportati gli importi mensili di ciascuna prestazione ed i relativi limiti di reddito.
E’ opportuno sottolineare che lo stesso soggetto può usufruire di più provvidenze, ricorrendo i rispettivi requisiti sanitari e reddituali.
3.1 - Valutazione dei requisiti reddituali
Il requisito sanitario costituisce il presupposto essenziale per acquisire il diritto a pensione ma occorre ricordare che deve essere contestualmente verificato il requisito reddituale relativo al richiedente la prestazione. Occorre cioè che i redditi del richiedente non superino i limiti fissati per legge.
Ai fini del raggiungimento dei prescritti limiti di reddito devono essere valutati i redditi imponibili IRPEF.
Sono esclusi dal calcolo le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposti o da corrispondere ai minorati civili.
Secondo i criteri seguiti dal Ministero dell’Interno, devono essere altresì esclusi dal computo le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni annesse alle decorazioni dell’Ordine militare d’Italia, i soprassoldi concessi ai decorati al valor militare, i sussidi a carattere assistenziale ed ogni altro emolumento previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché le rendite infortunistiche INAIL.
Va sottolineato altresì, che la normativa vigente in materia di invalidità civile (decreto ministeriale n. 553 del 31 ottobre 1992) prevede, nell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per un determinato anno, la considerazione del reddito dell’anno precedente con riferimento al limite di reddito stabilito per l’anno in questione.
Fino al 1991 si è fatto invece riferimento al reddito presunto dell’anno in corso, rapportato al limite di reddito previsto per lo stesso anno.
3.2 - Imposizione fiscale
A norma dell’articolo 34, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 le provvidenze in favore dei minorati civili sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
4 - Erogazione delle prestazioni vigenti alla data del 3 settembre 1998
4.1
Prestazioni il cui pagamento non è gestito dall’INPS
Le prestazioni relative ai residenti nelle regioni Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige continueranno ad essere gestite ed erogate dagli Enti che operano nelle suddette Regioni.
4.2 -
Aggiornamento degli archivi con i dati delle prestazioni il cui pagamento è gestito dall’INPS
Il Ministero dell’Interno attraverso il CED dei Servizi elettorali presso il Viminale ha trasmesso all’Istituto i dati relativi a tutte le prestazioni vigenti alla data del 3 settembre 1998.
I dati relativi a tali prestazioni vengono memorizzati nel data base delle pensioni dell’Istituto. Le prestazioni in parola vengono contraddistinte dalla nuova categoria INVCIV (codice numerico 044) e conservano il numero di certificato attribuito dal Ministero dell’Interno.
All’atto del caricamento le pensioni di categoria INVCIV sono poste in carico alle Sedi di competenza individuate con riferimento al Comune di residenza del titolare e al codice di avviamento postale nel caso di aree metropolitane nelle quali operino diverse Sedi.
I dati vengono memorizzati con le stesse modalità previste per la generalità delle pensioni e sono consultabili con le procedure in uso (GAPE, GAPNL, CASPEN, ecc).
Anche l’archivio locale DS78 sarà aggiornato con i dati delle prestazioni di categoria INVCIV.
Sul data base delle pensioni vengono memorizzati i seguenti dati:
Campo
Contenuto
GP1AC01
codice ufficio pagatore rilevato dai dati trasmessi dal Ministero
GP1AP01
delegato o tutore
GP1AV12
codice fascia
GP1AN05
codice posizione lavorativa del beneficiario
GP1AV36N
codici ricovero
Il campo può assumere i seguenti valori:
0 non ricoverato,
1 ricoverato,
2 ricoverato non a titolo gratuito
GP2BB05
codice fascia. I codici delle fasce sono elencati nell’allegato 3
GP2BB04
decorrenza della fascia attribuita
GP2BG01
codice quota associativa
GP2BG02
decorrenza quota associativa
GP5GC05
importi delle prestazioni (dal mese di novembre 1998)
GP5KM21
importo indennità di accompagnamento
GP5HI01
importo trattenuta per quota associativa
In occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 1999, i dati specifici delle prestazioni in argomento saranno memorizzati in un nuovo apposito settore del GP2.
4.3 – Modalità di gestione dei pagamenti
Come precisato con la circolare citata in premessa il primo pagamento a carico dell’INPS riguarderà la mensilità di novembre 1998, posto che la rata settembre-ottobre 1998 è stata messa in pagamento a cura del Ministero dell’Interno.
Allo scopo di consentire all’Istituto di procedere al pagamento di tali prestazioni in modo uniforme a quello in atto per la generalità delle pensioni, si è reso necessario delegificare la materia secondo la procedura prevista dall’articolo 10, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, attraverso la delibera n. 719 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 giugno 1998.
All’atto del caricamento sul data base delle pensioni, le procedure hanno effettuato un preventivo abbinamento con le altre pensioni erogate dall’Istituto allo stesso soggetto, per consentire il pagamento mensile e unificato a partire dal mese di novembre, con le modalità illustrate con la circolare n. 125 del 11 giugno 1998 .
Per le prestazioni assistenziali che non hanno trovato abbinamento con altre pensioni INPS, in quanto non presenti altre prestazioni liquidate a favore dello stesso soggetto, o in quanto pur essendo presenti altre prestazioni INPS, risultano memorizzati dati anagrafici diversi, uffici pagatori e/o delegati alla riscossione diversi, il bimestre novembre e dicembre 1998 e l’eventuale tredicesima mensilità verranno pagati con le modalità già utilizzate dal Ministero dell’Interno, presso l’ufficio pagatore già memorizzato, a partire dal 28 novembre 1998.
A partire dal primo pagamento dell’anno 1999 tutte le prestazioni saranno comunque corrisposte con pagamenti a cadenza mensile, come per la generalità delle pensioni erogate dall’Istituto.
In presenza di prestazione assistenziale e pensione INPS liquidate in favore dello stesso soggetto, ma per le quali risultino memorizzati uffici pagatori diversi, dal gennaio 1999 il pagamento sarà unificato presso l’ufficio pagatore già memorizzato per la pensione INPS.
5 -
Comunicazioni ai titolari di pensioni, assegni ed indennità in qualità di invalidi civili
5.1 - Lettera ai pensionati
Viene inviata ai titolari di pensioni, assegni ed indennità quali invalidi civili, tramite il sistema POSTEL, un’apposita comunicazione contenente le informazioni circa le nuove modalità di pagamento.
In particolare viene inviato:
il modello IC/1 ai soggetti non titolari di pensione INPS (allegato 6);
il modello IC/2 ai soggetti titolari anche di pensione INPS abbinabile ai fini del pagamento, con ufficio pagatore e/o delegato alla riscossione uguali (allegato 7);
il modello IC/3a ai soggetti titolari anche di pensione INPS non abbinata per discordanza nell’ufficio pagatore (allegato 8).
il modello IC/3b ai soggetti titolari anche di pensione INPS non abbinata per discordanza nei dati del delegato alla riscossione e/o nell’ufficio pagatore (allegato 9).
Al modello IC/3 viene allegato il modello UNO/3 da utilizzare per l’eventuale scelta del delegato alla riscossione.
5.2 - Volantino
Con messaggio n. 33675 del 22 settembre 1998 (allegato 10) è stato messo a disposizione delle Sedi, per la distribuzione ai pensionati tramite gli Enti pagatori, il volantino che illustra le nuove modalità di pagamento per pensioni, assegni e indennità erogate agli invalidi civili.
5.3 – Numero verde
Per fornire agli interessati i chiarimenti e le informazioni necessarie, sarà attivato, a partire dal 2 di novembre il numero verde a carattere nazionale 167–363738, dalle ore 9 alle ore 18, dal lunedì al venerdì.
6 - Regimi di incompatibilità
Si riepilogano di seguito i regimi di incompatibilità vigenti in materia.
L’articolo 9 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ha sancito a far tempo dal 1° gennaio 1982 l’incompatibilità dell’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e conseguentemente della pensione sociale sostitutiva, con le pensioni dirette di invalidità a carico di tutte le forme di previdenza indicate dallo stesso articolo 9.
In base a tale norma la titolarità di altro trattamento pensionistico legato ad uno stato invalidante, erogato dall’assicurazione generale obbligatoria, dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché dalle gestioni pensionistiche per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e dalle altre casse e fondi di previdenza, ivi comprese quelli dei liberi professionisti, preclude all’invalido parziale il diritto ad ottenere la pensione sociale sostitutiva e ciò indipendentemente dall’ammontare della prestazione della quale beneficia.
L’articolo 3, comma 1, della legge 407/1990, come modificato dall’articolo 12 della Legge 412/1991, ha esteso, a partire dal 1° gennaio 1992 il regime di incompatibilità dell’assegno mensile a tutte le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Il medesimo articolo 3, comma 1, della legge n. 407/1990, ha concesso agli invalidi civili parziali la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.
La facoltà di opzione è regolamentata dal decreto 31 ottobre 1992, n. 553 emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con quelli del Lavoro e del Tesoro e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24, serie generale, del 30 gennaio 1993.
Le istruzioni operative per l’applicazione di tale normativa sono contenute nella circolare n. 164 del 14 luglio 1993 alla quale si rimanda.
In caso di opzione per la prestazione di invalidità a carico dell’INPS, le Sedi sospenderanno immediatamente il pagamento della prestazione quale invalido civile dandone contestualmente comunicazione alla competente Prefettura, perché formalizzi il provvedimento di revoca nei confronti dell’interessato.
7 - Verifica dei requisiti reddituali
Al punto 3.1 della presente circolare sono stati riportati gli elementi determinanti per la valutazione dei requisiti reddituali.
La verifica dei requisiti reddituali, sulla base dei quali sono concessi i benefici economici in favore dei minorati civili, è effettuata istituzionalmente dal Ministero del Tesoro.
L’articolo 52, comma 4, della legge n. 449/97 prevede peraltro che i controlli effettuati entro il 30 giugno di ciascun anno a cura del Ministero del Tesoro vengano svolti attraverso incroci con le banche dati del Ministero delle Finanze e del Casellario centrale dei pensionati.
Gli eventuali provvedimenti di revoca delle prestazioni intervenute a seguito della verifica dei requisiti reddituali di competenza del Ministero del Tesoro vengono trasmessi per l’esecuzione alle Prefetture che a loro volta provvederanno a comunicare tempestivamente alle Sedi INPS che hanno in gestione le prestazioni la sospensione del pagamento e la conseguente revoca.
8 -
Verifica dei requisiti reddituali con riferimento alle prestazioni presenti nel Casellario centrale delle pensioni
Il trasferimento della funzione di erogazione delle prestazioni e la memorizzazione delle stesse nel data base delle pensioni e nel Casellario centrale comporta da parte dell’Istituto, quale gestore del Casellario, l’esigenza di effettuare i controlli incrociati finalizzati alla immediata verifica della permanenza dei requisiti reddituali e di segnalare alla Prefettura tutte le informazioni utili per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza.
In caso di accertata insussistenza dei requisiti reddituali, le Sedi sospenderanno immediatamente il pagamento della prestazione, dandone contestualmente comunicazione alla competente Prefettura, perché formalizzi il provvedimento di revoca nei confronti dell’interessato.
9 - Verifiche straordinarie dei requisiti sanitari
Come sottolineato nella circolare n. 192 del 20 agosto 1998 , la funzione di revisione delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a benefici economici di invalidità civile sono conservate dallo Stato.
Analogamente il piano straordinario di verifica delle invalidità civili previsto dall’articolo 52, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è di pertinenza del Ministero del Tesoro.
Gli eventuali provvedimenti di revoca delle prestazioni intervenuti a seguito della verifica della permanenza dei requisiti sanitari di competenza del Ministero del Tesoro vengono trasmessi alle Prefetture per l’esecuzione. Le Prefetture provvederanno a comunicare tempestivamente alle Sedi INPS che hanno in gestione le prestazioni la sospensione del pagamento e la conseguente revoca.
10 - Revisioni mediche programmate
Le commissioni mediche, al momento del giudizio medico - legale, possono ritenere necessario prevedere la rivedibilità della prestazione sotto il profilo sanitario indicando la data nella quale effettuare il controllo.
Per tale motivo tra i dati che il Ministero dell’Interno ha trasmesso all’Istituto figura anche la data nella quale effettuare la visita di revisione.
La memorizzazione di tale data consentirà di gestire lo scadenzario delle revisioni da mettere a disposizione delle Prefetture per gli adempimenti di loro competenza.
Gli eventuali provvedimenti di revoca delle prestazioni intervenuti a seguito della verifica della permanenza dei requisiti sanitari di competenza del Ministero del Tesoro vengono trasmessi alle Prefetture per l’esecuzione. Le Prefetture provvederanno a comunicare tempestivamente alle Sedi INPS che hanno in gestione le prestazioni la sospensione del pagamento e la conseguente revoca.
11 - Verifica delle prestazioni erogate con carattere di temporaneità
11.1 - Indennità di frequenza. Verifica del requisito della frequenza
L’indennità di frequenza viene erogata agli invalidi civili minori di anni 18 e ai minori ipoacusici, ai quali siano state riconosciute dalle commissioni sanitarie difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
Per l’ottenimento dell’indennità è richiesto il requisito della frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale degli interessati ovvero in centri specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione.
L’indennità di frequenza è erogata per i periodi di effettiva frequenza del centro o della scuola sulla base di idonea certificazione da presentare alle Prefetture.
Gli eventuali provvedimenti di revoca dell’indennità intervenuti a seguito della verifica del requisito di effettiva frequenza di competenza delle Prefetture, vengono tempestivamente comunicati da queste ultime alle Sedi INPS che hanno in gestione le prestazioni per la sospensione del pagamento e la conseguente revoca.
11.2 -
Indennità di accompagnamento a mutilati ed invalidi civili totali. Verifica dello stato di ricovero
L’articolo 1, comma 248, della legge n. 662/96 prevede che "gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o chi ne ha la tutela sono obbligati, entro il 31 marzo di ciascun anno, a presentare alla Prefettura, al Comune o all’Unità sanitaria locale del territorio, una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in caso affermativo se a titolo gratuito, ai fini dell’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18".
Per i disabili intellettivi e i minorati psichici era previsto dal comma 254 l’obbligo di presentare entro il 31 marzo 1997, o comunque in un qualunque momento successivo di insorgenza della patologia, un certificato medico valido per la tutta la durata in vita dei soggetti interessati in luogo della dichiarazione di responsabilità.
Le dichiarazioni devono essere presentate alle Prefetture e gli eventuali provvedimenti di revoca delle prestazioni di competenza delle Prefetture, vengono comunicati da queste ultime alle Sedi Inps che hanno in gestione le prestazioni per la sospensione del pagamento e la conseguente revoca.
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con il ricovero in Istituti a titolo gratuito.
L’indennità spetta quando il ricovero sia disposto per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia, mentre non spetta in caso di ricovero di lungadegenza o per fini riabilitativi.
Per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 29 aprile 1991, l’indennità di accompagnamento può essere concessa, a domanda, per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore al mese.
11.3 -
Assegno mensile agli invalidi civili. Verifica dell’iscrizione nelle liste di collocamento
L’articolo 1, comma 249, della legge 662/96 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno, "gli invalidi civili titolari dell’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 sono tenuti a presentare alle Prefetture, al Comune o all’Unità sanitaria locale competente per territorio, analoga dichiarazione relativa alla permanenza dell’iscrizione nelle liste speciali di collocamento, di cui all’articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482".
Per i disabili intellettivi e i minorati psichici vale quanto detto al precedente punto 11.2.
Le dichiarazioni devono essere presentate alle Prefetture e gli eventuali provvedimenti di revoca delle prestazioni di competenza delle Prefetture, vengono comunicati da queste ultime alle Sedi Inps che hanno in gestione le prestazioni per la sospensione del pagamento e la conseguente revoca.
12 - Contributo associativo
In base all’articolo 1-undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, il Ministero dell’Interno ha stipulato con gli Enti associativi costituiti ai sensi dell’articolo 115 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che hanno la rappresentanza e la tutela dei mutilati e invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, apposite convenzioni per stabilire le modalità delle ritenute sulle provvidenze economiche spettanti alle predette categorie dei contributi volontari associativi previsti a favore dei suddetti Enti.
Le convenzioni riguardano sia i tempi per la presentazione delle variazioni nelle iscrizioni che la decorrenza di tali variazioni e le modalità di versamento alle Associazioni di contributi annui fissi stabiliti trattenuti sulle prestazioni.
Al momento risultano stipulate convenzioni con le seguenti associazioni:
Associazione
Importo
contributo
anno 1998
Codice
Sigla
Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi
Civili con sede in Roma, via Maia 10
50.000
Z
ANMIC
Unione Italiana Ciechi con sede in Roma,
via Borgognona n. 38
96.000
V
UIC
Ente Nazionale per l’Assistenza e la Protezione
dei Sordomuti con sede in Roma, Via Gregorio
VII, n. 120.
60.000
W
ENS
Sono in corso di predisposizione le procedure amministrative per l’assunzione in carico da parte dell’Istituto delle convenzioni attualmente in vigore tra le Associazioni sopra ricordate e il Ministero dell’Interno. Con successive comunicazioni verranno fornite le istruzioni operative per l’applicazione delle convenzioni.
Con successivo messaggio verranno altresì comunicati alle Sedi i recapiti degli uffici periferici delle tre associazioni di categoria affinchè vengano instaurati utili rapporti di collaborazione.
13 - Recupero crediti
La dinamica gestionale delle prestazioni agli invalidi civili (variazione dei redditi, mancata frequenza scolastica, accertamenti sanitari) può generare crediti da recuperare nei confronti dei titolari delle prestazioni.
I recuperi di somme da effettuare su prestazioni in corso di erogazione, devono essere trattati con le modalità e con le procedure utilizzate per il recupero delle prestazioni pensionistiche erogate dall’Istituto.
Il recupero a qualsiasi titolo di somme afferenti prestazioni in corso di pagamento alla data del 3 settembre 1998 avviene, su comunicazione delle Prefetture, ad opera dell’Istituto che è competente anche all’invio della relativa notifica.
Con successive comunicazioni saranno fornite alle Sedi le indicazioni necessarie per l’inserimento delle posizioni debitorie nella procedura "Recupero crediti" di Sede e per la successiva memorizzazione dei piani di recupero sul sistema centrale ai fini del recupero sulle rate mensili.
Il recupero di somme afferenti prestazioni che alla data del 3 settembre 1998 non sono più in pagamento rimane di competenza delle Prefetture limitatamente alla fase amministrativa; la fase giurisdizionale passa di competenza dell’INPS per i procedimenti instaurati dal 3 settembre 1998. In proposito si rinvia al punto 15.
14 -
Iter procedurale seguito per la concessione delle prestazioni dopo il 3 settembre 1998. Nuove domande.
Nelle more del passaggio delle funzioni alle Regioni le istanze volte ad ottenere l’accertamento sanitario dell’invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo e la concessione dei benefici economici devono essere presentate alle A.S.L competenti con le stesse modalità previste dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
A norma del comma 4 dell’articolo 130 "avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario".
L’articolo 46, primo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, attribuisce al Comitato provinciale dell’INPS la decisione in via definitiva dei ricorsi avverso i provvedimenti riguardanti le pensioni sociali.
Ne consegue che per effetto del disposto del comma 4 dell’articolo 130 è attribuita al Comitato provinciale la competenza a decidere in via definitiva i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di concessione o diniego dei benefici economici in favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
I ricorsi di che trattasi, indirizzati al Comitato Provinciale dell’INPS, devono essere presentati per il tramite delle Prefetture.
Al fine di rendere possibile l’esame da parte del Comitato Provinciale sui ricorsi amministrativi è necessario che gli stessi pervengano da parte delle Prefetture completamente istruiti.
Per quanto riguarda la materia che può costituire oggetto di ricorso amministrativo, dal testo del comma 4 si evince che il ricorso amministrativo prevede il riesame, ai sensi dell’articolo 46 della legge 88/89 in materia di pensione sociale, dei requisiti diversi da quello sanitario, fermo restando il principio della separazione tra la fase dell’accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici.
In tema di tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario il comma 3 dispone che la legittimazione passiva spetta alle Regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle Regioni stesse ed all’INPS in tutti gli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine del 3 settembre 1998. In proposito si rinvia al punto 15.
15 - Legittimazione passiva dell’istituto
15.1 - Procedimento dichiarativo
A decorrere dal 3 settembre 1998, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 98 l’Istituto è legittimato a stare in giudizio nelle cause promosse da tale data, a seguito di provvedimenti amministrativi di concessione o di diniego dei benefici previsti per le minorazioni civili.
Tutti i procedimenti giudiziari instaurati fino al 2 settembre 1998 continuano ad essere curati dall’Avvocatura dello Stato, anche nei successivi gradi di giudizio. In tali casi, nell’ipotesi di chiamata in causa, dovrà essere eccepita la carenza di legittimazione passiva.
Il comportamento processuale dell’Istituto, nelle cause di specie, sarà quello ordinariamente tenuto nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento in sede giudiziale dell’invalidità e dell’inabilità. Ciò, in particolare, sia per la nomina del consulente tecnico di parte, sia per il luogo di notifica degli atti, sia per le eventuali eccezioni di prescrizione.
Occorre altresì rilevare che nell’ipotesi di mancato riconoscimento in fase amministrativa dello stato invalidante (accertamento sanitario negativo), l’interessato potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria solo per ottenere un accertamento giudiziale dichiarativo dell’invalidità o della menomazione, ma non anche per chiedere la condanna al pagamento delle provvidenze economiche. Ciò in base al fatto che è rimasto fermo il principio, ribadito al comma 3 dell’articolo 130 del decreto legislativo n. 112/98, di separazione tra la fase dell’accertamento sanitario e quello della concessione del beneficio economico.
La sentenza di condanna potrà intervenire solo a seguito di mancato adempimento da parte del Ministero dell’Interno nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla pronuncia giurisdizionale ex articolo 4 del D.P.R. n. 698/94, a quanto già statuito con sentenza dichiarativa del diritto o con provvedimento amministrativo di riconoscimento di sussistenza del requisito sanitario.
15.2 - Procedure esecutive
L’Istituto, a decorrere dal 3 settembre 1998, è competente per le procedure esecutive promosse nei suoi confronti , anche sulla base di titoli formatisi anteriormente a tale data dei quali, a mente dell’art. 477 c.p.c.e dell’articolo 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 potrà pretendere una nuova notificazione per la sua qualità di sostituto processuale e sostanziale assunta nel frattempo.
Nei casi di specie è necessario che la Sede, in via transitoria e per il primo periodo di applicazione della nuova normativa, richieda tempestivamente:
- informazioni aggiornate relative alla materiale corresponsione delle somme reclamate (ad esempio avvenuta liquidazione e pagamento dei benefici).
Queste informazioni andranno richieste alla competente Prefettura;
notizie inerenti la sussistenza o il mantenimento dei requisiti sanitari.
Queste informazioni andranno richieste alle Commissioni mediche periferiche o alle Divisioni X e XI della Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, via Casilina 3, Roma;
quantificazione delle spese legali e per consulenze tecniche d’ufficio.
Questi elementi andranno richiesti alla.Divisione III della Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, via Casilina 3, Roma.
Al riguardo si fa riserva di ulteriori comunicazioni.
Non graveranno sull’Istituto gli onorari spettanti all’Avvocatura dello Stato ed ai suoi procuratori delegati ai sensi dell’articolo 2 del R.D. n. 1611/33, né le spese per le consulenze tecniche di parte.
- Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei fenomeni economico-finanziari derivanti dall’erogazione delle prestazioni in oggetto è stata istituita la Gestione "IV – Gestione per l’erogazione delle pensioni , assegni ed indennità agli invalidi civili – Art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" nonché la relativa contabilità separata "IVR – Gestione assicurativa a ripartizione".
Nell’ambito di detta Gestione dovrà essere prevista una separata rilevazione degli oneri a seconda che gli stessi derivino da prestazioni a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili ovvero dei sordomuti (allegato 11), stante la necessità di fornire al Ministero del Tesoro i dati distinti per ciascuna delle suddette categorie di minorati civili.
Le rate maturate e non riscosse devono essere imputate ai seguenti conti:
IVR 10/41 – se relative a prestazione concesse agli invalidi civili
IVR 10/42 – se relative a prestazioni concesse ai ciechi civili
IVR 10/43 – se relative a prestazioni concesse ai sordomuti
Per l’erogazione e la contabilizzazione delle somme in questione dovrà essere utilizzata la procedura di pagamento delle rate maturate e non riscosse in corso di aggiornamento.
Nell’attesa che siano adeguate le procedure per la trasmissione al data base centrale dei dati da effettuare al termine dell’esercizio dovrà essere tenuta in apposita evidenza la documentazione contabile concernente la rilevazione delle partite in argomento.
Per la rilevazione contabile di eventuali oneri per interessi su prestazioni arretrate sono previsti i seguenti conti :
IVR 34/21 – interessi passivi su prestazioni concesse agli invalidi civili
IVR 34/22 – interessi passivi su prestazioni concesse ai ciechi civili
IVR 34/23 – interessi passivi su prestazioni concesse ai sordomuti
Riguardo ad eventuali oneri per rivalutazione monetaria e stante l’esigenza di conoscere tempestivamente l’entità distintamente per le tre categorie di assistiti si dispone che, in deroga a quanto previsto dalla circolare n. 268 del 23 novembre 1992 , gli oneri stessi non vengano imputati al conto di transito GPA 51/28 ma siano rilevati direttamente ai seguenti conti:
IVR 34/25 – se relativi a prestazioni a favore degli invalidi civili
IVR 34/26 – se relativi a prestazioni a favore dei ciechi civili
IVR 34/27 – se relativi a prestazioni a favore dei sordomuti
Conseguentemente tali oneri non dovranno essere inclusi nel rendiconto di fine esercizio di cui alla citata circolare n. 268.
Si fa presente inoltre che a ciascun gruppo dei sopra indicati conti corrispondente ad ognuna delle tre categorie di assistiti è stata abbinata una specifica causale di mod. FL02 nell’ambito della procedura dei flussi di cassa. In particolare
la causale "20141 – PRESTAZIONI INVALIDI CIVILI" assisterà i conti IVR 10/41, IVR 34/21 e IVR 34/25
la causale "20142 – PRESTAZIONI CIECHI CIVILI" assisterà i conti IVR 10/42, IVR 34/22 e IVR 34/26
la causale "20143 – PRESTAZIONI SORDOMUTI" assisterà i conti IVR 10/43, IVR 34/23 e IVR 34/27
Si fa riserva di ulteriori istruzioni contabili riguardanti la materia in oggetto.
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Nell’intento di assicurare correntezza e tempestività di azione in tale delicata fase di passaggio all’Istituto delle funzioni preordinate all’erogazione delle prestazioni, è necessario– anche attraverso conferenze dei servizi indette a livello locale – realizzare condizioni di cooperazione ed interoperatività con le Prefetture, al fine di razionalizzare ed ottimizzare un servizio da fornire ad una tipologia di cliente esterno che richiede particolare attenzione.
Per agevolare il compito degli operatori è stato predisposto un manuale di sintesi nel quale sono riepilogate le conoscenze di base, necessarie in questa prima fase.
Il manuale, che sarà inviato alle Sedi via Intranet, dovrà essere riprodotto a cura delle stesse e consegnato a tutto il personale coinvolto, al fine di garantire il maggior livello di capacità di risposta verso l’esterno.
In attesa del completamento delle procedure finalizzate alla liquidazione delle prestazioni di che trattasi, si è convenuto con il Ministero dell’Interno che le Prefetture procedano a liquidare le prestazioni con le modalità in atto, provvedendo a memorizzare i dati negli appositi archivi gestiti dal Ministero; per la successiva comunicazione all’INPS ai fini del pagamento.
Per quanto concerne le variazioni relative alla fase di materiale erogazione delle somme (cambio di indirizzo, di ufficio pagatore, di delega a riscuotere ecc.) le relative procedure sono già state messe a disposizione delle Sedi.
Restano di competenza delle Prefetture le variazioni concernenti l’importo della prestazione.
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A conferma di quanto comunicato con il messaggio n. 1863 dell’8 ottobre 1998, si precisa che l’erogazione dei ratei maturati e non riscossi avverrà esclusivamente sulla base dei dati che le singole Prefetture trasmetteranno all’Istituto mediante l’apposita procedura automatizzata in corso di rilascio e per la quale si fa riserva di successive comunicazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato 1
DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998 N. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Omissis
Art. 129
Competenze dello Stato
1. Ai sensi dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le seguenti funzioni:
Omissis
n) la revisione delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a benefici economici di invalidità civile.
Art. 130
Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili
A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.
Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell’accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all’INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.
Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
Allegato 2
MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI
Circolare n. 17 del 31 agosto 1998
AI SIGG.RI PREFETTI
LORO SEDI
e, p. c.:
ALL’ I.N.P.S.
ALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
AL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE EC.
Oggetto:
Attuazione art. 130, D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
Facendo seguito a circolare telegrafica del 1°/7 u.s., pari protocollo, si forniscono ulteriori e più specifiche linee direttive in merito all’attuazione dell’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il trasferimento delle funzioni di concessione e di erogazione delle provvidenze economiche ai minorati civili rispettivamente alle regioni ed all’INPS. Quanto sopra essendo state solo di recente compiutamente definite le intese con tutte le amministrazioni interessate ed in particolare con l’INPS e l’Avvocatura generale dello Stato.
Si conferma che il trasferimento della funzione di concessione alle regioni è subordinato alla preliminare adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che fisseranno scadenze temporali e modalità dell’operazione.
Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui sopra la funzione di concessione permane alle Prefetture che continueranno ad adottare provvedimenti di concessione, previa istruttoria delle relative posizioni, di revoca delle provvidenze economiche, nonché a gestire le eventuali variazioni intervenute nel rapporto con l’assistito, sino all’effettivo trasferimento della funzione alle regioni.
Sino a nuovo avviso la trasmissione dei dati di cui sopra avverrà nelle consuete modalità attraverso il CED dei servizi elettorali, che, a sua volta, fornirà gli stessi al nuovo ente erogatore. Codesti uffici, pertanto, potranno riprendere gli inserimenti in banca dati dal giorno 7 settembre p.v.
E prevedibilmente sino al 15 ottobre p.v. per i pagamenti del 1° bimestre 1999. Per il momento, pertanto, non dovrà essere inviata alcuna documentazione cartacea all’Istituto per quanto concerne i pagamenti tramite la procedura informatizzata.
Per variazioni intervenute sulle posizioni già elaborate per il VI bimestre 1998 e già in possesso dell’INPS, si è concordato con detto ente che codesti uffici potranno comunicarle direttamente alla Direzione Generale Pensioni – gruppo di controllo – tramite fax (nn.ri 06-59054485, 06-59647063) sino al 2 ottobre p.v. con priorità assoluta per le revoche e i decessi.
Codesti uffici contestualmente avranno cura di apportare in maniera definitiva le variazioni nella procedura informatica relativa ai pagamento per il I bimestre 1999.
Si conferma altresì che il pagamento del bimestre settembre-ottobre avverrà secondo le consuete modalità.
Quanto sopra, in considerazione dei ristretti tempi a disposizione dall’entrata in vigore del decreto legislativo (6 maggio 1998), in relazione alla complessità dell’operazione e tenuto conto dell’ormai avanzato stato di elaborazione dei pagamenti per il bimestre settembre-ottobre, da parte del CED dei servizi elettorali, che, come noto, anticipa la lavorazione a circa due mesi dalla scadenza prefissata.
Il pagamento "a regime" delle provvidenze economiche da parte dell’INPS, secondo le proprie procedure informatiche ed a carico del fondo di gestione di cui al comma 1 dell’articolo 130 avverrà, pertanto, dal mese di novembre p.v.
Cesserà di converso con il 2 settembre p.v. la possibilità di procedere a liquidazioni sulla contabilità speciale, mediante emissione di ordinativi di pagamento presso la Tesoreria provinciale venendo meno gli accreditamenti nei competenti capitoli (4288, 4289, 4290).
Permane a codesti uffici esclusivamente la titolarità dei pagamenti, anche per il periodo successivo, afferenti a somme già vincolate ed indisponibili, a seguito di atti di pignoramento intervenuti a tutto il 2 settembre 1998 sia nel caso che la relativa ordinanza di assegnazione sia stata già emessa dal giudice dell’esecuzione sia per quelle che via via saranno notificate.
Quanto sopra tenuto conto che tali fondi si trovano già vincolati nella destinazione per ordine del giudice ed appare, pertanto, giuridicamente corretto che nei confronti del pignorante continuino a risponderne codesti uffici.
In merito è stato acquisito altresì il favorevole avviso sia dell’Avvocatura generale dello Stato che del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica – dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
Fatta eccezione per la fattispecie di cui sopra, codesti uffici non potranno, pertanto, dal 3 settembre procedere a pagamenti di sorta.
La tipologia dei pagamenti sulla contabilità speciale, come noto, afferisce ad ipotesi diverse caratterizzate dalla necessità talora di disporre pagamenti "una tantum" (es. liquidazione ratei maturati e non riscossi dal "de cuius" agli eredi), talaltra dalla particolare urgenza (esempio esecuzione di sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto e di pignoramento), al fine di non esporre l’erario ad ulteriori maggiori oneri.
In presenza di domande di eredi per la liquidazione in via amministrativa di ratei maturati e non riscossi da minorati civili deceduti, una volta assolto il competente obbligo di riconoscimento del diritto alle provvidenze in capo al "de cuius", codeste prefetture invieranno alle sedi provinciali dell’Istituto, con appositi elenchi, gli interi fascicoli per l’ulteriore istruttoria e liquidazione, trattenendone eventualmente copia per ogni evenienza.
Per l’esecuzione di sentenze che comportino anch’esse liquidazioni "una tantum" (es. pagamento ratei maturati e non riscossi dal "de cuius", pagamento interessi legali e rivalutazione monetaria ecc.) saranno inviate all’INPS, anch’esse con appositi elenchi, copie conformi dei relativi titoli ed ogni opportuna indicazione necessaria per l’effettuazione dei conseguenti conteggi da parte dell’ente stesso.
In via generale, si può dire che per ogni tipo di pagamento a carico dell’INPS, al di fuori del sistema di pagamento informatizzato, si renderà necessario inviare tempestivamente copia conforme della documentazione a sostegno della spesa di che trattasi.
Avverrà ad opera del predetto Istituto altresì il recupero dei ratei indebitamente percepiti, concernenti prestazioni in corso di pagamento alla data del 3 settembre, su dettagliata e motivata comunicazione di codesti uffici. L’Ente provvederà anche alla relativa notifica all’interessato.
Rimane di competenza delle Prefetture, invece, il recupero di somme afferenti a prestazioni che alla data di cui sopra non sono più in pagamento.
L’INPS, infine, subentrerà "ex lege", a decorrere dal 1° novembre 1998, nei rapporti con l’A.N.M.I.C., l’U.I.C. e l’E.N.S. per quanto riguarda le ritenute delle quote associative sui ratei di provvidenze erogate a proprio carico.
Allorchè potrà essere attivato un collegamento con il sistema informatizzato dell’INPS, si è concordato che alcuni tipi di variazioni concernenti in particolare la fase erogatoria del beneficio (es. deleghe a riscuotere, cambio di ufficio pagatore, accreditamento in conto corrente bancario) potranno essere effettuate anche dalle sedi INPS, con maggiore convenienza per gli utenti.
Si fa riserva di comunicare la data dalla quale quanto sopra si renderà possibile.
Si è concordato altresì che quale gestore del casellario centrale pensionistico, l’Istituto in ogni momento potrà offrire la propria collaborazione comunicando alle Prefetture accertate situazioni di non permanenza dei requisiti reddituali secondo la normativa vigente in materia di invalidità civile, per l’adozione del competente formale provvedimento di revoca e sospendendo opportunamente il pagamento della prestazione, ex art. 5 del D.P.R. 698/1994.
Il 3° comma dell’articolo 130 del decreto legislativo in argomento prevede la legittimazione passiva della regione nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi attivati dal 120° giorno dall’entrata in vigore del decreto medesimo, laddove abbiano ad oggetto le provvidenze concesse dalle stesse e negli altri casi dell’INPS, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al predetto termine.
Non essendo stata ancora trasferita la funzione concessoria alle regioni, sentito l’avviso dell’Avvocatura generale dello Stato e dell’INPS, si è concordemente interpretato che il legislatore delegato abbia inteso, nella fase transitoria, ricondurre all’INPS la legittimazione passiva per ogni tipo di contenzioso giurisdizionale ed a carattere esecutivo ed in tutti i casi in cui comunque la legittimazione passiva non spetti alla regione.
La legittimazione passiva del predetto istituto, nei procedimenti di concessione delle provvidenze economiche è da intendersi estesa a tutti i fatti connessi e conseguenziali (es. provvedimenti di revoca, di recupero ratei non spettanti ecc…).
Pertanto a decorrere dal 3 settembre p.v. gli atti introduttivi di giudizio diretti ad ottenere le provvidenze spettanti alle categorie degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, come pure gli atti di precetto, di pignoramento ed i decreti ingiuntivi andranno notificati all’INPS presso la competente sede provinciale dell’ente.
La legittimazione passiva dell’INPS nelle procedure esecutive si estende altresì a quelle azionate per il recupero delle spese di lite (cap. 1291) liquidate in sentenza, stante la natura accessoria delle stesse e la chiara volontà del legislatore delegato di attribuire all’INPS l’intera legittimazione processuale già del Ministero dell’Interno.
Laddove, come prevedibile, nella prima fase di applicazione della legge, possano essere ancora notificati a codesti uffici gli atti in questione, al fine di semplificare gli adempimenti e le procedure nonché evitare ritardi nei pagamenti, gli stessi saranno trasmessi tempestivamente per l’ulteriore seguito all’INPS, corredati della documentazione in copia conforme e di rapporto informativo, ove necessario, dandone opportuna formale notizia all’interessato.
La soluzione di cui sopra risulta possibile stante la configurazione di "sostituto processuale" che viene ad assumere "ex lege" l’INPS.
Per quanto concerne invece gli atti di pignoramento che siano notificati al direttore di ragioneria delle competenti prefetture, come previsto dalla vigente normativa, pagamenti a decorrere dal 3 settembre, si ritiene che il sunnominato funzionario debba eccepire l’intervenuta incompetenza erogatoria ex art. 130 del decreto legislativo n. 112/98 con la conseguente indisponibilità di appositi capitoli di bilancio e, pertanto, la nullità del pignoramento medesimo.
Anche in detta fattispecie si rende necessario ed opportuno dare formale notizia all’interessato per l’eventuale rinuncia all’atto e l’attivazione di altro procedimento esecutivo sul fondo di gestione istituito presso l’INPS.
Permane, invece, la legittimazione passiva dell’amministrazione nei procedimenti giurisdizionali notificati a tutto il 2 settembre nonché, come detto, nelle procedure esecutive il cui pignoramento sia stato notificato in data anteriore al 3 settembre.
Il 4° comma dell’art. 130 prevede la competenza dell’INPS a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso provvedimenti di concessione o di diniego e conseguenziali provvedimenti connessi (es. provvedimenti di revoca, di recupero ecc…), secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale.
Detta normativa prevede un termine per ricorrere in via amministrativa al comitato provinciale INPS di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento all’interessato, nonché la presentazione di gravame in carta semplice (l. 9 marzo 1988, n. 89).
Per effetto di quanto sopra i ricorsi amministrativi, a decorrere dal 3 settembre andranno presentati al Comitato provinciale INPS territorialmente competente.
A tal fine, come è noto, farà fede la data di spedizione del gravame mediante raccomandata a. r. se inviato a mezzo posta.
A fini di semplificazione della procedura e di riduzione dei tempi di decisione, tenuto conto che in merito ai vari gravami codesti uffici dovranno fornire documentazione in copia conforme ed elementi di valutazione, si è opportunamente concordato con l’INPS che i ricorsi siano presentati tramite la competente prefettura.
Per tutto quanto sopra detto, in calce ad ogni provvedimento adottato da codesti uffici a decorrere dal 3 settembre 1998, dovranno essere riportate tutte le indicazioni di cui sopra.
Secondo principi di logica ermeneutica ed in sintonia con quanto previsto dal precedente comma per la tutela giurisdizionale, la menzionata competenza dell’INPS sussiste anche laddove i gravami afferiscano a fatti concessori antecedenti alla suindicata data del 3 settembre 1998.
Rimarrà di converso in capo al Ministero la competenza a decidere ricorsi amministrativi presentati a tutto il 2 settembre 1998.
Eventuali ricorsi presentati dopo tale data a codesti uffici dovranno essere inoltrati tempestivamente con le circostanziate deduzioni di codeste prefetture, corredate della relativa documentazione in copia conforme, al competente comitato provinciale dell’INPS, avendo cura, anche in questo caso, di darne formale notizia all’interessato.
Nel fare riserva di ulteriori comunicazioni e chiarimenti si confida, in relazione agli adempimenti tutti contenuti nella presente circolare, nella massima collaborazione, disponibilità e tempestività di codesti uffici stante altresì la complessità della materia e l’entità del volume di pratiche e di procedimenti che caratterizzano da tempo il settore dell’invalidità civile.
In proposito si ritiene di poter rappresentare la necessità e l’opportunità di istituire una conferenza dei servizi tra tutte le amministrazioni coinvolte nella procedura, compresa in prospettiva la regione.
Si ringrazia per l’attenzione.
IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI
DEL MESE
Allegato 2A
Ministero dell’Interno
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI
Servizio Assistenza Economica alle Categorie Protette
Prot. N. 8792/MC/105/3 (118) Roma, 09 settembre. 1998
CIRCOLARE N° 18
AI SIGG.RI PREFETTI
LORO SEDI
ALL’ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(I.N.P.S.)
Via Ciro il Grande, 21
ROMA
A TUTTE LE REGIONI
LORO SEDI
e, p.c.
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi
Dipartimento della Funzione Pubblica
Dipartimento degli Affari Regionali
Palazzo Chigi
Segreteria della Conferenza Permanente
Per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome
– Settore Sanità, Servizi Sociali,
Diritto allo Studio e Formazione
Professionale
Via del Tritone, 142
ROMA
AL MINISTERO DEL TESORO, DEL
BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Gabinetto
Dipartimento della Ragioneria Generale
Dello Stato
V. XX Settembre
ROMA
AL MINISTERO DEL TESORO, DEL
BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Dipartimento dell’Amministrazione
Generale
Del Personale e dei Servizi
Direzione Generale dei Servizi Vari e
Delle Pensioni di Guerra
Via Casilina, 3
ROMA
AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Gabinetto
Via Mario Pagano
Direzione Generale della Previdenza
Via Flavia, 6
ROMA
ALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO
V. dei Portoghesi, 12
ROMA
AI COMMISSARI DI GOVERNO PRESSO
LE REGIONI
LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA di
TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA di
BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
ALLA DIREZIONE GENERALE PER
L’AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER
GLI AFFARI DEL PERSONALE
Direzione Centrale per il Bilancio ed i
Servizi Generali di Ragioneria
SEDE
ALLA DIREZIONE GENERALE
DELL’ AMMINISTRAZIONE CIVILE
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali
SEDE
Oggetto:
Attuazione articolo 130, D. L.vo 31 marzo 1998, n. 112, Recante: " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi Dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Come noto, è stato pubblicato nella G.U. del 21 aprile 1998 (n. 77/L supplemento ordinario alla G:U: n. 92 del 21 aprile 1998) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo 1° della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Detto provvedimento disciplina, tra l’altro, all’art. 130 il trasferimento di funzioni e competenze in materia di invalidità civile.
Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni di base per l’attuazione del nuovo assetto, avendo peraltro sentiti, per i vari aspetti, i pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, dell’Avvocatura Generale dello Stato e dell’INPS.
Si premette che ai sensi dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono conservate allo Stato le funzioni di revisione delle pensioni, assegni e indennità previsti in materia di invalidità civile e di verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo ai benefici economici (art. 129 del D.L.vo n. 112/98).
1) Trasferimento della funzione di erogazione all’INPS.
Il primo comma del menzionato art. 130 prevede, a decorrere dal 120° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (3 settembre 1998), il trasferimento all’INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti alle categorie di invalidi civili assistite, vale a dire invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. La spesa graverà su un apposito fondo di gestione istituito presso l’Ente stesso.
Per quanto concerne l’attuazione del primo comma, si è pervenuti nella determinazione di effettuare il pagamento delle provvidenze con scadenza al mese di settembre ancora secondo le consuete modalità, mediante invio, cioè da parte delle Prefetture, dei mandati di pagamento ai competenti Uffici postali.
Quanto sopra, in considerazione dei ristretti tempi a disposizione, in relazione alla complessità dell’operazione e tenuto conto dell’ormai avanzato stato di elaborazione dei pagamenti per il bimestre settembre-ottobre da parte del C.E.D. dei Servizi Elettorali, che, come noto, anticipa la lavorazione a circa due mesi dalla scadenza prefissata.
Per effetto di quanto sopra, il pagamento "a regime" delle provvidenze economiche da parte dell’INPS secondo le proprie procedure informatiche, avverrà dal mese di novembre p.v..
Cesserà di converso con il 2 settembre la possibilità di procedere a liquidazioni sulla contabilità speciale, mediante emissione di ordinativi di pagamento presso la Tesoreria Provinciale, venendo meno gli accreditamenti nei competenti capitoli (4288-4289-4290).
Permane a codesti Uffici esclusivamente la titolarità dei pagamenti, anche per il periodo successivo, afferenti a somme già vincolate ed indisponibili, a seguito di atti di pignoramento intervenuti a tutto il 2 settembre sia nel caso che la relativa ordinanza di assegnazione sia stata già emessa dal Giudice dell’esecuzione sia per quelle che via via saranno notificate.
Quanto sopra tenuto conto che tali fondi si trovano già vincolati nella destinazione per ordine del giudice ed appare, pertanto, giuridicamente corretto che nei confronti del pignorante continuino a risponderne codesti Uffici.
In merito è stato acquisito altresì il favorevole avviso sia dell’Avvocatura Generale dello Stato che del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Fatta eccezione per la fattispecie di cui sopra, codesti Uffici non potranno, pertanto, dal 3 settembre procedere a pagamenti di sorta.
La tipologia dei pagamenti sulla contabilità speciale, come noto, afferisce ad ipotesi diverse caratterizzate dalla necessità talora di disporre pagamenti "una tantum" (es. liquidazione ratei maturati e non riscossi dal "de cuius " agli eredi) talaltro dalla particolare urgenza (es. esecuzione di sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto e di pignoramento), al fine di non esporre l’Erario ad ulteriori maggiori oneri.
Per la liquidazione "una tantum" in via amministrativa dei ratei maturati e non riscossi da invalidi civili deceduti, una volta assolto l’obbligo del riconoscimento delle provvidenze in capo al "de cuius" da parte di codeste Prefetture, sarà trasmesso all’INPS l’intero fascicolo per l’ulteriore istruttoria ed il seguito di competenza, trattenendone eventualmente copia per ogni evenienza.
Per l’esecuzione di sentenze che comportino liquidazione "una tantum" (es. pagamento ratei maturati e non riscossi dal "de cuius", pagamento interessi legali e rivalutazione monetaria) sarà inviata all’INPS copia conforme del relativo titolo.
In via generale si può dire pertanto che per ogni tipo di pagamento a carico dell’INPS dal 3 settembre si renderà necessario inviare tempestivamente copia conforme della documentazione a sostegno della spesa stessa.
2 - Trasferimento della funzione di concessione alle Regioni
Il secondo comma dell’art. 130 trasferisce alle Regioni la funzione di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore delle categorie di invalidi summenzionate.
L’attuazione del comma è collegata alla preliminare adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che fisseranno scadenze temporali e modalità dell’operazione.
Pertanto, solo a decorrere dalla data prefissata dagli stessi, la competenza a decidere sulla concessione o meno dei benefici economici in relazione alle istanze pendenti a della data potrà considerarsi trasferita alle Regioni.
Il secondo comma dell’art. 130 prevede, altresì, la possibilità per gli Enti di cui sopra di provvedere secondo "il criterio di integrale copertura", con risorse proprie all’eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con leggi dello Stato per tutto il territorio nazionale.
Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 7 della legge n. 59/97, la funzione di concessione permane alle Prefetture che continueranno ad adottare provvedimenti di concessione, previa istruttoria delle relative posizioni, di revoca delle provvidenze economiche, nonché a gestire le eventuali variazioni intervenute nel rapporto con l’assistito, sino all’effettivo trasferimento della funzione alle Regioni.
A tal fine è stata concordata con l’INPS la predisposizione di un collegamento, tramite il CED del Servizi Elettorali, tra le Prefetture ed il sistema informatizzato dell’INPS. Con gli adeguamenti procedurali del caso e che saranno tempestivamente oggetto di apposita specifica informativa, codeste Prefetture potranno continuare, pertanto, ad inserire o variare le posizioni tramite i terminali in dotazione.
Per il più adeguato espletamento di tutti i summenzionati adempimenti, si rende necessario conseguenzialmente che, nel periodo transitorio, codeste Prefetture continuino a disporre dei fascicoli dei singoli assistiti.
3 - Nuovo regime contenzioso giurisdizionale ed amministrativo
a) contenzioso giurisdizionale
Il 3° comma dell’art. 130 del decreto legislativo in argomento prevede la legittimazione passiva della Regione nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi attivati dal 120° giorno dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 112/98 laddove abbiano ad oggetto le provvidenze concesse dalle stesse e negli altri casi dell’INPS, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al predetto termine.
Non essendo stata ancora trasferita la funzione concessoria alle Regioni, sentito l’avviso dell’Avvocatura Generale dello Stato e dell’INPS, si è concordemente interpretato che il legislatore delegato abbia inteso: nella fase transitoria, ricondurre all’INPS la legittimazione passiva per ogni tipo di contenzioso giurisdizionale ed a carattere esecutivo ed in tutti i casi in cui comunque la legittimazione passiva non spetti alla Regione.
La legittimazione passiva del predetto Istituto nei procedimenti di concessione delle provvidenze economiche è da intendersi estesa a tutti i fatti connessi e conseguenziali (es. provvedimenti di revoca, di recupero, ratei non spettanti ecc..)
Quanto sopra in un’ottica di semplificazione amministrativa e di anticipazione di quello che sarà il definitivo assetto con l’attuazione del passaggio della funzione concessoria alle Regioni.
Pertanto, atti introduttivi di giudizio depositati dal 3 settembre dovranno essere promossi nei confronti dell’INPS e notificati presso la Sede Provinciale dell’Istituto. Parimenti dalla stessa data andranno notificati alle Sedi INPS atti di precetti, pignoramento e decreti ingiuntivi.
La legittimazione passiva dell’INPS nelle procedure esecutive si estende altresì a quelle azionate per il recupero delle spese di lite liquidate in favore dei ricorrenti, stante la natura accessoria delle stesse e la chiara volontà del legislatore delegato di attribuire all’INPS l’intera legittimazione processuale già del Ministero dell’Interno.
Laddove, come prevedibile, nella prima fase di applicazione della legge, possano essere ancora notificati a codesti Uffici gli atti in questione, al fine di semplificare gli adempimenti e le procedure nonché evitare ritardi nei pagamenti, gli stessi saranno trasmessi tempestivamente per l’ulteriore seguito all’INPS, corredati della documentazione in copia conforme e di rapporto informativo, ove necessario, dandone opportuna formale notizia all’interessato.
La soluzione di cui sopra risulta possibile stante la configurazione di sostituto processuale che viene ad assumere "ex lege" l’INPS.
Per quanto concerne invece gli atti di pignoramento che siano notificati al Direttore di Ragioneria delle competenti Prefetture, come previsto dalla vigente normativa, parimenti a decorrere dal 3 settembre, si ritiene che il sunnominato funzionario debba eccepire l’intervenuta incompetenza erogatoria ex art. 130 del decreto legislativo n. 112/98 con la conseguente indisponibilità di appositi capitoli di bilancio e, pertanto, la nullità del pignoramento medesimo.
Anche in detta fattispecie si rende necessario ed opportuno dare formale notizia all’interessato per l’eventuale rinuncia all’atto e l’attivazione di altro procedimento esecutivo sul fondo di gestione istituito presso l’INPS.
Permane, invece, la legittimazione passiva dell’Amministrazione in tutti i giudizi instaurati sino al 2 settembre e per tutta la durata degli stessi nonché, come detto, nelle procedure esecutive il cui pignoramento sia stato notificato in data anteriore al 3 settembre.
Si confida, in relazione a tutti gli adempimenti di cui sopra, nella massima collaborazione, disponibilità e tempestività di codesti Uffici.
b) contenzioso amministrativo
Il 4° comma dell’art. 130 prevede la competenza dell’INPS a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso provvedimenti di concessione o di diniego e conseguenziali provvedimenti connessi (es. provvedimenti di revoca, di recupero, ecc..) secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale.
La normativa vigente in materia di pensione sociale prevede un termine per ricorrere in via amministrativa al Comitato Provinciale INPS di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento all’interessato, nonché la presentazione del gravame in carta semplice.
Per effetto di quanto sopra i ricorsi amministrativi, a decorrere dal 3 settembre , andranno presentati al Comitato Provinciale INPS territorialmente competente.
Si rammenta che in calce ad ogni provvedimento adottato da codesti Uffici a decorrere dal 3 settembre dovranno essere riportate tutte le indicazioni di cui sopra.
Secondo principi di logica ermeneutica ed in sintonia con quanto previsto dal precedente comma per la tutela giurisdizionale, la menzionata competenza dell’INPS sussiste anche laddove i gravami afferiscano a provvedimenti concessori antecedenti alla suindicata data del 3 settembre 1998.
Si ritiene di converso che debba permanere in capo al Ministero la competenza a decidere ricorsi amministrativi presentati a tutto il 2 settembre 1998.
Eventuali ricorsi presentati dopo tale data a codesti Uffici dovranno essere inoltrati tempestivamente con le circostanziate deduzioni di codeste Prefetture, corredate della relativa documentazione in copia conforme, al competente Comitato Provinciale dell’INPS, avendo cura, anche in questo caso, di darne formale notizia all’interessato.
Stante la particolare complessità della materia, l’entità del volume di pratiche e di procedimenti in essere che caratterizza il settore dell’invalidità civile, le obiettive possibili difficoltà di avvio delle operazioni di trasferimento della funzione erogatoria nonché del contenzioso, si raccomanda vivamente la massima disponibilità ed il più proficuo spirito di collaborazione con il nuovo Ente, onde consentire che l’operazione si svolga in modo tale da contenere al massimo gli eventuali disagi e ritardi per l’utenza.
Il Direttore Generale
( Del Mese )
Allegato 3
PROVVIDENZE ECONOMICHE AGLI INVALIDI CIVILI
Requisiti generali: CITTADINANZA ITALIANA
RESIDENZA NEL TERRITORIO NAZIONALE
Invalidi civili
ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA
Normativa:
Art. 13 L. 118/71
Art. 14 septies L. 29/12/80 N. 33
Art. 9 D. leg.vo 509/88
Art. 8 D. leg.vo 509/88
Art. 3 L. 29/12/90 n. 407
Art, 12 L. 30/12/71 n. 412
Requisiti:
riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 74% (dal 12 marzo 1992). In precedenza la percentuale era del 67%;
possesso di redditi propri inferiori a limiti stabiliti per legge;
incollocamento al lavoro per il tempo in cui perdura la condizione di invalidità. L’incollocamento sussiste solo quando lo stato di disoccupazione si accompagna all’iscrizione (o alla domanda di iscrizione) nelle speciali liste di collocamento degli invalidi civili. La mancata iscrizione si traduce in un difetto del requisito;
incompatibilità dal 1° gennaio 1982 con la titolarità di pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’Assicurazione generale obbligatoria per vecchiaia, invalidità e superstiti nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, coltivatori diretti. Dal 1° gennaio 1991 l’incompatibilità è estesa a qualsiasi altro trattamento diretto pensionistico erogato a titolo di invalidità concesso per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Resta salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole. Al compimento del 65° anno di età l’assegno mensile viene trasformato in assegno sociale a carico dell’INPS
INDENNITA’ MENSILE DI FREQUENZA
Normativa:
Legge 11/10/90 n. 289
Legge 30/12/91 n. 412
Requisiti:
Spetta agli invalidi civili minori di anni 18 cui siano state riconosciute dalle competenti commissioni sanitarie "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età" nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500,1000,2000 hertz.
E’ requisito fondamentale il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione e frequenza di centri ambulatoriali, di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
Spetta inoltre ai frequentanti scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionali finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
L’assegno è erogato alle medesime condizioni reddituali dell’assegno mensile ed è concesso per i soli periodi di effettiva frequenza del centro e della scuola.
PENSIONE DI INABILITA’
Normativa:
Art. 12 L. 118/71
Art. 14 septies L. 29/12/80 n. 33
Art. 8 D. Leg.vo 509/88
Art. 3 L. 29/12/90 n. 407
Art. 13 L. 30/12/1991 n. 412
Requisiti:
spetta agli invalidi, totalmente e permanentemente inabili ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100 per cento;
età compresa fra i 18 e i 65 anni;
non possiedano redditi propri superiori ai limiti previsti per legge.
La legge n. 407/90 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Detta incompatibilità è stata rimossa con la legge n. 412/91 (articolo 12).
La pensione, al compimento del 65° anno di età del titolare, si trasforma in assegno sociale a carico dell’INPS.
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Normativa:
Legge 11/2/80 n. 18
Legge 26/7/84 n. 392
Legge 21/11/88 n. 508
Legge 11/10/90 n. 289
Legge 31/12/91 n. 429
Requisiti:
Spetta agli invalidi civili totali (100 %) riconosciuti altresì non deambulanti senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e non autosufficienti e bisognosi di assistenza continuativa;
L’indennità non è collegata a limiti di reddito e di età, è concessa al solo titolo della minorazione;
Non spetta ai ricoverati in Istituti a titolo gratuito;
Non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ma è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro e di servizio. Rimane salva la possibilità di optare per il trattamento più favorevole.
La legge 429/91 consente altresì, dal 1° marzo 1991, alle persone affette da più minorazioni che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile di cumulare le due indennità.
Sordomuti
PENSIONE
Normativa:
Legge 26/5/70 n. 381 art. 1
Legge 29/2/80 n. 33 – art. 14 septies
D. l.vo 23/11/88 n. 509 – art 8
Legge 29/12/90 n. 407 art 12
Legge 30/12/91 n. 412 art. 12
D.M.le Sanità 5/2/92 pubbl. G.U. 26/2/92 S. ord. N. 43
Requisiti:
Spetta ai sordomuti di età compresa tra i 18 e i 65 anni con reddito individuale inferiore ai limiti previsti per legge.
La legge 407/90 aveva previsto l’incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Tale incompatibilità è stata rimossa con la legge n. 41/91, art. 12.
La pensione, al compimento del 65° anno di età del titolare si trasforma in assegno sociale a carico dell’INPS.
Ai fini della concessione della pensione è stabilito il requisito di soglia uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel.
INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE
Normativa:
Legge 21/11/88 n. 508 art. 4
Decr. Min. Sanità 5/2/92
Requisiti:
Spetta al solo titolo della minorazione ai sordomuti senza limiti di età e di reddito.
Con il decreto ministeriale del 92 è stata fissata la misura dell’ipoacusia ai fini della concessione dell’indennità di comunicazione. Essa deve essere pari o superiore a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore, qualora si tratti di minore di anni 12; pari o superiore a 75 decibel se il richiedente abbia compiuto il 12° anno, a condizione che sia dimostrabile l’insorgenza dell’ipoacusia prima del compimento del 12° anno.
I beneficiari dell’indennità di comunicazione concessa prima di tale data a causa di perdita uditiva inferiore a 75 decibel decadono dal godimento del beneficio al compimento di detta età.
Ciechi civili
PENSIONE AI CIECHI ASSOLUTI
Normativa
Legge 27/5/70 n. 382
Legge 29/2/80 n. 33 art. 14 septies
Legge 29/12/90 n. 407 art. 3
Legge 30/12/91 n. 412 art. 12
Legge 21/11/88 n. 508 art. 5
Requisiti:
Spetta ai ciechi assoluti a decorrere dal 18° anno di età.
Per tale prestazione non si procede alla trasformazione in assegno sociale al compimento del 65° anno di età.
Con la legge 29/2/80 n. 33 la pensione era stata estesa anche ai minori di anni 18. Con la legge21/11/88 n. 508 detta prestazione è stata sostituita dall’indennità di accompagnamento.
La prestazione è concessa allorquando il reddito individuale annuo non raggiunge limiti previsti per legge.
La legge n. 407/90 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Tale incompatibilità è stata rimossa con legge 412/91, art. 12.
PENSIONE AI CIECHI CIVILI PARZIALI
Normativa:
Legge 27/5/70 n. 382
Legge 29/2/80 n. 33 art. 14 septies
Legge 21/11/88 n. 508 art. 5
Legge 29/12/90 n. 407 art. 3
Legge 30/12/91 n. 412 art. 12
Requisiti:
Spetta ai ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione (c.d. ventesimisti), senza limiti di età (anche al minore che non superino un reddito individuale annuo fissato per legge.
La legge n. 407/90 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di servizio e di lavoro) Detta incompatibilità è stata rimossa con legge 412/91 art. 12.
ASSEGNO MENSILE A VITA "DECIMISTI
Normativa:
Legge 27/5/70 n. 382 art. 6
Requisiti:
L’assegno è stato abrogato.
Spetta ad esaurimento ai ciechi aventi residuo visivo superiore ad 1/20 e non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, senza limiti di età e che abbiano un reddito personale annuo inferiore a limiti stabiliti per legge.
Anche per questa prestazione è stata rimossa dalla legge 412/91 l’incompatibilità con altri trattamenti pensionistici di invalidità.
INDENNITA’ SPECIALE PERE CIECHI PARZIALI VENTESIMISTI
Normativa:
Legge 21/11/88 n. 508
Legge 11/10/90 n. 289
Requisiti:
Spetta ai ciechi parziali ventesimisti al solo titolo della minorazione, non collegata a limiti di reddito e ad età.
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Normativa:
Legge 28/3/68 n. 406
Legge 27/5/70 n. 382
Legge 22/12/79 n. 682
Legge 4/5/83 n. 165
Legge 21/11/88 n. 508
Legge 11/10/90 n. 289
Legge 31/12/91 n. 429
Requisiti:
Spetta ai ciechi assoluti, al solo titolo della minorazione non collegata quindi a requisiti di reddito e di età.
E’ compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, ma incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di servizio e di lavoro.
Rimane salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
La legge n. 682/79 ha equiparato, a partire dal 1° gennaio 1982, l’indennità a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della Tab. E Lett. A bis n. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 in materia di pensionistica di guerra. Il processo di equiparazione è stato particolarmente lento. La definitiva equiparazione è intervenuta con la legge 31 dicembre 1991 n. 429 e con decorrenza 1.3 91.
La legge ha esteso altresì alla provvidenza i meccanismi di adeguamento automatico vigenti per le pensioni ed indennità di guerra, previsti dall’articolo 1 della legge 10/10/89 n. 342, mediante l’applicazione dell’indice della dinamica salariale sugli importi percepiti al 31 dicembre dell’anno precedente.
La legge n. 429/91 ha consentito altresì alle persone affette da più minorazioni che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile, di cumulare le due indennità a far tempo dal 1° marzo 1991.
Allegato 4
ELENCO DEI CODICI FASCIA CHE IDENTIFICANO LE PRESTAZIONI EROGATE
CATEGORIA 1 - CIECHI CIVILI
CODICE FASCIA
DESCRIZIONE
05
ciechi assoluti pluriminorati minori anni 18, con sola indennità maggiorata del 45% (legge 11/10/1990 n. 289) - fascia estinta
06
ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione
07
ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione
08
ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione
09
ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale
10
ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione ed indennità
11
ciechi assoluti, ricoverati, con pensione ed indennità
12
ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale
13
ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale
14
ciechi parziali, con solo assegno a vita
15
ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento
16
ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale
17
ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte della Prefettura nella fascia 12 - 13
18
ciechi assoluti, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di accompagnamento
19
ciechi assoluti, maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte della Prefettura nella fascia 10 - 11 - 15
CATEGORIA 2 - SORDOMUTI
CODICE FASCIA
DESCRIZIONE
20
Sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
21
Sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di
comunicazione
22
Sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione
23
Sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
24
Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte della Prefettura nella fascia 20 - 21 - 22 - 25
25
Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
26
Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanze per indennità di comunicazione
CATEGORIA 3 - INVALIDI CIVILI
CODICE FASCIA
DESCRIZIONE
30
invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione
31
invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
32
invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione
33
invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e con indennità di accompagnamento
34
invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno
35
invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno
36
invalidi parziali, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
37
invalidi parziali, minori, con solo assegno - fascia estinta
38
invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte della Prefettura nella fascia 33 - 41
39
invalidi totali, ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione
40
invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
41
invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento
42
Invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento
43
invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
44
invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento
45
invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte C. n. 346/89)
47
invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (Legge 11/10/1990 n. 289)
48
invalidi parziali, privi di perequazione automatica sin tanto che il limite di reddito personale non risulterà pari o inferiore a quello stabilito per legge (Legge 30/12/1991 n. 412)
Allegato 5
- Mutilati ed invalidi civili totali (L. 6/8/66 n. 625)
- Ciechi civili assoluti ricoverati
- Ciechi civili assoluti minori di anni 18 (*)
- Ciechi civili parziali "ventesimisti"
- Sordomuti
PENSIONE
decorrenza
limite di reddito annuo personale
importo mensile
previsionale
definitivo
1.7.80
5.200.000
100.000
1.1.81
6.089.200
117.100
1.7.81
6.089.200
126.935
1.9.81
6.089.200
131.885
1.1.82
7.246.150
139.350
1.5.82
7.246.150
145.065
1.9.82
7.246.150
152.175
1.1.83
8.412.780
161.785
1.4.83
8.412.780
168.095
1.7.83
8.412.780
174.985
1.10.83
8.412.780
180.060
1.1.84
9.742.000
187.345
1.5.84
9.742.000
191.280
194.235
1.8.84
9.742.000
194.915
198.095
1.11.84
9.742.000
198.035
200.065
1.2.85
10.930.525
204.065
204.465
1.5.85
10.930.525
207.740
210.085
1.8.85
10.930.525
211.065
214.600
1.11.85
10.930.525
214.020
216.745
1.1.86
11.914.270
216.745
216.745
1.2.86
11.914.270
216.745
216.745
1.5.86
11.914.270
222.380
221.730
1.11.86
11.914.270
228.160
228.160
1.1.87
12.736.355
228.160
228.160
1.5.87
12.736.355
232.950
234.090
1.11.87
12.736.355
236.675
240.175
1.1.88
13.449.590
240.175
240.175
1.5.88
13.449.590
246.420
246.420
1.11.88
13.449.590
250.855
252.825
1.1.89
14.148.970
252.825
252.825
1.5.89
14.148.970
258.385
262.430
1.11.89
14.148.970
262.775
270.830
1.1.90
15.067.240
270.830
270.830
1.5.90
15.067.240
277.600
280.850
1.11.90
15.067.240
282.875
290.400
1.1.91
16.106.880
290.400
290.400
1.5.91
16.106.880
297.950
302.885
1.11.91
16.106.880
304.800
313.485
1.1.92
17.374.490
313.485
313.485
1.5.92
17.374.490
321.640
321.640
(*) L'art. 5, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508 ha previsto l'erogazione, a favore dei ciechi civili assoluti minori di anni 18, della indennità di accompagnamento in sostituzione della pensione, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.
Segue: - Mutilati ed invalidi civili totali (L. 6/8/66 n. 625)
- Ciechi civili assoluti ricoverati
- Ciechi civili assoluti minori di anni 18 (*)
- Ciechi civili parziali "ventesimisti"
- Sordomuti
PENSIONE
decorrenza
limite di reddito annuo personale
importo mensile
previsionale
definitivo
1.1.93
18.446.495
321.640
321.640
1.6.93
18.446.495
327.430
327.430
1.12.93
18.446.495
332.995
332.995
1.1.94
19.136.395
335.325
335.325
1.11.94
19.136.395
347.060
348.795
1.1.95
20.026.235
348.795
348.795
1.1.96
21.103.645
366.930
367.630
1.1.97
22.310.775
381.600
381.965
1.1.98
22.846.235
388.460
388.460
- Ciechi civili assoluti non ricoverati
PENSIONE
decorrenza
limite di reddito annuo personale
importo mensile
previsionale
definitivo
1.7.80
5.200.000
116.355
1.1.81
6.089.200
126.625
1.7.81
6.089.200
137.260
1.9.81
6.089.200
142.615
1.1.82
7.246.150
150.685
1.5.82
7.246.150
156.865
1.9.82
7.246.150
164.550
1.1.83
8.412.780
174.945
1.4.83
8.412.780
181.770
1.7.83
8.412.780
189.225
1.10.83
8.412.780
194.715
1.1.84
9.742.000
202.585
1.5.84
9.742.000
206.840
210.035
1.8.84
9.742.000
210.770
214.210
1.11.84
9.742.000
214.140
216.340
1.2.85
10.930.525
220.665
221.100
1.5.85
10.930.525
224.635
227.955
1.8.85
10.930.525
228.230
232.060
1.11.85
10.930.525
231.425
234.380
1.1.86
11.914.270
234.380
234.380
1.2.86
11.914.270
234.380
234.380
1.5.86
11.914.270
240.475
239.770
1.11.86
11.914.270
246.725
246.725
1.1.87
12.736.355
246.725
246.725
1.5.87
12.736.355
251.900
253.140
1.11.87
12.736.355
255.935
259.720
1.1.88
13.449.590
259.720
259.720
1.5.88
13.449.590
266.470
266.470
1.11.88
13.449.590
271.265
273.400
1.1.89
14.148.970
273.400
273.400
1.5.89
14.148.970
279.415
283.790
1.11.89
14.148.970
284.165
292.870
1.1.90
15.067.240
292.870
292.870
1.5.90
15.067.240
300.190
303.705
1.11.90
15.067.240
305.895
314.030
1.1.91
16.106.880
314.030
314.030
1.5.91
16.106.880
322.195
327.535
1.11.91
16.106.880
329.605
339.000
1.1.92
17.374.490
339.000
339.000
1.5.92
17.374.490
347.815
347.815
1.1.93
18.446.495
347.815
347.815
1.6.93
18.446.495
354.075
354.075
1.12.93
18.446.495
360.095
360.095
1.1.94
19.136.395
362.615
362.615
1.11.94
19.136.395
375.305
377.180
1.1.95
20.026.235
377.180
377.180
1.1.96
21.103.645
396.795
397.550
1.1.97
22.310.775
412.655
413.055
1.1.98
22.846.235
420.080
420.080
- Mutilati ed invalidi civili parziali
ASSEGNO DI ASSISTENZA
decorrenza
limite di reddito annuo personale
importo mensile
previsionale
definitivo
1.7.80
2.500.000
100.000
1.1.81
2.927.500
117.100
1.7.81
2.927.500
126.935
1.9.81
2.927.500
131.885
1.1.82
2.927.500
139.350
1.5.82
2.927.500
145.065
1.9.82
2.927.500
152.175
1.1.83
2.927.500
161.785
1.4.83
2.927.500
168.095
1.7.83
2.927.500
174.985
1.10.83
2.927.500
180.060
1.1.84
2.927.500
187.345
1.5.84
2.927.500
191.280
194.235
1.8.84
2.927.500
194.915
198.095
1.11.84
2.927.500
198.035
200.065
1.2.85
2.927.500
204.065
204.465
1.5.85
2.927.500
207.740
210.085
1.8.85
2.927.500
211.065
214.600
1.11.85
2.927.500
214.020
216.745
1.1.86
2.927.500
216.745
216.745
1.2.86
2.927.500
216.745
216.745
1.5.86
3.190.975
222.380
221.730
1.11.86
3.190.975
228.160
228.160
1.1.87
3.411.150
228.160
228.160
1.5.87
3.411.150
232.950
234.090
1.11.87
3.411.150
236.675
240.175
1.1.88
3.602.175
240.175
240.175
1.5.88
3.602.175
246.420
246.420
1.11.88(*)
3.602.175
250.855 *
252.825 *
1.1.89
3.789.490
252.825
252.825
1.5.89
3.789.490
258.385
262.430
1.11.89
3.789.490
262.775
270.830
1.1.90
4.035.430
270.830
270.830
1.5.90
4.035.430
277.600
280.850
1.11.90
4.035.430
282.875
290.400
1.1.91
4.313.875
290.400
290.400
1.5.91
4.313.875
297.950
302.885
1.11.91
4.313.875
304.800
313.485
1.1.92(1)
4.246.200
313.485
313.485
1.5.92
4.246.200
321.640
321.640
(*) Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 21 novembre 1988 n. 508 i mutilati ed invalidi civili parziali (di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118), nei cui confronti non sia accertata una riduzione della capacità lavorativa superiore all'80%, continuano a percepire l'assegno mensile nella misura erogata alla data di entrata in vigore della legge; tale importo non sarà soggetto a rivalutazioni periodiche o straordinarie nè ad ulteriori aumenti.
(1) Con effetto dal 1° gennaio 1992, ai fini dell'accertamento della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili, con esclusione dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi totali, da parte del Ministero dell'Interno, si applica il limite di reddito individuale stabilito per la concessione della pensione sociale da parte dell'INPS. Per i titolari delle prestazioni di cui sopra, già in godimento al 1° gennaio 1992, ed in possesso di redditi superiori ai limiti sopra stabiliti, non opera, finchè permane tale condizione, il relativo meccanismo di perequazione automatica delle prestazioni (art. 12, commi 3 e 4, L. 30 dicembre 1991, n. 412).
segue: - Mutilati ed invalidi civili parziali
ASSEGNO DI ASSISTENZA
decorrenza
limite di reddito annuo personale
importo mensile
previsionale
definitivo
1.1.93
4.338.600
321.640
321.640
1.6.93
4.338.600
327.430
327.430
1.12.93
4.338.600
332.995
332.995
1.1.94
4.498.250
335.325
335.325
1.11.94
4.498.250
347.060
348.795
1.11.95
4.641.000
348.795
348.795
1.1.96
4.891.900
366.930
367.630
1.1.97
5.083.000
381.600
381.965
1.1.98
5.169.450
388.460
388.460
- Mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 non deambulanti
ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO (*)
decorrenza
limite di reddito annuo personale
importo mensile
previsionale
definitivo
1.7.80
2.500.000
100.000
1.1.81
2.927.500
117.100
1.7.81
2.927.500
126.935
1.9.81
2.927.500
131.885
1.1.82
3.483.725
139.350
1.5.82
3.483.725
145.065
1.9.82
3.483.725
152.175
1.1.83
4.044.605
161.785
1.4.83
4.044.605
168.095
1.7.83
4.044.605
174.985
1.10.83
4.044.605
180.060
1.1.84
4.683.635
187.345
1.5.84
4.683.635
191.280
194.235
1.8.84
4.683.635
194.915
198.095
1.11.84
4.683.635
198.035
200.065
1.2.85
5.255.060
204.065
204.465
1.5.85
5.255.060
207.740
210.085
1.8.85
5.255.060
211.065
214.600
1.11.85
5.255.060
214.020
216.745
1.1.86
5.728.975
216.745
216.745
1.2.86
5.728.975
216.745
216.745
1.5.86
5.728.975
222.380
221.730
1.11.86
5.728.975
228.160
228.160
1.1.87
6.123.250
228.160
228.160
1.5.87
6.123.250
232.950
234.090
1.11.87
6.123.250
236.675
240.175
1.1.88
6.466.150
240.175
240.175
1.5.88
6.466.150
246.420
246.420
1.11.88
6.466.150
250.855
252.825
1.1.89
6.802.390
252.825
252.825
1.5.89
6.802.390
258.385
262.430
1.11.89
6.802.390
262.775
270.830
1.1.90
7.243.865
270.830
270.830
1.5.90
7.243.865
277.600
280.850
1.11.90
7.243.865
282.875
290.400
1.1.91
7.743.690
290.400
290.400
1.5.91
7.743.690
297.950
302.885
1.11.91
7.743.690
304.800
313.485
1.1.92
8.353.120
313.485
313.485
1.5.92
8.353.120
321.640
321.640
1.1.93
8.868.505
321.640
321.640
1.6.93
8.868.505
327.430
327.430
1.12.93
8.868.505
332.995
332.995
1.1.94
9.200.185
335.325
335.325
1.11.94
9.200.185
347.060
348.795
1.1.95
9.627.995
348.795
348.795
1.1.96
10.145.980
366.930
367.630
1.1.97
10.726.330
381.600
381.905
1.1.98
10.983.760
388.460
388.460
(*) L'art. 6, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508 ha abrogato l'art. 17 della legge 30 marzo 1971 n. 118, riguardante l'assegno di accompagnamento a favore dei mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 non deambulanti. Sono state fatte salve, tuttavia, le domande presentate entro la data di entrata in vigore della legge stessa (art. 6 comma 2).
- Mutilati ed invalidi civili totali bisognosi di assistenza continua
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
decorrenza
limite di reddito annuo personale
importo mensile
1.7.80
erogata indipendentemente dalle
120.000
1.1.81
condizioni economiche, ma solamente
180.000
1.1.82
a titolo della minorazione
232.000
1.1.83(a)
408.700
1.1.84
442.200
1.2.85
465.650
1.1.86
485.750
1.1.87(b)
499.150
1.1.88(c)
539.000
1.1.89
568.200
1.1.90(d)
607.505
1.1.91
636.250
1.1.92
673.130
1.1.93
710.980
1.1.94
724.910
1.1.95
741.315
1.1.96
752.370
1.1.97
767.780
1.1.98
783.190
(a) equiparazione, ai sensi della legge 26 luglio 1984 n. 392, alla indennità di accompagnamento corrisposta ai grandi invalidi di guerra di cui alla tabella E, lettera A-bis, n. 1 allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 e perequazione annuale della stessa ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834.
(b) A norma dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986 n. 656 l'indennità di accompagnamento non viene più perequata secondo le norme previste per gli invalidi di guerra, ma viene perequata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la normativa previgente.
(c) L'art. 1, comma 2, della legge 21 novembre 1988 n. 508 ha disposto che l'indennità di accompagnamento, a decorrere dagli anni successivi al 1988, venga annualmente rivalutata prendendo a riferimento l'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, dai grandi invalidi di guerra (di cui alla tabella E, lettera A-bis, allegata alla legge 6 ottobre 1986 n. 656) ed ai sensi dell'art. 3 della legge 656/86.
(d) importo comprensivo dell'aumento di lire 15.000 disposto dall'art. 4 della legge 11/10/1990 n. 289.
- Ciechi civili assoluti
- Ciechi civili assoluti minori di anni 18 (*)
- Ciechi civili assoluti minori pluriminorati (**)
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
decorrenza
limite di reddito annuo personale
importo mensile
art. 5
L. 289/90 (**)
1.7.80
erogata indipendentemente
180.000
1.1.81
dalle condizioni economi-
232.000
1.1.82(a)
che, ma solamente a tito-
371.850
1.1.83
lo della minorazione
408.700
1.1.84
442.200
1.2.85
465.650
1.1.86
485.750
1.1.87(b)
499.150
1.1.88(c)
588.000
1.12.88(*)
588.000 (*)
852.600
1.1.89
621.450
901.100
1.1.90(d)
679.335
985.035
1.1.91
712.280
1.032.805
1.3.91(e)
791.475
1.032.805
1.1.92
857.480
(f)
1.1.93
930.880
1.1.94
960.200
1.1.95
995.825
1.1.96
1.020.720
1.1.97
1.056.750
1.1.98
1.093.100
(*) già titolari della pensione di cui al 3ø comma dell'art. 14 septies della legge n. 33/1980 ed in sostituzione della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 508/88, dall'1.12.88.
(**) importi maggiorati del 45% ai sensi dell'art. 5 L. 289/90.
(a) equiparazione, ai sensi della legge 4 maggio 1983 n. 165, alla indennità di accompagnamento corrisposta ai grandi invalidi di guerra di cui alla tabella E, lettera A-bis, n. 1 allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 e perequazione annuale della stessa ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834.
(b) A norma dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986 n. 656 l'indennità di accompagnamento non viene più perequata secondo le norme previste per gli invalidi di guerra, ma viene perequata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la normativa previgente.
(c) L'art. 1, comma 2, della legge 21 novembre 1988 n. 508 ha disposto che l'indennità di accompagnamento, a decorrere dagli anni successivi al 1988, venga annualmente rivalutata prendendo a riferimento l'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, dai ciechi di guerra (di cui alla tabella E, lettera A n. 1, allegata alla legge 6 ottobre 1986 n. 656) ed ai sensi dell'art. 3 della legge 656/86.
(d) importo comprensivo dell'aumento di lire 30.000 disposto dall'art. 4 della legge 11/10/1990 n. 289.
(e) Ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1991 n. 429, a decorrere dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti ai sensi della legge 28 marzo 1968 n. 406 viene stabilita in misura uguale alla indennità di assistenza ed accompagnamento, disciplinata dall'art. 3, comma 2, lettera A, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni, spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni. Con la stessa decorrenza si applicano all'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti dall'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'art. 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, per l'indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra.
(f) Ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 429 le persone affette da più minorazioni hanno diritto a percepire una indennità cumulabile pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508.
- Ciechi civili parziali ventesimisti
SPECIALE INDENNITA’
decorrenza
limite di reddito annuo personale
importo mensile
1.1.88
erogata indipendentemente dalle
50.000
1.1.89
condizioni economiche, ma solamente
53.300
1.1.90 (a)
a titolo della minorazione
71.050
1.1.91
74.300
1.1.92
78.470
1.1.93
82.750
1.1.94
84.325
1.1.95
86.180
1.1.96
87.430
1.1.97
89.195
1.1.98
90.915
(a) importo comprensivo dell'aumento di lire 15.000 disposto dall'art. 4 della legge 11/10/1990 n. 289.
- Ciechi civili parziali decimisti
ASSEGNO A VITA
decorrenza
limite di reddito annuo personale
importo mensile
previsionale
definitivo
1.7.80
2.500.000
79.840
1.1.81
2.927.500
86.890
1.7.81
2.927.500
94.190
1.9.81
2.927.500
97.865
1.1.82
3.483.725
103.400
1.5.82
3.483.725
107.640
1.9.82
3.483.725
112.915
1.1.83
4.044.605
120.045
1.4.83
4.044.605
124.725
1.7.83
4.044.605
129.840
1.10.83
4.044.605
133.605
1.1.84
4.683.635
139.010
1.5.84
4.683.635
141.930
144.125
1.8.84
4.683.635
144.625
146.990
1.11.84
4.683.635
146.940
148.450
1.2.85
5.255.060
151.420
151.715
1.5.85
5.255.060
154.145
156.420
1.8.85
5.255.060
156.610
159.235
1.11.85
5.255.060
158.805
160.825
1.1.86
5.728.975
160.825
160.825
1.2.86
5.728.975
160.825
160.825
1.5.86
5.728.975
165.005
164.525
1.11.86
5.728.975
169.295
169.295
1.1.87
6.123.250
169.295
169.295
1.5.87
6.123.250
172.850
173.695
1.11.87
6.123.250
175.615
178.210
1.1.88
6.466.150
178.210
178.210
1.5.88
6.466.150
182.840
182.845
1.11.88
6.466.150
186.130
187.600
1.1.89
6.802.390
187.600
187.600
1.5.89
6.802.390
191.725
194.730
1.11.89
6.802.390
194.985
200.960
1.1.90
7.243.865
200.960
200.960
1.5.90
7.243.865
205.985
208.395
1.11.90
7.243.865
209.900
215.480
1.1.91
7.743.690
215.480
215.480
1.5.91
7.743.690
221.080
224.745
1.11.91
7.743.690
226.165
232.610
1.1.92
8.353.120
232.610
232.610
1.5.92
8.353.120
238.660
238.660
1.1.93
8.868.505
238.660
238.660
1.6.93
8.868.505
242.955
242.955
1.12.93
8.868.505
247.085
247.085
1.1.94
9.200.185
248.815
248.815
1.11.94
9.200.185
257.525
258.810
1.1.95
9.627.995
258.810
258.810
1.1.96
10.145.980
272.270
272.785
1.1.97
10.726.330
283.150
283.420
1.1.98
10.983.760
288.240
288.240
- Sordomuti
INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE
decorrenza
limite di reddito annuo personale
importo mensile
1.1.88
erogata indipendentemente dalle
200.000
1.1.89
condizioni economiche, ma solamente
213.000
1.1.90 (a)
a titolo della minorazione
239.200
1 1.91
252.200
1.1.92
268.880
1.1.93
286.000
1.1.94
292.300
1.1.95
299.720
1.1.96
304.720
1.1.97
311.780
1.1.98
318.660
(a) importo comprensivo dell'aumento di lire 15.000 disposto dall'art. 4 della legge 11/10/1990 n. 289.
- Mutilati ed invalidi civili minori di anni 18
- Minori ipoacusici
INDENNITA’ DI FREQUENZA
decorrenza
limite di reddito annuo personale
importo mensile
previsionale
definitivo
1.9.90
4.035.430
277.600
280.850
1.11.90
4.035.430
282.875
290.400
1.1.91
4.035.430
290.400
290.400
1.5.91
4.035.430
297.950
302.885
1.11.91
4.035.430
304.800
313.485
1.1.92
4.246.200
313.485
313.485
1.5.92
4.246.200
321.640
321.640
1.1.93
4.338.600
321.640
321.640
1.6.93
4.338.600
327.430
327.430
1.12.93
4.338.600
332.995
332.995
1.1.94
4.498.250
335.325
335.325
1.11.94
4.498.250
347.060
348.795
1.1.95
4.641.000
348.795
348.795
1.1.96
4.891.900
366.930
367.630
1.1.97
5.083.000
381.600
381.965
1.1.98
5.169.450
388.460
388.460
Allegato 6
Mod.IC/1
Sede di
Sig. ABCDEF GHILM
Via Marconi 5
898900 MNMNM
Categoria:
Certificato
Codice fiscale
Titolare
Gentile Signore/a,
La informo che dal mese di novembre l’INPS provvederà al pagamento della Sua prestazione di invalidità civile n…………………., erogata finora dalla Prefettura.
Il bimestre novembre/dicembre 1998 e l’eventuale tredicesima mensilità Le verranno pagati ancora con le stesse modalità e presso lo stesso ufficio pagatore, a partire dal 28 novembre prossimo.
Dal gennaio 1999 la prestazione di invalidità civile Le sarà corrisposta mensilmente come a tutti i pensionati INPS.
Per la riscossione delle somme spettanti potrà utilizzare il certificato in Suo possesso, rilasciato a suo tempo dalla Prefettura.
La Sede INPS è a Sua disposizione per tutte le informazioni sulle modalità di pagamento (variazioni di ufficio pagatore, rilascio della delega).
A partire da 2 di novembre può utilizzare, per chiarimenti e informazioni, anche il numero verde gratuito 167-363738 dalle ore 9 alle ore 18, dal lunedì al venerdì
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
PENSIONE PIU’ SICURA
Chi riscuote in contanti può scegliere sistemi più comodi e sicuri:
accredito delle somme sul libretto di deposito a risparmio;
accredito sul conto corrente postale o bancario;
invio a domicilio di assegni circolari.
Allegato 7
Mod.IC/2
Sede di
Sig. ABCDEF GHILM
Via Marconi 5
898900 MNMNM
Categoria:
Certificato
Codice fiscale
Titolare
Gentile Signore/a,
La informo che dal mese di novembre l’INPS provvederà anche al pagamento della Sua prestazione di invalidità civile n. , erogata finora dalla Prefettura.
Il pagamento avverrà mensilmente e sarà unificato con quello della pensione INPS categoria n.
D’ora in poi, quindi, la prestazione di invalidità civile e la pensione INPS non saranno pagate più separatamente.
La Sede INPS è a Sua disposizione per tutte le informazioni sulle modalità di pagamento (variazioni di ufficio pagatore, rilascio della delega).
A partire da 2 di novembre può utilizzare, per chiarimenti e informazioni, anche il numero verde gratuito 167-363738 dalle ore 9 alle ore 18, dal lunedì al venerdì
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
PENSIONE PIU’ SICURA
Chi riscuote in contanti può scegliere sistemi più comodi e sicuri:
accredito delle somme sul libretto di deposito a risparmio;
accredito sul conto corrente postale o bancario;
invio a domicilio di assegni circolari.
Allegato 8
Mod. IC/3a
Sede di
Sig. ABCDEF GHILM
Via Marconi 5
898900 MNMNM
Categoria:
Certificato
Codice fiscale
Titolare
Gentile Signore/a,
La informo che dal mese di novembre l’INPS provvederà anche al pagamento della Sua prestazione di invalidità civile n. , erogata finora dalla Prefettura.
Il bimestre novembre/dicembre 1998 e l’eventuale tredicesima mensilità Le verranno pagati ancora con le stesse modalità e presso lo stesso ufficio pagatore, a partire dal 28 novembre prossimo. Per la riscossione potrà utilizzare il certificato in Suo possesso, rilasciato a suo tempo dalla Prefettura.
Dal gennaio 1999 la prestazione di invalidità civile Le sarà corrisposta mensilmente insieme alla pensione INPS Categoria N.
presso l’ufficio pagatore dove quest’ultima viene riscossa attualmente:
………………………………………………………………………….
La Sede INPS è a Sua disposizione per tutte le informazioni sulle modalità di pagamento (variazioni di ufficio pagatore, rilascio della delega).
A partire da 2 di novembre può utilizzare, per chiarimenti e informazioni, anche il numero verde gratuito 167-363738 dalle ore 9 alle ore 18, dal lunedì al venerdì
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
PENSIONE PIU’ SICURA
Chi riscuote in contanti può scegliere sistemi più comodi e sicuri:
accredito delle somme sul libretto di deposito a risparmio;
accredito sul conto corrente postale o bancario;
invio a domicilio di assegni circolari.
Allegato 9
Mod. IC/3b
Sede di
Sig. ABCDEF GHILM
Via Marconi 5
898900 MNMNM
Categoria:
Certificato
Codice fiscale
Titolare
Gentile Signore/a,
La informo che dal mese di novembre l’INPS provvederà anche al pagamento della Sua prestazione di invalidità civile n. , erogata finora dalla Prefettura.
Il bimestre novembre/dicembre 1998 e l’eventuale tredicesima mensilità Le verranno pagati ancora con le stesse modalità e presso lo stesso ufficio pagatore, a partire dal 28 novembre prossimo. Per la riscossione potrà utilizzare il certificato in Suo possesso, rilasciato a suo tempo dalla Prefettura.
Dal gennaio 1999 la prestazione di invalidità civile Le sarà corrisposta mensilmente.
Per poter unificare il pagamento della prestazione di invalidità civile con la pensione INPS è necessario che Lei indichi un unico delegato alla riscossione. A tal fine Lei può utilizzare l’allegato modello UNO/3.
Il modello UNO/3 per l’indicazione del delegato potrà essere restituito utilizzando la busta allegata con affrancatura a carico dell’INPS.
La Sede INPS è a Sua disposizione per tutte le informazioni sulle modalità di pagamento (variazioni di ufficio pagatore, rilascio della delega).
A partire da 2 di novembre può utilizzare, per chiarimenti e informazioni, anche il numero verde gratuito 167-363738 dalle ore 9 alle ore 18, dal lunedì al venerdì
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
PENSIONE PIU’ SICURA
Chi riscuote in contanti può scegliere sistemi più comodi e sicuri:
accredito delle somme sul libretto di deposito a risparmio;
accredito sul conto corrente postale o bancario;
invio a domicilio di assegni circolari.
Allegato 10
Messaggio n. 33675 del 22 settembre 1998
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
Oggetto:
Nuove modalità di pagamento delle prestazioni ai minorati civili.
Volantini illustrativi.
Sono in corso di consegna alle Sedi Regionali i volantini illustrativi delle nuove modalita' di
pagamento delle prestazioni ai minorati civili che, a norma dell'art. 130 del Decreto Legislativo 112/98 sono assunte in carico dall'INPS dal 1 novembre c.a., come illustrato con
Circolare n.192 del 20 agosto 1998 , trasmessa in pari data con messaggio n. 30575.
I volantini devono essere inoltrati agli uffici postali in modo da poter essere consegnati ai
pensionati all'atto della riscossione della quinta rata, prevista per il giorno 28 settembre.
Si trasmette di seguito il testo del volantino in oggetto.
IL DIRETTORE CENTRALE
De Stefanis
AI TITOLARI DI PENSIONI, INDENNITA' ED ASSEGNI
PAGATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO
Dal mese di novembre 1998 i trattamenti erogati dal Ministero dell’Interno agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili, saranno pagati dall’INPS.
TITOLARI DI SOLE PRESTAZIONI DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Non cambia niente per la rata di novembre/ dicembre e tredicesima.
A partire da gennaio 1999 il pagamento avverrà mensilmente come per la generalità delle pensioni erogate dall’INPS.
TITOLARI DI DUE PENSIONI
Riceveranno un pagamento unificato mensile pari all'importo complessivo delle pensioni:
1) dal mese di novembre 1998 nel caso che coincidano tutti i dati di pagamento delle diverse prestazioni (ufficio pagatore, persona delegata alla riscossione);
2) dal mese di gennaio 1999 negli altri casi.
CONTO BANCARIO O POSTALE
Chi attualmente riscuote in contanti la prestazione presso gli sportelli postali o bancari può scegliere anche tra sistemi più comodi e sicuri come l'accredito delle somme su conto corrente postale o bancario, o la spedizione di assegni circolari al proprio domicilio. Questa scelta evita, tra l'altro, i rischi derivanti dal portare con se' contanti. Le poste e le banche concedono facilitazioni per l'apertura e la gestione dei conti.
UNA LETTERA PER TUTTI
Nel mese di ottobre ciascun pensionato ricevera' una lettera personalizzata con informazioni dettagliate sulle nuove modalita' di pagamento.
Gli uffici dell'INPS sono a disposizione per qualsiasi informazione o
Chiarimento.
IL DIRETTORE GENERALE
FABIO TRIZZINO