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Circolare 203 del 6 dicembre 2000
Oggetto:
Indennizzo di cui alla legge n.210 del 1992. Non computabilità nel reddito da valutare ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche.
SOMMARIO:
Le somme corrisposte a titolo di indennizzo ai sensi della legge n.210 del 1992 non costituiscono reddito influente ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche.
Con circolare n.172 del 10 ottobre 2000 è stato precisato che le somme corrisposte a titolo di indennizzo ai sensi dalla legge 25 febbraio 1992, n.210, a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati non costituiscono reddito ai fini dell’applicazione delle normative che regolano la corresponsione dei trattamenti di famiglia.
Ciò in quanto il Ministero della Sanità ha stabilito la natura risarcitoria di tale indennizzo che, quindi, come precisato dal Ministero delle Finanze, non è soggetto ad alcuna ritenuta né assistenziale né fiscale.
Del pari, con nota n.55963 del 10 luglio 2000, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica ha espresso l’avviso che il predetto indennizzo, considerata la sua natura risarcitoria, non deve essere computato nel reddito ai fini dei trattamenti di famiglia e di altre prestazioni di competenza dell’Istituto collegate al reddito.
Al riguardo si fa presente che l’indennizzo in questione, in quanto fiscalmente non imponibile, era già ininfluente per le prestazioni pensionistiche che, per legge, sono correlate al reddito assoggettabile all’IRPEF (es. integrazione al trattamento minimo di cui all’articolo 6 della legge n.638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni, integrazione dell’assegno di invalidità di cui all’articolo 1, comma 4, della legge n.222 del 1984, pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge n.153 del 1969, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto concerne il reddito percepito dal coniuge ecc.).
Tenuto conto delle indicazioni fornite dai predetti Dicasteri l’indennizzo in parola deve essere considerato ininfluente anche ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche collegate ai redditi di qualsiasi natura.
Si tratta, in particolare, delle seguenti prestazioni:
maggiorazione sociale ed aumento della pensione sociale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n.544;
pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153, e successive modificazioni e integrazioni (anche se l’indennizzo è percepito dal titolare della prestazione);
assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO