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Circolare 23 del 6 febbraio 2004
Direzione Centrale delle Prestazioni
Oggetto:
Articolo 71, legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Totalizzazione dei periodi assicurativi”. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2003, n. 57.
SOMMARIO:
Totalizzazione dei periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia, dei trattamenti pensionistici per inabilità e della pensione ai superstiti. Modalità di accertamento del diritto e di liquidazione delle pensioni totalizzate.
PREMESSA
L’art. 71, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che “Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcune delle forme pensionistiche a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorchè quest’ultimo sia deceduto prima del compimento dell’età pensionabile.”
Il comma 2 della legge in parola dispone che “nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico, in proporzione dell’anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima, sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all’importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l’anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l’anzianità contributiva accreditata a favore dell’interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un’unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l’ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell’opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.”
Il successivo comma 3 dispone che “con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.”
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2003, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 80 del 5 aprile 2003, ed entrato in vigore in data 20 aprile 2003 (allegato 1), è stato emanato il regolamento recante le modalità di attuazione dell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 7/60012/A.G. del 9 gennaio 2004, si forniscono i chiarimenti necessari per l’applicazione delle richiamate disposizioni normative.
1. SOGGETTI CUI E’ RICONOSCIUTA LA FACOLTA’ DI TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI (articolo 1, commi 1 e 2 del decreto n. 57).
I soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (allegato 2), e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (allegato 3), che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, hanno facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell’iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilità, a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.
Come precisato dal Ministero del Lavoro con la citata nota del 9 gennaio 2004, le disposizioni in argomento sono operanti nei confronti sia dei lavoratori iscritti alla gestione separata introdotta dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, sia degli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
A norma dell’art. 71, primo comma ultimo periodo, della Legge n. 388/2000, e dell’art. 1, comma 2, del decreto n. 57 la facoltà di totalizzazione opera anche a favore dei superstiti degli assicurati, ancorchè questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell’età pensionabile.
Restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi (art. 1, comma 4 d.m.).
A tal riguardo si ricorda che i titolari di posizione contributiva in più gestioni assicurative dei lavoratori autonomi e nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, possono cumulare tutte le diverse contribuzioni ai fini del diritto alla pensione, da liquidare nella gestione dei lavoratori autonomi nella quale l’interessato ha contribuito da ultimo. (Legge 22 luglio 1966, n. 613 articolo 20. Per quanto riguarda la misura della pensione, in tali casi trova applicazione l’articolo 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233).
Per i titolari di posizione assicurativa Inps ed Enpals trovano applicazione i criteri di cui alla circolare n. 713 Prs. – n. 4871 C. e V. – n. 7870 O. – n. 54 I.B. del 16 aprile 1974 avente ad oggetto “Convenzione INPS – ENPALS per l’attuazione del D.P.R. del 31 dicembre 1971, n. 1420”. A tal riguardo si evidenzia che i contributi versati ed accreditati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non sono cumulabili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Per quanto concerne i titolari di posizione assicurativa presso l’Inps e l’Inpgi trovano applicazione le disposizioni della circolare n. 705 Prs. Del 14 marzo 1972, connessi all’applicazione dell’articolo 3 della legge 9 novembre 1955, n. 1122. La disposizione in parola ha lo scopo di far conseguire il diritto alla pensione, mediante il cumulo dei periodi di assicurazione generale obbligatoria con quelli di iscrizione allo speciale trattamento di previdenza, a coloro che, con i soli contributi versati all’una o all’altra delle due forme assicurative, non possano maturare i requisiti per la prestazione autonoma a carico dell’uno o dell’altro trattamento.
2. CONDIZIONI E MODALITA’ DI CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI DELLA “TOTALIZZAZIONE” (articolo 1, comma 3 del decreto n. 57).
E’ consentito il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni, ed a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.
Il diritto a pensione da totalizzazione presuppone quindi, tra l’altro, che alla data del 31 dicembre 1995 l’interessato possa far valere, almeno in una delle gestioni interessate, un’anzianità contributiva che dia luogo ad una quota del trattamento da liquidare col sistema retributivo.
La totalizzazione è ammessa purchè riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi.
La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, dall’ordinamento di uno dei Fondi di iscrizione del lavoratore, se presentata successivamente alla data di pubblicazione del decreto (5 aprile 2003) preclude il diritto all’esercizio della facoltà di totalizzazione.
3. TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI (articolo 2, commi 1 e 2 del decreto n. 57).
Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia presso le gestioni medesime e in proporzione alle singole anzianità contributive, sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.
I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell’unità temporale prevista da ciascuna gestione, sulla base dei seguenti parametri:
sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.
Si precisa che tali parametri hanno la funzione di ricondurre ad una stessa unità temporale i diversi periodi di iscrizione nelle varie gestioni, ferma restando la loro non incidenza ai fini del diritto e della misura della prestazione, come osservato dal Ministero del Lavoro con la menzionata nota del 9 gennaio 2004.
4. ESERCIZIO DEL DIRITTO (articolo 3, comma 1).
La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto.
4.1 Incompatibilità della ricongiunzione dei periodi assicurativi con la domanda di totalizzazione degli stessi (articolo 3, comma 2).
La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, presentata ai sensi delle leggi 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45, ove accolta, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione.
4.2 Mancato pagamento integrale delle rate di ricongiunzione (articolo 3, comma 3).
Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore titolare di più periodi assicurativi che consentono l’accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente al 5 aprile 2003, data di pubblicazione del decreto n. 57, ed il cui procedimento non sia stato ancora concluso a seguito del pagamento integrale delle rate, è consentito, su richiesta dell’interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.
TOTALIZZAZIONE AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE DI VECCHIAIA (articolo 4 del decreto n. 57).
Domanda presentata all’Inps.
La domanda di totalizzazione ai fini del diritto a pensione di vecchiaia deve essere presentata all’I.N.P.S., quando ricorra la condizione di cui al punto 4), e cioè quando l’Inps sia l’Ente di ultima iscrizione. La domanda determina l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione.
A tal fine l’Istituto acquisisce da ogni singola gestione presso cui risultino periodi di iscrizione la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia.
I requisiti prescritti sono:
a) perfezionamento del requisito dell’età anagrafica secondo gli ordinamenti di tutte le forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, attestato, a pena di inammissibilità, con dichiarazione prodotta dall’interessato contestualmente alla domanda, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In sostanza deve risultare perfezionato il requisito dell’età anagrafica più elevato stabilito nelle gestioni cui l’interessato sia stato iscritto.
b) sussistenza, per effetto della sommatoria delle anzianità di iscrizione e di contribuzione possedute nelle predette forme pensionistiche, dei requisiti di anzianità di iscrizione e di contribuzione minima prevista dagli ordinamenti di tutte le gestioni interessate per il diritto alla pensione di vecchiaia;
c) sussistenza degli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti previdenziali (ad esempio, cessazione del rapporto di lavoro dipendente).
A tale proposito si ricorda che, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, gli iscritti al Fondo volo conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento dei seguenti requisiti:
- un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio;
- un requisito contributivo e assicurativo pari a quello richiesto nel regime generale obbligatorio, semprechè il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo.
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413 stabilisce che i lavoratori marittimi possono ottenere la pensione di vecchiaia, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, purchè facciano valere millequaranta settimane di contribuzione – esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione – accreditata ai sensi della presente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
La particolare condizione di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo volo e quella di 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo deve essere integralmente soddisfatta per poter dar luogo alla totalizzazione dei periodi utili a pensione di vecchiaia.
Il diritto alla totalizzazione si intende perfezionato quando la gestione presso cui è stata presentata la domanda, acquisita la conferma dalle altre gestioni interessate, della sussistenza dei requisiti per il diritto a pensione anche in riferimento alla non coincidenza dei periodi di iscrizione, definisce il procedimento, che va concluso entro trenta giorni.
La pensione di vecchiaia da totalizzazione non può decorrere anteriormente al 1° febbraio 2001, primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore dell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque non anteriormente al mese successivo a quello di domanda.
5.2 Inammissibilità della domanda.
La domanda di pensione di vecchiaia da totalizzazione presentata da soggetto che non abbia compiuto la più elevata età di pensionamento richiesta nei Fondi gestiti dall’INPS cui sia iscritto è dichiarata inammissibile.
In tal caso la domanda non determina l’avvio del procedimento di cui al precedente punto.
5.3 Domanda da presentare ad altro Ente (articolo 4).
Nei casi in cui la domanda di pensione di vecchiaia da totalizzazione deve essere presentata ad altra gestione, l’Istituto, su richiesta dell’altra gestione, trasmette la documentazione attestante i periodi assicurativi e contributivi presso le proprie gestioni, per l’accertamento della sussistenza o meno dei requisiti, con l’evidenziazione di eventuali coincidenze temporali di iscrizione.
6. DOMANDA DI PENSIONE AI SUPERSTITI DA TOTALIZZAZIONE (articolo 3, comma 1 e articolo 2, comma 1).
La domanda di pensione ai superstiti deve essere presentata dagli aventi causa dell’assicurato all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il dante causa è stato iscritto, ancorchè quest’ ultimo sia deceduto prima del compimento dell’età pensionabile.
Il diritto alla totalizzazione per la pensione indiretta si intende perfezionato quando, con la totalizzazione, sia soddisfatto il requisito contributivo minimo previsto da una delle gestioni nelle quali il dante causa sia stato iscritto. Detto criterio è stato ritenuto dal Ministero del Lavoro con la citata nota del 9 gennaio 2004 coerente con quanto disposto dall’articolo 71, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n.388.
Il diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico in parola può essere utilmente esercitato per i decessi verificatisi dal 1° gennaio 2001, data di entrata in vigore dell’articolo 71 della menzionata legge n. 388 del 2000.
Le pensioni dirette liquidate con la totalizzazione sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.
7. DOMANDA DI PENSIONE DI INABILITA’ (articolo 5).
Il diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante.
Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti si sommano i periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni nelle quali l’assicurato è stato iscritto, purché tra i periodi stessi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi.
Al riguardo il Ministero del Lavoro con la citata nota del 9 gennaio 2004 ha precisato che “i periodi assicurativi e contributivi con intervalli inferiori ai ventiquattro mesi devono comunque essere computati ai fini del perfezionamento dei requisiti, non potendo eventuali interruzioni superiori a tale limite caducare per intero la pregressa contribuzione versata.Quanto al sistema di calcolo della pensione di inabilità totalizzata, ai fini dell’anzianità contributiva complessivamente considerata, dovranno essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi maturati dal lavoratore nelle diverse gestioni, anche se non utili ai fini del perfezionamento del diritto ed ancorché coincidenti temporalmente”.
8. MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA DA TOTALIZZAZIONE (articolo 6, commi 1, 2 e 3).
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro-quota secondo le regole del proprio ordinamento, vigente al momento della presentazione della domanda.
Ciascuna gestione per determinare la quota di pensione di propria pertinenza, per le pensioni o quote di esse da liquidare con il sistema retributivo, compie le seguenti operazioni:
1) stabilisce l’importo teorico della pensione cui l’iscritto avrebbe diritto se i periodi di assicurazione e di contribuzione, totalizzati per effetto del cumulo, fossero stati compiuti in base al proprio ordinamento e applica a tale importo il coefficiente di parametrazione dato dal rapporto tra l’anzianità di propria competenza, posseduta dall’iscritto, e quella risultante in base al predetto cumulo;
2) qualora i periodi assicurativi e contributivi complessivamente considerati superino il limite massimo di anzianità attribuibile secondo l'ordinamento della gestione cui afferisce l’ultimo periodo di assicurazione, prende in considerazione tale limite massimo e decurta le anzianità eccedenti.
Ai fini del coefficiente di parametrazione di cui al punto 1) devono essere prese in considerazione nell’ambito di ciascuna gestione tutti i periodi assicurativi legittimamente costituiti in tale gestione, ancorchè coincidenti temporalmente nelle diverse gestioni.
Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge o dei singoli ordinamenti e sono rapportati alle singole quote secondo il meccanismo di cui al punto 1), con onere a carico della gestione interessata.
Modalita’ di liquidazione della pensione indiretta.
Il Ministero del Lavoro ha fatto presente, con la nota del 9 gennaio 2004, che “la domanda di pensione indiretta viene liquidata secondo le modalità di liquidazione della pensione di vecchiaia da totalizzazione”.
9. MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA’ DA TOTALIZZAZIONE (articolo 6, comma 4).
Come precisato dal Ministero del Lavoro con la citata nota del 9 gennaio 2004, la pensione di inabilità “è determinata dalla gestione nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dell’evento, secondo le regole vigenti in detta gestione e sulla base dell’anzianità contributiva complessivamente considerata”.
Per la liquidazione della pensione di inabilità, ai fini della ripartizione dell’onere, si tiene conto delle anzianità contributive acquisite dal lavoratore nelle diverse gestioni e ad esse è imputato l’importo delle rispettive quote, ragguagliato all’anzianità contributiva nelle stesse effettivamente posseduta ed incrementata, secondo il criterio della proporzione, della maggiorazione convenzionale eventualmente attribuita in base all’ordinamento della gestione che liquida la pensione di inabilità.
10. INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO (articolo 7).
La gestione che corrisponde la quota di maggiore importo calcolata secondo il sistema retributivo o misto.è tenuta a farsi carico dell’integrazione al trattamento minimo prevista dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria e determinata con riferimento all’importo complessivo delle quote liquidate dalle singole gestioni.
11. PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DA TOTALIZZAZIONE (articolo 8).
La gestione tenuta al pagamento della pensione di vecchiaia o di inabilità da totalizzazione è quella cui è imputata a suo carico la quota di maggiore importo. Il Ministero del Lavoro ha altresì precisato che “anche la pensione indiretta e la pensione di reversibilità sono poste in pagamento dalla gestione cui è imputata la quota di maggior importo (articolo 8 del Regolamento).”
Le altre gestioni sono tenute a corrispondere la propria quota alla gestione tenuta al pagamento, con valuta anteriore alla data del pagamento.
Quando la quota di maggiore importo è a carico di altra gestione, l’Inps è responsabile della liquidazione della propria quota e deve corrispondere il relativo trattamento alla gestione erogatrice.
Ciascuna gestione è responsabile della liquidazione della propria quota.
La ritardata o omessa corresponsione della quota alla gestione erogatrice non comporta il ritardato o mancato pagamento delle quote medesime da parte della stessa gestione erogatrice, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti delle altre gestioni per le rispettive quote.
12. PENSIONE TOTALIZZATA
Il Ministero del Lavoro con la più volte citata nota del 9 gennaio 2004 ha ribadito che “la pensione totalizzata, una volta liquidata, è un trattamento pensionistico a tutti gli effetti, al quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale, in quanto non espressamente derogati dalla disciplina speciale.”
IL DIRETTORE GENERALE
Crecco
Allegato 1)
DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 7 FEBBRAIO 2003, N. 57 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 5/4/2003 N. 80.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che detta criteri per la "totalizzazione dei periodi assicurativi", ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilita' da parte dei lavoratori iscritti in due o piu' delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, senza aver perfezionato in alcuna di esse i requisiti di assicurazione e contribuzione minimi richiesti dai rispettivi ordinamenti per il riconoscimento del diritto a pensione, e demanda ad uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), di stabilire le modalita' di attuazione della relativa disciplina, sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai predetti decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del febbraio/marzo 1999, che dichiara l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e', o e' stato, iscritto, una alternativa alla ricongiunzione onerosa, e demanda ad un intervento legislativo l'individuazione delle modalita' di attuazione del principio della totalizzazione, cui e' insito il carattere della gratuita'; Ritenuto che il richiamato articolo 71 debba trovare applicazione in funzione integrativa sia dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 - che, ai commi 1, 2, 3 e 4, introduce il principio generale del cumulo dei periodi assicurativi per i lavoratori soggetti esclusivamente al sistema contributivo ed, al comma 5, demanda all'autonomia gestionale degli enti privatizzati, gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore dei liberi professionisti, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi posseduti presso altre forme di previdenza obbligatoria, per il conseguimento del diritto a pensione - sia delle discipline settoriali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi;
Sentiti, in data 30 marzo 2001, gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, 10 febbraio 1996, n. 103;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva degli atti normativi del 19 novembre 2001;
Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con il predetto parere;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, eseguita con atto n. 85995/16/318/13 del 5 aprile 2002;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Ai soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonche' alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, e' data facolta' di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell'iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilita', a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.
2. La facolta' di totalizzazione, di cui al comma 1, opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorche' questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'eta' pensionabile.
3. La totalizzazione e' ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, preclude il diritto all'esercizio della facolta' di totalizzazione.
4. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.
Art. 2.
Totalizzazione di periodi assicurativi
1. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia presso le gestioni medesime e in proporzione alle singole anzianita' contributive, sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalita' e nei limiti previsti da ogni singola gestione.
2. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell'unita' temporale prevista da ciascuna gestione, sulla base dei seguenti parametri:
a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.
Art. 3.
Esercizio del diritto
l. La totalizzazione dei periodi assicurativi e' conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo e', ovvero e' stato, iscritto.
2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, presentata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ove accolta, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui al presente decreto.
3. Per i casi di esercizio della facolta' di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di piu' periodi assicurativi che consentono l'accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, ed il cui procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate, e' consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati, a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.
Art. 4.
Pensione di vecchiaia
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia e' riconosciuto dall'ente presso il quale e' inoltrata la domanda e al termine del relativo procedimento, quando:
a) e' perfezionato il relativo requisito dell'eta' anagrafica secondo gli ordinamenti di tutte le forme pensionistiche nelle quali il lavoratore e' stato iscritto, attestato, a pena di inammissibilita', con dichiarazione prodotta dall'interessato contestualmente alla domanda, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) sussistono, per effetto della sommatoria delle anzianita' di iscrizione e di contribuzione possedute nelle predette forme pensionistiche, i requisiti di anzianita' di iscrizione e di contribuzione minima prevista dagli ordinamenti di tutte le gestioni interessate;
c) sussistono gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti previdenziali.
2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' di quelli di cui al successivo articolo 5, dovra' comunque essere confermata, come condizione di procedibilita' della domanda, da ogni singola gestione presso cui risultino periodi di iscrizione.
3. Il diritto alla totalizzazione si intende perfezionato quando la gestione presso cui e' stata presentata la domanda, acquisita la documentazione di cui al comma 2 e verificata la sussistenza dei requisiti, anche in riferimento alla non coincidenza dei periodi di iscrizione, definisce il procedimento, che va concluso entro trenta giorni.
Art. 5.
Pensione di inabilita'
1. Il diritto alla pensione di inabilita' assoluta e permanente e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore e' iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui all'articolo 1, purche' tra i periodi stessi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi.
Art. 6.
Modalita' di liquidazione
1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro-quota secondo le regole del proprio ordinamento, vigente al momento della presentazione della domanda.
2. Per le pensioni o quote di esse da liquidare con il sistema retributivo, ciascuna gestione, per determinare la quota di pensione di propria pertinenza:
a) stabilisce l'importo teorico della pensione cui l'iscritto avrebbe diritto se i periodi di assicurazione e di contribuzione, totalizzati per effetto del cumulo di cui all'articolo 1, comma 1, fossero stati compiuti in base al proprio ordinamento e applica ad esso il coefficiente di parametrazione dato dal rapporto tra l'anzianita' di propria competenza, posseduta dall'iscritto, e quella risultante in base al predetto cumulo;
b) qualora i periodi assicurativi e contributivi complessivamente considerati superino il limite massimo di anzianita' attribuibile secondo l'ordinamento della gestione cui afferisce l'ultimo periodo di assicurazione, prende in considerazione tale limite massimo e decurta le anzianita' eccedenti.
3. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge o dei singoli ordinamenti e sono rapportati alle singole quote secondo il meccanismo di cui al comma 2, lettera a), con onere a carico delle gestioni interessate.
4. Per la liquidazione della pensione di inabilita' si tiene conto delle anzianita' contributive acquisite dal lavoratore nelle diverse gestioni e ad esse e' imputato l'importo delle rispettive quote, ragguagliato all'anzianita' contributiva nelle stesse effettivamente posseduta ed incrementata, secondo il criterio della proporzione, della maggiorazione convenzionale eventualmente attribuita in base all'ordinamento della gestione che liquida la pensione di inabilita'.
5. Gli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta e sulla base di valutazioni di compatibilita' finanziaria proprie delle singole gestioni, fermo restando il diritto alla totalizzazione come regolato dalle presenti disposizioni, possono adottare, con delibera soggetta ad approvazione ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ogni utile provvedimento inteso a conciliare l'impatto economico conseguente alla presente disciplina, con l'esigenza di salvaguardare gli equilibri finanziari della gestione.
Art. 7.
Integrazione al trattamento minimo
1. La gestione che risulta interessata all'erogazione della quota di maggiore importo calcolata secondo il sistema retributivo o misto, e' tenuta a farsi carico dell'integrazione al trattamento minimo prevista dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria e determinata con riferimento all'importo complessivo delle quote liquidate dalle singole gestioni.
Art. 8.
Pagamento dei trattamenti
1. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni e' posto a carico della gestione cui e' imputata la quota di importo maggiore, sulla base di rapporti tra gli enti interessati, anche con esplicito riferimento alla verifica della non coincidenza dei periodi di iscrizione ai fini del possesso dei requisiti.
2. Ciascuna gestione e' responsabile della liquidazione della propria quota e deve corrispondere il relativo importo alla gestione erogatrice, con valuta anteriore alla data di pagamento. La ritardata o omessa corresponsione alla stessa delle singole quote non comporta il ritardato o mancato pagamento delle quote medesime da parte della gestione erogatrice, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti delle altre gestioni per le rispettive quote dovute.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 febbraio 2003
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato 2)
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 509
Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (2), in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (3).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
ART. 1.
Enti privatizzati.
Gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1 gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.
2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse.
3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.
4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono essere approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri:
a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti;
b) determinazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività istituzionale, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili dell'associazione o fondazione. Tale professionalità è considerata esistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante l'attività professionale della categoria interessata;
c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere. Ferme restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'eventuale adeguamento di esse si provvede, nella fase di prima applicazione, mediante accantonamenti pari ad una annualità per ogni biennio.
Omissis
Elenco A
ENTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE DA TRASFORMARE IN PERSONE GIURIDICHE PRIVATE.
Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali.
Cassa di previdenza tra dottori commercialisti.
Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri.
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti. Cassa nazionale del notariato.
Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali.
Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO).
Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL).
Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).
Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).
Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV).
Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).
Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime.
Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI).
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).
Allegato 3)
DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 1996, n. 103
Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.
Art. 1
Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti
1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi.
2. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che esercitano attività libero-professionale, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.
Art. 2
Prestazioni. Sistema di calcolo
1. Ai soggetti di cui all'art. 1 è attribuito il diritto ai trattamenti pensionistici per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai sensi ed in conformità alle norme del presente decreto.
2. Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta ai sensi dell'art. 3, comma 1, dagli organi statutari competenti, il sistema di calcolo contributivo, previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo; e secondo le modalità attuative previste dal regolamento di cui all'art. 6, comma 4.
3. Prestazioni pensionistiche di natura complementare possono essere istituite in favore dei soggetti di cui all'art. 1 ai sensi ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Forme gestorie
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi provvedono a deliberare con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario competente, ove previsto, alternativamente:
a) la partecipazione all'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in cui convergono anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all'art. 1;
b) la costituzione di un ente di categoria, avente la medesima configurazione di diritto privato di cui alla lettera a), alla condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 8.000 iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo statutario competente;
c) l'inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale similare, per analogia delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di cui all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a condizione che abbia conseguito la natura di persona giuridica privata;
d) l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, delle legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Nel caso di mancata adozione delle delibere di cui al comma 1, i soggetti appartenenti alla categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al comma 1, lettera d).
Art. 4
Ente pluricategoriale
1. Con la delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), l'ente esponenziale designa un proprio componente effettivo e un componente supplente destinati a far parte del comitato fondatore di cui al comma 2.
2. Il comitato fondatore è insediato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro dieci giorni dalla comunicazione delle designazioni ed è composto dai delegati designati ai sensi del comma 1 e dai delegati designati ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), e dell'art. 7, comma 2, ultimo periodo. Il comitato fondatore, verificato che l'ente è destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 5.000 iscritti, predispone, entro trenta giorni, un piano finanziario ed attuariale che dimostri la consistenza della forma prescelta secondo i parametri della composizione anagrafica e della capacità reddituale media degli iscritti alla categoria.
3. Le delibere adottate ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera a), 5, comma3, lettera a), e 7, comma 2, corredate dal piano finanziario di cui al comma 2, sono trasmesse contestualmente per l'approvazione, entro i successivi dieci giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone notizia entro dieci giorni successivi al comitato fondatore. A seguito dell'approvazione della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, il comitato fondatore elabora lo statuto e il regolamento dell'ente in base ai principi e criteri di cui all'art. 6.
4. Nel caso in cui non ricorra il requisito numerico di cui al comma 2 ovvero non intervenga l'approvazione di cui al comma 3, trova applicazione quanto previsto dall'art. 3, comma 2, in ordine all'inserimento delle categorie professionali interessate nella gestione ivi citata.
Art. 5
Ente gestore di categoria
1. La delibera di costituzione assunta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), è accompagnata da un piano finanziario e attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2. La delibera di costituzione e il piano sono trasmessi entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entra trenta giorni dal ricevimento degli atti.
2. A seguito dell'approvazione ai sensi del comma 1 della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, l'ente esponenziale elabora lo statuto e il regolamento dell'ente gestore in base ai principi e criteri di cui all'art. 6.
3. In caso di mancata approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli organi statutari deliberano, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del diniego, alternativamente:
a) per la partecipazione all'ente gestore pluricategoriale, di cui all'art. 4. In tale ipotesi la delibera deve contenere la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente destinato a far parte del comitato fondatore di cui all'art. 4, comma 2. La delibera deve essere trasmessa immediatamente agli altri enti esponenziali di cui all'art. 3, che abbiano optato per la partecipazione all'ente di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) per l'inclusione nella forma previdenziale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).
4. In caso di mancata adozione della delibera di cui al comma 3, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti, de legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 6
Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti
1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura di fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 16 del codice civile:
a) la determinazione delle modalità di iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all'art. 1;
b) i criteri di composizione dell'organo di amministrazione dell'ente; nel caso dell'ente di cui all'art. 4 deve essere prevista la nomina di un componente per ogni categoria professionale interessata incrementato, per le categorie i cui iscritti all'ente gestore superino il numero di 10.000, di un ulteriore componente per ogni 5.000 iscritti e comunque fino ad un massimo di quattro componenti, nonché le modalità di designazione di detti componenti da parte di ciascuno degli enti esponenziali;
c) la costituzione di un organo di indirizzo generale, composta da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore, con arrotondamenti all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille. Nel caso dell'ente di cui all'art. 4 il predetto rapporto è riferito ad ogni singola categoria professionale interessata.
2. Nel caso dell'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, lo statuto deve inoltre contenere:
a) l'adozione di un sistema di evidenza contabile dei flussi delle contribuzioni e delle prestazioni relativi a ciascuna categoria, al fine di prevedere eventuali manovre di riequilibrio interessanti singole categorie;
b) la costituzione di comitati dei delegati, composti ciascuno di tre membri, per ciascuna delle categorie interessate, con funzioni di impulso nei confronti dell'organo di amministrazione e di indirizzo per gli effetti di conservazione dell'equilibrio di cui alla lettera a).
3. I componenti degli organi di cui al comma 1, lettere b) e c), e comma 2, lettera b), devono essere iscritti all'ente gestore, con esclusione degli iscritti di cui all'art. 1, comma 2, nel caso di ente pluricategoriale.
4. Allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca:
a) le modalità di identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione;
b) la misura dei contributi in proporzione al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato, secondo un'aliquota non inferiore, in fase di prima applicazione, a quella vigente all'atto di entrata in vigore del presente decreto per la gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la fissazione, in caso di ente di cui all'art. 4, di un'aliquota di solidarietà;
c) la fissazione di una misura minima del contributo annuale.
5. L'atto istitutivo degli enti di cui agli articoli 4 e 5 è adottato con atto pubblico ai sensi dell'articolo 14 del codice civile ad iniziativa, rispettivamente, del comitato fondatore e dell'ente esponenziale. A seguito dell'approvazione dello statuto e del regolamento l'ente consegue la personalità giuridica per effetto di apposito decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro
6. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere previste, anche sulla base delle indicazioni del Nucleo di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ulteriori elementi dello statuto e del regolamento di cui al presente articolo. Con le stesse modalità sono emanate specifiche disposizioni in materia di iscrizione ai nuovi enti per i soggetti in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anche in analogia a quanto previsto ai sensi del decreto ministeriale, di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
7. Agli enti di cui agli articoli 4 e 5 e alle relative forme di previdenza obbligatorie si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al divieto di finanziamenti pubblici diretti e indiretti ai sensi dell'art. 1, comma 3, alle disposizioni in materia di gestione e di vigilanza.
Art. 7
Modalità per l'inclusione in altra forma obbligatoria
1. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), deve essere accompagnata dalla delibera di assenso all'inclusione effettuata, con maggioranza di due terzi dei componenti, dall'organo competente per le modifiche statutarie dell'ente previdenziale destinato ad includere la nuova categoria professionale. La delibera di assenso, corredata da un piano finanziario ed attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2, deve prevedere:
a) il riassetto organizzativo dell'ente, anche al fine di consentire un'adeguata rappresentanza nei propri organi statutari della categoria professionale inclusa;
b) la previsione di una specifica gestione separata per la categoria professionale inclusa.
2. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), e la relativa delibera di assenso di cui al comma 1 sono trasmesse entro dieci giorni, per l'approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi di mancata approvazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3.
3. In caso di mancata adozione della delibera ai sensi del comma 2, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 8
Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli iscritti
1. Gli enti cui è affidata la tenuta degli albi e degli elenchi degli esercenti l'attività libero-professionale di cui all'art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie di cui all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale.
2. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1, che si trovano nella condizione di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite.
3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.
Art. 9
Norme transitorie e finali
1. In attesa dell'espletamento delle procedure per la nomina degli organi statutari previsti dagli articoli 4 e 5 e fino al loro insediamento, le funzioni di gestione dell'ente sono affidata, rispettivamente, al comitato fondatore e all'ente esponenziale che provvedono immediatamente all'attivazione delle procedure di cui ai medesimi articoli.
2. Il contributo per l'anno 1996 è versato agli enti di cui agli articoli 4 e 5 con le modalità di prima applicazione che verranno diramate, rispettivamente, dal comitato fondatore e dall'ente esponenziale; la rata di acconto è comunque definita nella misura del 6 per cento del reddito presumibile assunto a base dell'acconto di imposta al novembre 1996, ed è versata entro il 30 novembre 1996 su apposito conto dell'ente; il versamento a saldo per il 1996 è dovuto al 31 maggio 1997.
3. Nei casi di inclusione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, lettera d), e 2, all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 3, lettera b), il relativo obbligo contributivo decorre dalla data del 1° gennaio 1996. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono definite le conseguenti modalità di integrazione dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995.