Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Norme Decreti DE 1992 Decreto legislativo 503 del 30 dicembre 1992
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Decreto legislativo 503 del 30 dicembre 1992
Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre
1992, n. 421.
Vigente al: 4-10-2013
TITOLO I
REGIME DELL'ASSICURAZIONE
GENERALE OBBLIGATORIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 novembre 1992;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Eta' per il pensionamento di vecchiaia
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e' subordinato al
compimento dell'eta' indicata, per ciascun periodo, nella tabella A
allegata.
2. Il limite di eta' previsto per l'applicazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e'
elevato fino al compimento del 65 anno; gli assicurati che alla data
di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attivita'
lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla
pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della
comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresi'
esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i
requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli
assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata
non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati. ((10))
3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni
anno di anzianita' contributiva acquisita per effetto di opzione
esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n.
903, e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai
fini della permanenza in servizio oltre le eta' di cui al comma 1, e'
incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60 anno
di eta' per le donne e 65 per gli uomini e di mezzo punto
percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma
2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono
attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianita'
contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene
riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6
dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma
3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione
dell'elevazione del requisito di eta' prevista dal comma 1.
5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei
commi 2 e 3 non puo' comunque superare l'importo della retribuzione
pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in
vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.
7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e'
subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
8. L'elevazione dei limiti di eta' di cui al comma 1 non si applica
agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
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AGGIORNAMENTO (10)
La Corte costituzionale, con sentenza 5-6 maggio 1997, n. 117 (in
G.U. 1a s.s. 14.05.1997, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 2, ultima proposizione, del d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema
previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui non prevede
che il termine per l'esercizio della facolta' di opzione non possa
comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo medesimo".
Art. 2.
Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di
vecchiaia
1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla
pensione di vecchiaia e' riconosciuto quando siano trascorsi almeno
venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o
accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di
contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente
normativa per le pensioni ai superstiti.
2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono
stabiliti in base alla tabella B allegata.
3. In deroga ai commi 1 e 2:
a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione
e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei
soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992,
ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla
prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) per i lavoratori subordinati che possono far valere
un'anzianita' assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per
almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane
nell'anno solare, e' fatto salvo il requisito contributivo per il
pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31
dicembre 1992 una anzianita' assicurativa e contributiva tale che,
anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data
e quella riferita all'eta' per il pensionamento di vecchiaia, non
consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2,
questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo
previsto dalla previgente normativa.
Art. 3.
Retribuzione pensionabile
1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, che
alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianita'
contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile
e' determinata con riferimento ai periodi indicati ai commi ottavo e
quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297,
incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la
predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della
pensione. (4)
2. Per i lavoratori che possano far valere, alla data di cui al
comma 1, un'anzianita' contributiva superiore ai 15 anni, la
retribuzione annua pensionabile di cui ai commi ottavo e
quattordicesimo della legge 29 maggio 1982, n. 297, e' determinata
con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione
antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente adeguamento
dei criteri di calcolo ivi previsti.
3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
2, per le pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo compreso
tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le settimane di
riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione
pensionabile, sono costituite da un numero di 260 settimane aumentato
del 50 per cento del numero di settimane intercorrenti tra il 1
gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con
arrotondamento per difetto. ((8))
4. L'incremento di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti
dei lavoratori autonomi iscritti all'I.N.P.S. che, al 31 dicembre
1992, abbiano un'anzianita' contributiva inferiore a 15 anni. (4)
5. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al
presente articolo, le retribuzioni di cui all'articolo 3, comma 11,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, e i redditi di cui all'articolo
5, comma 6, e all'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n.
233, sono rivalutati in misura corrispondente alla variazione, tra
l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della
pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di
operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. Ai predetti redditi e
retribuzioni si applica altresi' un aumento di un punto percentuale
per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo
delle retribuzioni e dei redditi pensionabili.
6. Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilita' di durata continuativa superiore
all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel
periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione
pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono
rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni
contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'Istat.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 373 ha disposto (con l'art. 2, comma
1) che " Per i lavoratori di cui all'art. 3, commi 1 e 4, e all'art.
7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, la
retribuzione pensionabile relativa alle anzianita' contributive
acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993 e' determinata, per la quota
di pensione corrispondente a tali anzianita', secondo le disposizioni
di cui all'art. 1".
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 8 agosto 1995, n. 335 ha disposto (con l'art. 1, comma 17)
che con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dal
presente articolo 3 comma 3, l'incremento delle settimane di
riferimento delle retribuzioni pensionabili, gia' previsto nella
misura del 50 per cento, e' sostituito dalla misura del 66,6 per
cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996
e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per
difetto.
Art. 4.
Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo
1. Con effetto dal 1 gennaio 1993, i commi 1 e 2 dell'articolo 6
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono sostituiti
dai seguenti:
"1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni
sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' delle gestioni
previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e
dell'ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano:
a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma
legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili
all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo
superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a
tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun
anno;
b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed
effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a
quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del
coniuge per un importo superiore a tre volte il trattamento minimo
medesimo. (( Per i lavoratori andati in pensione successivamente al
31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994 il predetto limite di
reddito e' elevato a cinque volte il trattamento minimo )) .
1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine
rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e
le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non
concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da
integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli,
il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente
dalla effettiva percezione, a ciasun componente attivo del nucleo
familiare, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro
effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo,
attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda.
2. Qualora il reddito, come determinato al comma 1, risulti
inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione al minimo e'
riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del
limite stesso.
2. Rimane in vigore la previgente disciplina per i pensionati in
essere alla data del (( 31 dicembre 1993 )).
TITOLO II
FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE
ED ESCLUSIVE
Art. 5.
Eta' per il pensionamento di vecchiaia
1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria trova applicazione quanto
disposto dall'articolo 1, fermi restando, se piu' elevati, i limiti
di eta' per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31
dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per
raggiunti limiti di eta' previsto dai singoli ordinamenti nel
pubblico impiego.
2. Per gli appartenenti alle Forze armate, per i lavoratori
iscritti al Fondo di previdenza per il personale volo, dipendente da
aziende di navigazione aerea di cui alla legge 31 ottobre 1988, n.
480, per i lavoratori di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto
1990, n. 248, per il personale viaggiante iscritto al Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto,
di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di cui
all'articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, per i lavoratori marittimi relativamente ai
casi di cui di cui agli articoli 4, commi 2, lettera c), e 3, e 31
della legge 26 luglio 1984, n. 413, per i lavoratori iscritti
all'ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14
dell'articolo 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1952, n. 2388, nonche' per i giocatori di calcio,
gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti, di cui
rispettivamente alla legge 14 giugno 1973, n. 366, ed alla legge 23
marzo 1981, n. 91, restano fermi i limiti di eta' stabiliti dalle
disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992. (11)
3. Per la cessazione dal servizio del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco restano ferme le particolari norme dettate dai rispettivi
ordinamenti relativamente ai limiti di eta' per il pensionamento di
cui al presente articolo. (5) (13) (15) ((19))
4. In fase di prima applicazione, per le forme di previdenza
sostitutive ed esclusive del regime generale che prevedono, in base
alle rispettive normative vigenti alla data del 31 dicembre 1992,
requisiti di eta' inferiori a quelli di cui al comma 1, l'elevazione
dell'eta' medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a
decorrere dal 1 gennaio 1994 e le opzioni di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, ove esercitabili, non possono determinare,
rispettivamente, il superamento della retribuzione pensionabile ed il
superamento del limite massimo del coefficiente di rendimento
complessivo stabiliti dalle vigenti normative.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs. 23
dicembre 1993, n. 546, ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che
"L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto
personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto".
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182 ha disposto (con l'art. 4, comma
1) che "A partire dal 1 gennaio 1997 per i lavoratori dello
spettacolo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1995,
l'eta' pensionabile e' gradualmente elevata in ragione di un anno
anagrafico ogni 18 mesi fino al raggiungimento dell'eta' prevista
dall'assicurazione generale obbligatoria, salvo quanto disposto dal
comma 2".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ha disposto (con l'art. 5, comma 5)
che "L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia
ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto".
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 6, comma
5) che "L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al
predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso
decreto".
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AGGIORNAMENTO (19)
La L. 30 settembre 2004, n. 252 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che "L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, relativamente al personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco si interpreta nel senso che al predetto personale non si
applica l'articolo 16 del medesimo decreto legislativo".
Art. 6.
Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia
1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime
generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2
del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e
contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se piu' elevati.
2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualita'
di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, si
considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi giornalieri
per le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,
n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952,
n. 2388, e con riferimento a 260 contributi giornalieri per le altre
categorie previste dal medesimo articolo.
Art. 7.
Retribuzione pensionabile
1. Per i lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive ed
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, che alla data del
31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianita' contributiva
inferiore a 15 anni, i periodi di riferimento per la determinazione
della retribuzione pensionabile, stabiliti dalla normativa vigente
alla predetta data, sono incrementati dai periodi che intercorrono
tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza
della pensione. (4)
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 con anzianita' contributiva
pari o superiore a 15 anni il periodo di riferimento per la
determinazione della retribuzione e' riferito agli ultimi dieci anni
di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
2, per le pensioni delle forme sostitutive ed esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria da liquidare a decorrere dal
1µ gennaio 1993, il periodo di riferimento e' incrementato del 50 per
cento dei mesi intercorrenti tra la predetta data e quella di
decorrenza della pensione, fino al raggiungimento di un periodo
massimo di dieci anni. ((8))
4. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al
presente articolo le retribuzioni pensionabili previste dai singoli
ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione
dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed
impiegati, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui le
retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza del
trattamento pensionistico, con aumento di un punto percentuale per
ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle
retribuzioni pensionabili.
5. In deroga al disposto di cui ai commi 1, 2 e 3, avuto riguardo
alle specifiche peculiarita' ed alle particolari caratteristiche
delle attivita' lavorative, per i soggetti di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,
n. 708, ratificato, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1952,
n. 2388, trova applicazione l'articolo 12, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, intendendosi
il requisito delle retribuzioni giornaliere ivi previsto
incrementato, con effetto dal 1µ gennaio 1993, di 272 retribuzioni
giornaliere per ogni biennio, fino alla complessiva misura di 1900
retribuzioni.
6. Per gli iscritti all'INPGI continua ad operare la disposizione
di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 1µ gennaio 1953
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1953, n. 10, e
successive modificazioni ed integrazioni, per la parte riferita alla
media decennale e limitatamente ai casi di cui ai commi 2 e 3.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 373 ha disposto (con l'art. 2, comma
1) che " Per i lavoratori di cui all'art. 3, commi 1 e 4, e all'art.
7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, la
retribuzione pensionabile relativa alle anzianita' contributive
acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993 e' determinata, per la quota
di pensione corrispondente a tali anzianita', secondo le disposizioni
di cui all'art. 1".
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 8 agosto 1995, n. 335 ha disposto (con l'art. 1, comma 17)
che con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dal
presente articolo 3 comma 3, l'incremento delle settimane di
riferimento delle retribuzioni pensionabili, gia' previsto nella
misura del 50 per cento, e' sostituito dalla misura del 66,6 per
cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996
e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per
difetto.
Art. 8.
Pensionamenti di anzianita'
1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato
i requisiti contributivi o di servizio prescritti per la pensione
anticipata di anzianita' rispetto all'eta' per il pensionamento di
vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio a carico
delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime
generale, restano ferme le norme previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Il pensionamento di cui al comma 1 non puo' comunque essere
richiesto prima del raggiungimento del 35 anno di anzianita'
contributiva per coloro che alla data del 1 gennaio 1993 abbiano
maturato un'anzianita' contributiva e di servizio non superiore ad
otto anni.
3. Negli altri casi, il periodo mancante per acquisire i requisiti
per il pensionamento di cui al comma 1 e' determinato applicando al
numero degli anni mancanti secondo la disciplina dei singoli
ordinamenti i coefficienti di moltiplicazione di cui alla tabella C
allegata.
Art. 9
Trattamenti di pensione ai lavoratori di cui al decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 357
1. Le disposizioni di cui ai titoli I e III del presente decreto
riferite ai lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale
obbligatoria trovano applicazione anche per gli iscritti alla
gestione speciale di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
357, relativamente alle pensioni o quote di esse a carico della
gestione medesima.
2. Gli articoli 2, 3, 8, 10, 11, 12 e 13 trovano applicazione nei
confronti dei regimi aziendali integrativi ai quali e' iscritto il
personale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 357. ((18))
3. Le variazioni derivanti ai trattamenti pensionistici per effetto
di quanto disposto al comma 2 rispetto alla previgente disciplina
incidono sul trattamento complessivo di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, salvo che non sia diversamente
disposto in sede di contrattazione collettiva.
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AGGIORNAMENTO (18)
La L. 23 agosto 2004, n. 243 ha disposto (con l'art. 1, comma 55)
che al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai
trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati gia'
iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno
riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati
iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, deve intendersi nel
senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista
dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si
applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.
All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la
perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.
TITOLO III
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE
Art. 10.
Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed
autonomo
1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette
di vecchiaia e di invalidita' e degli assegni diretti di invalidita'
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme
di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni
previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali,
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare
corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed
autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi
stessi. Agli effetti delle presenti disposizioni, le quote delle
pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita'
integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni e integrazioni, sono considerate comprensive
dell'indennita' stessa. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 20, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni
ed integrazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti
dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive
e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla
base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, degli assunti con contratti di lavoro a termine qualora la
durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate
nell'anno solare ovvero di coloro dalla cui attivita' dipendente o
autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore
all'importo del trattamento minimo di cui al comma 1 relativo al
corrispondente anno.
3. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente la
trattenuta e' effettuata dai datori di lavoro ed e' versata all'ente
previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di
trattamenti erogati dallo Stato. A tal fine si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e le dichiarazioni dei lavoratori
ivi previste sono integrate dalla indicazione dell'ente o ufficio
pagatore della pensione e, nei casi di lavoro a tempo determinato,
dalla indicazione degli eventuali rapporti di lavoro a termine gia'
svolti nel corso dell'anno solare di riferimento.
4. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro autonomo, ai fini
dell'applicazione del presente articolo, i lavoratori sono tenuti a
produrre all'ente o ufficio erogatore della pensione dichiarazione
dei redditi da lavoro riferiti all'anno precedente, entro lo stesso
termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il
medesimo anno. Alle eventuali trattenute provvedono gli enti
previdenziali competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli
altri uffici pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui
all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che sono,
altresi', tenuti alla effettuazione delle trattenute nei casi di
superamento delle cinquanta giornate di lavoro cui al comma 2
relativamente ai periodo lavorativi per i quali non ha operato la
trattenuta del datore di lavoro ai sensi del comma 3.
(( 4-bis. Le trattenute delle quote di pensione non cuulabili con i
redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli
enti previdenziali sulla base delle dichiarazione dei redditi che i
pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. A tal fine
gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale
competente apposita dichiarazione. Le trattenute sono conguagliate
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti,
rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la
dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.))
5. I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i
redditi derivanti da attivita' svolte nell'ambito di programmi di
reinserimento degli anziani in attivita' socialmente utili, promosse
da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. I predetti
redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali ne' danno
luogo al diritto alle relative prestazioni.
6. Le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di
essa sostitutive, nonche' i trattamenti anticipati di anzianita'
delle forme esclusive, con eslcusione delle eccezioni di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 120, in
relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai
commi 1, 3 e 4, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente,
nella loro interezza, e con quelli da lavoro autonomo nella misura
per essi prevista dal comma 1 ed il loro conseguimento e' subordinato
alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero alla cessazione dal
lavoro autonomo quale risulta dalla cancellazione dagli elenchi di
categoria. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai
commi 3 e 4.
7. Le pensioni e i trattamenti di cui al comma 6 sono equiparati,
agli effetti del presente articolo, alle pensioni di vecchiaia,
quando i titolari di esse compiono l'eta' stabilita per il
pensionamento di vecchiaia.
8. Ai lavoratori, che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari
di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi
per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianita',
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente
normativa, se piu' favorevole.
(( 8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i titolari di
pensione che omettano di produrre la dichiarazione prevista dal comma
4, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una
somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui
si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sara' prelevata
dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al
trasgressore )).
Art. 11.
Perequazione automatica delle pensioni
1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni
previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994,
sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed
effetto dal primo novembre di ogni anno, Tali aumenti sono calcolati
applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun
periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il
valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di
operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di
decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno
precedente . Si applicano i criteri e le modalita' di cui ai commi 4
e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. ((7))
2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria
in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli
obiettivi rispetto al PIL indicati nell'articolo 3, comma 1, della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.(( Con effetto dal 1
gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un
punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di
pensione fino a lire dieci milioni annui )).
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 14, comma 1)
che "Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della
perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' differito al 1 gennaio successivo
di ogni anno.
Art. 12.
Aliquote di rendimento
1. La tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e' cosi' modificata:
Quote di pensione
corrispondenti
per ogni anno
di anzianita'
Quote di retribuzione eccedenti il limite contributiva
(espresse in percentuale del limite stesso) complessiva
- -
Sino al 33 per cento . . . . . . . . . . .. 1,60
Dal 33 per cento al 66 per cento . . . . .. 1,35
Dal 66 per cento al 90 per cento . . . . .. 1,10
Oltre il 90 per cento . . . . . . . . . . . 0,90
2. Le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le
aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo della
retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale
obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al comma 1 sono
estese alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive, ai fini
della determinazione della misura delle relative pensioni, fermi
restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai
singoli ordinamenti, ivi compresi quelli di cui all'art. 8 della
legge 31 ottobre 1988, n. 480 e le percentuali di abbattimento
operanti oltre i detti limiti se piu' elevate, fatta esclusione per i
casi disciplinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160.
3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)).
Art. 13.
Norma transitoria per il calcolo delle pensioni
1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle
forme sostitutive ed esclusive della (( medesima, e per i lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrate dall' INPS,
l'importo della pensione)) e' determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo
alle anzianita' contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio
1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della
pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data
anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche
per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione
della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del
trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive
acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme
di cui al presente decreto.
Art. 14.
Riscatto di periodo non coperti da assicurazione
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 )).
2.(COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). ((26))
La facolta' di cui al comma 1 non e' cumulabile con il riscatto
del periodo di corso legale di laurea.
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 )).
Art. 15.
Accredito dei contributi figurativi
1. Ai fini del diritto alla pensione di anzianita'
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, i quali
alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere periodi
pregressi di contribuzione, i periodi figurativi computabili non
possono eccedere complessivamente cinque anni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
pensioni di anzianita' delle forme di previdenza sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' a quelle anticipate
rispetto all'eta' per il collocamento a riposo d'ufficio a carico
delle forme di previdenza esclusive.
Art. 16
Prosecuzione del rapporto di lavoro
1. E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un
periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il
collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e
funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla
particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in
determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente
andamento dei servizi. La disponibilita' al trattenimento va
presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai
dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per il
collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. PERIODO SOPPRESSO DAL
D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4
AGOSTO 2006, N. 248. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.
223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. I dipendenti in
aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono
la disponibilita' almeno novanta giorni prima del compimento del
limite di eta' per il collocamento a riposo. ((24))
1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al comma 1 e'
estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio - 6 marzo 2013 n.
33 (in G.U. 1a s.s. 13/3/2013, n. 11), ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli
articoli 15-nonies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 16, comma 1,
primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
(Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre
1992, n. 421) - nel testo di essi quale vigente fino all'entrata in
vigore dell'art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,
di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il
lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro) - nella parte in cui non consente al
personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite massimo di
eta' per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli
anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su
richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianita'
minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'".
Art. 17.
Norme in materia di finanziamento
1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1'
gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei
contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli effetti
relativi alle conseguenti prestazioni i corrispettivi dei servizi di
mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo
alla generalita' dei lavoratori per esigenze connesse con l'attivita'
lavorativa, nonche' i relativi importi sostitutivi (( , entro
determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro )).
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, sono individuati ulteriori
servizi parimenti connessi con l'attivita' lavorativa aventi
carattere di generalita' per i lavoratori interessati, i relativi
importi sostitutivi ed i rispettivi tetti, ai fini della loro
esclusione dalla base contributiva previdenziale ed assistenziale e
per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, salvaguardando
gli equilibri finanziari delle gestioni interessate. 2. Al fine di
assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali, di
cui al presente decreto, le misure delle rispettive aliquote
contributive sono variate, in relazione alle risultanze e al
fabbisogno delle gestioni, sulla base di bilanci elaborati per
periodi non inferiori a tre anni. La variazione delle aliquote e'
disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta degli
organi di amministrazione delle gestioni interessate.
3. I dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito
albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti
nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano
regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono
obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".
Art. 18
Entrata in vigore
1. Salvo quanto diversamente previsto da singoli articoli, le
disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal
1 gennaio 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
CRISTOFORI, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
TABELLA A.
(v. articolo 11, comma 1)
ETA' RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
=====================================================================
Periodo di riferimento Uomini Donne
_____________________________________________________________________
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1995 . . . . . . .. 61 anno 56 anno
dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996 . . . . . .. 62 anno 57 anno
dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1998 . . . . . . .. 63 anno 58 anno
dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1999 . . . . . .. 64 anno 59 anno
dal 1 gennaio 2000 in poi 65 anno 60 anno
Requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia
Periodi Anzianita'
- -
Dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1994 16
Dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 17
Dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 18
Dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 19
Dal 1 gennaio 2001 in poi 20
TABELLA C
Coefficienti di moltiplicazione
dell'anzianita' contributiva mancante
Anzianita' contributiva al raggiungimento dei
prescritta nei singoli requisiti prescritti
ordinamenti nei singoli ordinamenti
- -
15 3,8571
16 3,3750
17 3,0000
18 2,7000
19 2,4545
20 2,2500
21 2,0769
22 1,9286
23 1,8000
24 1,6875
25 1,5882
26 1,5000
27 1,4211
28 1,3500
29 1,2857
30 1,2273
31 1,1739
32 1,1250
33 1,0800
34 1,0385