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Decreto Legislativo 270 dell'8 luglio 1999
Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.
Vigente al: 13-12-2014
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, che delega il Governo ad emanare entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
Visto l'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha prorogato al 30 settembre 1999 il termine per l'emanazione del decreto legislativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro di grazia e giustizia;
EMANA il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
(Natura e finalita' dell' amministrazione straordinaria).
1. L'amministrazione straordinaria e' la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalita' conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attivita' imprenditoriali.
Art. 2
(Imprese soggette all'amministrazione straordinaria).
1. Possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle
condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno congiuntamente i seguenti requisiti:
a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al
trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno,
b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi
tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi
provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo
esercizio.,
(( 1-bis. Le imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 )).
TITOLO II
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA
CAPO I
PROCEDIMENTO
(Accertamento dello stato di insolvenza).
1. Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'articolo 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale, su ricorso dell'imprenditore, di uno o piu' creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio.
2. Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ("legge fallimentare"), si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.
Art. 4.
(Dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa individuale).
1. La dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa individuale e' soggetta alle disposizioni degli articoli 10 e 11 della legge fallimentare.
2. Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza si applicano le disposizioni dell'articolo 12 della legge fallimentare.
Art. 5.
(Obblighi dell 'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza).
1. L'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza deve esporre, nel ricorso, le cause che lo hanno determinato, segnalando ogni elemento utile ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni indicati negli articoli 2 e 27.
2. L'imprenditore deve altresi' depositare presso la cancelleria del tribunale:
a) le scritture contabili;
b) i bilanci relativi agli ultimi due esercizi, ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata;
c) una situazione patrimoniale aggiornata a non piu' di trenta giorni anteriori alla data di presentazione del ricorso;
d) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
e) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui deriva il diritto.
Art. 6.
(Ricorso dei creditori).
1. Il creditore, nel ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza, deve eleggere domicilio nella circoscrizione del tribunale adito.
2. Se l'elezione di domicilio manca, ovvero e' insufficiente o inidonea, le notificazioni e le comunicazioni che debbono effettuarsi al creditore ricorrente nel corso del procedimento sono eseguite presso la cancelleria del tribunale.
Art. 7.
(Procedimento).
1. Prima di provvedere, il tribunale convoca l'imprenditore, il ricorrente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ("Ministro dell'industria"), il quale puo' designare un delegato per la comparizione o far pervenire un parere scritto. L'audizione puo' essere delegata dal tribunale ad uno dei componenti del collegio.
2. Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi. Il termine puo' essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza.
3. L'avviso di convocazione diretto al Ministro dell'industria contiene l'invito ad indicare, entro la data fissata per l'udienza, uno o tre commissari giudiziali, da nominare nel caso di dichiarazione dello stato di insolvenza. Il numero dei commissari e' stabilito dal tribunale.
Art. 8.
(Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza).
1. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale:
a) nomina il giudice delegato per la procedura;
b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformita' dell'indicazione del Ministro dell'industria, ovvero autonomamente, se l'indicazione non e' pervenuta nel termine stabilito a norma dell'articolo 7, comma 3;
c) ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si e' provveduto a norma dell'articolo 5, comma 2;
d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'ammissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;
e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera a, si procedera' all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;
f) stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando non si proceda a norma dell'articolo 30, e' lasciata all'imprenditore insolvente o e' affidata al commissario giudiziale.
2. La nomina di tre commissari giudiziali e' limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della procedura.
3. La sentenza e' comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 17, primo e secondo comma, della legge fallimentare, salvo quanto previsto dall'articolo 94 del presente decreto. A cura del cancelliere, essa e' altresi' comunicata entro tre giorni al Ministro dell'industria.
Art. 9.
(Opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza).
1. Contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza puo' essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al tribunale che l'ha pronunciata, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per l'imprenditore dalla data della comunicazione e, per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione.
2. L'opposizione e' proposta con atto di citazione notificato al commissario giudiziale e a chi ha richiesto la dichiarazione dell'insolvenza, nonche' all'imprenditore dichiarato insolvente, se l'opponente e' soggetto diverso da quest'ultimo.
3. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.
Art. 10.
(Revoca della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza).
1. La sentenza che revoca la dichiarazione dello stato di insolvenza e' comunicata e affissa a norma dell'articolo 8, comma 3.
2. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.
Art. 11.
(Accoglimento dell 'opposizione per mancanza dei requisiti per l 'ammissione all 'amministrazione straordinaria).
1. L'accertamento della mancanza dei requisiti indicati nell'articolo 2 non comporta la revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza.
2. Quando e' passata in giudicato la sentenza che accoglie l'opposizione per tale motivo, il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza dispone, con decreto, la conversione della procedura in fallimento, sempre che questo non sia stato gia' dichiarato a norma degli articoli 30, 69 e 70.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, commi 2 e 3.
Art. 12.
(Rigetto del ricorso).
1. Il tribunale che respinge il ricorso per dichiarazione dello stato di insolvenza provvede con decreto motivato.
2. Contro il decreto il ricorrente puo', entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte di appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il reclamante e l'imprenditore.
3. La corte di appello, se accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza.
CAPO II
ORGANI
Art. 13.
(Competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza).
1. Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e' competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.
Art. 14.
(Giudice delegato).
1. Il giudice delegato adotta i provvedimenti di sua competenza con decreto.
2. I decreti sono impugnabili nei modi consentiti per i decreti del giudice delegato al fallimento.
Art. 15.
(Commissario giudiziale).
1. Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
2. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza. La rappresentanza e' esercitata da almeno due di essi.
3. Si applicano al commissario giudiziale le disposizioni degli articoli 37, 38, primo e secondo comma, e 39 della legge fallimentare, salvo quanto previsto dagli artieoli 39, eomma 1, e' 47 del presente decreto.
Art. 16.
(Sostituzione del commissario giudiziale.
1. Se occorre procedere alla sostituzione del commissario giudiziale il tribunale richiede al Ministro dell'industria di indicare il nuovo eommissario, stabilendo il termine entro il quale l'indicazione deve pervenire.
2. Il tribunale nomina il nuovo eommissario in conformita' dell'indicazione del Ministro, ovvero autonomamente, se l'indicazione stessa non e' pervenuta nel termine.
Art. 17.
(Reclamo contro gli atti del commissario giudiziale).
1. Contro gli atti di amministrazione del eommissario giudiziale chiunque vi abbia interesse puo' proporre reclamo al giudice delegato, che decide con decreto motivato.
2. Il decreto del giudice delegato e' impugnabile nei modi indicati dall'articolo 14, comma 2.
CAPO III
EFFETTI E PROWEDIMENTI IMMEDIATI
Art. 18.
(Effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza).
1. La sentenza ehe dichiara lo stato di insolvenza determina gli effetti previsti dagli artieoli 45, 52, 167, 168 e 169 della legge fallimentare. Si applica, altresi', nei medesimi limiti ehe nel fallimento, la disposizione dell'articolo 54, terzo eomma, della legge fallimentare.
2. Sono inefficaci rispetto ai creditori i pagamenti di debiti anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza eseguiti dall'imprenditore dopo la dichiarazione stessa senza l'autorizzazione del giudice delegato.
Art. 19.
(Andamento della gestione dell 'impresa al commissario giudiziale).
1. L'affidamento della gestione dell'impresa al eommissario giudiziale, ove non stabilito con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, puo' essere disposto dal tribunale con successivo decreto.
2. Il decreto e' a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 18, l'affidamento della
gestione al eommis
sario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli articoli 42, 43, 44, 46 e 47 della leggefalliment missario giudiziale, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34 e 35 della legge fallimentare, salva la facolta' del tribunale di stabilire ulteriori limiti ai suoi poteri.
4. Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui e' affidata la gestione dell'impresa deve rendere il conto a norma dell'articolo 116 della legge fallimentare. Dell'avvenuto deposito del conto e della fissazione dell'udienza per la presentazione delle osservazioni e' data notizia mediante affissione, a cura del cancelliere; tale formalita' sostituisce la comunicazione ai singoli creditori prevista dal terzo comma del medesimo articolo 116 della legge fallimentare.
Art. 20.
(Crediti sorti per la continuazione dell 'esercizio dell 'impresa).
1. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare.
Art. 21.
(Provvedimenti conservativi).
1. Il tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza o con successivo decreto, adotta i provvedimenti conservativi opportuni nell'interesse della procedura.
Art. 22.
(Avviso ai creditori per l 'accertamento del passivo).
((1. Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore insolvente, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il termine entro il quale devono trasmettergli a tale indirizzo le loro domande, nonche' le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo.))
((2. I creditori e i terzi titolari di diritti sui beni sono invitati ad indicare nella domanda l'indirizzo di posta elettronica certificata ed avvertiti delle conseguenze di cui ai periodi seguenti e dell'onere di comunicarne al commissario ogni variazione. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal creditore o dal terzo titolare di diritti sui beni. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.))((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 17, comma 4) che "Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270."
Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 5) che "Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria."
CAPO IV
SOCETA CON SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI
Art. 23.
(Dichiarazione dello stato di insolvenza di societa' con soci illimitatamente responsabili).
1. Gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza di una societa' con soci illimitatamente responsabili previsti dagli articoli 18 e 19, comma 3, si estendono ai soci illimitatamente responsabili.
2. Nei confronti del socio receduto o escluso e del socio defunto l'estensione ha luogo se la dichiarazione dello stato di insolvenza e' pronunciata entro l'anno successivo, rispettivamente, alla data in cui il recesso o l'esclusione sono divenuti opponibili ai terzi e a quella della morte, sempre che l'insolvenza della societa' attenga, in tutto o in parte, a debiti contratti anteriormente a tale data.
3. Il tribunale, prima di provvedere, sente i soci illimitatamente responsabili nelle forme previste dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. Contro la sentenza il socio puo' proporre opposizione a norma dell'articolo 9 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Art. 24.
(Accertamento successivo dell 'esistenza di un socio illimitatamente responsabile).
1. Se l'esistenza di un socio illimitatamente responsabile risulta dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza della societa' o di una impresa individuale, il tribunale estende i relativi effetti nei suoi confronti con sentenza in camera di consiglio, che e' comu nicata ed affissa a norma dell'articolo 8, comma 3.
2. Il tribunale provvede su ricorso dei soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1, di altro socio, del commissario giudiziale, ovvero d'ufficio.
3. Se la societa' o l'impresa individuale e' stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, il ricorso puo' essere proposto anche dal commissario straordinario.
4. Si osservano le disposizioni degli articoli 12 e 23, commi 2, 3 e 4, sostituita alla dichiarazione dello stato di insolvenza la sentenza di estensione.
Art. 25.
(Estensione dell 'amministrazione straordinaria e del fallimento ai soci illimitatamente responsabili).
1. I provvedimenti di apertura dell'amministrazione straordinaria, di dichiarazione di fallimento e di conversione delle procedure, previsti dal presente decreto, si estendono ai soci illimitatamente responsabili cui sono estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza o che, nel caso di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, sono stati dichiarati falliti.
Art. 26.
(Societa' cooperative).
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle societa' cooperative.
TITOLO III
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
CAPO I
APERTURA DELLA PROCEDURA
Art. 27
Condizioni per l 'ammissione alla procedura
1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'articolo 3 sono
ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita' imprenditoriali.
2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:
a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata
non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi
aziendali");
b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore
a due anni ("programma di ristrutturazione");
(( b-bis) per le societa' operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e
contratti sulla base di un programma di prosecuzione
dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno
("programma di cessione dei complessi di beni e contratti") )).
Art. 28.
(Relazione del commissario giudiziale).
1. Entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, il commissariogiudiziale deposita delle cause dello stato di insolvenza e una valutazione motivata circa l'esistenza delle con dizioni previste dall'articolo 27 ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.
2. Alla relazione sono allegati lo stato analitico ed estimativo delle attivita' e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.
3. Nel medesimo termine indicato nel comma 1, il commissario giudiziale trasmette copia della relazione al Ministero dell'industria, depositando in cancelleria la prova dell'avvenuta ricezione.
4. Un avviso dell'avvenuto deposito della relazione e' affisso entro ventiquattro ore, a cura del cancelliere.
((5. L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facolta' di prendere visione della relazione e di estrarne copia. La stessa e' trasmessa dal commissario giudiziale a tutti i creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.))((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 17, comma 4) che "Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270."
Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 5) che "Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria."
Art. 29.
(Parere del Ministero dell 'industria e osservazioni).
1. Il Ministero dell'industria, nei dieci giorni successivi alla ricezione della relazione del commissario giudiziale, deposita in cancelleria il proprio parere in ordine all'ammissione dell'impresa dichiarata insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria. Il tribunale provvede a norma dell'articolo 30 anche in mancanza del parere, se lo stesso non e' depositato nel termine.
2. L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato possono depositare in cancelleria osservazioni scritte nel termine di dieci giorni dall'affissione dell'avviso di deposito della relazione.
Art. 30.
(Apertura della procedura Dichiarazione di fallimento).
1. Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, tenuto conto del parere e delle osservazioni depositati, nonche' degli ulteriori accertamenti eventualmente disposti, dichiara con decreto motivato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, se sussistono le condizioni indicate dall'articolo 27.
In caso contrario, dichiara con decreto motivato il fallimento.
2. I decreti previsti dal comma 1 sono comunicati ed affissi a norma dell'articolo 8, comma 3. Di essi e' data altresi' comunicazione, a cura del cancelliere, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.
Art. 31.
(Dichiarazione di fallimento).
1. Il decreto che dichiara il fallimento nomina il giudice delegato per la procedura e il curatore. A seguito di esso cessano le funzioni degli organi nominati con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, salvo quanto previsto dall'articolo 34.
2. L'accertamento dello stato passivo nel fallimento prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
Art. 32.
(Provvedimenti per la prosecuzione dell 'esercizio dell 'impresa).
1. Con il decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria, il tribunale adotta o conferma i provvedimenti opportuni ai fini della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, sotto la gestione del commissario giudiziale, sino alla nomina del commissario straordinario.
Art. 33.
(Reclamo avverso il decreto di apertura dell 'amministrazione straordinaria o di dichiarazione del fallimento).
1. Contro i decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, chiunque vi abbia interesse puo' proporre reclamo alla corte di appello nel termine di quindici giorni. Il termine decorre, per il Ministro dell'industria, per l'imprenditore insolvente e per il creditore che ha richiesto la dichiarazione dello stato di insolvenza, dalla data della comunicazione; per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione.
2. Il reclamo non sospende l'esecuzione del decreto.
3. Con il reclamo non possono dedursi motivi che avrebbero potuto o che possono farsi valere con l'opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
4. La corte di appello provvede in camera di consiglio, sentiti i soggetti indicati nel comma 1. Prima di provvedere, la corte sente altresi' il commissario giudiziale, anche se cessato dalle funzioni, nonche' il commissario straordinario o il curatore, secondo che il reclamo sia proposto avverso il decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria o il decreto che dichiara il fallimento. Se il commissario straordinario non e' stato ancora nominato, e' sentito esclusivamente il commissario giudiziale.
5. La pendenza del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza non costituisce motivo di sospensione del procedimento di reclamo a norma dell'articolo 295 del codice di procedura civile.
6. Se la corte accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al tribunale affinche' adotti i provvedimenti previsti dagli articoli 30, 31 e 32, in conformita' della decisione della corte stessa. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.
Art. 34.
(Giudizi in corso nei confronti del commissario giudiziale).
1. Se i decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, sono emessi mentre e' in corso il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, il commissario straordinario o il curatore, secondo che sia stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria o dichiarato il fallimento, intervengono nel giudizio in sostituzione del commissario giudiziale.
2. In mancanza dell'intervento, il giudizio prosegue nei confronti del commissario giudiziale, salva la facolta' delle parti di chiamare nel processo il commissario straordinario o il curatore.
3. Se alla data dei decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, non e' ancora scaduto il termine per proporre opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, l'atto di opposizione e' notificato al commissario straordinario, ove nominato, o al curatore, in luogo del commissario giudiziale.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli altri giudizi in corso nei quali e' parte il commissario giudiziale.
Art. 35.
(Conversione del fallimento a seguito di accoglimento dell
'opposizione).
1. L'accertamento del possesso, da parte dell'impresa fallita, dei requisiti indicati dall'articolo 2 non comporta la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata in base alle disposizioni della legge fallimentare.
2. Quando e' passata in giudicato la sentenza che accoglie per tale motivo l'opposizione prevista dall'articolo 18 della legge fallimentare, il tribunale che ha dichiarato il fallimento, ove non sia esaurita la liquidazione dell'attivo, invita con decreto il curatore a depositare in cancelleria ed a trasmettere al Ministro dell'industria entro trenta giorni una relazione contenente una valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 27 ai fini dell'ammissione dell'impresa fallita alla procedura di amministrazione straordinaria.
3. Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, con decreto motivato dispone la conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, ovvero dichiara che non sussistono le condizioni per farvi luogo.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 28, commi 4 e 5, 29, 30, comma 2, e 33, sostituito al commissario giudiziale il curatore.
Art. 36.
(Disposizioni applicabili all'amministrazione straordinaria).
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano alla procedura di amministrazione straordinaria, in quanto eompatibili, le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario.
CAPO II
ORGANI
Art. 37.
(Vigilanza sulla procedura).
1. La procedura di amministrazione straordinaria si svolge ad opera di uno o tre commissari straordinari, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, salve le competenze del tribunale e del giudice delegato nelle materie ad essi affidate.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto il Ministero puo' avvalersi dell'opera di esperti o di societa' specializzate, a norma dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
3. Il Ministero dell'industria puo' altresi' avvalersi del personale della Guardia di finanza per le verifiche ed i controlli necessari ai fini dell'espletamento dell'attivita' di vigilanza e dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
Art. 38
Nomina del commissario straordinario
1. Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre eommissari straordinari. In quest'ultimo caso, i eommissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da almeno due di essi.
1-bis. Non puo' essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilita', che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilita' di cui al presente comma.
2. La nomina di tre eommissari e' limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della procedura.
((2-bis. Nei casi di cui all'articolo 50-bis, il Ministro dello sviluppo economico puo' nominare lo stesso organo commissariale)). ((6))
3. Il decreto di nomina e' comunicato al tribunale ehe ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonche' alla regione ed al comune in cuil'impresa ha la s ci, a cura del Ministero dell'industria, secondo le modalita' stabilite con il regolamento previsto dall'articolo 94.
4. Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'articolo 34.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 8, comma 3, lettera c)) che "Gli articoli 38, comma 2-bis, 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come modificato dalle precedenti lettere si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
Art. 39.
(Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti).
1. Con regolamento del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabili i requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari.
2. Il Ministro dell'industria stabilisce altresi' preventivamente, con proprio decreto, i criteri per la scelta degli esperti la cui opera e' richiesta dalla procedura ((e gli obblighi da osservare circa la pubblicita' degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura)).
Art. 40.
(Poteri del commissario straordinario).
1. Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura, fermo, per questi ultimi, quanto previsto dall'articolo 148, secondo comma, della legge fallimentare. Per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, egli e' pubblico ufficiale.
((1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformita' a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente e' trasmessa al predetto Ministero con modalita' telematiche.)) ((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 20, comma 6) che la presente modifica si applica anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del presente D.Lgs.
Art. 41.
(Intrasmissibilita' delle attribuzioni del commissario straordinario).
1. Il commissario esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio, con facolta' di delegare ad altri, sotto la propria responsabilita', le funzioni inerenti alla gestione corrente dell'impresa. Negli altri casi, la delega puo' essere conferita soltanto per singole operazioni e con l'autorizzazione del Ministero dell'industria. ((L'onere per il compenso del delegato, e' detratto dal compenso del commissario.))
((2. Il commissario puo' essere autorizzato dal comitato di sorveglianza a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la propria responsabilita' e ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di consulenza e collaborazione tecnica e professionale limitatamente ai casi di effettiva necessita' e previa verifica circa la insussistenza di adeguate professionalita' tra i dipendenti dell'impresa.))
Art. 42.
(Controllo preventivo sugli atti del commissario straordinario).
1. Sono soggetti ad autorizzazione del Ministero dell'industria, sentito il comitato di sorveglianza:
a) gli atti di alienazione e di affitto di aziende e di rami di aziende;
b) gli atti di alienazione e di locazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali sui medesimi, gli atti di alienazione di beni mobili in blocco, di costituzione di pegno e le transazioni, se di valore indeterminato o superiore a lire quattrocento milioni.
Art. 43.
(Revoca del commissario straordinario).
1. Il Ministro dell'industria puo' in ogni tempo, su proposta del comitato di sorveglianza o d'ufficio, revocare il commissario straordinario. Il Ministro provvede previa comunicazione dei motivi di revoca o contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver in vitato il commissario ad esporre le proprie deduzioni.
Art. 44.
(Rendiconto del commissario straordinario).
1. Il commissario straordinario che cessa dal suo ufficio, anche durante l'amministrazione straordinaria, deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 75.
Art. 45.
(Nomina del comitato di sorveglianza).
1. Entro quindici giorni dalla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'industria nomina con decreto un comitato di sorveglianza, composto da tre o cinque membri. Uno o due di essi, a seconda che il comitato sia composto da tre o cinque membri, sono scelti tra i creditori chirografari; i membri residui tra persone particolarmente esperte nel ramo di attivita' esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale. 2. Il Ministro nomina, altresi', tra i membri del comitato, il presidente. 3. Il decreto di nomina del comitato e' comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, nonche' alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.
4. I membri del comitato nominati in qualita' di esperti hanno diritto a compenso secondo le disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 47; gli altri membri al solo rimborso delle spese. Il compenso e le spese sono liquidati dal Ministero dell'industria.
Art. 46.
(Funzioni del comitato di sorveglianza).
1. Il comitato di sorveglianza esprime il parere sugli atti del commissario nei casi previsti dal presente decreto e in ogni altro caso in cui il Ministero dell'industria lo ritiene opportuno.
2. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi componenti.
3. Il comitato esprime il parere entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che, per ragioni di urgenza, non sia invitato a pronunciarsi entro un termine piu' breve, comunque non inferiore a tre giorni.
4. Il comitato ed ogni suo membro possono in qualunque momento ispezionare le scritture contabili e i documenti della procedura e possono chiedere chiarimenti al commissario straordinario e all'imprenditore insolvente.
Art. 47.
(( (Compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza). ))
(( 1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificita' della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante "Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo" nonche' dei seguenti ulteriori criteri:
a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti in relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto anche conto dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio;
b) articolazione del compenso del commissario straordinario in: un compenso remunerativo dell'attivita' gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa; un compenso remunerativo dell'attivita' concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto dei costi sostenuti per l'attivita' concorsuale e al passivo della procedura, secondo aliquote individuate in misura non superiore all'80% di quelle vigenti per la determinazione dei compensi dei curatori fallimentari e modulate sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicita', efficacia ed efficienza della procedura;
c) determinazione del compenso dei membri esperti del Comitato di sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti in relazione al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura.))
CAPO III
EFFETTI
Art. 48.
(Divieto di azioni esecutive individuali).
1. Sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali.
Art. 49.
(Azioni revocatorie).
1. Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se e' stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento.
2. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento.
Art. 50
Contratti in corso
1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario puo' sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria.
2. Fino a quando la facolta' di scioglimento non e' esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione. ((4))
3. Dopo che e' stata autorizzata l'esecuzione del programma, l'altro contraente puo' intimare per iscritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) ai contratti di lavoro subordinato, in rapporto ai quali restano ferme le disposizioni vigenti;
b) se sottoposto ad amministrazione straordinaria e' il locatore, ai contratti di locazione di immobili, nei quali il commissario straordinario subentra, salvo patto contrario.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, va interpretata nel senso che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facolta' di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, ne' comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999."
Art. 50-bis.
(( (Cessione di azienda o ramo d'azienda nell'anno anteriore la dichiarazione di insolvenza).
1. Nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisca l'attivita' prevalente dell'impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora per l'impresa cedente e l'impresa cessionaria sia intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data dell'insolvenza.)) ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 8, comma 3, lettera c)) che "Gli articoli 38, comma 2-bis, 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come modificato dalle precedenti lettere si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
Art. 51.
(Diritti dell 'altro contraente).
1. I diritti dell'altro contraente, nel caso di scioglimento o di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria, sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare.
2. Nel caso di subentro del commissario straordinario nei contratti di somministrazione, la disposizione del secondo comma dell'articolo 74 della legge fallimentare non si applica se il somministrante opera in condizione di monopolio.
3. Nei casi in cui le disposizioni indicate nel comma 1 prevedono
diritti da far valere mediante ammissione al passivo, il contraente
puo' chiedere l'ammissione sotto condizione dello scioglimento o del subentro del commissario straordinario nel contratto, ove non ancora verificatosi, a norma dell'articolo 55, terzo comma, della legge fallimentare.
Art. 52.
(Crediti sorti per la continuazione dell 'esercizio dell 'impresa).
1. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare, anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria.
CAPO IV
ACCERTAMENTO DEL PASSIVO
Art. 53.
(Accertamento del passivo).
1. L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario straordinario.
2. Se e' ammessa all'amministrazione straordinaria una societa' con soci illimitatamente responsabili si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 148, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare.
CAPO V
DEFINIZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGRAMMA
Art. 54.
(Predisposizione del programma).
1. Il commissario straordinario, entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura, presenta al Ministero dell'industria un programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi indicati nell'articolo 27, comma 2.
2. Il termine previsto dal comma 1 puo' essere prorogato dal Ministero dell'industria, per una sola volta e per non piu' di sessanta giorni, se la definizione del programma risulta di particolare complessita'.
3. Della presentazione del programma e del provvedimento di proroga del relativo termine e' data notizia, entro tre giorni, al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, a cura del commissario straordinario.
4. La mancata presentazione del programma nel termine originario o prorogato costituisce causa di revoca del commissario.
Art. 55.
(Criteri di definizione del programma).
1. Il programma e' redatto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria ed in conformita' degli indirizzi di politica industriale dal medesimo adottati, in modo da salvaguardare l'unita' operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori.
((1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 50 bis, il Ministro dello sviluppo economico adotta le direttive idonee ad assicurare che i programmi delle procedure siano coordinati e finalizzati alla salvaguardia dell'unita' operativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria.)) ((6))
2. Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o ad altre agevolazioni pubbliche non rientranti fra le misure autorizzate dalla Commissione europea, esso deve conformarsi alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 8, comma 3, lettera c)) che "Gli articoli 38, comma 2-bis, 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come modificato dalle precedenti lettere si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
Art. 56
Contenuto del programma
1. Il programma deve indicare:
a) le attivita' imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;
c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;
d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui e' prevista l'utilizzazione.
((d-bis) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza.))
2. Se e' adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il programma deve altresi' indicare le modalita' della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonche' le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori.
3. Se e' adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonche' i tempi e le mo dalita' di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato.
3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile.
Art. 57.
(Autorizzazione all 'esecuzione del programma).
1. L'esecuzione del programma e' autorizzata dal Ministero dell'industria con decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 58, il programma si intende comunque autorizzato se il Ministero non si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione.
3. Il termine previsto dal comma 2 e' sospeso se il Ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma; ad essi il commissario straordinario provvede entro trenta giorni dalla richiesta, a pena di revoca dall'incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo.
4. I termini di durata del programma stabiliti a norma dell'articolo 27, comma 2, decorrono dalla data dell'autorizzazione.
Art. 58.
(Autorizzazione all 'esecuzione del programma in casi particolari)
1. Se il programma prevede il ricorso a finanziamenti o agevolazioni pubbliche soggetti ad autorizzazione della Commissione europea in base alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', i termini per l'autorizzazione del programma previsti dall'articolo 57, commi 1 e 2, decorrono dalla data della decisione della Commissione stessa.
2. Nel caso di diniego dell'autorizzazione della Commissione europea, o se questa non e' concessa nei centoventi giorni successivi alla presentazione del programma, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'industria un nuovo programma che non preveda il ricorso ai finanziamenti e alle agevolazioni.
3. Il commissario straordinario provvede a norma del comma 2 entro trenta giorni, a pena di revoca dall'incarico. In rapporto al nuovo programma i termini previsti dall'articolo 57, commi 2 e 3, sono ridotti della meta'.
Art. 59.
(Comunicazione al tribunale del programma autorizzato).
1. Il commissario straordinario trasmette entro tre giorni copia del programma autorizzato al tribunale, segnalando se esso contenga notizie o previsioni specifiche la cui divulgazione prima della scadenza potrebbe pregiudicarne l'attuazione.
2. Il giudice delegato dispone il deposito in cancelleria del programma, con esclusione delle parti in relazione alle quali siano ravvisabili esigenze di riservatezza a norma del comma 1. ((L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza. La stessa copia e' trasmessa entro dieci giorni dal deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al curatore il commissario straordinario.))((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 17, comma 4) che "Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270."
Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 5) che "Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria."
Art. 60.
(Modifica o sostituzione del programma autorizzato).
1. Nel corso dell'esecuzione del programma, il commissario straordinario puo' chiedere al Ministero dell'industria, indicandone le ragioni, la modifica del programma autorizzato o la sua sostituzione con un programma che adotta l'indirizzo alternativo fra quelli previsti nell'articolo 27, comma 2.
2. La modifica o la sostituzione e' autorizzata a norma degli articoli 57, comma 1, 58, comma 1, e 59. L'autorizzazione e' inefficace se interviene dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato, ovvero, nel caso di sostituzione del programma di ristruttura ione con un programma di cessione dei complessi aziendali, se interviene dopo che e' trascorso un anno dalla data di autorizzazione del primo programma.
3. Il termine di durata del programma modificativo o sostitutivo stabilito a norma dell'articolo 27, comma 2, si computa in ogni caso a decorrere dalla data di autorizzazione del primo programma.
4. Nel caso di sostituzione di un programma di cessione dei complessi aziendali con un programma di ristrutturazione, le azioni proposte dal commissario straordinario in base alle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare sono so spese sino a quando e' in corso l'esecuzione del programma sostitutivo. Ai fini della fissazione dell'udienza per la eventuale prosecuzione del processo dopo la sospensione, l'istanza prevista dall'articolo 297 del codice di procedura civile deve essere proposta entro sei mesi dalla cessazione dell'esecuzione del programma stesso.
Art. 61.
(Esecuzione del programma).
1. Il commissario straordinario compie tutte le attivita' dirette all'esecuzione del programma autorizzato, fermo quanto stabilito dall'articolo 42.
2. Il commissario straordinario presenta ogni tre mesi al Ministro dell'industria una relazione sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sulla esecuzione del programma.
3. Nei dieci giorni successivi al termine di scadenza del programma, il commissario presenta una relazione finale, con la quale illustra analiticamente gli esiti della sua esecuzione, specificando se gli obiettivi indicati nell'articolo 27 siano stati o meno conseguiti.
4. Le relazioni sono sottoposte al parere del comitato di sorveglianza. Copia delle medesime e del parere del comitato e' depositata entro tre giorni dal commissario presso la cancelleria del tribunale, ove qualunque interessato puo' prenderne visione ed estrarne copia. ((Il commissario straordinario trasmette una copia di ciascuna relazione periodica e della relazione finale a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.))((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 ha disposto (con l'art. 17, comma 4) che "Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270."
Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 5) che "Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria."
Art. 62.
(Alienazione dei beni).
1. L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformita' delle previsioni del programma autorizzato, e' effettuata con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformita' dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'industria.
2. La vendita di beni immobili, aziende e rami d'azienda di valore superiore a lire cento milioni e' effettuata previo espletamento di idonee forme di pubblicita'.
3. Il valore dei beni e' preventivamente determinato da uno o piu' esperti nominati dal commissario straordinario.
Art. 63.
(Vendita di aziende in esercizio).
1. Per le aziende e i rami di azienda in esercizio la valutazione effettuata a norma dell'articolo 62, comma 3, tiene conto della redditivita', anche se negativa, all'epoca della stima e nel biennio successivo.
2. Ai fini della vendita di aziende o di rami di azienda in esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attivita' imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita.
3. La scelta dell'acquirente e' effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilita' dell'offerente e del piano di prosecuzione delle attivita' imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali.
4. Nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti
dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei
lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia.
5. Salva diversa convenzione, e' esclusa la responsabilita' dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento.
((10))
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6, come modificato dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l'art. 9, comma 2-bis) che "L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi restando gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimita' della vendita".
Art. 64.
(Cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni).
1. La cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni trasferiti e' ordinata dal Ministero dell'industria con decreto nei quindici giorni successivi al trasferimento.
Art. 65.
(Impugnazione degli atti di liquidazione).
1. Contro gli atti e i provvedimenti lesivi di diritti soggettivi, relativi alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, e' ammesso ricorso al tribunale in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati.
2. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto soggetto a reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.
3. Il ricorso non ha efietto sospensivo.
4. Nel caso di accoglimento dell'impugnazione proposta contro i decreti di cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni, previsti dall'articolo 64, il tribunale ordina al conservatore dei registri le rettifiche e le integrazioni conseguenti alla decisione assunta.
Art. 65-bis.
(( (Misure per la salvaguardia della continuita' aziendale). ))
((1. In caso di reclamo previsto dall'articolo 65, comma 2, sono prorogati i termini di durata del programma di cui all'articolo 54 ed ai commissari straordinari e' attribuito il potere di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale, modalita' di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuita' aziendale e dei livelli occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio.))
((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6, ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39".
Art. 66.
(Proroga del termine di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali).
1. Se alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, la cessione non e' ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma risultano in corso iniziative di imminente definizione, il commissario straordinario puo' chiedere al tribunale, con l'autorizzazione del Ministero dell'industria, sentito il comitato di sorveglianza, la proroga del termine di scadenza del programma.
2. La proroga puo' essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Il tribunale provvede con decreto motivato.
4. Alla scadenza del termine prorogato, il commissario straordinario presenta una ulteriore relazione a norma dell'articolo 61, commi 3 e 4.
CAPO VI
RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO
Art. 67.
Art. 67.
(Ripartizione dell'attivo).
1. Ogni quattro mesi a partire dalla data di scadenza del programma
di cessione dei complessi aziendali, ovvero dalla data di deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo a norma dell'articolo 97 della legge fallimentare, se successiva, il commissario straordinario presenta al giudice delegato un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle
medesime, corredato dal parere del comitato di sorveglianza
2. Le ripartizioni hanno luogo secondo le disposizioni degli
articoli 110, secondo e terzo comma, 111, 112, 113, 114, 115 e 117, secondo e terzo comma, della legge fallimentare.
3. La ripartizione finale ha luogo dopo l'approvazione del conto
della gestione e la liquidazione del compenso al commissario straordinario a norma dell'articolo 75.
CAPO VI
RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO
Art. 68.
(Acconti ai creditori).
1. In qualunque momento nel corso della procedura, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa, il commissario straordinario, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione del giudice delegato, puo' distribuire acconti parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione.
2. Nella distribuzione degli acconti e' data preferenza ai crediti dei lavoratori subordinati e ai crediti degli imprenditori per le vendite e somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate a favore dell'impresa insolvente nei sei mesi precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente dal tipo di programma adottato fra quelli alternativamente previsti dall'articolo 27, comma 2.
CAPO VII
CESSAZIONE DELLA PROCEDURA
SEZIONE I
CONVERSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA IN FALLIMENTO
Art. 69.
(Conversione in corso di procedura).
1. Qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, risulta che la stessa non puo' essere utilmente proseguita, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura in fallimento.
2. Prima di presentare la richiesta di conversione, il commissario straordinario ne riferisce al Ministro dell'industria.
Art. 70.
(Conversione al termine della procedura).
1. Il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento:
a) quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma, salvo quanto previsto dall'articolo 66;
b) quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione, l'imprenditore non abbia recuperato la capacita' di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma.
Art. 71.
(Decreto di conversione).
1. La conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, a norma degli articoli 69 e 70, e' disposta dal tribunale con decreto motivato, sentiti il Ministro dell'industria, il commissario straordinario e l'imprenditore dichiarato insolvente.
2. Con il decreto il tribunale nomina il giudice delegato per la procedura e il curatore; a seguito di esso cessano le funzioni del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza. L'accertamento dello stato passivo, se non esaurito, prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
3. Il decreto e' comunicato e affisso a norma dell'articolo 8, comma 3. 4. Contro il decreto che dispone la conversione o rigetta la richiesta del commissario straordinario chiunque vi abbia interesse puo' proporre reclamo alla corte di appello nel termine di quindici giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore insolvente ed il commissario straordinario, dalla comunicazione del decreto e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione.
5. La corte provvede in camera di consiglio, sentiti il commissario straordinario, l'imprenditore ed il reclamante. Il decreto che accoglie il reclamo e' comunicato e affisso a norma del comma 3.
Art. 72.
(Applicabilita' delle disposizioni relative alla chiusura).
1. In tutti i casi in cui e' disposta la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, il commissario straordinario presenta il bilancio della procedura con il conto della gestione a norma dell'articolo 75.
SEZIONE II
CHIUSURA DELLA PROCEDURA
Art. 73.
(Cessazione dell'esercizio dell'impresa).
1. Nei casi in cui e' stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato a norma dell'articolo 66, e' avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa.
2. Il decreto e' affisso e comunicato al Ministero dell'industria e all'ufficio del registro delle imprese a cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi abbia interesse puo' proporre reclamo alla corte di appello nel termine di dieci giorni dall'affissione; la corte di appello provvede in camera di consiglio, sentito il commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto sospensivo.
3. A far data dal decreto previsto dal comma 1 l'amministrazione straordinaria e' considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria.
4. La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo e' effettuata secondo le disposizioni previste dagli articoli 42, 62, 64 e 65.
Art. 74.
(Chiusura della procedura).
1. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude:
a) se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, non sono' state proposte domande di ammissione al passivo;
b) se, anche prima del termine di scadenza del programma, l'imprenditore insolvente ha recuperato la capacita' di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.
2. Se e' stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude altresi':
a) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati i compensi agli organi della procedura e le relative spese;
b) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo.
Art. 75.
(Bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario).
1. Prima della chiusura della procedura, il commissario straordinario sottopone al Ministero dell'industria il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza. ((Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono redatti in conformita' a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo che precede, al quale sono sottoposti con modalita' telematiche.)) Il Ministero ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e liquida il compenso al commissario. ((11))
2. Un avviso dell'avvenuto deposito e', a cura del cancelliere, comunicato all'imprenditore insolvente e affisso entro tre giorni. Il commissario straordinario trasmette una copia del bilancio finale della procedura e del conto della gestione a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria. (8)
3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni, dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 213, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge fallimentare. (8)
4. Decorso il termine indicato nel comma 3 senza che siano proposte osservazioni, il bilancio e il conto della gestione si intendono approvati.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 ha disposto (con l'art. 17, comma 4) che "Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270."
Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 5) che "Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria."
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 20, comma 6) che la presente modifica si applica anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del presente D.Lgs.
(Decreto di chiusura).
1. La chiusura della procedura di amministrazione straordinaria e' dichiarata con decreto motivato dal tribunale, su istanza del commissario straordinario o dell'imprenditore dichiarato insolvente, ovvero d'ufficio.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, commi 3, 4 e 5.
Art. 77.
(Riapertura della procedura).
1. Nel caso previsto dall'articolo 74, comma 2, lettera b), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza dell'imprenditore dichiarato insolvente o di qualunque creditore, puo' ordinare la riapertura della procedura di amministrazione straordinaria, convertendola in fallimento, quando risulta che nel patrimonio dell'imprenditore esistono attivita' in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando l'imprenditore offre ga ranzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.
2. Il tribunale, sentito l'imprenditore, se accoglie l'istanza, pronuncia sentenza in camera di consiglio non soggetta ad appello, con la quale:
a) richiama in ufficio il giudice delegato, o lo nomina di nuovo;
b) nomina il curatore;
c) impartisce l'ordine previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c);
d) stabilisce i termini previsti dall'articolo 8, comma 1, lettere d) ed e), abbreviandoli di non oltre la meta'.
3. La sentenza e' comunicata e affissa a norma dell'articolo 8, comma 3.
SEZIONE III
CONCORDATO
Art. 78.
(Concordato).
1. Dopo il decreto previsto dall'articolo 97 della legge fallimentare, il Ministero dell'industria, su parere del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo' autorizzare l'imprenditore dichiarato insolvente o un terzo a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'articolo 152 della legge fallimentare, se si tratta di societa'.
2. L'autorizzazione e' concessa tenuto conto della convenienza del concordato e della sua compatibilita' con il fine conservativo della procedura.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge fallimentare, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario. I termini per proporre l'appello e il ricorso per cassazione previsti dal quarto comma dello stesso articolo 214 decorrono dalla comunicazione della sentenza soggetta ad impugnazione.
Art. 79.
(Concordato particolare del socio).
1. Nell'amministrazione straordinaria di una societa' con soci a responsabilita' illimitata, ciascuno dei soci ammessi alla procedura puo' proporre un concordato ai creditori sociali e particolari che concorrono sul suo patrimonio con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 78.
TITOLO IV
GRUPPO DI IMPRESE
CAPO I
ESTENSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ALLE IMPRESE DEL
GRUPPO
Art. 80.
(Definizioni).
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono:
a) per "procedura madre", la procedura di amministrazione straordinaria di una impresa che ha i requisiti previsti dagli articoli 2 e 27, facente parte di un gruppo;
b) per "imprese del gruppo":
1) le imprese che controllano direttamente o indirettamente la societa' sottoposta alla procedura madre;
2) le societa' direttamente o indirettamente controllate dall'impresa sottoposta alla procedura madre o dall'impresa che la controlla;
3) le imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre.
2. Agli effetti del comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il rapporto di controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.
Art. 81.
(Amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo).
1. Dalla data del decreto che dichiara aperta la procedura madre, e fino a quando la stessa e' in corso, le imprese del gruppo soggette alle disposizioni sul fallimento, che si trovano in stato di insolvenza, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti nell'articolo 2.
2. Le imprese del gruppo sono ammesse all'amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita' imprenditoriali, nei modi indicati dall'articolo 27, ovvero quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura.
Art. 82.
(Accertamento dei presupposti per l 'ammissione alla procedura).
1. L'accertamento dei presupposti e delle condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del
gruppo e' effettuato dal tribunale del
luogo in cui essa ha la sede principale con l'osservanza delle disposizioni del titolo II e del capo I del titolo III.
2. Il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa del gruppo puo' essere proposto anche dal commissario straordinario della procedura madre.
Art. 83.
(Informazioni sui rapporti di gruppo).
1. Al fine di accertare l'esistenza dei rapporti indicati nell'articolo 80, comma 1, lettera b), il tribunale, il Ministero dell'industria ed il commissario straordinario possono chiedere informazioni alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa e ad ogni altro pubblico ufficio. Possono chiedere, altresi', alle societa' fiduciarie previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 le generalita' degli effettivi titolari di diritti sulle azioni intestate a loro nome.
2. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.
Art. 84.
(Conversione del fallimento in amministrazione straordinaria).
1. Se il decreto che dichiara aperta la procedura madre e' emesso dopo la sentenza di fallimento di una impresa del gruppo, il tribunale che ha dichiarato il fallimento ne dispone la conversione in amministrazione straordinaria, qualora sussistano i presupposti stabiliti dall'articolo 81 e sempre che non sia gia' esaurita la liquidazione dell'attivo. Il tribunale provvede su istanza di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio.
2. Ai fini indicati nel comma 1, il tribunale invita con decreto il curatore ed il commissario straordinario a depositare in cancelleria ed a trasmettere al Ministro dell'industria entro trenta giorni una relazione contenente una valutazione motivata circa la sussistenza dei presupposti per la conversione.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 28, commi 4 e 5, 29, 30 e 33, sostituiti al commissario giudiziale il curatore ed il commissario straordinario.
Art. 85.
(Organi della procedura e imputazione delle spese).
1. Alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre, salva l'eventuale integrazione del comitato di sorveglianza, anche in eccedenza rispetto al numero massimo dei componenti stabilito dal comma 1 dell'articolo 45, al fine di assicurare il rispetto della disposizione prevista dal secondo periodo dello stesso comma 1 dell'articolo 45.
2. Le spese generali della procedura sono imputate alle singole imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.
Art. 86.
(Programma delle imprese del gruppo).
1. Se l'impresa del gruppo e' stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria nel concorso delle condizioni indicate nell'articolo 27, il commissario straordinario predispone un programma secondo uno degli indirizzi alternativi previsti dal com ma 2 del medesimo articolo.
2. Se l'impresa del gruppo e' stata ammessa alla procedura in assenza delle condizioni indicate nell'articolo 27, ed in considerazione della opportunita' della gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, il commissario straordinario predispone un programma integrativo di quello approvato a norma dell'articolo 57
nell'ambito della proce
dura madre o in relazione ad altra impresa del gruppo ammessa alla procedura.
3. Il commissario provvede a norma dei commi 1 e 2 nei termini stabiliti dall'articolo 54, ridotti della meta'.
Art. 87.
(Conversione dell 'amministrazione straordinaria in fallimento).
1. La conversione in fallimento e la chiusura della procedura madre a norma degli articoli 11, 69, 70 e 74, comma 1, determinano la conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo in rapporto alle quali non sussistono le condizioni previste dall'articolo 27.
CAPO II
RESPONSABILITA E AZIONI REVOCATORIE
Art. 88.
(Definizioni).
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono:
a) per "impresa dichiarata insolvente", l'impresa dichiarata insolvente a norma dell'articolo 3, anche se successivamente ammessa alla procedura di all'amministrazione straordinaria o dichiarata fallita, nonche' l'impresa che, nel caso previsto dall'articolo 35, avrebbe dovuto essere dichiarata insolvente a norma del medesimo articolo 3;
b) per "imprese del gruppo", le imprese, anche non insolventi, che si trovano nei rapporti indicati dall'articolo 80, comma 1, lettera b), con l'impresa dichiarata insolvente;
c) per "societa' del gruppo", le imprese del gruppo costituite in forma societaria.
Art. 89.
(Denuncia al tribunale).
1. Il commissario giudiziale, il commissario straordinario e il curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle societa' del gruppo.
2. Nel caso di accertamento delle gravi irregolarita' denunciate, il commissario o il curatore denunciante puo' essere nominato amministratore giudiziario della societa' del gruppo a norma del terzo comma dell'articolo 2409 del codice civile.
Art. 90.
(Responsabilita' nei casi di direzione unitaria).
1. Nei casi di direzione unitaria delle imprese del gruppo, gli amministratori delle societa' che hanno abusato di tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della societa' dichiarata insolvente dei danni da questi cagionati alla societa' stessa in conseguenza delle direttive impartite.
Art. 91.
(Azioni revocatorie).
1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 49, comma 1, il commissario straordinario ed il curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre l'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare nei confronti delle imprese del gruppo relativamente agli atti indicati nei numeri 1), 2) e 3) dello stesso articolo compiuti nei cinque anni anteriori alla dichiarazione dello
stato di insolvenza, e relativamente agli atti indicatinel numer
2. Al fine dell'esperimento dell'azione il commissario straordinario ed il curatore possono chiedere le informazioni previste dall'articolo 83.
TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI DI PROCEDURA
Art. 92.
(Composizione collegiale del tribunale).
1. Il tribunale dichiara lo stato di insolvenza e adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto in composizione collegiale.
2. Nell'ambito della procedura regolata dal presente decreto, il tribunale giudica altresi' in composizione collegiale nelle cause relative all'accertamento del passivo previste dagli articoli 98 e seguenti della legge fallimentare e nelle cause di approvazione del concordato previste dall'articolo 214, terzo comma, della medesima legge.
Art. 93.
(Sospensione dei termini processuali).
1. La sospensione dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica:
a) ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla medesima;
b) al procedimento per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente, previsto dagli articoli 28, 29 e 30, ed al relativo procedimento di reclamo;
c) ai procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonche' ai relativi procedimenti di reclamo.
Art. 94.
(Affissione con mezzi informatici).
1. In tutti i casi in cui il presente decreto prevede, anche mediante rinvio a disposizioni della legge fallimentare, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, questa e' effettuata mediante il loro inserimento in una rete informatica accessibile al pubblico, secondo le modalita' stabilite con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il regolamento stabilisce i criteri di imputazione alle imprese sottoposte alle procedure dei costi del servizio.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 95.
(Applicabilita' delle disposizioni penali della legge fallimentare).
1. La dichiarazione dello stato di insolvenza a norma degli articoli 3 e 82 e' equiparata alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo VI della legge fallimentare.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 220 della legge fallimentare, l'obbligo previsto dall'articolo 16, secondo comma, numero 3), della medesima legge si intende sostituito dall'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto.
Art. 96.
(Reati del commissario giudiziale e del commissario straordinario).
1. Si applicano al commissario giudiziale ed al commissario straordinario le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 della legge fallimentare.
2. Le stesse disposizioni si applicano, altresi', alle persone che coadiuvano il commissario giudiziale o il commissario straordinario nell'amministrazione della procedura.
Art. 97.
(Costituzione di parte civile).
1. La facolta' di costituzione di parte civile prevista dall'articolo 240, primo comma, della legge fallimentare e' esercitata, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, dal commissario giudiziale e, dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dal commissario straordinario.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI
Art. 98.
(Modifica dell 'articolo 50-bis del codice di procedura civile).
1. Nel numero 2) del primo comma dell'articolo 50-bis del codice di procedura civile, aggiunto dall'articolo 56 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole "al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95," sono soppresse.
Art. 99.
(Modifica della disciplina penale della liquidazione coatta amministrativa).
1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 203 della legge fallimentare e' abrogato.
2. L'articolo 237 della legge fallimentare e' sostituito dal seguente: "Art. 237. (Liquidazione coatta amministrativa). L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 e' equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.".
Art. 100.
(Modifica dell 'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26).
1. Nel primo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, le parole "societa' in amministrazione straordinaria" sono sostituite dalle parole "imprese in amministrazione straor dinaria".
Art. 101.
(Adeguamento delle disposizioni attuative dell 'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26).
1. Con regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adegua le disposizioni attuative in ordine alle condizioni e modalita' di prestazione della garanzia dello Stato per i debiti delle imprese in amministrazione straordinaria, previste dall'articolo 2-bis, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' e alle disposizioni del presente decreto.
(Pagamento di crediti di lavoro a carico del Fondo di garanzia).
1. Le domande dirette a conseguire il pagamento, a carico del Fondo di garanzia, dei crediti dei prestatori di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese in amministrazione straordinaria e dei loro aventi causa, previsti dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.
297 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, possono essere presentate dopo l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 2, secondo e terzo comma, della citata legge n. 297 del 1982.
Art. 103.
(Impiego della Guardia di finanza ai fini dell 'espletamento dei compiti di vigilanza).
1. Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 37, comma 3, il Ministero dell'industria, previa intesa con il Ministero delle finanze, puo' chiedere il distacco presso di esso di un contingente del personale della Guardia di finanza, nell'ambito delle vigenti strutture e dotazione organica del Corpo.
Art. 104.
(Termine per l 'emanazione dei regolamenti in materia di scelta dei commissari e di compensi).
1. I regolamenti previsti dagli articoli 39 e 47 sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 39 si applicano ai commissari giudiziali ed ai commissari straordinari i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari.
Art. 105.
(Termine per l 'emanazione del regolamento in materia di pubblicita' con mezzi informatici).
1. Il regolamento previsto dall'articolo 94 e' emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del regolamento stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, nonche' nei casi di indisponibilita presso gli uffici giudiziari delle dotazioni necessarie ai fini dell'effettuazione della pubblicita' con mezzi informatici, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, prevista dal presente decreto, e' eseguita con mezzo cartaceo presso la porta esterna del tribunale; nei casi in cui e' prevista l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, comma 3, unestratto d cia a cura del cancelliere.
3. Il regolamento stabilisce adeguate modalita' di informazione del pubblico in ordine alla mancata effettuazione dell'affissione con mezzi informatici da parte dei singoli tribunali per indisponibilita' delle necessarie dotazioni.
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, la pubblicita' prevista dall'articolo 38, comma 3, secondo periodo, e' eseguita mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 106.
(Procedure di amministrazione straordinaria in corso).
1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le procedure di amninistrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti, anche per quanto attiene al successivo assoggettamento ad amministrazione straordinaria delle societa' o imprese controllate, a direzione unica e garanti a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, eonverti to, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.
2. La procedura di amministrazione straordinaria si considera in eorso quando, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stato giudizialmente accertato lo stato di insolvenza dell'impresa, ancorche' non sia stato ancora emesso il decreto che dispone l'amministrazione straordinaria a norma dell'articolo 1, quinto comma3. Alle procedure di amministrazion so le disposizioni degli articoli 46, eomma 3, 77 e 78 del presente decreto.
Art. 107
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2002, N. 273 ))
Art. 108.
(Proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni).
1. Ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia di interventi straordinari di integrazione salariale, i trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ulteriormente prorogati alla scadenza, su proposta del Ministero dell'industria, per un periodo massimo di dodici mesi, nei limiti di disponibilita' stabiliti dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 274.
2. La proposta del Ministero dell'industria, prevista dal comma 1, costituisce criterio di priorita' ai fini della concessione dei trattamenti ivi indicati.
Art. 109.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati:
a) il decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, fatta eccezione per l'articolo 2-bis;
b) l'articolo 8, terzo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784;
c) l'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544;
d) il decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1982, n. 381;
e) l'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212;
f) gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 19;
g) l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452;
h) la legge 23 agosto 1988, n. 391;
i) l'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2. E abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.
Art. 110.
(Norma di coordinamento).
1. I riferimenti contenuti in norme vigenti, non abrogate esplicitamente o implicitamente dal presente decreto, alle disposizioni del decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bersani, Ministro dell'industria,
del com mercio e dell'artigianato
Diliberto, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Decreto del Presidente della Repubblica 394 del 31 agosto 1999
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Vigente al: 25-7-2014
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che dispone l'emanazione del regolamento di attuazione del medesimo testo unico;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 gennaio 1999 e del 24 maggio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le osservazioni della Corte dei conti;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 4 giugno e del 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per la solidarieta' sociale, con il Ministro per le pari opportunita', con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione, economica, con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1
(( (Accertamento della condizione di reciprocita'). ))
(( 1. Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocita',
nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri.
2. L'accertamento di cui al comma 1, non e' richiesto per i
cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonche' per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno. ))
Art. 2
Rapporti con la pubblica amministrazione
1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. (5) (6) ((7))
2. Gli stati, fatti, e qualita' personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorita' consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorita' consolare italiana attesta la conformita' all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri e' prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico.
2-bis. Ove gli stati, fatti e qualita' personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita' riconosciuta o della presunta inaffidabilita' dei documenti, rilasciati dall'autorita' locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1º gennaio 2013".
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, nel modificare l'art. 17, comma 4-quater, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 388) che le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dal 30 giugno 2013.
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 30 giugno 2014".
Art. 3
Comunicazioni allo straniero
1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria
relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri
diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalita' di cui al comma 3 o quando la persona e' irreperibile, mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto.
((3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di
espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalita' di impugnazione, effettuata con modalita' tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile per indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato.))
4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma
3, lo straniero e' altresi' informato del diritto di essere assistito da un difensore di Fiducia, con ammissione, qualora (le sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, ((e successive modificazioni,))ed e' avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sara' assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
Art. 4
Comunicazioni all'autorita' consolare
1. L'informazione prevista dal comma 7 dell'articolo 2 del testo
unico contiene:
a) l'indicazione dell'autorita' giudiziaria o amministrativa che effettua l'informazione;
b) le generalita' dello straniero e la sua nazionalita' nonche' ove possibile gli estremi del passaporto o di altro documento di
riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in
merito alla sua identificazione;
c) l'indicazione delle situazioni che comportano l'obbligo dell'informazione con specificazione della data di accertamento
della stessa, nonche', ove sia stato emesso un provvedimento nei
confronti dello straniero, gli estremi dello stesso;
d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della liberta' personale, di decesso o di ricovero
ospedaliero urgente.
2. La comunicazione e' effettuata per iscritto, ovvero mediante
Fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina dello Stato di cui lo straniero e' cittadino si trovi all'estero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provvedera' ad interessare la rappresentanza competente.
3. L'obbligo di informazione all'autorita' diplomatica o consolare
non sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorita'. Per lo straniero di eta' inferiore ai quattordici anni, la rinuncia e' manifestata da chi esercita la potesta' sul minore.
4. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, del testo
unico, l'informazione all'autorita' consolare non e' comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di relizione, di opinioni politiche, di origine nazionale di condizioni personali o sociali.
CAPO II
INGRESSO E SOGGIORNO
Art. 5
Rilascio dei visti di ingresso
1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel
territorio dello Stato e' di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a cio' abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito per una durata non superiore rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessita'.
2. Il visto puo' essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e
condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.
((3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di
ingresso, nonche' i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle attivita' produttive e per gli affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.))
4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute
ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicita' di detti requisiti e condizioni, nonche' degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nell'ambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.
((5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per
il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalita' complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove e' diretto, il motivo e la durata del soggiorno.))
6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro
documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonche' la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:
a) la finalita' del viaggio;
b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
((c) la disponibilita' dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui
all'articolo 4, comma 3, del testo unico;))
((c-bis) il nullaosta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di
quello della questura per i componenti del nucleo familiare che
ospita il minore, con allegata la lista dei minori e degli
accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno di cui
all'articolo 10, comma 3-bis;))
d) le condizioni di alloggio.
7. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 18 OTTOBRE 2004, N. 334)).
8. Valutata la ricevibilita' della domanda ed esperiti gli
accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto e' rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta ((, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente regolamento.))
((8-bis. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso, la
rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia, di cui all'articolo 2 del testo unico, nonche' l'obbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorita' dopo il suo ingresso in Italia. ))
Art. 6
(( (Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito). ))
((1. La richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i
soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda dell'interessato deve essere corredata dalla:
a) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del testo unico;
b) documentazione attestante la disponibilita' del reddito di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;
c) documentazione attestante la disponibilita' di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A
tale fine, l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio
comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto
articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneita'
igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unita' sanitaria locale
competente per territorio;
d) documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore eta' e lo stato di famiglia;
e) documentazione attestante l'invalidita' totale o i gravi motivi di salute previsti dall'articolo 29, comma 1, lettere c) e b-bis),
del testo unico, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico
nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;
f) documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico di cui all'articolo 29, comma
1, lettere b-bis) e c) del testo unico, prodotta dalle locali
autorita' o da soggetti privati, valutata dall'autorita' consolare
alla luce dei parametri locali.
2. L'autorita' consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla
legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente, nonche' alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.
3. Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la
medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b), c), d), e) e f) e 2. Ai fini della richiesta del nullaosta lo straniero puo' avvalersi di un procuratore speciale.
4. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia ricevuta della
domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dall'articolo 29 del testo unico, nonche' i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per l'immigrazione verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalita' determinate con il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 11, comma 2. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro novanta giorni dalla ricezione, il nullaosta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorita' consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.
5. Le autorita' consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4
ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico.))
Art. 6-bis
(( (Diniego del visto d`ingresso). ))
((1. Qualora non sussistano i requisiti previsti nel testo unico e
nel presente regolamento, l'autorita' diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente l'indicazione delle modalita' di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso e' negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato. Il provvedimento di diniego e' motivato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento e' consegnato a mani proprie dell'interessato.))
Art. 7
Ingresso nel territorio dello Stato
1. L'ingresso nel territorio dello Stato e' comunque subordinato
alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte. 2. E' fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con l'indicazione della data.
3. Nei casi di forza maggiore che impediscono l'attracco o
l'atterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi puo' essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dell'aeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al questore e all'ufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanita' marittima o aerea.
4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera
e' effettuato dall'ufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le modalita' stabilite dal questore.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il
controllo delle persone in navigazione da diporto che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in localita' sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388.
Art. 8
Uscita dal territorio dello Stato e reingresso
1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in
uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione e' tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. E' fatto obbligo al personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dell' indicazione del valico di frontiera e della data.
2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo
esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso e' consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno ((o della carta di soggiorno)) in corso di validita'.
((3. Lo straniero, il cui documento di soggiorno e' scaduto da non
piu' di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato e' tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si e' allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.))
4. Lo straniero privo del documento di soggiorno, perche' smarrito
o sottratto, e' tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento, il visto di reingresso e' rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.
5. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 18 OTTOBRE 2004, N. 334)).
Art. 8-bis
(( (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato). ))
((1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione
di un lavoratore straniero, deve indicare con un'apposita dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonche' nella proposta di contratto di soggiorno di cui all'articolo 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera c), un alloggio fornito di requisiti di abitabilita' e idoneita' igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di
soggiorno, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico, e' esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste dall'articolo 35, comma 1.))
Art. 9
Richiesta del permesso di soggiorno
((1. La richiesta del permesso di soggiorno e' presentata, entro il
termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero allo Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 6, comma 1, ed in caso d'ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente e corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in piu' esemplari, allo straniero puo' essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.
1-bis. Le modalita' di richiesta del permesso di soggiorno, diverse
da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui all'articolo 5, comma 8, del testo unico.
1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro
otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorita' consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2.
1-quater. Lo sportello unico competente richiede l'annullamento dei
codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovveroconferma l'avvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalita' determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.))
2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:
a) le proprie generalita' complete, nonche' quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di
soggiorno del genitore;
b) il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;
c) il motivo del soggiorno.
3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:
a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalita', la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e
il luogo di nascita degli interessati, nonche' il visto di
ingresso, quando prescritto;
((b) la documentazione, attestante la disponibilita' dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da
quelli per motivi di famiglia e di lavoro.))
4. L'ufficio trattiene copia della documentazione esibita e puo'
richiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:
a) l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
b) la disponibilita' dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive
di cui all'articolo 4, comma 3), del testo unico, rapportata al
numero delle persone a carico;
c) la disponibilita' di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal
presente regolamento.
((5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi
dell'articolo 24 del testo unico per un periodo non superiore a trenta giorni sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico.))
6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non e' necessaria per i
richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico ((e all'articolo 11, comma 1, lettera c) )).
7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed
accertata l'identita' dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potra' essere ritirato il permesso di soggiorno, con l'avvertenza che all'atto del ritiro dovra' essere esibita la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico.
Art. 10
Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari
1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento
equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni, l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dell'articolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.
((1-bis. In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a
trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dell'ingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dall'ufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalita' e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.))
2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non
superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno puo' essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonche' del programma del viaggio. La disponibilita' dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese d'origine puo' essere documentata attraverso la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.
3. Nel casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del
permesso di soggiorno, munita del timbro dell'ufficio con data e sigla dell'operatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dall'apposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente all'atto del controllo di frontiera.
((3-bis. Per soggiorni di durata non superiore a novanta giorni di
gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalla regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori puo' essere presentata dal legale rappresentante dell'ente proponente alla questura competente mediante esibizione del passaporto degli interessati.))
4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o
religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno puo' essere presentata in questura dall'esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunita' in cui lo straniero e' ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.
5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo
non superiore a 30 giorni sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 8 dell'articolo 6 del testo unico.
6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di
accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.
Art. 11
Rilascio del permesso di soggiorno
1. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, quando ne ricorrono i
presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:
a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura
occorrente, e per asilo;
b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle
procedure occorrenti;
c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a
favore dello straniero gia' in possesso, del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento;
((c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorita'
giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche' per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5,
comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale;
c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero
titolare di una pensione percepita in Italia;
c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che
si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 31, comma 3, del testo unico;
c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori
che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui all'articolo 33 del testo unico.))
((1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro
stagionale, che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico, e' rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con l'indicazione del periodo di validita' per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno e' immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita' annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Tale visto d'ingresso e' concesso sulla base del nullaosta, rilasciato ai sensi dell'articolo 38-bis.))
((2. Il permesso di soggiorno e' rilasciato in conformita' al
Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 17, rilasciati in formato elettronico, possono altresi' contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' di consegna del permesso di soggiorno.))
((2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati,
procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso o dell'eventuale diniego, di cui all'articolo 12, comma 1.))
3. La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in
materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.
Art. 12
Rifiuto del permesso di soggiorno
1. Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione
immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno e' rifiutato il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procedera' nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui all'articolo 13 del testo unico.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo
straniero un termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di' frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con l'avvertenza che. in mancanza. si procedera' a norma dell'articolo 13 del testo unico.
3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra
rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e puo' disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attivita' di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato.
Art. 13
Rinnovo del permesso di soggiorno
1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in conformita' di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non puo' essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.
2. Ai Fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 11, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilita' di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico puo' essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dati dall'interessato con la richiesta di rinnovo.
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 4 MARZO 2014, N. 40)).
3. La richiesta di rinnovo e' presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti ed accertata l'identita' del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 6, del testo unico, l'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale e' condizione per la continuita' dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
4. Il permesso di soggiorno non puo' essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla meta' del periodo di validita' del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
Art. 14
(( Conversione del permesso di soggiorno ))
((1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari puo' essere utilizzato anche per le altre attivita' consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validita' dello stesso. In particolare:
a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa
acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente
prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o
condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio
dell'attivita' lavorativa in forma autonoma, nonche' l'esercizio
di attivita' lavorativa in qualita' di socio lavoratore di
cooperative;
b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validita'
dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il
rapporto di lavoro e' in corso, previa comunicazione del datore di
lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero
per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino
nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del
testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha
espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro
subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle
lettere a) e b);
d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia puo' essere convertito in
permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all'articolo
11, comma 1, lettera c-quater).
2. L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo
autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno e' utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.
3. Con il rinnovo, e' rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per
l'attivita' effettivamente svolta.
4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione
consente, per il periodo di validita' dello stesso, l'esercizio di attivita' lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
5. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1,
del testo unico, le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore eta'. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.
6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi
internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero e' ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio puo' essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 39, comma 9. La disposizione si applica, anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione e' possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.))
Art. 15
Iscrizioni anagrafiche
1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero
regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 mangio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento.
2. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' sostituito dal seguente:
"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e' effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornera' la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore".
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' sostituita dalla seguente:
"c) per irreperibilita' accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonche', per i cittadini stranieri per irreperibilita' accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.".
4. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' aggiunto il seguente periodo:
"Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione e' effettuata al questore.".
5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di
cui al presente articolo sono comunicate d'ufficio alla questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni.
6. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' aggiunto il seguente periodo:
"Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.".
7. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia, l'Istituto nazionale di statistica e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale ed il Garante per la protezione dei dati personali sono determinate le modalita' di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22, comma 3 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalita' tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere all'aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini Stranieri gia' iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 16
Richiesta della carta di soggiorno
1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9
del testo unico, l'interessato e' tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'interno.
2. All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo
in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:
a) le proprie generalita' complete;
b) il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;
c) il luogo di residenza;
((d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidita', specificandone
l'ammontare.))
3. La domanda deve essere corredata da:
a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorita' italiana
da cui risultino la nazionalita', la data, anche solo con
l'indicazione dell'anno e il luogo di nascita del richiedente;
((b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da
cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale;))
c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;
d) fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1;
((4.Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4,
del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:
a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero sono
legalizzati dall'autorita' consolare italiana che attesta che la
traduzione in lingua italiana dei documenti e' conforme agli
originali, o sono validati dalla stessa nei casi in cui gli
accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano
diversamente. Tale documentazione non e' richiesta qualora il
figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con
visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
b) la disponibilita' di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve
produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza
dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico
ovvero il certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato
dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio;
c) il reddito richiesto per le finalita' di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei
familiari e conviventi non a carico.))
5. Se la carta di soggiorno e' richiesta nelle qualita' di coniuge
straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia, di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalita', deve indicare quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno e' richiesta da chi esercita la potesta' sul minore.
6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata
((...)) delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia.
7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti
allegati ed accertata l'identita' dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potra' essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.
Art. 17
Rilascio e rinnovo della caria di soggiorno
1. La carta di soggiorno e' rilasciata entro 90 giorni dalla
richiesta previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.
2. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 18 OTTOBRE 2004, N. 334)). La
carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e' effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie.
CAPO III
ESPULSIONE E TRATTENIMENTO
Art. 18
Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione
((1. La sottoscrizione del ricorso di cui all'articolo 13, comma 8,
del testo unico, presentato dallo straniero ad una autorita' diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono all'inoltro all'ufficio del giudice di pace del luogo in cui siede l'autorita' che ha disposto l'espulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso.))
2. L'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato puo' far
pervenire le proprie osservazioni al giudice entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.
Art. 19
Divieto di rientro per gli stranieri espulsi
1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti
delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato.
((1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero deve
produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata l'identita' del richiedente, all'inoltro al Ministero dell'interno.))
Art. 19-bis
(( (Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi). ))
((1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia,
di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico, e' presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede all'inoltro della stessa al Ministero dell'interno, previa verifica dell'identita' e autentica della firma del richiedente nonche' acquisizione della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro.
2. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a
notificare all'interessato il provvedimento del Ministero dell'interno.))
Art. 20
Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza
((1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il
trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu' vicino, in relazione alla disponibilita' dei posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, e' comunicato all'interessato con le modalita' di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.))
2. Con la medesima comunicazione lo straniero e' informato del
diritto di essere assistito nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia con ammissione ricorrendone le condizioni al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero e' dato altresi' avviso che in mancanza di difensore di fiducia, sara' assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato
che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sara' ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.
4. Il trattenimento non puo' essere protratto oltre il tempo
strettamente necessario per l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione e comunque oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non e' convalidato.
5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento
non puo' essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.
((5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresi' dati allo
straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione all'udienza di convalida prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico.))
Art. 21
Modalita' del trattenimento
1. Le modalita' del trattenimento devono garantire, nel rispetto
del regolare svolgimento della vita in comune, la liberta' di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la liberta' di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.
2. Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi
occorrenti per il mantenimento e l'assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la liberta' del culto nei limiti previsti dalla Costituzione.
3. Allo scopo di assicurare la liberta' di corrispondenza anche
telefonica con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalita' per l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonche' i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro.
4. Il trattenimento dello straniero puo' avvenire unicamente presso
i centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso e' ricoverato per urgenti necessita' di soccorso sanitario.
5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di
cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.
6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un
convivente residente in Italia o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore puo' autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone l'accompagnamento.
7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli
appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e all'autorita' di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarieta' sociale, ammessi a svolgervi attivita' di assistenza a norma dell'articolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui e' istituito il centro.
8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza
all'interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumita' delle persone, nonche' quelle occorrenti per disciplinare le modalita' di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalita' di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalita' di trattenimento alle finalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del testo unico.
9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure
occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso del centro, nonche' quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.
Art. 22
Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza
1. Il prefetto della provincia in cui e' istituito il centro di
permanenza temporanea e assistenza provvede all'attivazione e alla gestione dello stesso, disciplinandone anche le attivita' a norma dell'articolo 21, comma 8, in conformita' alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministero dell'interno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con l'ente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dell'attivita' di altri enti di associazioni del volontariato e di cooperative di solidarieta' sociale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, possono essere disposti la
locazione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture anche mobili, la predisposizione e la gestione di attivita' per la assistenza compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quant'altro occorra il decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell'Interno.
3. Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro
e dispone i necessari controlli sull'amministrazione e gestione del centro.
4. Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o piu' locali
idonei per l'espletamento delle attivita' delle autorita' consolari. Le autorita' di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione all'autorita' consolare al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari con spese a carico del bilancio del Ministero dell'interno.
Art. 23
Attivita' di prima assistenza e soccorso
1. Le attivita' di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le
esigenze igienico-sanitarie connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui all'articolo 22, per il tempo strettamente necessario all'avvio dello stesso ai predetti centri o all'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'erogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del
prefetto con le modalita' e con l'imputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto- legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.
CAPO IV
DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO
Art. 24
Servizi di accoglienza alla frontiera
1. I servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del
testo unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nel quale e' stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nell'ambito delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui all'articolo 3 del testo unico e dalla legge di bilancio.
2. Le modalita' per l'espletamento dei servizi di assistenza anche
mediante convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidarieta' sociale e di informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per la solidarieta' sociale.
3. Nei casi di urgente necessita', per i quali i servizi di
accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati e' immediatamente interessato l'ente locale per l'eventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a norma dell'articolo 40 del testo unico.
Art. 25
Programmi di assistenza ed integrazione sociale
1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui
all'articolo 18 del testo unico realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati sono finanziati dallo Stato nella misura del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunita', ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dall'ente locale, nella misura del trenta per cento a valere sulle risorse relative all'assistenza. Il contributo dello Stato e' disposto dal Ministro per le pari opportunita' previa valutazione da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilita' indicanti i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonche' le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per le pari opportunita', e' istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunita' per la solidarieta' sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione puo' avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunita', d'intesa con gli altri Ministri interessati.
3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo controllo e di
programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:
a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c);
b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti che intendono realizzare
i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui
all'articolo 26;
c) selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei
criteri e delle modalita' stabiliti con decreto del Ministro per
le pari opportunita', di concerto con i Ministri per la
solidarieta' sociale, dell'interno e di grazia e giustizia;
d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far
pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base
dei rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera c). ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 102 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che "La Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: "testo unico", istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' ridenominata: "Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento" di seguito denominata: "Commissione"".
Art. 26
Convenzioni con soggetti privati
1. I soggetti privati che intendono svolgere attivita' di
assistenza ed integrazione sociale per le finalita' di cui all'articolo 18 del testo unico debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 42, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.
2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o piu' soggetti
privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:
a) l'iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all'articolo 42, comma 2, del testo unico;
b) la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale che il soggetto intende realizzare, ai
criteri ed alle modalita' stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 25, comma 3, lettera c), tenuto conto dei servizi
direttamente assicurati dall'ente locale;
c) la sussistenza dei requisiti professionali organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.
3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di
attuazione e sull'efficacia del programma ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano piu' adeguato agli obiettivi fissati.
4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano
programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:
a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;
b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma dell'articolo 18,
comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la
richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla
effettivita' dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;
c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi
intermedi raggiunti;
d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonche' di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti,
anche dopo la conclusione del programma;
e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da
parte dello straniero interessato della partecipazione al
programma.
Art. 27
Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale)
1. Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 18 del testo
unico la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e' effettuata:
a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all'articolo 52,
comma 1, lettera c), convenzionati con l'ente locale, che abbiano
rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei
confronti dello straniero;
b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave
sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale lo
straniero abbia reso dichiarazioni.
2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al
rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari valido per
le attivita' di cui all'articolo 18 comma 5, del testo unico
acquisiti:
a) il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia
omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa
la gravita' ed attualita' del pericolo;
b) il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero conforme alle prescrizioni della Commissione
interministeriale di cui all'articolo 25.
c) l'adesione dello straniero al medesimo programma previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione
del programma o di condotti incompatibile con le finalita' dello
stesso.
d) l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere
realizzato.
3. Quando la proposta e' effettuata a norma del comma 1, lettera
a), il questore valuta la gravita' ed attualita' del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.
((3-bis. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18, comma 5,
del testo unico, puo' essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalita' stabilite per tale tipo di permesso. Le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro.
3-ter. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 del testo
unico contiene, quale motivazione, la sola dicitura "per motivi umanitari" ed e' rilasciato con modalita' che assicurano l'eventuale differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e l'agevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici.))
Art. 28
Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento
1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore
rilascia il permesso di soggiorno:
((a) per minore eta', salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o
dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In
caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e
segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di
soggiorno per minore eta' e' rilasciato a seguito della
segnalazione al Comitato medesimo ed e' valido per tutto il
periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari
nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, e'
immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i
provvedimenti di competenza;))
((a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del
Comitato per i minori stranieri;))
b) per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2,
lettera c), del testo unico;
c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria nei confronti delle donne che si trovano
nelle circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d), del
testo unico;
d) per motivi umanitari negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una
protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19,
comma 1, del testo unico.
CAPO V
DISCIPLINA DEL LAVORO
Art. 29
Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro
((1. I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli
stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite anche in base alla indicazioni delle regioni ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico, indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.))
2. Per le finalita' di cui al presente Capo il ((Ministero del
lavoro e delle politiche sociali)) adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi del propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure.
3. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti.)
Art. 30
(( (Sportello unico per l'immigrazione) ))
((1. Lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22,
comma 1, del testo unico, diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro, e' composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che puo' individuare anche piu' unita' operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 22, comma 16, del testo unico, sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dall'articolo 40 del presente regolamento, compreso il rilascio dei relativi nullaosta.
2. Lo Sportello si avvale anche del sistema informativo di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, nonche' di procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure. ))
Art. 30-bis
(( (Richiesta assunzione lavoratori stranieri). ))
((1. Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia ove avra' luogo la prestazione lavorativa, con l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 22, comma 2, del testo unico.
2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta
su appositi moduli che facilitano l'acquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) complete generalita' del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e
l'indicazione del luogo di lavoro;
b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalita' del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della
residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero
dei lavoratori da assumere;
c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro
applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di
soggiorno;
d) l'impegno di cui all'articolo 8-bis, comma 1, che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;
e) 1'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Alla domanda devono essere allegati:
a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attivita' per le quali
tale iscrizione e' richiesta;
b) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacita'
occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno
o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel
caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore
al minimo previsto per l'assegno sociale, ai sensi dell'articolo
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la
messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo gia' conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.
5. Il datore di lavoro specifica nella domanda se e' interessato
alla trasmissione del nullaosta, di cui all'articolo 31, comma 4, e della proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello unico.
6. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 e' presentata allo
Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
7. Lo Sportello unico competente al rilascio del nullaosta al
lavoro e' quello del luogo in cui verra' svolta l'attivita' lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nullaosta sia stata presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dell'impresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro.
8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall'articolo
30-quinquies, procede alla verifica della regolarita', della completezza e dell'idoneita' della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonche' acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruita' del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacita' economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruita' in rapporto alla capacita' economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
9. Nei casi di irregolarita' sanabile o di incompletezza della
documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, del testo unico, per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.))
Art. 30-ter
(( (Modulistica). ))
((1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della
modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.))
Art. 30-quater
(( (Archivio informatizzato dello Sportello unico) ))
((1. I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nel sistema
informatizzato in materia di immigrazione, di cui all'articolo 30, comma 2, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, le regioni e le province per il tramite del responsabile del Centro per l'impiego, i Centri per l'impiego, l'autorita' consolare tramite il Ministero degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i lavoratori extracomunitari.
3. I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione,
le caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare nell'archivio informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.
4. Le regole tecniche di funzionamento attinenti all'archivio
informatizzato, alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la tenuta dell'archivio rispetto a quelle contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e nei relativi regolamenti d'attuazione, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.
5. L'individuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e
le modalita' tecniche e procedurali per la consultazione dell'archivio di cui al comma 1 e per la trasmissione telematica dei dati e dei documenti all'archivio medesimo sono regolate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, in modo che, secondo le concrete possibilita' tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con differenziazioni territoriali.
6. La documentazione originaria rimane in custodia delle
Amministrazioni e degli organi emittenti.))
Art. 30-quinquies
(( (Verifica delle disponibilita' di offerta di lavoro presso i centri per l'impiego) ))
((1. Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che
numeriche, sono trasmesse, anche per via telematica, dallo Sportello unico per 1'immigrazione, per il tramite del sistema informativo, al Centro per l'impiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali, di cui all'articolo 24, comma 1, primo periodo, del testo unico.
2. Il Centro per l'impiego, entro il termine di 20 giorni dalla
ricezione della richiesta, provvede, per il tramite del sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilita' pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni negative.
3. Qualora il centro per 1'impiego, entro il termine di cui al
comma 2, comunichi allo Sportello unico ed al datore di lavoro la disponibilita' di lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica, dando atto della valutazione delle predette offerte, allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per l'impiego, che intende confermare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.))
Art. 30-sexies
(( (Rinuncia all'assunzione) ))
((1. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui
all'articolo 30-quinquies, comma 2, se non sono pervenute dichiarazioni di disponibilita' all'impiego da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello unico e, per Conoscenza, al centro per l'impiego se intende revocare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.))
Art. 31
(( (Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso) ))
((1. In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro
per 1'impiego competente od in caso di espressa conferma della richiesta di nullaosta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l'impiego, lo Sportello unico richiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2.
2. Il questore esprime parere contrario al rilascio del nullaosta
qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della societa', risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
3. Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del
lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli articoli 3, comma 4 e 21, del testo unico.
4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nell'ipotesi
di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nullaosta, la cui validita' e' di sei mesi dalla data del rilascio stesso.
5. Lo Sportello unico, accertati i dati identificativi del
lavoratore straniero e acquisito il parere del questore, verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalita' determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.
6. Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata
dal datore di lavoro, anche ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 5, trasmette la documentazione di cui all'articolo 30-bis, commi 2 e 3, ivi compreso il codice fiscale, nonche' il relativo nullaosta agli uffici consolari. Nell'ipotesi di trasmissione della documentazione per via telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.
7. Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero
dell'avvenuto rilascio del nullaosta, al fine di consentirgli di richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro i termini di validita' del nullaosta.
8. La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia
pervenuta la documentazione di cui al comma 6, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5, il visto d'ingresso, comprensivo del codice fiscale, entro 30 giorni dalla data di richiesta del visto da parte dell'interessato, dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS ed all'INAIL. Lo straniero viene informato dell'obbligo di presentazione allo Sportello unico, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, ai sensi dell'articolo 35))
Art. 32
Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia
1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in
Italia, formate in attuazione degli accordi di cui all'articolo 21, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione.
((2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle
schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie di cui all'articolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente:
a) Paese d'origine;
b) numero progressivo di presentazione della domanda;
c) complete generalita';
d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;
e) capacita' professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;
f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;
g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi;
h) l'eventuale diritto di priorita' per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 24, comma 4,
del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro
documento equivalente, da cui risulti la data di partenza
dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro
stagionale.
3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica,
per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica formale della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, alla loro diffusione mediante l'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza.))
4. L'interessato iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di
cui al comma 1, ha facolta' di chiedere al ((Ministero del lavoro e delle politiche sociali)), ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista.
Art. 32-bis
(( (Liste dei lavoratori di origine italiana) ))
((1. Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare e' istituito
un elenco dei lavoratori di origine italiana, di cui all'articolo 21, comma 1, del testo unico, compilato ed aggiornato secondo le modalita' previste dall'articolo 32, commi 1 e 2. La scheda, di cui all'articolo 32, comma 2, contiene, per tali lavoratori, l'indicazione del grado di ascendenza.
2. Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si applica quanto
previsto dall'articolo 32, comma 4.
3. Ai fini dell'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni
provinciali del lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i predetti elenchi.))
Art. 33
Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste
1. I dati di cui all'articolo 32 sono immessi nel Sistema
informativo lavoro (S.I.L.) del ((Ministero del lavoro e delle politiche sociali)), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalita' previste dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
((2. Le richieste di nullaosta al lavoro per ciascun tipo di
rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalita' di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e 31.
2-bis. Nell'ipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto
nell'articolo 30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, del testo unico.))
3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della
scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nell'ordine di priorita' di iscrizione nella lista, a parita' di requisiti professionali.
Art. 34
(( (Titoli di prelazione) ))
((1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalita' di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del testo unica, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmi sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede all'istruttoria e, congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, provvede alla relativa valutazione e all'eventuale approvazione, dando precedenza ai programmi validati dalle regioni e che siano coerenti con il fabbisogno da queste formalizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico.
2. I lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica ovvero di
frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito nell'ambito dei predetti programmi, sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le liste di cui al comma 2, distinte per Paesi di origine,
constano di un elenco di nominativi contenente il Paese di origine, le complete generalita', la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonche' l'indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.
4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite
il sistema, informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di nullaosta al lavoro ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico, oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta nominativa di nullaosta di cui all'articolo 22, comma 2, del testo unico. Il nullaosta al lavoro per tali lavoratori e' rilasciato senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo unico.
5. I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di priorita',
rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo l'ordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di cui all'articolo 22, comma 3, del testo unico.
6. Nel caso di richieste numeriche di nullaosta per lavoro
stagionale, tale diritto di priorita' opera esclusivamente rispetto ai lavoratori che non si trovano nella condizione prevista dall'articolo 24, comma 4, del testo unico.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui
all'articolo 3, comma 4, del testo unico, e' riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nell'elenco che abbiano partecipato all'attivita' formativa nei Paesi di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico. Qualora si verifichino residui nell'utilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella disponibilita' della quota di lavoro subordinato.
8. Entro i limiti della riserva fissata ai sensi del comma 7, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedera' alla ripartizione della relativa quota di ingressi, tenendo conto in via prioritaria delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di destinazione lavorativa dei cittadini extracomunitari, individuate nei programmi di istruzione e formazione professionale approvati ai sensi del comma 1.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
prevedere che, in caso di esaurimento della quota riservata prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dell'articolo 23 del testo unico.
10. Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori
autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi, e' riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, una quota stabilita a livello nazionale.))
Art. 35
(( (Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato) ))
((1. Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il
lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorita' consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilita' dell'alloggio, della richiesta di certificazione d'idoneita' alloggiativa, nonche' della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera b), del testo unico, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.
2. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto e' trasmessa dallo
Sportello unico, ove possibile, in via telematica, al Centro per l'impiego, all'autorita' consolare competente, nonche' al datore di lavoro.
3. Lo Sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici
fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, secondo le modalita' determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2, con la contestuale indicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero.))
Art. 36
(( (Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro). ))
((1. All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per
lavoro, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis.
2. Lo Sportello provvede, altresi', a comunicare allo straniero la
data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo unico.))
Art. 36-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 4 MARZO 2014, N. 40))
Art. 37
(( (Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido). ))
((1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai
sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni dalla data di licenziamento. Il Centro per l'impiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva disciplina generale, all'iscrizione dello straniero nelle liste di mobilita', anche ai fini della corresponsione della indennita' di mobilita' ove spettante, nei limiti del periodo di residua validita' del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo all'iscrizione nelle liste di mobilita' si applica la disposizione del comma 2.
2. Quando il licenziamento e' disposto a norma delle leggi in
vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne da' comunicazione entro 5 giorni allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti. Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui all'articolo 22, comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'attivita' lavorativa precedentemente svolta, nonche' l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno.
3. Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del lavoratore
nell'elenco anagrafico, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora gia' inserito. Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.
4. Il Centro per l'impiego notifica, anche per via telematica,
entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione dell'inserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione dell'immediata disponibilita' del lavoratore nell'elenco anagrafico di cui al comma 2, specificando, altresi', le generalita' del lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno.
5. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del
presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato offre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso e' subordinato all'accertamento, anche per via telematica, dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 36-bis.
6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo
straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.
7. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di
lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, l'iscrizione delle liste di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, equivale all'iscrizione ovvero alla registrazione di cui ai commi 1 e 2.))
Art. 38
Accesso al lavoro stagionale
1. Il nullaosta al lavoro stagionale, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validita' da 20 giorni ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nullaosta e' rilasciato dallo Sportello unico, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, con le modalita' definite dagli articoli 30-bis e 31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta di parere al questore, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 24, comma 4, del testo unico.
1-bis. In caso di richiesta numerica, redatta secondo le modalita' di cui all'articolo 30-bis, lo Sportello unico procede all'immediata comunicazione della stessa, anche per via telematica, al Centro per l'impiego competente che, nel termine di 5 giorni, verifica l'eventuale disponibilita' di lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies. I termini ivi previsti sono ridotti della meta
1-ter. In caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego o di espressa conferma della richiesta di nullaosta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per l'impiego, lo Sportello unico da' ulteriore corso alla procedura.
2. Ai Fini dell'autorizzazione i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste cumulative, nonche' nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.
3. Per le attivita' stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.
4. La autorizzazione al lavoro stagionale a piu' datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente ed e' rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi purche' nell'ambito del periodo massimo previsto.
5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria lo Sportello unico si conforma alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico eventualmente stipulate.
6. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 18 OTTOBRE 2004, N. 334.
7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell'articolo 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno e' rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 17, comma 3) che "L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui all'articolo 38 e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, puo' essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a piu' datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed e' rilasciata a ciascuno di essi, ancorche' il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita' consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale."
Art. 38-bis
(Permesso pluriennale per lavoro stagionale).
1. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico, puo' richiedere il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati i requisiti di cui al medesimo articolo, rilascia il nullaosta secondo le modalita' di cui all'articolo 38.
2. Il nullaosta triennale e' rilasciato con l'indicazione del periodo di validita', secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico.
3. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita' successive alla prima sono concessi dall'autorita' consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede, altresi', a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro 8 giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dell'articolo 35.((La richiesta di assunzione, per le annualita' successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.))
4. Il rilascio dei nullaosta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. I nullaosta pluriennali e la rispettiva loro estensione temporale annuale sono considerati in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a quello di rilascio. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 17, comma 3) che "L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui all'articolo 38 e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, puo' essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a piu' datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed e' rilasciata a ciascuno di essi, ancorche' il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita' consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale."
Art. 39
(( (Disposizioni relative al lavoro autonomo).))
((1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attivita' per le
quali e' richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o
l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione
di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento
amministrativo e' tenuto a richiedere alla competente autorita'
amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione
che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo
abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i
criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre
a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attivita' che
richiedono l'accertamento di specifiche idoneita' professionali o
tecniche, il Ministero delle attivita' produttive o altro Ministero
o diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti
delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, al
riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacita'
professionali rilasciati da Stati esteri.
2. La dichiarazione e' rilasciata quando sono soddisfatte tutte
le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio
del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi
di conversione di cui al comma 9, l'effettiva presenza dello
straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di
soggiorno.
3. Anche per le attivita' che non richiedono il rilascio di alcun
titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero e' tenuto ad
acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per il luogo in cui l'attivita' lavorativa
autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine
professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento
riguardanti la disponibilita' delle risorse finanziarie occorrenti
per l'esercizio dell'attivita'. Tali parametri si fondano sulla
disponibilita' in Italia, da parte del richiedente, di una somma
non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo
mensile pari all'assegno sociale.
4. La dichiarazione di cui al comma 2 e l'attestazione di cui al
comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano
operare come soci prestatori d'opera presso societa', anche
cooperative, costituite da almeno tre anni.
5. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della
domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio,
nonche' l'attestazione della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere
presentate, anche tramite procuratore, alla questura
territorialmente competente, per l'apposizione del nullaosta
provvisorio ai fini dell'ingresso.
6. Il nullaosta provvisorio e' posto in calce alla dichiarazione
di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa
verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi
ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per
motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta
e' rilasciata all'interessato o al suo procuratore.
7. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nullaosta di cui ai
commi 2, 3 e 5, di data non anteriore a tre mesi, sono presentati
alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il
rilascio del visto di ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede
a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo
accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e
della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o
consolare, nel rilasciare il visto, ne da' comunicazione al
Ministero dell'interno, all'INPS e all'INAIL e consegna allo
straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al
presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo.
8. La questura territorialmente competente provvede al rilascio
del permesso di soggiorno.
9. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero gia'
presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno
per motivi di studio o di formazione professionale, puo' richiedere
la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A
tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dell'interessato,
previa verifica della disponibilita' delle quote d'ingresso per
lavoro autonomo, determinate a norma dell'articolo 3, comma 4, del
testo unico, rilascia la certificazione di cui all'articolo 6,
comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione di cui ai
commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere
all'interessato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso
di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente,
inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis.))
Art. 40
(( (Casi particolari di ingresso per lavoro). ))
((1. Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo
27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto, e' rilasciato,
fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis)
del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento
degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo
unico. Si osservano le modalita' previste dall'articolo 30-bis,
commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal presente articolo. Il
nullaosta al lavoro e' rilasciato al di fuori delle quote stabilite
con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico.
2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il
nullaosta al lavoro non puo' essere concesso per un periodo
superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e,
comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale,
se prevista, non puo' superare lo stesso termine di due anni. Per i
rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il
nullaosta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La
validita' del nullaosta deve essere espressamente indicata nel
provvedimento.
3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera a), 12, 14, 16 e 19
del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo
unico, il nullaosta al lavoro e' rilasciato dallo Sportello unico.
Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di
soggiorno, il nullaosta al lavoro deve essere utilizzato entro 120
giorni dalla data del rilascio, osservate le disposizioni degli
articoli 31, commi 1, limitatamente alla richiesta del parere del
questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8.
4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma
1, lettera f), del testo unico, i piu' elevati limiti temporali
previsti dall'articolo. 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo
unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli
stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo
indicato nel nullaosta al lavoro o, se questo non e' richiesto, per
il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessita'.
5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a),
del testo unico, il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o
al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda
distaccataria, qualificano l'attivita' come altamente
specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso
settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto
degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso
esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il
trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza
dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non puo'
superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di
cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo e' possibile
l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda
distaccataria.
6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e
c), del testo unico, il nullaosta al lavoro e' subordinato alla
richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato
dell'universita' o dell'istituto di istruzione superiore e di
ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti
professionali necessari per l'espletamento delle relative
attivita'.
7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d),
del testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente
dall'interessato, corredandola del contratto relativo alla
prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore
di lavoro in caso di assunzione in qualita' di lavoratore
subordinato, nonche' del titolo di studio o attestato professionale
di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste,
rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente
pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione
vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa
verifica della legittimazione dell'organo straniero al rilascio dei
predetti documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o
consolari competenti.
8. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e),
del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro
autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Il
nullaosta al lavoro non puo' essere rilasciato a favore dei
collaboratori familiari di cittadini stranieri.
9. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 del testo unico, si
riferisce agli stranieri che, per finalita' formativa, debbono
svolgere in unita' produttive del nostro Paese:
a) attivita' nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al
completamento di un percorso di formazione professionale, ovvero
b) attivita' di addestramento sulla base di un provvedimento di
trasferimento temporaneo o di distacco assunto
dall'organizzazione dalla quale dipendono.
10. Per le attivita' di cui alla lettera a) del comma 9 non e'
richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per motivi
di studio o formazione viene rilasciato su richie-sta dei soggetti
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, nei limiti del
contingente annuo determinato ai sensi del comma 6 dell'articolo
44-bis. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo,
redatto ai sensi delle norme attuative dell'articolo 18 della legge
24 giugno 1997, n. 196, vistato dalla regione. Per le attivita' di
cui al comma 9, lettera b), il nullaosta al lavoro viene rilasciato
dallo Sportello unico, su richiesta dell'organizzazione presso la
quale si svolgera' l'attivita' lavorativa a finalita' formativa.
Alla richiesta deve essere allegato un progetto formativo,
contenente anche indicazione della durata dell'addestramento,
approvato dalla regione.
11. Per i lavoratori, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera
g), del testo unico, il nullaosta al lavoro puo' essere richiesto
solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante
nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o
filiali, e puo' riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di
lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite
all'esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali occorre
esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del
servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. L'impresa
estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del
contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori
italiani o comunitari nonche' il versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali previsti dall'ordinamento italiano.
12. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera
h), del testo unico, dipendenti da societa' straniere appaltatrici
dell'armatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per
lo svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17
della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche
disposizioni di legge che disciplinano la materia e non e'
necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso
sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro
termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le
istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la
permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle
acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di
sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del
permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per
il rilascio dei visti di transito.
13. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1,
lettera i), del testo unico, e' previsto l'impiego in Italia, di
gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di
lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche,
residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere
determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di
appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o
straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il
nullaosta al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto
d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo
strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla
prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore
di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative nel
settore interessato. L'impresa estera deve garantire ai propri
dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso
trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale
di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonche'
il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 27,
comma 1, lettere l), m), n) e o), del testo unico, il nullaosta al
lavoro, comprensivo del codice fiscale, e' rilasciato dalla
Direzione generale per l'impiego - Segreteria del collocamento
dello spettacolo di Roma e dall'Ufficio speciale per il
collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di
Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo
proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), puo' essere
concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per
consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la
prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di
lavoro. Il rilascio del nullaosta e' comunicato, anche per via
telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede legale
l'impresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro.
15. I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che effettuano
prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque,
inferiore a 90 giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote di
cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, con il vincolo che
gli artisti interessati non possano svolgere attivita' per un
produttore o committente di spettacolo diverso da quello per il
quale il visto e' stato rilasciato.
16. Per gli sportivi stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera p), e comma 5-bis, del testo unico, il nullaosta al lavoro
e' sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice
fiscale, sulla richiesta, a titolo professionistico o
dilettantistico, della societa' destinataria delle prestazioni
sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n.
91. La dichiarazione nominativa di assenso e' richiesta anche
quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di
lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa d'assenso e'
comunicata, anche per via telematica, allo Sportello unico della
provincia ove ha sede la societa' destinataria delle prestazioni
sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di
soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati anche
al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra
societa' sportive nell'ambito della medesima federazione.
17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma
16, sono considerati al di fuori delle quote stabilite con il
decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. Al fine
dell'applicazione dell'articolo 27, comma 5-bis, del testo unico,
le aliquote d'ingresso stabilite per gli sportivi stranieri
ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro
autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle
stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai
preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di
soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari
puo' essere tesserato dal CONI, nell'ambito delle quote fissate
dall'articolo 27, comma 5-bis, del testo unico.
18. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata
dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario minore, la
richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata
dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del
lavoro competente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sulla base dell'istruttoria
effettuata dalla federazione sportiva nazionale di appartenenza
della societa' destinataria della prestazione sportiva.
19. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q),
del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di
rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto
internazionale aventi sede in Italia, il nullaosta al lavoro non e'
richiesto.
20. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera
r), del testo unico, il nullaosta al lavoro e' rilasciato
nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in
vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa
indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone
collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani
o di mobilita' di giovani, il nullaosta al lavoro non puo' avere
durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in
Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, il nullaosta al lavoro puo'
essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente
all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a
richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non
superiore a sei mesi e per non piu' di tre mesi con lo stesso
datore di lavoro.
21. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera
r-bis), del testo unico, riguardano esclusivamente gli infermieri
dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della
salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono
legittimate all'assunzione degli infermieri, anche a tempo
indeterminato, tramite specifica procedura. Le societa' di lavoro
interinale possono richiedere il nullaosta per l'assunzione di tale
personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato
con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono
legittimate alla presentazione della richiesta di nullaosta,
qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria o un
reparto o un servizio della medesima.
22. Gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a),
b), c) e d), del testo unico possono far ingresso in Italia anche
per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti
ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite
con decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. In
tali casi, lo schema di contratto d'opera professionale e',
preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro
del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato
che, effettivamente, il programma negoziale non configura un
rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente
certificazione. Tale certificazione, da accludere alla relativa
richiesta, e' necessaria ai fini della concessione del visto per
lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione.
23. Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al
presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza
dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma
16, previa presentazione, da parte del richiedente, della
certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo
contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il
nullaosta non puo' essere utilizzato per un nuovo rapporto di
lavoro. I lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettere d),
e) e r-bis), del testo unico possono instaurare un nuovo rapporto
di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con
quella per cui e' stato rilasciato l'originario nullaosta. Si
applicano nei loro confronti l'articolo 22, comma 11, del testo
unico e gli articoli 36-bis e 37 del presente regolamento. I
permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non
possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14,
comma 5.))
Art. 41
(( (Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari). ))
((1. Gli uffici della pubblica amministrazione, che rilasciano un
titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un
attivita' di lavoro autonomo e i centri per l'impiego che ricevono
dallo straniero la dichiarazione di disponibilita' alla ricerca di
un'attivita' lavorativa, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, sono tenuti a comunicare
alla questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari costituito presso l'Istituto nazionale per la
previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui
il permesso di soggiorno e' utilizzato, a norma dell'articolo 14,
per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga
comunicazione al predetto Archivio e' effettuata, in via
informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei
provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno,
delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni
anagrafiche previste dall'articolo 6, comma 7, del testo unico, e
di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dell'articolo 7
del medesimo testo unico.))
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 42
Assistenza per gli stranieri iscritti
al Servizio Sanitario Nazionale
1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei
motivi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, e per il
quale sussistono le condizioni ivi previste e' tenuto a richiedere
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed e' iscritto,
unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili
dell'Azienda unita' sanitaria locale, d'ora in avanti indicata con
la sigla U.S.L. nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza
di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parita' di
condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione e' altresi'
dovuta, a parita' di condizioni con il 'cittadino italiano nelle
medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante
iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di
parita' sono assicurate anche l'assistenza riabilitativa e
protesica.
2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per il luogo di
effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di
soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8,
del testo unico. L'iscrizione alla U.S.L. e' valida per tutta la
durata del permesso di soggiorno.
3. Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione e'
effettuata, per tutta la durata dell'attivita' lavorativa, presso
l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno.
4. ((L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso
di soggiorno.)) L'iscrizione cessa altresi' per mancato rinnovo,
revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per
espulsione, comunicati alla U.S.L. a cura della questura, salvo che
l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza
del ricorso contro i suddetti provvedimenti. L'iscrizione parimenti
cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al
comma 1.
5. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui
all'articolo 34, comma 1, del testo unico, non e' dovuta per gli
stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), i) e q), del
testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per
l'attivita' ivi svolta, l'imposta sul reddito delle persone
fisiche, fermo restando l'obbligo, per se' e per i familiari a
carico, della copertura assicurativa di cui all'articolo 34, comma
3, del testo unico, L'iscrizione non e' dovuta neppure per gli
stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.
6. Fuori dai casi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo
unico, in alternativa all'assicurazione contro il rischio di
malattia, infortunio e maternita' prevista dall'articolo 34, comma
3, del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina
di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli
stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o
collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso
di soggiorno di durata superiore a tre mesi puo' chiedere
l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa
corresponsione del contributo prescritto.
Art. 43
Assistenza sanitaria per gli stranieri
non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
1. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non
iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le
prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste
dall'articolo 35, comma 1, del testo unico, Gli stranieri non
iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere
all'azienda ospedaliera o alla unita' sanitaria locale (USL) di
fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni
sanitarie di elezione.
2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato,
non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno,
sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati
accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35,
comma 3, del testo unico.
3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei
confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono
effettuate, nei limiti indicati dall'articolo 35, comma 3, del
testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero
Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo e' composto,
oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura
sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo
attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su
tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le
prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3, del testo unico, Tale
codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle
prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private
accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario
regionale, di farmaci erogabili. a parita' di condizioni di
partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle
farmacie convenzionate.
4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35,
comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse
economiche sufficienti. comprese le quote di partecipazione alla
spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L.
competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate.
In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino
straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla
U.S.L.. ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure
concordate. Lo stato d'indigenza puo' essere attestato attraverso
autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.
5. La comunicazione al Ministero dell'interno per le finalita' di
cui al comma 4, e' effettuata in forma anonima, mediante il codice
regionale S.T.P. di cui al comma 3, con l'indicazione della
diagnosi del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si
chiede il rimborso.
6. Salvo quanto previsto in attuazione dell'articolo 20 del testo
unico, le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel
caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi
o sfollati assistiti al Servizio sanitario nazionale per effetto di
specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a
carico dello Stato.
7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza
sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o
accordi intenzionali di reciprocita', bilaterali o multilaterali,
sottoscritti dall'Italia. In tal caso, l'U.S.L. chiede il rimborso
eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo
le direttive emanate dal Ministero della sanita' in attivazione del
predetti accordi.
8. Le regioni individuano le modalita' piu' opportune per
garantire che le cure essenziali e continuative previste
dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, possono essere erogate
nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei
presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in
forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in
collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza
specifica.
Art. 44
Ingresso e soggiorno per cure mediche
(( 1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro
pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il
visto, alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli
affari esteri, di cui all'articolo 5, comma 3, alla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di
soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione:
a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o
privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di
inizio e la durata presumibile della stessa, la durata
dell'eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in
vigore per la tutela dei dati personali;
b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo
cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni
richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari
statunitensi, dovra' corrispondere al 30 per cento del costo
complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovra'
essere versato alla struttura prescelta;
c) documentazione comprovante la disponibilita' in Italia di
risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese
sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura
sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale
accompagnatore;
d) certificazione sanitaria, attestante la patologia del
richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela
dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve
essere corredata di traduzione in lingua italiana.))
2. Con l'autorizzazione di cui all'articolo 36, comma 2, del
testo unico, sono stabilite le modalita' per il trasferimento per
cure in Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per
quelli da effettuarsi nell'ambito dei programmi di cui all'articolo
32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 44-bis
(( (Visti di ingresso per motivi di studio,
borse di studio e ricerca). ))
((1. E' consentito l'ingresso in territorio nazionale, per motivi
di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi
universitari, con le modalita' definite dall'articolo 39 del testo
unico e dall'articolo 46.
2. E' ugualmente consentito l'ingresso nel territorio nazionale
per motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto del
Ministro degli affari esteri, di cui all'articolo 5, comma 3, in
favore dei cittadini stranieri:
a) maggiori di eta', che intendano seguire corsi superiori di
studio o d'istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di
durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire
in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza,
accertate le disponibilita' economiche di cui all'articolo 5,
comma 6, nonche' la validita' dell'iscrizione o pre-iscrizione
al corso da seguire in Italia;
b) minori di eta', comunque, maggiori di anni quattordici, i cui
genitori o tutori, residenti all'estero, intendano far seguire
corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali
statali o paritarie o presso istituzioni accademiche,
nell'ambito di programmi di scambi e di iniziative culturali
approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali. Al di fuori di
tali fattispecie, l'ingresso dei minori per studio,
limitatamente ai maggiori di anni quindici, e' consentito in
presenza dei requisiti di cui alla lettera a), nonche' accertata
l'esistenza di misure di adeguata tutela del minore e la
rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle
effettive esigenze formative e culturali del beneficiario.
3. E' consentito l'ingresso in Italia ai cittadini stranieri
assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, da Governi stranieri, da fondazioni ed istituzioni
culturali italiane di chiara fama ovvero da organizzazioni
internazionali, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui
all'articolo 5, comma 3.
4. E' consentito l'ingresso in Italia per attivita' scientifica
ai cittadini stranieri che, a richiesta degli enti di cui al comma
3 e per motivi di preminente interesse della Repubblica italiana,
intendano svolgere in territorio nazionale attivita' di alta
cultura o di ricerca avanzata, che non rientrino tra quelle
previste dall'articolo 27, comma 1, lettera c), del testo unico.
Analogo visto e accordato al coniuge e ai figli minori al seguito,
secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 5,
comma 3.
5. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il
rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di
formazione professionali organizzati da enti di formazione
accreditati, secondo le norme attuative dell'articolo 142, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla
certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore
a 24 mesi, puo' essere autorizzato all'ingresso nel territorio
nazionale, nell'ambito del contingente annuale determinato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al
comma 6. La presente disposizione si applica anche agli ingressi
per i tirocini formativi di cui all'articolo 40, comma 9, lettera
a).
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri,
sentita la Conferenza permanente Stato-regioni di cui al decreto
legislatvo 28 agosto l997, n. 28l, e successive modificazioni, da
emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e' determinato il
contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi
di cui al comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi. In sede
di prima applicazione della presente disposizione, le
rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione
del decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano
i visti di cui al comma 5, previa verifica dei requisiti previsti
dal medesimo comma. Il numero di tali visti viene portato in
detrazione dal contingente annuale indicato nel predetto decreto.
Per le annualita' successive, si applicano le stesse modalita', ma
il numero dei visti rilasciabili anteriormente alla data di
pubblicazione del decreto annuale di programmazione e, comunque,
non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non puo' eccedere il numero
dei visti rilasciati nel primo semestre dell'anno precedente. Nel
caso che la pubblicazione del decreto di programmazione annuale non
venga effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre di ciascun
anno, puo' provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel
limite delle quote stabilite per l'anno precedente.))
CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI
Art. 45
Iscrizione scolastica
1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno
diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarita' della
posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi
previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo
scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione
dei minori stranieri nelle scuote italiane di ogni ordine e grado
avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani.
Essa puo' essere richiesta in qualunque periodo dell'anno
scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica
ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono
iscritti con riserva.
2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei
titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e
grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identita'
dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato
con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I
minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti
alla classe corrispondente all'eta' anagrafica, salvo che il
collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa,
tenendo conto:
a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza
dell'alunno, che puo' determinare l'iscrizione ad una classe,
immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella
corrispondente all'eta' anagrafica;
b) dell'accertamento di competenze, abilita' e livelli di
preparazione dell'alunno:
c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese
di provenienza:
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione
degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione e' effettuata
evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti
predominante la presenza di alunni stranieri.
4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di
competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento
dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati
specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per
facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove
possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento
della conoscenza e della pratica della lingua italiana puo' essere
realizzata altresi' mediante l'attivazione di corsi intensivi di
lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito
delle attivita' aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento
dell'offerta formativa.
5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri
e alle modalita' per la comunicazione tra la scuola e le famiglie
degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con
l'ente locale, l'istituzione' scolastica si avvale dell'opera di
mediatori culturali qualificati.
6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli
adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono
intese con le associazioni straniere, le rappresentanze
diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le
organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui
all'articolo 52, allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per
attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione
interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di
origine e lo studio delle lingue straniere piu' diffuse a livello
internazionale.
7. Per le finalita' di cui all'articolo 38, comma 7, del testo
unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di
educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli
organismi deputati all'istruzione e alla formazione in eta' adulta,
di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di
corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al
conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di
studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma
di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione
del personale e tutte le altre iniziative di studio previste
dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche
possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le
modalita' previste dalle disposizioni in vigore.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della
direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del
personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per
attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione
interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche
realta' nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le
comunita' degli stranieri, al fine di favorire la loro migliore
integrazione nella comunita' locale.
Art. 46
Accesso degli stranieri alle universita'
1. In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di
studenti stranieri all'istruzione universitaria, gli atenei, sulla
base di criteri predeterminati e in applicazione della
regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria,
stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei
posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri
ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo.
anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e
della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di
collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in
soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi
di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo,
nonche' di accordi fra universita' italiane e universita' dei Paesi
interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio,
assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero
degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel
caso di accesso a corsi a numero programmato l'ammissione e'
comunque subordinata alla verifica delle capacita' ricettive delle
strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.
2. Sulla base dei dati forniti dalle universita' al Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi
del comma 1, e' emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo
39 del testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i
conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di
ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza e'
valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalita'
di cui all'articolo 34, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i
servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri
soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le
amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno
forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.
3. Le universita' italiane istituiscono, anche in convenzione con
altre istituzioni formative con enti locali e con le regioni, corsi
di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti
dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di
soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di
cui al comma 2, nonche' gli stranieri indicati all'articolo 39,
comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una
certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua
italiana. Al termine dei corsi e' rilasciato un attestato di
frequenza.
4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono
rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano
superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno
due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore,
debitamente documentati, il permesso di soggiorno puo' essere
rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica
di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi
non possono essere comunque, rilasciati per piu' di tre anni oltre
la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno puo' essere
ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di
specializzazione o il dottorato di ricerca per la durata
complessiva del corso, rinnovabile per un anno.
((5. Gli studenti stranieri accedono, a parita' di trattamento
con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il
diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390,
compresi gli interventi non destinati alla generalita' degli
studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi
abitativi, in conformita' alle disposizioni previste dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi
dell'articolo 4 della stessa legge n. 390 del 1991, che prevede
criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a
quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altresi',
conto del rispetto dei tempi previsti dall'ordinamento degli studi.
La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri e'
valutata secondo le modalita' e le relative tabelle previste dal
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e
certificata con appositi documentazione rilasciata dalle competenti
autorita' del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in
lingua italiana dalle autorita' diplomatiche italiane competenti
per territorio. Tale documentazione e' resa dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei
Paesi ove esistono particolari difficolta' a rilasciare la
certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana e
legalizzata dalle prefetture - Uffici territoriali del Governo ai
sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Le regioni possono consentire l'accesso
gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in
condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio
economico.))
6. Per le finalita' di cui al comma 5 le competenti
rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le
dichiarazioni sulla validita' locale, ai fini dell'accesso agli
studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri,
fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul
sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio
annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro
degli affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza
per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo
straniero con la valutazione adottata nell'ordinamento scolastico
italiano.
Art. 47
Abilitazione all'esercizio della professione
1. Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata
non superiore alle documentate necessita', possono essere
rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea
presso una universita' italiana, per l'espletamento degli esami di
abilitazione all'esercizio professionale.
2. Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente
all'adempimento delle altre condizioni richieste dalla legge,
consente l'iscrizione negli albi professionali, indipendentemente
dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia
richiesta a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
L'aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni e'
titolo di priorita' rispetto ad altri cittadini stranieri.
Art. 48
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero
1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso
all'istruzione superiore dei periodi di studio e dei titoli
accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque
livello, conseguiti in Paesi esteri, e' attribuita alle universita'
e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano
nell'ambito della loro autonomia e in conformita' ai rispettivi
ordinamenti. Fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le
convenzioni internazionali.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle
richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni
dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui
le autorita' accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il
termine e' sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi
degli atti supplementari.
3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se e'
decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato
alcun provvedimento, il richiedente puo' presentare ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine
previsto per quest'ultimo, puo' presentare istanza al Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che,
nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, puo' invitare
l'universita' a riesaminare la domanda, dandone contestuale
comunicazione all'interessato. L'universita' si pronuncia nei
successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza,
nei termini rispettivamente previsti, dell'invito al riesame da
parte del Ministero o della pronuncia dell'universita' e' ammesso
ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato.
4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalita' diverse
da quelle previste al comma 1 e' operato in attuazione
dell'articolo 387 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di
riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici
impieghi.
Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni
1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che
intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali
istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle
quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e
del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante
all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non
appartenente all'Unione europea, possono richiederne il
riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori
autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.
1-bis. Il riconoscimento del titolo puo' essere richiesto anche
dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni
interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro
competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che
subordinato, nel campo delle professioni sanitarie e', comunque,
condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal
Ministero competente.
2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma
1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio
1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la
natura, la composizione e la durata della formazione professionale
conseguita.((4))
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi
di cui al comma 2, per l'applicazione delle misure compensative, il
Ministro competente, cui e' presentata la domanda di
riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e
all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, puo'
stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia
subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento
di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il
medesimo decreto sono definite le modalita' di svolgimento della
predetta misura compensativa, nonche' i contenuti della formazione
e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la
cui realizzazione ci si puo' avvalere delle regioni e delle
province autonome.
3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento e' subordinato al
superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova
all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il
periodo necessario all'espletamento della suddetta misura
compensativa.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del
riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi abilitanti
all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della
Unione europea.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 ha disposto (con l'art. 60,
comma 3) che "Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio
1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell'articolo 49,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del presente decreto;
tuttavia resta attribuito all'autorita' competente di cui
all'articolo 5 la scelta della eventuale misura compensativa da
applicare al richiedente."
Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie
1. Presso il Ministero della sanita' sono istituiti elenchi
speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di
ordine o collegio professionale.
2. Per l'iscrizione e la cancellazione, dagli elenchi speciali si
osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo
I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n.
221, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Ministro della sanita' pubblica annualmente gli elenchi
speciali di cui al comma I nonche' gli elenchi degli stranieri che
hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti
all'esercizio di una professione sanitaria.
4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi
speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della
conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalita'
stabilite dal Ministero della sanita'. All'accertamento provvedono,
prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il
Ministero della sanita', con oneri a carico degli interessati.
5. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 18 OTTOBRE 2004, N. 334)).
6. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti.)
7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49, il
Ministero della sanita' provvede altresi', ai fini dell'ammissione
agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei
titoli accademici, di studio e di formazione professionale,
complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione
o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente
all'Unione europea.
((8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle
discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonche' l'ammissione
ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione,
con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno
titolo all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve
essere acquisito il preventivo parere del Ministero della salute;
il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi
professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle
relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi
dell'Unione europea.))
((8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di
riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo
professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di
riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite
in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde
efficacia, qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini
lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio.))
Art. 51
Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti
CAPO VIII
DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE
Art. 52
Registro delle associazioni e degli enti
che svolgono attivita' a favore degli immigrati
((1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e'
istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri
organismi privati che svolgono le attivita' a favore degli
stranieri immigrati, previste dal testo unico. Il registro e'
diviso in due sezioni:
a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri
organismi privati che svolgono attivita' per favorire
l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'articolo
42 del testo unico;
b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri
organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di
assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui
all'articolo 18 del testo unico.))
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), e'
condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso
convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statati al
contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui
all'articolo 45 del testo unico.
3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti
o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o piu'
componenti degli organi di amministrazione e di controllo siano
sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una misura di
prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal
testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di
prevenzione o condannati, ancorche' con sentenza non definitiva,
per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano
conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la
responsabilita' dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti
della riabilitazione.
Art. 53
Condizioni per l'iscrizione nel Registro
1. Possono iscriversi nella sezione del registro di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera a), gli organismi privati, gli
enti e le associazioni che svolgono attivita' per l'integrazione di
cui all'articolo 42, comma 1, del testo unico, che abbiano i
seguenti requisiti:
a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarieta'
desumibili dall'atto costitutivo o dallo statuto in cui devono
essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il
carattere democratico dell'ordinamento interno, l'elettivita'
delle cariche associative, i criteri di ammissione degli
aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non
sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione
non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS), ai sensi del decreto
legisiativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale
devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonche' le
modalita' di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea
degli aderenti;
c) sede legale in Italia e possibilita' di operativita' in Italia
ed eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica
assunta;
d) esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli
stranieri e dell'educazione interculturale; della valorizzazione
delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali
religiose ed artistiche: della formazione, dell'assistenza e
dell'accoglienza degli stranieri.
2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su
richiesta del rappresentante legale, con una domanda corredata da:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi
degli aderenti:
b) dettagliata relazione sull'attivita' svolta negli ultimi due
anni; c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli
ultimi due anni di attivita';
d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del
volontariato;
e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare
l'adeguatezza dell'associazione a svolgere attivita' nel settore
dell'integrazione degli stranieri;
f) dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti
disposizioni concernente l'assenza, nei confronti del legale
rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni
interdittive di cui al comma 3, dell'articolo 52.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 OTTOBRE 2004, N. 334)).
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 OTTOBRE 2004, N. 334)).
5. Nell'ambito del registro di cui all'articolo 52, comma 1,
((lettera b) )), possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli
organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di
assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3,
del testo unico. Nella fase di prima applicazione possono
richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che,
indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano gia' svolto
attivita' di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in
materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta,
violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione
di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro
minorile.
6. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5
presentano un curriculum attestante le precedenti esperienze, e una
dichiarazione dalla quale risultino:
a) la disponibilita', a qualsiasi titolo, di operatori competenti
nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza
sociale, che assicurino prestazioni con carattere di
continuita', ancorche' volontarie;
b) la disponibilita', a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative
adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma di
assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione
delle caratteristiche tipologiche e della ricettivita';
c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre
istituzioni;
d) la descrizione del programma di assistenza e integrazione
sociale che intendano svolgere, articolato in differenti
programmi personalizzati. Il programma indica finalita',
metodologia di intervento, misure specifica di tutela fisica e
psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate: prevede le
modalita' di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica,
e le attivita' di formazione, finalizzate ove necessario
all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana,
e comunque alla formazione professionale in relazione a
specifici sbocchi lavorativi;
e) l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai
sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai
soggetti ospitati nelle strutture alloggiative;
f) l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno
dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo
dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3
dell'articolo 52.
7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente regolamento possono richiedere
l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto
precedentemente attivita' di assistenza nei campi indicati dal
comma 6, purche' stabiliscano un rapporto di partenariato con uno
dei soggetti gia' iscritti nella sezione del registro di cui
all'articolo 52, comma 1, ((lettera b) )). Tali organismi devono
presentare una dichiarazione dalla quale risultino oltre ai
requisiti indicati dal comma 6, lettere a), b) e d), il curriculum
di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.
Art. 54
Iscrizione nel Registro
1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle
associazioni nel registro di cui all'articolo 52, e' disposta dal
Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto, sentita
la Commissione di cui all'articolo 25, comma 2, limitatamente
all'iscrizione alla sezione di cui all'articolo 52, comma 1,
((lettera b) )).
2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione e'
comunicato entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine
l'iscrizione e' da ritenersi avvenuta.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli
affari sociali, provvede all'alloggiamento annuale del registro, di
cui all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le
associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio
di ogni anno una relazione sull'attivita' svolta. Ogni cambiamento
sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovra'
essere invece comunicato tempestivamente.((2))
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli
affari sociali, puo' effettuare controlli o richiedere la
trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non
compatibili con le tonalita' dei soggetti di cui al comma 1,
comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di
comunicazione all'interessato.((2))
5. L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli
enti iscritte al registro e' comunicato annualmente alle regioni e
alle province autonome.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 ha disposto (con l'art. 47) che
"Nel testo del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, le parole: "Ministro
o Ministero del lavoro e della previdenza sociale" e "Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministro o Ministero del lavoro e
delle politiche sociali."
Art. 55
Funzionamento della Consulta per i problemi
degli stranieri immigrati e delle loro famiglie
1. La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle
loro famiglie, di cui all'art. 42 del testo unico, istituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso
il Dipartimento per gli affari sociali. Con lo stesso decreto
vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4
del predetto articolo 42 del testo unico.
2. Il Presidente della Consulta puo' invitare a partecipare ai
lavori della Consulta i rappresentanti del Consigli territoriali.
di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico.
3. I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.
4. La Consulta e' convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si
avvale di una propria segreteria composta da personale in sevizio
presso il Dipartimento per gli affari sociali, che assicura il
supporto tecnico-organizzativo.
5. La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle
associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nel
l'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del
documento programmatico di cui all'articolo 3 del testo unico, in
relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le
problematiche relative alla loro integrazione a livello economico,
sociale e culturale, verifica lo stato di applicazione della legge
evidenziandone difficolta' e disomogeneita' a livello territoriale:
elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra
immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti
fondamentali; assicura la diffusione delle informazioni relative
alla realizzazione di esperienze positive maturate nel settore
dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto delle
disposizioni in vigore in materia di dati personali.
6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. puo' essere
nominato il Vice presidente della Consulta e sono stabilite le
modalita' di raccordo e di collaborazione con l'attivita'
dell'organismo di cui all'articolo 56.
Art. 56
Organismo nazionale di coordinamento
1. L'Organismo nazionale di coordinamento di cui all'articolo 42,
comma 3, del testo unico, opera in stretto collegamento con la
Consulta per l'immigrazione di cui al comma 4 dello stesso
articolo, con i Consigli territoriali per l'immigrazione, con i
centri di osservazione, informazione e di assistenza legale contro
le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con le
istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di
immigrazione a livello locale, al fine di accompagnare e sostenere
lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei
cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla
vita pubblica.
2. La composizione dell'Organismo nazionale di cui al comma 1. e'
stabilita con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.), d'intesa con il Ministro per
la solidarieta' sociale.
3. L'Organismo nazionale si avvale di una segreteria composta da
funzionari del C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a
tempo determinato.
Art. 57
Istituzione del Consigli territoriali per l'immigrazione
1. I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo
3, comma 6, del testo unico con compiti di analisi delle esigenze e
di promozione degli interventi da attuare a livello locale sono
istituiti, a livello provinciale, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro
dell'interno. E' responsabilita' del prefetto assicurare la
formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi sono cosi'
composti:
a) dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle
amministrazioni dello Stato;
b) dal Presidente della provincia;
c) da un rappresentante della regione;
d) dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato nonche'
dal sindaco, o da un suo delegato dei comuni della provincia di
volta in volta interessati;
e) dal Presidente della camera di commercio, industria artigianato
e agricoltura o da un suo delegato;
f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro;
g) da almeno due rappresentanti delle associazioni piu'
rappresentative degli stranieri extracomunitari operanti nel
territorio;
h) da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni
localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli Immigrati.
2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei
Consigli i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonche'
degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti
in trattazione.
3. I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la
necessaria integrazione delle rispettive attivita', in collegamento
con le Consulte regionali di cui all'articolo 42, comma 6, del
testo unico, eventualmente costituite con legge regionale. Ai fini
di una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi
delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle
esigenze degli immigrati, nonche' di promozione dei relativi
interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli
territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri
immigrati e delle loro famiglie, di cui all'articolo 42, comma 4,
del testo unico.
4. Nell'adozione del decreto di cui al comma 1, del presente
articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai
fini dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione,
degli eventuali organi costituiti, con analoghe finalita', presso i
comuni. In tal caso, il prefetto assicura il raccordo tra i
predetti organi e la Consulta per i problemi degli stranieri
immigrati e delle loro famiglie.
Art. 58
Fondo nazionale per le politiche migratorie
1. Il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto
adottato di concerto con i Ministri interessati secondo quanto
disposto dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e dall'articolo 133, comma 3, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo
nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del
testo unico, in base alle seguenti quote percentuali:
a) una quota pari all'80% dei Finanziamenti dell'intero Fondo e'
destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonche'
dagli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione
sociale determinate dall'afflusso di immigrati:
b) una quota pari al 20% dei finanziamenti e' destinata ad
interventi di carattere statale comprese le spese relative agli
interventi previsti dagli articoli 20 e 46 del testo unico.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 AGOSTO 2003, N. 228)).
3. Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro
attribuite ai sensi del comma 1, lettera a), per la
realizzazione di programmi interregionali di formazione e di
scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione
degli immigrati.
4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1,
lettera a), costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi
regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per
l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con risorse a
carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del
totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle regioni
possono altresi' essere utilizzate come quota nazionale di
cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari.
5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto,
sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero
dell'interno:
a) della presenza degli immigrati sul territorio;
b) della composizione demografica della popolazione immigrata e del
rapporto tra immigrati e popolazione locale;
c) delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e
della condizione socioeconomica delle aree di riferimento.
6. Per la realizzazione della base informativa statistica
necessaria alla predisposizione del decreto di cui al comma 1, il
Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT, secondo modalita'
concordate e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di
interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri
archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni
registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei
genitori.
7. Il decreto di cui al comma 1 tiene altresi' conto delle
priorita' di intervento e delle linee guida indicate nel documento
programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli
stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma
1, del testo unico.
8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni
sono Finalizzati allo svolgimento di attivita' volte a:
a) favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di
parita' con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle
persone immigrate;
b) promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso
al lavoro, all'abitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni
scolastiche;
c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla
razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o
religiosa;
d) tutelare l'identita' culturale, religiosa e linguistica degli
stranieri;
e) consentire un positivo reinserimento nel Paese d'origine.
9. Il Ministro per la solidarieta' sociale predispone, con
proprio decreto, sentita la conferenza Unificata, un apposito
modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e
socioeconomici e degli altri parametri necessari ai fini della
redazione dei programmi regionali e statali che devono essere
trasmessi al Dipartimento per gli affari sociali ai sensi
dell'articolo 59, comma 1, e dell'articolo 60, comma 2, e per la
presentazione della relazione annuale ai sensi dell'articolo 59,
comma 5) e dell'articolo 60, comma 4.
Art. 59
Attivita' delle regioni e delle province autonome
1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale di cui all'articolo 58, comma
1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base
delle risorse del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri i programmi annuali o pluriennali, comunque della
durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito
delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi
e' condizione essenziale per la erogazione del finanziamento
annuale.
2. Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai
fini dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il
Ministro per la solidarieta' sociale, d'intesa con la Conferenza
Unificata, adotta con proprio decreto linee guida per la
predisposizione dei programmi regionali.
3. I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione
delle politiche di integrazione degli stranieri ed i compiti
attribuiti ai comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei
servizi sociali ai sensi dell'articolo 131. comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali prevedono
accordi di programma con gli enti locali che indichino gli
obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare, le modalita'
e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i
risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e
inadempienze.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini
dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della
partecipazione delle associazioni di stranieri e delle
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel
registro di cui all'articolo 52 comma 1, lettera a).
5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro un
anno dalla data di erogazione del finanziamento presentano una
relazione al Ministro per la solidarieta' sociale sullo stato di
attuazione degli interventi previsti nei programmi, sulla loro
efficacia, sul loro impatto sociale, sugli obiettivi conseguiti e
sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita degli
stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli
interventi deve essere specificato anche il grado di avanzamento
dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui
passivi desunti dai rispettivi bilanci.
6. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
non adempiano nei termini all'obbligo di comunicazione dei
programmi che intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla
data di erogazione dei finanziamenti, non abbiano provveduto
all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il Ministro
per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza Unificata,
provvede alla revoca del finanziamento e alla ridestinazione dei
fondi alle regioni e alle province autonome.
7. L'obbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e
quello dell'iscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di
cofinanziamento previste a carico delle regioni dall'articolo 58,
comma 4, operano relativamente alla ripartizione degli stanziamenti
previsti per gli esercizi finanziari successivi a quello di entrata
in vigore del presente regolamento
Art. 60
Attivita' delle Amministrazioni statali
1. Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono
Finanziati ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera b), secondo
le priorita' indicate dal documento programmatico di cui
all'articolo 3, comma 1, del testo unico.
2. Il Ministro per la solidarieta' sociale promuove e coordina,
d'intesa con i Ministri interessati, i programmi delle
amministrazioni statali presentati al Dipartimento per gli affari
sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di
ripartizione del Fondo.
3. Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi
anche avvalendosi delle associazioni di stranieri e delle
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel
registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a).
4. Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di
erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro
per la solidarieta' sociale sullo stato di attuazione degli
interventi previsti nei rispettivi programmi sulla loro efficacia
sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.
Art. 61
Disposizione transitoria
1. La condizione dell'iscrizione al registro di cui all'articolo
52, comma 1, e' richiesta per gli interventi adottati sugli
stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari degli anni
successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 agosto 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali
Turco, Ministro per la solidarieta'
sociale
Balbo, Ministro per le pari
opportunita'
Dini, Ministro degli affari esteri
Russo Jervolino, Ministro
dell'interno
Diliberto, Ministro di grazia e
giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Berlinguer, Ministro della pubblica
istruzione
Treu, Ministro dei trasporti e
della navigazione
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Bindi, Ministro della sanita'
Zecchino, Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e
tecnologica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il
26 ottobre 1999
Atti di Governo, registro n. 117,
foglio n. 29, con esclusione del
comma 3 dell'art. 29, del comma 6
dell'art. 50 e dell'art. 51, ai
sensi della deliberazione della
sezione del controllo adottata
nell'adunanza del 25 ottobre 1999.
Art. 61-bis
(( (Sistemi informativi). ))
((1. Per l'attuazione dei procedimenti del testo unico e del
regolamento, le amministrazioni pubbliche si avvalgono degli archivi automatizzati e dei sistemi informativi indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, per la razionalizzazione e l'interconnessione tra le pubbliche amministrazioni, nonche' dei sistemi informativi e delle procedure telematiche indicate nel presente regolamento. Le modalita tecniche e procedurali per l'accesso e la trasmissione di dati e documenti tra i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i provvedimenti previsti nel regolamento di attuazione, di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
2. Per le procedure di ingresso, soggiorno ed uscita e per i
collegamenti informativi con le altre amministrazioni pubbliche, le questure si avvalgono anche dell'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 189 del 2002.
3. I criteri e le modalita' di funzionamento dell'archivio di cui
al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.))
Decreto del 19 maggio 1999
(G.U. N.208 del 04-05-1999)
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI USURANTI
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e per la funzione pubblica
Visto l'art. 1, commi da 34 a 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di lavoro usurante;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, nel testo sostituito
dall'art. 1, comma 34, della citata legge n. 335, che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale
Lavoro e Tesoro - sentita la commissione tecnicoscientifica - per il riconoscimento del concorso dello Stato,
nella misura massima del 20% dell'onere complessivo, relativo a determinate mansioni in ragione delle
caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della
stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita',
delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con riferimento particolare alle componenti
socioeconomiche che le connotano;
Visto l'art. 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto
dall'art. 1, commi da 34 a 38, della predetta legge n. 335, dispone che i criteri per l'individuazione delle
mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita', per la funzione pubblica da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 449, su parere di una commissione
tecnicoscientifica, composta da non piu' di venti componenti, costituita con carattere paritetico da
rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei
datori di lavoro e dei lavoratori;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 8 aprile 1998, con il quale la
predetta commissione e' stata istituita;
Considerati i risultati cui e' pervenuta la commissione tecnicoscientifica ed il parere espresso in merito a
determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano
anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio
professionale di particolare intensita', delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con
riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote
contributive da definire secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile, finalizzate alla
copertura dei conseguenti oneri, da porre a totale carico delle categorie interessate, le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale individuano,
ai sensi e per gli effetti i cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come
sostituito dall'articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dette mansioni e determinano tali
aliquote contributive secondo i seguenti criteri:
l'attesa di vita al compimento dell'eta' pensionabile;
la prevalenza della mansione usurante:
la mancanza di possibilita' di prevenzione;
la compatibilita' fisicopsichica in funzione dell'eta';
l'elevata frequenza degli infortuni, con particolare
riferimento alle fasce di eta' superiori ai cinquanta anni;
l'eta' media della pensione di invalidita';
il profilo ergonomico;
l'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.
2. Le proposte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, dovranno essere congiuntamente formulate
entro e non oltre cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3,
del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995,
n. 335. La commissione tecnicoscientifica ivi prevista formulera' il relativo parere entro e non oltre cinque
mesi dalla data della sua costituzione.
Art. 2.
1. Nell'ambito delle attivita' particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto
legislativo 11 agosto 1993, n.374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle
caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della
stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', delle peculiari
caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche
che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attivita' economica:
"lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuita';
"lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
"lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e
continuita';
"lavori in cassoni ad aria compressa";
"lavori svolti dai palombari";
"lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare
misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non
comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
"lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
"lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuita' ed in particolare delle attivita' di
costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi
ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
"lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuita'.
2. Viene riconosciuto, per le mansioni elencate nel comma 1, un concorso dello Stato, che non puo' superare
il 20% del corrispondente onere ed e' attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11agosto 1993, n. 374, come introdotto dall'art. 1, comma 34,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Le organizzazioni sindacali, di cui all'art. 1, comma 1, dovranno congiuntamente formulare, entro il
medesimo termine previsto dall'art. 1, comma 2, le proposte per la determinazione delle aliquote
contributive, relative alle mansioni individuate nel comma 1, tenuto conto delle previsioni di cui al comma 2.
Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n.374, come sostituito dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
Art. 3.
1. Per la declaratoria delle mansioni espletate sono utilizzati gli elementi che emergono dalla busta paga,
quelli in possesso degli istituti previdenziali assicuratori ovvero quelli accertati tramite attivita' ispettive
condotte dai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 4.
1. La commissione tecnicoscientifica di cui al decreto ministeriale dell'8 aprile 1998, resta in carica con il
compito di assistere le parti ai fini dell'attuazione dei criteri di cui al presente decreto.
Roma, 19 maggio 1999
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Bassolino
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
AmatoIl Ministro della sanita'
Bindi
Il Ministro per la funzione pubblica
Piazza
Decreto del Presidente della Repubblica 510 del 28 luglio 1999
Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata.
Vigente al: 22-1-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata";
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante "Norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata";
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, recante: "Speciali
elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche", e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983,
29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n.
364;
Ritenuto di dover riunire e coordinare le disposizioni dettate dai
decreti ministeriali e dal decreto presidenziale sopracitato e di dover disciplinare le modalita' di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge;
Udito il patete del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;
Vista la delibezazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa e delle politiche agricole;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Principi generali
Il presente regolamento riunisce e coordina le disposizioni
riguardanti le modalita' di attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n.
466, e 20 ottobre 1990, n. 302, recate dai decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364 nonche' le modalita' di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407.
Art. 2.
Amministrazioni competenti
1. All'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno
vitalizio previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidita' indicate dalle citate leggi nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni:
a) il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza - per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali; il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) il Ministero di grazia e giustizia per i magistrati ordinari,
i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i giudici popolari ed il personale civile dell'amministrazione penitenziaria non appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;
c) il Ministero della difesa per gli appartenenti alle Forze
armate dello Stato.
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza e', altresi', competente in ordine all'attribuzione dei benefici previsti dalle predette leggi in favore delle persone che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
3. All'attribuzione dei benefici previsti in favore dei cittadini
italiani che non rientrano in alcuna delle categorie per le quali e' determinata l'amministrazione competente, nonche' degli stranieri e degli apolidi, ovvero dei loro superstiti, provvede il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili.
4. Per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le
esenzioni fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza.
5. Per i restanti benefici provvedono le amministrazioni
competenti.
Art. 3.
Avvio del procedimento
1. Per il conferimento dei benefici gli interessati debbono
presentare apposita domanda.
2. Si puo' prescindere dalla medesima e procedere d'ufficio per i
dipendenti pubblici vittime del dovere.
3. La domanda deve essere presentata:
a) per quanto di competenza del Ministero dell'interno, al
prefetto del luogo in cui si e' verificato l'evento o della provincia di residenza dei beneficiari, per il successivo esame;
b) per quanto di competenza:
1) del Ministero della difesa, al comando militare di
appartenenza;
2) del Ministero di grazia e giustizia, alla Direzione generale
dell'organizzazione giudiziaria e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per il personale rispettivamente amministrato.
4. Nel caso di residenti all'estero, la domanda e' inoltrata per il
tramite dell'ufficio consolare del luogo di residenza dell'interessato, che provvede a trasmettere la domanda e la documentazione occorrente alla prefettura della provincia dove si e' verificato l'evento, per gli ulteriori adempimenti.
Art. 4.
Documenti ed atti richiesti
1. Con la domanda o quando l'amministrazione competente o il
prefetto ne fa espressa richiesta, prima della corresponsione delle elargizioni previste dalla normativa vigente, gli interessati devono espressamente dichiarare:
a) le provvidenze pubbliche eventualmente gia' percepite, anche
in parte, attribuite in ragione delle medesime circostanze, indicando se le stesse abbiano carattere continuativo ovvero siano state corrisposte in un'unica soluzione;
b) se intendano optare, quando si tratti di provvidenze non
ancora percepite e non cumulabili, per la corresponsione di tali provvidenze ovvero dei benefici previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302;
c) se, fatto salvo il caso di non cumulabilita' dei benefici,
intendano optare per la elargizione in unica soluzione o per l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;
d) se abbiano richiesto o abbiano gia' ottenuto, anche in parte,
il risarcimento del danno, esibendo la relativa documentazione.
2. La scelta di uno dei predetti benefici deve essere corredata da
espressa rinuncia degli interessati ad altre provvidenze non cumulabili.
3. Si considerano pubbliche le provvidenze corrisposte direttamente
da una pubblica amministazione.
4. Il divieto di cumulo non opera fra l'assegno vitalizio previsto
dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e le altre provvidenze pubbliche non continuative ancorche' corrisposte in piu' soluzioni, ne' fra le elargizioni previste dalla predetta legge e le altre provvidenze pubbliche di carattere continuativo. Non rientrano nel divieto di cumulo il beneficio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, i trattamenti di quiescenza, ancorche' privilegiati o di riversibilita', nonche' i benefici di cui agli articoli 9, 14 e 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di cumulo non opera, altresi', per le vittime del dovere destinatarie dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.
5. Qualora al momento della domanda o successivamente fino
all'emanazione del provvedimento finale, risulta che e' stata corrisposta una provvidenza non cumulabile e, tuttavia, di importo inferiore alle provvidenze disciplinate dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, queste ultime sono corrisposte sottraendo al relativo ammontare quanto e' stato riconosciuto in favore del richiedente.
6. La sottoscrizione dell'interessato alle dichiarazioni ed alle
opzioni di cui ai commi precedenti deve essere resa a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
Art. 5.
Valutazione della commissione medica ospedaliera della sanita' militare
1. Per l'attribuzione dei benefici di legge, oltre al rapporto
sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento lesivo, e' richiesta la valutazione della commissione medica ospedaliera della sanita' militare, la quale svolge le proprie indagini secondo le modalita' previste dagli articoli 172 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, esprime il giudizio sanitario sulle cause delle ferite o lesioni che hanno determinato il decesso o la invalidita', accerta il grado dell'eventuale invalidita' riscontrata, stabilisce la percentuale dell'invalidita' e dell'eventuale aggravamento, ed accerta comunque se l'invalidita' riportata comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa o del rapporto d'impiego.
2. La commissione medica ospedaliera di cui al comma 1 e'
integrata, ai fini della concessione dei benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalita' organizzata, da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale.
3. I sanitari della Polizia di Stato sono nominati dal direttore
centrale di sanita' del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su richiesta della competente commissione medica ospedaliera, trasmessa contestualmente alla comunicazione della data in cui si procedera' alla visita dell'interessato o, comunque, alla valutazione da parte della commissione stessa.
4. La commissione medica ospedaliera esprime il giudizio entro il
termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i competenti organi amministrativi possono rivolgersi ad altri soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata capacita' tecnica, quali le strutture del servizio sanitario nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro venti giorni dalla richiesta.
5. La valutazione della commissione medica ospedaliera non e'
richiesta in caso di decesso, quando il nesso di causalita' risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non e', altresi', richiesta qualora il prefetto, relativamente alle istanze concernenti le vittime civili ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura terroristica o di criminalita' organizzata dell'evento criminoso.
6. Il giudizio della commissione medica ospedaliera, nella
composizione integrata, e' definitivo.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per gli
stranieri e gli apolidi. Se i soggetti interessati non sono residenti in Italia, il giudizio sanitario e' espresso da apposite commissioni formate da tre medici scelti dall'autorita' consolare, che svolgono le proprie indagini secondo le stesse modalita' previste per le commissioni mediche ospedaliere. La domanda e i documenti, ivi compreso il giudizio sanitario, sono inviati al prefetto della provincia in cui si e' verificato l'evento.
Art. 6.
Procedimento di competenza del Ministero dell'interno di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere e
dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del
dovere, nonche' delle persone legalmente richieste di assistenza.
1. Ai fini della concessione dei benefici, le amministrazioni
competenti provvedono entro il termine stabilito dal regolamento
di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per quanto di competenza del Ministero dell'interno l'ufficio o
comando presso il quale prestava servizio il dipendente caduto o
ferito nell'adempimento del dovere o dove ha prestato la propria
assistenza la persona legalmente richiesta, redige un dettagliato
rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale
o invalidante, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e
di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene
trasmesso, corredato del verbale della commissione medica
ospedaliera della sanita' militare, che verifica il nesso causale
tra evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di
invalidita' riscontrata, nel piu' breve tempo possibile, al
prefetto della provincia in cui si e' verificato l'evento, per
l'ulteriore inoltro al Ministero dell'interno, che dispone la
concessione della speciale elargizione con apposito decreto, anche
in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione
dei benefici siano di chiara evidenza.
3. Il prefetto e' tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine
alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalita' tra queste
e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri
presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi
compresa la matrice criminosa dell'evento. Tale parere viene
trasmesso al Ministero dell'interno, unitamente al rapporto e alla
documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi
informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento
finale, puo' disporre, con provvedimento motivato, un supplemento
di istruttoria.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini
previsti dal presente regolamento.
Art. 7.
Procedimento di competenza del Ministero di grazia e giustizia di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime
del dovere e dei dipendenti rimasti invalidi nell'adempimento del
dovere, nonche' delle persone legalmente richieste di assistenza.
1. Per quanto di competenza del Ministero di grazia e giustizia, il
procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in
cui si e' verificato l'evento mortale o invalidante redige un
dettagliato rapporto sulle circostanze che vi hanno dato luogo,
corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro
elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene trasmesso,
corredato dal verbale della commissione medica ospedaliera della
sanita' militare che verifica il nesso causale tra evento ed esito
sanitario e che quantifica la percentuale di invalidita'
riscontrata, nel piu' breve tempo possibile al Ministero di grazia
e giustizia, che dispone la concessione della speciale elargizione
con apposito decreto, anche in assenza di sentenza, se i
presupposti per la concessione dei benefici sono di chiara
evidenza.
2. Il procuratore generale presso la corte d'appello del distretto
in cui si e' verificato l'evento mortale o invalidante e' tenuto
ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni
lesive, al nesso di causalita' tra quste e le lesioni prodotte o
l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il
conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa
dell'evento. Tale parere viene trasmesso al Ministero di grazia e
giustizia, unitamente al rapporto e alla documentazione di cui al
comma 1.
3. Il Ministero di grazia e giustizia, se ritiene che gli elementi
informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento
finale, puo' disporre, con provvedimento motivato, un supplemento
di istruttoria.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini
previste dal presente regolamento.
Art. 8.
Procedimento di competenza del Ministero della difesa di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere e
dei dipendenti rimasti invalidi nell'adempimento del dovere,
nonche' delle persone legalmente richieste di assistenza.
1. Per il personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei
carabinieri, il comandante del reparto presso il quale prestava
servizio il militare caduto o ferito nell'adempimento del dovere,
redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato
luogo all'evento mortale o invalidante, corredato di perizie, di
eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo
acquisito. Tale rapporto, corredato del parere delle autorita'
gerarchiche, nonche' del verbale della commissione medica
ospedaliera della sanita' militare che verifica il nesso causale
tra evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di
invalidita' riscontrata, viene inviato, nel piu' breve tempo
possibile, all'Alto comandante di cui al successivo comma 2, per
l'ulteriore inoltro al Ministero della difesa.
2. L'Alto comandante da cui dipende il reparto presso il quale
prestava servizio il militare caduto o ferito nell'adempimento del
dovere e' tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla
natura delle azioni lesive, al nesso di causalita' tra queste e le
lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, nonche' in ordine agli
altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi
compresa la matrice criminosa dell'evento. Tale parere viene
inviato al Ministero della difesa unitamente al rapporto ed alla
documentazione indicata al precedente comma 1.
3. Il Ministero della difesa dispone la concessione della speciale
elargizione con apposito decreto, anche in assenza di sentenza
dell'autorita' giudiziaria competente, qualora i presupposti per
la concessione siano di chiara evidenza; ove ritenga che gli
elementi informativi acquisiti non consentano di emettere il
provvedimento finale puo' disporre, con provvedimento motivato, un
supplemento di istruttoria.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini
previsti dal presente regolamento.
Art. 9.
Procedimento di concessione dei benefici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata, o dei superstiti.
1. Ai fini della concessione dei benefici, il Ministero
dell'interno provvede, entro il termine stabilito dal regolamento
di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
elevato di ulteriori trenta giorni nei casi di sospensione
regolati dal successivo articolo 10.
2. Il prefetto competente trasmette l'istanza al Ministero
dell'interno, con un dettagliato rapporto sulle circostanze
dell'evento mortale o invalidante, corredato di sentenza sui fatti
criminosi, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento
conoscitivo acquisito, ivi compreso il giudizio sanitario della
commissione medica ospedaliera.
3. Il prefetto e' tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine
alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalita' tra queste
e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri
presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici. Tale
parere viene trasmesso al Ministero dell'interno unitamente al
rapporto e alla documentazione di cui al comma 2.
4. Qualora vi siano obiettive ragioni di incertezza in merito alla
sussistenza dei requisiti diversi da quello sanitario, cui e'
subordinata la concessione dei benefici economici, il Ministero
dell'interno puo' chiedere il parere della commissione consultiva
di cui all'articolo 11.
5. Il Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi
informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento
finale, puo' disporre, con provvedimento motivato, un supplemento
di istruttoria.
Art. 10.
Definizione dei procedimenti di concessione dei benefici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata sulla base delle
risultanze giudiziarie successivamente intervenute.
1. Il prefetto acquisisce la sentenza, nel caso in cui sia stata
erogata la provvisionale o l'assegno vitalizio in assenza di un
provvedimento dell'autorita' giudiziaria, e trasmette
immediatamente la medesima al Ministero dell'interno, che provvede
disponendo o negando, in via definitiva, l'erogazione dell'assegno
vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione.
2. Qualora il provvedimento dell'autorita' giudiziaria,
successivamente intervenuto, non contenga elementi sufficienti per
la decisione finale, il prefetto esprime, comunque, un ulteriore
parere sulla base delle eventuali indagini svolte e delle
risultanze processuali, trasmettendolo insieme con il
provvedimento dell'autorita' giudiziaria al Ministero
dell'interno.
3. Il Ministero dell'interno, sulla base del provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, tenendo conto del parere del prefetto
e della commissione consultiva di cui all'articolo 11, adotta le
conseguenti decisioni.
Art. 11.
Istituzione e composizione della commissione consultiva presso il Ministero dell'interno
1. E' istituita presso il Ministero dell'interno una apposita
commissione, nominata dal Ministro e composta da cinque membri: un
magistrato amministrativo che la presiede; un prefetto in servizio
presso il Dipartimento di pubblica sicurezza o un dirigente
generale della Polizia di Stato; un ufficiale generale dell'Arma
dei carabinieri, un ufficiale generale del Corpo della guardia di
finanza ed un dirigente della direzione generale dei servizi
civili del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a
quella di viceprefetto. Le nomine hanno luogo su designazione
delle rispettive amministrazioni che provvedono, altresi', ad
indicare altro membro supplente, anche di qualifica immediatamente
inferiore, per i casi di assenza o di impedimento del titolare.
Svolge le funzioni di segretario un funzionario della direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, la quale
provvede, altresi', ad indicare altro funzionario quale segretario
supplente in caso di assenza o impedimento del titolare.
2. Alla commissione sono chiamati a partecipare, quando
interessati, i rappresentanti delle amministrazioni competenti di
cui all'articolo 2, non indicate nel comma 1, su designazione
dell'amministrazione di appartenenza.
3. Il compenso del presidente, dei componenti e del segratario
della commissione consultiva e' stabilito con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
Art. 12.
Sospensione dei termini
1. Il termine previsto per la definizione del procedimento e'
sospeso nel caso in cui il segreto istruttorio su indagini in
corso non permetta di acquisire elementi sufficienti per la
redazione del rapporto informativo del prefetto. Analogamente il
termine e' sospeso qualora il procedimento penale non sia ancora
concluso.
2. La sospensione deve essere tempestivamente comunicata
all'interessato, o al suo avente diritto, ed al Ministero
dell'interno.
Art. 13.
Individuazione dei destinatari dei benefici
1. La speciale elargizione viene ripartita in quote eguali tra il
coniuge superstite e ciascuno dei figli, se a carico.
2. Quando non vi siano il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli
e le sorelle conviventi a carico, per le vittime del dovere le
amministrazioni competenti procedono all'accertamento d'ufficio
sull'esistenza di persone conviventi a carico della persona
deceduta negli ultimi tre anni precedenti all'evento e dei
conviventi more uxorio. Per gli altri soggetti beneficiari si
procede a seguito di domanda da parte degli interessati.
3. Per persona a carico si intende il familiare non in grado, al
momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio
sostentamento e fiscalmente a carico. A tal fine dovra' essere
esibita apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva.
Per i fratelli e le sorelle la condizione di convivenza con il
defunto dovra' risultare da apposita certificazione rilasciata dal
comune di residenza.
4. L'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della
legge 23 novembre 1998, n. 407, compete soltanto ai soggetti
destinatari ivi indicati ancora in vita alla data di entrata in
vigore della legge medesima.
5. Nei casi in cui la vittima di azione terroristica, gia' titolare
del diritto, sia deceduta successivamente all'evento criminoso,
l'assegno vitalizio viene corrisposto ai superstiti in caso di
interdipendenza o di aggravamento causato per effetto diretto e
determinante delle lesioni o delle infermita' subite nell'atto
terroristico.
6. La riliquidazione prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera b),
della legge 23 novembre 1998, n. 407, compete agli originari
destinatari per gli eventi di terrorismo, di eversione dell'ordine
democratico, di criminalita' organizzata e per quelli previsti
dalla legge 31 marzo 1998, n. 70, ancora in vita alla data di
entrata in vigore della predetta legge. In assenza di questi, si
provvede secondo l'ordine dell'articolo 6, comma 1, della legge 13
agosto 1980, n. 466, qualora i predetti soggetti siano ancora in
vita alla data di entrata in vigore della legge.
Art. 14.
Pagamento degli assegni vitalizi
1. Al pagamento degli assegni vitalizi, sia provvisori che
definitivi, provvedono i dipartimenti provinciali del tesoro
competenti in relazione alla residenza degli interessati, secondo
le modalita' di pagamento degli stipendi e delle pensioni in base
al ruolo di spesa fissa. Le amministrazioni concedenti trasmettono
agli uffici centrali del bilancio i provvedimenti per i successivi
adempimenti.
2. L'assegno vitalizio ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda.
3. L'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
legge 23 novembre 1998, n. 407, decorre dalla data di entrata in
vigore della predetta legge.
Attribuzione e pagamento di due annualita' del trattamento pensionistico di riversibilita' liquidato secondo le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092.
1. All'attribuzione del beneficio previsto dall'articolo 2, comma
3, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti
dei soggetti deceduti per effetto di ferite o lesioni riportate in
conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo
1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come risulta modificato
dall'articolo 1, comma 1, della predetta legge 23 novembre 1998,
n. 407, nonche' ai superstiti delle vittime delle azioni
terroristiche, provvedono, d'ufficio, le amministrazioni
competenti a norma dell'articolo 2 del presente regolamento per
gli eventi verificatisi successivamente all'11 dicembre 1998. Per
gli eventi verificatisi prima della data suddetta le
amministrazioni competenti procedono su domanda degli interessati.
2. Il beneficio e' liquidato agli interessati separatamente e per
gli orfani secondo le rispettive quote di compartecipazione
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092.
3. L'importo da liquidare ai soggetti destinatari del beneficio e'
quello corrispondente a due volte l'ammontare annuo lordo del
trattamento pensionistico calcolato alla data dell'11 dicembre
1998, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, ove questa
non sia gia' stata ricompresa nella liquidazione dello speciale
trattamento di pensione in godimento, per gli eventi verificatisi
prima di tale data. Per gli eventi verificatisi successivamente,
il beneficio in esame viene liquidato ai superstiti sulla base
dell'importo annuo lordo della pensione di riversibilita', ovvero
del trattamento speciale attribuito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, liquidato
alla data del decesso del dante causa.
4. Il pagamento avviene contestualmente alla liquidazione e il
relativo provvedimento e' soggetto al visto del competente ufficio
centrale del bilancio.
Art. 16.
Esenzione IRPEF del trattamento speciale di riversibilita' e delle pensioni privilegiate dirette di prima categoria nei confronti dei
destinatari dei benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n.
407.
1. L'esenzione dall'IRPEF del trattamento speciale di
riversibilita' corrisposto ai superstiti dei caduti e' applicata
d'ufficio da parte degli ordinatori secondari di spesa, a
decorrere dall'11 dicembre 1998. Le amministrazioni competenti a
norma dell'articolo 2 del presente regolamento provvedono, a
titolo ricognitivo, ad inviare apposita informazione ai cennati
enti pagatori dei trattamenti speciali di riversibilita'.
2. L'indennita' integrativa speciale e' corrisposta dai medesimi
ordinatori secondari di spesa con decorrenza dalla data del
trattamento speciale, osservando le modalita' stabilite dal comma
5 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, sempreche'
tale indennita' non sia stata ricompresa nella liquidazione dello
speciale trattamento di pensione in godimento.
3. L'esenzione dall'IRPEF del trattamento privilegiato di prima
categoria, con assegno di superinvalidita' di cui all'articolo 100
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e successive modificazioni, erogato ai soggetti che abbiano
subito un'invalidita' permanente per effetto di ferite o lesioni
per gli atti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico
di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
e' applicata d'ufficio da parte degli ordinatori secondari di
spesa, a decorrere dall'11 dicembre 1998, per gli eventi
verificatisi successivamente a detta data.
4. Per gli eventi verificatisi prima dell'11 dicembre 1998, si
procede a domanda degli interessati.
Art. 17.
Rivalutazione degli assegni vitalizi
1. L'importo degli assegni vitalizi e' rivalutato annualmente dai
dipartimenti provinciali del tesoro competente all'erogazione:
a) per l'assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 3 e 5 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, in misura pari al tasso
dell'inflazione calcolato sulla base dei dati ufficiali
dell'Istituto centrale di statistica;
b) per l'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, secondo la perequazione
automatica prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503.
Art. 18.
Applicazione dei benefici di guerra
1. All'attribuzione dei benefici previsti dalle disposizioni
vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie
dei caduti civili di guerra, provvedono le amministrazioni
competenti su domanda degli interessati, corredata dalla apposita
certificazione del prefetto del luogo di residenza.
2. All'erogazione delle somme eventualmente spettanti in via
continuativa si provvede con le modalita' di cui agli articoli
precedenti.
Certificazioni attestanti le condizioni di invalido civile o di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalita' organizzata
o comune.
1. Il prefetto del luogo di residenza rilascia la certificazione
attestante la condizione di invalido o di caduto su domanda
dell'interessato ovvero dei familiari superstiti aventi titolo.
2. Nella certificazione sono indicati, contestualmente alla
qualifica di cui al comma 1, la data e il luogo dell'atto
criminoso e dell'eventuale decesso, e, qualora si tratti di
invalidita', la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno
determinata, la patologia invalidante, la percentuale della
invalidita'.
3. Ai fini delle certificazioni, le amministrazioni competenti
danno comunicazione al prefetto della provincia di residenza
dell'interessato dell'attribuzione, anche provvisoria, dei
benefici, precisandone le patologie invalidanti.
4. Copia dell'atto deliberativo e', comunque, trasmessa dal
Ministero dell'interno al prefetto competente.
Art. 20.
Modalita' e termini del procedimento relativo alle certificazioni
1. Il prefetto provvede, in ordine alle richieste delle
certificazioni, sulla base del provvedimento di attribuzione,
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda,
ovvero dalla data della ricevuta di comunicazione del
provvedimento medesimo, se successiva.
2. Qualora il provvedimento di attribuzione dei benefici sia stato
emanato in assenza di sentenza, il prefetto, entro trenta giorni
dalla comunicazione della sentenza definitiva, conforma ad essa
gli atti a suo tempo adottati.
3. Gli atti del prefetto, adottati sulla base dei provvedimenti
ministeriali emanati in assenza di sentenza, devono contenere
l'avvertenza della loro modificabilita' per effetto delle
ulteriori fasi del processo.
4. Ai fini del collocamento obbligatorio il prefetto del luogo di
residenza rilascia, su domanda, apposita certificazione, secondo
le stesse modalita' previste dall'articolo 17, in quanto
applicabili, intendendosi sostituite al Ministero dell'interno le
altre amministrazioni eventualmente competenti in ordine alla
concessione dei benefici in favore di chi abbia subito ferite o
lesioni in conseguenza delle azioni od operazioni di cui
all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Art. 21.
Contributi alle spese funerarie
1. Il contributo alle spese funerarie per il personale di cui
all'articolo 8 della legge 13 agosto 1980, n. 466, da
corrispondere alla famiglia del dipendente deceduto, viene
determinato nella misura vigente:
quota fissa di lire cinquecentomila;
lire centomila per ogni familiare convivente a carico del
dipendente deceduto. Detto contributo non deve superare in ogni
caso l'importo complessivo di lire un milione.
2. Per i decessi verificatisi prima dell'entrata in vigore della
legge 13 agosto 1980, n. 466, il beneficio e' corrisposto a
domanda degli aventi diritto.
Art. 22.
Verifiche periodiche. Termini
1. I Ministri competenti verificano periodicamente la
funzionalita', la trasparenza e la speditezza dei procedimenti
disciplinati dal presente regolamento e adottano tutte le misure
di rispettiva competenza.
Art. 23.
Norme abrogate
1. Il presente decreto sostituisce le disposizioni di cui ai
decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio
1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377 ed al
decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364, che sono contestualmente abrogate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Russo Jervolino, Ministro
dell'interno
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro di grazia e
giustizia
Visco, Ministro delle finanze
Amato, Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione
economica
Scognamiglio Pasini, Ministro della
difesa
De Castro, Ministro delle politiche
agricole
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 11
((Ammesso al visto e alla conseguente registrazione, ai sensi della deliberazione n. 45/E/99 adottata dalle sezioni riunite nell'adunanza del 6 dicembre 1999.))