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Decreto Legge 101 del 31 agosto 2013
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144)
Vigente al: 29-12-2013
CAPO I
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle
societa' partecipate
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di pubblico impiego al fine di razionalizzare
e ottimizzare i meccanismi assunzionali e di favorire la mobilita',
nonche' di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza
ed efficacia dell'attivita' svolta dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e in altri settori della pubblica amministrazione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di ottimizzare le
attivita' volte ad assicurare la trasparenza dell'azione
amministrativa e la prevenzione della corruzione nelle pubbliche
amministrazioni nonche' una razionalizzazione delle attivita' di
misurazione e valutazione della performance del personale attraverso
una diversa attribuzione delle funzioni svolte dalla Commissione per
la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni
pubbliche e dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni ;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
introdurre disposizioni che, in linea con le raccomandazioni della
Commissione europea, consentano di rendere piu' efficace l'utilizzo,
quantitativo e qualitativo, dei fondi europei, potenziando il
coordinamento e il controllo sull'uso degli stessi e rafforzando
l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno
della politica di coesione, gia' spettante al Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessita' ed urgenza di
semplificare e razionalizzare il sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, nonche' di prevedere interventi
finalizzati ad accelerare l'attuazione del Piano delle misure e delle
attivita' di tutela ambientale e sanitaria di cui all'autorizzazione
integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 agosto 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, per la coesione territoriale, degli affari
esteri, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, dell'interno, dello sviluppo economico,
delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole
alimentari e forestali e della salute;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di
servizio e consulenze nella pubblica amministrazione)
1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre 2015". Per il periodo di vigenza del divieto
previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del
2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese
sostenute per l'acquisto di autovetture.
2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della
spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le
amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento
permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di
comunicazione previsto ((dall'articolo 5 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011,)) adottato in attuazione
dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1,
spese di ammontare superiore ((al 50 per cento)) del limite di spesa
previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi.
Si applicano altresi' le sanzioni previste dall'articolo 46 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio
e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono, altresi', puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a
cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita'
amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24
novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilita'
amministrativa per danno erariale.
4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre
modalita' e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di
servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono
comprese le autovetture utilizzate per le attivita' di protezione
civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
((4-bis. Nei casi in cui e' ammesso l'acquisto di nuove
autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso
impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e
specifiche eccezioni)).
5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa
quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle autorita' indipendenti e dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), escluse le
universita', gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi
equiparati, nonche' gli istituti culturali e gli incarichi di studio
e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla
regolamentazione del settore finanziario, ((non puo' essere
superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per
l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014))
cosi' come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al
comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si
applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
((5-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5
trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa
disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa
quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, nonche' per gli incarichi e i contratti a tempo
determinato.
5-ter. La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis
comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al
responsabile del procedimento.
5-quater. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione presenta alle Camere
una relazione contenente i dati di cui al comma 5-bis)).
6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o
strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di
bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il
conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente
salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di
legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei
conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio
2011 n. 91.
7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al
comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi
in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce
illecito disciplinare ed e', altresi', punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della
violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede
l'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilita'
amministrativa per danno erariale.
8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ((dispongono
almeno una volta all'anno)) visite ispettive, a cura dell'Ispettorato
per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del
medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine
di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di
contenimento della spesa di cui al presente articolo, denunciando
alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.
((8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato
di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio
1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti
dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa
dall'articolo 10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99)).
9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di
diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, nonche'
principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Art. 2
(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di
assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della
spesa anche in materia di personale)
1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 11, ((l'alinea)) e' sostituito dal seguente: "Fermo
restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree
interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di
personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da
computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario al complesso delle unita' soprannumerarie di cui
alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente,
e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della
compatibilita' delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e
fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del
presente decreto. Per le unita' di personale eventualmente risultanti
in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le
amministrazioni ((, previo esame congiunto con le organizzazioni
sindacali,)) avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto
previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure
e misure in ordine di priorita':";
2) al comma 11, lettera a), le parole: "entro il 31 dicembre
2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il ((31 dicembre
2016))";
3) al comma 11, lettera b), le parole: "entro il 31 dicembre
2012" sono sostituite dalle seguenti: "((entro il 31 dicembre
2013))";
4) al comma 11, lettera c), le parole: "entro due anni" sono
sostituite dalla seguenti: "entro tre anni";
5) al comma 12 le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
b) all'articolo 14, il comma 7 e' sostituito dal seguente "7. Le
cessazioni dal servizio per processi di mobilita', nonche' quelle
disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui
all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di
tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti
dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
non possono essere calcolate come risparmio utile per definire
l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle
assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle
limitazioni del turn over."
((2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi
nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio
economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle
assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma
505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali
enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche
esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del
ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al
Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla
comunicazione, la variazione si intende esecutiva)).
((2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi
nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri
regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarita',
ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad
eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonche' delle disposizioni di
cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e
contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza
pubblica)).
3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti
dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del
medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono
essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna
amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma
7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal
presente articolo.
4. L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si
interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore
dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a
pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente
l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente
rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.
5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214,
si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle
pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai
singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo
d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge
stesso, non e' modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici
previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non
superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire
all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della
pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale
l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego
se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per
il diritto a pensione.
((5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori
ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori,
compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e
degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in
corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi
regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto
dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento
di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate
prima del 4 dicembre 2011)).
6. L'articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei
limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei
requisiti indicati nella disposizione.
7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare
le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo
2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo
del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i
rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il
termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con
l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi
dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'articolo 2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gia' prorogato
dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e'
differito al 31 dicembre 2013.
8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito degli interventi di
riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli
incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le
modalita', le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino
alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina
del presente comma. Per un numero corrispondente alle unita' di
personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di
conferimento degli incarichi dirigenziali, e' costituito, in via
transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad
esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste
dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di
tali incarichi, che non puo' superare il valore degli effettivi
soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi
causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione
dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, nonche' con la scadenza degli incarichi dirigenziali
non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali
dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma
e' fatta salva la possibilita', per esigenze funzionali strettamente
necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi
conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino
alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non
oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di
riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti
dal comma 6 del medesimo articolo 19 determini come risultato un
numero con decimali, si procedera' all'arrotondamento all'unita'
superiore.
((8-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma delle
province, nel rispetto del patto di stabilita' interno e della
vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono
fatti salvi fino al 30 giugno 2014, salva proroga motivata, gli
incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai sensi del
comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, gia' in atto alla data di entrata in vigore del presente
decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di
assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento
della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico,
ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Nelle more
della definizione delle procedure di riordino delle province, i
comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso
altre amministrazioni possono essere prorogati anche in deroga ai
limiti temporali di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001.
8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
"5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna
amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non
appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa
non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere
conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica
dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al
medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un
massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle
corrispondenti percentuali fissate dal comma 6".
8-quater. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere
inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero
del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico
previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509".
8-quinquies. All'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2015")).
9. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi
ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla
determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di
prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo
del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a
soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della
Presidenza ((, senza incremento degli incarichi attribuibili alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto a dirigenti non appartenenti ai ruoli medesimi)).
((9-bis. Il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' abrogato)).
10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tutte le amministrazioni
pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli organi
costituzionali, sono soggette alle disposizioni contenute
nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del
decreto legislativo ((30 marzo)) 2001, n. 165 e' sostituito dal
seguente:
"3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi
di pubblica utilita', le societa' non quotate partecipate
direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle societa' dalle
stesse controllate, nonche' gli enti e le aziende di cui all'articolo
70, comma 4, ((e la societa' concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro
dipendente o autonomo,)) sono tenuti a comunicare alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale
comunque utilizzato, in conformita' alle procedure definite dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto
Dipartimento della funzione pubblica.".
((11-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "alla Corte dei conti" sono inserite le
seguenti: "e alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica";
b)le parole: "ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica" sono
soppresse)).
12. Al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, in deroga all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto di effettuare nelle
qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie
assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e
per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
13. Al fine di consentire all'organismo pagatore dell'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative
al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il
rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa
delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune
(PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA e' autorizzata ad assumere 3
unita' dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica,
anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere,
pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a
regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della
autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del
decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.
((13-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, le parole da: "su proposta del Ministro dello sviluppo
economico" fino a: "con il Ministro dell'economia e delle finanze,"
sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Dipartimento della
funzione pubblica,".
13-ter. All'articolo 97, comma 1, del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, per le finalita' di cui all'articolo
6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163".
13-quater. I contratti in essere alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, stipulati
dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni
dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, possono essere prorogati, in mancanza di professionalita'
interne, comunque non oltre il 31 ottobre 2014, anche in sede di
riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei posti disponibili
in pianta organica. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la
relativa spesa e' finanziata con le risorse derivanti dall'articolo
48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
13-quinquies. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati,
regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di
appartenenza in contrasto con il presente comma.";
b)alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonche' di docenza e di ricerca scientifica".
13-sexies. All'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "acquisita
presso" sono sostituite dalle seguenti: "acquisita esclusivamente
attraverso".
13-septies. L'articolo 49-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
e' abrogato)).
Art. 3
(Misure urgenti in materia di mobilita' nel pubblico impiego e nelle
societa' partecipate)
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale
del personale eccedentario,)) per sopperire alle gravi carenze di
personale degli uffici giudiziari, al personale dirigenziale e non
dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano
situazioni di soprannumerarieta' o di eccedenza rispetto alle loro
dotazioni organiche ridotte, e' consentito, ((sino al 31 dicembre
2015)), il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della
giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo
operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella
qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del
contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati
dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando. Al
personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d),
terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95.
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125)).
3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125)).
4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125)).
5. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125)).
6. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125)).
7. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125)).
((7-bis. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei
dirigenti, le societa' controllate direttamente o indirettamente
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai loro enti strumentali,
anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ad esclusione di quelle
emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e
delle societa' dalle stesse controllate, non possono inserire, in
assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o
amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della
cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra
benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal
contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite
nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte,
per conto delle stesse societa', in difetto dei prescritti poteri o
deleghe in materia.
7-ter. I dirigenti delle societa' controllate direttamente o
indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di
quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis, che alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia
ovvero di anzianita', la cui erogazione sia stata gia' disposta,
cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31
dicembre 2013, qualora le stesse societa' abbiano chiuso l'ultimo
esercizio in perdita. Alle societa' medesime e' fatto divieto di
coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili
in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al
periodo precedente. In caso di societa' con esercizio in avanzo, ai
dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di
anzianita', il trattamento medesimo e' sospeso per tutta la durata
dell'incarico dirigenziale)).
Art. 3-bis
(( (Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio)
))
((1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il
contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio
consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative,
possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei
contratti di servizio stipulati con le societa', ad esclusione di
quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati e delle societa' dalle stesse controllate, e con gli
enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente
riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica
amministrazione.
In tale ipotesi le societa' e gli enti controllati procedono, entro
i successivi novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti
aziendali relativi al personale impiegato nell'attivita'
contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli
istituti di salario accessorio e dei relativi costi)).
Art. 4
(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e
vincitori di concorsi, nonche' di limitazioni a proroghe di contratti
e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego)
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze temporanee
ed eccezionali" sono sostituite dalle seguenti: "Per rispondere ad
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" e le
parole "di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo";
((a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni
pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli
idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a
tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3,
comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma
restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria
dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo
indeterminato"));
b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: "5-ter. Le
disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per
tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta' di
ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente
per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di
trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato.
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere
in violazione del presente articolo sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono, altresi', responsabili ai
sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la
retribuzione di risultato.";
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo.
2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, le parole: "Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente
decreto." sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto
e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo
36, comma 5-quater.".
((3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali,
ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla
verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie
graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate;
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei
collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal
1º gennaio 2007, relative alle professionalita' necessarie anche
secondo un criterio di equivalenza.
3-bis. Per la copertura dei posti in organico, e' comunque
necessaria la previa attivazione della procedura prevista
dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del
personale eccedentario.
3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie
di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilita'
dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
3-quater. L'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle
procedure concorsuali gia' avviate dai soggetti di cui al comma 3 e
non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' subordinata alla verifica del
rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma.
3-quinquies. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reclutamento dei
dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel
rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento.
I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della
Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25
luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le
amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in
materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le
vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella
medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola
regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel
rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto
dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo
alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento
della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a
programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le
disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in
materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
3-sexies. Con le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni
e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere
direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'. Le
regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al
comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere
alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei
vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la
massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce,
mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la
diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di
reclutamento e selezione.
3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma
3-quinquies, il bando di concorso puo' fissare un contributo di
ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non superiore
a 10 euro)).
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di ((entrata in
vigore)) del presente decreto, relative alle amministrazioni
pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata
((fino al 31 dicembre 2016)).
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto
anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e
gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per
assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di contratti
di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di
anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i lavoratori di cui al comma
8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio
telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che
intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8,
di fornire le informazioni richieste. ((I dati ottenuti a seguito del
monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi accessibili
in un'apposita sezione del sito internet del Dipartimento della
funzione pubblica)). Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche
amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo
determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e
l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in
graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza
con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei
principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ((da adottare entro il 30 marzo
2014,)) nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo,
sono definiti, per il perseguimento delle predette finalita', criteri
di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le
facolta' assunzionali delle pubbliche amministrazioni.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e ((fino al 31 dicembre 2016)), al fine di favorire una maggiore e
piu' ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal
personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo,
ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni
pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario
fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno,
nonche' dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente
e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure
concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo
indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente
a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1,
commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo
3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore
((di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione
del presente decreto)) hanno maturato, negli ultimi cinque anni,
almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il
bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso
uffici di diretta collaborazione degli organi politici. ((Il
personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti
di cui al primo periodo, puo' partecipare ad una procedura selettiva
di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede
nel territorio provinciale, anche se non dipendente
dall'amministrazione che emana il bando)). Le procedure selettive di
cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle
risorse assunzionali ((relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016)),
anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per
cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie
definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili ((per
assunzioni nel quadriennio 2013-2016)) a valere sulle predette
risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica
di settore.
((6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore della
presente legge" e le parole: "con riferimento alla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per il
personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,".
6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, le parole: "siano in servizio" sono sostituite
dalle seguenti: "siano in effettivo servizio".
6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i
comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive
pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al
reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo e in
relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie
disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di
stabilita' interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali
e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale,
procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del
personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo
determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive
precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro
dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di
cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel
rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse
finalita', previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, i contratti di
lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla
conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31
dicembre 2016)).
7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6 ((sono di norma
adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di
lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione)), tenuto conto
dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie
dedicate.
8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco
regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri ((che contemperano
l'anzianita' anagrafica, l'anzianita' di servizio e i carichi
familiari)). A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e ((fino al 31 dicembre 2016)), gli enti territoriali che
hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei
vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto
disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche
con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati
nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla
Regione competente.
9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, ((riferita agli anni dal 2013 al
2016)), prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi
dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla
normativa vigente in materia ((e, in particolare, dei limiti massimi
della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato
previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122)), i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che
hanno maturato, alla data di ((pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto)), almeno tre anni di servizio alle
proprie dipendenze. La proroga puo' essere disposta, in relazione al
proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili
((e ai posti in dotazione organica vacanti)), indicati nella
programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al
completamento delle procedure concorsuali e comunque ((non oltre il
31 dicembre 2016)). ((Fermo restando il divieto previsto
dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
province possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di
lavoro a tempo determinato per le strette necessita' connesse alle
esigenze di continuita' dei servizi e nel rispetto dei vincoli
finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilita' interno
e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di
personale. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo
determinato del personale degli enti di ricerca possono essere,
altresi', utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui
all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, esclusivamente per il personale
direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati
con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti
medesimi)).
((9-bis. Esclusivamente per le finalita' e nel rispetto dei vincoli
e dei termini di cui al comma 9 del presente articolo, i limiti
previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni, possono essere derogati
limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato
stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonche' dagli enti
territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle
risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle
medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione
della spesa certificate dagli organi di controllo interno.
9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di
funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione
ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero
dell'interno e' autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate
al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto
dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo.
Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si
applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie
disponibili, sulla base delle facolta' assunzionali previste dalla
legislazione vigente, e' autorizzata la proroga dei contratti a tempo
determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e
finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30
novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe,
nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono
annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno)).
10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto
conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto
dei principi e dei vincoli ivi previsti e ((tenuto conto)) dei
criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla
normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9,
anche con riferimento alle ((professionalita' del Servizio sanitario
nazionale)), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. ((Nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo saranno previste
specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in
sanita', finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per
l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea
in possesso del personale precario nonche' per il personale medico in
servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali,
con almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorche' non in
possesso della specializzazione in medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza)). Resta comunque salvo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368.
((10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali,
nonche' dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali,
gia' costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad
esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle
suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e che risultavano gia' iscritti
nelle liste alla data del 31 dicembre 2007.
10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo
l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Trasformazione dei comitati locali e provinciali). -
1. I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31
dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province autonome di
Trento e di Bolzano, assumono, alla data del 1º gennaio 2014, la
personalita' giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle
norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti
di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione
sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto
dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti
giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i
predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di
carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente nazionale
della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del
termine di assunzione della personalita' giuridica di diritto
privato. Sulla base delle istanze pervenute, il Presidente, nei
successivi dieci giorni, trasmette, ai fini della successiva
autorizzazione, al Ministero dell'economia e delle finanze una
relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica
derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro
il 20 dicembre 2013 si intendono respinte.
2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di
diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai
comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in
vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle
convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del
Servizio sanitario nazionale.
3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in
servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data
del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio
al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte
dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilita'
presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo
quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I
restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di
competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le
modalita' organizzative e funzionali dell'Associazione anche con
riferimento alla sua base associativa privatizzata.
4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro
totale carico, del personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato gia' operante nell'ambito dell'espletamento di attivita'
in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attivita' finanziate
con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9".
10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "1º gennaio 2014", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015";
b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
d) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2017".
10-quinquies. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178, le parole: "e 2012" sono sostituite dalle
seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo le parole: "dell'avanzo
accertato dell'amministrazione" sono inserite le seguenti: "sia del
comitato centrale che del consolidato"; dopo le parole: "sara'
approvato per il 2012" sono inserite le seguenti: ", il 2013 e il
2014"; dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione
2013" sono inserite le seguenti: "e 2014".
10-sexies. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le parole: "per gli anni
2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013
e 2014" e, al quarto periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013"
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014".
10-septies. All'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I certificati per l'attivita' sportiva non agonistica, di cui
all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile
2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri
di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico
specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della
Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale
italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici
si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso
l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del
Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli
ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio
superiore di sanita'. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica")).
11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, e' aggiunto il seguente periodo: "Per
assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole
dell'infanzia degli ((enti locali)), le deroghe di cui al presente
comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilita' e dei
vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il
personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale
educativo e scolastico".
12. All'articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole "ed educativi,"
sono aggiunte le seguenti: "servizi scolastici e per l'infanzia,".
13. Al fine di assicurare la continuita' delle attivita' di
ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta'
dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei
contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma
6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' consentita anche
per gli anni 2014 e 2015, con le modalita' e avvalendosi del sistema
derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del
patto di stabilita' interno e della vigente normativa in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale.
14. Per le finalita' di cui al ((comma 13)), il comune dell'Aquila
puo' prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato
previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto
dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1
milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilita' in
bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilita' interno
e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa
complessiva di personale.
15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della legge 12
novembre 2011 n. 183, si applica anche ai concorsi per il
reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti
dalla disposizione di cui al ((primo periodo del presente comma)),
relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di
magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero della giustizia.
((16. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: ", gli enti
pubblici non economici e gli enti di ricerca" sono sostituite dalle
seguenti: "e gli enti pubblici non economici" e sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione
all'avvio delle procedure concorsuali e' concessa, in sede di
approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della
consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli
enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al
presente comma e' concessa in sede di approvazione dei Piani
triennali di attivita' e del piano di fabbisogno del personale e
della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del
medesimo decreto")).
((16-bis. All'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "l'assenza e' giustificata" sono sostituite dalle
seguenti: "il permesso e' giustificato";
b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite le seguenti:
", anche in ordine all'orario,";
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o trasmessa da
questi ultimi mediante posta elettronica".
16-ter. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'individuazione
dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la relativa
assegnazione alle singole camere di commercio delle unita' di
personale da assumere e' stabilita con decreto del Ministero dello
sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita
commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero,
composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero
dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente,
uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ed uno in rappresentanza di
Unioncamere. Dalle disposizioni del periodo precedente non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato")).
Art. 4-bis
(( (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011,
riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di
emocomponenti e per i congedi di maternita' e paternita') ))
((1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, dopo le parole: "guadagni ordinaria" sono aggiunte le
seguenti: ", nonche' per la donazione di sangue e di emocomponenti,
come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005,
n. 219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti
dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1:
a) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione alla
donazione di sangue e di emocomponenti, e' autorizzata la spesa di
0,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per l'anno
2014, di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 4 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;
ai relativi oneri si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per
l'anno 2013, a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2,5 milioni di
euro per l'anno 2015, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno 2015,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri;
b) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai congedi
parentali di maternita' e di paternita', e' autorizzata la spesa di
0,6 milioni di euro per l'anno 2013, 3 milioni di euro per l'anno
2014, 5 milioni di euro per l'anno 2015, 8,7 milioni di euro per
l'anno 2016 e 11,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017; ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio)).
CAPO II
MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 5
(Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione
della performance)
1. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125)).
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125)).
((3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre
2012, n. 190, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche assume la denominazione
di Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) )).
4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125)).
((5. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal presidente e da
quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalita',
anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in
Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato,
di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di
contrasto alla corruzione, di management e misurazione della
performance, nonche' di gestione e valutazione del personale. Il
presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio
delle pari opportunita' di genere, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo
parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso
a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente e' nominato
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il
Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il
presidente e i componenti dell'Autorita' non possono essere scelti
tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano
rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina
e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in
conflitto con le funzioni dell'Autorita'. I componenti sono nominati
per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella
carica")).
6. I commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono abrogati.
7. Il Presidente e i componenti della Commissione di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, gia'
insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto,
restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e dei nuovi
componenti. Le proposte di nomina del Presidente e dei componenti
devono essere formulate entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente, senza oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 6
(Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle
concessionarie autostradali)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217,
dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
"4-ter. Nel rispetto dei principi europei, possono essere altresi'
affidati al gestore aeroportuale, da parte dell'ENAC:
a) il servizio di controllo del personale aeroportuale e degli
equipaggi, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle
previste autorizzazioni, che accedono alle aree sterili attraverso
le aerostazioni passeggeri;
b) il controllo del personale aeroportuale, e di qualunque altro
soggetto, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle
previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli
interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili, nonche' il
controllo dei veicoli che, muniti delle previste autorizzazioni,
debbano recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui
accesso e' richiesta l'effettuazione di specifici controlli.
4-quater. I servizi di cui al comma 4 ter sono svolti secondo le
procedure indicate dal Programma nazionale per la sicurezza
dell'aviazione civile, con la supervisione della forza di polizia
prevista dal locale dispositivo di sicurezza.
4-quinquies. La supervisione sui servizi di controllo di cui al
comma 4 ter puo' essere svolta, secondo le esigenze locali e con le
modalita' stabilite dai Comitati di Sicurezza Aeroportuali, con il
concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo
di sicurezza.".
2. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, dopo il nono periodo e' inserito il seguente: "Al fine di
assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza sui
concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma
non si applica altresi', nei limiti di cinquanta unita' di personale,
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per
lo svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del relativo
onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.".
((3-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le
finalita' di cui al presente comma, la dotazione organica del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementata:
a) per l'area funzionale di un numero di unita' pari al numero di
unita' di personale individuato nella predetta area dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo;
b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia
rispettivamente di una e dodici unita' di personale, come individuato
dal predetto decreto")).
4. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: "a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' e
dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita'
di regolazione dei trasporti, l'((Autorita' garante della concorrenza
e del mercato)) anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio
bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri
derivanti dall'istituzione dell'Autorita' di regolazione dei
trasporti e ((dal suo funzionamento)), nella misura di 1,5 milioni di
euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le
somme anticipate sono restituite all'((Autorita' garante della
concorrenza e del mercato)) a valere sulle risorse di cui al primo
periodo della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo
di cui alla lettera b), l'((Autorita' garante della concorrenza e del
mercato)), ((nell'ambito delle predette risorse)), assicura
all'Autorita' di regolazione dei trasporti, tramite apposita
convenzione, il necessario supporto ((operativo-logistico,))
economico e finanziario per lo svolgimento delle attivita'
strumentali all'implementazione della struttura organizzativa
dell'((Autorita' garante della concorrenza e del mercato));".
((4-bis. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole:
"di cui al medesimo comma 5" sono aggiunte le seguenti: "nonche' alle
altre strutture dell'Anas spa che svolgono le funzioni di concedente
di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, pari a dieci unita' per l'area funzionale e due per l'area
dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente, la dotazione
organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
incrementata di due posizioni per l'area dirigenziale di seconda
fascia, nonche' di un numero di posti corrispondente alle unita' di
personale trasferito")).
Art. 7
(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni
mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro
carcerario, nonche' di interpretazione autentica)
1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) ad accedere ((, anche se non piu' sottoposti allo speciale
programma di protezione,)) a un programma di assunzione in una
pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al
titolo di studio ed alle professionalita' possedute, fatte salve
quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti;";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si
provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di
lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti
vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e
nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni,
sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le
Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai testimoni di
giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza
previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998 n.
407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi
dell'articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione, sentita la commissione centrale di cui all'articolo
10, comma 2, sono stabilite le relative modalita' di attuazione,
anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate.
((Con il medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di
riconoscimento del diritto ai soggetti non piu' sottoposti allo
speciale programma di protezione, anche in relazione alla qualita' ed
entita' economica dei benefici gia' riconosciuti e alle cause e
modalita' della revoca del programma di protezione))».
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
3. Al fine di assicurare la funzionalita' e la razionalizzazione
della spesa nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero
dell'interno e' autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1,
del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, a stipulare, a
condizioni di reciprocita', uno o piu' convenzioni anche con il
Ministero della difesa per l'espletamento delle attivita' delle
commissioni mediche ivi previste anche nei confronti del personale
militare, ivi compreso quello del Corpo della Guardia di finanza.
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3, all'articolo 1-ter
del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del
2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Per la composizione e
le per le modalita' di funzionamento delle commissioni di cui al
comma 1, di prima e di seconda istanza, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonche' quelle di cui al titolo V
del libro I del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ferme restando le funzioni di
presidente della Commissione assunte da un appartenente ai ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui
all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Ai
fini dell'applicazione del presente articolo, i riferimenti alle
commissioni mediche interforze e alle commissioni mediche contenute
nei predetti decreti, nonche' nel decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si intendono riferiti alle
commissioni sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo. La
competenza territoriale delle commissioni, nonche' l'organizzazione
delle stesse e le modalita' per l'avvio delle attivita', sono
definite con decreto del capo della polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza, anche in relazione ai contenuti delle
convenzioni di cui al comma 1.";
b) al comma 3, le parole: "Fino all'emanazione del regolamento di cui
comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione del
decreto di cui al comma 2, ultimo periodo,".
5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle
risorse umane, ((strumentali)) e finanziarie delle Amministrazioni
interessate, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero
delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base
delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa
vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come
rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della
rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna
amministrazione e' obbligata ad assumere ((a tempo indeterminato)) un
numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come
rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del
presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla
legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione
interessata sia in situazione di soprannumerarieta'. ((Per i
lavoratori delle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel rispetto
dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, si
applica l'articolo 5, commi 4-quater e 4-sexies, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nei
limiti della quota d'obbligo)).
7. Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva
competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 6.
8. Il comma 1 dell'articolo 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193 e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "1. Alle imprese
che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni,
lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente
attivita' formative nei loro confronti, e' concesso un credito di
imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni
lavoratore assunto.".
9. L'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si
interpreta nel senso che le ulteriori assunzioni di avvocati dello
Stato possono essere effettuate, sempre nel rispetto dei limiti di
spesa di €. 272.000,00 e della vigente dotazione organica, a
decorrere dall'anno 2013, mediante il conferimento della qualifica di
avvocato dello Stato ai procuratori dello Stato con anzianita' di
servizio di otto anni nella qualifica, previo giudizio di
promovibilita' e secondo l'ordine di merito ((...)).
((9-bis. Al primo comma dell'articolo 83 della legge 1º aprile
1981, n. 121, le parole: "o comunque assoggettabili ad obblighi di
servizio" sono sostituite dalle seguenti: "o in quiescenza".
9-ter. Le funzioni di vigilanza sugli enti e associazioni di
promozione sociale di cui alle leggi 21 agosto 1950, n. 698, 13
aprile 1953, n. 337, e 23 aprile 1965, n. 458, sono esercitate dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dall'attuazione della
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e ad essa si provvede mediante
l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
9-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 5, comma 2, della
legge 15 dicembre 1998, n. 438, deve essere adottato entro il 30
giugno 2014. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al
precedente periodo, restano salve le disposizioni di cui alla legge
19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, nonche' gli
atti compiuti nella sua vigenza.
9-quinquies. All'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "nel
termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio
dell'attrezzatura" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine di
quarantacinque giorni dalla richiesta".
9-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del
decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, si interpretano
nel senso che, a decorrere dalla data di trasformazione dell'ente
"Poste Italiane" in societa' per azioni, le stesse si applicano alla
societa' Poste italiane Spa e a tutte le societa' nelle quali la
medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo, ad
esclusione delle societa' con licenza bancaria, di trasporto aereo e
che svolgono attivita' di corriere espresso)).
Art. 8
(Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco)
1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza
ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione
organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e'
incrementata di 1.000 unita'.
2. ((...)) per la copertura dei posti portati in aumento nella
qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, e' autorizzata
l'assunzione di un corrispondente numero di unita' mediante il
ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter
del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 ((, approvate dal 1º
gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino al loro esaurimento
prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso e comunque nel
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3)).
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
sono determinati nel limite della misura massima complessiva di
((euro 1.003.130)) per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno
2014 ((e di euro 40.826.681)) a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti
oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli
stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione
"Soccorso civile".
4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle
assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo
66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da
effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, e'
prorogata ((non oltre il 31 dicembre 2016)) l'efficacia delle
graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2008, di cui
all'articolo 4-ter del decreto-legge ((20 giugno 2012)), n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' disposto nel limite
dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 84.105.233 per
l'anno 2014 ((e a euro 73.127.182)) a decorrere dall'anno 2015.
6. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e
delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare
difficolta' operativa e di pericolo per l'incolumita' delle persone,
puo' realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le
regioni e le province autonome utilizzando la propria componente
aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attivita'
sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le
regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi
oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province
autonome.
6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al
comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744,
comma 1, e 748 del codice della navigazione.".
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si
applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del
rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure
semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro
dell'interno 19 marzo 2001, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
80 del 5 aprile 2001,)) adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2,
del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.
((7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni
possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la
redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile,
previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso
delle maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie)).
Art. 8-bis
(( (Disposizioni riguardanti l'Istituto nazionale di statistica e il
Sistema statistico nazionale) ))
((1. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 6-bis e' abrogato;
b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7, le parole da:
"espressamente indicate" fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: "individuate ai sensi dell'articolo 13";
c) all'articolo 13:
1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalita' di
raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a
livello regionale.";
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Nel programma statistico nazionale sono individuate le
varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove cio'
risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive
anche di carattere internazionale o europeo.
3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2
dell'articolo 1, con il decreto di cui al comma 3 del presente
articolo e' approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel
programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo
di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da
utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui
all'articolo 11, comma 2, le unita' di rilevazione la cui mancata
risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo
articolo 7";
3) al comma 4, le parole: "al comma 3" sono sostituite dalle
seguenti: "ai commi 3 e 3-ter";
d) all'articolo 16:
1) al comma 1, dopo le parole: "ed affini," sono inserite le
seguenti: "con esperienza internazionale,";
2) al comma 2, le parole: "all'art. 17" sono sostituite dalle
seguenti: "all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,".
2. Nelle more dell'entrata in vigore del Programma statistico
nazionale 2014-2016, e' prorogata l'efficacia del Programma
statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2013, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2013,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 138
del 14 giugno 2013, nonche' l'efficacia delle disposizioni contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013 relativo
all'elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma
statistico nazionale per il triennio 2011-2013 - Aggiornamento 2013,
per le quali sussiste l'obbligo di risposta da parte dei soggetti
privati, e nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio
2013, relativo alle rilevazioni statistiche rispetto alle quali la
mancata fornitura dei dati per l'anno 2013 configura violazione
dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 201 del 28 agosto 2013.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
nazionale di statistica e' adeguato alle disposizioni di cui ai commi
1 e 2)).
Art. 9
(Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane
all'estero)
1. All'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono inseriti i seguenti:
"12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche
ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non
trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al
personale a contratto reclutato in loco di cui all'articolo 653 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, o con le operazioni di
mobilita' del personale scolastico a tempo indeterminato gia'
collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma 12, puo' essere
conservato, ad invarianza di spesa, un limitato numero di posti
vacanti e disponibili nel contingente di cui all'articolo 639 del
medesimo decreto legislativo, sui quali possono essere assegnate
unita' di personale, da individuare tra coloro utilmente collocati
nella graduatorie previste dall'articolo 640 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n.297, riformulate sulla base di prove selettive
antecedenti al 6 luglio 2012, nonche' i dirigenti scolastici
individuati dalle procedure selettive anch'esse indette prima del 6
luglio 2012, ai sensi dell'articolo 46 del contratto collettivo
nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell'area
dirigenziale V. Con il provvedimento di cui all'articolo 639 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, individua
il numero di posti di cui al primo periodo, fermo restando il
raggiungimento del livello medio annuo dei risparmi scontati nei
saldi di finanza pubblica in relazione al comma 12. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza
pubblica.".
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125)).
((2-bis. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "negli Stati nei
quali hanno sede" sono aggiunte le seguenti: "e negli altri Stati
individuati con decreto del competente direttore generale del
Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze";
b) all'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il personale dell'area della promozione culturale presta
servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di
cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici
all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto".
2-ter. Nel quadro D della tabella A di cui all'articolo 171, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
dopo le parole: "addetto presso istituto italiano di cultura" sono
inserite le seguenti: ", rappresentanza diplomatica, ufficio
consolare o rappresentanza permanente")).
3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la
finanza pubblica. ((All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente)).
Art. 9-bis
(( (Potenziamento della revisione della spesa di personale del
Ministero degli affari esteri) ))
((1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 170 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo
che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia
complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al
trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei
benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205
e 206, nonche' al primo comma dell'articolo 200";
b) l'articolo 199 e' sostituito dal seguente:
"Art. 199 (Contributo per il trasporto degli effetti). - 1. Per i
viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di
far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli
effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al
personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale
contributo e' rapportata all'indennita' spettante a norma
dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da
Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma
dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio
all'estero che e' richiamato in Italia. Tale misura e' pari ad una
percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennita'
a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e
quella di destinazione, ed e' stabilita secondo la seguente
parametrazione:
a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;
b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di
chilometri 1.500: 50 per cento;
c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di
chilometri 3.500: 75 per cento;
d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento.
2. La parametrazione di cui al comma 1 puo' essere modificata,
senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al comma 1 e'
corrisposto nella misura del 75 per cento all'atto dell'assunzione di
servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo
25 per cento del contributo spettante e' corrisposto entro novanta
giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del
dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede
all'estero presso la quale il dipendente e' trasferito, che egli
abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie
masserizie. In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale,
tale attestazione e' sostituita da un'attestazione che le masserizie
sono state effettivamente spedite, resa dalla sede dalla quale il
dipendente e' trasferito. La sede all'estero rilascia l'attestazione
su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo
possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in loco.
Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il
dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui
imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso
perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al
comma 1 e la quota gia' pagata all'atto dell'assunzione di servizio
e' recuperata a cura dell'Amministrazione.
4. Qualora dipendenti fra loro coniugati siano trasferiti allo
stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa citta', e
sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella
sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al
comma 1 spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura
piu' elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a
carico. Con decreto del Ministro di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale, sono
individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari
situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilita'
di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da
condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio
del personale, oppure da particolari livelli delle indennita' di base
per le quali il contributo di cui al comma 1 puo' essere corrisposto
in misura diversa rispetto alla parametrazione stabilita al medesimo
comma. Dall'applicazione di tale decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
c) l'articolo 200 e' abrogato;
d) all'articolo 201, dopo la parola: "domestici", le parole:
"nonche' per i trasporti di cui all'articolo 199" sono soppresse;
e) al secondo comma dell'articolo 202, dopo la parola:
"domestici", le parole: "ed eventualmente alle spese di spedizione
degli effetti" sono soppresse.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) e e), si
applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).
CAPO III
Misure per il potenziamento delle politiche di coesione
Art. 10
(Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione)
1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui
all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare
il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo ((119, quinto
comma)), della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione,
coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, e'
istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito
denominata "Agenzia", sottoposta alla vigilanza del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative
alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del
Consiglio dei ministri e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui ai
seguenti commi.
2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di
programmi e delle relative autorita' di gestione, la Presidenza del
Consiglio dei ministri, in particolare:
a) nell'attivita' istruttoria cura il raccordo con le
amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della
predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria
e di destinazione territoriale delle risorse della politica di
coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria
miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini
dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi
all'impiego dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione Europea,
nonche' all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da
realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo
regionale;
b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati
dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo
sviluppo e la coesione, nonche' le attivita' di valutazione delle
politiche di coesione;
c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni
statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione
dei programmi operativi dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione
europea, nonche' sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione
degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con
le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione
delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro
realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di
riprogrammazione;
e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia
di sviluppo regionale;
f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui
all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al
fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica
di coesione;
((f-bis) puo' avvalersi, al fine di rafforzare l'attuazione della
politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' per dare esecuzione alle determinazioni assunte
ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del
2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di
accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
f-ter) promuove il ricorso alle modalita' di attuazione di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle
misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98)).
3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di
indirizzo e programmazione ((della Presidenza del Consiglio dei
ministri relativamente)) ai fondi strutturali europei e al Fondo per
lo sviluppo e la coesione:
a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il
monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli
interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche
attivita' di ((valutazione e)) verifica, ferme restando le funzioni
di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello
Stato;
b) ((svolge azioni)) di sostegno e di assistenza tecnica alle
amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con
obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso
apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni
interessate, che con l'intervento di ((qualificati soggetti pubblici
di settore)) per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi,
anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione
di bandi pubblici;
((b-bis) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole
amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei programmi e sulla
realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali;
b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole
amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualita', della
tempestivita', dell'efficacia e della trasparenza delle attivita' di
programmazione e attuazione degli interventi));
((c) puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di gestione
di programmi per la conduzione di specifici progetti a carattere
sperimentale nonche' nelle ipotesi previste dalla lettera d) ));
d) da' esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli
articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione, ((sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano,)) da adottare entro il 1° marzo 2014, e' approvato lo
statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione
dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalita' di nomina
degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i
principi e le modalita' di adozione dei regolamenti e degli altri
atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia, ((...)). L'Agenzia dispone di una dotazione organica di
200 unita' di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile
e di bilancio. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale; il
comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La
partecipazione al Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna
forma di compenso. ((All'interno del Comitato direttivo dell'Agenzia
e' assicurata una adeguata rappresentanza delle amministrazioni
territoriali)). L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attivita'
strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse
disponibili o per il tramite della struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro
presso l'Agenzia e' regolato dal contratto collettivo nazionale di
lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delegato, e' nominato il direttore generale scelto tra personalita'
di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione,
con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per
i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle
disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la
pubblica amministrazione, sono trasferite alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni
rispettivamente attribuite, le unita' di personale di ruolo e i
rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata,
nonche' le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo
economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti
alla Direzione generale per l'incentivazione delle attivita'
imprenditoriali. E' fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare
entro 30 giorni ((dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto)). Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni
organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e
strumentali del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti
mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale
dell'Agenzia e' riconosciuto il trattamento economico complessivo
gia' in godimento alla data di entrata in vigore del presente
decreto, senza che da cio' derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori
oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente
il contingente di cui al comma 4 e' inquadrato in sovrannumero nei
ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in relazione alle
cessazioni ((dal servizio)) a qualunque titolo. Al fine di consentire
il piu' efficace svolgimento dei compiti di cui al comma 2, anche in
relazione ai rapporti con le istituzioni nazionali ed europee, con il
medesimo decreto sono stabilite le procedure selettive per
l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un
numero massimo di 50 unita' nell'ambito del personale oggetto di
trasferimento ai sensi del presente comma, e, comunque, per un onere
non superiore ad euro 1.100.000 annuo, con conseguente aumento della
relativa dotazione organica della Presidenza. Le 50 unita' di
personale assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono
organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303. Nelle more della definizione dell'assetto organizzativo
dell'Agenzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo
economico, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nell'ambito del Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale
scadenza e comunque fino all'effettiva operativita' dell'Agenzia e,
relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6 dell'articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai
contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilita'
della medesima quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica
dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro 1.450.000
annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.450.000 euro
per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri e quanto a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e a 500.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le relative risorse
finanziarie sono trasferite allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di
coesione territoriale, sono definite le procedure di spesa, le
modalita' di gestione delle risorse e la rendicontazione
dell'utilizzo delle risorse in attuazione dei programmi delle
delibere CIPE.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del
Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,
di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430., anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ((I componenti del
Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi
incarichi)).
10. Fino alla effettiva operativita' dell'Agenzia, come definita
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
assicura la continuita' della gestione amministrativa, nonche' la
tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla
fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della
programmazione 2014-2020.
((10-bis. Le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle
regioni sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ove
siano finanziate con fondi strutturali europei e siano volte
all'attuazione di interventi cofinanziati con i fondi medesimi)).
11. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125)).
12. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125)).
13. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125)).
14. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125)).
((14-bis. In casi eccezionali, l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, puo' assumere le funzioni dirette
di autorita' di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione
di programmi ed interventi speciali, a carattere sperimentale,
nonche' nelle ipotesi previste dalla lettera d) del comma 3.
14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione
territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i
rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, anche al fine di individuare le piu' idonee forme di
collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze e
prerogative di legge)).
CAPO IV
Misure in materia ambientale.
Art. 11
(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti e in materia di energia)
((1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis,
comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di
rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o
trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale
compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che
effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento,
commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi,
inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti
pericolosi. Sono altresi' tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di
trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti
speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da
parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua
il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita' di
applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera
a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i
commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3.Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono
essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e sono
individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il
trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui e'
necessario estendere il sistema di tracciabilita' dei rifiuti di cui
all'articolo 188-bis")).
2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
((speciali)) pericolosi a titolo professionale ((compresi i vettori
esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio
nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio)),
o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento,
commercio e intermediazione di rifiuti ((speciali)) pericolosi,
inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operativita' del
SISTRI e' fissato al 1° ottobre 2013. ((Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentiti il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
disciplinate le modalita' di una fase di sperimentazione per
l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti
o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a
titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano
trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio
nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o
che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento,
commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire
dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta
o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o
stoccaggio)).
3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche' per i
comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio
della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del
d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operativita' e'
fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.
((3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli
articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni.
Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli
articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di
cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della
disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al
SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo
188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dal comma 1 del presente articolo)).
4. Entro il 3 marzo 2014 e' adottato il decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto
dall'articolo 188-ter, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, come
modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell'ambito
degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di
cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori
categorie di soggetti a cui e' necessario estendere il sistema di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del d.lgs. n.
152 del 2006.
5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono comunque
utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre
2013.
6. Sono abrogati:
a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006;
b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013 recante "Termini
di riavvio progressivo del SISTRI", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.
7. All'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4
e' inserito il seguente:
"4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base
dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina
comunitaria, alla semplificazione ((e all'ottimizzazione)) del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, anche alla
luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti,
ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione
dell'utenza; le semplificazioni ((e l'ottimizzazione)) sono adottate
previa verifica tecnica e della congruita' dei relativi costi da
parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni ((e
l'ottimizzazione)) ((sono finalizzate ad assicurare un'efficace
tracciabilita' dei rifiuti e a ridurre i costi di esercizio del
sistema, laddove cio' non intralci la corretta tracciabilita' dei
rifiuti ne' comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario)),
anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di
logistica e mobilita' delle merci e delle persone ed innovazioni di
processo che consentano la delega della gestione operativa alle
associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei
requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di
cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o
l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai
dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al
fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi
produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o
altro soggetto subentrante, puo' essere autorizzato dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere
del Garante per la privacy, a rendere disponibile l'informazione
territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi informativi
pubblici, a favore di altri enti pubblici o societa' interamente a
capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformita' alle
regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di
fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri
per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l'integrita'
dei dati di tracciabilita'. Con il decreto di cui al presente comma
sono, altresi', rideterminati i contributi da porre a carico degli
utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con
decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello di emanazione
del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle
singole componenti dei servizi"
8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni ((e
all'ottimizzazione)) di cui al comma 7 si procede entro il 3 marzo
2014; tale data puo' essere differita, per non oltre sei mesi, con
decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e
del mare se cio' si renda necessario al fine di rendere operative le
semplificazioni ((e l'ottimizzazione)) introdotte. Sono fatte salve
le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di
conformita' del SISTRI alle norme e finalita' vigenti anteriormente
all'emanazione del decreto di cui al comma 7, e che devono
concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di
costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda
l'operativita' del sistema, entro ((sessanta giorni lavorativi dalla
data di inizio di detta operativita')). La commissione di collaudo si
compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia
per l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a. e due tra professori
universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni
oggetto del collaudo. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle
risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102.
9. All'esito dell'approvazione delle semplificazioni ((,
dell'ottimizzazione)) e delle operazioni di collaudo di cui al comma
8 e in considerazione delle modifiche legali intervenute e anche
tenendo conto dell'audit di cui al comma 10, il contenuto e la durata
del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano
economico-finanziario sono modificati in coerenza con il comma 4-bis
dell'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite
delle risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 14-bis del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del
predetto comma 4-bis.
10. Al fine di assicurare la funzionalita' del SISTRI senza
soluzione di continuita', il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare provvede, sulla base dell'attivita' di
audit dei costi, eseguita da una societa' specializzata terza, e
della conseguente valutazione di congruita' dall'Agenzia per l'Italia
Digitale, al versamento alla societa' concessionaria del SISTRI dei
contributi riassegnati ai sensi dell'articolo 14-bis del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il trenta per
cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013
e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, al netto di quanto gia' versato dal Ministero
sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione del sistema.
Il pagamento e' subordinato alla prestazione di fideiussione che
viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformita' di
cui al comma 8. ((Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).
11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del
d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma
3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a
quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo,
commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI e'
obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai
soggetti per i quali il SISTRI e' obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono
irrogate nel caso di piu' di tre violazioni nel medesimo rispettivo
arco temporale.
12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del
2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "(nuovo
produttore)".
((12-bis. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 190 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di
carico e scarico dei rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali
pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3
dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da
potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera
g) del comma 3 dell'articolo 184;
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che
raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di
preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e
smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto
intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in
attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa
navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo
trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo; c)
gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono
volontariamente al sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a),
dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri rifiuti
speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori
iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono
all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una
delle due seguenti modalita':
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario
di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al
trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
b) con la conservazione per tre anni del documento di
conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attivita' agricole,
rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti
nell'ambito del 'circuito organizzato di raccolta' di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera pp).
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere
annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attivita'
di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le
annotazioni devono essere effettuate:
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci
giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di
preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla
presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da
detta attivita';
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di
trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e
dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni
lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni
lavorativi dalla conclusione dell'operazione".
12-ter. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole: "I soggetti di cui al comma 1," sono
sostituite dalle seguenti: "I produttori iniziali di rifiuti speciali
non pericolosi di cui al comma 1, lettera a),".
12-quater. All'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Per gli
enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono
obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da
un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i
seguenti dati:".
12-quinquies. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo il comma 19 e' inserito il seguente:
"19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale
gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto
dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale
o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli
stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla
lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183")).
13. E' abrogato l'articolo 27 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18
febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente, e'
soppresso il Comitato di vigilanza e controllo di cui al medesimo
articolo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' costituito, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro
medesimo, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del
SISTRI ((comprendente, oltre ai soggetti gia' partecipanti al
soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra
le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),
senza compensi o indennizzi per i partecipanti ne' altri oneri per il
bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di monitoraggio del
sistema di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102. ((Il tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI
provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi al Parlamento una
relazione sul proprio operato)).
14. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei
confronti dei soli soggetti il cui fatturato e' superiore al
fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.".
((14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle
strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del
contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del
contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo
forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera
h), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal decreto del Ministro
dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
193 del 21 agosto 2006, nonche' di migliorare l'efficienza delle
operazioni inerenti la loro tracciabilita', all'articolo 108, comma
8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, al secondo periodo, dopo le parole: "articolazioni
centrali" sono inserite le seguenti: "e periferiche". All'attuazione
del presente comma si provvede avvalendosi delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente)).
Art. 12
(Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico
nazionale)
1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle
attivita' di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5
dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, necessarie per
assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e
dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento
ILVA di Taranto, in considerazione dell'urgente necessita' di
provvedere e di evitare ulteriori ritardi, e' autorizzata la
costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto
produttivo dell'ILVA di Taranto, ((...)) che hanno ottenuto parere di
compatibilita' ambientale ((, per la discarica di rifiuti non
pericolosi nel 2010,)) e valutazione d'impatto ambientale ((, per la
discarica di rifiuti pericolosi nel 1995,)) positivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, da destinarsi
esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attivita'
dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento
ambientale.
2. Le modalita' di costruzione e di gestione delle discariche di
cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel
rispetto delle normative vigenti e assicurando un'elevata protezione
ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub
commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61
del 2013, ((sentita)) l'Agenzia regionale per la protezione
ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura,
sentito il comune di Statte e il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.
3. Il commissario straordinario, di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge n. 61 del 2013, puo' sciogliersi dai contratti con
parti correlate in corso d'esecuzione alla data del decreto che
dispone il commissariamento dell'impresa, ove questi siano
incompatibili con la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui
ai commi 5 e 6 del predetto articolo. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato
nonche' ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e
80, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
4. La disciplina della responsabilita' per il commissario, il
sub-commissario e gli esperti del comitato, di cui all'articolo 1,
comma 9 del decreto-legge n. 61 del 2013, deve intendersi estesa
anche ai soggetti da questi funzionalmente delegati che curino la
predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del
medesimo articolo. ((Tale disciplina trova applicazione dalla data di
nomina del commissario straordinario)).
5. I finanziamenti a favore dell'impresa commissariata di cui
all'articolo 1, comma 1 del decreto- legge n. 61 del 2013, in
qualsiasi forma effettuati, anche da parte di societa' controllanti o
sottoposte a comune controllo, funzionali alla predisposizione e
all'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo
sono prededucibili ai sensi e agli effetti di cui all'articolo
182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
((5-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per
equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto
societa', aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonche' quote
azionarie o liquidita' anche se in deposito, il custode
amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli
organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuita' e
lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e
riferendone all'autorita' giudiziaria. In caso di violazione della
predetta finalita' l'autorita' giudiziaria adotta i provvedimenti
conseguenti e puo' nominare un amministratore nell'esercizio dei
poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli
adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in
danno di societa' che gestiscono stabilimenti di interesse strategico
nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui
al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89".
5-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89,
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Al commissario e'
attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio
e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta
a commissariamento".
5-quater. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012,
n. 231, si interpreta nel senso che per beni dell'impresa si devono
intendere anche le partecipazioni dirette e indirette in altre
imprese, nonche' i cespiti aziendali alle stesse facenti capo.
5-quinquies. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 89, si interpreta nel senso che, ferma restando la
legittimazione del commissario straordinario a gestire e disporre
delle linee di credito e dei finanziamenti ivi richiamati, la
titolarita' dei medesimi resta in capo all'impresa commissariata)).
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di
cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in coerenza con
le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ivi
richiamate, emana un apposito decreto con cui individua le modalita'
di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva
di Taranto sentite la regione Puglia e l'ARPA della regione Puglia,
nonche', per quanto concerne le misure di compensazione ambientale
per il Comuni interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6, sono a
carico dell'ILVA s.p.a., senza alcun onere a carico della finanza
pubblica.
Art. 12-bis
(( (Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome)
))
((1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio
desumibili dal presente decreto ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti speciali e delle
relative norme di attuazione.
2. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione,
nonche' ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3)).
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 agosto 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
D'Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
Cancellieri, Ministro della giustizia
Carrozza, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Bray, Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo
Trigilia, Ministro per la coesione
territoriale
Bonino, Ministro degli affari esteri
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Orlando, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Alfano, Ministro dell'interno
Zanonato, Ministro dello sviluppo
economico
Lupi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
De Girolamo, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri