Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Norme Decreti DE 1989 DPCM 16 dicembre 1989
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DPCM 16 dicembre 1989
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1989, n. 299.
Attuazione dell'art. 3, comma 2, della L. 29 dicembre 1988, n. 544, concernente elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni (1).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, al fine di avviare la rivalutazione delle pensioni conseguite con un'anzianità contributiva superiore a settecentottanta settimane e delle pensioni limitate dal massimale di retribuzione pensionabile;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro;
Decreta:
Art. 1
1. Con effetto dal 1° gennaio 1990, le pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, con decorrenza compresa nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1989, integrate al trattamento minimo ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le quali sono state conseguite per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva e figurativa non inferiore a settecentottantuno, sono maggiorate mensilmente nella misura di L. 2.500 per ogni anno di contribuzione effettiva e figurativa alla data di decorrenza della pensione.
2. L'importo mensile delle pensioni attribuite ai sensi del comma 1, nel caso in cui risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dalla maggiorazione, è aumentato, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai sensi del comma 1.
3. Agli effetti di cui ai commi 1 e 2, per le pensioni di riversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.
4. Gli aumenti di cui ai commi 1 e 2 assorbono, se percepita, la maggiorazione di cui all'art. 14-quater, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e sono ridotti, per le pensioni ai superstiti, in proporzione alle aliquote di riversibilità.
5. La riliquidazione prevista dalle disposizioni contenute nel presente articolo non può in ogni caso determinare un incremento perequabile della pensione, rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1989, inferiore a L. 50.000 mensili, con riassorbimento della maggiorazione di cui all'art. 14-quater, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, se percepita.
Art. 2
1. Il limite massimo di retribuzione annua ai fini della determinazione delle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza compresa nel periodo dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1984, è fissato in:
a) L. 13.157.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1971;
b) L. 13.725.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1972;
c) L. 14.419.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1973;
d) L. 15.716.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1974;
e) L. 17.593.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1975;
f) L. 18.918.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1976;
g) L. 20.066.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1977;
h) L. 22.178.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1978;
i) L. 23.113.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1979;
l) L. 24.235.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1980;
m) L. 26.035.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1981;
n) L. 27.705.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1982;
o) L. 29.457.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1983;
p) L. 30.321.000,per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1984.
Per le pensioni di cui al comma 1 si procede, a domanda, alla rideterminazione dell'importo sulla base dei limiti massimi di retribuzione indicati nel comma stesso e relativi all'anno di decorrenza della pensione.
3. La differenza fra l'importo determinato in base ai commi 1 e 2, comprensivo delle rivalutazioni nel frattempo intervenute, con assorbimento di quanto eventualmente corrisposto a norma dell'art. 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e l'importo della pensione effettivamente percepita dall'interessato al momento della domanda viene corrisposta nel limite del 60 per cento del suo ammontare con effetto dal 1° gennaio 1990 o dal mese successivo a quello della presentazione della domanda, se posteriore al 30 giugno 1990.
4. Le disposizioni predette si applicano anche ai supplementi di pensione di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, liquidati con decorrenza successiva alla data del 31 maggio 1981.
5. Agli effetti di cui al presente articolo per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.
Art. 3
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto, determinati in lire 300 miliardi a decorrere dal 1990, sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e vi si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 3660 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1990 e corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Art. 4
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(1) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.