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Legge 1338 del 12 agosto 1962
Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti.
Vigente al: 20-10-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
((Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base
contemplate dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel
testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e' elevato a
86,4 volte)).
Art. 2.
L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' ed ai
superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non puo' essere
inferiore ai seguenti minimi:
a) pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei
superstiti per i titolari di eta' inferiore ai 65 anni, lire 15.600;
b) pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei
superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta',
lire 19.500. (4)
I trattamenti minimi di cui al comma precedente non sono dovuti:
a) a coloro che percepiscono piu' pensioni a carico
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta
assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero
dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il
pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione
superiore al minimo garantito; (8) (10) (11) (12) ((13))
b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199.
Ove non competano i trattamenti minimi di cui al primo comma,
trovano applicazione le disposizione relative ai trattamenti minimi
di cui all'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
I trattamenti minimi di pensione per invalidita' o per vecchiaia
sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per
il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub
articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Ai trattamenti minimi si aggiunge una aliquota pari ad un
dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione
delle festivita' natalizie.
Il titolare di pensione e' tenuto a denunciare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo
verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione
nella misura delle pensioni di cui gia' fruisce.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di
subordinare l'assegnazione e la continuazione del pagamento dei
trattamenti minimi al controllo della esistenza dei requisiti di
legge.
A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti
fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri il
godimento dei trattamenti minimi, si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 23, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 21 luglio 1965, n. 903, come modificata dal D.P.R. 27 aprile
1968, n. 488, ha conseguentemente disposto (con l'art. 16) che "gli
importi dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti
previsti dall'art. 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono
elevati, con effetto dal 1 maggio 1968 a: lire 18.000 mensili, per i
titolari di eta' inferiore a 65 anni; lire 21.900 mensili, per i
titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta'."
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 17 luglio 1974, n. 230 (in
G.U. 1a s.s. 24/07/1974 n. 194) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, secondo comma,
lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), e
dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),
nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della
pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di
pensione di riversibilita' a carico di altri fondi o gestioni
speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni dello
Stato."
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AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 29 dicembre 1976, n. 263
(in G.U. 1a s.s. 05/01/1977 n. 4) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, comma secondo,
lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), e
dell'art. 23 della legge 23 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),
nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della
pensione diretta per l'invalidita', a carico dell'INPS, ai titolari
di pensione diretta a carico di amministrazioni dello Stato."
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AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 26 febbraio 1981, n. 34
(in G.U. 1a s.s. 04/03/1981 n. 63) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lettera a) della legge 12
agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude il diritto
all'integrazione al minimo della pensione diretta a carico dell'INPS,
sia essa di vecchiaia che di invalidita', per chi sia gia' titolare
di pensione diretta dello Stato, dell'Istituto Post - telegrafonici e
della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per effetto
del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito; nonche'
nella parte in cui preclude che la pensione di riversibilita' INPS
sia calcolata in proporzione alla pensione diretta INPS integrata al
minimo, che il titolare defunto avrebbe avuto diritto di percepire."
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AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 maggio 1982, n. 102
(in G.U. 1a s.s. 02/06/1982 n. 150) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a) della legge 12
agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude per i titolari di
pensione diretta dello Stato l'integrazione al minimo della pensione
di riversibilita' INPS, qualora per effetto del cumulo sia superato
il trattamento minimo garantito."
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AGGIORNAMENTO (13)
La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 6 dicembre 1985, n. 314
(in G.U. 1a s.s. 11/12/1985 n. 291) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12
agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude l'integrazione al
minimo della pensione di riversibilita' INPS per i titolari della
pensione di riversibilita' a carico dello Stato, del Fondo di
previdenza costituito presso le ferrovie dello Stato, del Fondo di
previdenza per i dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte
dirette, nonche', per il titolare della pensione diretta a carico
della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per effetto
del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito" e " in
applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 -
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a,
della legge 1338 del 1962, nelle parti non dichiarate
costituzionalmente illegittime dal precedente punto del dispositivo,
nonche' dalle sentenze n. 230 del 1974, n. 263 del 1976, n. 34 del
1981, n. 102 del 1982."
Art. 3.
Il servizio militare relativo al periodo di guerra 1915-19 viene
conteggiato nella misura di lire 6 settimanali come previsto dalla
legge 4 aprile 1952, n. 218, anche se la pensione sia stata liquidata
precedentemente a tale legge.
Art. 4.
((I contributi versati o accreditati nell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto,
a domanda, a un supplemento della pensione in atto purche' siano
trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione
medesima.
I contributi versati successivamente alla data di decorrenza del
supplemento di cui al comma precedente, danno diritto alla
liquidazione di ulteriori supplementi dopo che siano trascorsi almeno
due anni dalla decorrenza del precedente.
I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno
del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda.
La relativa misura annua, comprensiva della tredicesima rata di
pensione, si determina moltiplicando per 18,72 volte l'importo dei
contributi base versati ed accreditati nel periodo al quale si
riferisce il supplemento.
L'ammontare del supplemento e' portato in detrazione dall'eventuale
integrazione della pensione al trattamento minimo.
In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai
fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti,
sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto
richiesta dei supplementi prima della morte)). ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n.488 ha disposto (con l'art. 19) che la
presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1968.
Art. 5.
L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, ha facolta' di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.
Il diritto alla pensione supplementare e' subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.
((La pensione supplementare diretta:
a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della relativa domanda;
b) si determina con le stesse modalita' previste per la
liquidazione dei supplementi di cui al quarto comma del precedente
articolo 4;
c) e' aumentata di un decimo del suo importo per il coniuge e per
ogni figlio per i quali sussistano le condizioni stabilite
dall'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903)). ((4))
I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione
supplementare danno diritto ai supplementi di cui al precedente
articolo 4.
La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi
sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento e sono
riversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della
predetta assicurazione.
In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza
indicati nel primo comma del presente articolo, o di iscritto ai
trattamenti stessi, i contributi per lui versati nell'assicurazione
generale obbligatoria, ove non abbiano gia' dato luogo a liquidazione
di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano
sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a
favore dei superstiti secondo le norme dell'assicurazione stessa,
danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi
sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata
al dante causa.
Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare diretta
risultino versati altri contributi che non abbiano dato luogo a
supplemento, di essi va tenuto conto ai fini della determinazione
della pensione supplementare ai superstiti.
E' abrogata ogni altra diversa disposizione in materia di
utilizzazione dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti pertinenti a
pensionati a carico delle forme di previdenza indicate nel primo
comma.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n.488 ha disposto (con l'art. 12) che la
presente modifica ha effetto dal 10 maggio 1968.
Art. 6.
E' fissato un nuovo termine perentorio di due anni a partire dalla
data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione
della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e di
pensionati di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.
I superstiti di assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1944 e
anteriormente al 1 gennaio 1958 e che al momento della morte era in
possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti
dal numero 1) dell'articolo 9, sub articolo 2, della legge 4 aprile
1952, n. 218, per il diritto alla pensione di vecchiaia, hanno
diritto alla pensione indiretta con decorrenza dal primo giorno del
mese di entrata in vigore della presente legge, sempreche' nei loro
confronti risultino verificate le condizioni previste per i
superstiti degli assicurati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 2
della legge 20 febbraio 1958, n. 55.
La domanda di pensione da parte dei superstiti di cui al comma
precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il
termine indicato dal primo comma del presente articolo. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 18 marzo 1968, n.238 ha disposto (con l'art. 7) che "Il
termine per la presentazione della domanda di pensione da parte dei
superstiti di cui all'articolo 6 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
e' riaperto fino al 31 dicembre 1970.
Detta pensione deve essere calcolata secondo le norme in vigore
antecedentemente al 1 maggio 1968 e decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello della presentazione della domanda."
Art. 7.
L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio
1945, n. 39, e' sostituito dal seguente:
Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2
della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge:
1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione
personale per sua colpa;
2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia
contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni ed il matrimonio sia
durato meno di 2 anni. ((14a))
Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma
quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per
causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa
di guerra o di servizio, nonche' per i matrimoni celebrati
successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente
matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1
dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche per
i decessi intervenuti anteriormente al 1 maggio 1969. (7)
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla
L. 11 agosto 1972, n. 485, ha disposto (con l'art. 6-bis) che la
presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1969.
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AGGIORNAMENTO (14a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 aprile-2 maggio 1991, n.
189 (in G.U. 1a s.s. 08/05/1991, n. 18) ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti) nel testo sostituito con
l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),
sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in
epigrafe."
Art. 8.
Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218,
e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a
coloro che comunque percepiscono piu' pensioni a carico della
assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta
assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero
dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il
pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo
garantito".
Art. 9.
In deroga a quanto stabilito dall'articolo 10, comma quinto, della
legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dagli articoli 2 -
comma secondo, lettera a) - e 8 della presente legge, si dispone:
a) spetta il trattamento minimo sulla pensione di riversibilita'
anche nell'ipotesi che uno dei con titolari di essa divenga
pensionato di invalidita' o di vecchiaia dell'assicurazione
obbligatoria;
b) spetta il trattamento minimo sulla pensione di invalidita' o
di vecchiaia qualora il pensionato risulti contitolare di pensione di
riversibilita' integrata al minimo.
Cessa dal diritto ai trattamenti di cui alle precedenti lettere a)
e b) il pensionato allorche' rimanga unico titolare della pensione di
riversibilita' e di quella diretta.
Art. 10.
Nel caso di contitolare di pensione di riversibilita' che presti
opera retribuita, le riduzioni previste dall'articolo 12 della legge
4 aprile 1952, n. 218, modificato dallo articolo 6 della legge 20
febbraio 1958, n. 55 e dall'articolo 2 della presente legge, si
applicano alla parte di pensione dovuta al contitolare che lavora,
fatta salva la quota di trattamento minimo eventualmente spettante.
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432))
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432))
Art. 13.
Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che
abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria
invalidita', vecchiaia e superstiti e che non possa piu' versarli per
sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, puo' chiedere all'Istituto
nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti
dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari
alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione
obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione
ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le rispettive
quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di
adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato
di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli
considerati ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione gia' in
essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente
sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta'
concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto
nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai
quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del
rapporto di lavoro, nonche' la misura della retribuzione corrisposta
al lavoratore interessato. ((14))
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la
costituzione della rendita a norma del presente articolo, puo' egli
stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al
risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto
nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e
della retribuzione indicate nel comma precedente. ((14))
Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il
lavoratore allorche' si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma,
deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la
riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno
all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio
di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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AGGIORNAMENTO (14)
La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 22 dicembre 1989, n. 568
(in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52) ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma, legge 12 agosto
1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento di pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e
superstiti), nella parte in cui, salva la necessita' della prova
scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal
lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto
stesso e l'ammontare della retribuzione."
Art. 14.
A coloro che sono in atto titolari di rendita a carico
dell'assicurazione facoltativa, liquidata con le norme anteriori alla
entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' concessa, a
decorrere dal 1 luglio 1962, la facolta' di optare fra il trattamento
in atto goduto e quello derivante dall'applicazione nei loro riguardi
del metodo di liquidazioni previsto dai primi tre commi dello
articolo 29 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218.
L'articolo 29 indicato al comma precedente si applica anche agli
iscritti nel soppresso ruolo delle assicurazioni popolari di rendite
vitalizie, nonche' alle pensioni a carico del ruolo stesso vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15.
Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state
trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico in forza
dell'articolo 12 dell'Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956,
ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il
diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica, o che
matureranno tale diritto entro il 31 dicembre 1965, sara' corrisposta
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a totale carico
dello Stato, un'integrazione della pensione stessa fino al
raggiungimento dei trattamenti minimi previsti dalla presente legge.
(4) ((5))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n.488 ha disposto (con l'art. 38) che "Ai
cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state
trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico, in forza
dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956,
ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il
diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro il 31
dicembre 1965, e' corrisposto, a decorrere dal 1 maggio 1968,
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a totale carico
del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, un aumento
dell'integrazione di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338, fino al raggiungimento dell'importo di lire 18.000 mensili."
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 8, comma 1)
che "Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state
trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
all'istituto nazionale di assicurazione sociale libico, in forza
dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956,
ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il
diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro il 31
dicembre 1965, e' corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 1969,
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a totale carico
del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, un aumento
dell'integrazione di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338, fino al raggiungimento dell'importo mensile dei trattamenti
minimi previsti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti"
Art. 16.
Le disposizioni degli articoli 1 e 2, commi primo e secondo, della
presente legge non si applicano agli assicurati e ai pensionati delle
Gestioni speciali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e alla
legge 4 luglio 1959, n. 463.
Art. 17.
A partire dal 1 luglio 1962, la misura del contributo stabilito a
favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia dall'articolo 12,
terzo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e' elevata allo
0,30 per cento dei contributi riscossi in ciascun anno dal Fondo per
l'adeguamento delle pensioni, al netto della quota pertinente
all'assistenza di malattia ai pensionati.
Per l'anno 1962, e' concesso all'Opera nazionale pensionati
d'Italia, a carico del Fondo adeguamento pensioni, un contributo
straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di
riposo.
Il pagamento di tale contributo straordinario sara' effettuato in
quattro rate trimestrali a partire dal mese di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 18.
Sono apportate le seguenti modificazioni agli articoli 6, 7 e 9 del
testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, gia'
modificato con le leggi 30 luglio 1957, n. 652 e 25 gennaio 1959, n.
26:
1°) la lettera a) dell'articolo 6 e' sostituita dalla seguente:
"a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non
abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel
complesso a lire 13.000 mensili. Non sono considerate ai fini
predetti le pensioni di guerra";
2°) la lettera b) dell'articolo 7 e' sostituita dalla seguente:
"b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura,
proventi superiori nel complesso a lire 13.000 mensili nel caso di un
solo genitore e a lire 20.000 mensili nel caso di due genitori";
3°) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la
corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e
dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti
esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 18.000 mensili per
il coniuge e per un solo genitore e a lire 33.000 mensili per i due
genitori".
Art. 19.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903))
Art. 20.
A partire dai primo periodo di paga successivo a quello in corso
alla data del 30 giugno 1962, la misura del contributo dovuto dai
datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle
pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai fini della
garanzia dei trattamenti minimi e della rivalutazione delle pensioni,
e' fissata in ragione del 18 per cento della retribuzione imponibile,
di cui il 12 per cento a carico del datore di lavoro e il 6 per cento
a carico del lavoratore.
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso
alla data del 30 giugno 1963, la misura del contributo di cui al
precedente comma e' determinata in ragione del 19,80 per cento della
retribuzione imponibile, di cui il 13,20 per cento a carico del
datore di lavoro ed il 6,60 per cento a carico del lavoratore.
In aumento alle misure del contributo di cui ai precedenti commi,
si applicano le seguenti quote di contribuzione, previste
dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, ai fini del
finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati:
il 2,80 per cento della retribuzione imponibile, fino a tutto il
periodo di paga precedente a quello in corso al 1 gennaio 1964, data
in cui - ai sensi dell'articolo 5 della citata legge 31 dicembre
1961, n. 1443 - l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati e'
posto a carico delle rispettive gestioni della assicurazione contro
le malattie dei lavoratori in attivita' di servizio, mediante
adeguamento delle misure dei relativi contributi con l'osservanza dei
criteri di ripartizione dell'onere tra datori di lavoro e lavoratori
prevista per il funzionamento di ciascuna gestione;
lo 0,20 per cento della retribuzione imponibile, fino all'intera
copertura della parte di onere per l'assistenza di malattia ai
pensionati non fronteggiata dalla disponibilita' del Fondo per
l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai
pensionati per il periodo anteriore al 1 gennaio 1962. Con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
il Ministro per il tesoro, sara' stabilita la data di cessazione
dell'applicazione della quota anzidetta in corrispondenza della
avvenuta copertura dell'onere di cui trattasi. ((15))
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 ha disposto (con l'art. 36, comma
1, lettera a)) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 37, l'imposta
regionale sulle attivita' produttive si applica a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data
sono aboliti:
a) (...) il contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1,
terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo
20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338."
Art. 21.
La misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai
lavoratori, ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n.
218, a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per
l'assistenza di malattia ai pensionati, puo' essere modificata con
decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per
il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
Le variazioni della misura del contributo di cui al precedente
comma saranno stabilite in relazione al fabbisogno del Fondo e alle
risultanze della relativa gestione derivante dall'applicazione delle
norme che regolano le prestazioni a carico del Fondo vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 22.
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso
alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le
tabelle A e B. n. 1, dei contributi base dovuti per le assicurazioni
sociali obbligatorie, allegate alla legge 20 febbraio 1958, n. 55,
sono sostituite dalle tabelle A e B, n. 1, allegate alla presente
Art. 23.
Con effetto dal 1 luglio 1962 sono abrogate le seguenti
disposizioni:
articolo 61, ultimo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile
1936, n. 1155;
articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218; articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818;
articolo 5 e articolo 11, ultimo comma, della legge 20 febbraio 1958,
n. 55;
articolo 12, quinto e sesto comma, della legge 4 aprile 1952, n.
218;
articolo 27, ultimo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;
articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1957, n. 818.
Art. 24.
Il diritto a beneficiare del trattamento minimi di cui alla lettera
b) del primo comma dell'articolo 2 decorre dal primo giorno dell'anno
in cui il pensionato compie il 65° anno di eta'.
I pensionati che compiano il 65° anno di eta' nel corso del 1962
hanno diritto all'aumento del minimo dalla data stabilita al secondo
comma del successivo articolo 26.
Art. 25.
E' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale una Commissione con il compito di procedere alla revisione ed
armonizzazione dell'assicurazione per l'invalidita', le vecchiaia ed
i superstiti, amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, nelle sue varie forme, gestioni e fondi, sia per i
lavoratori dipendenti che per gli autonomi e gli associati.
La Commissione e' nominata dal Ministro per il lavoro o la
previdenza sociale. Di essa faranno parte: due membri designati da
ciascuna delle grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro che hanno rappresentanza nel Consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; 11
esperti 2 funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; un funzionario per ciascuno dei Ministeri del bilancio e del
tesoro; un funzionario dello Istituto nazionale della previdenza
sociale.
La Commissione potra' avvalersi anche dell'opera di funzionari del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
La Commissione dovra' riferire al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, con apposita relazione entro il 31 marzo 1963,
sull'ordinamento generale dell'assicurazione predetta e in
particolare sui seguenti punti:
soggetti protetti;
eta' di pensionamento e condizioni di iscrizione e contribuzione;
prestazioni di vecchiaia, di invalidita' e inabilita';
condizioni di invalidita' pensionabile:
problemi del cumulo delle prestazioni, dell'Istituto della
prosecuzione volontaria e dell'assicurazione facoltativa;
assicurazione di malattia ai pensionati e relativo finanziamento;
finanziamento ed interventi dello Stato.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvedera' a
trasmettere copia della relazione al C.N.E.L. per il parere: quindi
provvedera', nei sei mesi successivi, presentare un disegno di legge
per riordinare le disposizioni in materia di assicurazione
obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Le spese per il funzionamento della Commissione saranno a carico
dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'esercizio 1962-63 (capitolo 14).
Art. 26.
Le disposizioni della presente legge si applicano alle pensioni
liquidate e da liquidare.
Salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 20 la
presente legge avra' effetto con decorrenza dal 1 luglio 1962.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data ad Abano Terme, addi' 12 agosto 1962
SEGNI
FANFANI BERTINELLI -
BOSCO - TREMELLONI -
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
TABELLA A
((Contributi dovuti per gli assicurati per ogni mese di lavoro
Parte di provvedimento in formato grafico
))
(1) ((4))
TABELLA B
((Contributi dovuti per gli assicurati per ogni settimana di lavoro
Parte di provvedimento in formato grafico
))
(1) ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 21 luglio 1965, n.903 ha disposto (con l'art. 14) che "A
decorrere dal primo periodo di paga successivo a quella in corso alla
fine del terzo mese successivo a quello nel quale viene pubblicata la
presente legge, le tabelle A) e B) n. 1 dei contributi base dovuti
per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 12
agosto 1962, n. 1338, sono sostituite dalle tabelle A) e B) n. 1,
allegate alla presente legge."
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 21 luglio 1965, n. 903, come modificata dal D.P.R. 27 aprile
1968, n.488, ha disposto che la presente modifica ha effetto a
decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla
fine del mese di aprile 1968.