Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Norme Messaggi ME 2004 Messaggio 10857 del 14 aprile 2004
-
Benefici per i lavoratori non vedenti
-
Decorrenza del beneficio
-
Destinatari della norma
-
Domanda e documentazione da allegare
-
Liquidazione della pensione e attribuzione del beneficio
-
Maggiorazione ed assegno straordinario per i dipendenti da imprese di credito e di credito cooperativo
-
Maggiorazione per le pensioni liquidate nel sistema contributivo
-
Natura ed entità del beneficio
-
Periodi che danno titolo al riconoscimento
-
Quando attribuire la maggiorazione
-
Valutazione della maggiorazione per il raggiungimento dei 18 anni al 31/12/95
- Dettagli
- Visite: 26930
Messaggio 10857 del 14 aprile 2004
Oggetto:
Decorrenza supplemento su pensione ago per contribuzione versata nella gestione dei lavoratori autonomi.
1) Da alcune Direzioni è pervenuta una richiesta di chiarimenti in ordine alla decorrenza del supplemento di pensione per i contributi versati o accreditati nella Gestione dei lavoratori autonomi, nell’ipotesi di pensionati che, al momento in cui richiedono la liquidazione della pensione di vecchiaia a carico dell’AGO ai sensi dell’art.2-ter della legge 16 aprile 1974, n.114, abbiano già compiuto l’età pensionabile nella Gestione.
Ciò in quanto le istruzioni contenute al punto 3 della circolare n.60006 del 5 agosto 1974 prevedono che, nell’ipotesi sopra prospettata, i supplementi di pensione per i contributi della Gestione siano liquidati “contestualmente” alla pensione di vecchiaia a carico dell’AGO, mentre quelle fornite con circolare n. 259 del 27 settembre 1994 richiedono, per la liquidazione dei supplementi, il decorso di intervalli di tempo.
Al riguardo si osserva quanto segue.
La richiamata circolare n. 60006 del 5 agosto 1974, va inquadrata nel contesto legislativo dell’epoca.
La disciplina dei supplementi di pensione risulta, peraltro modificata dall’art. 7 della legge 23 aprile 1981, n.155 che, ai commi 4°, 5°, 6° e 7° ha disposto quanto segue:
4.“La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.”
5.“In deroga a quanto previsto nel precedente comma, il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando sino trascorsi anche solo 2 anni a condizione che sia stata superata l’età pensionabile.”
6.“Le disposizioni contenute nei commi 4°e 5° dell’articolo 7 sono applicabili, anche ai supplementi da liquidare, sempre in forma contributiva per contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.”
7.“Il primo supplemento su pensione dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potrà, peraltro, venire richiesto prima del compimento dell’età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali.”
Le istruzioni applicative delle predette disposizioni sono state fornite con circolare n.60067 del 4 giugno 1981.
In particolare, al punto B), sezione seconda della predetta circolare è stato precisato che “per effetto della disciplina introdotta dalla norma in esame, non sarà più possibile riconoscere il diritto a supplementi prima che siano comunque trascorsi dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento i minimi intervalli di tempo di 5 o 2 anni, come era invece possibile in base alla preesistente normativa, purché fosse compiuta l’età pensionabile”.
Da ultimo, con circolare n.259 del 27 settembre 1994, sono stati riassunti i criteri vigenti in materia di liquidazione dei supplementi di pensione.
Tanto premesso, le istruzioni impartite con circolare n.60006 del 5 agosto 1974, p.3 dovranno essere rilette alla luce del nuovo, sopradelineato, quadro normativo in materia di supplementi.
Ne consegue che, nell’ipotesi sopra prospettata, in cui il richiedente la pensione di vecchiaia a carico dell’AGO ai sensi dell’art. 2-ter abbia già compiuto l’età pensionabile nella Gestione, il supplemento su pensione dell’assicurazione generale obbligatoria per i contributi della Gestione, non può essere liquidato contestualmente alla pensione di vecchiaia ma solo a domanda, rispettando le cadenze temporali previste dalle norme che ne regolano attualmente la concessione.
Nulla è innovato per quanto concerne la decorrenza dei supplementi di pensione che ai sensi dell’art.19 del D.P.R 27.4.1968, n.488 continua ad essere il “primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la relativa domanda”.
2) Sono stati chiesti chiarimenti sulla situazione di lavoratori con contribuzione mista che, al compimento dell’età pensionabile, chiedono la liquidazione della pensione nell’assicurazione generale obbligatoria e, contestualmente, la liquidazione di un supplemento per contributi versati nella Gestione dei lavoratori autonomi.
In merito, si richiamano le disposizioni di cui ai commi dell’articolo 7 illustrato al precedente punto.
Pertanto, nella fattispecie prospettata, si dovrà far luogo alla liquidazione della pensione a carico dell’AGO e alla reiezione della domanda di supplemento per i contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Resta inteso che, in tale situazione, le Sedi avranno cura di interpellare preliminarmente l’interessato al fine di consentire al medesimo una scelta ponderata circa la gestione a carico della quale liquidare la pensione.
IL DIRETTORE CENTRALE
GIOVANNUZZI