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La pensione di Vecchiaia
Compatibilità tra l’indennità di mobilità ordinaria ex art. 7 della legge n. 223/1991 e il pensionamento di vecchiaia
A seguito dell’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, con l’articolo 1, comma 5, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le c.d. “finestre di accesso” per la pensione di vecchiaia, si forniscono le nuove disposizioni in materia di compatibilità tra l’indennità di mobilità ordinaria ex art. 7 della legge n. 223/1991 e il pensionamento di vecchiaia.
A tale ultimo riguardo si richiamano i criteri applicati in materia fino al 31.12.2007.
L’articolo 7, comma 3, della legge n. 223/1991, dispone che l'indennità di mobilità non può essere corrisposta successivamente alla data di compimento dell'età pensionabile ovvero che se a questa data non è maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fino alla relativa data di maturazione.
L’articolo 6, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge del 19.7.1993, n. 236, ha successivamente ribadito l’incompatibilità tra l’indennità di mobilità e i trattamenti pensionistici diretti.
Fino al 31.12.2007, peraltro, la pensione di vecchiaia aveva decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato compiva l'eta' pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultavano soddisfatti i requisiti di anzianita' assicurativa e contributiva, previa presentazione della specifica domanda, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti venivano raggiunti (articolo 6 della legge n. 155 del 1981).
Con riferimento alla problematica in oggetto il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, specificatamente richiesto, ha confermato che l’indennità di mobilità ordinaria può essere corrisposta fino alla data di apertura della prima finestra utile di accesso alla pensione di vecchiaia, qualora intervenga entro la durata della prestazione di mobilità ordinaria spettante.
Pensione di Vecchiaia
Scelta della gestione dove liquidare la pensione per gli iscritti che possono far valere contribuzione in più gestioni (autonomi e dipendenti)
Contestuale diritto a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed in una delle gestioni dei lavoratori autonomi
(msg.7145/2015)
Nei confronti degli assicurati che facciano valere contribuzione versata in più gestioni l’articolo 20 della legge 22 luglio 1966, n. 613, al 2° comma, dispone che in favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni dei lavoratori autonomi.
Peraltro l’Istituto ha fornito istruzioni nell’ipotesi in cui alla data della domanda di pensione tutti i requisiti risultino perfezionati sia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con la sola contribuzione versata in tale gestione, sia in una gestione dei lavoratori autonomi con il cumulo di tutta la contribuzione versata in più gestioni, riconoscendo la facoltà per l’interessato di chiedere la liquidazione della prestazione in una gestione diversa.
Tale liquidazione deve essere effettuata solo su espressa richiesta dell’interessato (v. circolari n. 36 del 1990 p. 13, n. 54 del 1991 p. 4).
Parimenti, nell’ipotesi di trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia che, come noto, opera d’ufficio al compimento dell’età ed in presenza dei relativi requisiti ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984, l’Istituto con messaggio n. 12389 dell’11 marzo 1993 ha chiarito che il predetto principio deve ritenersi operante, oltre che nei casi in cui i requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia risultino perfezionati nella stessa gestione a carico della quale è stato liquidato l’assegno di invalidità, anche nei casi in cui risultino perfezionati in una gestione diversa.
Con lo stesso messaggio è stato inoltre precisato che il criterio in questione trova di norma applicazione su richiesta degli interessati, in quanto non è ipotizzabile la rilevazione in via automatica dei casi in cui si possa procedere alla trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia in una gestione assicurativa diversa.
Ciò posto, si precisa che la domanda dell’interessato è ammissibile fino alla data di liquidazione del trattamento pensionistico.
Contestuale diritto a pensione sia nell'AGO dei lavoratori dipendenti che in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. (circ. 36/90).
La liquidazione della pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi secondo i nuovi criteri di cui all'art. 6, commi 8, 9 e 10 della legge 11 novembre 1983, n. 638, può risultare più vantaggiosa per l'interessato, rispetto al trattamento liquidato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. E' possibile pertanto - nel rispetto della "ratio" della vigente normativa ispirata al criterio di riservare al richiedente la prestazione il trattamento di maggior favore - liquidare all'interessato la prestazione a carico della gestione speciale in quanto più favorevole.
Peraltro, allo scopo di evitare successive contestazioni, e' indispensabile che il trattamento più favorevole sia liquidato soltanto previa espressa richiesta dell'interessato da presentarsi, da ritenersi irrevocabile (circ. 54/91).
La pensione va liquidata nella gestione speciale nella quale l'assicurato ha contribuito per ultimo e l'accertamento dei requisiti per il diritto va effettuato secondo le disposizioni che regolano la gestione nella quale si liquida la prestazione (art. 21 legge 613/1966).