Artigiani e commercianti

Contribuzione a saldo

Anno 2025 Circolare 38 del 7 febbraio 2025

Ai sensi del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

  1. è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
  2. è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2025, ai redditi 2025, da denunciare al fisco nel 2026). 

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2025, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

A tale proposito si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, come precisato ogni anno dall’Istituto (cfr., da ultimo, la circolare n. 72 del 14 giugno 2024), i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini IRPEF possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.

Si conferma l’orientamento sinora seguito dall’Istituto e avallato dal Coordinamento Generale Legale, ossia che la suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un’eccedenza a debito a carico del contribuente.

Per quanto attiene all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nelle citate Circolari 102 del 12 giugno 2003, n. 29/2021 e n. 84/2021.

Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha introdotto l’istituto del concordato preventivo biennale, volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi da parte dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. L’istituto del concordato preventivo biennale non fa venire meno gli obblighi contributivi, e la base imponibile concordata assume rilevanza, tra l’altro, ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo n. 13/2024. Per l’individuazione dei requisiti di accesso e delle cause di esclusione si rinvia alle indicazioni fornite in materia dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024.

Anno 2020 (circ.28/2020)

Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

  1. è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
  2. è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2020, ai redditi 2020, da denunciare al fisco nel 2021).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2020, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

A tal proposito si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 63/2002, come precisato ogni anno dall’Istituto (cfr. da ultimo la circolare n. 90/2019), i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini IRPEF possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.

Si ribadisce, confermando l’orientamento sinora seguito dall’Istituto ed avallato dal Coordinamento Generale Legale, che la suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un’eccedenza a debito a carico del contribuente.

Per quanto attiene all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

Anno 2019 (circ.25/2019)

Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

  1. è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
  2. è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2019, ai redditi 2019, da denunciare al fisco nel 2020).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2019, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

A tal proposito si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 63/2002, come precisato ogni anno dall’Istituto (cfr. da ultimo la circolare n. 82/18), i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini IRPEF possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.

Si ribadisce, confermando l’orientamento sinora seguito dall’Istituto ed avallato dal Coordinamento Generale Legale, che la suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un’eccedenza a debito a carico del contribuente.

Per quanto attiene all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

Anno 2017 (circ.22/2017)

Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

  1. è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
  2. è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2017, ai redditi 2017, da denunciare al fisco nel 2018).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2017, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

A tal proposito si rammenta che, ai sensi dell’art 2 del d.l. 63/2002, come precisato ogni anno dall’Istituto (cfr. da ultimo circolare n. 97/16), i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini Irpef possono essere  versati  con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.

Si ribadisce, confermando l’orientamento sinora seguito dall’Istituto ed avallato dal Coordinamento Generale Legale, che la suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un’eccedenza a debito a carico del contribuente.

Per quanto attiene all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

Anno 2016 (circ.15/2016)

Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

  1. è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
  2. è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2016, ai redditi 2016, da denunciare al fisco nel 2017).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2015, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Con riferimento all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

Anno 2015 (circ.26/2015)

Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

  1. è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
  2. è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2015, ai redditi 2015, da denunciare al fisco nel 2016).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2015, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Con riferimento all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

  • Visite: 6506