Artigiani e commercianti
Regime contributivo agevolato
(circ.28/2020) (circ.38/2025)
Per l’individuazione dei requisiti di accesso e delle cause di esclusione dal godimento del regime forfettario previdenziale di cui all’articolo 1, commi da 77 a 84, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si rinvia alle indicazioni fornite nelle circolari n. 29 del 10 febbraio 2015, n. 35 del 19 febbraio 2016, n. 22 del 31 gennaio 2017, n. 27 del 12 febbraio 2018, n. 25 del 13 febbraio 2019, n. 28 del 17 febbraio 2020, n. 17 del 9 febbraio 2021, n. 22 dell’8 febbraio 2022, n. 19 del 10 febbraio 2023 e n. 33 del 7 febbraio 2024; in merito ai requisiti generali di accesso al regime forfettario fiscale si rinvia alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (cfr. le circolari n. 10/E del 4 aprile 2016, n. 9/E del 10 aprile 2019 e n. 23/E del 1° agosto 2023).
Si segnalano, inoltre, le recenti modifiche normative in materia di cause ostative all’accesso al regime agevolato o alla permanenza nel medesimo previste dall’articolo 1, comma 57, della legge n. 190/2014, introdotte, rispettivamente, dall’articolo 1, comma 12, della legge di Bilancio 2025 e dall’articolo 17 della legge 13 dicembre 2024, n. 203.
Si rammenta la natura facoltativa dell’accesso al regime previdenziale, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.
Il regime in parola, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2025 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2024 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2025, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.
I soggetti che hanno, invece, intrapreso nel 2024 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2025 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025, come previsto dal comma 83 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014.
I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2025, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.
L’articolo 1, commi 691 e 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), ha modificato alcuni requisiti per l’accesso al regime fiscale agevolato.
Non è stata peraltro apportata alcuna altra modifica al regime previdenziale agevolato che risulta vigente anche per il 2020, con la medesima portata già illustrata con le precedenti circolari n. 29/15, n. 35/16, n. 22/17, n. 27/18 e n. 25/19 alle quali si rinvia per i contenuti di dettaglio.
Si rammenta la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.
Il regime in parola, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2020 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2019 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2020, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.
I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2019 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2020 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2020.
I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2020, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.
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