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Circolare 166 del 19 giugno 1987
Oggetto:
Pensione di inabilità ex art. 2 della legge 12 giugno 1984 (1), n. 222: rinunzia condizionata ai trattamenti retributivi ovvero sostitutivi della retribuzione.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 222/1984 (1), la
concessione della pensione di inabilita' e' subordinata alla
cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli
elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali,
alla rinunzia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento retributivo o
sostitutivo della retribuzione.
Per effetto di tale disposizione, l'assicurato anche se in possesso
dei requisiti contributivi e sanitari di legge, resta escluso dal diritto
alla pensione di inabilita' fino a quando non sia stata rimossa, mediante
la cancellazione o la rinuncia, la causa ostativa costituita
dall'iscrizione negli elenchi nominativi o negli albi professionali
ovvero della percezione di trattamenti retributivi o sostitutivi della
retribuzione: dal che necessariamente ed ulteriormente discende che in
caso di decesso intervenuto prima della rimozione di tali cause ostative
i superstiti dell'assicurato non possono ottenere la reversibilita' della
pensione di inabilita' ma sono unicamente ammessi a beneficiare della
pensione indiretta (2).
Nella pratica avviene con frequenza che l'assicurato, prima di
indursi a rinunciare alla retribuzione o ai trattamenti sostitutivi di
essa, attende, per evidenti ragioni di cautela, di conoscere l'esito
degli accertamenti sanitari intesi a verificare la sussistenza o meno
dello stato di inabilita'.
La indisponibilita' dell'assicurato ad effettuare la rinuncia al
momento della presentazione della domanda di pensione comporta, nella
maggior parte dei casi, il differimento della decorrenza della
prestazione: diverse o piu' gravi sono viceversa le conseguenze
nell'ipotesi in cui, nelle more dell'istruttoria della domanda,
intervenga il decesso dell'assicurato dal momento che, per quanto detto
in precedenza, i suoi superstiti restano esclusi dalla riversibilita'
della pensione di inabilita'.
Muovendo dalla constatazione di tali circostanze ed allo scopo di
ovviare agli inconvenienti sopra citati e' stata esaminata e riconosciuta
l'ammissibilità di una rinuncia condizionata ai trattamenti in questione
da parte dei lavoratori interessati.
In pratica l'assicurato, all'atto della presentazione della domanda
di pensione di inabilità, formula una rinuncia formale alla retribuzione
o ai trattamenti sostitutivi di essa, condizionando, peraltro, gli
effetti abdicativi della rinuncia stessa al riconoscimento del diritto
alla pensione di inabilita' per cui la reiezione della domanda priva di
effetti "ab origine" la rinuncia ripristinando il diritto
dell'interessato alla retribuzione o ai trattamenti sostitutivi di essa.
Al riguardo e' stato considerato che i trattamenti retributivi
nonche' quelli sostitutivi della retribuzione non possono essere, in via
di principio, oggetto di rinunzie o transazioni (art. 2113 c.c.):
peraltro, l'art. 2 della legge n. 222/1984, subordinando la concessione
della pensione di inabilita' alla "rinuncia ai trattamenti a carico
dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro
trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione", ha
evidentemente inteso fare eccezione a tale principio sicche', dal
coordinamento delle due norme, deve dedursi che, ai soli fini del
riconoscimento del diritto alla pensione di inabilita' anche ai
trattamenti in esame siano stati resi rinunciabili.
Alla luce di tali considerazioni la formulazione di una rinuncia
"condizionata" appare compatibile sia con la normativa di carattere
generale sia con le norme specifiche della legge n. 222.
Si potrebbe anzi osservare che, a rigore, la rinuncia nascerebbe
condizionata indipendentemente da una specifica indicazione in tal senso
dell'assicurato dal momento che, per quanto detto in precedenza, la
rinunzia ai trattamenti in questione in tanto e' ammissibile in quanto ad
essa consegua la liquidazione della pensione di inabilita': mancando la
quale i trattamenti retributivi o sostitutivi riacquisterebbero la loro
propria natura con conseguente automatica caducazione della rinunzia.
- Istruzioni operative
All'atto della presentazione della domanda di pensione di inabilita'
gli assicurati che percepiscano una retribuzione o una prestazione
sostitutiva della stessa, ove vogliano evitare il differimento o il
disconoscimento del diritto a pensione per effetto dell'esistenza di una
delle suddette cause ostative, dovranno rilasciare la dichiarazione di
cui al testo allegato n. 1 - che le Sedi avranno cura di riprodurre a
duplicatore e di mettere a disposizione anche degli Enti di Patronato -
attestante la rinuncia alla prestazione in godimento subordinatamente,
peraltro, al riconoscimento da parte dell'Istituto della sussistenza dei
requisiti sanitari ed assicurativi per la pensione.
Nel caso in cui la prestazione in godimento sia pagata dal datore di
lavoro, o in quanto facente carico allo stesso (retribuzione) o in quanto
anticipata per conto dell'INPS (trattamenti di C.I.G. e indennita' di
malattia con pagamento a conguaglio), la dichiarazione di cui sopra
dovra' essere firmata anche dal datore di lavoro.
Fermo restando che, ove non sia stata presentata la dichiarazione di
rinuncia condizionata" e venga accertato che il richiedente la pensione
di inabilita' abbia in corso di erogazione un trattamento di integrazione
salariale o di indennita' di malattia, ovvero versi in uno stato di
malattia retribuita dal datore di lavoro, le Sedi continueranno ad
attenersi alle istruzioni impartite al punto 4.2, lettera e) della
circolare numero 4396 O. del 10 aprile 1985 (3); in presenza di una
dichiarazione di rinuncia "condizionata" a prestazioni previdenziali
facenti carico all'Istituto dovranno essere, invece, seguiti gli stessi
criteri gia' stabiliti nella medesima circolare n. 4396 O., al punto 4,2,
lettera d) per i casi di percezione di trattamenti di disoccupazione.
Le prestazioni di cui trattasi continueranno, pertanto, ad essere
corrisposte fino al momento in cui risulti accertato il diritto a
pensione e le somme percepite dalla data di decorrenza della pensione
andranno conguagliate e recuperate in sede di pagamento degli arretrati.
Ove l'importo da recuperare dovesse superare quello degli arretrati
di pensione il recupero dell'eccedenza avverra' sulle rate correnti con
la osservanza dei limiti di legge.
Per la sospensione dei pagamenti e la quantificazione delle somme da
reincassare occorrera' stabilire i necessari collegamenti con i settori
preposti al pagamento delle diverse prestazioni, nei casi di pagamenti
diretti e con i datori di lavoro, nei casi di pagamenti a conguaglio.
Per tale seconda ipotesi le Sedi, prima di liquidare la pensione,
provvederanno ad inviare all'interessato il testo di dichiarazione di cui
all'allegato n. 2 - da riprodurre a duplicatore - perche' lo
restituiscano dopo averlo fatto debitamente compilare e sottoscrivere dal
datore di lavoro.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
(1) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 1787.
(2) V. circolare n. 53624 A.G.O. dell'11 marzo 1986, in "Atti ufficiali",
pag. 625.
(3) V. "Atti ufficiali" 1985, pag. 1212.
ALLEGATO N. 1 Mod. Rinuncia alla retribuzione e ai trattamenti
sostitutivi della stessa.
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ALLEGATO N. 2 Mod. Lettera di comunicazione all'interessato.
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