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Decreto Legislativo 509 del 30 giugno 1994
Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in
persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza.
Vigente al: 29-1-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 marzo 1994;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Enti privatizzati
1. Gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto
legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1 gennaio 1995, in
associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi
di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi
dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di
finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere
finanziario.
2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza
scopo di lucro e assumono la personalita' giuridica di diritto
privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e
secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo
titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti
previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione
e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse.
3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attivita'
previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle
categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati
originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorieta' della
iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono
consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione
di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri
sociali.
4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti
adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono essere approvati
ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri:
a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli
organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione
degli organi stessi, cosi' come previsti dagli attuali ordinamenti;
b) determinazione dei requisiti per l'esercizio dell'attivita'
istituzionale, con particolare riferimento all'onorabilita' e
professionalita' dei componenti degli organi collegiali e, comunque,
dei responsabili dell'associazione o fondazione. Tale
professionalita' e' considerata esistente qualora essa costituisca un
dato caratterizzante l'attivita' professionale della categoria
interessata;
c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la
continuita' nell'erogazione delle prestazioni, in misura non
inferiore a cinque annualita' dell'importo delle pensioni in essere.
Ferme restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, all'eventuale adeguamento di esse si
provvede, nella fase di prima applicazione, mediante accantonamenti
pari ad una annualita' per ogni biennio.
Art. 2.
Gestione
1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale,
organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal
presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente
decreto in relazione alla natura pubblica dell'attivita' svolta.
2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio
di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle
indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con
periodicita' almeno triennale.
3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni di cui
all'art. 1 sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a
certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per
l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88.
4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai
rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al
comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si
provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta
i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al
ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i
poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle
fondazioni.
5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e
finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata
l'impossibilita' da parte dello stesso di poter provvedere al
riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, e' nominato un
commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti
dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto
applicabili.
6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di
rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di
legge afferenti la corretta gestione dell'associazione o della
fondazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un
commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta
gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina, avvia e
conclude la procedura per rieleggere gli amministratori dell'ente
stesso, cosi' come previsto dallo statuto.
Art. 3.
Vigilanza
1. La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1
e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
dal Ministero del tesoro, nonche' dagli altri Ministeri
rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti
trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci
deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette
Amministrazioni.
2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1,
approva i seguenti atti:
a) lo statuto e i regolamenti, nonche' le relative integrazioni o
modificazioni;
b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che
la relativa potesta' sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti.
Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale
obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle
determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa
con i Ministeri di cui al comma 1, puo' formulare motivati rilievi
su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione
al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di
ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti cosi' come
sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti
criteri direttivi generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministeri di
cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi
di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I
suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi
entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni
dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al presente
comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.
4. All'atto della trasformazione in associazione o fondazione
dell'ente privatizzato, continuera' ad operare la disciplina della
contribuzione previdenziale prevista in materia dai singoli
ordinamenti.
5. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione
delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalita' e
l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento.
Art. 4.
Albo
1. E' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale l'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono
attivita' di previdenza ed assistenza. Nell'albo sono iscritte di
diritto le associazioni e le fondazioni di cui all'art. 1, comma 1.
2. Entro un anno dall'avvenuta trasformazione prevista dall'art. 1,
i lavoratori gia' iscritti agli istituti, tra quelli di cui
all'allegato A, gestori di forme assicurative in regime sostitutivo
dell'assicurazione generale obbligatoria, possono optare per
l'iscrizione a detta assicurazione, con facolta' di trasferimento
della posizione assicurativa maturata presso gli istituti di
provenienza.
Art. 5.
Personale
((1. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto
collettivo di lavoro, ovvero dalla sua sottoscrizione, il personale
degli enti di cui all'elenco A puo' optare perla permanenza nel
pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni.))
2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro,
al personale delle associazioni e fondazioni si applica il
trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo. ((Il dipendente addetto
all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona
giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco
speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il
rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale
predetto.))
3. Continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti
al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla data di
trasformazione dell'ente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
MASTELLA, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
DINI, Ministro del tesoro
URBANI, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
ELENCO A
Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori
legali.
Cassa di previdenza tra dottori commercialisti.
Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri.
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti
liberi professionisti.
Cassa nazionale del notariato.
Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti
commerciali.
Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di
commercio (ENASARCO).
Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro
(ENPACL).
Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).
Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).
Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV).
Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati
dell'agricoltura (ENPAIA).
Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione
e agenzie marittime.
Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali
(INPDAI).
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).