Gestione separata
Minimale – Accredito contributivo
Anno 2020 (circ.12/2020)
Massimale
Per l’anno 2020 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a € 103.055,00.
Pertanto, le aliquote per il 2020 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2020 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a € 15.953,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.828,72, mentre per gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
- 4.103,11 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%;
- 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
- 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.
Reddito minimo annuo |
Aliquota |
Contributo minimo annuo |
---|---|---|
€ 15.953,00 |
24% |
€ 3.828,72 |
€ 15.953,00 |
25,72% |
€ 4.103,11 (IVS € 3.988,25) |
€ 15.953,00 |
33,72% |
€ 5.379,35 (IVS € 5.264,52) |
€ 15.953,00 |
34,23% |
€ 5.460,71 (IVS € 5.264,52) |
Anno 2019 (circ.19/2019)
Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2019 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a € 15.878,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.810,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
- € 4.083,82 (di cui € 3.969,5 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%;
- € 5.354,06 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
- € 5.435,04 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.
Reddito minimo annuo |
Aliquota |
Contributo minimo annuo |
---|---|---|
€ 15.878,00 |
24% |
€ 3.810,72 |
€ 15.878,00 |
25,72% |
€ 4.083,82 (IVS € 3.969,5) |
€ 15.878,00 |
33,72% |
€ 5.354,06 (IVS € 5.239,74) |
€ 15.878,00 |
34,23% |
€ 5.435,04 (IVS € 5.239,74) |
Anno 2018 (circ.18/2018)
Per l’anno 2018 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.710,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.770,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:
- € 4.040,612 (di cui € 3.927,50 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 25,72 per cento;
- € 5.297,412 (di cui € 5.184,30 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72 per cento;
- € 5.377,533 (di cui € 5.184,30 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 34,23 per cento.
Reddito minimo annuo |
Aliquota |
Contributo minimo annuo |
---|---|---|
€ 15.710,00 |
24% |
€ 3.770,40 |
€ 15.710,00 |
25,72 % |
€ 4.040,612 (IVS 3.927,50) |
€ 15.710,00 |
33,72 % |
€ 5.297,412 (IVS 5.184,30) |
€ 15.710,00 |
34,23 % |
€ 5.377,533 (IVS 5.184,30) |
Anno 2017 (circ.21/2017)
Per l’anno 2017 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, e` pari a € 15.548,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali e` applicata l’aliquota del 24 per cento, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:
- € 3.998,95 (di cui € 3.887,00 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 25,72 per cento
- € 5.087,31 (di cui € 4.975,36 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 32,72 per cento.
Reddito minimo annuo |
Aliquota |
Contributo minimo annuo |
---|---|---|
€ 15.548,00 |
24% |
€ 3.731,52 |
€ 15.548,00 |
25,72 % |
€ 3.998,95 (IVS 3.887,00) |
€ 15.548,00 |
32,72 % |
€ 5.087,31 (IVS 4.975,36) |
Come e` noto, nel caso in cui il predetto minimale non sia raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (ai sensi dell’art. 2, comma 29, legge n. 335/95).
Anno 2016
Per l’anno 2016 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.548,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali e` applicata l’aliquota del 24 per cento, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:
- € 4.309,91 (di cui € 4.197,96 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 27,72 per cento
- € 4.931,83 (di cui € 4.819,88 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 31,72 per cento.
Reddito minimo annuo |
Aliquota |
Contributo minimo annuo |
---|---|---|
€ 15.548,00 |
24% |
€ 3.731,52 |
€ 15.548,00 |
27,72 % |
€ 4.309,91 (IVS 4.197,96) |
€ 15.548,00 |
31,72 % |
€ 4.931,83 (IVS 4.819,88) |
Come e` noto, nel caso in cui il predetto minimale non sia raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (ai sensi dell’art. 2, comma 29, legge n. 335/95).
Anno 2015 (circ.27/2015)
Per l’anno 2015 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.548,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 23,50 per cento, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.653,78, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota del 30,72 per cento avranno l’accredito con un contributo annuale pari a € 4.776,35 (di cui € 4.664,40 ai fini pensionistici).
Come è noto, nel caso in cui il predetto minimale non è raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (v. art. 2, comma 29, legge n. 335/95).
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