Home Contribuzione Costituzione della posizione assicurativa Norme Leggi LE 1958 Legge 322 del 2 aprile 1958
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Annullamento della costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’AGO
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Assicurati alla CTPS, alla CPDEL, alla CPS, alla CPI e alla CPUG cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010
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Assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010
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Chiarimenti in merito alla decorrenza della pensione in caso di presentazione di domande di riscatto, ricongiunzione, computo e accredito figurativo
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Competenza in merito all’adozione del provvedimento di costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO per il personale iscritto alla CTPS
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Costituzione della posizione assicurativa
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Norma transitoria
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Legge 322 del 2 aprile 1958
(PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)
Oggetto:
Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, dev'essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, le vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.
L'importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto.