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Legge 382 del 27 maggio 1970
Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili.
Vigente al: 20-11-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Aumento della pensione non reversibile)
La pensione non reversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n.
66, e' aumentata:
da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;
da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un
residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi
con eventuale correzione. (3) ((4))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La
pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all'art.
1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' aumentata: da L. 32.000 a L.
38.000 mensili per i ciechi assoluti; da L. 18.000 a L. 25.000
mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un
ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione." Il
suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art. 5, ultimo comma) che
"Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere
dal 1 gennaio 1974."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n.114, come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160
ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che a decorrere dal 1 gennaio
1975 "La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui
all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' aumentata: da
L. 38.000 a L. 51.000 mensili per i ciechi assoluti; da L. 25.000 a
L. 38000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non
superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale
correzione."
Art. 2.
(Ciechi ospitali in istituti di istruzione o di assistenza)
Soltanto per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o
ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti
pubblici o che facciano parte di comunita' che provvedono al loro
sostentamento, la pensione non reversibile e' ridotta nelle seguenti
misure:
lire 18.000 mensili, se ciechi assoluti;
lire 14.000 mensili, se aventi un residuo visivo non superiore ad
un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (3) (4)
((6))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni
dalla L. 16 aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art. 5, comma 2)
che "La pensione, non riversibile, di cui all'art. 2 della citata
legge e' determinata nelle seguenti misure: L. 22.000 mensili per i
ciechi assoluti; L. 18.000 mensili per i ciechi aventi un residuo
visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con
eventuale correzione." Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con
l'art. 5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti
commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n.114, come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160
ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che a decorrere dal 1 gennaio
1975 " La pensione, non riversibile, di cui all'articolo 2 della
citata legge, e' determinata nelle seguenti misure: L. 28.500 mensili
per i ciechi assoluti; L. 24.500 mensili per i ciechi aventi un
residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi
con eventuale correzione."
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663, convertito con modificazioni dalla
L. 29 febbraio 1980, n.33, ha disposto (con l'art. 14 septies, comma
1) che "Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione
non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 2
della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni,
nonche' della pensione di invalidita' di cui agli articoli 12, 13 e
17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in
favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia
stata accertata una totale o parziale inabilita' lavorativa, nonche'
l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'articolo 1
della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, che
viene definito "pensione non reversibile", e' elevato a L. 100.000
comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980,
della perequazione automatica prevista dall'articolo 7 della legge 3
giugno 1975, n. 160."
Art. 3.
(Tredicesima mensilita')
Ai titolari della pensione non reversibile di cui ai precedenti
articoli nonche' ai titolari dell'assegno disciplinato dall'articolo
19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' corrisposta, con la
mensilita' di dicembre di ogni anno, una tredicesima rata di pensione
o di assegno di pari importo.
Per le pensioni e gli assegni aventi decorrenza o che cessano nel
corso dell'anno la tredicesima rata di cui al comma precedente e'
dovuta proporzionalmente al numero delle rate maturate nell'anno
stesso.
Art. 4.
(Indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti)
A tutti i ciechi assoluti che hanno diritto alla pensione non
reversibile di cui ai precedenti articoli, l'indennita' di
accompagnamento istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 406, e'
corrisposta, nella misura di lire 10.000 mensili, contestualmente al
provvedimento di concessione della pensione. (3) (4) ((8))
Per i ciechi che, al 31 dicembre 1969, siano in godimento
dell'indennita' in misura ridotta, la maggiorazione e' concessa con
provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi
civili.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "
L'indennita' di accompagnamento di cui agli articoli 4 e 7 della
legge 27 maggio 1970, n. 382, e' elevata da L. 10.000 a L. 22.000
mensili e per i ciechi civili assoluti viene corrisposta al titolo
della cecita'". Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art.
5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi
hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n.114, come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160
ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che a decorrere dal 1 gennaio
1975 "L'indennita' di accompagnamento ai ciechi civili di cui agli
articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, fissata in L.
22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' elevata a L. 35.000".
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 27 dicembre 2002, n.289 ha disposto (con l'art. 40, comma 4)
che "L'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista
dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e
l'indennita' speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita
dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di
93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette
indennita' usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al
presente articolo."
Art. 5.
(Condizioni economiche)
La pensione non reversibile e l'indennita' di accompagnamento di
cui ai precedenti articoli spettano ai ciechi civili, sempre che
l'interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta
complementare sui redditi.
Art. 6.
(Beneficiari dell'assegno a vita)
In favore dei minorati aventi residuo visivo superiore ad un
ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con
eventuale correzione, l'Opera nazionale per i ciechi civili
continuera' la corresponsione dell'assegno di lire 10.000 mensili, di
cui siano in godimento alla data di entrata in vigore della presente
legge, sempre che gli interessati non risultino iscritti nei ruoli
dell'imposta complementare sui redditi. (2) (3) ((4))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 giugno 1972, n.267, convertito con modificazioni dalla
L. 11 agosto 1972, n. 485, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che
"A decorrere dal 1 luglio 1972, l'assegno vitalizio mensile a favore
dei ciechi civili di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970,
n. 382, e' elevato a lire 18.000."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che
"L'assegno di cui all'art. 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382,
modificata dall'art. 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485, e'
aumentato da L. 18.000 a L. 22.000." Il suddetto decreto ha inoltre
disposto (con l'art. 5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai
precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n.114, come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160
ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio
1975 "L'assegno di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n.
382, modificata dall'articolo 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485,
e' aumentato da L. 22.000 a L. 35.000."
Art. 7.
(Indennita' di accompagnamento per i ciechi non aventi diritto alla pensione non reversibile)
L'indennita' di accompagnamento, nella misura di cui all'articolo
4, spetta altresi' ai ciechi assoluti di eta' superiore agli anni 18,
non aventi diritto alla pensione non reversibile, sempre che gli
interessati non dispongano di un reddito superiore al doppio della
quota esente dall'imposta complementare.
A tali fini gli interessati debbono produrre all'Opera nazionale
per i ciechi civili istanza in carta libera, corredata da un
certificato di un medico oculista, attestante la cecita' assoluta,
nonche' da una dichiarazione dell'ufficio finanziario, concernente la
posizione dei richiedenti agli effetti dell'imposta complementare.
L'indennita' di accompagnamento e' concessa, previo l'accertamento
della cecita' assoluta e delle condizioni economiche, dagli organi
dell'Opera nazionale per i ciechi civili.
Il godimento dell'indennita' decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della istanza. (3) (4) ((8))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "
L'indennita' di accompagnamento di cui agli articoli 4 e 7 della
legge 27 maggio 1970, n. 382, e' elevata da L. 10.000 a L. 22.000
mensili e per i ciechi civili assoluti viene corrisposta al titolo
della cecita'". Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art.
5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi
hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n.114, come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160
ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che a decorrere dal 1 gennaio
1975 "L'indennita' di accompagnamento ai ciechi civili di cui agli
articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, fissata in L.
22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' elevata a L. 35.000".
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 27 dicembre 2002, n.289 ha disposto (con l'art. 40, comma 4)
che "L'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista
dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e
l'indennita' speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita
dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di
93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette
indennita' usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al
presente articolo."
Art. 8.
(Domande e ricorsi pendenti)
Le domande ed i ricorsi per la concessione della pensione non
reversibile, presentati anteriormente al 1 gennaio 1970 e non ancora
definiti, sono esaminati per quanto riguarda le condizioni economiche
secondo le norme in vigore al 31 dicembre 1969 limitatamente al
periodo anteriore al 1 gennaio 1970 e, per il periodo successivo,
presi in considerazione, senza ulteriore impulso di parte, secondo le
disposizioni della presente legge.
Art. 9.
(Decentramento del sistema di erogazione)
Il Ministero dell'interno provvede alla corresponsione dei benefici
agli aventi diritto, previo accertamento delle condizioni previste
dalla presente legge, tramite i comitati provinciali di assistenza e
beneficenza pubblica, dei quali fanno parte, limitatamente
all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'Unione
italiana ciechi, nominati con decreto del prefetto, su designazione
del predetto ente.
Nelle province di Trento e Bolzano l'erogazione delle provvidenze
di cui alla presente legge viene effettuata dal comitato provinciale
di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'articolo 7 del
decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e di cui
sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6 e 7
dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n.
173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il
Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di
sezione ed un medico appartenente ai ruoli della regione designato
dal presidente della regione.
La nomina dei due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, di
cui al primo comma del presente articolo, viene effettuata dal
Commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige.
Nella regione della Valle d'Aosta provvede il comitato regionale di
assistenza e beneficenza pubblica, integrato con i due rappresentanti
dell'Unione italiana ciechi nominati dal presidente della giunta
regionale.
Avverso la decisione del comitato provinciale, l'interessato puo'
presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta
semplice al Ministero dell'interno, che provvede previo il parere di
una commissione consultiva, composta dal direttore generale
dell'assistenza pubblica, in qualita' di presidente, da un
funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a
vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro
con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due
rappresentanti della categoria, designati dall'Unione italiana dei
ciechi. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a
direttore di sezione.
In caso di necessita', il Ministro per l'interno puo' procedere
alla costituzione di piu' commissioni consultive presiedute da
funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a
vice prefetto, delegati dal direttore generale dell'assistenza
pubblica.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 1974, N.30 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 16 APRILE 1974, N.114)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 1974, N.30 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 16 APRILE 1974, N.114)).
Art. 10.
(Commissioni provinciali sanitarie)
L'accertamento delle condizioni visive degli aspiranti a uno o piu'
dei benefici previsti dalla presente legge e' effettuato, in ciascuna
provincia, da una commissione sanitaria, nominata dal prefetto e che
ha sede presso l'ufficio provinciale sanitario.
Ove necessario, il prefetto, su richiesta del medico provinciale o
della Unione italiana dei ciechi, puo' nominare piu' commissioni le
quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso
l'ufficio dell'ufficiale sanitario.
Art. 11.
(Composizione delle commissioni provinciali sanitarie)
La commissione sanitaria provinciale di cui al precedente articolo
e' composta dal medico provinciale, che la presiede, da un oculista
designato dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza
pubblica e da un oculista designato dall'Unione italiana dei ciechi.
Il medico provinciale puo', in sua sostituzione, designare a far
parte della commissione, con le funzioni di presidente, un
funzionario medico dell'ufficio provinciale sanitario o un ufficiale
sanitario. Il medico provinciale e' tenuto ad effettuare tale
designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione
sanitaria regionale, di cui all'articolo successivo.
Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un
funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del
Ministero della sanita' ((ovvero da un funzionario della carriera di
concetto del Ministero della sanita', con qualifica non inferiore a
segretario o equipollente)).
La commissione ha il compito di accertare se gli astanti sono
affetti da cecita' assoluta o se sono in possesso di un residuo
visivo, in uno o in entrambi gli occhi, con eventuale correzione,
espresso in decimi.
Per cecita' assoluta si intende la totale mancanza della vista o la
mera percezione dell'ombra e della luce.
I nominativi dei ciechi civili, nei cui confronti sia accertata la
cecita' assoluta o un residuo visivo in ambo gli occhi con eventuale
correzione, non superiore ad un ventesimo, sono comunicati alle
prefetture entro tre giorni dalla data di riunione della commissione
provinciale sanitaria a cura del segretario della commissione
stessa.
Entro dieci giorni dalla data della riunione di cui al precedente
comma, il segretario della commissione deve parimenti comunicare a
tutti gli astanti l'esito del controllo oculistico.
Il segretario della commissione provvede, altresi', a trasmettere
trimestralmente alla Unione italiana dei ciechi l'elenco dei
nominativi dei ciechi civili nei confronti dei quali, nello stesso
periodo e' stato effettuato l'accertamento oculistico, con
l'indicazione dell'esito per ciascuno di essi.
Art. 12.
(Commissioni regionali sanitarie)
Contro il giudizio delle commissioni sanitarie provinciali
l'interessato puo' ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta
comunicazione, alla commissione sanitaria regionale costituita presso
l'ufficio provinciale sanitario del capoluogo della regione e
composta dal medico provinciale, che la presiede, dal primario di una
clinica oculistica universitaria, preferibilmente residente in un
comune della regione, e da un oculista designato dalla Unione
italiana dei ciechi.
Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per
la sanita' di concerto con il Ministro per l'interno.
Le funzioni di segretario sono affidate a un funzionario del ruolo
della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'
con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.
La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere
definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla
competente commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto
prescritto dal sesto, settimo e ottavo comma del precedente
articolo.
Avverso la decisione della commissione sanitaria regionale
l'interessato o l'Unione italiana dei ciechi possono proporre azione
giudiziaria dinanzi al tribunale competente.
Art. 13.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 MAGGIO 1975, N.165))
Art. 14.
(Presentazione delle domande)
I cittadini che aspirano al godimento di uno o piu' benefici
previsti dalla presente legge debbono produrre istanza in carta
libera alla commissione sanitaria provinciale competente per
territorio.
Alla domanda deve essere allegato un certificato di un medico
oculista con indicazione della diagnosi della infermita' e
dell'eventuale residuo visivo in ciascun occhio, con relativa
correzione.
Art. 15.
(Rilascio dei certificati da parte degli uffici distrettuali delle
imposte)
Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, i comitati
provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono
direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici
giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, i certificati
relativi all'eventuale iscrizione dei nominativi degli aspiranti ad
uno o piu' dei benefici previsti nella presente legge, nei ruoli
della imposta complementare sui redditi.
Art. 16.
(Modalita' di erogazione)
Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad
accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento delle
pensioni e degli altri assegni previsti dalla presente legge, in
relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.
Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere
effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.
I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi,
provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante
accreditamento su conti correnti postali vincolati per la
destinazione, intestati ai singoli enti.
Il pagamento ai beneficiari e' effettuato con assegni postali
tratti sui predetti conti correnti.
Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n.
589.
Art. 17.
(Decorrenza dei benefici)
La concessione della pensione e dell'indennita' di accompagnamento
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della relativa istanza.
Art. 18.
(Scadenza delle rate)
Le pensioni, l'assegno vitalizio e l'indennita' di accompagnamento
sono pagate in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di
febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun
anno.
Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilita' percetta
anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il
recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze
spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi
causa.
Art. 19.
(Accertamenti sulla permanenza dei requisiti)
Gli organi preposti alla concessione hanno facolta' in ogni tempo
di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei
benefici previsti dalla presente legge.
Art. 20.
(Soppressione dell'ONCC e trasferimento del patrimonio)
L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto
1954, n. 632, e successive modificazioni, e' soppressa, a decorrere
dal 1 gennaio 1971.
Dalla stessa data, il patrimonio ed i beni mobili in dotazione alla
predetta Opera vengono trasferiti alla Unione italiana ciechi.
Art. 21.
(Trasferimento del personale dell'Opera nazionale ciechi civili)
I ruoli delle carriere del personale dell'Opera nazionale per i
ciechi civili - salvo quanto disposto dal quarto comma del presente
articolo - sono trasferiti, come ruoli ad esaurimento e con la
consistenza organica fissata nelle allegate tabelle A, B, C, D ed E,
alla Amministrazione civile dell'interno.
Il servizio prestato, presso l'Opera nazionale per i ciechi civili,
dal personale appartenente ai ruoli trasferiti all'Amministrazione
civile dell'interno, e' considerato, a tutti gli effetti, servizio
prestato presso lo Stato.
Salva la progressione in carica del, personale appartenente a tali
ruoli, i posti di ruoli trasferiti all'Amministrazione civile
dell'interno, che siano o si rendano successivamente vacanti, sono
portati in aumento nei corrispondenti ruoli e qualifiche delle
carriere della predetta amministrazione.
Il personale del ruolo dei segretari regionali della carriera
direttiva dell'Opera nazionale per i ciechi civili puo' chiedere
entro il 31 dicembre 1970 di essere inquadrato, conservando
l'anzianita' di carriera e di qualifica posseduta, nelle
corrispondenti qualifiche del ruolo ad esaurimento di cui alla
tabella A allegata alla presente legge, le cui dotazioni organiche
saranno a tale effetto aumentate di un pari numero di posti.
Il personale che non intende avvalersi della facolta' di cui al
precedente comma sara' inquadrato alle stesse condizioni nel ruolo
della carriera direttiva del personale della Unione italiana ciechi.
Il personale avventizio alle dipendenze dell'Opera nazionale per i
ciechi civili e' trasferito, conservando la anzianita' di carriera e
di qualifica, all'Unione italiana ciechi.
Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi, previsto
dalla legge 21 novembre 1969, n. 928, e' aumentato di un importo pari
all'onere di spesa per il personale, di cui ai precedenti commi,
trasferito alla Unione stessa.
Art. 22.
(Trasferimento degli stanziamenti per la concessione dei benefici)
Ai fini della concessione della pensione, dell'indennita' di
accompagnamento, dell'assegno a vita e dell'assistenza sanitaria, gli
stanziamenti a disposizione dell'Opera nazionale per i ciechi civili
vengono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno a partire dall'esercizio 1971.
Gli stanziamenti destinati, alla data dell'entrata in vigore della
presente legge, al funzionamento dell'Opera nazionale per i ciechi
civili, sono messi a disposizione, con decorrenza 1 gennaio 1971:
a) del Ministero dell'interno;
b) dell'Unione italiana ciechi;
ripartiti proporzionalmente fra le amministrazioni medesime in
conformita' ai maggiori oneri derivanti alle stesse dall'applicazione
del precedente articolo 21.
Art. 23.
(Copertura della spesa)
Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato per l'anno finanziario 1970 in 15.000 milioni di lire, si
provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo
iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le variazioni di bilancio rese necessarie dall'applicazione
della presente legge.
Art. 24.
(Effetti della legge ed abrogazioni)
I benefici assistenziali previsti dalla presente legge hanno
effetto dal 1 gennaio 1970.
Il sistema decentrato di erogazione dei benefici previsto dalla
presente legge ha inizio dal 1 gennaio 1971.
Dalla stessa data le competenze dell'Opera nazionale per i ciechi
civili, di cui agli articoli 4, 6 e 7, vengono trasferite ai comitati
di assistenza e beneficenza pubblica, integrati secondo quanto
disposto dal precedente articolo 9.
E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.
Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni legislative e
regolamentari incompatibili o in contrasto con le norme della
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 1970
SARAGAT
RUMOR - RESTIVO - GIOLITTI
- COLOMBO - DONAT-CATTIN
- MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
TABELLA A
Ruolo ad esaurimento
della carriera direttiva amministrativa
Ex coef- Numero
ficiente Qualifica dei posti
900 Direttore generale.............................. 1
670 Ispettore generale.............................. 4
500 Direttore di divisione.......................... 5
402 Direttore di sezione (gia Capo sezione)......... 6
325 Consigliere di 1ª classe........................|
271 Consigliere di 2ª classe........................ > 3
229 Consigliere di 3ª classe........................|
325 Assistente sociale di 1ª classe.................|
271 Assistente sociale di 2ª classe................. > 1
229 Assistente sociale di 3ª classe.................|
--
Totale... 20
--
Il posto di direttore generale e' portato in aumento nella
corrispondente qualifica della carriera direttiva amministrativa
dell'Amministrazione civile dell'interno a decorrere dal 1 marzo
1973.
TABELLA B
Ruolo ad esaurimento della carriera speciale di ragioneria (gia'
ruolo di ragioneria)
Ex coef. Numero
ficiente Qualifiche direttive dei posti
670 Ispettore generale di ragioneria................ 1
500 Direttore di ragioneria di 1ª classe (gia diret-
tore di ragioneria)............................. 2
402 Direttore di ragioneria di 2ª classe (gia vice
direttore di ragioneria)........................ 3
325 Vice direttore di ragioneria (gia primo ragio-
niere).......................................... 3
Qualifiche di concetto
271 Ragioniere......................................|
229 Ragioniere aggiunto............................. > 5
202 Vice ragioniere.................................|
--
Totale... 14
--
TABELLA C
Ruolo ad esaurimento della carriera di concetto amministrativa
(gia' ruolo generale della carriera di concetto)
Ex coef- Numero
ficiente Qualifica dei posti
500 Segretario capo................................. 6
402 Segretario principale (gia segretario di 1ª
classe)......................................... 8
325 Primo segretario (gia segretario di 2ª classe).. 12
271 Segretario (gia segretario di 3ª classe)........|
229 Segretario aggiunto............................. > 16
202 Vice segretario.................................|
271 Assistente sociale..............................|
229 Assistente sociale aggiunto..................... > 2
202 Vice assistente sociale.........................|
--
Totale... 44
--
TABELLA D
Ruoli ad esaurimento della carriera esecutiva
Ex coef- Numero
ficiente Qualifica dei posti
A) RUOLO GENERALE
325 Archivista superiore............................ 8
271 Archivista capo................................. 13
229 Primo archivista................................ 16
202 Archivista......................................|
180 Applicato....................................... > 9
157 Applicato aggiunto..............................|
--
Totale... 46
--
B) RUOLO COPIA
325 Capo ufficio copia.............................. 5
271 Primo coadiutore................................ 7
229 Coadiutore (gia dattilografo capo).............. 9
202 Primo dattilografo (gia dattilografo di 1ª clas-|
se).............................................|
180 Dattilografo (gia dattilografo di 2ª classe).... > 7
157 Dattilografo aggiunto...........................|
--
Totale... 28
--
TABELLA E
Ruoli ad esaurimento della carriera ausiliaria
A) RUOLO COMMESSI
Ex coef- Numero
ficiente Qualifica dei posti
180 Commesso capo................................... 2
173 Commesso........................................ 14
159 Usciere capo....................................|
151 Usciere......................................... > 8
142 Inserviente.....................................|
--
Totale... 24
--
B) RUOLO AUTISTI
159 Autista......................................... 3
I posti nel ruolo autisti, che si siano o si rendano vacanti, sono
portati in aumento alla dotazione organica unica della qualifica
iniziale del ruolo del personale della carriera ausiliaria
dell'Amministrazione civile dell'interno.