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Cause ostative alla prosecuzione volontaria
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Compatibilità con il lavoro occasionale (voucher)
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Contribuzione volontaria e mobilità o ASpI
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Decorrenza dell'autorizzazione ai VV
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Destinatari della norma
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Domanda di pensione respinta ed autorizzazione ai VV
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Inserimento nella nuova disciplina dei prosecutori già autorizzati
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La contribuzione volontaria
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Lavoratori intermittenti
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Lavoratori stagionali, saltuari o discontinui
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Lavori socialmente utili e contribuzione volontaria
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Modalità di versamento e di pagamento
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Periodi neutri
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Presentazione della domanda
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Requisiti contributivi necessari per l'autorizzazione
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Rideterminazione dell'importo dei VV in caso di rioccupazione
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Scelta della gestione dove autorizzare
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Utilizzo ai fini pensionistici
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Variazione della gestione assicurativa
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Versamento effettuato fuori dai termini
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Versamento relativo al semestre anteriore alla domanda
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Messaggio 3418 del 20 settembre 2019
OGGETTO:
Periodo di validità della DSU e anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni ai fini ISEE. Articolo 4-sexies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’articolo 7 del D.L. 3 settembre 2019, n. 101
Nel corso dell’anno 2019, in materia di ISEE diversi interventi normativi hanno modificato il comma 4 dell’articolo 10 del D.lgs. n. 147 del 2017, che disciplina il periodo di validità della DSU e gli anni di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella stessa.
Da ultimo, l’articolo 7 del D.L. n. 101 del 2019 ha apportato una rilevante variazione all’articolo 4-sexies del D.L. n. 34 del 2019 (c.d. decreto crescita), convertito dalla legge n. 58 del 2019, modificando nuovamente il comma 4 dell’articolo 10 del citato D.Lgs. n. 147 del 2017.
In particolare, è stata confermata a regime la modifica del periodo di validità della DSU stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU è valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre, così che la validità delle DSU dal 1° gennaio 2020 coincide con l’anno solare.
Inoltre, la norma ripristina il puntamento dei redditi al secondo anno precedente, superando il riferimento all’aggiornamento all’anno precedente che era stato previsto dal D.Lgs. n. 147 del 2017, a decorrere dal 1° settembre.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, varia invece l’anno di riferimento dei patrimoni della DSU. In particolare, posto che la norma prevede che dal 1° gennaio di ogni anno i redditi e i patrimoni della DSU “sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente”, ne deriva che l’anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella DSU viene uniformato e che, per entrambi, si tratta del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi nel 2020 il riferimento è al 2018, sia per i redditi che per i patrimoni).
In sintesi, quindi, per le DSU presentate nell’anno 2019 cambia unicamente il periodo di validità della DSU (dalla data di presentazione al 31 dicembre 2019), mentre continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di anno di riferimento dei redditi e patrimoni (redditi percepiti nel secondo anno precedente e patrimoni posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente).
Invece, per le DSU presentate dal 1° gennaio 2020, si applicherà la nuova validità e anche il nuovo puntamento relativo ai patrimoni, come sopra chiarito.