Contribuzione volontaria ad integrazione per i lavoratori agricoli
Importo del contributo volontario
Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
In conformità alla disposizione di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971 e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
Pertanto i contributi integrativi vanno commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale va applicata l’aliquota IVS vigente nel settore.
In conformità all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971 e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2018, per il FPLD è pari al 28,90%, di cui il 28,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base (cfr.lacircolare n. 44 del 9 marzo 2018).
Si fa presente che, per effetto dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 146/1997, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale; sull’argomento si rimanda a quanto esposto con la circolare n. 57 del 14 aprile 2006.
Anno |
Autorizzati e coefficienti di riparto |
Aliquota Base |
Quota Pensione |
Totale IVS |
Riferimento Normativo |
---|---|---|---|---|---|
2019 |
prima e dopo il 31 dicembre 1995 |
0,11% 0.003807 |
28,79% 0,996193 |
28,90% 1,000000 |
|
2018 |
prima e dopo il 31 dicembre 1995 |
0,11% 0.003807 |
28,79% 0,996193 |
28,90% 1,000000 |
|
2015 |
prima e dopo il 31 dicembre 1995 |
0,11% |
28,19% |
28,30% |
|
2014 |
prima e dopo il 31 dicembre 1995 Coefficienti di riparto |
0,11% 0,003915 |
27,99% 0,996085 |
28,10% 1,000000 |
|
2013 |
prima e dopo il 31 dicembre 1995 Coefficienti di riparto |
0,11 0,003943 |
27,79 % 0,996057 |
27,90% 1,000000 |
Piccoli coloni e compartecipanti familiari
L’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nel senso che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con decreto direttoriale 10 maggio 2018, ha determinato le retribuzioni medie giornaliere valevoli per il corrente anno. Tali retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno e per ciascuna provincia.
Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato, sopra specificate, per l’anno 2019.
Si riporta, in allegato, la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione, relativa ai piccoli coloni ed ai compartecipanti familiari. Tale tabella nella colonna “retribuzione” reca la retribuzione imponibile giornaliera determinata dal predetto decreto direttoriale (Allegato n. 1).
Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato, sopra specificate, per l’anno 2018.
Si riporta, in allegato, la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni ed ai compartecipanti familiari. Tale tabella nella colonna “retribuzione” reca la retribuzione imponibile giornaliera determinata dal predetto decreto direttoriale (allegato n. 1).
Le retribuzioni medie giornaliere sono quelle determinate dal Ministero competente con Decreto Direttoriale ribadendo che queste sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno e per ciascuna provincia.
Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato
Aliquota contributiva | Riferimento normativo | ||
---|---|---|---|
Salari medi convenzionali anno 2018 | 28,90% | Circ.83/2018 | |
Salari medi convenzionali anno 2015 | 28,30% | Circ.132/2015 | |
Salari medi convenzionali Anno 2014 | 28,10% | ||
Salari medi convenzionali Anno 2013 | 27,90% |
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