Eureka Previdenza

Circolare 100 del 28 luglio 2011

OGGETTO:
Articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - Soppressione dell’Istituto Postelegrafonici (IPOST): assetto organizzativo per la gestione delle prestazioni pensionistiche  già facenti capo all’IPOST;  specifica disciplina di dette prestazioni.
SOMMARIO:     

    Premessa
    Assetto organizzativo del Fondo di Quiescenza Poste: costituzione del Polo specialistico
    Regime provvisorio
    Destinatari delle disposizioni in materia di previdenza e assistenza  ex IPOST
    Procedure di espropriazione presso terzi aventi ad oggetto creditii pensionistici in cui l’ex IPOST è il terzo pignorato

1. Premessa

L’art. 7, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, hadisposto la soppressione, a far data dal 31 maggio 2010, dell’Istituto Postelegrafonici (IPOST).

Il successivo terzo comma dell’art.7 hadisposto il trasferimento delle funzioni dell’IPOST all’INPS, prevedendo altresì che l’INPS succeda al soppresso Istituto in tutti i rapporti attivi e passivi.

Pertanto, a decorrere dal 31 maggio 2010, il Fondo di Quiescenza Poste, al quale sono  obbligatoriamente iscritti i dipendenti di Poste Italiane e Società collegate, già gestito dall’ente soppresso, viene amministrato dall’INPS.

L’IPOST, ex Ente pubblico non economico, ha gestito forme di previdenza, assistenza, credito e mutualità a favore del personale dipendente di Poste Italiane S.p.A. e società collegate.

L’organizzazione e le funzioni dell’Istituto, già disciplinate dal D.P.R. 8 aprile 1953, n. 542, sono state rideterminate dal D.M. 12 giugno 1995, n. 329 e dal D.M. 18 dicembre 1997, n. 523, anche in relazione ai nuovi compiti attribuiti all’ente dall’art. 6 del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

In particolare, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 12 giugno 1995, n. 329, l’Istituto Postelegrafonici provvedeva ad erogare il trattamento di quiescenza e previdenza nonché le prestazioni di assistenza e mutualità in favore degli iscritti, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro.

Con circolare 11 febbraio 2011, n. 35, sono state fornite le istruzioni relative al versamento dei contributi dovuti per i lavoratori iscritti al Fondo di Quiescenza Poste ed alle gestioni previdenziali ed assistenziali del soppresso Istituto, oltre alle istruzioni per la relativa rilevazione contabile.

Ciò posto, con la presente circolare si disciplinano gli assetti organizzativi per la gestione delle prestazioni pensionistiche ex IPOST.

In allegato si riepilogano, altresì, le specifiche disposizioni in materia di tali prestazioni e di conto assicurativo.

 
2. Assetto organizzativo del Fondo di Quiescenza Poste: costituzione del Polo specialistico

La gestione del “Fondo di Quiescenza Poste” viene accentrata presso una sola struttura INPS territoriale, allo scopo di garantirne un governo unico ed unitario.

A tal fine viene individuatala Filialedi coordinamento di Roma EUR, presso la quale è costituito uno specifico POLO SPECIALISTICO, competente per la gestione dei flussi informativi e per le attività di produzione inerenti la gestione del Fondo di Quiescenza Poste.

Presso l’Agenzia interna della citata Filiale è, pertanto, istituita una ulteriore Linea di prodotto servizio “Prodotti ad elevata specializzazione”, con relativa posizione organizzativa da attribuire secondo le disposizioni vigenti.

La Filiale di Coordinamento di Roma EUR subentra, quindi, alla struttura ex IPOST nello svolgimento delle attività connesse alla gestione del Fondo di Quiescenza Poste.

In questo senso il costituito Polo specialistico provvederà all’assunzione in carico, all’istruttoria e alla definizione delle istanze di servizio e di riesame, nonché all’esame e istruttoria dei ricorsi giudiziari pervenuti, provvedendo al termine di dette attività all’archiviazione del relativo fascicolo.

Nelle more dell’estensione dell’invio esclusivamente per via telematica delle istanze di servizio, le strutture INPS sul territorio provvederanno, per le istanze di servizio inerenti la gestione del Fondo di Quiescenza Poste, alla ricezione, acquisizione in Webdom, preistruttoria, controllo, eventuale integrazione di documentazione e dati (esempio: ricongiunzioni di posizioni INPS) e successivo trasferimento al Polo specialistico con le modalità già in uso.

Le strutture territoriali garantiranno, inoltre, una adeguata informazione all’utenza, con particolare riferimento al nuovo assetto organizzativo.

L’avvio dell’operatività del Polo Specialistico, prevista nel mese di ottobre p.v,  sarà comunicata con apposito messaggio.

 
3. Regime provvisorio di gestione delle istanze di servizio e di riesame

Fino alla data di avvio dell’operatività del Polo specialistico, le istanze di servizio e quelle di riesame inoltrate alle Strutture territoriali INPS dovranno essere inviate dalle Sedi riceventi alla “Struttura Integrazione delle funzioni del soppresso IPOST nell’INPS”, secondo le modalità già indicate nel messaggio n. 8620 del 12/04/2011.

In fase di primo avvio, il Polo specialistico curerà le attività ex IPOST connesse alla gestione del conto assicurativo, alla prima liquidazione delle prestazioni pensionistiche, alla trattazione e istruttoria delle istanze di riesame e dei ricorsi giudiziari, rimanendo invece escluse le ricostituzioni documentali e contributive.

Le attività relative alle ricostituzioni documentali e contributive, in attesa della completa integrazione dei sistemi informatici, prevista in ogni caso entro il 30 giugno 2012, saranno svolte dalla Direzione provinciale di Pesaro - Linea di prodotto servizio Assicurato Pensionato.

A tale Sede dovranno, pertanto, essere inoltrate, dalle Strutture riceventi, le istanze di ricostituzioni presentate sul territorio.
 
4. Destinatari delle prestazioni pensionistiche ex IPOST

Destinatari delle prestazioni in discorso sono i dipendenti delle Poste S.p.A. e delle seguenti Società collegate:

-          Postecom

-          Egi Immobiliare

-          Poste Vita

-          Poste Assicura

-          Poste Energia

-          Poste Tributi

-          Poste Tutela

-          PosteShop

-          BancoPosta Fondi SGR

-          Postemobile

-          Postel SpA

-          Docugest

-          Docutel

-          Postelprint

Per il suddetto personale e per quello già cessato e titolare di prestazione pensionistica, nulla è innovato per effetto del suddetto trasferimento di funzioni del soppresso IPOST e, pertanto, i trattamenti pensionistici a favore degli interessati continuano ad essere liquidati secondo le norme contenute nel D.P.R. 1092/1973 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che intendono presentare domanda di prestazioni devono quindi utilizzare la modulistica propria dell’INPS.

Il Fondo di Quiescenza Poste si occupa, inoltre, della gestione del personale che rientra nelle seguenti categorie:

    Personale transitato presso altre pubbliche Amministrazioni;

Per i “Transitati ad altra amministrazione”, cioè quei dipendenti che cessano l’attività lavorativa presso Poste senza aver maturato il diritto a pensione e che assumono servizio presso altre Amministrazioni dello Stato (Ministeri), Enti Pubblici o Enti Locali (Comuni, Province, Regioni), si applicano gli articoli 113 e 115 del D.P.R. 1092/1973.

L’attività del Fondo consiste nel dichiarare, a seguito di richiesta dell’Amministrazione presso cui l’iscritto è transitato, i servizi resi, calcolare, liquidare e trasferire a favore dell’Inpdap C.P.T.S. (Cassa Pensioni trattamenti Statali) se dipendenti dello Stato, ovvero dell’Inpdap C.P.D.E.L. (Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali) se dipendenti di Enti Locali, quanto dovuto a titolo di Indennità Una Tantum (IUT).

    Personale cessato ante 01.08.1994

La legge n. 71 del1994 hastabilito che dal 1° agosto 1994 tutto il personale di Poste Italiane è iscritto presso il Fondo di Quiescenza  dell’Istituto Postelegrafonici.

Tale norma ha imposto l’obbligo, per l’ex IPOST, didefinire le pensioni provvisorie in pagamento a favore dei dipendenti delle Poste Italiane, cessati prima del 1° agosto 1994. I provvedimenti così definiti sono da trasmettere all’INPDAP per l’erogazione degli emolumenti pensionistici.

Sono a carico dell’INPDAP la determinazione degli importi e la liquidazione delle pensioni di reversibilità.

 
5. Procedure di espropriazione presso terzi aventi ad oggetto crediti pensionistici in cui l’ex IPOST è il terzo pignorato

Fino al completamento delle operazioni necessarie al trasferimento di tutte le attività  all’INPS,la Strutturaex IPOST continua ad effettuare le lavorazioni connesse alle procedure di espropriazione presso terzi aventi ad oggetto crediti pensionistici dove l’ex IPOST è il terzo pignorato.

Le norme di riferimento sono l’art. 543 c.p.c., l’art. 26, comma I, c.p.c. e l’art. 4 del D.P.R. 180/1950. In particolare la norma di cui all’art. 543 c.p.c. indica quale giudice dell’esecuzione competente quello del “luogo di residenza del terzo” e pertanto per tali procedure l’Autorità Giudiziaria territorialmente competente è il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Roma, ossia il Giudice del luogo ove è ubicata la struttura preposta ad erogare il trattamento pensionistico. Si riportano, sinteticamente, le diverse fasi in cui si snoda il procedimento di cui trattasi.

    Nelle procedure in cui l’ex IPOST è citato in quanto detentore di somme di cui viene chiesto il pignoramento, a seguito della notifica dell’atto di pignoramento da effettuarsi a INPS – Struttura ex IPOST,la Strutturaprovvede ad accantonare le somme, nei limiti stabiliti dalla legge, con la prima lavorazione utile.
    Successivamente il funzionario delegato dal Responsabile della Struttura presenzia in udienza al fine di rendere la dichiarazione di terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c.. Tale dichiarazione deve essere in ogni caso rilasciata in udienza e non mediante invio per lettera raccomandata. Ciò in ossequio alla norma di cui all’art. 543, comma 4, del codice di procedura civile, la quale dispone che il terzo deve comparire davanti al Giudice, allorché il pignoramento riguardi i crediti di cui ai commi terzo e quarto del successivo art. 545 c.p.c., tra i quali sono ricompresi i crediti di lavoro. Nei casi che ci riguardano, venendo in rilievo crediti pensionistici assimilati ai crediti di lavoro, la dichiarazione richiesta non può essere comunicata a mezzo raccomandata.
    A seguito della notifica dell’ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice,la Strutturaprovvede allo svincolo delle somme accantonate e, conseguentemente, al versamento degli importi assegnati in favore del creditore procedente, mediante predisposizione dei relativi mandati di pagamento che vengono proseguiti per la revisione in contabilità.

In relazione alle richieste di dichiarazioni stragiudiziali che pervengono alla Struttura ex IPOST al fine di incardinare eventuali procedure di espropriazione presso terzi, i funzionari della Struttura continuano a fornire i dati pensionistici degli iscritti, compilando l’apposito modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate, sul quale vengono riportati i dati degli interessati.

Anche nelle ipotesi in cui si fanno valere crediti erariali, in nessun caso la procedura di espropriazione presso terzi può essere articolata secondo quanto disposto dall’art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, ovvero seguendo la procedura “stragiudiziale” che consiste nel notificare un atto di pignoramento con contestuale ordine di versamento all’Agente della Riscossione. Difatti, dall’applicazione di quest’ultima diposizione normativa sono espressamente esclusi i crediti pensionistici. Ne consegue che laddove per errore venga intrapresa una tale procedura, la stessa deve considerarsi inammissibile. Cosicchéla Strutturaex IPOST non  provvede al versamento diretto ed immediato delle somme di cui trattasi ma invita il creditore procedente ad avviare, eventualmente, la procedura ordinaria di notifica dell’atto di pignoramento, comprensiva della citazione di cui all’art. 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile.

 
      Il Direttore Generale     
      

Nori

 
    


Allegato N.1

ALLEGATO

 
Disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche
e conto assicurativo EX IPOST

Si fornisce di seguito una sintesi della disciplina in materia di prestazioni pensionistiche e di conto assicurativo, cui segue l’elenco della normativa di riferimento.

1.      Le Pensioni

Le prestazioni pensionistiche già di competenza del soppresso IPOST sono le seguenti:

    Pensione di vecchiaia;
    Pensione di anzianità;
    Pensione di inabilità;
    Pensione di inidoneità;
    Pensione privilegiata;
    Pensione ai superstiti.

La pensione di vecchiaia

Sistema retributivo e misto

La pensione di vecchiaia spetta al raggiungimento dell’età anagrafica di 65 anni per gli uomini e di 60 per le donne in quanto, a seguito di parere dell’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le lavoratrici di Poste italiane e Società collegate sono state escluse dall’elevazione del limite minimo di età previsto dalla legge  3 agosto 2009, n. 102.

Il requisito minimo contributivo e di servizio è pari a 20 anni. E’ confermato il precedente requisito di 15 anni di contribuzione per i lavoratori dipendenti che  alla data del 31.12.1992 hanno maturato un’anzianità contributiva o di servizio tale che, anche se aumentata dei periodi intercorrenti tra questa data ed il compimento dell’età pensionabile, non consentirebbe di raggiungere il nuovo requisito contributivo (art. 2, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 503 del 1992).  

Sistema contributivo (dal 1° gennaio 2008)

    aver compiuto 65 anni e maturato almeno 5 anni di contributi;
    per le donne, aver compiuto  60 anni e almeno 5 anni di contributi, purché l’importo del trattamento da liquidare non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.
    aver maturato 40 anni di contributi a prescindere dall’età purché, in caso di soggetti di età inferiore ai 65 anni, l’importo del trattamento da liquidare non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.
    aver maturato almeno 35 anni di contributi e aver compiuto un’età pari a quella prevista per la pensione d’anzianità (sistema quote) purché, in caso di soggetti di età inferiore ai 65 anni, l’importo del trattamento da liquidare non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.

La pensione di anzianità

La pensione di anzianità è corrisposta al lavoratore se in possesso di una determinata anzianità contributiva, non inferiore a 35 anni, unitamente al raggiungimento del requisito anagrafico  fissato dalla L. 247/2007.

L’accesso al pensionamento è consentito a prescindere dall’età (art. 1, comma 2, lettera a) numero 1, della legge n. 247 del 2007), qualora si possieda un’anzianità contributiva di almeno 40 anni.

In deroga a quanto stabilito dalla norma sopra citata, a decorrere dal 1 gennaio 2008 continuano a valere le precedenti regole per la pensione di anzianità (35 anni di contributi e 57 anni di età) nei seguenti casi:

    lavoratrici dipendenti, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 9, della legge n. 243 del2004, acondizione che optino per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo contributivo previste dal decreto legislativo n. 180 del 1997;

    soggetti che hanno ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007, come previsto dall’art 1 comma 2 lettera c) della legge n. 247 del 2007;

    lavoratori in mobilità nei casi indicati nell’art. 1, comma 18 e 18 bis della legge n. 243 del 2004.

La Pensione di inabilità

La pensione di inabilità è disciplinata dalla normativa di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995. Essa viene corrisposta ai lavoratori i quali, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Per il diritto a tale prestazione, oltre al riconoscimento dello stato di inabilità assoluta e permanente per infermità non dipendente da causa di servizio, occorre aver maturato almeno cinque anni di contribuzione, di cui almeno tre negli ultimi cinque che precedono la domanda.

Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla data di cessazione dal servizio e il compimento dell’età pensionabile nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno d’età nel sistema misto e contributivo.

Tale prestazione è reversibile.

Il Fondo di Quiescenza, a conclusione dell’iter procedimentale attivato da Poste italiane ed a seguito della cessazione per inabilità, ricevuto il verbale della commissione medica di verifica, emette il relativo provvedimento di pensione.

Questo tipo di prestazione è incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia in Italia che all’estero.

In relazione alle pensioni di inabilità, si descrive di seguito l'iter in essere al momento del passaggio in INPS.

Il dipendente presenta, direttamente al suo datore di lavoro la richiesta di essere sottoposto a visita medica.

Il datore di lavoro invia la suddetta richiesta alla Commissione Medica di Verifica competente per territorio.

La Commissione Medicadi Verifica, espletata la visita medica, trasmette al datore di lavoro il verbale contenente l'accertamento della inabilità o inidoneità.

Il datore di lavoro emette il provvedimento di cessazione dal servizio per inabilità e trasmette tutta la documentazione, compreso il verbale, al Fondo di Quiescenza.

L'Ufficio preposto alla liquidazione dei trattamenti emette il provvedimento di attribuzione della pensione di inabilità, ovvero il provvedimento di diniego nel caso di mancato riconoscimento dello stato di inabilità.

Tale iter rimane confermato fino ad eventuali nuove disposizioni che verranno impartite a seguito della risposta che i Ministeri vigilanti forniranno al quesito posto dall’Istituto sull’argomento.

La Pensione di inidoneità

La pensione di inidoneità è una prestazione di natura economica che, in base all’art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 1092/73 e successive modificazioni ed integrazioni, viene erogata, a seguito di visita medica pressola Struttura Sanitariacompetente (Commissione Medica di Verifica), a favore del lavoratore a cui non sia stata riconosciuta l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ma esclusivamente l’inabilità assoluta e permanente a tutte le mansioni del livello professionale di appartenenza o a proficuo lavoro.

Il diritto alla prestazione è riconosciuto una volta maturata un’anzianità minima contributiva di 15 anni.

Non è previsto per i soggetti iscritti al Fondo di Quiescenza l’erogazione dell’assegno di invalidità (L.222/84).

La Pensione privilegiata

La Pensioneprivilegiata, disciplinata dagli art. 64 e 65 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e dal D.P.R. n. 461 del 2001, è una prestazione di natura economica corrisposta in favore dei lavoratori collocati a riposo (per qualsiasi motivo), che abbiano contratto un’infermità per causa di servizio.

L’accertamento dei requisiti sanitari è effettuato dalla commissione medica competente per territorio, che rilascia la diagnosi di infermità. Il comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all’art. 10 del citato D.P.R. 461 del 2001, accerta la dipendenza dell’infermità dall’attività lavorativa. Se i suddetti accertamenti danno esisto favorevole, può essere emesso il provvedimento di pensione.

La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente lascia passare cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l’accertamento della dipendenza dell’infermità o delle lesioni contratte.

Il trattamento pensionistico di privilegio decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio. Tuttavia, se la domanda è prodotta dopo due anni dal collocamento a riposo, fermo restando il diritto alla pensione, il pagamento ha luogo a partire dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Tale prestazione è assolutamente svincolata da ogni requisito minimo di durata del servizio o di età.

La Pensione ai superstiti

La pensione ai superstiti è una prestazione che viene corrisposta ai superstiti del dipendente del gruppo Poste Italiane deceduto in attività di servizio (Pensione indiretta) o del pensionato (Pensione di reversibilità).

Ai fini della liquidazione di pensione indiretta, il dipendente, alla data del decesso, deve aver maturato un’anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni, oppure pari a 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio.

Nei confronti dei superstiti di un iscritto, destinatario di un sistema di calcolo esclusivamente contributivo, per i quali non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta spetta la liquidazione dell’indennità una tantum.  

Ai fini della liquidazione di pensione di reversibilità, il pensionato, al momento del decesso, deve essere già titolare di pensione diretta.

Possono presentare domanda, in qualsiasi momento successivo alla morte del dipendente o del pensionato i seguenti soggetti:

    il coniuge superstite che al momento del decesso risulti essere coniugato;
    il coniuge separato consensualmente;
    il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze;
    il coniuge divorziato, anche se il deceduto aveva contratto nuovo matrimonio ed il nuovo coniuge è ancora in vita, in questo caso il divorziato ha diritto al trattamento di pensione previa sentenza specifica da parte del tribunale che stabilisca le percentuali spettanti;
    i figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati dal precedente matrimonio dell’altro coniuge) che al momento del decesso siano minori di diciotto anni o studenti di scuola media superiore (tra 18 e 21 anni) ed a carico del genitore o studenti universitari per tutta la durata legale del corso di laurea (comunque non oltre i 26 anni) ed a carico del genitore, o inabili e a carico del genitore;
    i genitori con età superiore a 65 anni che non siano titolari di pensione ed a carico del defunto, a condizione che non esistano né coniuge né figli aventi diritto;
    i nipoti in linea retta a carico dell’iscritto o del pensionato, anche se non formalmente affidati, così come stabilito dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 180 del 1999 e sino al compimento dei 18 anni;
    i fratelli celibi e le sorelle nubili a carico del defunto, inabili e non titolari di pensione, a condizione che non esistano né coniuge, né figli, né nipoti, né genitori aventi diritto.

L’importo della pensione spettante ai superstiti, rispetto a quella del titolare deceduto, viene liquidata secondo le seguenti aliquote percentuali:

    60% al coniuge;
    80% al coniuge e un figlio;
    100% al coniuge e due o più figli;
    70% a un figlio;
    80% a due figli;
    100% a tre o più figli;
    15% a ciascun genitore;
    15% a ciascun fratello/sorella.

A tali pensioni si applicano i limiti alla cumulabilità tra i trattamenti ai superstiti e redditi propri dei beneficiari, previsti dalla legge n. 335 del 1995.

2.  La Pensione ad onere ripartito

Il Fondo di Quiescenza Poste eroga anche prestazioni pensionistiche ripartite con l’INPDAP.

Si tratta di pensioni i cui titolari hanno prestato servizio in parte nel ruolo ULA (uffici locali con versamenti contributivi all’ex IPOST) e in parte nel ruolo UP (uffici principali) e in altre Amministrazioni Statali (con versamenti contributivi al Tesoro), con data cessazione fino al 1°aprile 1993.

In questo caso il trattamento pensionistico è liquidato in proporzione ai periodi a carico di ciascun Fondo.

Per gli stessi casi, ma con data cessazione successiva al 1°aprile 1993, il trattamento pensionistico è erogato per intero dall’ultimo Ente presso il quale il lavoratore è stato iscritto con azione di rivalsa sull’altro.  

3.  La Totalizzazione

Nel Fondo di Quiescenza trova applicazione il meccanismo della totalizzazione dei periodi assicurativi posseduti nelle diverse gestione pensionistiche, non coincidenti, purché il richiedente abbia maturato un’anzianità minima di tre anni nelle diverse gestioni previdenziali (art. 1, comma 76, lettera a) della legge 247 del 2007).

4.  Indennità una tantum

In assenza del requisito minimo contributivo per l’accesso al pensionamento e con almeno un anno di effettiva contribuzione, il Fondo di Quiescenza  provvedeva alla liquidazione della indennità una tantum; è appena il caso di precisare che detta indennità veniva utilizzata per la costituzione della posizione assicurativa presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322. Dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge 122 e di abrogazione della legge n. 322/1958, la contribuzione insufficiente a consentire l’accesso ad un trattamento pensionistico autonomo può formare oggetto di totalizzazione o di ricongiunzione onerosa ai sensi della legge n. 29 del 1979.

5.  La “valutazione” dei periodi di servizio

I periodi di servizio valutabili ai fini dell’anzianità utile a pensione si distinguono in due tipologie:

    servizi valutabili d’ufficio (ex se);

    servizi valutabili a domanda.

    I periodi di servizio valutabili d’ufficio sono i seguenti:

-          servizio militare obbligatorio di leva e il servizio civile sostitutivo (artt. 1 e 8 D.P.R .1092/73);

-          tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale in posizione di ruolo con iscrizione alla Cassa Trattamenti Pensionistici Statali (C.T.P.S.) e alle dipendenze di enti locali con iscrizione alla Cassa Pensioni dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.) o a casse e/o fondi speciali esistenti presso gli stessi enti (artt. 112 e 113 D.P.R. 1092/73).

2. I periodi di servizio valutabili a domanda dell’interessato sono i seguenti:

a) Il computo. Si tratta di una operazione che consente di valutare i periodi di servizio non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato, Enti Pubblici diversi dallo Stato, di assemblee legislative, di Enti Parastatali o Enti e Istituti di Diritto Pubblico, con obbligo di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS.

La richiesta di computo può riguardare tutti i periodi di servizio svolto con copertura contributiva presso il FPLD o solo parte di essi.

Trova applicazione l’art. 11 del D.P.R. 1092/73 per i servizi non di ruolo resi allo Stato (anche per gli ex ULA a far data dal 08/11/1989, ai sensi dell’art 41 della legge n. 355/89) e l’art. 12 del suddetto D.P.R. per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze di Enti locali territoriali (comune, province, regioni), Enti parastatali o di Enti istituti di diritto pubblico.

L’accredito dei periodi assicurativi avviene mediante trasferimento della contribuzione obbligatoria dal FPLD al Fondo, senza alcun onere per il richiedente

b) Il riscatto: consente di valutare, a titolo oneroso, nell’ambito della gestione previdenziale periodi e/o servizi altrimenti non utili. Sono riscattabili i periodi e/o servizi previsti da specifiche disposizioni  di legge.

Con particolare riferimento all’art. 2 della legge 25 gennaio 1960, n. 4 si precisa che è prevista la possibilità di riscatto di periodi fuori ruolo coperti da assicurazione obbligatoria da parte del personale PT ex ULA che, fino all’entrata in vigore dell’art 41 della legge 355/89, non poteva computare ai sensi del D.P.R 1092/73.

        Tale forma di riscatto non comporta l’annullamento della posizione assicurativa INPS, che rimane efficace a tutti gli effetti e che pertanto dà diritto ad eventuale trattamento pensionistico supplementare da parte dell’Inps, come da ultimo specificato con circolare n. 36 del 03/02/1995.

In questi casi, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 4/1960, il Fondo di Quiescenza all’atto del collocamento a riposo eroga all’iscritto un trattamento pensionistico in base all’intera anzianità di servizio (inclusi i periodi riscattati ai sensi della legge 4/1960) e al momento del raggiungimento del requisito pensionistico INPS di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) detrae dal trattamento l’importo corrispondente alla pensione o alla parte di essa erogata dall’INPS relativamente al periodo fuori ruolo riscattato.

Entro 30 giorni dal raggiungimento del requisito al trattamento INPS l’interessato ha la facoltà di rinunciare alla pensione supplementare INPS e optare per un unico trattamento.

c) La ricongiunzione (art.2 L.29/79 e art. 1, co 1, L.45/90): consente la valutazione a tutti gli effetti di periodi coperti da contribuzione accreditata in gestioni previdenziali diverse che possono essere quindi  unificati e valorizzati nell’ambito del Fondo di Quiescenza.

Si possono ricongiungere ai sensi dell’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 i periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto maturati nell’Assicurazione generale obbligatoria (FPLD, Gestioni speciali dei lavoratori autonomi ART/COM e CD/CM) e/o in gestioni pensionistiche sostitutive, esonerative ed esclusive dell’ordinamento generale.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45 possono essere inoltre ricongiunti i periodi contributivi maturati nell’ambito dei regimi previdenziali dei liberi professionisti.

La domanda di ricongiunzione deve essere presentata dall’iscritto entro l’ultimo giorno di servizio.

La facoltà di ricongiunzione di vari periodi in un’unica gestione previdenziale può essere esercitata una sola volta. Può essere esercitata una seconda volta solo se l’interessato possa far valere successivamente all’esercizio della prima ricongiunzione, dieci anni di assicurazione previdenziale, di cui almeno cinque di effettiva attività lavorativa (art. 4, c. 1, legge 29/1979 e art. 3, c. 1, legge 45/1990) ovvero all’atto del pensionamento (art. 4, c. 2, legge 29/1979 e art. 3, c. 2, legge 45/1990).

d) La ricongiunzione (art 1 Legge 29/79): consente la valorizzazione di periodi coperti da contributi presso il Fondo di Quiescenza nell’ambito di gestioni previdenziali diverse.

La ricongiunzione esercitata ai sensi dell’art. 1 della legge n. 29/1979 non comporta oneri per gli interessati se la relativa istanza è stata presentata in data anteriore al 1° luglio 2010. È invece esercitabile a titolo oneroso con effetto sulle domande decorrenti dalla predetta data, in conseguenza delle modifiche apportate dall’art. 1 dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (art. 12, c. 12 septies).

e) La prosecuzione volontaria (art. 5 e ss., DLgs. n. 184/1997): nelle ipotesi di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro l’iscritto ha facoltà di proseguire, in forma volontaria, il rapporto assicurativo già instaurato con il Fondo di Quiescenza, al fine di conservare i diritti derivanti dalla contribuzione pregressa o di raggiungere i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La facoltà di effettuare versamenti volontari è esercitabile esclusivamente per periodi che non siano coperti da contribuzione di qualsiasi natura, per i limiti posti dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 184/1997.

f) La totalizzazione dei periodi assicurativi esteri (Regolamento C.E 1606/98): entrato in vigore il 25/10/1998, il Regolamento ha esteso ai dipendenti pubblici l’applicazione della normativa comunitaria di sicurezza sociale, consentendo la totalizzazione dei periodi contributivi accreditati in Italia con quelli esteri certificati da Istituti di sicurezza sociale dei Paesi aderenti all’Unione europea (inclusala Svizzera dal 01/06/2002), ai fini del perfezionamento del diritto ad una prestazione pensionistica nazionale.

g) I contributi figurativi: sono periodi assicurativi riconosciuti a particolari condizioni, in assenza di effettivi versamenti contributivi.

Il riconoscimento di copertura figurativa è prevista per i periodi di servizio militare, di congedo per maternità ai sensi del d.lgs. n. 151 del 2001 e per tutti gli altri eventi tutelati per espressa disposizione di legge.

Detti periodi sono utili ai fini pensionistici e vengono valutati ai fini del diritto e del calcolo della pensione.

I criteri e le modalità di esercizio delle facoltà sopra evidenziate saranno oggetto di successiva circolare.

6. Normativa di riferimento

Nell’espletamento dell’attività previdenziale sopra descritta, occorre far riferimento principalmente alle seguenti norme:

    D.P.R. 29/12/1973, n. 1092 (testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato);

    L. 24/5/1970, n. 336 (norme e favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti Pubblici ex combattenti ed assimilati);

    L. 29/4/1976, n. 177 (collegamento alla dinamica salariale e maggiorazione del 18%);

    L. 28/3/1991, n. 120 (benefici ai non vedenti);

    D.Lgs. 30/12/1992, n. 503 (norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici);

    L. 29/1/1994, n. 71 (passaggio del trattamento di quiescenza di tutti i dipendenti di Poste all’IPOST con applicazione delle relative norme pubblicistiche);

    L. 23/12/1994, n. 724 (conglobamento della I.I.S. nel calcolo della pensione e versamento contributivo sulla maggiorazione già figurativa della L. 177/76);

    L. 8/8/1995, n. 335 (riforma del sistema pensionistico);

    L. 27/12/1997, n. 449;

    L. 23/8/2004, n. 243;

    L. 24/12/2007, n. 247;

    L. 30/07/2010, n. 122;

    L. 7/2/1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali);

    L. 5/3/1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti).

    D.lgs 30/4/1997, n. 184;

    D.lgs 26/3/ 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità);

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