Home Contribuzione Volontaria Fondo speciale Istituto Postelegrafonici - IPOST Norme Messaggi ME 1994
-
Adeguamento annuo del contributo
-
Aliquota contributiva
-
Autorizzazione al versamento di periodi scaduti
-
Autorizzazioni rilasciate in applicazione degli art-5, 7 e 8 del D.Lgs. n.564/1996
-
Contribuzione indebita
-
Copertura del semestre precedente la domanda
-
Decorrenza dell’autorizzazione
-
Duplicato dei bollettini di versamento
-
Efficacia dell’autorizzazione
-
Estensione della prosecuzione volontaria nel Fondo IPOST
-
Fondo speciale Istituto Postelegrafonici - IPOST
-
Importo del contributo
-
Minimale di retribuzione
-
Modalità di versamento
-
Neutralizzazione
-
Requisiti contributivi
-
Requisiti contributivi richiesti ante D.Lgs. 184/1997
-
Requisiti contributivi richiesti dal 12 luglio 1997
-
Retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo volontario
-
Retribuzione e massimale contributivo
-
Retribuzione superiore al tetto pensionabile
-
Rideterminazione del contributo volontario
-
Rilascio dell’autorizzazione e versamento dei contributi
-
Ripresa dei versamenti dopo un periodo di attività
-
Soggetti interessati – presentazione della domanda
-
Verifica dei requisiti di contribuzione effettiva
Messaggio 36579 del 28 aprile 1994
.
OGGETTO: Pens.di anzianitA' -Contribuzione INPS/ENPALS
.
.
Codesta Sede, con la nota in riferimento, ha rappresentato
il caso di un assicurato cui l'ENPALS ha respinto la domanda di
pensione di anzianitA' in quanto la contribuzione versata presso
il predetto Ente,cumulata con quella versata nell'assicurazione
generale obbli-gatoria dei lavoratori dipen-denti presso l'INPS,
non consentiva il perfeziona-mento del diritto alla prestazione.
.
Codesta Sede, inoltre, tenuto conto che il richiedente puO'
far valere anche contributi versati come artigiano, ha prospet-
tato, chiedendo conferma alla scrivente, la possibilitA' di
riunificare presso l'INPS la contribuzione ENPALS ai fini del
perfezionamento del diritto alla prestazione richiesta dall'as-
sicurato con il cumulo dell'intera contribuzione.
.
La fattispecie trova disciplina nel DPR 31.12.1971 n.1420 e
nella Convenzione INPS-ENPALS del 3.12.1973 che, allo stato,
opera nei casi di liquidazione di prestazioni sulla base di
contribu-zione accreditata presso i due Enti.
.
In particolare ,nel caso in esame ,considerato che la
contribuzione accreditata presso l'ENPALS,cumulata con quella
accreditata nell'A.G.O., non consente il perfezionamento dei
requisiti per il diritto a pensione,risulta applicabile l'art.16
del predetto DPR n.1420/1971 che prevede espressamente, nei casi
in questione, il trasferimento all'assicurazione obbligatoria
generale dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS dei con-
tributi versati all'ENPALS.
.
Ovviamente la contribuzione giA' accreditata presso l'ENPALS
sarA' utilizzata -previo trasferimento all'INPS- con gli stessi
criteri in vigore per la contribuzione accreditata nell'A.G.O. e,
quindi,cumulata con quella da lavoro autonomo ai fini del perfe-
zionamento del diritto a pensione nella Gestione degli artigiani.
.
.
IL DIRETTORE CENTRALE
. FAMILIARI