Prosecuzione volontaria - IPOST
Efficacia dell’autorizzazione
(circ.72/2012) (art. 6, comma 2, DLgs. 184/1997)
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria ha efficacia a tempo indeterminato, fermo restando che non può essere utilizzata durante i periodi di assicurazione a qualsiasi titolo presso una delle forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.
Costituisce perciò causa ostativa ai versamenti volontari nel Fondo, determinando la sospensione temporanea dall’autorizzazione,
- l’eventuale ripresa dell’attività soggetta ad obbligo assicurativo, qualunque sia la forma di previdenza in cui sorge tale obbligo, ovvero
- l’accreditamento di contribuzione figurativa e/o di
- eventuale contribuzione derivante da operazioni di riscatto per periodi successivi alla decorrenza dell’autorizzazione.
L’autorizzazione riacquista piena efficacia dal momento in cui viene meno la causa della temporanea sospensione e consente la ripresa dei versamenti, fermo restando l’eventuale aggiornamento dell’importo del contributo dovuto.
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