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Contribuzione volontaria integrativa per lavoro intermittente
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Importo del contributo volontario
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Lavoratori già autorizzati alla prosecuzione volontaria
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Modalità e termini di versamento
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Requisiti per l'autorizzazione alla contribuzione integrativa
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Retribuzione convenzionale
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Settimane utili per la misura della pensione
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Termini di presentazione della domanda
Decreto Legislativo 114 del 31 marzo 1998
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Vigente al: 2-6-2019
Titolo I
Principi generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 4, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che sia anche riordinata la disciplina delle attivita' economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione, al fine di promuovere la competitivita' delle imprese nel mercato globale e la razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1998;
Visto il parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;
Visto il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attivita' commerciale.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione
3. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalita':
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di impresa e la libera circolazione delle merci;
b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilita' di approvvigionamento, al servizio di prossimita', all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonche' l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari.
Art. 2.
Liberta' di impresa e libera circolazione delle merci
1. L'attivita' commerciale si fonda sul principio della liberta' di
iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed e' esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
Art. 3.
Obbligo di vendita
1. In conformita' a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice
civile, il titolare dell'attivita' commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.
Art. 4.
Definizioni e ambito di applicazione del decreto
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per commercio all'ingrosso, l'attivita' svolta da chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l'attivita' svolta da chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area
destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita
non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie
superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie
superiore ai limiti di cui al punto e);
g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di
vendita nella quale piu' esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o
imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri
sistemi di comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
2. Il presente decreto non si applica:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni
assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n.
362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialita' medicinali, dispositivi medici e presidi medicochirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora
vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai
sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali
esercitino attivita' di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n.
125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;
e) alle vendite di carburanti nonche' degli oli minerali di cui
all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32;
f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo
comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonche' ai
cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attivita' e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte,
nonche' quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi
dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
l) all'attivita' di vendita effettuata durante il periodo di
svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purche' riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle
quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attivita'.
3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale
cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonche' dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.
Titolo II
Requisiti per l'esercizio
dell'attivita' commerciale
Art. 5.
Requisiti di accesso all'attivita'
1. Ai sensi del presente decreto l'attivita' commerciale puo' essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e' effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.
6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)).
7. Le regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio piu' rappresentative e gli enti da queste costituiti.
8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresi' materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
9. Le regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attivita'. Possono altresi' prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.
10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.
11. ((L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.)) L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e' soppresso.
Titolo III
Esercizio dell'attivita' di vendita al dettaglio
sulle aree private in sede fissa
Art. 6
Programmazione della rete distributiva
1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del
presente decreto definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in
collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttivita' del sistema e la qualita' dei servizi da rendere al consumatore;
b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di
sviluppo delle grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli
insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilita', il traffico e l'inquinamento e valorizzare la funzione commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche
attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone
di montagna, rurali ed insulari anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;
f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero
delle piccole e medie imprese gia' operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facolta' di prevedere a tale fine forme di incentivazione;
g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entita' ed all'efficienza della rete distributiva nonche' dell'intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di rappresentanza (( delle imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di servizi )), delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attivita' produttive.
2. Le regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano i
criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinche' gli strumenti urbanistici comunali individuino:
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in
particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali
in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonche' dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle localita' di particolare interesse artistico e naturale;
c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli
inerenti la disponibilita' di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantita' minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita;
d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione
o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualita'.
3. Le regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui al comma
1, tengono conto principalmente delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una
programmazione integrata tra centro e realta' periferiche;
b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di
utenza, per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei;
c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la
presenza delle attivita' commerciali e artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione delle attivita' commerciali e artigianali;
d) i centri di minore consistenza demografica al fine di
svilupparne il tessuto economicosociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari.
4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al
presente articolo, le regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e procedono, altresi', alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a centottanta
giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in
via sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino alla emanazione delle norme comunali.
Art. 7.
Esercizi di vicinato
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.
2. Nella ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonche' quelle relative alle destinazioni d'uso;
c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
d) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).
3. Fermi restando i requisiti igienicosanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, e' consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.
Art. 8.
Medie strutture di vendita
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della
superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la
superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e
3, del presente decreto.
3. Il comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli
obiettivi indicati all'articolo 6, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.
4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le
domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
Art. 9.
Grandi strutture di vendita
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della
superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la
superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e
3, del presente decreto.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione e' esaminata da una
conferenza di servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in base alla conformita' dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.
4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta
pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio piu' rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.
5. La regione adotta le norme sul procedimento concernente le
domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
Art. 10.
Disposizioni particolari
1. La regione prevede disposizioni per favorire lo sviluppo della
rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici, nonche' per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del nuovo regime amministrativo. In particolare, prevede:
a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti, nonche' nelle zone montane e insulari, la facolta' di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attivita' commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettivita', eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per queste aree le regioni possono prevedere l'esenzione di tali attivita' da tributi regionali; per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza;
b) per centri storici, aree o edifici aventi valore storico,
archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilita', alla mobilita' dei consumatori e all'arredo urbano, utilizzando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario;
c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6,
comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.
2. La regione stabilisce criteri e modalita' ai fini del
riconoscimento della priorita' alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente, ovvero, qualora trattasi di esercizi appartenenti al settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorita'.
3. La regione stabilisce altresi' i casi in cui l'autorizzazione
all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita e' dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione della presente disposizione la regione tiene conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.
4. La regione puo' individuare le zone del proprio territorio alle
quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'articolo 4, lettere d) ed e), in base alle caratteristiche socioeconomiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica.
5. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio previsto
dall'articolo 6, comma 1, lettera g), la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce i contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al presente decreto. Per lo stesso scopo i dati relativi al settore merceologico e alla superficie e all'ubicazione degli esercizi di vendita sono denunciati all'ufficio del registro delle imprese, che li iscrive nel repertorio delle notizie economiche e amministrative. Tali dati sono messi a disposizione degli osservatori regionali e nazionale di cui al predetto articolo 6.
Titolo IV
Orari di vendita
Art. 11.
Orario di apertura e di chiusura
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi
di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali
di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente puo' liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
3. L'esercente e' tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di
effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura
domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1,
individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonche' ulteriori otto domeniche o festivita' nel corso degli altri mesi dell'anno.
Art. 12.
Comuni ad economia prevalentemente turistica e citta' d'arte
1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle citta'
d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4.
2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di
maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le citta' d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facolta' di cui al comma 1.
Art. 13.
Disposizioni speciali
1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle
seguenti tipologie di attivita': le rivendite di generi di monopolio;
gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonche' le stazioni di servizio autostradali, qualora le attivita' di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.
2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura
al pubblico in caso di piu' di due festivita' consecutive. Il sindaco definisce le modalita' per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.
3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza
e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attivita' di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.
Titolo V
Offerta di vendita
Art. 14.
Pubblicita' dei prezzi
1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine
esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalita' idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso
valore e' sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi
gia' impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo
dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unita' di misura.
Art. 15.
Vendite straordinarie
1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di
liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente
dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attivita' commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere
stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente
dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il
ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.
6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le
organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalita' di svolgimento, la pubblicita' anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.
7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno
o piu' prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purche' documentati.
8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si
avvale della facolta' prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n.59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n.287, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive.
Titolo VI
Forme speciali di vendita al dettaglio
Art. 16.
Spacci interni
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.
3. Nella ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneita' dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.
Art. 17.
Apparecchi automatici
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.
3. Nella ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonche', se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, e' soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.
Art. 18
Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attivita' e' in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza e' consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206.
Art. 19
Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.
3. Nella ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attivita' e risponde agli effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti per l'esercizio dell'attivita' di vendita.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalita' e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 e' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206.
Art. 20.
Propaganda a fini commerciali
1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di
qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 4, 5, 6 e 8.
Art. 21.
Commercio elettronico
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a:
a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
b) tutelare gli interessi dei consumatori;
c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed
apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;
d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la
competitivita' globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualita'
volte a garantire l'affidabilita' degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
f) garantire la partecipazione italiana al processo di
cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.
2. Per le azioni di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato puo' stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonche' con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.
Titolo VII
Sanzioni
Art. 22.
Sanzioni e revoca
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto ((e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,)) e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' inoltre disporre la sospensione della attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
4. L'autorizzazione all'apertura e' revocata qualora il titolare:
a) non inizia l'attivita' di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessita';
b) sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno;
c) non risulta piu' provvisto dei requisiti ((di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59));
d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
a) sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno;
b) non risulta piu' provvisto dei requisiti ((di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59));
c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attivita' il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
Titolo VIII
Organismi associativi
Art. 23.
Centri di assistenza tecnica
1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete
distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attivita' previste nello statuto con modalita' da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attivita' di
assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, nonche' attivita' finalizzate alla certificazione di qualita' degli esercizi commerciali.
3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri
medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti.
Art. 24
Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi
1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, possono costituire societa' finanziarie aventi per finalita' lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel
turismo e nei servizi.
2. I requisiti delle societa' finanziarie, richiesti per l'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo, sono i
seguenti:
a) siano ispirate ai principi di mutualita', richiamati
espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti;
b) siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, distribuiti sull'intero
territorio nazionale;
c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformita'
al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi, per le finalita' di cui al presente articolo, possono promuovere societa' finanziarie che abbiano i requisiti nel
medesimo previsti.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((13))
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((13))
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((13))
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."
Titolo IX
Disposizioni transitorie e finali
Art. 25.
Disciplina transitoria
1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e all'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienicosanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, nonche' quella riservata ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561.
2. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sono soggette a previa comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della proprieta' o della gestione dell'attivita', il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie degli esercizi di vendita entro i limiti di superficie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d). Resta fermo l'obbligo per il subentrante del possesso dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio secondo quanto previsto dall'articolo 49 del decreto ministeriale 4 agosto
1988, n. 375.
3. Fino al termine di cui all'articolo 26, comma 1, non puo' essere negata l'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla data di pubblicazione del presente decreto, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi indicati alla predetta lettera d), tenuto conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli
autorizzatori preesistenti.
4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio prevista dall'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione del presente decreto, sono esaminate ai sensi della predetta legge n. 426 del 1971 e decise con provvedimento espresso entro e non oltre 90 giorni dalla suddetta data. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al termine del periodo di cui all'articolo 26, comma 1, e' sospesa la presentazione delle domande, tranne nel caso di cui
al comma 3.
5. Le domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, gia' trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998 e corredate a norma secondo attestazione del responsabile del procedimento, sono esaminate e decise con provvedimento espresso entro centottanta giorni dalla suddetta data.
6. Fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo articolo 31, alle domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, non trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998, nonche' alle domande per il rilascio delle medesime autorizzazioni presentate successivamente e fino alla data di pubblicazione del presente decreto, non e' dato seguito. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'emanazione delle disposizioni di cui
all'articolo 6 e' sospesa la presentazione delle domande.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((13))
8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento definisce criteri e modalita' per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 7, l'entita' dello stesso e la relativa modulazione tenuto conto dell'anzianita' di esercizio dei titolari, della eventuale esclusivita' dell'attivita' commerciale esercitata quale fonte di reddito, della situazione patrimoniale e
della tipologia dell'attivita' svolta.
9. La concessione dell'indennizzo di cui al comma 7 e' stabilita nel limite di 20 miliardi di lire per l'anno 1998 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire le somme suddette ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."
Art. 26.
Disposizioni finali
1. Ad eccezione dell'articolo 6, dell'articolo 10, dell'articolo 15, commi 7, 8 e 9, dell'articolo 21, dell'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e del comma 3 del presente articolo, le norme contenute nel presente decreto hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione.
((2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attivita' di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita e' presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attivita'.))
3. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 APRILE 1999, N. 108.
5. E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, nonche' la cessazione dell'attivita' relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.
6. Sono abrogate: la legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, ed il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alla attivita' ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217; la legge 28 luglio 1971, n. 558; la legge 19 marzo 1980, n. 80, come modificata dalla legge 12 aprile 1991, n. 130; l'articolo 8 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come riformulato dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1987, n. 121; l'articolo 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 15; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384; l'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561; l'articolo 2, commi 89 e 90 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ogni altra norma contraria al presente decreto o con esso incompatibile. Sono soppresse le voci numeri 50, 55 e 56 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407
Titolo X
Commercio al dettaglio su aree pubbliche
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intendono:
a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attivita' di vendita di
merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilita', attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese
quelle di proprieta' privata gravate da servitu' di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata
della quale il comune abbia la disponibilita' che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attivita' commerciale;
d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune
abbia la disponibilita', composta da piu' posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attivita' per uno o piu' o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei
giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilita', di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festivita';
f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che
l'operatore si e' presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attivita';
g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che
l'operatore ha effettivamente esercitato l'attivita' in tale fiera.
Art. 28
Esercizio dell'attivita'
1. Il commercio sulle aree pubbliche puo' essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante.
((2. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' soggetto ad
apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a societa' di persone, a societa' di capitali regolarmente costituite o cooperative.))
2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potesta' normativa in
materia di disciplina delle attivita' economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresi' stabilite le modalita' attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attivita' di verifica della sussistenza e regolarita' della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio e' in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle
aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
((4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle
aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita'.
L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonche' nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.))
5. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda
esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' sulle aree
pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle
aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attivita'. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti
alimentari e' soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalita' di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanita' con apposita ordinanza.
9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo
nelle aree demaniali marittime e' soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorita' marittime che stabiliscono modalita' e condizioni per l'accesso alle aree predette.
10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore e' vietato
il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della
relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il piu' alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del
presente decreto, emanano le norme relative alle modalita' di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all'articolo 29, nonche' la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attivita' per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano altresi' gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi.
13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio piu' idoneo a
soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresi', sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della densita' della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante ((limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilita' ambientale e sociale, di viabilita' rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilita' del territorio e alla normale mobilita'. In ogni caso resta ferma la finalita' di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entita' delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche)), i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attivita', per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonche' per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresi', le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonche' le modalita' di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorita' nell'assegnazione dei posteggi fondato sul piu' alto numero di presenze effettive.
14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono
all'emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione,
stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attivita', nonche' le modalita' di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 . Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.
16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate
altresi' le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo e' vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilita', di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresi' deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale
nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attivita' effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.
18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono
in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.
Art. 29.
Sanzioni
1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la
prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonche' senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per
l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'articolo 28 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
3. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo'
disporre la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. L'autorizzazione e' revocata:
a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attivita' entro sei
mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessita';
b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per
mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
c) nel caso in cui il titolare non risulti piu' provvisto dei
requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.
c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del
DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28.
((4-bis. L'autorizzazione e' sospesa per sei mesi in caso di
mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 28 )).
5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorita'
competente e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
Art. 30.
Disposizioni transitorie e finali
1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono
sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purche' esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.
2. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui
all'articolo 28 continuano ad applicarsi le norme previgenti.
3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima
dell'entrata in vigore del presente decreto e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28.
4. La disciplina di cui al presente titolo non si applica ai
coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attivita' in forma itinerante.
5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande
alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche, nonche' il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. E' abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienicosanitari.
6. Sono abrogate: la legge 28 marzo 1991, n. 112, come modificata
dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e dalla legge 25 marzo 1997, n.
77; l'articolo 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25; il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, come modificato dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, n. 350. E' soppressa la voce n. 62 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407.
Titolo XI
Inadempienza delle regioni
Art. 31.
Intervento sostitutivo
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, qualora le regioni non esercitino le funzioni amministrative ad esse conferite dal presente decreto nei tempi dal medesimo previsti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede l'adempimento ponendo un termine non inferiore a sessanta giorni. Qualora la regione inadempiente non provveda nel termine assegnato, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione inadempiente previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica e gli affari
regionali
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Flick, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: Flick
Decreto del Presidente della Repubblica 322 del 22 luglio 1998
Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Vigente al: 13-5-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, concernente disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitali;
Visto l'articolo 78, commi da 10 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto ministeriale e sottoscritta sotto la propria responsabilita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale e' stato approvato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'articolo 78, comma 18, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' di riordino della disciplina dei tributi locali;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione puo' essere effettuata con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;
Considerato che al fine di semplificare le modalita' di presentazione delle dichiarazioni tramite centri autorizzati di assistenza fiscale, e' opportuno modificare anche il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del l992;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 1 giugno 1998;
Considerato che il rilievo del Consiglio di Stato in ordine all'articolo 1, comma 5, puo' essere rispettato attraverso una modifica della disposizione indicata con la quale e' chiarito che la mancata sottoscrizione della dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche da parte delle persone fisiche che costituiscono l'organo di controllo non costituisce causa di nullita' e che la stessa puo' essere regolarizzata salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1
Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.
1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullita', su modelli conformi a quelli approvati entro il 31 gennaio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, ((...)) per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (10)
2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite altre modalita' di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati.
3. La dichiarazione e' sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche e' sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. (3)
5. La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali e' sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 2007.
Art. 2
Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.
1. Le persone fisiche e le societa' o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. (10)
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. (10)
3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 3. (3)
3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435. (3)
4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435. (3)
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435. (3)
6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno, 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.
7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
8. Salva l'applicazione delle sanzioni ((e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,)), le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreche' il rimborso stesso non sia stato gia' erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
9. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo. (3)
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 2007.
Art. 3
Modalita' di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni
1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. LA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 HA CONFERMATO LA SOPPRESSIONE DEL PRESENTE PERIODO. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. (5) (10) (21) ((22))
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via telematica del servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3. (8) (10)
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa' controllante e le societa' da questi controllate come definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (8)
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono presentare le dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet ovvero tramite un incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.
3-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183. (18)
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di assistenza fiscale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica, la dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione nonche', entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre tale termine, entro quattro mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11. (10)
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali non e' previsto un apposito termine entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese le conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1 OTTOBRE 2007, N. 159, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 2007, N. 222. (5)
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l'articolo 12-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo. (3) (12)
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 34, comma 4) che "Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2002, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni."
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 2, comma 10-bis) che "I soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, hanno facolta', a partire dal 1° febbraio 2006, di effettuare i versamenti unitari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell'articolo 3 richiamato".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 2007.
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AGGIORNAMENTO (18)
La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 4, comma 35) che "le disposizioni di cui ai commi da 30 a 34 si applicano con riferimento alle attivita' svolte a decorrere dall'anno 2012".
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AGGIORNAMENTO (21)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 641, alinea) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015.
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AGGIORNAMENTO (22)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 641, alinea) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016.
Art. 4
Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta
1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonche' gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformita' ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1. (3) (21) ((22))
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. (3)
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo' essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse.
3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7-bis del medesimo decreto, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonche' gli ulteriori dati necessari per l'attivita' di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi', trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. (3) (4) (10) (14)
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto dall'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno. (3) (10)
5. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542.
6. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435. (3)
6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. (3)
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalita' di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. (10)
6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la disposizione di cui al comma 3-bis del presente articolo, si applica a decorrere dal 1 gennaio 2003.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 2007.
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Per l'anno 2008 il termine di trasmissione della dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' fissato al 10 luglio 2008."
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AGGIORNAMENTO (21)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 641, alinea) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015.
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AGGIORNAMENTO (22)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 641, alinea) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016.
Art. 5
Dichiarazione nei casi di liquidazione
1. In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e ((la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della societa' ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,)) entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto, in via telematica. (3) (10)
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435. (3)
3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall'articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta.
((3-bis. In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non e' tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni gia' presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.))
4. Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello, rispettivamente, della nomina del curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate, con le medesime modalita', esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio. Il reddito d'impresa, di cui al comma 1 dell'articolo 183 del testo unico delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, se la societa' fallita o liquidata vi e' soggetta, dell'imposta sulreddito delle societa'. In caso di fallimento o di liquidazione coatta, di imprese individuali o di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, il curatore o il commissario liquidatore,contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo, deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata all'imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui si e' chiuso il procedimento concorsuale. Per ciascuno degli immobili di cui all'articolo 183, comma 4, secondo periodo, del testo unico il curatore o il commissario liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita, deve presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita dichiarazione ai fini dell'imposta locale sui redditi, previo versamento nei modi ordinari del relativo importo, determinato a norma dell'articolo 25 del testo unico. (3)
5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 2007.
Art. 5-bis
(Dichiarazione nei casi di trasformazione, di fusione e di scissione).
1. In caso di trasformazione di una societa' non soggetta
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa' soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del ((nono)) mese successivo a tale data in via telematica. (10)
2. In caso di fusione di piu' societa' deve essere presentata dalla
societa' risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle societa' fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l'ultimo giorno del ((nono)) mese successivo a tale data in via telematica. (10)
3. In caso di scissione totale la societa' designata a norma del
comma 14 dell'articolo 123-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della societa' scissa, con le modalita' e i termini di cui al comma 1 decorrenti dalla data in cui e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.
4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili,
valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle societa'. (3)
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma
1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 2007.
Art. 5-ter
(( (Adempimenti dei curatori e amministratori di eredita). ))
((1. I curatori di ereditagiacenti e gli amministratori di eredita'
devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti, oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d'imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d'imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d'imposta nel quale cessa la curatela o l'amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:
a) le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo
d'imposta nel quale si e' aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d'imposta gia' decorsi anteriormente a quest'ultimo;
b) la dichiarazione dei redditi posseduti nell'ultimo periodo
d'imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d'imposta precedente.
2. I curatori e gli amministratori devono inoltre:
a) adempiere per i periodi d'imposta indicati nell'alinea del
comma 1, se nell'asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole, gli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d'imposta stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle
funzioni, le dichiarazioni di sostituto d'imposta relative ai pagamenti effettuati nei periodi d'imposta considerati nelle lettere a) e b) del comma 1;
c) comunicare mediante raccomandata all'ufficio dell'Agenzia
delle entrate, entro 60 giorni, l'assunzione e la cessazione delle funzioni; la comunicazione di cessazione deve contenere l'indicazione dei dati identificativi degli eredi e delle quote ereditarie di ciascuno di essi.
3. L'erede, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta nel quale e' cessata la curatela o l'amministrazione, deve darne comunicazione e indicare l'ufficio dell'Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del contribuente deceduto, i dati identificativi del curatore o dell'amministratore e degli altri eredi e la propria quota di eredita'. Nella stessa dichiarazione puo' essere esercitata, per ciascuno degli anni per i quali i redditi di cui all'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi sono stati determinati in via provvisoria, la facolta' prevista nell'articolo 17, comma 3, dello stesso testo unico.
4. Dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma
3, o, in mancanza, dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata, decorre il termine per la liquidazione definitiva delle imposte a norma dell'articolo 187 del citato testo unico.
5. Nei confronti del curatore o dell'amministratore, salvo quanto
disposto nel comma 1, i termini pendenti alla data di apertura della successione e quelli aventi inizio prima della data di assunzione delle funzioni sono sospesi fino a tale data e sono prorogati di 6 mesi.))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435))
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435))
Art. 8
Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti
1. Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, nel mese di febbraio, in via telematica la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformita' al modello approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui e' utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2008, N. 207, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2009, N. 14. La dichiarazione annuale e' presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'articolo 19-bis2 del medesimo decreto, ovvero abbiano registrato operazioni intracomunitarie, nonche' i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative. (3) (10) (21) ((22))
2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli, nonche' gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate e' in grado di acquisire direttamente. (3)
3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreche' i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, e' presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le modalita' e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime modalita' e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui e' dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e' anche presentata, in via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. (3)
5. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542.
6. Per la sottoscrizione, la presentazione e la conservazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9, e all'articolo 3. (3)
7. I soggetti di cui all'articolo 73, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, eseguono i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto secondo le modalita' e i termini indicati nel capo terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la presente modifica decorre dal 1° maggio 2007.
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AGGIORNAMENTO (21)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 641, alinea) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015.
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AGGIORNAMENTO (22)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 641, alinea) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016.
Art. 8-bis
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 (21) ((22))
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AGGIORNAMENTO (21)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 641, alinea) che l'abrogazione del presente articolo decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015.
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AGGIORNAMENTO (22)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 641, alinea) che l'abrogazione del presente articolo decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016.
Art. 9.
Disposizioni finali e transitorie
1.Per l'anno 1998, le dichiarazioni predisposte mediante l'utilizzo
dei sistemi informatici sono presentate all'amministrazione finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata, mentre le altre sono presentate per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate, secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 1. Si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 3.
2. Per l'anno 1999 sono presentate esclusivamente per il tramite di
una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a.,
convenzionate:
a) le dichiarazioni dei redditi, comprese quelle riguardanti
imposte sostitutive delle imposte sui redditi, da redigere su modelli approvati con decreti emanati nel corso del 1998;
b) le dichiarazioni di cui all'articolo 74-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da redigere su modelli approvati con decreto ministeriale 15 gennaio 1998.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8, comma 1,
lettere b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1998.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si intendono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, comma 1, lettera a), 11, comma 1, lettera e), e 12, comma 4, e, nel decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, si intende abrogato l'articolo 4, comma 1, lettera c).
5. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle
dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999.
6. A decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i commi 11 e 12 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si intendono abrogati. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il primo comma dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, si intende abrogato.
7. Qualora sia presentata dai coniugi dichiarazione separata
essendo stata presentata per l'anno precedente dichiarazione congiunta e, conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore l'acconto rispetto all'imposta dovuta da uno dei coniugi, non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti per l'omesso o insufficiente versamento degli acconti.
8. Dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si intende abrogato l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalla stessa data si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 5, e 4 del presente regolamento.
9. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli articoli 8, 9, 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli articoli 28 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e i commi 172, lettera e), 178 e 179, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intendono abrogati e nell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, le parole da: "e devono" a "decreto n. 600" sono soppresse.
10. I riferimenti alle disposizioni indicate nei commi precedenti,
contenuti in ogni atto normativo, si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 luglio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 5
Art. 9.
Decreto legislativo 286 del 25 luglio 1998
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Vigente al: 29-6-2014
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40,
recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40, con le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998, le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995 n. 335, compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la solidarieta' sociale, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della sanita', con il Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Ambito di applicazione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)
1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo
comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
((2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario)).
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali piu' favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le
disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano
qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di
seguito denominato regolamento di attuazione, e' emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 6 marzo 1998, n. 40.
7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma
6 e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere.
Art. 2
(Diritti e doveri dello straniero)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2 legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio
dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocita', essa e' accertata secondo i criteri e le modalita' previste dal regolamento di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL
n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita
pubblica locale.
5. Allo straniero e' riconosciuta parita' di trattamento con il
cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti
concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando cio' non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme
previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorita' del Paese di cui e' cittadino e di essere in cio' agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorita' giudiziaria, l'autorita' di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di liberta' personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresi' l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalita' di cui
all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche piu' favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio italiano e' comunque tenuto
all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Art. 2-bis
(( (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) ))
((1. E' istituito il Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente
del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, e'
istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunita', per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attivita' produttive, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attivita' culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonche' degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalita' di coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.))
Art. 3
Politiche migratorie
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni salva la necessita' di un termine piu' breve il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che e' approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico e' emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che
lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresi' le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la
definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversita' e delle identita' culturali delle persone, purche' non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, ((entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato)).
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di
bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il
perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente
articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza del parere.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO
DAL TERRITORIO DELLO STATO
CAPO I
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL
SOGGIORNO
Art. 4
Ingresso nel territorio dello Stato
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito allo
straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e puo' avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorita' diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorita' diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilita' penali, l'inammissibilita' della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorita' di frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4,
l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentira' l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonche' la disponibilita' di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non e' ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche ((con sentenza non definitiva, compresa quella adottata)) a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite. ((Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale)). Lo straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
4. L'ingresso in Italia puo' essere consentito con visti per
soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni, e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorita' diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva
comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono
respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
7. L'ingresso e' comunque subordinato al rispetto degli adempimenti
e delle formalita' prescritti con il regolamento di attuazione.
Art. 4-bis
(Accordo di integrazione).
1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societa'.
((1-bis. Nell'ambito delle attivita' preordinate alla realizzazione del processo di integrazione di cui al comma 1, sono fornite le informazioni sui diritti conferiti allo straniero con il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8.1.)).
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validita' del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonche' dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5
Permesso di soggiorno
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validita', a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. (6)
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del versamento nonche' le modalita' di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e' richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non puo' comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189;
c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto; secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso puo' essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11-bis; (49)
d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189;
e) superiore alle necessita' specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo' superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale puo' essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualita', per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne da' comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonche' all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione e' data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non puo' essere superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed e' sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato rilasciato, esso e' revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. (47)
5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.
5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalita' e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato puo' essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformita' ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
((8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione e' inserita la dicitura: "perm. unico lavoro".
8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:
a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
b) agli stranieri di cui all'articolo 24;
c) agli stranieri di cui all'articolo 26;
d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r);
e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione.))
8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o convertito entro ((sessanta giorni)) dalla data in cui e' stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico. (13)
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato ((il termine di sessanta giorni)) di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui sopra puo' svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2002, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori estracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, vi e' l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all'autorita' giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne e' richiesto dal procuratore della Repubblica, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi".
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AGGIORNAMENTO (47)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 202 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato), nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato»".
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AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento".
Art. 5-bis
(( (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) ))
((1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra
un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilita'
di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle
spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di
soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto in base a
quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avra' luogo la prestazione lavorativa secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione)).
Art. 6
Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6;
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2 e 148)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere utilizzato anche per le altre attivita' consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione puo' essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita'
sportive e ricreative a carattere temporaneo ((, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie )), i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
((3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito con l'arresto fino ad un ann o e con l'ammenda fino ad euro 2.000)).
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della idenlita' personale
dello straniero, questi e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione, l'autorita' di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita' di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il Prefetto puo'
vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in localita' che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per mezzo della autorita' locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero
regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita' previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano
nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri e' rilasciato su
modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non e' valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente
articolo e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 7
Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro
(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno
straniero o apolide, anche se parente o affine, ((. . .)) ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del
denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo
sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.
Art. 8
(Disposizioni particolari)
(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti
del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.
((Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo))
1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validita', che dimostra la disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, puo' chiedere al questore il rilascio del ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)), per se' e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1. (24) (29)
((1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica «annotazioni», la dicitura «protezione internazionale riconosciuta dall'Italia il» e riporta, di seguito, la data in cui la protezione e' stata riconosciuta.
1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, non e' richiesta allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa all'idoneita' dell'alloggio di cui al comma 1, ferma restando la necessita' di indicare un luogo di residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilita' di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici per cento del relativo importo.))
2. Il ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)) e' a tempo indeterminato ed e' rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.
2-bis. Il rilascio del ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)) e' subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivita' di ricerca presso le universita' e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non e' richiesto il superamento del test di cui al primo periodo.
((2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica allo straniero titolare di protezione internazionale.))
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
c) ((hanno chiesto la protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251)) e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
e)godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.
4. Il ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)) non puo' essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche', limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresi' della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
((4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria previsti dagli articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto legislativo, allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico.))
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.
((5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e' effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale e' stata riconosciuta.))
6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' revocato:
a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
8. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, puo' riacquistarlo, con le stesse modalita' di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, e' ridotto a tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)) e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione e' rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico.
10. Nei confronti del titolare del ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)), l'espulsione puo' essere disposta:
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
((10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e' disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.))
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)) puo':
a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita' lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato non e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
13. E' autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare del ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)) di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
((13-bis. E' autorizzata, altresi', la riammissione sul territorio nazionale dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare di protezione internazionale allontanato da altro Stato membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando nella rubrica 'annotazioni' del medesimo permesso e' riportato che la protezione internazionale e' stata riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta dall'Italia.))
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AGGIORNAMENTO (24)
La Corte costituzionale, con sentenza 29-30 luglio 2008, n. 306 (in G.U. 1a s.s. 6/8/2008, n. 33) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, nella parte in cui esclude che l'indennita' di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perche' essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito gia' stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
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AGGIORNAMENTO (29)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14-23 gennaio 2009, n. 11 (in G.U. 1a s.s. 28/1/2009, n. 4) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo 9, "nella parte in cui esclude che la pensione di inabilita', di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perche' essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito gia' stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del D.Lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo".
Art. 9-bis
Stranieri in possesso di un ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)) rilasciato da altro Stato membro
1. Lo straniero, titolare di un ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)) rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validita', puo' chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:
a) esercitare un'attivita' economica in qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni di cui all'articolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per l'immigrazione;
b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;
c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.
2. Allo straniero di cui al comma 1 e' rilasciato un permesso di soggiorno secondo le modalita' previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.
3. Ai familiari dello straniero titolare del ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)) e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualita' di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.
4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo.
5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 e' consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui all'articolo 22.
6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 e' rifiutato e, se rilasciato, e' revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche', limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Nell'adottare il provvedimento si tiene conto dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.
7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 e' adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'espulsione e' adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e l'allontanamento e' effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea. ((Nei confronti dello straniero il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea riporta l'annotazione relativa alla titolarita' di protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e dei suoi familiari l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualita' della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento puo' essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1.))
8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, e' rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)). Dell'avvenuto rilascio e' informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)) . ((Se il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro riporta, nella rubrica 'annotazioni', la titolarita' di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai sensi del presente comma riporta la medesima annotazione precedentemente inserita. A tal fine, si richiede allo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di confermare se lo straniero benefici ancora della protezione internazionale ovvero se tale protezione sia stata revocata con decisione definitiva. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, e' trasferita all'Italia la responsabilita' della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, la rubrica 'annotazioni' del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e' aggiornata entro tre mesi in conformita' a tale trasferimento.))
((8-bis. Entro trenta giorni dalla relativa richiesta, sono fornite agli altri Stati membri dell'Unione europea le informazioni in merito allo status di protezione internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri che hanno ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in tali Stati membri.
8-ter. Entro trenta giorni dal riconoscimento della protezione internazionale ovvero dal trasferimento all'Italia della responsabilita' della protezione internazionale di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea, si provvede a richiedere a tale Stato membro l'inserimento ovvero la modifica della relativa annotazione sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.))
Art. 9-ter
(Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE)
1. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni previste dall'articolo 27-quater, puo' chiedere al Questore il rilascio del ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)), di cui all'articolo 9.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli stranieri che dimostrino:
a) di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE;
b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ai sensi dell'articolo 27-quater. Le assenze dello straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la durata del periodo di cui al presente comma e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui alla lettera a).
3. Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti previsti al comma 2, e' rilasciato dal questore un ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)), recante la dicitura, nella rubrica 'annotazioni', 'Ex titolare di Carta blu UE'.
4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' revocato nelle ipotesi previste all'articolo 9, comma 7, lettere a), b), c) ed e), nonche' nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di ventiquattro mesi consecutivi.
5. Ai familiari dello straniero titolare di un ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)), concesso ai sensi del presente articolo, in possesso di un valido documento, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi degli articoli 5, comma 3-sexies, e 30, commi 2 e 6, previa dimostrazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.
6. Ai familiari dello straniero titolare di un ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)) concesso ai sensi del presente articolo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, e' rilasciato il ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)) qualora abbiano soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione di cui gli ultimi due nel territorio nazionale.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO
E
L'ALLONTANAMENTO
DAL TERRITORIO DELLO STATO
CAPO II
CONTROLLO DELLE
FRONTIERE,
RESPINGIMENTO
ED ESPULSIONE
Art. 10
Respingimento
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano
ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera e' altresi'
disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai
controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati
temporaneamente ammessi nel territorio per necessita' di pubblico soccorso.
((3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo
dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, e' tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.))
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4,
commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto e' prevista l'assistenza necessaria
presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati
dall'autorita' di pubblica sicurezza.
Art. 10-bis
(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato).
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche' di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, e' punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ((ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale)).
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento e' sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
Art. 11
Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)
1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri
adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento e il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilita' con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il
Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresi' apposite misure di coordinamento tra le autorita' italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorita' europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi
automatizzati e dei relativi contratti e' data comunicazione all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal
Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre e i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonche' le autorita' marittime e militari e i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno
promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorita' dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, il Ministro dell'interno
predispone uno o piu' programmi pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con il Ministro competente.
((5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di
sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi, interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.))
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti sevizi di
accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.
Art. 12
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone;
b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata.
3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonche' dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".
3-septies. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 MARZO 2006, N. 146
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza.
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. ((41))
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre e' tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorita' amministrativa italiana, inerenti all'attivita' professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita' da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita' giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate le modalita' di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennita', si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonche' le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.
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AGGIORNAMENTO (41)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 16 dicembre 2011, n. 331 (in G.U. 1a s.s. 21/12/2011, n. 53) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresi', l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure".
Art. 13
Espulsione amministrativa
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno puo' disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per caso,
quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli
di frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n.
68;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646.
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o
sociali con il suo Paese d'origine.
2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i
controlli di polizia alle frontiere esterne.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo' adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14. (14a)
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del
comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e' immediatamente
comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si
applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato piu' grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e' ripristinata a
norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
3-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 LUGLIO 2005, N. 144,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 155.
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata respinta
in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al
comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di
cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come
sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento
equipollente, in corso di validita';
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente
rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le
proprie generalita';
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, nonche'
dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo' essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di
respingimento, di cui all'articolo 10.
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facolta' di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine,
l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita' di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi', una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le
modalita' previste all'articolo 14.
((5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.)) ((37))
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita'
di un locale idoneo.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonche' ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in
lingua francese, inglese o spagnola.
((8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((37))
9. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189.
10. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189.
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cio'
non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e' stato
autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
(14)
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e
si procede con rito direttissimo.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e puo' essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio
nazionale entro il termine di cui al comma 5.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo'
adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi
annui a decorrere dall'anno 1998.
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 2004, n. 222 (in G.U. 1a s.s. 21/7/2004, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5-bis del presente articolo "nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa".
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AGGIORNAMENTO (14)
La Corte costituzionale, con sentenza 14-28 dicembre 2005, n. 466 (in G.U. 1a s.s. 4/1/2006, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 13-bis, secondo periodo del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (14a)
Il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32, ha disposto (con l'art. 20-bis, comma 2) che "Il nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta".
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AGGIORNAMENTO (24)
La Corte costituzionale, con sentenza 9-16 luglio 2008, n. 278 (in G.U. 1a s.s. 23/7/2008, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 8 del presente articolo "nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identita' del ricorrente in applicazione della normativa vigente".
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Art. 13-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((37))
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Art. 14
Esecuzione dell'espulsione
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)
1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita' tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida , senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
((4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.)) ((37))
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore puo' chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non puo' essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore puo' essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede , nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
------------- AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 2004, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 21/7/2004, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5-quinquies del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto. -------------
AGGIORNAMENTO (35)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13-17 dicembre 2010, n. 359 (in G.U. 1a s.s. 22/12/2010, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5-quater del presente articolo, "nella parte in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento, secondo quanto gia' previsto per la condotta di cui al precedente comma 5-ter, sia punita nel solo caso che abbia luogo "senza giustificato motivo"".
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Art. 14-bis
(( (Fondo rimpatri). ))
((1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo
rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta' del gettito
conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, e' assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno)).
Art. 14-ter.
(( (Programmi di rimpatrio assistito).
1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonche' i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalita' previste dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:
a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma 1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti :
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di gestione.))
((38))
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 129, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1, lettera e), e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Art. 15
((Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione))
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice puo'
ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
((1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o
della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorita' consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione)).
Art. 16
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, puo' sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.
2. L'espulsione di cui al comma 1 e' eseguita dal questore anche se la sentenza non e' irrevocabile, secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non puo' essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva e' revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, e' disposta l'espulsione. ((Essa non puo' essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, ovvero per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale. In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione e' disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.))
((5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identita' e nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento.
5-ter. Le informazioni sulla identita' e nazionalita' del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.))
((6. Salvo che il questore comunichi che non e' stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalita'. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non e' assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.))
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 e' sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalita' dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
8. La pena e' estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione e' ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19.
Art. 17
Diritto di difesa
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)
1. Lo straniero ((parte offesa ovvero)) sottoposto a procedimento
penale e' autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali e' necessaria la sua presenza. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta ((della parte offesa o)) dell'imputato o del difensore.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO
DAL TERRITORIO DELLO STATO
CAPO III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
UMANITARIO
Art. 18
Soggiorno per motivi di protezione sociale
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorita', rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacita' di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
((3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata, e' definito il programma di emersione, assistenza e di protezione sociale di cui al presente comma e le relative modalita' di attuazione e finanziamento.))
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso e' revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere altresi' rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore eta', e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravita' ed attualita' di pericolo.
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 18-bis
(( (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) ))
((1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumita', come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell'autorita' giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo per l'incolumita' personale.
3. Il medesimo permesso di soggiorno puo' essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e' valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque richiesto il parere dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma 1.
4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al coma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.))
Art. 19
(Divieti di espulsione e di respingimento.
((Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.)) )
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)
1. In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. (2A)
((2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalita' compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.))
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AGGIORNAMENTO (2A)
La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 27 luglio 2000, n. 376 (in G.U. 1a s.s. 2/08/2000, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio".
Art. 20
(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarieta' sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui
delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.
TITOLO III
DISCIPLINA DEL LAVORO
Art. 21
Determinazione dei flussi di ingresso
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10;
legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. ((Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio)). Con tali decreti sono altresi' assegnate in via preferenziale quote riservate ((ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonche')) agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorita' nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre
prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalita' per
il rilascio delle autorizzazioni di lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite,
in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.
((4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono
altresi' essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni
anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo)).
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono
prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonche' gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalita' di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo
unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puo' predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di
un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalita' di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 350
milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 22
Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
1. In ogni provincia e' istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di ((sessanta giorni)) dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validita' per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
((5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.))
5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita' consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 LUGLIO 2012, N. 109.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL , tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresi' il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, puo' chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta':
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.
12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivita' di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 23
(( (Titoli di prelazione) ))
((1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle
regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonche' organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attivita' di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata:
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano all'interno dello Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attivita' produttive o imprenditoriali
autonome nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivita' di cui al
comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivita' si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede
agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1)).
Art. 24
(Lavoro stagionale)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalita' previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni ((di cui all'articolo 22, commi 3, 5-bis e 5-ter)).
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validita' da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Puo', inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.
Art. 25
Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)
1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonche'
della loro specificita', agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attivita':
a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternita'.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo
familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro e' tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalita' stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 45.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti
i requisiti, gli ambiti e le modalita' degli interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attivita' lavorativa.
5. ((Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le
disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza)). E' fatta salva la possibilita' di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.
Art. 26
Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti
all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attivita' non occasionale di lavoro autonomo puo' essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attivita' non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una
attivita' industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire societa' di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve altresi' dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attivita' che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attivita', compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorita' competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attivita' che lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque
dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ((. . .)).
4. Sono fatte salve le norme piu' favorevoli previste da accordi
internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso
dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attivita' che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attivita' cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21. ((La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresi', allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo)).
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le
modalita' previste dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato
o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
((7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei
reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica)).
Art. 27
Ingresso per lavoro in casi particolari
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli
precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di societa'
aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) I professori universitari destinati a svolgere in Italia un
incarico accademico;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso
all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti
nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalita'
stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di
lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti
all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali,
concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di
attivita' sportiva professionistica presso societa' sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia
e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in
vigore per l'Italia, svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o sono persone collocate "alla pari";
r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie
pubbliche e private.
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del
comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma
1, lettere a), c) e g), e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione e' presentata con modalita' informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalita' informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai
datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.
((1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al
seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, societa' ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attivita', in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove piu' favorevole)).
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i
lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tra mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina le procedure e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presenta comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della
cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresi' norme per
l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non
appartenenti all'Unione europea e' disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, e' determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.
Art. 27-bis
(Ingresso e soggiorno per volontariato).
1. Con decreto del Ministero della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e' determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi del presente testo unico.
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e' consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:
a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie:
1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficera' per espletare tali funzioni, l'orario cui sara' tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonche', ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;
c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilita' civile verso terzi e assunzione della piena responsabilita' per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza e' obbligatoria anche per le associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
3. La domanda di nulla osta e' presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, rilascia il nulla osta.
4. Il nulla osta e' trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali e' richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.
5. Il permesso di soggiorno e' richiesto e rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso puo' avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non e' rinnovabile ne' convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, puo' avere durata superiore a diciotto mesi.
6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non e' computabile ai fini del rilascio del ((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)) di cui all'articolo 9-bis.
Art. 27-ter
(Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica).
1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e' consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, e' selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, e' disciplinata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca e, fra l'altro, prevede:
a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attivita' di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della societa', e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;
b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;
c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarita' del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;
d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.
3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilita' delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
((3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 e' accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.))
4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, e' presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta.
5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.
6. Il visto di ingresso puo' essere richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per l'immigrazione, ed e' rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.
7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica e' richiesto e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attivita' indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno e' rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque consentita l'attivita' di ricerca. Per le finalita' di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale.
8. Il ricongiungimento familiare e' consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29 ((, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo)). Ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore.
9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea. In tale caso, al ricercatore e' rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4.
10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 7 possono essere ammessi, a parita' di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attivita' di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.
11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea puo' fare ingresso in Italia senza necessita' del visto per proseguire la ricerca gia' iniziata nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non e' richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4 e' sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia in cui e' svolta l'attivita' di ricerca da parte dello straniero, entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione e' corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse, nonche' una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attivita'. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno e' subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque consentita l'attivita' di ricerca.
Art. 27-quater
(Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE)
1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi e' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono in possesso:
a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorita' competente nel Paese dove e' stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e ((di una)) qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:
a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;
b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro;
c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per motivi umanitari ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale riconosciuta ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, cosi' come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005, cosi' come recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;
c) che chiedono di soggiornare in qualita' di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;
d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformita' alla direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, cosi' come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;
e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu' di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;
g) che soggiornano in qualita' di lavoratori stagionali;
h) che soggiornano in Italia, in qualita' di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere a), g), ed i), in conformita' alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006, cosi' come recepita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;
i) che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.
4. La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati e' presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo. La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22, fatte salve le specifiche prescrizioni previste dal presente articolo.
5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena di rigetto della domanda:
a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore, come indicata al comma 1, lettera a);
b) il titolo di istruzione e la ((...)) qualifica professionale superiore, come indicati al comma 1, lettera a), posseduti dallo straniero;
c) l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
6. Lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva residenza all'estero.
7. Il rilascio del nulla osta al lavoro e' subordinato al preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4.
8. Il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10.
9. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.
10. Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12.
11. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attivita' lavorative e' rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura 'Carta blu UE', nella rubrica 'tipo di permesso'. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro piu' tre mesi, negli altri casi.
12. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, e' revocato nei seguenti casi:
a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;
c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13;
d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione.
13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, esercita esclusivamente attivita' lavorative conformi alle condizioni di ammissione previste al comma 1 e limitatamente a quelle per le quali e' stata rilasciata la Carta blu UE. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi due anni sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito.
14. E' escluso l'accesso al lavoro se le attivita' dello stesso comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E' altresi' escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attivita' dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.
15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, come previsto al comma 13.
16. Il ricongiungimento familiare e' consentito al titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del titolare di Carta blu UE.
17. Dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, puo' fare ingresso in Italia senza necessita' del visto, al fine di esercitare un'attivita' lavorativa, alle condizioni previste dal presente articolo. Entro un mese dall'ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il nulla osta e' rilasciato entro il termine di 60 giorni. La domanda di nulla osta al lavoro puo' essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato al lavoro dallo sportello unico e' rilasciato dal Questore il permesso secondo le modalita' ed alle condizioni previste dal presente articolo. Dell'avvenuto rilascio e' informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei confronti dello straniero, cui e' stato rifiutato o revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non e' stato rinnovato, e' disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 11. Ai familiari dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualita' di familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.
18. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, in quanto compatibili.
TITOLO IV
DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI
Art. 28
(Diritto all'unita' familiare)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)
((1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei
confronti dei familiari stranieri e' riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.)) 2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato
membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni el decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle piu' favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali
finalizzati a dare attuazione al diritto all'unita' familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
Art. 29
(Ricongiungimento familiare).
1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.
1-ter. Non e' consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento e' coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':
a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera';
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici ((...)) e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, gia' regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.
6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e' rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa ma non puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, e' presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento.
L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta e' subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore eta' o stato di salute.
8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare e' rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta.
9. La richiesta di ricongiungimento familiare e' respinta se e' accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non e' ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20;
c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.
Art. 29-bis
(( (Ricongiungimento familiare dei rifugiati). ))
((1. Lo straniero al quale e' stato riconosciuto lo status di
rifugiato puo' richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3.
2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che
provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorita' riconosciuta o della presunta inaffidabilita' dei documenti rilasciati dall'autorita' locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Puo' essere fatto ricorso, altresi', ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non puo' essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.
3. Se il rifugiato e' un minore non accompagnato, e' consentito
l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.))
Art. 30
Permesso di soggiorno per motivi familiari
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari e' rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare e' convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione puo' essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari e' rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potesta' genitoriale secondo la legge italiana.
1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), e' immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non e' seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e' rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed e' rinnovabile insieme con quest'ultimo.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 30.
5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di eta', il permesso di soggiorno puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
((6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare, l'interessato puo' proporre opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((37))
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Art. 31
(Disposizioni a favore dei minori)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)
1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e
regolarmente soggiornante e' iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di eta' e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la piu' favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di eta' il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale e' affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se piu' favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di eta' al minore
iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore eta', ovvero una carta di soggiorno.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo
sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, puo' autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione e' revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivita' del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta
l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento e' adottato, su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.
Art. 32
Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore eta'
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)
1. Al compimento della maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo' essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore eta', (( . . . )) ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, ((previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati)) che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore eta' del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con le modalita' previste dalla legge italiana, ovvero e' in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo e' portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
Art. 33
(Comitato per i minori stranieri)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)
1. Al fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei minori
stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attivita' delle amministrazioni interessate e' istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
((2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel
territorio dello Stato dei minori stranieri in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.))
((2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non
accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.))
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attivita' di
competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 34
(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e
hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validita' temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso
regolari attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il
rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresi' ai familiari a carico
regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale e' assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le
categorie indicate nei commi 1 e 2 e' tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternita' mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo e' determinato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non puo' essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale puo'
essere altresi' richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di
soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari,
ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per
l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalita' previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a)
e b) non e' valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale e'
iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.
Art. 35
(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non
iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria
ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita' sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in
regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternita', a parita'
di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanita' 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi
di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed
eventuale bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a
carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parita' con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non
in regola con le norme sul soggiorno non puo' comportare alcun tipo di segnalazione all'autorita', salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere
urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.
Art. 36
(Ingresso e soggiorno per cure mediche)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e
l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalita' stabilite dal regolamento di attuazione, nonche' documentare la disponibilita' in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso puo' anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di
soggiorno per cure mediche e' altresi' consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanita', d'intesa con il ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari
alla durata presunta del trattamento terapeutico ed e' rinnovabile finche' durano le necessita' terapeutiche documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi
internazionale.
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE
Art. 37
(Attivita' professionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso
dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, e' consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi e' condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.
2. Le modalita', le condizioni ed i limiti temporali per
l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma l, a decorrere dalla scadenza del
termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformita' ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato e' garantita la parita' di
trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI ISTRUZIONE,
ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE
SOCIALE.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
DISE DIRITTO
ALLO STUDIO E PROFESSIONE
Art. 38
(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36 legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti
all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunita' scolastica.
2. L'effettivita' del diritto allo studio e' garantita dallo Stato,
dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunita' scolastica accoglie le differenze linguistiche e
culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attivita' interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono realizzate
sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5.Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione
territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli
stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi
sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di
accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono
programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingue e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalita' di realizzazione di specifici progetti
nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonche' dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli
studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonche' dei criteri e delle modalita' di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli
stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attivita' di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4
e 5.
Art. 39
Accesso ai corsi delle universita'
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)
1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio e' assicurata la parita' di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalita' di cui al presente articolo.
2. Le universita', nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilita' finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo l della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilita' studentesca, nonche' organizzando attivita' di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalita' di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;
b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'universita', e l'esercizio di attivita' di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso;
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocita';
d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformita' di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9)).
4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, puo' fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessita' del visto per proseguire gli studi gia' iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purche' abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente:
a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno due anni;
b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle autorita' accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia e' effettivamente complementare al programma di studi gia' svolto.
4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia.
5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle universita', a parita' di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonche' agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.
Art. 39-bis
(( (Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale). ))
((1. E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio,
secondo le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:
a) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di studio negli
istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e
tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;
c) minori di eta' non inferiore a quindici anni in presenza di
adeguate forme di tutela;
d) minori di eta' non inferiore a quattordici anni che partecipano
a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell'universita' e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.))
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E
ASSISTENZA SOCIALE
Art. 40
Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)
1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189.
1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale e' riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.
2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel piu' breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonche', ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante puo' accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189.
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. ((53))
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AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, ha disposto (con l'art. 29, comma 3-ter) che "L'accesso ai benefici relativi all'alloggio previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di parita' con i cittadini italiani".
Art. 41
(Assistenza sociale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)
1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonche' i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO IV
DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE
DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE
POLITICHE MIGRATORIE
Art. 42
(Misure di integrazione sociale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle
proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonche' in collaborazione con le autorita' o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attivita' intraprese in favore degli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo
inserimento degli stranieri nella societa' italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunita' di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonche' alle possibilita' di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali,
ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente
iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualita' di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di
convivenza in una societa' multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti
locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, e' istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. I1 Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di attivita' volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sull'applicazione del presente testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle
associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonche' dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
((a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti
nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attivita' particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;))
b) rappresentanti ((degli stranieri)) extracomunitari designati
dalle associazioni piu' rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali
nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;
e) ((otto)) esperti designati rispettivamente dai Ministeri del
lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, ((di grazia e giustizia,)) degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarieta' sociale e delle pari opportunita';
((f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due
designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;)).
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL).
((g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non
superiore a dieci.))
5. Per ogni membro effettivo della Consulta e' nominato un
supplente.
6. Resta ferma la facolta' delle regioni di istituire, in analogia
con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di
costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alla Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri
di cui al presente articolo e dei supplenti e' gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.
Art. 43
(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41)
1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni
comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parita', dei diritti umani e delle liberta' fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico
servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessita' che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalita', lo discriminino ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni piu' svantaggiose o si rifiuti di
fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalita';
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni piu' svantaggiose
o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio- assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalita';
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio
di un'attivita' economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalita';
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre l977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attivita' lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli
atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.
Art. 44
Azione civile contro la discriminazione
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42)
((1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.)) ((38))
((2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((38))
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38))
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38))
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38))
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38))
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38))
((8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo e' punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.)) ((38))
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38))
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso puo' essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38))
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, e' immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi piu' gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Art. 45
(Fondo nazionale per le politiche migratorie)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il
Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, e' stabilita in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresi' le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo e' annualmente ripartito con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalita' per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano, nelle
materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attivita' concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attivita' culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunita'. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalita' indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1 gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione e' disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le predette somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2000.
Art. 46
(Commissione per le politiche di integrazione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari sociali e' istituita la Commissione per le politiche di integrazione.
2. La Commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche
ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonche' di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.
3. La Commissione e' composta da rappresentanti del Dipartimento
per gli affari sociali ((e del Dipartimento per le pari opportunita')) della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, ((di grazia e giustizia,))del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', della pubblica istruzione, nonche' da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarieta' sociale. Il presidente della commissione e' scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed e' collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati
l'organizzazione della segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il
funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo 45, comma 1, la Commissione puo' affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.
6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione puo'
avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle Regioni e degli enti locali.
TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 47
(Abrogazioni)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono
abrogati:
a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad
eccezione dell'art. 3;
c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n 33;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n 50;
g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3 All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390,
restano soppresse le parole:
"sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita' tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo".
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Art. 48
(Copertura finanziaria)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48)
1. All'onere derivante dall'attuazione della legge 6 marzo 1998, n.
40 e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:
a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998
e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 49
((Disposizioni finali e transitorie))
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49)
1. Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo
1998, n. 40, del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonche' delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale.
((1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio dello Stato
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le modalita' e nei termini previsti dal medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati.
Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalita' ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico.))
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in
lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.
((2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione
delle persone detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto per le questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza.))
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 luglio 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
TURCO, Ministro per la
solidarieta' sociale
DINI, Ministro degli affari
esteri
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
FLICK, Ministro di grazia e
giustizia
CIAMPI, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
BINDI, Ministro della sanita'
BERLINGUER, Ministro della
pubblica istruzione e
dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica
TREU, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
BASSANINI, Ministro per la
funzione pubblica e gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Decreto Legge 4 del 20 gennaio 1998
Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale.
Vigente al: 2-11-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
disposizioni in materia di sostegno al reddito e incentivazione all'occupazione, di contenimento del costo del lavoro, attraverso la riduzione delle aliquote contributive, al fine di rilanciare l'attivita' edilizia, nonche' di definire l'operativita' di talune norme previdenziali ed il funzionamento di organi collegiali operanti presso enti ed organismi gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
provvedere all'adeguamento delle disposizioni in materia di promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno, attraverso il cosidetto "prestito d'onore", nonche' alla ridotazione finanziaria del Fondo per l'occupazione, per consentire gli interventi occupazionali allo stesso connessi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 16 gennaio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole;
E m a n a
il seguente decretolegge:
Art. 1
Disposizioni in materia di sostegno al reddito
1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 17, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilita' di iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro, e' prorogato al fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il ((31 dicembre 2009)) ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 nonche' di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 45 milioni di euro per il 2006 nonche' di 37 milioni di euro per il 2007 ((e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009)) a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al ((31 dicembre 2009)). Alle finalita' del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire.
3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi:
a) i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese
in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
b) i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5,
comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data del 15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati e' ridotta del 10 per cento. Le predette proroghe possono essere concesse nel limite massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera a) e di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera b), per indennita' e contribuzione figurativa e l'onere complessivo e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.
3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'
prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo per la concessione del predetto intervento, pari a lire 3 miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.
4. La possibilita' prevista dall'articolo 4, comma 25, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di concedere, nei casi ivi previsti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilita', trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997, entro il limite delle risorse allo scopo predeterminate dall'articolo 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 31, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative al diritto dei lavoratori dipendenti o gia' dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste di mobilita' non antecedentemente al 1 gennaio 1996, si interpretano nel senso che la percezione della relativa indennita' non e' subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, del citato decreto-legge n. 510 del 1996, il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilita' e' prorogato di dodici mesi.
6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui
all'articolo 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento delle attivita', da parte di giovani residenti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore industriale operanti in territori diversi da quelli ricompresi negli obiettivi numeri 1 e 2 del predetto regolamento e che abbiano concordato, ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o anche tramite le loro associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree territoriali di provenienza dei giovani, finalizzati allo sviluppo economico di tali aree. In tali casi ai giovani e' corrisposta una indennita' aggiuntiva di lire 800 mila mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, nonche' una indennita' pari a lire 200 mila mensili a carico dell'impresa ad integrazione dell'indennita' di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di cui al citato obiettivo n. 2, le indennita' aggiuntive di cui al presente comma sono corrisposte nel caso che le attivita' formative siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di residenza. Il Governo deve riferire alle commissioni parlamentari competenti in ordine ai risultati dello svolgimento delle suddette attivita'. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avviati entro il 1998 possono essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del predetto Fondo.
7. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n.
129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, le parole: "una quota pari al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una quota non inferiore al 70 per cento". Al comma 2 dell'articolo 3 del citato decretolegge n. 129 del 1997 le parole: "stipulati entro il 15 ottobre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "le cui procedure siano state attivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997".
Art. 2.
Disposizioni in materia contributiva
1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, per gli impiegati e quadri del settore dell'edilizia ((e del settore lapideo)) e' dovuta la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali dell'1,90 per cento e del 2,20 per cento previste a carico delle imprese industriali. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, per gli istituti di patronato e di assistenza sociale cessa il regime diesonero previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, per il personale dipendente dagli enti di diritto pubblico, e gli istituti medesimi sono tenuti al versamento dei contributi per le prestazioni economiche di malattia nella misura stabilita dall'articolo 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e di maternita' nella misura prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni. Gli istituti medesimi sono, altresi', soggetti alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, ai sensi del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. I contributi versati anteriormente restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni erogate, fino a tale data.
3. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo le parole: "gli addebiti contributivi" sono inserite le seguenti: "e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) i premi assicurativi".
4. La disposizione di cui all'articolo 53, comma 6, lettera a),
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che resta fermo, a carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al Fondo di previdenza e credito ((dovuto all'Istituto postelegrafonici)) nella misura del 2,50 per cento derivante dalla rivalsa di cui all'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
Art. 3.
Integrazione del Fondo per l'occupazione
1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' autorizzata la spesa di lire 976 miliardi per l'anno 1998, di lire 913 miliardi per l'anno 1999 e di lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:
a) quanto a lire 973 miliardi per il 1998, a lire 913 miliardi per
l'anno 1999 e a lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) quanto a lire 3 miliardi per il 1998, l'accantonamento relativo
al Ministero per le politiche agricole.
Art. 4
Disposizioni varie
1. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 20 MARZO 1998, N. 52)).
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 20 MARZO 1998, N. 52)).
3. All'art. 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "durata di quattro mesi", sono
sostituite dalle seguenti: "durata massima di tre mesi";
b) al comma 4, lettera b), le parole: "con garanzie da acquisire
sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;" sono sostituite dalle seguenti: "con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento;".
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 gennaio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Pinto, Ministro per le politiche agricole
Visto, il Guardasigilli: Flick
Decreto Ministeriale 27 maggio 1998
Estensione della tutela della maternità e
dell'assegno al nucleo familiare
(Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1998, n° 171)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto l'istituzione di apposita
gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore dei lavoratori privi di
altre forme di tutela previdenziale;
Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto, tra l'altro,
l'estensione, agli iscritti alla predetta gestione, della tutela relativa alla maternità e agli assegni al
nucleo familiare nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico contributo fissato nella misura
dello 0,5 per cento;
Vista la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
la tutela delle lavoratrici madri subordinate, la legge 29 dicembre 1987, n. 586, concernente la tutela
per la maternità delle lavoratrici autonome, la legge 11 dicembre 1990, n. 379, concernente la tutela
della maternità delle libere professioniste;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 153,
che ha istituito l'assegno per il nucleo familiare e le successive integrazioni e modificazioni;
Considerato che le regole contenute nelle citate leggi relative alla tutela della maternità e agli
assegni al nucleo familiare non sono estensibili di per sé alla fattispecie in esame per la peculiarità
della attività svolta dai soggetti iscritti alla gestione separata;
Considerato che per il regime della tutela della maternità e degli assegni al nucleo familiare e per la
ricerca dell'adeguata disciplina non può, peraltro, prescindersi dalla entità delle risorse derivanti dal
gettito contributivo sopra richiamato;
Ritenuto, pertanto, di doversi prendere a base di riferimento per il calcolo della prestazione
economica di maternità il massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto
1995, n. 335;
Preso atto della previsione di gettito per l'anno 1998;
Ritenuta la necessità di contenere, per effetto dei limiti derivanti dalle risorse rinvenienti dallo
specifico gettito contributivo, la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare in base ai
seguenti criteri:
a) pagamento dell'assegno ai nuclei il cui reddito familiare annuo, suddiviso per il numero dei
componenti il nucleo stesso, non sia superiore agli otto milioni di lire pro-capite;
b) limite di reddito annuo pro-capite di lire dieci milioni in caso di nuclei monogenitoriali o con un
inabile;
c) esclusione dell'assegno per i nuclei composti da due genitori ed un figlio minore e per i nuclei
senza figli minori, purché non siano presenti inabili;
Decreta:
1. Destinatari dell'assegno in caso di parto
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, alle iscritte alla gestione separata presso l'Istituto nazionale
della previdenza sociale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto,
in caso di parto, un assegno, una volta tanto, calcolato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Dal
beneficio sono escluse le lavoratrici iscritte ad altre forme obbligatorie e le pensionate.
2. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto a condizione che, nei confronti delle lavoratrici
interessate, risultino attribuite tre mensilità della contribuzione dello 0,5 per cento, di cui all'art. 59,
comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori la
data dell'evento.
3. Per l'anno 1998 l'assegno di parto è corrisposto anche se, nell'anno solare precedente quello
dell'evento, non risulti attribuito alcun contributo.
2. Misura dell'assegno
1. L'assegno di parto è calcolato in relazione al massimale di contribuzione ai fini dell'assicurazione
invalidità, vecchiaia e superstiti, con le seguenti percentuali:
0,60% nell'ipotesi di contribuzione, fino a quattro mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi
precedenti i due mesi anteriori la data dell'evento;
1,20% nell'ipotesi di contribuzione, da cinque a otto mensilità, anche non continuativa, nei dodici
mesi precedenti i due mesi anteriori la data dell'evento;
2,40% nell'ipotesi di contribuzione, da nove a dodici mensilità, anche non continuativa, nei dodici
mesi precedenti i due mesi anteriori la data dell'evento.
2. Per l'anno 1998 l'assegno di parto è corrisposto in misura pari alla media degli importi risultanti
dalle percentuali indicate nelle fasce di cui al comma precedente.
3. L'assegno di parto è corrisposto dalla competente gestione separata, a seguito di apposita
domanda presentata dall'interessata, con le modalità ed i termini stabiliti dall'istituto erogatore.
4. La competente gestione separata provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi.
3. Misura dell'assegno in caso di aborto
1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza,
l'assegno di cui all'art. 1 è corrisposto nella misura pari alla metà degli importi determinati ai sensi
dell'art. 2, comma 1, del presente decreto.
2. Per l'anno 1998 l'assegno di aborto è corrisposto nella misura pari alla metà dell'importo
determinato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto.
3. L'assegno di aborto è corrisposto dalla competente gestione separata con le modalità ed i termini
stabiliti dall'istituto erogatore. La domanda deve essere corredata da apposito certificato medico,
rilasciato dalla competente unità sanitaria locale, comprovante il giorno dell'avvenuto aborto
spontaneo o terapeutico.
4. Assegni al nucleo familiare
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 agli iscritti alla gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, è estesa la disciplina dell'assegno al nucleo familiare di cui all'art.
2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio
1988, n. 153. Dal beneficio sono esclusi i lavoratori iscritti ad altre forme obbligatorie ed i
pensionati.
2. L'assegno indicato al comma 1 è corrisposto ai soli nuclei il cui reddito familiare annuo,
suddiviso per il numero dei componenti il nucleo, non sia superiore agli otto milioni di lire
procapite. In caso di nuclei monogenitoriali o con un inabile, il limite di reddito annuo pro-capite è
di dieci milioni di lire. Sono esclusi dall'assegno i nuclei composti da due genitori ed un figlio
minore ed i nuclei senza figli minori, purché non siano presenti inabili.
3. L'assegno è corrisposto dalla competente gestione separata, a seguito di domanda presentata dai
lavoratori interessati, con le modalità ed i termini stabiliti dall'istituto erogatore.
4. Ai soggetti indicati al comma 1, l'assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle
attività indicate all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è inferiore al 70 per cento
del reddito complessivo del nucleo familiare.