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Contribuzione volontaria integrativa per lavoro intermittente
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Importo del contributo volontario
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Lavoratori già autorizzati alla prosecuzione volontaria
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Modalità e termini di versamento
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Requisiti per l'autorizzazione alla contribuzione integrativa
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Retribuzione convenzionale
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Settimane utili per la misura della pensione
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Termini di presentazione della domanda
Legge 6 del 3 gennaio 1981
Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti.
Vigente al: 11-4-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Prestazioni
La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed
architetti corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda, ad esclusione delle pensioni di cui alle lettere a) e d) del precedente comma, che decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto.
((Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione di cui
alla lettera a) del primo comma e' differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda, sempreche' tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.
Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con altri
trattamenti pensionistici)).
Art. 2.
Pensione di vecchiaia
((La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione e' pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma dell'articolo 1)).
Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 9, primo comma, lettera a);i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 14 della presente legge.
((La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione)).(3)
((PERIODO ABROGATO DALLA L. 11 OTTOBRE 1990, N.290)) Se la media dei redditi e' superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al primo comma e' ridotta come segue:
a) all'((1,71)) per cento per lo scaglione da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
b) all'((1,43)) per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
c) all'((1,14)) per cento per lo scaglione da lire 35 milioni a lire 40 milioni.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 OTTOBRE 1990, N.290))
Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato.
((Coloro che dopo la data di decorrenza della pensione continuano l'esercizio della professione, hanno diritto a supplemento di pensione per ogni ulteriore biennio d'iscrizione e contribuzione. Tale supplemento e' pari, per ognuno dei due anni, alla percentuale di cui al primo comma del presente articolo, riferita alla media dei redditi professionali prodotti nei due anni solari antecedenti la scadenza del biennio stesso. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'articolo 14. In caso di cancellazione si fa riferimento al periodo maturato al momento della cancellazione stessa, anche se inferiore a due anni)). (3)((4))
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 febbrazio-2 marzo 1990, n.99 (in G.U. 1a s.s. 7/3/1990, n.10) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, settimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti"), nella parte in cui prevede che il supplemento della pensione, spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per cinque anni l'esercizio della professione, "e' pari, per ognuno di tali anni, alla meta' delle percentuali di cui al primo e al quinto (recte: quarto) comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento", anziche' alle percentuali intere; dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della stessa legge 3 gennaio 1981, n. 6."
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AGGIORNAMENTO (4)
La L11 ottobre 1990, n.290 ha disposto (con l'art.21) che:" Le pensioni gia' liquidate con le modalita' di cui all'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono ricalcolate in relazione alle modifiche al medesimo articolo introdotte dall'articolo 2 della presente legge. Le pensioni maturate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei trattamenti previdenziali di cui agli ultimi due commi dell'articolo 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono adeguate, se inferiori, alle corrispondenti ed analoghe pensioni minime previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della citata legge n. 6 del 198l, come modificata dalla presente legge. Il ricalcolo e l'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge."
Art. 3.
Pensione di anzianita'
La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano
compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.
La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione
dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.
((La pensione e' determinata con applicazione dei commi dal primo
al quarto dell'articolo 2)).
Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al secondo
comma, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.
Art. 4.
Pensione di inabilita'
La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le
seguenti condizioni:
a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia
esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
(( b) l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva
iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianita' minima quando l'inabilita' e' causata da infortunio)).
Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di 10, sino ad un massimo complessivo di 35, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilita'.
Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare
fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entita' dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.
La concessione della pensione e' subordinata alla cancellazione
dall'albo professionale ed e' revocata in caso di nuova iscrizione.
Entro i dieci anni dalla concessione della pensione, la Cassa puo'
in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.
Art. 5.
Pensione di invalidita'
La pensione di invalidita' spetta all'iscritto la cui capacita'
all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermita' o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresi' concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b).
Sussiste diritto a pensione anche quando le infermita' o difetti
fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' lavorativa.
La misura della pensione e' pari al 70 per cento di quella
risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma.
La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che
all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidita' e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione e' definitiva quando l'invalidita', dopo la concessione, e' stata confermata altre due volte. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.
Il pensionato per invalidita' che abbia proseguito l'esercizio
della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita' puo' chiedere la liquidazione di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 2, in sostituzione della pensione di invalidita'.
Art. 6.
Norme comuni alle pensioni di inabilita' e invalidita'
Le modalita' per l'accertamento dell'inabilita' e dell'invalidita' sono stabilite con regolamento deliberato dal Comitato nazionale dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.
In caso di infortunio, le pensioni di inabilita' e invalidita' non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortunio stipulata dall'iscritto.
In caso di inabilita' o invalidita' dovute ad infortunio la Cassa e' surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.
Art. 7.
Pensioni di riversibilita' ed indirette
((1. Le pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono reversibili
ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:
a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio
minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, previste dal comma 2;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e
ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
2. La misura della pensione e' pari al sessanta per cento della
pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del venti per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta.
3. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui
al comma 1, ai coniugi e ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreche' quest'ultimo abbia maturato al momento del decesso almeno cinque anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Si prescinde dall'anzianita' minima quando l'evento e' causato da infortunio. La pensione indiretta e' calcolata con le stesse modalita' previste per la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianita' maturata a tal fine; la pensione minima di cui al terzo comma dell'articolo 2 e' proporzionalmente ridotta in trentesimi in base all'anzianita' medesima, con un minimo non inferiore a venti trentesimi. La pensione indiretta spetta nelle percentuali di cui al comma 2.
4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di
studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno d'eta')).
Art. 8.
Pagamento delle pensioni
Le pensioni sono pagate in tredici mensilita' di eguale importo. La
tredicesima mensilita' e' pagata nel mese di dicembre.
Art. 9.
Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo obbligatorio, a carico di ogni iscritto
alla Cassa, e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:
a) sul reddito sino a lire 40 milioni, il dieci per cento;(2)
b) sul reddito eccedente lire 40 milioni, il tre per cento.
E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000.
Il contributo di cui al primo comma e' dovuto anche dai pensionati
che proseguano nell'esercizio della professione. Non si applica il secondo comma del presente articolo.
((Per gli ingegneri ed architetti che si iscrivono alla Cassa prima
di aver compiuto i trentacinque anni d'eta', per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi il contributo di cui al primo comma e' ridotto alla meta' e il contributo minimo di cui al secondo comma e' ridotto ad un terzo)).
Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'IRPEF.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.M. 18 dicembre 1987, n.548 (in G.U. 7/1/1988, n.4) ha disposto (con l'art.1) che:" Con effetto dal 1 gennaio 1988, la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 9, primo comma, lettera a), della legge 3 gennaio 1981, n. 6, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, gia' diminuita dal 10 al 9 per cento con decreto ministeriale 27 dicembre 1983, e'
ulteriormente diminuita dal 9 al 6 per cento."
Art. 10.
Contributo integrativo
A partire dal 1 gennaio del secondo anno successivo all'entrata in
vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la
maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di ingegnere e architetto; l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o societa', pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.
Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il
titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 9, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.
((Per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono alla Cassa
prima di aver compiuto i trentacinque anni d'eta', per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi l'importo minimo del contributo integrativo e' ridotto ad un terzo)).
Salvo quanto disposto dall'articolo 12, secondo comma, la
maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento.
((Il contributo integrativo non e' dovuto per le prestazioni
effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o societa' di professionisti.
Il contributo integrativo minimo non e' dovuto dai pensionati della
Cassa che proseguono nell'esercizio della professione.
Il contributo integrativo non e' assoggettabile all'IRPEF ne'
all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale ne' del volume d'affari)).
Art. 11.
Fondo di garanzia
((Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due
annualita' della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, a breve e medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo e' stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, sulla base degli orientamenti dettati dal comitato nazionale dei delegati in sede di approvazione del bilancio preventivo, ed il relativo provvedimento e' sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro)).
In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della
costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terra' conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, quale risultante da stima sommaria dell'ufficio tecnico erariale, al netto degli oneri in caso di vendita.
Art. 12.
Variabilita' dei contributi
La percentuale di cui all'articolo 9, primo comma, lettera a), puo' essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro, ((ogni due anni)), con effetto dal 1 gennaio successivo. Essa non puo' eccedere il 15 per cento. La prima variazione puo' avvenire nel 1983, con effetto dal 1 gennaio 1984.
La percentuale di cui all'articolo 10 puo' essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Essa non puo' eccedere il 5 per cento.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ((ogni due anni)), sull'equilibrio della gestione.
Le percentuali di cui al presente articolo devono essere aumentate quando la misura delle entrate annue complessive non e' sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia.
Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualita' delle pensioni erogate.
Art. 13.
Soppressione di contributi
Il contributo di cui all'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n.
179, ed all'articolo 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, cessa di avere applicazione col 31 dicembre 1985.
Il contributo e' dovuto soltanto in relazione agli elaborati
redatti e sottoscritti da ingegneri ed architetti.
Art. 14.
Rivalutazione dei redditi
((Le entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di
riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 15.
A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige entro
il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione)).
(1)
La percentuale di cui sopra puo' essere variata con la procedura di
cui all'articolo 12, secondo comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.M. 27 novembre 1987, n.547 (in G.U. 7/1/1988, n.4) ha disposto (con l'art.1) che:" A decorrere dal 1 gennaio 1988, la percentuale di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 3 gennaio 1981, n.
6, e' aumentata dal 75 al 100 per cento."
Art. 15.
Rivalutazione delle pensioni e dei contributi
((1. Con delibera del consiglio di amministrazione, gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno piu' recente preso in considerazione per calcolare la variazione medesima.
2. Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito di cui all'articolo 2, quarto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 9, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 9, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire piu' vicine per i primi ed il secondo, e alle 10.000 lire piu' vicine per il terzo)).
Art. 16.
Comunicazioni obbligatorie alla Cassa
((Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti
devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonche' il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA. Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti alla Cassa che nell'anno in esame non sono tenuti a presentare dichiarazione fiscale agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA relativamente ad attivita' professionale)).
Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli
accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.
Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a societa' od
associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 10, secondo comma.
Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti
commi o effettui una comunicazione infedele, e' tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma e' ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica e' fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed e' accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all'articolo 17, secondo comma.
((L'omissione, il ritardo oltre centottanta giorni e l'infedelta'
della comunicazione non seguita da rettifica entro centottanta giorni costituiscono infrazione disciplinare. Gli ordini professionali competenti, su comunicazione della Cassa, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'albo fino all'adempimento)).
Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo
col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalita' per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 17 e 24 della presente legge.
La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti
uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli ingegneri e architetti nonche' i pensionati.
Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della
dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione puo' dichiarare provvisoriamente l'entita' del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.
Art. 17.
Pagamento dei contributi
I contributi minimi di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 10, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo.
Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per meta' contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 16, e per l'altra meta' entro il 31 dicembre successivo. I pagamenti sono eseguiti a mezzo di conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.
Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette.
Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 16, quarto comma.
La Cassa puo' provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 16, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.
Ai fini della riscossione la Cassa puo' in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.
Date e modalita' di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 18 luglio 1997, n.239 (in G.U. 1a s.s. 23/7/1997, n.30) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art .17 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette, impedisce al debitore - nell'ipotesi in cui contesti l'esistenza o l'entita' del credito - di proporre opposizione
all'esecuzione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria."
Art. 18.
Prescrizione dei contributi
La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo
accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai
sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 16.
Art. 19.
Controllo delle comunicazioni
La Cassa ha facolta' di esigere dall'iscritto e dagli aventi
diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni.
La Cassa puo' altresi' inviare questionari con richiesta di
conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'articolo 16, quinto comma, ed e' sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
Art. 20.
Restituzione dei contributi
((1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta'
e che cessino dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 9 nonche' degli eventuali contributi individuali previsti dalla legislazione precedente.
2. Il rimborso spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati
all'articolo 7 sempreche' i medesimi non abbiano titolo alla pensione indiretta conseguibile anche mediante ricongiunzione.
3. Sulle somme rimborsate e' dovuto l'interesse composto del cinque
per cento dal 1 gennaio successivo ai relativi pagamenti)).
Iscrizione alla Cassa
L'iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la liberar professione con carattere di continuita'.
L'iscrizione alla Cassa avviene tanto d'ufficio, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato, quanto su domanda, ed ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuita'. L'iscritto, in caso di omessa domanda, e' tenuto a pagare una penalita' pari ad una volta e mezzo i contributi per ogni anno di ritardo.
Il Comitato nazionale dei delegati provvede ogni cinque anni, e per la prima volta nel secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione.
Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento, dei consigli regionali, o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con piu' di 50.000 abitanti, sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuita' dell'esercizio professionale. Essi possono supplire alle deficienze di reddito rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 14 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 9, rapportato al reddito stesso, nonche' il contributo di cui all'articolo 10 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 9 e 10. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quarto comma.
Sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attivita' esercitata.
La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, puo' provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuita' dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianita' di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuita' non risulti dimostrata.
Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci.
Art. 22.
Decorrenza del regime contributivo
I contributi minimi e percentuali di cui all'articolo 9 sono dovuti dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 23.
Base del reddito per il passato
Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge,
e' data facolta' di integrare alla misura di cui al primo comma dell'articolo 9, i versamenti contributivi individuali effettuati per gli anni anteriori a quello di cui all'articolo 22 e successivi al 1973.
Per gli anni 1973 e precedenti e' data facolta' di integrare i
versamenti contributivi individuali effettuati in regime obbligatorio alla misura minima di cui al secondo comma dell'articolo 9.
Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge,
per gli anni anteriori a quello di cui all'articolo 22, si assume quale reddito, ai fini di cui all'articolo 2, primo comma, e di cui alle altre norme che vi fanno riferimento:
a) per gli anni per i quali non siano state esercitate le
facolta' di cui ai precedenti commi il decuplo del contributo individuale versato dall'iscritto per ciascuno degli anni da considerare in regime obbligatorio;
b) per gli anni per i quali sia stata esercitata la facolta' di
cui al precedente secondo comma, il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al secondo comma dell'articolo 9.
Art. 24.
Integrazione contributiva per il passato
Le facolta' di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 23
devono essere esercitate entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.((4))
In relazione alla facolta' di cui al primo comma dell'articolo 23,
la domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilita', dalla comunicazione prevista dall'articolo 16, limitatamente ai redditi professionali ai fini IRPEF, relativamente a tutti gli anni a cui si vuole estendere l'integrazione contributiva. Nel caso di comunicazione infedele si applicano i disposti di cui all'articolo 16, quinto comma.
I conguagli dovuti devono essere corrisposti, a pena di decadenza,
in unica soluzione, entro 6 mesi dalla data della richiesta della Cassa, nei modi di cui all'articolo 17, terzo comma.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L.11 ottobre 1990, n.290 ha disposto (con l'art.18) che:" Il termine di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 3 gennaio l98l, n. 6, e' riaperto ai fini anche, ove sia stata gia' esercitata l'integrazione contributiva, del completamento di essa in relazione al primo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 6 del 1981, come
modificato dall'articolo 2 della presente legge."
Art. 25.
Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie
Sono disciplinate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianita' che maturano dal 1 gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.
Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al comma precedente sono regolate dalla normativa previgente; cosi' anche le relative pensioni di reversibilita' e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data.
Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidita' per le quali i presupposti si sono verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facolta' di chiedere il ricalcolo secondo l'articolo 27 della presente legge.
Per coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961 sono utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianita', anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entita' della pensione e' commisurata all'anzianita' effettiva di iscrizione e contribuzione.
Per coloro che siano iscritti continuativamente alla Cassa dalla data di entrata in funzione della Cassa stessa si prescinde dalla condizione della antecedenza dell'iscrizione al compimento del quarantesimo anno di eta', di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), ed all'articolo 7, quarto comma.
Gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge conservano il diritto:
1) alla pensione di vecchiaia con l'anzianita' minima di 20 anni;
2) alla pensione di inabilita' ed indiretta con l'anzianita'
minima di:
a) due anni se iscritti prima del cinquantesimo anno di eta';
b) cinque anni, ovvero due anni ove l'evento sia conseguente ad infortunio, se iscritti devono il cinquantesimo anno di eta' ma prima del sessantesimo anno di eta'.
In caso di maturazione del diritto a pensione in virtu' dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia e commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione, con le modalita' di cui all'articolo 2;la pensione di inabilita' e indiretta e' liquidata con i criteri di cui rispettivamente agli articoli 4 e 7.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 OTTOBRE 1990, N.290))
Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo la pensione minima di vecchiaia e' fissata in lire tre milioni annui.
L'importo di cui al comma precedente e' comprensivo del supplemento di pensione previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 55.
I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e dell'articolo 6, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, non sono soggetti a rideterminazione in dipendenza delle variazioni delle pensioni per altro titolo percepite ma restano definitivamente acquisiti nella misura gia' in godimento.
1 trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, e non ancora in godimento, saranno liquidati nella misura e con le modalita' stabilite prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 26.
Decorrenza delle rivalutazioni
Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'articolo
25, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.
La rivalutazione ai sensi dell'articolo 14 e' applicata anche ai
trattamenti previdenziali di cui al penultimo e all'ultimo comma del precedente articolo 25.
Gli adeguamenti di cui all'articolo 15, secondo comma, sono
disposti per la prima volta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Le entita' dei redditi di cui agli articoli 2, quarto comma, 4,
secondo comma, e 9, primo e secondo comma, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge.
Per la prima applicazione dell'articolo 15, si fa riferimento
all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge.
Art. 27.
Ricalcolo delle pensioni
Coloro che abbiano maturato diritto a pensione di vecchiaia o di invalidita' od a pensione di reversibilita' o indiretta prima della data di cui all'articolo 25, primo comma, possono chiederne il ricalcolo secondo gli articoli 2, 4, 5 e 23, presentando domanda documentata alla Cassa, a pena di decadenza, entro l'anno solare successivo all'entrata in vigore della presente legge. Ove detta domanda non sia presentata, la pensione resta stabilita nella misura in atto, con le successive rivalutazioni.
Ai fini del ricalcolo, sono verificati i requisiti contributivi e calcolata l'entita' della pensione secondo le norme della presente legge che varrebbero per la sua concessione, riferite al momento dell'originaria maturazione e con l'osservanza dell'articolo 23: la pensione e' rivalutata secondo le norme della presente legge, e l'eventuale maggior misura di essa e' riconosciuta all'iscritto con effetto dalla domanda di ricalcolo.
Nei confronti di coloro che abbiano proseguito l'esercizio professionale dopo il pensionamento si applica l'articolo 2, sesto comma. Ai fini del calcolo dell'entita' della pensione secondo le norme della presente legge, si tiene conto della sola anzianita' effettiva, esclusi gli anni comunque riscattati.
Art. 28.
Iscritti volontari
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e'
abrogato l'articolo 7 della legge 11 novembre 1971, n. 1046. Per coloro che alla data predetta si trovano iscritti nel ruolo degli iscritti volontari, il contributo e' determinato in misura pari al contributo obbligatorio minimo di cui al secondo comma dell'articolo 9 maggiorato di una somma pari a 2 volte l'importo minimo di cui al terzo comma dell'articolo 10.
Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge
si assume quale reddito il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al secondo comma dell'articolo 9.
Art. 29.
Durala in carica degli organi della Cassa
Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, del
collegio dei revisori dei conti e del comitato dei delegati della Cassa durano in carica cinque anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
Art. 30.
Disposizione finale
Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o
con essa comunque incompatibili.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 gennaio 1981
PERTINI
FORLANI - FOSCHI -
ANDREATTA - REVIGLIO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Legge 155 del 23 aprile 1981
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 114, del 27 aprile).
Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti
di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica. (PREPENSIONAMENTI)
Art. 1. Concorsi.
L’Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, procede alla copertura dei posti vacanti negli organici del personale, nonchè, nella misura del 45%
dei posti di cui al primo comma dell’art. 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, mediante assunzione dei concorrenti
risultati idonei nei concorsi in atto o conclusi da non oltre un anno alla data di entrata in vigore della presente
legge e mediante concorsi pubblici da bandirsi entro il predetto termine di 45 giorni.
Ai fini dell’applicazione del primo comma dell’art. 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si considera altresì disponibile, previa
deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta al controllo di cui all’art. 29 della legge 20 marzo 1975,
n. 70, per la revisione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica in relazione alle effettive esigenze funzionali,
fino al 45% dei posti di cui al primo comma dell’art. 43 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.
I concorsi pubblici di cui al primo comma del presente articolo sono articolati su base provinciale. Il personale
assunto in base a concorsi su base provinciale può essere trasferito, nel corso del primo biennio dalla
data di assunzione, soltanto per motivi di servizio.
Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche di assistente, archivista, dattilografo e commesso del ruolo
amministrativo e di assistente, operatore e agente del ruolo tecnico, possono consistere, in deroga all’art. 5,
quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella soluzione in tempo predeterminato di appositi tests bilanciati
tendenti ad accertare la maturità dei candidati in relazione alle mansioni che sono chiamati a svolgere
ovvero in prove pratiche attitudinali. Per lo svolgimento di tali concorsi l’Istituto può anche avvalersi
di strutture privatistiche particolarmente idonee, con il procedimento di cui all’art. 61, numeri 2 e 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche di collaboratore e collaboratore tecnico consistono in quelle
previste nell’art. 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.
I concorsi pubblici indetti dopo il 1º gennaio 1980, per i quali alla data di entrata in vigore della
presente legge siano scaduti i termini per la presentazione delle domande e non siano ancora iniziate le prove
di esame, sono disciplinati dalle disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo.
Art. 2. Commissioni di esame.
Le commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dagli enti di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo
1975, n. 70, possono articolarsi, per la revisione delle prove scritte e per l’espletamento di quelle orali, in
sottocommissioni.
Art. 3. Inserimento nel ruolo speciale.
Il personale dei disciolti enti mutualistici comunque operante presso l’INPS alla data del 30 settembre 1980
è inserito nell’apposito ruolo speciale costituito presso l’Istituto stesso con decorrenza 1º luglio
1980.
Art. 4. Disposizioni particolari per gli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
In occasione del rinnovo del contratto in corso nel rispetto dell’art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, saranno,
tra l’altro, definite le esigenze organizzative degli enti per specifiche fasce funzionali di elevata responsabilità
direttiva e di professionalità tecnica; anche ai fini dell’attribuzione delle funzioni relative a tale assetto
organizzativo sarà regolamentata la posizione giuridica ed economica del personale qualificato già
appartenente alla categoria direttiva preesistente all’entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, e di
quello addetto istituzionalmente alla elaborazione automatica dei dati con compiti di analista o di specialista
responsabile della gestione dei sistemi e delle procedure.
La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione del trattamento del personale degli enti
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è costituita dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
della funzione pubblica da lui delegato, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonchè da 6 membri, rappresentativi delle categorie
degli enti predetti, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di 30 giorni dalla
richiesta.
Le trattative per il rinnovo contrattuale per il triennio 31 dicembre 1981-30 dicembre 1984 per il personale
degli enti il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, avranno inizio otto
mesi prima della scadenza del triennio.
Il concorso di cui all’art. 19 della legge 20 marzo 1975, n. 70, consiste, salvo quanto sarà diversamente
previsto dalla nuova contrattazione circa le modalità di espletamento, in un colloquio su materie professionali
e in una valutazione oggettiva di titoli di servizio e di merito.
I trattamenti economici accessori e integrativi attribuibili in sede di applicazione delle norme contrattuali
sulla programmazione, sull’organizzazione e sull’orario di lavoro, sulle professionalità specifiche e sugli
indici di produttività sono determinati uniformemente per gli enti interessati, sulla base dei criteri e
nei limiti di spesa prefissati con la contrattazione generale di cui al primo comma del presente articolo. La prima
applicazione di tali disposizioni - ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1979, n. 509 - è finalizzata alla eliminazione, sulla base di indici di produttività, dell’arretrato
formatosi a seguito di gravi carenze di personale e di nuovi adempimenti conseguenti a norme di legge, al riconoscimento
delle più elevate professionalità e all’incentivazione alla mobilità. L’impegno di spesa per
l’anno in corso, che non potrà in nessun caso superare il 5% delle spese lorde per le retribuzioni del personale,
sarà determinato con deliberazione dei competenti organi degli enti interessati, da sottoporre all’approvazione
dei Ministeri vigilanti, di concerto col Ministero del tesoro, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 5. Beni strumentali.
Dopo il penultimo comma dell’art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni,
sono aggiunti i seguenti:
< sociale, una quota non superiore al 10% dei fondi disponibili è destinata, in aggiunta alle quote percentuali
di cui al secondo comma, all'acquisto e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione
alle amministrazioni medesime.
L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano
tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti
all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro,
con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma>>.
All’art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il quarto, è aggiunto il seguente comma:
< sociale, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento di compiti
di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonchè al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego, secondo piani concordati con le Amministrazioni predette
tenendo conto delle loro esigenze di efficienza e funzionalità>>.
L’art. 20 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio
1980, n. 33, è abrogato.
Art. 6. Decorrenza delle pensioni di vecchiaia.
La pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età
pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa
e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti.
Su richiesta dell’interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente
alla presentazione della domanda stessa.
Art. 7. Pensioni supplementari e supplementi di pensione.
Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell’art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate
in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell’assicurazione medesima,
fatta eccezione per le norme relative all’integrazione alla misura del trattamento minimo.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi
dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi
ad esso relativi.
La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno
cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.
In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta,
quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l’età pensionabile.
Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di
pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Il primo supplemento su pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi
versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potrà, peraltro, venire richiesto prima del
compimento dell’età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali.
Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti
dalla data di decorrenza del supplemento stesso.
E’ abrogato l’art. 23-septiesdecies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 1972, n. 485.
Art. 8. Contributi figurativi.
Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana
ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato
sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si collocano
i predetti periodi o, nell’anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza
della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta
per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all’accredito di contribuzione figurativa
o per i trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell’anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire
ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all’anno solare immediatamente precedente
nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all’iscrizione nell’assicurazione
generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione
percepita nell’anno solare in cui ha inizio l’assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad
integrazione della retribuzione, la media retributiva dell’anno solare è determinata escludendo le retribuzioni
settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata
figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione,
ai sensi dei precedenti commi.
I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l’integrazione salariale, sono riconosciuti utili d’ufficio
per il conseguimento del diritto alla pensione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione
della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui
è riferita l’integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e
di riduzione d’orario, per i quali è ammessa l’integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa
integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui
ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale.
Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto
a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa
è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai
sensi dell’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l’anno solare in cui
si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.
In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai
sensi dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere
ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale
posseduta dall’interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione
alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa
da partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne
o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni
fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
Restano ferme in materia le disposizioni dell’art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10
marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi
ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Art. 9. Dichiarazione di responsabilità.
L’Istituto nazionale della previdenza sociale, con delibera del consiglio di amministrazione da sottoporre all’approvazione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce per quali fatti, atti, dati e qualità personali,
rilevanti ai fini dell’erogazione delle prestazioni, possa essere ammessa, in luogo della prescritta documentazione,
una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato e autenticata con le modalità di cui all’art.
20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Nei casi in cui risulti che la prestazione sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme
al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, la prestazione stessa sarà annullata o
rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata potrà essere recuperata
senza tener conto dei limiti stabiliti dall’art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Art. 10. Fondo di previdenza per gli addetti ai servizi di trasporto - Modalità di adeguamento della aliquota
contributiva.
Il quarto comma dell’art. 6 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, è sostituito dal seguente:
< al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e del tesoro, sentito il comitato
di vigilanza del Fondo>>.
Art. 11. Pensioni in regime internazionale.
L’Istituto nazionale della previdenza sociale può effettuare recuperi in deroga ai limiti di cui all’art.
69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, anche quando trattasi di somme corrisposte in più, nelle operazioni
di adeguamento periodico di pensioni in regime internazionale.
Art. 12. Riscossione dei contributi dei lavoratori autonomi.
A decorrere dal 1º gennaio 1981, l’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla riscossione
dei contributi dovuti dagli artigiani, ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive
modificazioni ed integrazioni, dei contributi sociali di malattia e maternità nonchè di quelli previsti
all’art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974,
n. 386, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, predisposti dall’Istituto nazionale della prendenza
sociale.
I versamenti sono effettuati a scadenze trimestrali entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del
trimestre solare al quale si riferiscono i contributi.
Il contributo di cui al secondo comma dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980,
n. 538, è riscosso, con apposito bollettino, in unica soluzione, con scadenza al 31 luglio dell’anno cui
si riferisce.
In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro il quale devono essere effettuati il primo
ed il secondo versamento trimestrale è fissato al 25 luglio 1981.
Sono estese ai contributi sociali di malattia e maternità nonchè a quelli previsti dall’art. 4
del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le
norme che regolano l’imposizione delle somme accessorie previste dalla normativa in vigore per l’assicurazione
per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei predetti lavoratori autonomi, nonchè le norme
che regolano il relativo contenzioso.
I contributi afferenti periodi anteriori all’iscrizione negli elenchi degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali, quelli afferenti il periodo compreso tra la predetta iscrizione ed il trimestre anteriore a quello
nel corso del quale sono rilasciati i bollettini e le relative somme accessorie, nonchè eventuali conguagli
dei contributi dovuti e non ancora imposti in ruoli già emessi alla data di cui al primo comma, sono versati
all’Istituto nazionale della previdenza sociale in quattro rate trimestrali, a decorrere dalla prima scadenza di
versamento successiva alla data di rilascio dei bollettini.
In caso d’iscrizione in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi amministrate dall’Istituto nazionale
della previdenza sociale, diversa da quella prevista per l’attività svolta, i termini prescrizionali per
l’iscrizione ed il versamento dei contributi relativi all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti alla gestione speciale di pertinenza sono sospesi per il periodo intercorrente tra la data del provvedimento
di cancellazione e la data di decorrenza della cancellazione stessa.
La prescrizione relativa ai contributi dovuti ai sensi delle leggi 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966,
n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è interrotta anche dalle domande d’iscrizione negli
elenchi di categoria avanzate dai titolari d’impresa artigiana o commerciale alle Commissioni provinciali di cui
all’art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed all’art. 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e dai relativi
ricorsi.
Il disposto di cui all’art. 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella
legge 4 agosto 1978, n. 467, trova applicazione, fin dalla sua entrata in vigore, nei confronti degli artigiani,
degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti,
limitatamente ai casi in cui i soggetti indicati occupano personale dipendente.
I contributi di cui al presente articolo si prescrivono con il decorso di cinque anni dalla data in cui avrebbero
dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13. Modalità di riscossione dei contributi nel settore agricolo.
A decorrere dal 1º gennaio 1981 i contributi agricoli unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre
1938, n. 2138, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i contributi previdenziali e assistenziali
dovuti dai coltivatori diretti e dal coloni e mezzadri e rispettivi concedenti sono versati in quattro rate di
eguale importo con scadenza del giorno 10 dei mesi di luglio, settembre e novembre dell’anno di competenza e di
gennaio dell’anno successivo, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio
per i contributi agricoli unificati.
In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro il quale devono essere effettuati il primo
e il secondo versamento trimestrale è fissato al 10 settembre 1981.
Le ditte, che non effettuano il versamento diretto della prima rata contributiva alla scadenza stabilita, sono
iscritte in ruoli esattoriali da porre in riscossione in un massimo di quattro rate per l’intero ammontare dei
contributi dovuti, maggiorato degli interessi per ritardato pagamento calcolati per il periodo intercorrente dalla
predetta data di scadenza alla data di inizio della riscossione esattoriale.
Le ditte, che dopo aver effettuato il versamento diretto della prima rata omettono, in tutto o in parte, il
versamento della seconda rata contributiva, saranno iscritte in ruoli esattoriali, da porre in riscossione in due
rate con scadenza coincidente con quella delle due ultime rate dei ruoli di cui al comma precedente, per l’intero
importo residuo dei contributi dovuti maggiorato degli interessi per ritardato pagamento, calcolati per il periodo
intercorrente dalla data prevista per il versamento diretto a quella di inizio della riscossione esattoriale.
Nei ruoli esattoriali di cui al comma precedente saranno incluse anche le ditte che omettono, in tutto o in
parte, il versamento della terza o quarta rata per l’importo dei contributi rimasto insoluto maggiorato degli interessi
per ritardato pagamento calcolato con le modalità indicate nel comma medesimo.
Il tasso di interesse per ritardato pagamento è determinato nella stessa misura prevista dall’art. 23
della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e successive integrazioni e modificazioni.
Per la riscossione dei ruoli di cui ai precedenti commi spetterà agli esattori ed ai ricevitori provinciali
l’aggio contrattuale vigente aumentato del 50%.
L’art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 493, è abrogato.
Art. 14. Contributo per l’indennità economica di malattia.
La quota parte dei contributi da devolvere all’Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell’art.
74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la erogazione delle prestazioni economiche di malattia è determinata
nella misura del 2,50% della retribuzione imponibile per gli aventi diritto di tutti i settori, ad esclusione di
quello agricolo, per il quale il contributo stesso è determinato nella misura di un sesto del contributo
giornaliero di malattia.
Per gli aventi diritto alle prestazioni economiche previste dalle disciolte Casse di soccorso la quota di contributo
è fissata nella misura del 3%.
Fino all’emanazione del provvedimento di riordino dell’intera materia, le quote di contributo di cui ai precedenti
commi possono essere aumentate in relazione alle eventuali maggiori esigenze finanziarie della gestione interessata,
mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, su
proposta del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Le eventuali maggiorazioni del contributo di cui al primo comma dovranno essere ripartite fra i datori di
lavoro e i lavoratori mantenendo il medesimo rapporto contributivo riferito al solo contributo di malattia base
esistente dopo la entrata in vigore della presente legge.
Le eventuali maggiorazioni del contributo di cui al secondo comma dovranno, invece, essere ripartite fra datori
di lavoro e lavoratori secondo le norme previste dal quarto comma dell’art. 2 dell’accordo nazionale 29 ottobre
1963, relativo alle Casse di soccorso per il personale dipendente da aziende esercenti ferrovie, tramvie, filovie,
autolinee, linee di navigazione interna, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie.
La misura dell’aliquota destinata al finanziamento dell’assistenza sanitaria, quale risulta dopo l’applicazione
del presente articolo, non è suscettibile di variazioni in diminuzione a seguito della rivalutazione delle
aliquote destinate al finanziamento dell’erogazione delle prestazioni economiche di cui al precedente terzo comma.
Per gli anni 1980 e 1981, in deroga a quanto disposto nei commi precedenti, la quota parte dei contributi da
devolvere all’Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell’art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, è commisurata all’ammontare delle prestazioni economiche di malattia e di maternità erogate
agli aventi diritto di tutti i settori dall’apposita gestione prevista dal citato art. 74 nonchè all’ammontare
delle spese di funzionamento e degli altri oneri sostenuti dalla predetta gestione.
Art. 15. Certificazione di malattia.
Con effetto dal 15 marzo 1980, nell’art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il secondo comma è sostituito dal seguente:
< a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e l'attestazione di cui al primo comma, rispettivamente,
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, o alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto d'intesa
con la Regione, e al datore di lavoro>>.
Nell’art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio
1980, n. 33, l’ultimo comma è sostituito dai seguenti:
< previdenza sociale, la documentazione in suo possesso. Nella ipotesi di cui all'art. 1, sesto comma, devono essere
trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal ricevimento dell'attestazione
di malattia i dati salariali necessari per il pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia
e di maternità.
Qualora l'evento morboso si configuri quale prosecuzione della stessa malattia, ne deve essere fatta menzione
da parte del medico curante nel certificato e nella attestazione di cui al primo comma>>.
Art. 16. Pensionamento anticipato.
Con effetto dal 14 febbraio 1980 e fino al 31 dicembre 1981 agli operai e agli impiegati in caso di risoluzione
del rapporto di lavoro con imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione
del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), ai sensi dell’art. 2, quinto
comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini,
e 50, se donne, e possano far valere nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle
A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, spetta, a domanda, a decorrere
dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, il trattamento
di pensione sulla base dell’anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la
data della risoluzione dei rapporti e quella di compimento di 60 anni, se uomini, o 55, se donne.
La Cassa per l’integrazione guadagni degli operai dell’industria corrisponde alla gestione pensionistica una
somma pari all’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima,
sull’importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l’ultima retribuzione percepita
da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l’integrazione guadagni
vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il
rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.
I lavoratori interessati, che versino nell’ipotesi di cui al primo comma, debbono presentare la domanda per
la liquidazione della pensione prevista dal presente articolo entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge o dal verificarsi degli eventi di cui al comma medesimo. I lavoratori ammessi in Cassa per la integrazione
guadagni, in caso di risoluzione del contratto di lavoro e verificandosi le condizioni di cui al primo comma, debbono
presentare la domanda di pensione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge o dalla data di decorrenza
del trattamento di integrazione salariale.
Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall’art. 12 della
legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla Cassa per l’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria
nella contabilità relativa agli interventi straordinari.
Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, è dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1981.
Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano
le norme relative alla pensione di anzianità di cui all’art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico
dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 17. Dirigenti di aziende industriali.
Nei periodi previsti dalle norme vigenti per l’assicurazione generale obbligatoria in materia di pensionamento
anticipato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ai dirigenti di aziende industriali, diverse da quelle
edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell’art. 2, quinto comma, lettere a) e
c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini, o 50, se donne,
e possano far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva presso l’Istituto nazionale di previdenza
per i dirigenti di aziende industriali, è dovuto a carico dell’Istituto stesso, su domanda, a decorrere
dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, un assegno
in misura pari alla pensione di vecchiaia che spetterebbe al compimento del 60º anno di età se uomini,
o del 55º anno se donne.
L’assegno di cui al comma precedente non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di
rapporto di lavoro, nè con altri trattamenti di pensione, nè con l’indennità di disoccupazione
ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono il 60º anno di età se
uomini ed il 55º se donne. Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti
a queste assimilabili per disposizioni di legge.
Ai titolari dell’assegno si applicano le disposizioni che regolano il riconoscimento delle maggiorazioni per
carichi familiari nonchè quelle che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione
delle prestazioni secondo la normativa vigente per l’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali.
Art. 18. Minatori.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1981 ai lavoratori in
caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazioni ancorchè
parziali in sotterraneo, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell’art. 2, quinto comma,
lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 52 anni di età e possano far valere
nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili
ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità,
per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, purchè in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 della
legge 3 febbraio 1963, n. 50, il trattamento di pensione di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, viene erogato,
a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto,
se posteriore. Il trattamento è liquidato, sulla base dell’anzianità contributiva aumentata di un
periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto e quella di compimento del sessantesimo
anno di età. Qualora gli operai possano far valere nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia e i superstiti almeno 27 anni di iscrizione e di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria
e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti militari e categorie assimilate nonchè quella accreditata
a norma dell’art. 49, quarto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e siano stati addetti complessivamente,
anche se con discontinuità, per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, la pensione è determinata
sulla base dell’anzianità contributiva prevista per la liquidazione della pensione di anzianità.
La Cassa per l’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria corrisponde alla Gestione speciale minatori
di cui alla predetta legge 3 gennaio 1960, n. 5, una somma pari all’importo risultante dall’applicazione delle
aliquote contributive in vigore, rispettivamente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per la Gestione
speciale predetta, sull’importo che si ottiene moltiplicando l’ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore
interessato, rapportata a mese, per i mesi di anticipazione della pensione sino al compimento dei 55 anni, o dei
30 anni di anzianità assicurativa se anteriore. I contributi versati dalla Cassa per la integrazione guadagni
vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il
rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.
Relativamente alle pensioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo,
sesto e settimo del precedente art. 16.
Art. 19. Massimale di retribuzione pensionabile.
Per le pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza successiva al
31 dicembre 1980, il limite massimo di retribuzione annua pensionabile ai fini della determinazione del relativo
importo è fissato in lire 18.500.000.
Art. 20. Assegni familiari per i lavoratori dello spettacolo.
Con effetto dal 1º gennaio 1974 gli assegni familiari corrisposti ai titolari delle pensioni dell’assicurazione
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dello spettacolo sono a carico
della Cassa unica per gli assegni familiari.
Art. 21. Contributi per i lavoratori marittimi.
In attesa del riordinamento del sistema previdenziale del lavoratori marittimi, i contributi dovuti dalle aziende
esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell’art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l’anno 1981 sulla base delle retribuzioni
medie mensili stabilite, nell’anno 1980, per le predette categorie, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo
di rivalutazione previsto dall’art. 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.
Art. 22. Prestazioni termalistiche.
In attesa della regolamentazione della materia e non oltre il 31 dicembre 1981, l’Istituto nazionale della previdenza
sociale proseguirà l’erogazione delle prestazioni termalistiche secondo la normativa di cui agli articoli
45, 81 e 83 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed i relativi criteri di attuazione.
Per lo stesso periodo, di cui al comma precedente, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro erogherà le cure idrofangotermali ai propri assicurati, nei limiti e secondo le modalità
previste dalla normativa in vigore.
Per il finanziamento delle prestazioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per l’anno 1981 le disposizioni
previste per l’anno 1979 dell’art. 52, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 23. Trattamento straordinario di integrazione salariale.
A decorrere dal 1º settembre 1980 il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori
del settore dell’industria è esteso, con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti
di aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, addetti in modo prevalente e continuativo a tale attività,
sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi
e di difficoltà anche temporanee della impresa industriale, presso cui vengono svolti i servizi di mensa
o ristorazione, purchè dette situazioni diano luogo all’applicazione del trattamento a carico della Cassa
per l’integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell’industria
è esteso, con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende esercenti
attività commerciale, che occupino più di 1.000 dipendenti, qualora questi ultimi risultino sospesi
dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi della azienda
commerciale accertata ai sensi dell’art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
Nell’ipotesi di cui ai commi precedenti trova applicazione, ove siano adottati i provvedimenti di cui all’art.
21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, l’art. 25 della legge stessa, e successive modificazioni
e integrazioni, limitatamente alle aziende operanti nello stesso settore produttivo.
Art. 24. Personale di volo.
Nei casi in cui sia stata esercitata, ai sensi dell’art. 16 della legge 30 luglio 1973, n. 484, la facoltà
di riscatto di periodi lavorativi all’estero coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana,
l’importo della pensione a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo è ridotto, con decorrenza
dalla data di liquidazione, o di riliquidazione della pensione per effetto del riscatto, in misura pari all’ammontare
della prestazione della gestione assicurativa straniera spettante all’interessato relativamente ai periodi lavorativi
predetti.
Art. 25. Determinazione della misura del trattamento speciale di disoccupazione.
In deroga a quanto previsto dall’art. 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall’art. 10
della legge 6 agosto 1975, n. 427, per i lavoratori, impiegati ed operai, licenziati successivamente al 1º
febbraio 1980 da imprese industriali e da imprese edili e affini, anche artigiane, che abbiano beneficiato precedentemente
al licenziamento del trattamento straordinario di integrazione salariale, la retribuzione da prendere a base per
la determinazione dell’importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione è quella su cui è
stato calcolato il trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto nelle ultime quattro settimane
o per l’ultimo mese.
L’art. 8, primo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, deve essere interpretato nel senso che il diritto
al trattamento speciale di disoccupazione è riconosciuto anche ai lavoratori, impiegati od operai, licenziati
per cessazione totale dell’attività da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa la stessa sia intervenuta.
Art. 26. Norma transitoria.
Nei confronti dei datori di lavoro che abbiano omesso di effettuare la denuncia nominativa di cui all’art. 4,
primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978,
n. 476, relativamente ai lavoratori occupati nel 1979, o abbiano omesso di consegnare al lavoratore copia di detta
denuncia nominativa non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni amministrative e penali rispettivamente previste
sempre che la denuncia e la consegna al lavoratore della copia di detta denuncia siano effettuate entro il 30 novembre
1980.
Art. 27. Condono contributivo.
Il termine di cui all’art. 1, primo comma, del decreto-legge 1º luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni,
nella legge 13 agosto 1980, n. 444, è ulteriormente prorogato dal 30 novembre 1980 al 31 maggio 1981.
Per le imprese, che alla data del 31 maggio 1981, si trovano in stato di amministrazione controllata, il termine
per la regolarizzazione della posizione debitoria è fissato alla fine del mese successivo a quello di cessazione
della predetta amministrazione controllata.
Il versamento dei contributi può essere effettuato in nove rate mensili uguali e consecutive di cui
la prima entro il 31 maggio 1981, ovvero il termine di cui al precedente comma per le imprese ivi considerate,
secondo le modalità previste nel secondo comma del predetto art. 1 del decreto-legge 1º luglio 1980,
n. 286.
Le norme di cui all’art. 23-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche in materia di assicurazione
obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124. Qualora i premi e gli accessori dovuti non siano stati ancora quantificati, debbono essere
versati entro la fine del mese successivo alla data di richiesta dell’Istituto assicuratore. Nel caso di pagamento
rateale l’ultima rata deve essere versata entro il 31 dicembre 1981.
Art. 28. Condono in materia di prestazioni pensionistiche.
Il termine previsto dall’art. 28, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è riaperto per 120
giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al recupero delle somme
corrisposte o, comunque, poste in pagamento entro la data di scadenza del nuovo termine.
Art. 29. Gestioni commissariali.
Le gestioni commissariali dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, dell’Ente
nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, dell’Ente nazionale di previdenza per i
dipendenti da enti di diritto pubblico e dell’Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti enti locali, istituite
ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, sono confermate per lo svolgimento delle
residue funzioni economico-previdenziali tuttora demandate agli enti suddetti fino al riordinamento della materia
e, comunque, non oltre il 30 novembre 1981.
I commissari sono coadiuvati da un Comitato composto da tre membri designati, in rappresentanza delle categorie
interessate, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale presenti nel Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro.
I commissari ed i Comitati, di cui al comma precedente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
La prestazione economica-previdenziale di cui al punto 3) dell’art. 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436,
rimane a carico della relativa gestione, al cui finanziamento si provvede con il gettito dell’aliquota dello 0,12%
sulla retribuzione, scorporata dal contributo complessivo di cui all’art. 5 della citata legge e successive modificazioni.
Art. 30. Adeguamento dei contributi dovuti all’Ente nazionale di previdenza per i lavoratori dello spettacolo.
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1º gennaio 1981 le misure dei contributi a percentuale
dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 3, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono rispettivamente elevate dal 19,10 al 2,210%, di cui il 15,40% a carico dei datori di lavoro, e dal 18,35 al
21,35%, di cui il 14,90% a carico dei datori di lavoro.
Resta fermo il disposto del secondo comma dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1420.
In attesa del riordino della previdenza dei lavoratori dello spettacolo nell’ambito della riforma generale del
sistema pensionistico, gli aumenti contributivi a carico del datore di lavoro di cui al primo comma del presente
articolo non si applicano alle imprese di esercizio delle sale cinematografiche.
Art. 31. Erogazione di pensioni ad ex dipendenti dell’ENAOLI e dell’ONPI.
La gestione speciale ad esaurimento, costituita presso l’INPS ai sensi dell’art. 75 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, provvede all’erogazione dei trattamenti, a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria e secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi integrativi di previdenza,
in favore del personale ex ENAOLI ed ex ONPI in quiescenza alla data di soppressione dei detti Enti e di quello
successivamente collocato a riposo ai sensi del terzo comma dall’art. 1-quindecies del decreto-legge 18 agosto
1978, n. 481, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, con diritto al trattamento pensionistico
a carico dei fondi medesimi.
Al fine di garantire il funzionamento delle prestazioni di cui al comma precedente mediante versamento dei corrispettivi
capitali di copertura, l’Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro provvede imputando la relativa spesa alle
rispettive gestioni di liquidazioni.
Art. 32. Assegni familiari ai lavoratori stranieri.
L’ultimo comma dell’art. 1 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:
< territorio della Repubblica, gli assegni familiari per le persone a carico che risiedono fuori del territorio della
Repubblica spettano se dallo Stato di cui sono cittadini è riservato un trattamento di reciprocità
nei confronti dei cittadini italiani.
Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle convenzioni internazionali stipulate tra
l'Italia e gli altri Stati.
Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ai sensi del terzo comma del presente articolo il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, accerta gli Stati nei
quali vige il trattamento di reciprocità>>.
La legge 31 luglio 1956, n. 1035, è abrogata.
Per i pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei Fondi speciali di previdenza gestiti dall’INPS
e per i beneficiari degli assegni di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, il presente articolo ha effetto dal
1º gennaio 1974.
Art. 33. Assunzione di personale da comandare.
Per gli adempimenti connessi all’attuazione della legge 20 marzo 1980, n. 75, l’INPS è autorizzato ad
assumere entro tre mesi, con le procedure di cui al precedente art. 1, n. 200 assistenti e n. 100 archivisti dattilografi,
da comandare a tal fine presso l’ENPAS a carico del quale resta ogni onere per il periodo del comando stesso che
comunque non potrà essere prorogato oltre il 30 novembre 1981. In attesa dell’espletamento dei concorsi
ed entro lo stesso termine di cui sopra, l’INPS delibererà provvedimenti provvisori di comando all’ENPAS
per soddisfare le più immediate esigenze di tale ente.
Art. 34. Copertura finanziaria.
Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 4 della presente legge, valutati in lire 150 miliardi per l’anno
1981, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.