Home Contribuzione Volontaria Integrativa per lavoro intermittente Norme Decreti DE 2016 Decreto 1 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
-
Contribuzione volontaria integrativa per lavoro intermittente
-
Importo del contributo volontario
-
Lavoratori già autorizzati alla prosecuzione volontaria
-
Modalità e termini di versamento
-
Requisiti per l'autorizzazione alla contribuzione integrativa
-
Retribuzione convenzionale
-
Settimane utili per la misura della pensione
-
Termini di presentazione della domanda
- Dettagli
- Visite: 18648
Decreto 1 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Estensione dell'erogazione del voucher per l'acquisto dei servizi di
baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia,
alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. (16A07733)
(GU n.252 del 27-10-2016)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53», e successive modificazioni, ed in particolare
il Capo V relativo al congedo parentale ed il Capo XI, che estende
alcune tutele alle lavoratrici autonome;
Visto, in particolare, l'art. 66 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 recante «Indennita' di maternita' per le lavoratrici
autonome e le imprenditrici agricole», che al comma 1 prevede che
alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone,
artigiane ed esercenti attivita' commerciali di cui alle leggi 26
ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n.
613, alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonche' alle
pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque
interne venga corrisposta una indennita' giornaliera per il periodo
di gravidanza e per quello successivo al parto, calcolata ai sensi
dell'art. 68;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita», e successive modificazioni, la quale, al fine di
promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti
genitoriali e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, all'art. 4, comma 24, lettera b), attribuisce alla madre
lavoratrice, al termine del congedo obbligatorio e in alternativa al
congedo parentale, la possibilita' di avvalersi di voucher per
l'acquisto di servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri
della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati
accreditati;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 28
ottobre 2014, con il quale sono stabiliti i criteri di accesso e le
modalita' di utilizzo delle misure di cui al citato art. 4 della
legge 28 giugno 2012, n. 92, in favore delle lavoratrici madri
dipendenti di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro,
nonche' delle iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2016)», che all'art. 1, comma 282, stabilisce che al
fine di sostenere la genitorialita' il beneficio di cui all'art. 4,
comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e'
riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016, ferme
restando le relative disposizioni attuative e che al relativo onere
si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2»;
Visto l'art. 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 il
quale, ai medesimi fini di cui al comma 282, estende il beneficio
previsto dall'art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in via
sperimentale e nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno
2016, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici;
Vista la circolare INPS n. 48 del 28 marzo 2013 e, in particolare,
il paragrafo 5 relativo all'elenco delle strutture accreditate
eroganti servizi per l'infanzia;
Considerato che l'art. 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, sopra citato, prevede che i criteri di accesso e le modalita'
di utilizzo del beneficio sono stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
Decreta:
Art. 1
Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia
1. Le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, ivi comprese le
coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti
attivita' commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale,
nonche' le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle
acque interne di cui all'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, di seguito «lavoratrici», al termine del periodo
di fruizione dell'indennita' di maternita' e nei tre mesi successivi
ovvero per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita
del bambino, hanno la facolta' di richiedere per l'anno 2016, in
luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile
alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte
agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei
servizi privati accreditati, ai sensi dell'art. 4, comma 24, lettera
b), della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. La richiesta puo' essere presentata anche dalle lavoratrici che
abbiano usufruito in parte del congedo parentale.
Art. 2
Misura del beneficio e modalita' di erogazione
1. Il beneficio di cui all'art. 1 consiste in un contributo, pari
ad un importo massimo di seicento euro mensili, per un periodo
complessivo non superiore a tre mesi, in base alla richiesta della
lavoratrice interessata.
2. Il contributo per il servizio di baby-sitting viene erogato
attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'art. 49 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, mentre nel caso di fruizione della
rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati
accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla
struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo massimo
di seicento euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura
della richiesta di pagamento corredata della documentazione
attestante l'effettiva fruizione del servizio.
Art. 3
Modalita' di ammissione
1. Per accedere al beneficio di cui all'art. 1, la madre
lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici entro il 31
dicembre 2016, indicando a quale delle due opzioni di cui all'art. 1
intende accedere e per quante mensilita' intende usufruire del
beneficio in alternativa al congedo parentale, con conseguente
riduzione dello stesso. La scelta del beneficio non puo' essere
variata, salvo la presentazione di una nuova domanda entro il
predetto limite temporale, che comporta la revoca della precedente.
2. Il beneficio e' erogato nel limite di spesa indicato all'art. 7,
comma 1, del presente decreto, secondo l'ordine di presentazione
delle domande.
3. In relazione all'andamento delle domande ed alle disponibilita'
residue, tali da far ritenere non sufficienti le risorse per tutte le
domande presentate o presuntivamente presentabili per l'anno in
corso, con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, puo' essere indicato un valore massimo dell'indicatore della
situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza
(ISEE) dell'anno di riferimento per accedere al beneficio di cui
all'art. 1 ovvero, anche in via concomitante, puo' essere
rideterminata la misura del beneficio di cui all'art. 2, comma 1. In
ogni caso qualora a seguito delle domande accolte sia stato raggiunto
il limite di spesa di cui all'art. 7, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
4. Ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda tramite
i canali telematici dell'INPS, la lavoratrice deve procedere
all'acquisizione del voucher entro i successivi 120 giorni tramite i
medesimi canali telematici. La mancata acquisizione del voucher
telematico entro il termine di 120 giorni si intende come rinuncia al
beneficio.
Art. 4
Esclusioni e limitazioni
1. Non sono ammesse al beneficio di cui all'art. 1 le madri
lavoratrici che relativamente al figlio per il quale intendono
esercitare la facolta' ivi dedotta:
a) risultano esentate totalmente dal pagamento della rete
pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati
convenzionati;
b) usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le politiche
relative ai diritti ed alle pari opportunita', di cui all'art. 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Nel caso in cui il diritto all'esenzione totale di cui al comma
1, lettera a), venga riconosciuto successivamente all'ammissione al
contributo di cui all'art. 1, la lavoratrice decade dal beneficio dal
giorno successivo al riconoscimento del diritto all'esenzione
medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.
Art. 5
Accesso all'elenco delle strutture pubbliche e private accreditate
1. L'INPS provvede, ove necessario, alla pubblicazione di apposite
istruzioni sul sito istituzionale all'indirizzo: www.inps.it, sia in
relazione all'elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia
aderenti alla sperimentazione di cui all'art. 4, comma 24, lettera
b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sia per le modalita' di
pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime.
2. Nel caso di opzione per il contributo per l'accesso alla rete
pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati
accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione della domanda
on-line per accedere al beneficio, e' tenuta comunque a verificare la
disponibilita' dei posti presso la rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o le strutture private accreditate.
Art. 6
Riduzione del congedo parentale
1. La fruizione del beneficio di cui all'art. 1 comporta, per ogni
quota mensile richiesta, la corrispondente riduzione di un mese del
periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice ai sensi
dell'art. 69 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Art. 7
Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, il beneficio di cui all'art. 1 e' riconosciuto, in via
sperimentale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno
2016.
2. La relativa spesa gravera' sul capitolo 3530, PG 1, dello stato
di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali recante «Somma da erogare per oneri derivanti da disposizioni
per il sostegno della maternita' e della paternita'».
3. L'INPS provvede al monitoraggio dell'andamento della spesa,
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con
l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2016
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute
e del Min. lavoro, foglio n. 3879