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Contribuzione volontaria integrativa per lavoro intermittente
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Messaggio 30054 del 10 novembre 2006
Oggetto: Autorizzazioni ai versamenti volontari integrativi dei periodi di lavoro a tempo parziale. Rilascio del foglio di calcolo. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
In riferimento alla circolare n° 29 del 23 febbraio 2006 si comunica che sono in corso le operazioni di aggiornamento delle funzioni dei prodotti relativi all’Area Applicativa “Versamenti Volontari” nel sistema HELIOS, per consentire la gestione delle autorizzazioni ai versamenti volontari integrativi di cui all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 564/1996.
In attesa dei predetti aggiornamenti viene ora rilasciato il foglio di calcolo Excel, già preannunciato con messaggio n. 15000 del 23 maggio 2006, nelle due versioni
- CalcoloVVpart-timeFPLD - (allegato 1) - e - CalcoloVVpart-timeEv.Cont.Sep. - (allegato 2), le cui funzionalità sono illustrate nell’allegato 3.
Il foglio di calcolo dell'evidenza contabile separata può essere utilizzato anche per gli iscritti al FONDO VOLO dopo il 31/12/1995.
Con successivo messaggio saranno forniti chiarimenti per quanto riguarda le istanze presentate per la contribuzione volontaria integrativa al part-time di iscritti al Fondo esattoriali ed al Fondo per il personale dipendente delle aziende private del gas, in quanto fondi integrativi, nonché per le istanze eventualmente presentate da iscritti al Fondo dazieri. Saranno, inoltre, rilasciati i fogli di calcolo per gli iscritti al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato e per gli iscritti al Fondo volo prima dell’1/1/1996.
Sulla base dei dati acquisiti dall’operatore il foglio di calcolo quantifica i contributi volontari integrativi per tutti gli anni dal 1997 al 2006 e predispone per la stampa i relativi provvedimenti di autorizzazione, nonché gli eventuali provvedimenti di reiezione. I bollettini di versamento (v. allegato 4) dovranno essere invece predisposti manualmente dall’operatore secondo le modalità riportate al punto 8. dell’allegato n. 3.
Il possesso del requisito contributivo (un anno nel quinquennio) richiesto per l’autorizzazione ai versamenti volontari integrativi, nonché l’ammissibilità della domanda (prestazione lavorativa a tempo parziale e rispetto dei termini per la presentazione dell’istanza) devono essere preliminarmente e direttamente accertati dall’operatore (per quanto riguarda il termine entro cui richiedere l’integrazione dei periodi pregressi si richiama il msg. n. 17249 del 14 giugno 2006).
Si ribadisce ancora una volta che la trattazione delle autorizzazioni oggetto del presente messaggio non deve in nessun caso avvenire mediante procedura Helios. Le istanze in argomento, definite utilizzando l’allegato foglio elettronico, dovranno essere tenute in apposita evidenza in attesa delle istruzioni per il loro inserimento negli archivi centrali di riferimento, che verranno fornite con successivo messaggio.
In merito alla valenza giuridica delle autorizzazioni in argomento ed ai nuovi requisiti anagrafici fissati dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 per l’accesso al pensionamento, è stato chiesto da talune Sedi se le deroghe all’innalzamento dei predetti requisiti - previste in favore dei “soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria” entro il 1° marzo 2004 - possano essere applicate anche ai lavoratori autorizzati ai versamenti volontari ai sensi del richiamato articolo 8 del D.Lgs. n. 564/1996.
Il Coordinamento Generale Legale, condividendo le ipotesi avanzate da questa Direzione Centrale e dalla Direzione Centrale delle Prestazioni, ha confermato che l’autorizzazione ai versamenti volontari, rilasciata ai lavoratori part-time ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 564/1996, non può essere equiparata all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria concessa nei casi di cessazione o interruzione del rapporto di lavoro. Questo nella considerazione che tale autorizzazione permette di effettuare versamenti integrativi della contribuzione obbligatoria maturata in costanza di attività lavorativa part-time, in deroga ai principi generali della prosecuzione volontaria, che subordinano invece la relativa autorizzazione alla sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e del correlato obbligo contributivo.
Al contrario, qualora gli interessati siano stati ammessi alla contribuzione una volta cessati dal lavoro e i relativi versamenti, anche se ad integrazione, siano finalizzati alla copertura dei periodi necessari per maturare il diritto a pensione, non si ritiene che sussistano differenze ontologiche o sistematiche di rilievo rispetto alla prosecuzione volontaria di cui alla legge n. 47/1983, alla quale rimanda lo stesso art. 8 del citato decreto legislativo n. 564/1996.
Pertanto deve concludersi che, limitatamente a questa ipotesi, trovino applicazione le eventuali deroghe all’innalzamento dell’età pensionabile stabilite in favore di chi è stato ammesso alla prosecuzione volontaria, come previsto dall’art. 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243.
Stante i rilievi posti dai Comitati amministratori in relazione ai ricorsi presentati in materia di contribuzione volontaria è necessario che i provvedimenti di autorizzazione o di reiezione alla integrazione della contribuzione obbligatoria, così come quelli alla prosecuzione volontaria a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, siano spediti con raccomandata con avviso di ricevimento.
In relazione alla possibilità di rapporti di lavoro part-time di dirigenti, si richiama quanto esposto nella circolare n. 65 dell’11 marzo 1991, in cui venivano dati chiarimenti sulla configurabilità di tale fattispecie e specifiche istruzioni, sia in merito alla necessità di porre particolare cura in sede di vigilanza nel verificare i necessari presupposti sia alla dichiarazione delle aziende nella compilazione del mod. DM10/2.
Occorre inoltre specificare che è esclusa l’applicabilità dell’integrazione al part-time per i dirigenti già iscritti all’ INPDAI per il periodo di vigenza delle norme INPDAI, ovvero fino al 31.12.2002. Nonostante la mancanza di riferimento ad orari di lavoro nel CCNL di categoria, e quindi del necessario presupposto del part time, i c.d. contratti di lavoro “plurimo”, ovvero lavoro prestato contemporaneamente a favore di più aziende, senza riferimento ad orario di lavoro viene impropriamente definito part time di fatto. Ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 58/1976 ciascuna azienda era obbligata al versamento dei contributi in proporzione alla retribuzione erogata e comunque in misura da rispettare complessivamente i minimali retributivi, garantendo così lo stesso trattamento contributivo di un contratto a tempo pieno ed una anzianità contributiva riconosciuta in modo pieno per l’intero periodo sia per il diritto alla prestazione sia per la sua misura.
Per il periodo successivo al 1 gennaio 2003, si fa riserva di ulteriori istruzioni, in quanto in attesa di chiarimenti richiesti, già da tempo, sullo specifico argomento al Ministero del Lavoro.
Istruzioni contabili
Le somme riscosse a titolo di contributi volontari di che trattasi, versati dagli interessati con le modalità previste nell’allegato n. 3, devono essere imputate al conto GPA 52/084.
Al momento della ripartizione contabile che potrà avvenire quando sarà aggiornata la relativa procedura, come rappresentato nella parte precedente del presente messaggio, i sopra citati contributi verranno imputati automaticamente ai conti delle Gestioni interessate e più precisamente:
a) ai conti già esistenti:
FPR 22/030 - per la rilevazione dei contributi volontari di competenza degli anni precedenti relativi al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
FPU 22/120 - per la rilevazione dei contributi volontari di competenza degli anni precedenti relativi alla Gestione assicurativa per il personale dell’ENEL e delle aziende elettriche private;
FPV 22/120 - per la rilevazione dei contributi volontari di competenza degli anni precedenti relativi alla Gestione assicurativa per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
FPX 22/120 - per la rilevazione dei contributi volontari di competenza degli anni precedenti relativi alla Gestione assicurativa per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;
FPZ 22/036 per la rilevazione dei contributi volontari di competenza degli anni precedenti relativi alla Gestione speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi – Cassa di risparmio Vittorio Emanuele delle Province Siciliane;
FPZ 22/039 per la rilevazione dei contributi volontari di competenza degli anni precedenti relativi alla Gestione speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi – Banco di Sicilia
VLR 22/120 - per la rilevazione dei contributi volontari di competenza degli anni precedenti relativi al Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende di navigazione aerea.
b) ai conti di nuova istituzione:
FPZ 22/131- per la rilevazione dei contributi volontari di competenza degli anni precedenti – Istituto San Paolo di Torino;
FPZ 22/132 - per la rilevazione dei contributi volontari di competenza degli anni precedenti – CARIPLO;
FPZ 22/133 - per la rilevazione dei contributi volontari di competenza degli anni precedenti – Monte dei Paschi di Siena;
FPZ 22/134 - per la rilevazione dei contributi volontari di competenza degli anni precedenti – Cassa di Risparmio di Torino;
FPZ 22/135 - per la rilevazione dei contributi volontari di competenza degli anni precedenti – Cassa di Risparmio di Firenze;
FPZ 22/137 - per la rilevazione dei contributi volontari di competenza degli anni precedenti – Cassa di Risparmio di Padova;
FPZ 22/138 - per la rilevazione dei contributi volontari di competenza degli anni precedenti – Cassa di Risparmio di Asti;
FPZ 22/140 - per la rilevazione dei contributi volontari di competenza degli anni precedenti – Banco di Napoli
GFR 22/120 per la rilevazione dei contributi volontari di competenza degli anni precedenti del Fondo speciale del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A.
Sono stati indicati esclusivamente i conti per l’imputazione dei contributi volontari di competenza degli anni precedenti in quanto, secondo la vigente normativa (cfr. la citata circolare n. 29 del 23 febbraio 2006), i versamenti volontari a copertura di periodi di lavoro a tempo parziale possono riguardare soltanto anni già conclusi rispetto alla data della domanda.
Le modalità di rilevazione contabile dei contributi di che trattasi nel Fondo dazieri, nel Fondo esattoriali, nel Fondo delle aziende private del gas e nella Gestione assicurativa per i dirigenti di aziende industriali già iscritti al soppresso INPDAI saranno fornite qualora venga chiarito se dette Gestioni debbano rientrare nell’applicazione della norma in questione.
Con l’occasione, ai fini dell’imputazione dei contributi volontari, previsti dalla normativa di carattere generale, che dovessero riguardare la Gestione degli Enti pubblici creditizi ed il Fondo speciale del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A., vengono istituiti anche i conti “competenza anno in corso” di seguito riportati:
FPZ 22/171 - per la rilevazione dei contributi volontari di competenza dell’anno in corso – Istituto San Paolo di Torino;
FPZ 22/172 - per la rilevazione dei contributi volontari di competenza dell’anno in corso – CARIPLO;
FPZ 22/173 - per la rilevazione dei contributi volontari di competenza dell’anno in corso – Monte dei Paschi di Siena;
FPZ 22/174 - per la rilevazione dei contributi volontari di competenza dell’anno in corso – Cassa di Risparmio di Torino;
FPZ 22/175 - per la rilevazione dei contributi volontari di competenza dell’anno in corso – Cassa di Risparmio di Firenze;
FPZ 22/177 - per la rilevazione dei contributi volontari di competenza dell’anno in corso – Cassa di Risparmio di Padova
FPZ 22/178 - per la rilevazione dei contributi volontari di competenza dell’anno in corso – Cassa di Risparmio di Asti;
FPZ 22/180 - per la rilevazione dei contributi volontari di competenza dell’anno in corso – Banco di Napoli
GFR 22/170 per la rilevazione dei contributi volontari di competenza dell’anno in corso del Fondo speciale del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A.
Nell’allegato n. 5 vengono riportati i sopra indicati conti di nuova istituzione.
Per eventuali chiarimenti in merito all’utilizzo del foglio elettronico potranno essere contattati, esclusivamente via e-mail, i funzionari sotto elencati
Marisa Buccino Direzione Centrale Entrate Contributive
Concetta Micillo Direzione Centrale Entrate Contributive
Antonio Montanarella Direzione Provinciale di Bologna
Il Direttore Centrale Il Direttore Centrale Il Direttore Centrale
Entrate Contributive Sistemi Informativi Finanza, Contabilità e
Luigi Ziccheddu e Telecomunicazioni Bilancio
Dionigi Spadaccia Giovanni Angelini