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Legge 114 del 16 aprile 1974
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo
1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni
trattamenti previdenziali ed assistenziali.
Vigente al: 9-11-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
recante norme per il miglioramento di alcuni trattamenti
previdenziali ed assistenziali con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:
Art. 2-bis. - (Trattamenti minimi). - Il trattamento minimo sulla
pensione diretta e' garantito anche quando il suo titolare percepisca
contemporaneamente una pensione di riversibilita' a carico di ogni
altro trattamento pensionistico sostitutivo o che abbia dato luogo ad
esclusione o ad esonero dell'assicurazione generale obbligatoria
invalidita' e vecchiaia.
Art. 2-ter. - (Utilizzazione dei contributi accreditati
nell'assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi). - Il titolare di pensione
liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita'
commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino
perfezionati nell'assicurazione stessa indipendentemente dai
contributi accreditati nelle gestioni speciali predette.
Ai fini del perfezionamento del diritto a pensione
nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti
sono considerati utili anche i contributi della predetta
assicurazione eventualmente utilizzati per la liquidazione della
pensione a carico della gestione speciale ovvero di un supplemento di
essa.
La pensione della gestione speciale per i lavoratori autonomi e'
revocata con effetto dalla data di decorrenza della pensione a carico
della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Ricorrendo, alla data del decesso del dante causa, le condizioni di
cui ai precedenti commi, i superstiti di pensionati a carico delle
gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per
gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali hanno diritto
a liquidare la pensione di riversibilita' nella assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Art. 2-quater. - (Trattamento di riversibilita' - Riapertura dei
termini). - Sono soppressi i termini di decadenza di cui agli
articoli 24 e 64 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Le pensioni
spettanti ai superstiti di assicurato o di pensionato, di cui ai
citati articoli, decorrono dal primo giorno del mese successivo a
quello della presentazione della domanda.
Art. 2-quinquies. - (Riliquidazione delle pensioni di vecchiaia e
di invalidita). - E' riaperto per la durata di 180 giorni a partire
dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per
l'esercizio della facolta' di opzione di cui all'articolo 13 della
legge 30 aprile 1969, n. 153.
In sede di riliquidazione, conseguente all'esercizio della facolta'
di cui al comma precedente, sono recuperati i ratei di pensione
percepiti a decorrere dal 1 maggio 1968 limitatamente al periodo
compreso fra il 1 maggio 1968 e il 30 aprile 1969.
Per le domande gia' definite, il rimborso delle quote di pensione
successive al 30 aprile 1969, sospese ai sensi del citato articolo 13
della legge 30 aprile 1969, n. 153, viene effettuato a domanda degli
interessati.
E' altresi' riaperto per la durata di 180 giorni a partire dalla
data di entrata in vigore della presente legge il termine per
l'esercizio della facolta' di opzione di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 1972, n. 485.
La riliquidazione di cui al presente articolo ha effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda,
prodotta ai sensi del presente articolo.
Art. 2-sexies. - (Riscatto a favore dei lavoratori della Venezia
Giulia e Tridentina). - Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio
1962, n. 35, gia' prorogate con la legge 17 maggio 1965, n. 179,
riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia
Giulia e Tridentina, dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore
del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini della
assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della
medesima, sono richiamate in vigore senza alcuna scadenza dalla data
da cui avra' effetto la presente legge.
La facolta' di riscatto ex legge 1 febbraio 1962, n. 35, e' estesa
ai superstiti dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina in
qualsiasi epoca deceduti, con gli stessi criteri previsti dalla legge
1 febbraio 1962, n. 35, e sue proroghe. La documentazione idonea a
dimostrare il rapporto di lavoro del defunto e la residenza dello
stesso dovra' essere presentata dai superstiti con dichiarazioni
sostitutive di atto notorio.
Art. 2-septies. - (Contributi asili-nido). - L'obbligo del
versamento del contributo previsto dall'articolo 8 della legge 6
dicembre 1971, n. 1044, deve intendersi riferito anche ai datori di
lavoro i cui dipendenti sono iscritti a trattamenti di previdenza
sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria ovvero che ne
abbiano comportato l'esclusione o l'esonero e deve intendersi escluso
per i datori di lavoro che occupano personale addetto ai servizi
domestici e familiari e per lo Stato e per gli enti locali
territoriali.
Il gettito dell'addizionale contributiva di cui al comma precedente
e' versato dalle gestioni previdenziali interessate direttamente al
bilancio dello Stato nei termini e con le modalita' di cui
all'articolo 9, lettera a), della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.
Art. 2-octies. - (Riscatto di periodi di lavoro all'estero).
Nei casi previsti dall'articolo 51, secondo comma, della legge 30
aprile 1969, n. 153, l'onere del riscatto, determinato con le
modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
e' ridotto del cinquanta per cento.
Art. 2-novies. - (Riscatto laurea). - Il periodo di corso legale di
laurea e' riscattabile con le norme e le modalita' di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'onere del
riscatto e' ridotto del cinquanta per cento.
L'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, e' abrogato.
Art. 2-decies. - (Prima liquidazione a titolo di anticipazione
sulle prestazioni pensionistiche). - Ferme restando le vigenti
disposizioni in materia di calcolo delle pensioni, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a corrispondere, in
favore di coloro nei cui confronti sia stato accertato il diritto a
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, un trattamento pensionistico di prima liquidazione a
titolo di anticipazione sulla prestazione definitiva spettante.
Il trattamento di prima liquidazione e' determinato:
a) in un importo pari al trattamento minimo in vigore alla data
di decorrenza della prestazione, sempreche' ne ricorrano le
condizioni, ove il lavoratore faccia valere negli ultimi dodici mesi
di contribuzione acquisita agli atti o documentata dagli interessati
- con esclusione di quanto corrisposto nello stesso periodo a titolo
di gratifica annuale o periodica o di conguagli di retribuzione
dovuti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto
retroattivo - una retribuzione media inferiore al limite minimo della
nona classe delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per la liquidazione della
pensione di anzianita', della quattordicesima classe delle predette
tabelle per la, pensione di vecchiaia ovvero della trentesima classe
delle tabelle stesse per la pensione di invalidita';
b) in un trattamento pari alla somma che si ottiene applicando
alla retribuzione media degli ultimi dodici mesi di cui alla
precedente lettera a) diminuita del 15 per cento - con esclusione di
quanto corrisposto nello stesso periodo a titolo di gratificazione
annuale o periodica o di conguagli di retribuzione dovuti a seguito
di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo - la
percentuale di commisurazione di cui alle tabelle B e C allegate alla
legge 30 aprile 1969, n. 153, in corrispondenza all'anzianita' di
contribuzione, ove il lavoratore faccia valere, negli ultimi dodici
mesi di contribuzione acquisita agli atti o documentata dagli
interessati una retribuzione media - al netto delle gratificazioni o
conguagli di cui sopra - superiore al limite massimo dell'ottava
classe delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per la liquidazione della pensione
di anzianita', della tredicesima classe delle predette tabelle per la
pensione di vecchiaia ovvero della ventinovesima classe delle tabelle
medesime per la pensione di invalidita'.
Sulle pensioni di prima liquidazione dovranno essere corrisposte le
maggiorazioni per carichi familiari di cui all'articolo 21 della
legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, per il
coniuge, per i figli minori conviventi e per i figli inabili, per i
quali il relativo diritto sia accertabile sulla base degli atti e,
ove trattisi di minori, il diritto stesso non venga meno, per
compimento dell'eta', entro un periodo non inferiore a 12 mesi dalla
data di decorrenza della pensione.
Le somme che in sede di liquidazione definitiva dovessero risultare
erogate in eccedenza, saranno recuperate sugli importi effettivamente
spettanti, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 69,
primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Art. 2-undecies. - (Dichiarazione concernente i periodi di lavoro
assoggettati all'obbligo assicurativo). - Il datore di lavoro e'
tenuto a rilasciare, a richiesta del lavoratore o dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, una dichiarazione dalla quale
risultino i periodi di lavoro assoggettati all'obbligo di
assicurazione sociale per i quali non sia intervenuta la prescrizione
decennale di cui all'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e le retribuzioni corrisposte negli ultimi dodici mesi.
Tale dichiarazione, rilasciata su apposito modulo predisposto
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, produce effetti
anche rispetto a quanto disposto dall'articolo 23-ter della legge 11
agosto 1972, n. 485, nonche', dall'articolo unico della legge 2
aprile 1958, n. 322, e successive integrazioni.
Ai fini della liquidazione delle prestazioni pensionistiche nei
confronti dei lavoratori agricoli, le commissioni locali per la
manodopera in agricoltura sono autorizzate a rilasciare dichiarazioni
attestanti l'attivita' lavorativa svolta nei periodi per i quali non
sono ancora operanti gli elenchi nominativi. Tali dichiarazioni
producono effetti anche rispetto a quanto disposto dall'articolo
23-ter della legge 11 agosto 1972, n. 485.
Art. 2-duodecies. - (Liquidazione della pensione). - Gli uffici
dell'istituto nazionale della previdenza sociale qualora nel corso
dell'istruttoria di una domanda di pensione di invalidita' accertino
che il lavoratore interessato e' in possesso dei requisiti per la
pensione di vecchiaia o di anzianita', dovranno direttamente
procedere alla liquidazione di tali prestazioni.
Dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente:
Art. 3-bis - (Assicurazione facoltativa). - Ai titolari di rendita
liquidata o da liquidare nell'assicurazione facoltativa, di cui al
titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e'
concessa, a domanda, un'integrazione in misura pari alla differenza
tra l'importo della rendita e quello della pensione sociale di cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni.
L'integrazione di cui al comma precedente e' corrisposta con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda e fino al raggiungimento dell'eta'
prevista per il conseguimento del diritto alla pensione sociale,
sempreche' i titolari di rendita si trovino nelle condizioni
economiche richieste per la concessione della pensione sociale
medesima ed abbiano instaurato il rapporto assicurativo anteriormente
al 1 marzo 1974.
A favore dei titolari di rendita di cui al primo comma si applica,
a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'articolo
2-bis della legge 11 agosto 1972, n. 485.
Gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'integrazione di cui
al primo comma sono assunti dal Fondo pensioni per i lavoratori
dipendenti.
Dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente:
Art. 4-bis. - (Maggiorazioni delle pensioni per i coltivatori
diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti). - A decorrere
dal 1 gennaio 1974 la misura delle quote di maggiorazione delle
pensioni per familiari a carico, erogate dalle gestioni speciali per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli
esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo 21 della legge 21
luglio 1965, n. 903, non puo' essere inferiore a L. 4.580 mensili.
All'articolo 5:
al quarto comma, le parole: di cui all'articolo 4, sono
sostituite dalle seguenti: di cui agli articoli 4 e 7;
e sono aggiunte, in fine, le parole: e per i ciechi civili
assoluti viene corrisposta al titolo della cecita'.
All'articolo 6, sono soppressi il secondo e terzo comma.
All'articolo 14:
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
Ai fini della spesa di cui al comma precedente e' autorizzata, a
partire dall'anno 1974, l'erogazione, a carico del bilancio dello
Stato, di un contributo annuo di lire 80 miliardi a favore della
Cassa unica per gli assegni familiari.
Dopo l'articolo 14 e' aggiunto il seguente:
Art. 14-bis. - La misura degli assegni familiari in favore dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prevista dalla legge 30
giugno 1971, n. 509, per ciascun figlio e persone equiparate a carico
e' elevata a lire 79.000 annue a decorrere dal 1 gennaio 1975.
Il concorso dello Stato di cui all'articolo 2 della stessa legge 30
giugno 1971, n. 509, e' fissato in lire 55 miliardi per ciascuno
degli anni 1974 e 1975; in lire 60 miliardi per l'anno 1976 ed in
lire 72 miliardi annui a partire dall'anno 1977.
All'articolo 16:
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
Qualora sussista per lo stesso familiare il diritto a trattamenti
diversi, ferma restando l'erogazione della maggiorazione della
pensione, spetta anche l'assegno familiare o il diverso trattamento
di famiglia limitatamente alla differenza risultante tra la
precedente prestazione e l'importo dell'assegno familiare.
Dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:
Art. 16-bis. - (Prescrizione degli assegni familiari). -
L'articolo 23 del testo unico delle norme sugli assegni familiari
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal
seguente:
Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di
cinque anni.
Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello
nel quale e' compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si
riferisce.
La prescrizione e' interrotta nel caso di richiesta scritta
all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del
lavoro. La prescrizione e' interrotta altresi' dalla intimazione
dell'ispettorato del lavoro.
Il termine di prescrizione di cui agli articoli 32 e 44 del testo
unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' elevato a
cinque anni.
La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 23 del testo
unico sugli assegni familiari, nel testo modificato dal presente
articolo, nonche' la disposizione di cui al quarto capoverso del
presente articolo, si applicano anche alle prescrizioni in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16-ter. - (Valutazione dei periodi di aspettativa ai fini
degli assegni familiari). - I periodi di aspettativa previsti
dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e i permessi
spettanti a norma degli articoli 23 e 32 della stessa legge, sono
considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini
dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo
unico 30 maggio 1955, n. 797, o della corresponsione di altri
trattamenti per i familiari a carico comunque denominati.
All'articolo 17 il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
Con la stessa decorrenza, il contributo dovuto al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro e dai lavoratori del
settore agricolo e' fissato nella misura del 7,10 per cento delle
retribuzioni, determinate con le modalita' di cui all'articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui
all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del
permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre
1968, n. 1639, nonche' ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958,
n. 250, sempreche' non godano dei benefici di cui all'articolo 14
della legge 22 febbraio 1973, n. 27.
Tale contributo e' ripartito tra i datori di lavoro ed i lavoratori
nella misura, rispettivamente, del 4,75 e 2,35 per cento.
Dopo l'articolo 17 e' aggiunto il seguente:
Art. 17-bis. - (Lavoratori dello spettacolo). - Per far fronte agli
oneri riguardanti i trattamenti minimi di pensione previsti dal
presente decreto, i contributi a percentuale dovuti per il
finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di
cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono rispettivamente elevati a
15,70 per cento e 14,95 per cento.
L'assegno provvisorio integrativo non spetta ai lavoratori dello
spettacolo che optino per la pensione liquidata in base alle norme di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1420.
All'articolo 18:
le parole: nella misura di lire 2.400 mensili, sono sostituite
dalle seguenti: nella misura di lire 2.500 mensili.
All'articolo 19:
al primo comma le parole: nella misura di lire 82 per ogni
giornata, sono sostituite dalle seguenti: nella misura di lire 94 per
ogni giornata.
All'articolo 20:
al primo comma i punti 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:
3) 3,50 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di
imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi per
l'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive
modifiche e integrazioni. Tale aliquota si applica altresi' alle
cooperative agricole e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi
o nello schedario generale - sezione agricola - ai sensi del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, ivi compresi quelli che provvedono alla trasformazione dei
prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci. La stessa aliquota si
applica inoltre alle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della
legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca
costiera locale o ravvicinata di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonche' ai
pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
4) 5 per cento per le rimanenti cooperative e loro consorzi,
qualunque sia l'attivita' esercitata, allorche' le stesse risultino
iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle
cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed
integrazioni.
All'articolo 21 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per la
prosecuzione volontaria della assicurazione generale obbligatoria, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n.
1432.
All'articolo 22:
al secondo alinea le parole: relativamente agli articoli 1, 2, 3
e 13, sono sostituite dalle seguenti: relativamente agli articoli 1,
2, 3, 4-bis e 13;
e al terzo alinea, dopo le parole: dell'articolo 20 del presente
decreto, sono aggiunte le seguenti: e col contributo dello Stato
previsto dallo stesso articolo 14.
All'articolo 25:
al primo comma, dopo le parole: articoli 5, 7 e 9, sono aggiunte
le seguenti: nonche' a quello di lire 85 miliardi derivante
dall'applicazione degli articoli 14, ultimo comma, e 14-bis.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 aprile 1974
LEONE
RUMOR - BERTOLDI -
TAVIANI - GIOLITTI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI