Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)
Destinatari
Aziende
- Aziende industriali: manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- Cooperative di produzione e lavoro;
- Industrie boschive, forestali e del tabacco;
- Cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- Imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- Aziende industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- Imprese addette all'armamento ferroviario.
Lavoratori
- Operai, intermedi, impiegati e quadri;
- lavoratori assunti con contratti di solidarietà (Legge n. 863 del 19/12/1984, circ.n. 71 del 27/3/1986);
- lavoratori part-time;
- lavoratori soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività assimilabile a quella industriale compresi gli operai di cooperative agricole soggette alle norme che disciplinano la CIGO per il settore industriale;
- lavoratori intermittenti che abbiano risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali (D.lgs n. 276 del 10/9/2003, circ. n. 41 del 13 marzo 2006);
- lavoratori con contratto di lavoro ripartito, assimilati ai lavoratori a tempo parziale. L'integrazione salariale spetta ai lavoratori in base alla ripartizione dell'orario di lavoro (D.lgs n. 276 del 10/9/2003, circ. n. 41 del 13 marzo 2006);
- lavoratori assunti con contratto di inserimento, ammessi al beneficio delle integrazioni salariali (ordinaria e dell'edilizia) in coerenza con la disciplina applicata ai lavoratori precedentemente assunti con contratto di formazione e lavoro (D.lgs n. 276 del 10/9/2003, circ. n. 41 del 13 marzo 2006, circ.n. 71 del 27/3/1986).
Non spetta
Aziende
- Imprese artigiane appartenenti a settori diversi da quello edile e lapideo;
- Imprese di credito, assicurazioni e servizi tributari;
- Cooperative contemplate nel DPR 602/1970;
- Imprese agricole;
- Imprese del terziario;
- Imprese di navigazione marittima ed aerea;
- Imprese ferroviarie, tranviarie, di navigazione interna;
- Imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione;
- Imprese di spettacoli;
- Imprese esercenti la piccola pesca e la pesca industriale;
- Cooperative e carovane di facchini, portabagagli;
- Agenzie di somministrazione lavoro (D.lgv n. 276 del 10/9/2003; circ. n. 41 del 13 marzo 2006).
Lavoratori
- apprendisti (circ. n. 446/1955); dirigenti; lavoranti a domicilio;
- autisti dipendenti del titolare di impresa o della sua famiglia;
- personale religioso;
- lavoratori dei porti per i quali vige la corresponsione di un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- lavoratori che rifiutano di partecipare a corsi di qualificazione professionale;
- lavoratori dipendenti da agenzie di somministrazione lavoro (D.lgv n. 276 del 10/9/2003, circ. n. 41 del 13 marzo 2006);
- lavoratori distaccati presso aziende beneficiarie delle integrazioni salariali (esclusi in quanto a tutti gli effetti rimangono dipendenti dell'azienda di origine) (D.lgv n. 276 del 10/9/2003, circ. n. 41 del 13 marzo 2006);
- lavoratori intermittenti chiamati dopo la sospensione dell'attività lavorativa: non esiste in questo caso una retribuzione "persa" da integrare (D.lgv n. 276 del 10/9/2003, circ. n. 41 del 13 marzo 2006);
- collaboratori coordinati e continuativi a progetto, in quanto lavoratori non "subordinati" (D.lgv n. 276 del 10/9/2003, circ. n. 41 del 13 marzo 2006).
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