Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
Compatibilità ed incompatibilità
Compatibilità
L'integrazione salariale è compatibile con lo svolgimento di attività autonoma. Resta, comunque, obbligatoria la comunicazione preventiva resa dal lavoratore, prevista all'art. 8, c. 5 Legge 160/1988, al fine di evitare la decadenza dal diritto al trattamento per tutto il periodo autorizzato. I redditi derivanti da lavoro autonomo sono cumulabili con l'integrazione salariale fino a concorrenza dell'importo spettante per CIGS.
Incompatibilità
L'integrazione salariale è incompatibile con l'attività subordinata limitatamente ai giorni di effettiva prestazione dell'attività (art.3 Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 788 del 9 novembre 1945). La preclusione al trattamento opera anche nel caso in cui la predetta attività sia preesistente all'intervento delle integrazioni salariali (Cass. n. 8129 del 26.7.95).
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