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Decreto legge 97 del 29 marzo 1995
Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.
Vigente al: 8-2-2015
Art. 1.
(Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo).
1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito
denominate "regioni", tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal presente decreto e per quanto riguarda la materia dello spettacolo nei limiti, modalita' e termini di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto.
2. Al fine della predisposizione del programma promozionale
triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della
politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo nonche' alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse.
4. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello
spettacolo viene trasferito in relazione alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1 con il consenso dei medesimi, e con inquadramento anche in soprannumero, alle regioni o a enti pubblici regionali o a enti territoriali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.
5. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le regioni si
avvalgono del personale inquadrato nei propri rispettivi ruoli organici, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e del personale trasferito ai sensi del comma 4 senza procedere a nuove assunzioni di personale.
6. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 135 )).
7. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 135 )).
8. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 135 )).
9. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 135 )).
Art. 2.
(( (Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport).))
(( 1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni,
esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti e organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) definizione, sulla base di una programmazione triennale, delle
politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo, nel rispetto delle competenze regionali, anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali e alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
b) svolgimento delle attivita' necessarie ad assicurare la
partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;
c) predisposizione di atti e svolgimento di attivita' generali
necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;
d) esercizio delle attivita' di indirizzo e coordinamento nei
confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle autonomie regionali;
e) esercizio delle attivita' di indirizzo e coordinamento
relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;
f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi
informativi computerizzati avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
g) controllo sugli enti gia' sottoposti alla vigilanza del
Ministero del turismo e dello spettacolo, per i quali la competenza sia rimasta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b);
h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e
vigilanza delle attivita' di spettacolo, ivi comprese quelle promozionali e di alta formazione artistica e tutte le funzioni in materia di spettacolo riservate allo Stato dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto ivi compresa la gestione del Fondo unico per lo spettacolo per la parte assegnata allo Stato;
i) sostegno e promozione del turismo in favore dei soggetti con
ridotte capacita' motorie e sensoriali.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresi' le
competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, agli interventi di competenza statale di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e al decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, nonche' quelle statali gia' esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.
3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovra' essere
assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunita' europea.
4. Nell'ambito dell'intervento ordinario per le aree depresse del
territorio nazionale di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Dipartimento del turismo esercita altresi' le competenze statali nella materia delle agevolazioni alle attivita' turistico-alberghiere, ferme restando le competenze regionali. Con apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verra' data attuazione al presente comma)).
Art. 3.
(Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo)
1. In attesa della costituzione di un'autorita' di Governo specificamente competente per le attivita' culturali e dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari, si procede a:
a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo; ((10))
b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo. ((10))
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) le funzioni gia' proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno cinque comitati (musica, danza, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non piu' di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. I membri dei predetti comitati non possono rimanere in carica piu' di tre anni e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. I membri dei comitati che siano rappresentanti di associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle quali sono esaminate le richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalla rispettiva categoria;
b) il riordino degli enti gia' vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a societa' o enti anche di natura privata quando cio' sia conforme a criteri di economicita' e funzionalita'. Alla nomina dei componenti degli organi amministrativi dei suddetti enti si procedera' solo dopo il riordino degli enti stessi;
c) e' prevista l'incompatibilita' dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente teatrale italiano con l'esercizio di attivita' professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialita' in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici.
2-bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attivita' musicali, della danza, della prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo, considerando anche, a tal fine, la qualita', l'interesse nazionale cosi' come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 30 maggio 1995, n. 203, ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa.
2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-bis, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto del medesimo comma. Lo schema di regolamento e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere.
3. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, gia' esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorita' di Governo specificatamente competente per le attivita' culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca e in lingua francese da proiettare, rispettivamente, in provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta e' esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal presidente della giunta provinciale di Bolzano e dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, sentita una commissione nominata dalla giunta provinciale e dalla giunta regionale. Il parere ed il nulla osta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n.
161 del 1962, sono validi anche per le corrispondenti versioni del film in lingua tedesca e in lingua francese.
4. La trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilita' dei minori, e' ammessa, salvo restando quanto disposto dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, e dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7.
5. I produttori, i distributori o i concessionari televisivi possono richiedere, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, il nullaosta per la trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione, fuori della fascia oraria di cui al comma 4. Qualora non si siano avvalsi di tale facolta', il garante per la radiodiffusione e l'editoria, d'ufficio o su motivata denuncia, su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, se accerta la violazione del divieto di cui al comma 4 applica nei confronti del concessionario, le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
6. Il regolamento di attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, nonche' di adeguamento del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, e' emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il garante per la radiodiffusione e l'editoria nonche' le competenti commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento. Per i fini di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, la composizione delle sezioni della commissione, di cui all'articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e' integrata da ulteriori due rappresentanti dei genitori designati dalle associazionimaggiormente rappresentative.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 1998, N. 3.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con l'osservanza degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro trenta giorni, e delle competenti commissioni parlamentari, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riordino dell'ENIT, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione e definizione dell'organizzazione degli uffici all'estero in relazione ai flussi turistici prevedibili dai vari paesi e secondo criteri di economicita', utilizzando in tali uffici, anche con contratto a tempo determinato, personale con adeguate conoscenze professionali nel settore e idonee conoscenze linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un preventivo di spesa approvato dal consiglio di amministrazione. A tal fine l'ENIT e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni, secondo criteri di economicita' e funzionalita', con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero o con altri organismi pubblici o privati operanti all'estero, nonche' a costituire societa', anche con soggetti privati, per la realizzazione di progetti di promozione turistica;
b) riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del personale con criteri di efficienza e di funzionalita', disponendo il trasferimento del personale in esubero con le modalita' previste dall'articolo 5;
c) attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della promozione turistica all'estero come strumento di rappresentazione dell'immagine dell'intero territorio nazionale, nonche' per la predisposizione, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di progetti integrati interregionali di promozione turistica;
d) previsione della possibilita' di costituzione o di partecipazione a societa' miste per lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali, ovvero per la partecipazione ad accordi di programma anche al fine di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il consiglio di amministrazione dell'ENIT composto da quattro esperti, di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le associazioni di categoria di cui uno con funzioni di presidente, e da tre esperti designati dalle regioni. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.
10. Entro il medesimo termine e con le medesime modalita', si provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo e da un rappresentante delle regioni; per ogni membro effettivo e' previsto un supplente.
11. I membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato.
12. Gli articoli 9, 12, commi 1 e 2, e 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono abrogati. Le funzioni gia' attribuite all'assemblea dell'ENIT, ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono esercitate dal consiglio di amministrazione, fermi restando i controlli ivi previsti. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
13. Fino alla costituzione del collegio dei revisori di cui al comma 10 resta in carica il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11, comma 5, lettera b))che le lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo 3 sono abrogate per quanto di competenza del settore del turismo.
Art. 4.
(Contributi in conto interessi).
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, e' istituito un Fondo per la
concessione di contributi in conto interessi, in favore (( di persone fisiche e giuridiche private e )) dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che ricevono contributi statali da almeno quattro anni. La disponibilita' del Fondo e' costituita mediante individuazione delle risorse nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, ed anche avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
2. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sono disposti i criteri, le modalita' ed i requisiti per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.
Art. 5
(Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri).
1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e
dello spettacolo, in servizio alla data del 1 luglio 1994 presso i Dipartimenti del turismo e dello spettacolo, istituiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 che non sia stato trasferito ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 e' trasferito con decorrenza dalla stessa data presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e inquadrato ai sensi del presente decreto in appositi ruoli transitori separati da quelli della Presidenza stessa. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti alla data di inquadramento. Le dotazioni organiche definitive dei ruoli di cui al presente comma saranno determinate secondo le procedure prescritte per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al personale trasferito che risultasse eventualmente in esubero si applicano le procedure i mobilita' di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da attuarsi verso le altre amministrazioni centrali, come previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. ((8))
2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il
soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello
spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando puo' richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla
riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 276 ha disposto (con l'art. 1, comma
4) che e' soppresso il ruolo transitorio del personale del Dipartimento del turismo di cui al presente articolo 5, comma 1.
Art. 6.
(( (Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria).))
(( 1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri
subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi del presente decreto, nei diritti, obblighi e rapporti gia' facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.
2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, per la parte che non sia gia' di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, nonche' del personale di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.
3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo
2 della legge di conversione del presente decreto e dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.
4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano contenuti nei
limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti)).
Art. 7.
(Adeguamento della legislazione in materia alberghiera).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:
a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24
maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, e' consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o piu' letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso; (( La cubatura minima delle stanze d'albergo e' determinata dal prodotto della superficie minima, come definita dalla presente lettera, per l'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai regolamenti d'igiene comunali. L'altezza minima interna utile delle stanze d'albergo non puo' essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'articolo 1 del decreto del ministro della Sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975; ))
b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17
maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;
c) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio
1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.
2. Il primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla regione o provincia autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti".
3. Il quarto comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"La violazione delle disposizioni del presente articolo e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni".
4. Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalita' conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo' essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. L'obbligo di conservazione della scheda di cui al presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui al primo comma sono altresi' tenuti a comunicare giornalmente all'autorita' di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuata secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno".
Disposizioni previdenziali per l'attivita' di affittacamere
1. Le persone che esplicano l'attivita' di affittacamere di cui al nono comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono soggette a contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente percepito se inferiore al livello minimo imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Art. 9.
(( (Agevolazioni per le attivita' dello spettacolo).))
(( 1. L'agevolazione prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, si applica ai datori di lavoro dello spettacolo che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente relativamente a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1995. La regolarizzazione puo' avvenire, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo, di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.
2. Il termine del 30 novembre 1993, concernente il pagamento della
seconda rata del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, e' fissato, per le attivita' dello spettacolo, al 30 giugno 1995.
3. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento delle
prime due rate del condono previdenziale di cui al comma 1 e della prima rata del condono previdenziale di cui al comma 2 e' da intendersi sostitutivo della liberatoria da rilasciarsi da parte degli enti previdenziali.
4. Analogamente a quanto previsto dal comma 3, in caso di
rateizzazione concordata con gli enti interessati, il pagamento della seconda rata delle somme complessivamente dovute e' da intendersi sostitutivo della liberatoria, ai fini della liquidazione delle sovvenzioni)).
Art. 10.
(Disposizioni particolari).
1. ll comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e' sostituito dal seguente:
"6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non e' richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il oncessionario puo' estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto".
2. All'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Per 'film lungometraggio di produzione nazionale' si intende il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q), del medesimo comma".
3. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, le parole: "a decorrere dal 1 febbraio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 1997".
4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma attivita', purche' sulla base di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalita' di incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocumento diretto o indiretto per l'ente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in termini di concessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo.
5. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, per documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati dall'Autorita' statale competente in materia di spettacolo, previa dimostrazione della copertura in bilancio della relativa spesa, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro. PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N.
134. Per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, gli enti lirici e tutte le istituzioni musicali possono, altresi', nei limiti delle disponibilita' di bilancio, stipulare contratti di prestazione professionale sulla base delle modalita' stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, con cantanti concertisti, direttori di orchestra, registi, scenografi, coreografi, ballerini e solisti; detti contratti possono essere stipulati direttamente con gli artisti ovvero per il tramite di agenti o rappresentanti iscritti in apposito albo da istituirsi, entro il 31 dicembre 1995, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per l'anno 1995 e' fatto divieto agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, nei limiti delle disponibilita' di bilancio. Per l'anno 1995 e' consentita agli enti pubblici del settore dello spettacolo, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, l'assunzione di personale a tempo determinato anche con mansioni amministrative esclusivamente per esigenze connesse con la realizzazione di manifestazioni ufficiali nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, previa autorizzazione dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro. (6)
6. La Banca nazionale del lavoro e' autorizzata a utilizzare il fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di contributi in conto interessi a favore delle attivita' teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a.
7. All'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per il rilascio degli attestati di qualita' per l'esercizio 1994 sia i film per i quali e' stata gia' presentata istanza prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati in pubblico, sia i film per i quali la copia campione sia stata presentata alla autorita' di Governo competente in materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso il termine per la presentazione delle domande e' prorogato al 30 giugno 1994".
8. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo le parole: "una quota di 20 miliardi del suddetto fondo e' utilizzata" sono inserite le seguenti: "nell'esercizio finanziario 1995-1996".
9. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "La quota dei proventi destinata all'ammortamento del mutuo deve essere imputata in primo luogo a copertura della parte di mutuo non assistita dal fondo di garanzia. L'istituto mutuante resta titolare dei diritti di utilizzazione acquisiti nelle percentuali di assegnazione del mutuo e dei relativi proventi fino a totale rimborso del mutuo".
10. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, puo' essere concesso, a valere sullo stesso fondo", sono sostituite dalle seguenti: 'In aggiunta al mutuo sul fondo di intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, puo' essere concesso sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, relativamente alla produzione e sui richiamati fondi di intervento - con esclusione della quota parte del fondo di cui al secondo comma, numero 2, dell'articolo 2 della citata legge n. 819 del 1971, che resta destinata ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche - e di sostegno, rispettivamente per le industrie tecniche e le sale cinematografiche,";
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Il tasso di riferimento di cui al presente articolo e' pari a quello in vigore alla data di stipula del contratto di mutuo".
11. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della facolta' di opzione previsti dal penultimo comma dell'articolo 34 e dal quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono differiti al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; entro lo stesso termine puo' essere revocata l'opzione precedentemente esercitata.
12. All'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6 -bis. La garanzia tipica per le operazioni di credito cinematografico volte a incentivare la produzione nazionale cinematografica, e' rappresentata dal film al quale il mutuo si riferisce e si articola nelle modalita' di erogazione del medesimo per stati di avanzamento a partire dalla preparazione. Il produttore, che abbia garantito, per la parte non assistita dal fondo di garanzia, il mutuo o i mutui da lui ottenuti, con i soli proventi del film e, successivamente, non abbia, entro il termine di cinque anni, estinto tali mutui, non potra' ottenere ulteriore ammissione al fondo di garanzia per il triennio successivo alla data del mancato pagamento. Analogo impedimento vale per le imprese o societa' di produzione che annoverino, tra gli amministratori o i soci, amministratori o soci di altra impresa o societa' di produzione che non abbia ammortizzato integralmente il mutuo".
13. All'articolo 11, comma nono, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, le parole: "per lo stesso numero di sale" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico".
14. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 135 )).
15. Per la realizzazione delle iniziative per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Ente autonomo della Biennale di Venezia, e' concesso, in favore dell'ente stesso, un contributo straordinario di lire 10 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Entro il 30 aprile 1996, l'Ente e' tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che la trasmette alle Camere, una relazione che dia conto dettagliatamente dell'utilizzazione del contributo.
16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (6)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134", che ha disposto, con l'art. 9, comma 1, lettera b), l'abrogazione del secondo periodo del comma 5 del presente articolo.
Art. 11.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 135 ))
Art. 12.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 135 ))
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 marzo 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del tesoro
MASERA, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO