Prestazioni sociali dei comuni

Maternità

La domanda 

(circ. 179/1999)

Deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla data del parto.

Nel caso di madre minorenne alla domanda al Comune e, in caso di accoglimento, alla riscossione dell’assegno è abilitato il padre maggiorenne che diventa il beneficiario della prestazione a condizione che:

  1. la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al momento del parto;
  2. il figlio:
    1. sia stato riconosciuto dal padre stesso;
    2. si trovi nella sua famiglia anagrafica;
    3. sia soggetto alla sua potestà.

Qualora anche il padre sia minorenne, o non risultino verificate le condizioni di cui sopra, la domanda può essere presentata in nome e per conto della madre dal genitore della stessa esercente la potestà o, in mancanza, da altro legale rappresentante.

L’assegno deve essere comunque intestato alla madre (Msg. n. 1183 del 23.12.2003).

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