L'assegno al nucleo familiare
L'assegno per il nucleo familiare compete, alle condizioni previste nell'art. 2 del D.L. 13 maggio 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, ai nuclei familiari dei:
- lavoratori dipendenti
- titolari delle pensioni a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente
- lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi
- personale statale in servizio e in quiescenza
- dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali
- caratisti, armatori e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca (vedi circolare 61/99)
Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno avvengono tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare e del relativo reddito complessivo: la prestazione e', infatti, prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.
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