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Ambito di applicazione
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Attestazioni ISEE con omissioni e/o difformità
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Bonus asilo nido
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Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
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Decadenza
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Modalità di erogazione dei bonus e documentazione a supporto della domanda
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Pagamento del bonus
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Presentazione della domanda per l’anno 2017 e documentazione a corredo
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Presentazione della domanda per l’anno 2018 e documentazione a corredo
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Presentazione della domanda per l’anno 2019 e documentazione a corredo
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Presentazione della domanda per l’anno 2020
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Requisiti del soggetto richiedente
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Rilascio nuova funzionalità per la variazione delle mensilità richieste in domanda
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Rimborso dell’onere sostenuto per le mensilità riferite ai periodi di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020. Cumulabilità con il bonus per l’acquisto di servizi di baby-si
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Tipologie di contributo e modalità di erogazione
Legge 377 del 2 aprile 1958
Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.
Vigente al: 18-6-2014
TITOLO I
Natura ed organizzazione del Fondo
CAPO I
Denominazione, scopi ed ordinamento del Fondo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il "Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle
esattorie e ricevitorie delle imposte dirette", istituito con l'art. 110 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con il regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato con il regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971, assume la struttura, di cui alla presente legge e la denominazione di "Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette"; esso costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 2.
Il Fondo ha lo scopo:
1) di integrare nei confronti degli iscritti e dei loro
superstiti, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge, le pensioni dovute agli iscritti stessi dall'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, alla quale i medesimi sono soggetti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1527, convertito, con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' secondo le norme della presente legge;
((2) di corrispondere agli iscritti e, in caso di morte, agli
aventi diritto indicati dall'articolo 42, un capitale comprensivo dell'indennita' di anzianita' nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1960, n. 1561, dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dai regolamenti aziendali vigenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nonche' dell'integrazione dovuta ai sensi dell'articolo 41. Per tali prestazioni e' tenuta nell'ambito del Fondo una gestione separata)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1971, N. 587)).
Art. 3.
Il Fondo provvede a corrispondere all'iscritto e ai suoi
superstiti, unitamente alla integrazione di cui al primo comma, punto 1) del precedente articolo, la pensione dovuta dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati o computati utili nella assicurazione stessa. Detta pensione e' dall'assicurazione, anzidetta accreditata al Fondo per il suo intero ammontare.
La pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e la integrazione a carico del Fondo sono pagate in unica soluzione e costituiscono, nei confronti degli iscritti, una unica pensione complessiva.
L'intera pensione liquidata ai sensi della presente legge e' a
carico del Fondo quando non sia dovuta la pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Salvo le eccezioni previste nella presente legge, durante il
periodo di iscrizione al Fondo non puo' essere liquidata la pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, se non concorrono tutte le condizioni previste dalla presente legge per la concessione della pensione complessiva indicata al secondo comma del presente articolo.
Art. 4.
Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e
del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' istituito presso l'Istituto stesso un Comitato speciale con i compiti di cui all'articolo successivo, composto dai seguenti membri:
1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
che presiede il Comitato;
2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
3) un rappresentante del Ministero del tesoro;
4) quattro rappresentanti dei lavoratori delle esattorie e
ricevitorie delle imposte dirette; imposte dirette;
6) un rappresentante delle Casse di risparmio;
7) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale;
8) un rappresentante dell'istituto nazionale delle assicurazioni.
I membri di cui ai numeri 1) e 7) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facolta' di farsi rappresentare da chi li sostituisce nelle funzioni della carica. Gli altri membri sono nominati per un quadriennio con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, per i membri indicati ai numeri 4), 5) e 6), di tutte le rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 29 luglio 1971, n. 587 ha disposto (con l'art. 31) che "La
rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in seno al comitato speciale di cui all'articolo 4 della legge 2 aprile 1958, n.
377, e' soppressa".
Art. 5.
Il Comitato speciale ha i seguenti compiti:
a) vigilare sull'applicazione delle norme della, presente legge,
esprimere parere sulle questioni attinenti alla applicazione di esse e determinare la misura della ammenda di cui al terzo comma dell'art.
75, entro i limiti fissati dal terzo comma dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
b) decidere sui ricorsi riguardanti l'applicazione della presente
legge; o
c) esprimere parere sulle eventuali modifiche da apportare alle
norme concernenti l'ordinamento del Fondo;
((d) esprimere parere sulle norme relative al trattamento di
anzianita', che si intendano inserire nei contratti collettivi di lavoro di categoria e nei regolamenti aziendali));
e) formulare proposte sulla determinazione della misura dei
contributi;
f) vigilare sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;
g) esaminare ed esprimere parere sui rendiconti annuali ed i
bilanci tecnici;
h) formulare proposte circa gli investimenti delle attivita' del
Fondo in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 14, n 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;
i) esprimere parere in tutti i casi in cui ne sia i richiesto dal
Consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale 1) approvare le modalita' per l'applicazione della presente legge.
Il parere di cui alla lettera c) deve essere obbligatoriamente
richiesto.
Il parere di cui alla lettera d) e' obbligatorio e vincolante: le
disposizioni dei contratti collettivi di lavoro stipulati o da stipulare che concedano un trattamento di anzianita' diverso da quello previsto dai contratti sui quali il Comitato speciale, costituito ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, si sia gia' espresso favorevolmente alla data di entrata in vigore della presente legge, se introdotte senza il parere predetto o in difformita' di esso, non obbligano il Fondo.
Art. 6.
Il Fondo e' ordinato:
((a) per il trattamento integrativo di pensione, di cui al primo
comma, punto 1), dell'articolo 2, in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.
Presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva,
il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualita' delle integrazioni in corso di pagamento a carico del Fondo a tale epoca.
In sede di prima costituzione l'ammontare della predetta riserva
deve essere pari all'importo di due annualita' delle integrazioni a carico del Fondo, in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968));
((b) per le prestazioni di capitale di cui al comma primo, punto
2), dello stesso articolo 2, con il sistema della ripartizione annuale dell'onere, limitatamente alla parte di capitale commisurata all'indennita' di anzianita' dovuta per la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro e dei regolamenti aziendali; per la parte di capitale corrispondente alla integrazione dovuta per i casi di cessazione del rapporto di lavoro, derivante da morte o da invalidita' dell'iscritto, debitamente accertata ai sensi dell'articolo 21, con una assicurazione temporanea di gruppo a premio annuo costante)).
Art. 7.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede annualmente
alla compilazione del rendiconto di esercizio del Fondo, facendo risultare le attivita' e le passivita' nonche' i proventi e le spese e tenendo contabilmente distinti i dati relativi ai trattamento di pensione da quelli concernenti le prestazioni di capitale in sede di rendiconto annuale, l'istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo, per la gestione del trattamento di pensione, gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie dello stesso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese relative alla gestione medesima.
((In sede di rendiconto annuale, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale accredita al Fondo sia per la gestione del trattamento di pensione che per quella delle prestazioni di capitale, separatamente, gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie delle gestioni stesse, calcolati al saggio medio ottenuto per gli impieghi finanziari, addebitando le spese relative alle due gestioni)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1971, N. 587)).
I rendiconti annuali e i bilanci tecnici sono sottoposti all'esame
del Comitato speciale del Fondo ai sensi dell'art. 5, lettera g), della presente legge e sono comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il primo bilancio tecnico sara' compilato alla data del 31 dicembre
1960.
CAPO II
Obbligo di iscrizione al Fondo.
Art. 8.
Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, con effetto dalla data di
assunzione, tutti i dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, cui sia attribuibile la qualifica impiegatizia a norma del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, compresi quelli facenti parte del personale subalterno (commessi, uscieri, fattorini), che abbiano superato il periodo di prova previsto dai contratti collettivi della categoria esattoriale.
Sono compresi fra i predetti dipendenti anche:
a) coloro che siano addetti ai servizi centrali esattoriali delle
aziende appaltatrici;
b) coloro che, pur avendo, incarichi permanenti, prestano
servizio intermittente, salvo che il servizio stesso risulti prestato per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni ad orario normale c) coloro che sono in servizio presso esattorie in gestione provvisoria, delegata o di stralcio.
Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo i dipendenti assunti per
lavori di carattere eccezionale o temporaneo ai sensi di particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.
Art. 9.
Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo anche i dipendenti adibiti
da Istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria, sempreche' il loro rapporto di lavoro sia regolato dai contratti collettivi della categoria esattoriale.
Sono invece esclusi dalla iscrizione i dipendenti adibiti ai
servizi di cui sopra, ma con rapporto di lavoro disciplinato dai contratti collettivi del settore del credito.
TITOLO II
Modalita' generali di calcolo e di versamento dei contributi.
Art. 10.
Al finanziamento del Fondo si provvede:
((1) per il trattamento integrativo di pensione di cui
all'articolo 2, primo comma, punto 1), con un contributo calcolato in base al sistema tecnico finanziario della ripartizione pari al 5,50 per cento della retribuzione corrisposta agli iscritti e indicata al
punto 1) del successivo articolo 13)); ((3
2) per le prestazioni di cui all'articolo 2, primo comma, punto
2), con un contributo complessivo, a totale carico del datore di lavoro, pari al 17 per cento della retribuzione indicata al punto 2) del successivo articolo 13. Tale contributo e' assegnato:
a) per il 16 per cento alla gestione per le indennita' di
anzianita';
b) per l'1 per cento all'assicurazione temporanea di gruppo,
per l'integrazione dovuta nei casi di morte o di invalidita' dell'iscritto)).
Insieme con i contributi di cui sopra il datore di lavoro deve
versare, per gli iscritti al Fondo, i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, a. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni I versamenti di tutti i contributi di cui al presente articolo debbono essere effettuati dal datore di lavoro a periodi trimestrali ed entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, secondo le modalita' stabilite dallo Istituto nazionale della previdenza sociale ed approvate dal Comitato speciale del Fondo, ai sensi dell'art. 5, lettera l) della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 giugno 1967, n. 536 ha disposto (con l'art. 1) che "A
decorrere dal 1° gennaio 1966, il contributo temporaneo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 10, n. 2), lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' aumentato al 7,70 per cento della retribuzione contributiva dallo stesso articolo prevista".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 29 luglio 1971, n. 587 ha disposto (con l'art. 2) che la
modifica del punto 1) dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1958, n. 377 decorre dal 1 gennaio 1969.
Art. 11.
Qualora il versamento dei contributi al Fondo avvenga oltre un mese
dalla scadenza di ciascun trimestre, ma entro i dodici mesi successivi a quello in cui e' sorto l'obbligo del versamento stesso, le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse di mora calcolato ad un saggio superiore di una unita' a quello ufficiale di sconto, ed in ogni caso non inferiore al 6 per cento in ragione di anno, dalla scadenza del trimestre al quale i contributi si riferiscono.
Qualora il versamento venga effettuato oltre il predetto termine, i
contributi di cui ai punti 1) e 2) del precedente articolo debbono essere calcolati con le aliquote in vigore nei periodi ai quali i contributi stessi si riferiscono e silla base dell'ultima retribuzione mensile percepita dall'iscritto alla data dell'accertamento dell'emissione.
In ogni caso e' dovuta una somma; non inferiore allo importo dei
contributi calcolati nella misura e sulle retribuzioni relative al periodo con i contributi stessi si riferiscono, maggiorati dell'interesse di mora.
Qualora i contributi dovuti all'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti siano prescritti ai sensi delle norme, sull'assicurazione stessa e' devoluta al Fondo, in aggiunta ai contributi di cui ai precedenti commi; una somma pari al doppio dell'importo dei contributi prescritti relativi alla predetta assicurazione obbligatoria.
Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1971, N. 587))
Art. 13.
I contributi di cui al primo comma; punti 1) e 2) dell'art. 10
vanno calcolati sulla retribuzione complessivamente corrisposta agli iscritti.
Per retribuzione agli effetti sopra indicati si intende:
1) relativamente al contributo per il trattamento integrativo di
pensione di cui al punto 1) del predetto art. 10: lo stipendio e gli altri elementi del trattamento economico a carattere continuativo e di ammontare determinato non aventi natura di rimborso spese previsti dai contratti collettivi di categoria. Sono escluse le seguenti indennita' particolari: eventuali assegni integrativi degli assegni familiari, indennita' di rischio, indennita' di trasporto o concorso spese tranviarie e quanto altro corrisposto a titolo di rimborso spese anche parziale.
Rimangono pure escluse le speciali indennita' corrisposte pro
tempore per l'esercizio di particolari funzioni o mansioni ovvero connesse a determinate destinazioni di locali, salvo che nei contratti collettivi non vengano espressamente indicate come computabili ai fini delle prestazioni integrative di pensione.
Per gli ufficiali esattoriali ed i messi notificatori la
retribuzione annua, ai fini di cui sopra, comprende altresi' l'importo delle somme eventualmente percepite, anche in via forfettaria, a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa per atti esecutivi e di compensi per atti notificati, esclusa la quota parte corrisposta a titolo di rimborso spese.
Per i Collettori preposti a gestioni esattoriali la retribuzione
annua comprende anche l'intero importo delle somme eventualmente percepite a titolo di partecipazione sui diritti di tariffa, sempreche' tale partecipazione competa in base a contratto collettivo aziendale di lavoro.
((Qualora la retribuzione corrisposta nel mese risulti inferiore a
lire 40.000 il contributo e' sempre commisurato su tale limite minimo));
2) relativamente ai contributi per le prestazioni di capitale di
cui al punto 2) dell'art. 10: tutti gli elementi della retribuzione computabili ai fini della liquidazione della indennita' di anzianita' ai sensi dell'art. 2121 del Codice civile.
Art. 14.
In relazione a quanto previsto dall'art. 5, lettera, c) e dagli
articoli 13, 23 e 41, i contratti collettivi di categoria devono essere depositati in copia presso il Fondo entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione.
L'obbligo dei deposito incombe alle rappresentanze sindacali delle
aziende esattoriali. Per i contratti aziendali l'obbligo incombe alle singole aziende stipulanti.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo, si applica la penalita' prevista dai successivo art. 75, terzo comma.
TITOLO III
Norme relative al trattamento di pensione.
CAPO I
Contribuzione per il trattamento di pensione.
Art. 15.
Il contributo dovuto al Fondo per il trattamento integrativo di
pensione, ai sensi del primo comma, punto 1), dell'art. 10, e' per tre quinti a carico del datore di lavoro e per due quinti a carico del lavoratore.
E' fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere al versamento
dell'intero contributo, con diritto di rivalsa per il recupero delle quote a carico del lavoratore, mediante trattenuta sulle retribuzioni.
Il datore di lavoro non puo' esercitare il diritto di rivalsa, di
cui al precedente comma, se non limitatamente al periodo di servizio cui si riferisce la retribuzione sulla quale viene operata la trattenuta, salvo che per i contributi relativi al periodo di prova.
Il contributo di cui al primo comma, punto 1) dello art. 10,
versato per coloro che sono iscritti al Fondo per la prima volta dopo compiuto il 50° anno di eta', e' destinato al trattamento stabilito nel successivo articolo 33.
Art. 16.
In caso di cessazione dal servizio presso esattorie o ricevitorie
delle imposte dirette dopo almeno dieci anni di contribuzione effettiva al Fondo, l'iscritto, che non abbia ancora raggiunto i requisiti di contribuzione e di eta' per il diritto alla pensione di vecchiaia, puo' chiedere di continuare volontariamente la contribuzione al Fondo medesimo.
L'iscritto che non si rioccupi in attivita' soggetta allo obbligo
dell'assicurazione per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti o di forme sostitutive della stessa, non puo' effettuare la prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo ai sensi del precedente comma, se non effettua contemporaneamente la prosecuzione nell'anzidetta assicurazione obbligatoria.
Sono esclusi dalla facolta' della prosecuzione volontaria della
contribuzione al Fondo coloro che sono iscritti al Fondo stesso per la prima volta dopo compiuto, il 50° anno di eta'.
La domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo
e' valida anche per la prosecuzione volontaria dei versamenti di contributo nell'assicurazione obbligatoria e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
L'autorizzazione alle prosecuzioni volontarie e' unica e decorre
dal primo giorno del trimestre in corso alla data della domanda.
Art. 17.
L'iscritto autorizzato alla prosecuzione volontaria ai sensi del
precedente articolo deve versare, per il trattamento integrativo di pensione e per l'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, un contributo complessivo mensile di ammontare pari all'importo dei contributi previsti dal primo comma, n. 1), e secondo comma dell'art. 10, della presente legge, calcolato su un dodicesimo della retribuzione ottenuta ragguagliando ad anno la retribuzione dell'ultimo mese di contribuzione obbligatoria. Ai fini del calcolo della quota di contributo dovuta al "Fondo adeguamento pensioni" di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, si applica la riduzione prevista nell'art. 7 della legge stessa.
I versamenti volontari del predetto contributo complessivo debbono
essere effettuati a periodi trimestrali e secondo le modalita' stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentito il Comitato speciale di cui all'art. 4 della presente legge.
Ove i contributi siano versati dopo trascorso un mese dalla
scadenza del trimestre a cui si riferiscono, l'iscritto e' tenuto a corrispondere l'interesse di mora al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno, dalla data di scadenza del trimestre.
I contributi versati volontariamente al Fondo in conformita' alle
norme della presente legge sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli obbligatori; i contributi versati in difformita' sono rimborsati senza corresponsione di interessi.
Art. 18.
I versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti debbono essere sospesi durante i periodi di tempo nei quali l'iscritto, per un rapporto di lavoro in atto, e' soggetto all'assicurazione stessa o a forme sostitutive, nonche' durante i periodi riconosciuti utili a norma di legge per detta assicurazione ai fini del diritto a pensione e della misura di essa.
L'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria del versamento dei
contributi e che sospenda il versamento stesso, trascorso un anno dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo versato, decade dal diritto alla prosecuzione volontaria per il trattamento integrativo di pensione e non puo' effettuare versamenti a copertura dei periodi scoperti di contribuzione.
Qualora si verifichi la decadenza di cui al precedente comma del
presente articolo, la prosecuzione volontaria nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti resta regolata dalle relative norme.
Art. 19.
Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione o con
retribuzione ridotta, che siano contrattualmente riconosciuti utili ai fini dell'anzianita', sono dovuti i contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sia per le prestazioni di capitale, commisurati alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse rimasto assente.
Non sono dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti quando in detta assicurazione i periodi di assenza siano riconosciuti utili a norma di legge, ai fini del diritto alla relativa pensione ed alla misura della stessa.
La quota parte dei suddetti contributi a carico del lavoratore
sara' anticipata dalla azienda, salvo rivalsa sulle prime competenze dovute ai lavoratore e, nel caso di mancata ripresa del servizio con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, sulle eventuali competenze maturate e non riscosse dal lavoratore stesso e sulla eventuale indennita' sostitutiva del preavviso.
In caso di insufficienza delle predette competenze ed indennita',
il recupero sara' effettuato dal Fondo, per conto dell'azienda, sulle prestazioni di capitale.
E' esclusa la possibilita' di recupero della quota dei suddetti
contributi a carico del lavoratore sulla indennita' sostitutiva del preavviso e sulle prestazioni di capitale, qualora la cessazione dal servizio avvenga per morte.
Art. 20.
L'iscritto, dopo almeno due anni di contribuzione effettiva nel
Fondo, puo' ottenere di versare, ai fini del trattamento di pensione, i contributi per i periodi di assenza dal lavoro senza retribuzione, contrattualmente non riconosciuti utili agli effetti dell'anzianita', purche' ne faccia domanda al Fondo durante l'assenza, o entro il termine perentorio di tre mesi dal giorno in cui l'assenza e' cessata e comunque prima della presentazione della domanda di pensione.
L'iscritto che si avvalga della facolta' di cui al precedente comma
deve versare a proprio carico il contributo per il trattamento integrativo di pensione e quello relativo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. I contributi sono dovuti sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente.
Non e' dovuto il contributo per l'assicurazione obbligatoria
qualora i periodi di assenza siano riconosciuti utili in detta assicurazione a norma di legge, ai fini del diritto alla pensione e della misura della stessa.
Ove i contributi siano versati dopo trascorso un mese dalla
scadenza del trimestre ai quale si riferiscono e' dovuto sui contributi stessi l'interesse di mora al saggio del 5,50 per cento in ragione d'anno.
CAPO II
Norme relative alla liquidazione della pensione diretta.
Art. 21.
Gli iscritti al Fondo hanno diritto alla pensione annua complessiva
di cui all'art. 3, qualora abbiano cessato di prestare servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, sempreche':
1) possano far valere almeno 15 anni di contribuzione e abbiano
compiuto l'eta' di 60 anni, se uomini, o di 55, se donne;
2) possano far valere almeno 5 anni di contribuzione e siano
riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1931, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge foglio 1939, n. 1272, purche' la invalidita' si sia verificata in costanza del rapporto di lavoro o della prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo e la domanda di pensione sia stata presentata entro un anno dalla cessazione del servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo versato.
La pensione per invalidita' e' dovuta qualunque sia il periodo di
contribuzione quando la invalidita' stessa e' derivata da causa di servizio.
Gli iscritti per la prima volta al Fondo dopo compiuto il 500 anno
di eta' non hanno diritto al trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo stesso, ma, in sostituzione di detto trattamento hanno diritto a quello previsto dal successivo art. 33, nonche' alla pensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e superstiti, ove siano in possesso dei relativi prescritti requisiti.
Art. 22.
L'invalidita' si considera dipendente da causa di servizio quando
il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata.
L'accertamento dell'invalidita' e della eventuale dipendenza di
essa da causa di servizio e' effettuato dallo Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso, l'accertamento predetto e' demandato, in via amministrativa, ad un Collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza.
La decisione del Collegio medico e' definitiva.
Art. 23.
((All'iscritto che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo
21 spetta una pensione annua complessiva d'importo pari a un trentacinquesimo del 65 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di 35. Le frazioni di anno si computano in dodicesimi; le frazioni di mese non si computano.
La retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione annua
complessiva a norma del precedente comma non puo' essere di ammontare superiore alla media delle retribuzioni percepite dall'iscritto nell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento)). ((3))
Agli effetti dei precedenti comma, per retribuzione si intende
quella stabilita dai contratti collettivi di categoria sulla, quale sia stato versato il contributo ai sensi del secondo comma, punto 1), dell'art. 13 della presente legge. In mancanza di contratto collettivo, per retribuzione si intende quella sulla quale e' stato versato il contributo.
Le somme eventualmente percepite dagli ufficiali esattoriali e dai
mesi notificatori a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa per atti esecutivi e di compenso per atti notificati si computano, esclusa la quota parte corrisposta a titolo di rimborso spese nell'importo medio annuo percepito nell'ultimo triennio. Analogo criterio di computo si segue per le somme eventualmente percepite dai collettori preposti alle gestioni esattoriali a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa.
Qualora la retribuzione dell'iscritto all'atto della cessazione del
servizio risulti superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di categoria per effetto di contratti di lavoro individuali o di concessioni ad personam, la parte di detta retribuzione eccedente quella prevista dai predetti contratti di categoria e sulla quale siano stati versati i contributi dovuti si computa per un importo corrispondente alla media annua delle eccedenze percepite negli ultimi cinque anni. Tale importo non potra' essere superiore all'eccedenza fruita dall'iscritto all'atto della cessazione dal servizio e, comunque, al 10 per cento della retribuzione prevista dai contratti collettivi di categoria.
((Al titolare di pensione diretta liquidata dal Fondo e'
corrisposta, in aggiunta alla pensione complessiva, per ogni figlio a carico, la maggiorazione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sempreche' sussistano le condizioni stabilite dalle norme stesse, nella misura e secondo le modalita' di detta assicurazione.
La maggiorazione spetta anche per la moglie o per il marito a
carico e invalido secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sempreche' sussistano le condizioni stabilite dalle norme della predetta assicurazione.
La maggiorazione per i familiari a carico di cui ai commi
precedenti non spetta ai titolari di pensione liquidata a totale carico del Fondo)). ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 29 luglio 1971, n. 587 ha disposto (con l'art. 4) che la
modifica del primo e secondo comma dell'articolo 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377 decorre dal 1 gennaio 1969.
Ha inoltre disposto (con l'art. 5) che l'introduzione di commi in
fine all' articolo 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377 decorre dal 1 gennaio 1969.
Art. 24.
((La pensione annua complessiva, determinata a norma del precedente
articolo, comprende la pensione annua dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita'; la vecchiaia e i superstiti, in relazione ai periodi riconosciuti utili nell'assicurazione medesima.
Qualora l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria
contributi per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari, la pensione complessiva e' aumentata di una, somma pari alla differenza tra l'importo della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria effettivamente liquidata e la pensione che sarebbe stata liquidata dall'assicurazione stessa senza i predetti contributi, fino a concorrenza della misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a pensione.
I contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione liquidata nell'assicurazione stessa danno diritto, a domanda, ad un supplemento della pensione complessiva in atto. La concessione, la decorrenza e la misura del supplemento di pensione sono regolate dalle norme della predetta assicurazione generale obbligatoria.
Qualora la pensione calcolata a norma del precedente articolo
risulti d'importo inferiore all'ammontare della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, indicata al primo comma del presente articolo spetta all'iscritto una pensione d'importo pari a quest'ultima.
In caso di liquidazione della pensione per invalidita', fermo
restando quanto previsto dal punto secondo dell'articolo 21, il numero degli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, e' aumentato del 50 per cento quando risulti non superiore a 12. Per periodi di contribuzione superiori, il computo viene effettuato su una base non inferiore ai 20 anni.
Se l'invalidita' e' dipendente da causa di servizio, il numero
degli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, e' aumentato del 50 per cento. La pensione non puo', in ogni caso, eccedere la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a tal fine, ne' risultare minore della meta' della medesima.
La pensione annua complessiva spettante all'iscritto, ai sensi
dell'articolo 23 e del presente articolo, non puo' essere comunque inferiore a lire 395.850 annue.
La pensione annua spettante ai sensi della presente legge e'
corrisposta agli aventi diritto in ogni caso dal Fondo in tredici quote, di cui la tredicesima in occasione delle festivita' natalizie.
La tredicesima quota e' corrisposta per un importo proporzionale al
numero delle quote di pensione maturate nell'anno)). ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 29 luglio 1971, n. 587 ha disposto (con l'art. 6) che la
modifica dell'articolo 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377 decorre dal 1 gennaio 1969.
Art. 25.
La pensione annua complessiva determinata in relazione agli anni di
contribuzione ai sensi delle disposizioni della presente legge, spettante all'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria, che abbia sospeso il versamento dei contributi volontari nell'assicurazione obbligatoria a seguito di reimpiego presso azienda non esattoriale come previsto dal primo comma dell'articolo 18, e' diminuita di un importo pari alla differenza tra la pensione obbligatoria che sarebbe stata liquidata allo stesso se egli avesse continuato i versamenti volontari nell'assicurazione medesima e quella effettivamente liquidata, ove questa risulti di importo inferiore.
Art. 26.
Per gli iscritti di cui alla lettera b) dell'art. 8 che, pur avendo
incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, il calcolo della pensione annua complessiva prevista dalla presente legge, viene effettuato determinando:
a) gli anni di contribuzione utili ai fini del calcolo stesso, in
numero pari al quoziente che si ottiene dividendo il totale delle giornate di lavoro effettuate nello intero periodo di iscrizione al Fondo per 312;
b) la retribuzione utile ai fini del suddetto calcolo, mediante
ragguaglio ad anno della retribuzione dello ultimo mese, come se il servizio fosse stato prestato nei l'intero mese.
Art. 27.
L'iscritto per il quale si sono verificati periodi di interruzione
nella contribuzione al Fondo per cessazione del rapporto di lavoro, ha diritto ad una pensione complessiva pari alla somma delle quote di pensione calcolate in relazione agli anni di ogni singolo periodo Ali contribuzione continuativa al Fondo ed alla retribuzione finale di ciascun periodo.
Ai fini della determinazione della pensione massima nei casi in cui
gli anni di contribuzione al Fondo siano superiori a 35, i periodi a retribuzione finale meno elevata si computano limitatamente agli anni necessari ai raggiungimento di 35.
Le stesse norme si applicano nel caso in cui l'iscritto, dopo aver
iniziata la contribuzione volontaria, si rioccupi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette. ((4))
In tal caso e' equiparato ad interruzione il passaggio dalla
contribuzione volontaria a quella obbligatoria.
Il periodo di contribuzione si considera, come non interrotto, ai
fini del calcolo della pensione, quando il reimpiego presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette abbia luogo entro tre mesi dalla risoluzione del precedente rapporto di lavoro avvenuta per licenziamento non disciplinare.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 23 dicembre 1987, n. 574
(in G.U. 1a s.s. 30/12/1987, n. 55) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27, terzo comma, legge 2 aprile 1958, n. 377 (Norme per il riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette) nella parte in cui e' equiparata ad interruzione il passaggio dalla contribuzione volontaria a quella obbligatoria".
Art. 28.
L'iscritto cime alla data di iscrizione al Fondo sia gia' titolare
della, pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, conserva detta pensione e puo' ottenere il trattamento di pensione previsto dalla presente legge, concorrendo i requisiti da questa richiesti, soltanto per eventi che si verifichino successivamente all'iscrizione al Fondo.
Art. 29.
All'iscritto che cessa dal servizio a seguito di licenziamento
disciplinare non spetta il trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo L'iscritto ha diritto al rimborso dell'intero importo dei contributi da lui versati al Fondo, a qualsiasi titolo, per il trattamento integrativo di pensione ai sensi dello art. 10, primo comma, punto 1), senza corresponsione di interessi.
Tuttavia, all'iscritto che all'atto della cessazione dal servizio
per licenziamento disciplinare abbia gia' maturato i requisiti di contribuzione e di eta' di cui al primo comma, punto 1), dell'art. 21, per la pensione di vecchiaia e' concesso il suddetto trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo.
Art. 30.
All'iscritto, che dopo aver ottenuto la liquidazione della pensione
complessiva ai sensi dei precedenti articoli, si reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette con diritto alla iscrizione al Fondo, viene sospesa la corresponsione della pensione stessa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro.
La quota di detta pensione complessiva corrispondente alla,
pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti resta accreditata, al Fondo con le riduzioni di cui all'art. 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.
Al termine del nuovo rapporto, la pensione dovuta all'iscritto
medesimo si determina in base alle disposizioni del precedente art. 27.
La pensione come sopra determinata e' comprensiva del supplemento
della pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dovuto ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, il cui importo e' accreditato al Fondo.
Art. 31.
La pensione annua complessiva di vecchiaia decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello in cui risultano raggiunti i requisiti previsti dall'art. 21.
La pensione annua complessiva per l'invalidita' decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di cessazione dal servizio, ove questa sia posteriore alla, data di presentazione della domanda.
L'iscritto decade dal diritto alla pensione complessiva di
invalidita', qualora non cessi dal servizio entro un mese dalla data di ricezione della comunicazione del riconoscimento della invalidita'.
Art. 32.
L'iscritto al Fondo che cessi dal prestare servizio alle dipendenze
di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla presente Legge e non si avvalga o non possa avvalersi della facolta' della prosecuzione volontaria di cui all'art. 16, o, essendosene avvalso, sospenda i versamenti volontari prima di aver raggiunto il predetto requisito di contribuzione, conserva, per quattro anni dalla cessazione dal servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato, l'iscrizione al Fondo con i relativi diritti, sempreche' non eserciti la facolta' di cui al comma successivo.
L'iscritto che si trovi nelle condizioni anzidette puo' chiedere il
pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo ai sensi del primo comma, punto 1) dell'art. 10, senza interessi.
Il pagamento della predetta somma non puo' essere chiesto prima che
sia decorso un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato e non oltre un quinquennio dalle date predette.
Trascorso tale termine, l'importo dei contributi e' trasferito nei
ruoli dell'assicurazione facoltativa (ruolo dei contributi riservati) con riferimento alla data di effettivo versamento dei contributi stessi al Fondo.
In caso di riassunzione in servizio presso esattorie o ricevitorie
delle imposte dirette dopo che abbia avuto luogo il pagamento della somma di cui al secondo comma, il lavoratore ha diritto di ottenere il ripristino dell'iscrizione al Fondo, nella situazione in cui essa era al momento della risoluzione del rapporto di lavoro o della cessazione della eventuale contribuzione volontaria, purche' ne faccia domanda entro il termine perentorio di un anno dalla riassunzione e provveda contemporaneamente a restituire l'importo della somma percepita, maggiorata dall'interesse al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno. Qualora i contributi siano stati trasferiti nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, essi verranno versati al Fondo, sempreche' non abbiano dato luogo a prestazioni nell'assicurazione stessa. Non e' consentito il riscatto del periodo intermedio.
Art. 33.
I contributi di cui al primo comma, punto 1) dello art. 10,
relativi al trattamento integrativo di pensione, versati per i dipendenti iscritti al Fondo per la prima volta, dopo compiuto il 500 anno di eta', vengono destinati a capitalizzazione finanziaria al saggio del 4,50 per cento in ragione di anno.
Il capitale corrispondente e' pagato all'iscritto o ai suoi
superstiti aventi diritto a termini dell'art. 2122 del Codice civile, in aggiunta alle prestazioni di capitale, al momento della cessazione dal servizio.
CAPO III
Norme relative alla liquidazione delle
pensioni di riversibilita' e indirette.
Art. 34.
((Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto che sia deceduto
per causa di servizio o che abbia almeno cinque anni di contribuzione, di cui uno nel quinquennio precedente la morte, o che sia in possesso dei requisiti di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, spetta al coniuge, ai figli ed equiparati, ovvero ai genitori, ovvero ai fratelli e alle sorelle nell'ordine stabilito dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, una pensione di riversibilita' o indiretta.
Per quanto concerne le aliquote percentuali da applicare alla
pensione diretta complessiva, liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto ai sensi della presente legge, si osservano le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data del decesso del pensionato o dello iscritto.
Anche per quanto riguarda le condizioni di eta', le condizioni di
invalidita' del coniuge o di inabilita' dei figli ed equiparati, dei genitori, dei fratelli e sorelle, le condizioni riguardanti il vincolo matrimoniale e ogni altra condizione, si applicano le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti vigenti alla data della morte del pensionato o dell'iscritto.
La morte si intende avvenuta per causa di servizio quando esso
abbia costituito la causa unica, diretta e immediata del decesso.
Per l'accertamento della dipendenza della morte da causa di
servizio, si applicano le norme previste dall'articolo 22. Le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento della invalidita' del coniuge o della inabilita' dei figli o equiparati, dei genitori e dei fratelli e sorelle.
Se la morte dell'iscritto e' avvenuta in costanza del rapporto di
lavoro, le aliquote del trattamento complessivo dovuto ai superstiti sono calcolate in base al trattamento complessivo diretto, che sarebbe spettato all'iscritto in caso di invalidita'.
Nel caso di concorso di piu' superstiti e di perdita del diritto a
pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo e' riliquidato secondo le norme precedenti)). ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 29 luglio 1971, n. 587 ha disposto (con l'art. 9) che la
modifica dell'articolo 34 della legge 2 aprile 1958, n. 377 decorre dal 1 gennaio 1969.
Art. 35.
((La L. 29 luglio 1971, n. 587 ha disposto (con l'art. 9) che, a
decorrere dal 1 gennaio 1969, il presente articolo e' sostituito dall'attuale art. 34 della legge 2 aprile 1958, n. 377)).
Art. 36.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello della morte dell'iscritto o del pensionato.
Nel caso di nascita di figlio postumo, l'aliquota della pensione a
lui spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita.
Art. 37.
((La vedova, il vedovo e i figli perdono il diritto alla pensione
complessiva al verificarsi degli eventi previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Al coniuge che perda il diritto alla pensione per sopravvenuto
matrimonio, spetta l'assegno a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni)).
Art. 38.
((Nel caso di morte dell'iscritto senza che sussistano i requisiti
di contribuzione per la liquidazione della pensione indiretta, spetta al coniuge una indennita' una tantum pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo per il trattamento integrativo di pensione.
Qualora manchi il coniuge, l'indennita' di cui al comma precedente
spetta ai figli ed equiparati e, in mancanza di costoro, ai genitori;
in mancanza dei genitori, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili viventi a totale carico dell'iscritto, di eta' inferiore ai 21 anni o, se di eta' superiore, permanentemente inabili al lavoro.
Per la liquidazione dell'indennita' a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti si applicano le norme di tale assicurazione)).
CAPO IV
Norme relative alle variazioni delle pensioni in relazione alle
variazioni del costo della vita.
Art. 39.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1971, N. 587))
TITOLO IV
Norme relative alle prestazioni di capitale.
CAPO I
Contribuzioni per le prestazioni di capitale.
Art. 40.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1971, N. 587))
CAPO II
Norme relative alla liquidazione delle prestazioni di capitale.
Art. 41.
Il capitale di cui al primo comma, punto 2), dello art. 2 e'
commisurato:
1) per gli iscritti, il cui rapporto di lavoro venga a cessare
per morte o a seguito di riconosciuta invalidita' permanente, all'intero ammontare dell'indennita' di anzianita' dovuta a termini dei contratti collettivi di lavoro di categoria o dei regolamenti aziendali con la aggiunta di dieci mensilita' di retribuzione, a titolo di integrazione.
Il capitale complessivamente spettante agli aventi diritto non puo'
superare l'importo di trenta mensilita', salvo che al momento della morte o della cessazione dal servizio a seguito di invalidita' non sia maturato per l'iscritto il diritto ad una indennita' di anzianita' superiore.
Qualora l'iscritto abbia il coniuge e un figlio minore ovvero solo
il coniuge o solo un figlio minore, il capitale come sopra determinato viene integrato di due mensilita'.
Qualora i figli minori siano piu' di uno, oltre l'integrazione
predetta e' dovuta una ulteriore mensilita' per ogni figlio minore oltre il primo.
Il capitale complessivo non puo' tuttavia superare lo importo di 35
mensilita', salvo che per l'iscritto non sia maturato il diritto ad una indennita' di anzianita' di importo superiore.
Le integrazioni previste del presente articolo non spettano qualora
l'iscritto non abbia compiuto sei mesi di servizio o abbia superato il 65° anno di eta'. In ogni caso il capitale complessivo da liquidare agli aventi.
diritto non potra' eccedere, per effetto delle integrazioni stesse,
l'importo delle indennita' di anzianita' che sarebbe stato corrisposto all'iscritto qualora il suo rapporto di lavoro fosse continuato fino al 65° anno di eta'.
Ai fini della determinazione delle prestazioni integrative,
l'indennita' di anzianita' si considera commisurata, in ogni caso, all'importo di una mensilita' di retribuzione per ogni anno di servizio;
((2) per gli iscritti che cessano dal servizio per cause diverse
da quelle indicate al punto 1) del presente articolo, all'intero ammontare dell'indennita' di anzianita')).
Art. 42.
((Le prestazioni di cui al precedente articolo 41 sono liquidate
dal Fondo all'iscritto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
In caso di morte dell'iscritto, le prestazioni di cui al precedente
comma sono corrisposte:
per la parte commisurata all'indennita' di anzianita' agli aventi
diritto ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile;
per la restante parte, corrispondente alla integrazione di cui al
punto 1) dell'articolo 41, al coniuge, ai figli minori e, se viventi a carico, ai figli maggiorenni, ai genitori e agli altri parenti entro il secondo grado; la ripartizione e' fatta in parti uguali)).
Art. 43.
Il credito per le prestazioni di capitale si prescrive col decorso
di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio dell'iscritto anche nei confronti dei superstiti aventi diritto.
Art. 44.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1971, N. 587))
Art. 45.
((Nel caso in cui il lavoratore si reimpieghi presso esattorie o
ricevitorie delle imposte dirette, per il computo delle indennita' di anzianita' si tiene conto soltanto dell'anzianita' maturata durante il nuovo rapporto di lavoro; mentre, ai fini della determinazione dell'integrazione prevista dall'articolo 41 per i casi di invalidita' o di morte, si computa anche l'anzianita' acquisita nei precedenti rapporti di lavoro esattoriale, salvo il minimo garantito dalle leggi in vigore.
Il lavoratore puo' ottenere, ai fini dell'indennita' di anzianita',
il ricongiungimento dei diversi periodi di servizio, sempre che il nuovo rapporto di lavoro abbia inizio non oltre tre mesi dalla data di risoluzione del precedente rapporto di lavoro.
La domanda per il ricongiungimento deve essere presentata dal
lavoratore al Fondo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del reimpiego, mediante lettera raccomandata. Per il periodo di interruzione e' dovuto dal lavoratore il contributo per le prestazioni di capitale di cui all'articolo 10, n. 2), calcolato sulla retribuzione goduta alla data della domanda.
Il pagamento della somma dovuta puo' essere effettuato in unica
soluzione, contestualmente alla domanda, oppure dilazionato, nel corso del successivo periodo di servizio; in tal caso saranno dovuti al Fondo gli interessi del 4,50 per cento, decorrenti dal giorno della domanda.
Qualora il lavoratore abbia gia' riscosso le prestazioni di
capitale pertinenti al precedente rapporto, e' tenuto ad effettuarne il rimborso al Fondo entro il termine perentorio di un mese dalla comunicazione della concessione del ricongiungimento, con l'aggiunta dei relativi interessi nella misura del 4,50 per cento dal giorno della riscossione)).
Art. 46.
((Nei casi in cui l'ultima retribuzione, sulla quale si commisurano
le prestazioni di capitale, sia superiore alla media delle retribuzioni dell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento, o sia comprensiva di assegni ad personam, il Fondo liquida le prestazioni di capitale in base all'intera retribuzione.
Il Fondo assume l'onere delle prestazioni anzidette per la parte
commisurata alla media delle retribuzioni dell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento, e, ove l'ultima retribuzione sia comprensiva di assegni ad personam, per la parte commisurata alla retribuzione utile a pensione, ai sensi del quinto comma dell'articolo 23.
Per la differenza, il Fondo esercita rivalsa entro 5 anni verso il
datore di lavoro, mediante emissione di ordine di pagamento da notificare al datore di lavoro stesso, il quale, entro 30 giorni dalla notifica, deve provvedere al rimborso. Decorso tale termine, si procede coattivamente al recupero; l'ordine di pagamento e' valido ai sensi dell'articolo 635 del codice di procedura civile.
Nei casi di morte o di invalidita', l'onere delle prestazioni di
capitale e' a totale carico del Fondo)).
CAPO III
Norme relative alla convenzione per la gestione delle prestazioni
di capitali ed alle anticipazioni per acquisto di alloggi
Art. 47.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1971, N. 587))
Art. 48.
((Gli iscritti per i quali risulti maturata, ai fini della
indennita' di anzianita', un'iscrizione al Fondo di almeno 15 anni, possono ottenere anticipazioni sulle indennita' maturate per l'acquisto di appartamenti ad uso di propria abitazione.
I criteri per la concessione delle anticipazioni, nei limiti delle
disponibilita' della gestione e delle indennita' maturate dall'iscritto, le relative garanzie e le modalita' delle anticipazioni stesse saranno determinati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, su proposta del comitato speciale del Fondo.
Il Fondo ha diritto di trattenere, anche in caso di morte
dell'iscritto, sulle somme dovute per il trattamento di anzianita' e sulle relative integrazioni, gli importi delle anticipazioni non ancora restituite, con i relativi interessi e spese)).
TITOLO V
Responsabilita' solidale.
Art. 49.
In caso di trapasso di gestione di esattorie o ricevitorie delle
imposte dirette, esperita inutilmente da parte del Fondo l'azione nei confronti dell'esattore o del ricevitore della gestione immediatamente precedente che non avesse versato in tutto o in parte i contributi dovuti con gli interessi di mora e le eventuali somme aggiuntive e penalita', il nuoto esattore o ricevitore e' solidalmente responsabile con il predetto esattore o ricevitore inadempiente per il mancato versamento dei contributi relativi ai periodi di servizio compiuti durante la gestione precedente per i dipendenti mantenuti in servizio, limitatamente all'importo dei soli contributi calcolati nella misura in vigore nei periodi cui si riferiscono ed in relazione alle retribuzioni percepite dai lavoratori nei periodi stessi.
Il Fondo e' tenuto a garantire agli iscritti o agli aventi diritto
un capitale comprensivo dell'intero importo della indennita' di anzianita' e delle integrazioni dovute ai sensi dell'art. 41, anche se non siano stati versati in tutto o in parte i relativi contributi, ed ha azione di rivalsa nei confronti degli esattori o ricevitori inadempienti per i contributi, riferentisi ai periodi di servizio prestati presso ciascuno di essi, computati sulla ultima retribuzione percepita dagli iscritti all'atto della cessazione dal servizio, ferma restando la responsabilita' solidale di cui al primo comma del presente articolo e' fermo altresi' quanto disposto dall'art. 11.
La garanzia sulla cauzione prestata dagli esattori o ricevitori
delle imposte dirette e' estesa il credito del Fondo per i suddetti titoli. Non e' consentito lo svincolo della cauzione qualora l'esattore o ricevitore non esibisca una dichiarazione rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale risulti che lo stesso e' in regola con il versamento dei contributi dovuti ai sensi della presente legge.
TITOLO VI
Norme transitorie.
Art. 50.
I dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, che,
alla data di entrata in vigore della presidente legge, pur avendo incarichi permanenti, svolgano servizio intermittente per una durata inferiore alla, media annua di 180 giorni ad orario normale, prevista dal punto b) dell'art. 8 e risultino iscritti al Fondo, continueranno in tale iscrizione mi tutti gli effetti della presente legge; anche se la durata del successivo periodo di servizio intermittente rimanga inferiore alla predetta media.
Art. 51.
I dipendenti da Istituti di credito con rapporto di lavoro regolato
dai contratti collettivi del settore del credito e adibiti ai servizi esattoriali, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti al Fondo, continuano ad essere iscritti al Fondo stesso a tutti gli effetti.
Art. 52.
I dipendenti adibiti da Istituti di credito a servizi cumulativi di
credito ed esattoria, che alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti al Fondo per la quota parte di retribuzione riconosciuta pertinente ai servizio esattoriale ai sensi dello art. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, continuano ad essere iscritti al Fondo per la misura percentuale della retribuzione in atto alla suddetta data.
Il minimo di pensione previsto dall'art. 24 e' ridotto, in tali
casi, nella stessa misura, percentuale della retribuzione riconosciuta pertinente al servizio esattoriale.
Art. 53.
Per coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente
legge, sono stati iscritti per la prima volta al Fondo in eta' compresa tra i 50 ed i 55 anni, in deroga a quanto disposto dall'art.
33, i contributi per il trattamento integrativo di pensione di cui all'art. 10, comma primo, punto 1), continueranno ad essere trasferiti nell'assicurazione facoltativa, ruolo dei contributi riservati, a meno che l'iscritto non richieda la iscrizione nel ruolo della mutualita'.
I contributi stessi sono attribuiti all'assicurazione facoltativa
con riferimento alla data di versamento al Fondo e danno diritto allo iscritto alle prestazioni previste nelle norme relative all'assicurazione medesima.
Per coloro che anteriormente all'entrata in vigore della presente
legge sono stati iscritti per la prima volta al Fondo in eta' superiore ai 55 anni trovano applicazione le norme di cui al precedente art. 33.
Art. 54.
Per gli iscritti al Fondo alla data del 1 gennaio 1956, i periodi
di assenza dal servizio senza retribuzione o con retribuzione ridotta, compiuti anteriormente alla data stessa, che a detta, data siano gia' stati contrattualmente riconosciuti utili ai fini dell'anzianita', vengono considerati coperti da contribuzione sia agli effetti del trattamento integrativo di pensione sia a quelli delle prestazioni di capitale, di cui alla presente legge.
Art. 55.
Per gli iscritti al Fondo al 1 gennaio 1956 che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, siano ancora in servizio e non abbiano ancora presentato domanda di pensione, la facolta' di copertura dei periodi di assenza contrattualmente noti riconosciuti utili agli effetti dell'anzianita', prevista dall'art. 20, potra' essere esercitata, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge: i contributi previsti dall'articolo stesso dovranno essere versati in base alla retribuzione percepita all'atto della presentazione della domanda.
Art. 56.
Gli iscritti gia' cessati dal servizio alla data di pubblicazione
della presente legge, che a tale data possano far valere almeno venti anni di contribuzione al Fondo, hanno diritto di liquidare la pensione di invalidita', ai sensi dell'art. 21, anche se la invalidita' non si sia verificata in costanza, del rapporto di lavoro o della contribuzione volontaria.
In caso di morte di detti iscritti i superstiti hanno diritto di
liquidare la pensione ai sensi dell'art. 31, anche se manchi l'anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio.
Art. 57.
((Gli iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della
presente legge, a favore dei quali risultino versati o accreditati contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per periodi anteriori alla data di iscrizione al Fondo stesso, ovvero risultino effettuati versamenti volontari nella assicurazione predetta per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se contemporanei all'iscrizione al Fondo, hanno diritto, oltreche' alla pensione calcolata ai sensi dell'art. 23, ad un supplemento pari alla quota della pensione liquidata dall'assicurazione obbligatoria in relazione ai predetti contributi)).
Art. 58.
Gli iscritti che, alla, data di entrata in vigore della presente
legge, possono far valere almeno dieci anni di contribuzione al Fondo, in caso di cessazione dal servizio, hanno diritto alla liquidazione della pensione annua complessiva di vecchiaia anche prima del 60° anno di eta', purche' abbiano trenta anni di contribuzione e almeno 55 anni di eta'. Ove si tratti di mutilati o invalidi di guerra, il periodo di contribuzione richiesto e' ridotto a 20 anni.
Il diritto previsto dal precedente comma di ottenere la
liquidazione della pensione di vecchiaia fra il 55° ed il 60 anno di eta' e' esteso anche agli iscritti gia' cessati dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che a tale data possono far valere almeno venti anni di contribuzione al Fondo, purche' siano trascorsi dall'ultima contribuzione tanti anni quinti ne occorrono, in aggiunta agli anni di contribuzione effettiva, per raggiungere il numero di trenta.
Per la determinazione della misura della pensione spettante agli
iscritti di cui al presente articolo, si applicano le norme previste dalla presente legge.
Il Fondo sopporta per intero l'onere delle pensioni di cui al
presente articolo finche', in favore del pensionato o dei suoi superstiti, non sia maturato il diritto alla liquidazione della pensione nell'assicurazione obbligatoria, per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Appena maturato tale diritto, detta assicurazione obbligatoria
accredita al Fondo la pensione a suo carico.
Art. 59.
Per gli iscritti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, possono far valere almeno dieci anni di contribuzione al Fondo, il trattamento per pensione di vecchiaia o di invalidita' non potra' essere inferiore al 40 per cento della retribuzione sulla quale viene calcolata la pensione ai sensi dell'art. 23.
Qualora si tratti di iscritti che abbiano esercitato l'opzione
prevista dagli articoli 36 e 37 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, la suddetta aliquota e' elevata al 45 per cento.
Art. 60.
In deroga a quanto stabilito dall'art. 27, nei riguardi degli
iscritti al Fondo che abbiano conseguito o conseguano il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 1955 e che anteriormente alla data stessa abbiano avuto periodi di interruzione nella contribuzione a causa di cessazione del rapporto di lavoro, o cessazione della contribuzione volontaria, seguiti da reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, la pensione da liquidarsi verra' computata, per la parte relativa ai periodi di contribuzione anteriori al 1 gennaio 1956, in base alla retribuzione sulla quale sono stati versati i contributi nel mese di gennaio 1956 o, se a tale data la contribuzione era interrotta, in base alla retribuzione iniziale del primo reimpiego dopo la data stessa o, se il reimpiego non abbia avuto luogo, in base alla ultima retribuzione sulla quale sono stati versati i contributi al Fondo.
Art. 61.
Gli iscritti al Fondo che, alla data d'entrata in vigore della
presente legge, sono titolari di pensioni della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, gia' liquidate o in corso di liquidazione, conservano il diritto alle pensioni stesse fino a quando non maturino il diritto alla liquidazione della pensione complessiva prevista dalla presente legge.
Art. 62.
Per gli iscritti al Fondo, in servizio presso esattorie o
ricevitorie delle imposte dirette alla data di entrata in vigore della presente legge, che, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, abbiano optato per il trattamento previsto dal regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, le pensioni calcolate ai sensi degli articoli 23 e 24 della presente legge, tenuto conto del minimo garantito dall'art. 59, verranno maggiorate del 10 per cento.
Art. 63.
Qualora nei confronti dei lavoratori dipendenti da esattorie o
ricevitorie delle imposte dirette, anche se non piu' in servizio, non risultino versati, per periodi di lavoro esattoriale con diritto alla iscrizione al Fondo, compresi tra il 9 luglio 1932 ed il 31 dicembre 1955, i contributi dovuti al Fondo stesso per le prestazioni di pensione di cui all'art. 12, punto 1) del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, l'esattore o ricevitore delle imposte dirette alle cui dipendenze i predetti periodi di lavoro risultino prestati e' tenuto alla regolarizzazione della posizione contributiva per i periodi stessi, ai fini del trattamento di pensione, alle condizioni e nei limiti seguenti:
a) se per i periodi sopra, indicati risultino versati i
contributi al Fondo per l'assicurazione mista sulla vita di cui al citato regolamento, o risultino versati contributi nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale, i contributi dovuti al Fondo sono calcolati nella misura in vigore nei periodi da regolarizzare ed in relazione alle retribuzioni percepite dal lavoratore nei periodi stessi, a condizione che sia presentata al Fondo richiesta di regolarizzazione entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, i contributi sono calcolati con i criteri di cui alla successiva lettera b).
Dall'importo dei contributi dovuti ai sensi della presente lettera
a) e' dedotto l'ammontare dei contributi eventualmente gia' versati nella citata assicurazione obbligatoria;
b) se per i periodi suindicati non risulti versato alcun
contributo ne' al Fondo, ne' nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale, i contributi sono calcolati nella misura in vigore nei periodi da regolarizzare ed in relazione all'ultima retribuzione percepita dal lavoratore alla data della regolarizzazione. La regolarizzazione per i periodi di cui alla presente lettera b) e' condizionata al parere favorevole del Comitato speciale di cui all'art. 4.
L'importo dei contributi calcolati, ai sensi della precedente
lettera a), in relazione alla retribuzione percepita dal lavoratore nei periodi da regolarizzare e' maggiorato degli interessi composti al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno.
L'esattore o ricevitore delle imposte dirette e' tenuto a
regolarizzare, alle condizioni sopra indicate, i periodi di servizio prestati dal lavoratore alle sue dipendenze, versando l'intero importo dei contributi, salvo diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore, per la quota a carico dello stesso, nei soli casi di cui alla lettera a).
Egli decade dal predetto diritto di rivalsa, ove non presenti la
richiesta di regolarizzazione entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 dicembre 1959, n. 1233 ha disposto (con l'articolo unico)
che "I termini di cui agli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono riaperti e prorogati per la, durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 64.
E' data facolta' al lavoratore, che si trovi nelle condizioni
previste nel precedente articolo, di regolarizzare, ai fini del trattamento di pensione, la propria posizione contributiva presso il Fondo per i periodi indicati nell'articolo stesso, a condizione che ne faccia richiesta al Fondo, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e versi l'intero importo dei contributi calcolati in base alla lettera a) del precedente art. 63, maggiorati degli interessi composti al saggio del 5,50 per cento, in ragione di anno, per i periodi coperti di contribuzione nel Fondo per l'assicurazione mista sulla vita o nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale; in base alla lettera b) dello stesso art. 63, per i periodi per i quali non risulti versato alcun contributo.
La regolarizzazione di detti ultimi periodi e' condizionata al
parere favorevole del Comitato speciale di cui all'art. 4.
Il lavoratore che si avvalga della facolta' di cui al precedente
comma ha diritto al rimborso della quota di contributi a carico del datore di lavoro, nei casi di cui alla lettera a), ed all'intero importo dei contributi stessi, nei casi di cui alla lettera b) dell'art. 63, qualora detti contributi a carico del datore di lavoro siano recuperati dal Fondo.
Il lavoratore in servizio presso esattorie o ricevitorie delle
imposte dirette alla data del 31 dicembre 1955, o, se assunto successivamente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' riscattare presso il Fondo, ai fini del trattamento di pensione, periodi di servizio presso esattorie delle imposte dirette compresi tra il 1 gennaio 1923 e l'8 luglio 1932 e periodi di servizio presso ricevitorie delle imposte dirette compresi tra il 1 gennaio 1923 e l'8 luglio 1937, a condizione che ne faccia richiesta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Comitato speciale di cui al precedente art. 4.
Il lavoratore che si avvale della facolta' di cui al precedente
comma deve versare, a suo completo carico, l'intero importo dei
contributi per il trattamento di pensione, secondo le seguenti
norme:
1) per i periodi di servizio presso esattorie delle imposte
dirette, compresi tra il 1 gennaio 1923 e l'8 luglio 1932, i contributi sono calcolati con le aliquote in vigore nei periodi dai regolarizzare e sulla base della retribuzione percepita nei periodi stessi e sono maggiorati dell'interesse al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno, qualora per detti periodi risulti versato al Fondo il contributo unico di cui all'art. 28 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, o risultino versati contributi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale; con le aliquote in vigore nei periodi da regolarizzare e sulla base della ultima retribuzione percepita dal lavoratore alla data di presentazione della, domanda di riscatto, qualora per i predetti periodi non risulti versato alcun contributoi' ne' al Fondo, ne' all'assicurazione obbligatoria;
2) per i periodi di servizio presso ricevitorie delle imposte
dirette compresi tra il 1 gennaio 1923 e l'8 luglio 1937, i contributi sono calcolati con le aliquote in vigore nei periodi da regolarizzare e sulla base della ultima retribuzione percepita dal lavoratore alla data di presentazione della domanda di riscatto.
Dall'importo dei contributi calcolati secondo le norme di cui al
precedente comma e' dedotto l'ammontare dei contributi che risultino eventualmente versati nella assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti in corrispondenza agli stessi periodi, per rapporto di lavoro esattoriale. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 dicembre 1959, n. 1233 ha disposto (con l'articolo unico)
che "I termini di cui agli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono riaperti e prorogati per la, durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 65.
Qualora nei confronti dei lavoratori in servizio presso esattorie o
ricevitorie delle imposte dirette alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino periodi di lavoro esattoriale per i quali non siano stati versati in tutto o in parte i contributi per l'assicurazione mista sulla vita di cui al regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, l'esattore o ricevitore dal quale i lavoratori dipendono e' tenuto a provvedere, entro sei mesi dalla data predetta, alla regolarizzazione dei periodi stessi, mediante versamento di una somma pari all'intero importo della indennita' di anzianita' maturata alla data di entrata in vigore della presente legge per i periodi di servizio prestato alle sue dipendenze scoperti di contributo.
A richiesta dell'esattore o ricevitore interessato il versamento
della somma dovuta ai sensi del presente articolo puo' essere effettuato mediante rateizzazione in venti trimestralita', maggiorata del raggio di interesse del 5,50 per cento in ragione di anno.
Qualora l'esattore o ricevitore sia tenuto a regolarizzare presso
il Fondo la posizione contributiva dei propri dipendenti sia per il trattamento di pensione, ai sensi del precedente art. 63, sia per il trattamento garantito con assicurazione mista sulla vita ai sensi del presente articolo, deve effettuare la regolarizzazione stessa congiuntamente per ambedue i citati trattamenti. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 dicembre 1959, n. 1233 ha disposto (con l'articolo unico)
che "I termini di cui agli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono riaperti e prorogati per la, durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 66.
Per la regolarizzazione presso il Fondo dei periodi di servizio
compresi tra il 1 gennaio 1956 e la data di entrata in vigore della presente legge agli effetti del trattamento di pensione, il termine di cui al secondo comma dell'art. 11 decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 67.
I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di
pensioni di vecchiaia e invalidita' liquidate dal Fondo con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1950, sono riliquidati, con effetto dal 1 gennaio 1956, sostituendo agli importi di pensione indicati nell'art. 8 della legge 2 settembre 1951, n. 1101, quelli stabiliti nella seguente tabella:
((Importo annuo del
nuovo trattamento
complessivo di pen-
sione spettante con
Classe di importo decorrenza dal 1
della pensione base annua gennaio 1969
1ª fino a lire 499..................... 395.850
2ª da lire 500 " 999..................... 468.650
3ª " 1.000 " 1.499..................... 526.500
4ª " 1.500 " 2.499..................... 581.100
5ª " 2.500 " 3.499..................... 634.400
6ª " 3.500 " 4.999..................... 715.650
7ª " 5.000 " 6.499..................... 793.650
8ª " 6.500 " 7.999..................... 868.400
9ª " 8.000 " 9.999..................... 939.250
10ª " 10.000 " 11.999..................... 977.600
11ª " 12.000 " 14.999..................... 1.014.000
12ª " 15.000 " 17.999..................... 1.020.500
13ª " 18.000 " 23.999..................... 1.025.050
14ª " 24.000 " 29.999..................... 1.028.950
15ª " 30.000 " 41.999..................... 1.032.200
16ª " 42.000 " 53.999..................... 1.033.500
17ª " 54.000 " 65.999..................... 1.034.150
18ª " 66.000 in poi........................... 1.034.800))
Il trattamento complessivo di pensione spettante ai superstiti, la
cui pensione derivi da quella liquidata o che sarebbe spettata allo iscritto con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1950, e' determinato, con effetto dal 1 gennaio 1956 o dalla decorrenza della pensione di riversibilita', se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella precedente, le percentuali di cui all'art. 35 della presente legge.
Il predetto nuovo trattamento complessivo di pensione diretta o
indiretta o di riversibilita' comprendente anche la quota di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti accreditata al Fondo ai sensi dell'art. 80, viene pagato dal Fondo stesso suddiviso in 13 quote, con le modalita' previste dall'art. 24.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 29 luglio 1971, n. 587 ha disposto (con l'art. 26, comma 1)
che i trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensione di vecchiaia e invalidita' in essere alla data del 1 gennaio 1969, liquidati dal Fondo con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1950, sono riliquidati, come nella tabella sopra modificata, nei quali sono assorbiti gli scatti di scala mobile maturati a tutto il 31 maggio 1966.
Art. 68.
Le pensioni dirette dovute dal Fondo con decorrenza da data
successiva al 31 dicembre 1949 e anteriore al 1 gennaio 1956 vengono riliquidate, con decorrenza dal 1 gennaio 1956, in base a tanti trentacinquesimi, quanti sono gli anni di contribuzione, del 63 per cento della retribuzione prevista dall'art. 3 della legge 2 settembre 1951, n. 1101, sulla quale e' stata calcolata la pensione in godimento, maggiorata della seguente percentuale, a seconda dell'anno di decorrenza della pensione:
1950...................................................... 24,50% 1951...................................................... 14 % 1952...................................................... 8,60% 1953...................................................... 8,30%
1954
fino al 31 maggio........................... 5,70%
dal 1° giugno............................... 4,20%
1955...................................................... 1,50%
La pensione cosi' liquidata, che non potra' essere comunque
inferiore alla pensione in godimento aumentata della suddetta percentuale, viene ulteriormente maggiorata del 2,50 per cento a decorrere dal 1 novembre 1956.
Nei riguardi degli iscritti ai Fondo cessati dal servizio anteriore
al 1 gennaio 1950, che abbiano ottenuto la riliquidazione della pensione a carico del Fondo con decorrenza successiva a tale data, il nuovo trattamento complessivo di pensione risultante dalla riliquidazione di cui al presente articolo, non potra' essere comunque inferiore a quello assicurato con l'art. 67 agli iscritti che fruiscono di pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1950.
Il trattamento complessivo spettante ai superstiti, la cui pensione
derivi da quella riliquidata o che sarebbe spettata all'iscritto con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1949 e anteriore ai 1 gennaio 1956, e' determinato, con effetto da quest'ultima data, o dalla decorrenza della pensione di riversibilita', se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo le norme del presente articolo, le percentuali di cui all'art. 35 della presente legge.
Art. 69.
Le pensioni a carico del Fondo con decorrenza posteriore al 31
dicembre 1955, liquidate in via provvisoria, vengono riliquidate in base alle norme della presente Agli importi delle suddette pensioni cosi' riliquidate, dovute con decorrenza anteriore al 1 novembre 1956, si applica, con decorrenza da quest'ultima data, una maggiorazione del 2,50 per cento.
Art. 70.
Per i titoli di pensione alla data di entrata in vigore della
presente legge, che ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, abbiano optato per il trattamento previsto dal regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, le pensioni riliquidate secondo quanto disposto dagli articoli 67, 68 e 69 vengono maggiorate del 10 per cento.
Art. 71.
I nuovi trattamenti complessivi di pensione risultanti dalle
riliquidazioni previste dalla presente legge per le pensioni dovute dal Fondo con decorrenza anteriore al 1 novembre 1956, s'intendono comprensivi delle quote di pensione relative alle maggiorazioni di contingenza per persone a carico e delle quote di pensione e di indennita' di anzianita' relative alla indennita' di mensa, anche per i periodi anteriori alla predetta data.
Salvo quanto previsto all'art. 72, nessun contributo e' dovuto
sulle maggiorazioni di contingenza per persone a carico per i periodi in cui dette maggiorazioni vennero corrisposte, nonche' sull'intero importo della indennita' di mensa fino al 31 maggio 1954 e sulla quota parte di essa non assoggettata a contribuzione nel periodo dal 1 giugno 1954 al 31 ottobre 1956.
Art. 72.
Ai dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette
cessati dal servizio anteriormente al 1 gennaio 1956, che all'atto della cessazione fruivano di maggiorazioni di contingenza per familiari a carico, verra' corrisposta, a carico del Fondo, una integrazione della indennita' di anzianita' liquidata dal Fondo, pari alle maggiori somme che sarebbero state loro corrisposte per i predetti titoli ove si fosse tenuto conto delle maggiorazioni di contingenza.
Entro un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge,
all'onere derivante dalle suddette integrazioni si provvede mediante un contributo straordinario a carico delle aziende esattoriali da determinarsi al termine di ogni anno, in via consuntiva, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 4.
Art. 73.
I contratti collettivi di categoria in atto alla data di entrata in
vigore della presente legge devono essere depositati in copia al Fondo entro trenta giorni dalla data stessa.
L'obbligo del deposito incombe alle rappresentanze delle aziende
esattoriali. Per i contratti aziendali lo obbligo incombe alle singole aziende stipulanti.
TITOLO VII
Norme generali e finali.
Art. 74.
Contro i provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni
previste dalla presente legge e, in genere, l'attuazione delle disposizioni della legge stessa, e' ammesso ricorso, in via amministrativa, al Comitato speciale di cui all'art. 4.
Per il procedimento amministrativo e per i ricorsi all'autorita'
giudiziaria, si osservano i termini di cui alla legge 5 febbraio 1957, n. 18.
Art. 75.
Per le trasgressioni alle norme contenute nella presente legge si
applicano le disposizioni dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Le somme aggiuntive previste da detto articolo per i casi di
ritardato versamento in tutto o in parte dei contributi non sono dovute dalle aziende quando, per effetto dell'applicazione della norma di cui al secondo e terzo comma dell'art. 11 della presente legge, le aziende stesse vengono a versare complessivamente somme d'importo superiore a quelle risultanti dall'applicazione del predetto art. 23.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui allo art. 14 ed
all'art. 73 della presente legge, concernenti l'obbligo del deposito dei contratti collettivi presso il Fondo, si applica l'ammenda prevista al terzo comma del citato art. 23, nella misura stabilita dal Comitato speciale di cui all'art. 4.
Nelle contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, si
applicano le norme di cui agli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.
I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti allo Istituto
nazionale della previdenza sociale, che li accredita al Fondo.
Art. 76.
Per quanto non contemplato dalla presente legge, si intendono
richiamate, se non sono in contrasto con le disposizioni della legge stessa, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni.
In particolare si intendono richiamate:
a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per la prevenzione e la cura della invalidita';
b) le norme concernenti i benefici e le esenzioni fiscali
previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle riguardanti le tasse di bollo e di registro, le spese e le tasse giudiziali previste negli articoli 109 e 122 del citato regio decreto-legge; nonche', per le prestazioni, le norme contenute negli articoli 124 e seguenti dello stesso regio decreto-legge;
c) le norme riguardanti la prescrizione delle prestazioni,
escluse quelle concernenti la prescrizione dei contributi;
d) la norma contenuta nell'art. 128 del citato regio
decreto-legge.
I crediti per contributi, per interessi, per sanzioni civili
derivanti da omissioni contributive, e i crediti derivanti dall'azione di rivalsa, nonche' quelli per le spese relative, sono muniti del privilegio stabilito nell'art. 2753 del Codice civile.
Art. 77.
La riduzione prevista dall'art. 12 della legge 4 aprile 1952, n.
218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alla intera pensione complessiva liquidata, ai sensi della presente legge, qualora il titolare si rioccupi alle dipendenze di azienda non esattoriale.
Art. 78.
Il Fondo adeguamento pensioni, istituito con la legge 2 settembre
1951, n. 1101, e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
E' altresi' soppresso il Fondo d'integrazione di cui allo art. 35
del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, modificato con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1918, n. 1460.
Il Fondo disciplinato dalla presente legge subentra nelle attivita'
e nelle passivita' dei Fondi soppressi.
Art. 79.
Sono abrogati il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, il decreto
legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 304, il decreto luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 368, il decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1948, n. 1460, la legge 2 settembre 1951, n. 1101, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.
Art. 80.
Il Fondo provvede a versare, per i propri iscritti, alla
assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti i contributi base necessari per coprire, nell'assicurazione stessa, il periodo di iscrizione al Fondo anteriore al 1 gennaio 1956. Tali contributi sono maggiorati dell'interesse al saggio del 4,50 per cento in ragione di anno.
Per gli iscritti che, alla data predetta, hanno gia' conseguito una
pensione a carico del Fondo, questo accredita all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti il capitale di copertura della pensione dovuta dall'assicurazione medesima, in relazione al periodo di contribuzione al Fondo; l'assicurazione predetta provvede ad accreditare al Fondo la pensione corrispondente, adeguata ai sensi delle disposizioni relative all'assicurazione stessa.
Art. 81.
Le prestazioni di capitali di cui all'art. 41 vengono liquidate
agli iscritti che cessano dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Uguale decorrenza hanno i contributi pertinenti alle prestazioni
stesse.
Le polizze di assicurazione mista sulla vita in essere alla
predetta data ai sensi dell'art. 12, punto 2) del regio decreto 3 maggio 1950, n. 1021, sono risolte con effetto da tale data e la loro riserva matematica integrata con le maggiorazioni concesse dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai propri assicurati nell'anno 1956, viene destinata alla capitalizzazione finanziaria per le prestazioni di capitale commisurate alla indennita' di anzianita'.
Uguale destinazione viene data:
all'importo residuo, alla data di pubblicazione della presente
legge, del fondo di integrazione istituito con decreto Presidenziale 1 luglio 1948, n. 1460;
ai capitali costituiti con la parte dei contributi versati dal
personale gia' iscritto al Fondo a norma dello art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1923, n. 152, nonche' da quello assunto in servizio posteriormente all'entrata in vigore del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, che alla data di assunzione aveva un'eta' superiore ai 50 anni, destinati a capitalizzazione finanziaria ai sensi della lettera b), comma secondo, dell'art. 23 di quest'ultimo regolamento ai capitali costituiti con parte dei contributi versati dal personale gia' scritto al Fondo a norma del regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, che all'entrata in vigore del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, aveva eta' superiore a 50 anni, ai sensi di quanto previsto dallo art. 24 di questo ultimo decreto.
Art. 82.
Il Comitato speciale di cui all'art. 1 del regio decreto 3 maggio
1937, n. 1021, rimane in carica fino a quando non verra' nominato il nuovo Comitato speciale secondo le norme di cui all'art. 4 della presente legge e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 83.
Agli effetti delle prestazioni di pensione e dei relativi
contributi la presente legge ha decorrenza dal 1 gennaio 1956.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le
esattorie e ricevitorie delle imposte dirette provvederanno al versamento, in unica soluzione, delle somme a conguaglio dei contributi per le pensioni, dovuti al Fondo dal 1 gennaio 1956.
Art. 84.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1958
GRONCHI
ZOLI - GUI - ANDREOTTI
- MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Legge 322 del 2 aprile 1958
(PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)
Oggetto:
Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, dev'essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, le vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.
L'importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto.
Legge 55 del 20 febbraio 1958
Estensione del trattamento di riversibilita' ed altre provvidenze in
favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Vigente al: 30-11-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
Le disposizioni di legge vigenti, relative al diritto a pensione di
riversibilita' a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidita',
vecchiaia e superstiti e alla misura della pensione stessa, si
applicano dal 1 gennaio 1958 a favore dei superstiti del pensionato
che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio
1945 e la cui morte si verifichi dopo il 31 dicembre 1957, ed a
favore dei superstiti contemplati nello articolo seguente.
Art. 2.
I superstiti dell'assicurato, deceduto nel periodo compreso tra il
1 gennaio 1940 ed il 1 gennaio 1945 e che al momento della morte era
in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il
diritto alla pensione di invalidita' o di vecchiaia, ed i superstiti
del pensionato, che abbia liquidato la pensione con decorrenza
anteriore al 1 gennaio 1945 e che sia deceduto anteriormente al 1
gennaio 1958, hanno diritto alla pensione di riversibilita', con
decorrenza dal 1 gennaio 1958, sempreche' nei loro confronti:
a) al momento della morte dell'assicurato o del pensionato
sussistessero le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario, o in
quello modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a
seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1
gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951, e dall'art. 2, commi primo e
terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n.
39;
b) al momento della morte dell'assicurato o del pensionato non
sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione di
riversibilita' previste dall'art. 1 e dall'art. 2, comma secondo, del
decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
c) alla data di decorrenza della pensione di riversibilita' non
si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell'art. 3,
lettere a), b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18
gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla
pensione di riversibilita'.(1)((5))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 agosto 1962, n. 1338, ha disposto (con l'art.6) che " E'
fissato un nuovo termine perentorio di due anni a partire dalla data
di entrata in vigore della presente legge per la presentazione della
domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e di
pensionati di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n.
55."
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 30 aprile 1969, n. 153, ha disposto (con l'art.64) che "Il
termine stabilito dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238,
per la presentazione della domanda di pensione da parte dei
superstiti di assicurati e pensionati di cui all'articolo 2 della
legge 20 febbraio 1958, n. 55, e' prorogato al 31 dicembre 1975."
Art. 3.
La pensione spettante a norma dei precedenti articoli ai superstiti
del titolare di pensione diretta con decorrenza compresa fra il 1
gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944 e' dovuta dal primo giorno del
tredicesimo mese successivo a quello della morte del pensionato,
qualora la morte stessa sia avvenuta nel corso dell'anno 1957 o
successivamente, ma prima dell'entrata in vigore della presente
legge.
Fermo il disposto del primo comma dell'art. 13, sub art. 2, della
legge 4 aprile 1952, n. 218, nel caso di morte dell'assicurato dopo
il 31 dicembre 1957; i superstiti hanno titolo alla pensione quando
sussistano al momento della morte stessa i requisiti di assicurazione
e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 1, sub art. 2, della legge 4
aprile 1952, n. 218.
Il coniuge dell'assicurato che ha contratto matrimonio dopo
compiuta l'eta' di 50 anni o dopo conseguita la pensione di
invalidita' e che al momento della morte possa far valere i requisiti
di assicurazione e di contribuzione previsti nel precedente comma,
puo' conseguire il diritto alla pensione di riversibilita' anche
quando sia trascorso tra la data del matrimonio e quella della morte
dell'assicurato un tempo inferiore a quello richiesto dall'art. 1
lett. c), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n.
39, ma non inferiore ad un anno.
Art. 4.
La domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati o di
pensionati di cui all'art. 2 deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338))
Art. 6.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1958 il coefficiente di
moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26
novembre 1955, n. 1125, e' elevato a 55 volte.
A decorrere dal 1 gennaio 1958 la quota di riduzione del
trattamento complessivo di pensione, per coloro che prestano la
propria opera retribuita alle dipendenze di altri, contemplata
dall'art. 12, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e'
elevata ad un terzo del trattamento stesso. E' parimenti elevato ad
un terzo della retribuzione il limite massimo fissato nel secondo
comma dello stesso articolo per l'ammontare della trattenuta.
Qualora il trattamento da corrispondere ai titolari di pensioni
liquidate con decorrenza anteriore alla data del 1 gennaio 1958 e
occupati alla stessa data, risulti, tenuto conto della maggiorazione
prevista dal primo comma e dell'aumento della trattenuta previsto nel
secondo comma del presente articolo, inferiore a quello netto gia' in
corso di godimento ai sensi degli articoli 9 e 12 della legge 4
aprile 1952, n. 218, e' conservato il trattamento piu' favorevole
fino alla cessazione del rapporto di lavoro in corso.
Art. 7.
Ai titolari di pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria
invalidita', vecchiaia e superstiti, di cui al regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, i quali abbiano
prestato servizio militare nelle Forze armate dello Stato italiano e
nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nel periodo dal 10
giugno 1940 al 15 ottobre 1946, spetta un supplemento di pensione
calcolato come se nel periodo del servizio militare medesimo fosse
stato versato, nell'assicurazione predetta, un contributo settimanale
corrispondente alla prima classe di retribuzione di cui alla tabella
B, n. 1, allegata alla presente legge.
Il supplemento di pensione di cui al comma precedente e' calcolato
in ragione del 20 per cento dell'importo totale dei contributi
figurativi corrispondenti al periodo di servizio militare ed e'
regolarmente integrato a norma dell'art. 9 della citata legge 4
aprile 1952, n. 218, modificato dall'art. 6 della presente legge.
Detto supplemento viene assegnato prima di procedere alla eventuale
maggiorazione per portare la pensione al trattamento minimo di cui
all'art. 10 della legge citata.
Il supplemento di cui al comma precedente deve essere considerato
anche ai fini dell'art. 3 della legge sopracitata.
Per coloro che, trovandosi in servizio militare da data anteriore
all'8 maggio 1945, siano rientrati dalla prigionia in data posteriore
al 15 ottobre 1946, e' computato utile anche il periodo compreso tra
quest'ultima data e quella del rimpatrio.
Art. 8.
I periodi di contribuzione figurativa indicati all'articolo
precedente sono considerati utili anche ai fini del diritto alla
pensione, nel caso di quegli assicurati che, anteriormente all'inizio
del servizio militare, possano far valere almeno sei mesi di
contribuzione effettiva nell'assicurazione obbligatoria invalidita',
vecchiaia e superstiti.
Art. 9.
Agli effetti dell'art. 7 della presente legge, sono considerati
periodi di servizio militare anche quelli prestati in qualita' di
partigiano combattente, quelli prestati come militarizzati da
dipendenti di Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici, quelli
prestati dai vigili del fuoco richiamati in servizio continuativo per
esigenze di guerra, quelli prestati nelle formazioni mobilitate della
Unione nazionale protezione antiaerea, quelli prestati nella Croce
rossa italiana, quelli prestati come agenti del soppresso Corpo di
polizia dell'Africa italiana, nonche' i periodi di lavoro coatto o di
cattivita' degli ex internati civili in Germania.((6))
Sono considerati partigiani combattenti agli effetti della presente
legge coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento ai sensi
delle vigenti disposizioni.
L'accertamento dei periodi di lavoro coatto o di cattivita' degli
ex internati civili in Germania e' effettuato dalla Commissione
prevista all'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato
dall'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317.
La Commissione di cui al precedente comma e' integrata da un
rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza 11-23 dicembre 1987, n. 575,(in
G.U. 30/12/1987, n. 55) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 9, primo comma, legge 28 febbraio 1958, n.
55 - Estensione del trattamento di riversibilita' ed altre
provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria
per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti - nella parte in cui
non prevede che, agli effetti del precedente art. 7, siano
considerati periodi di servizio militare anche quelli prestati come
militarizzati da dipendenti di aziende private."
Art. 10.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 non si
applicano:
a) a coloro che durante il periodo considerato dall'art. 7
risultino comunque assicurati per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti, limitatamente ai periodi di assicurazione;
b) a coloro che ottengono il riconoscimento di tutto o parte del
servizio militare ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, lettera
a), n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
limitatamente ai periodi del riconoscimento medesimo;
c) a coloro che si trovarono in servizio militare come militari
di carriera;
d) a coloro in favore dei quali il periodo di servizio militare
venga riconosciuto utile ai fini di una pensione o altro trattamento
di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici ovvero ai
fini di altri trattamenti di previdenza che hanno determinato la
esclusione dall'obbligo dell'assicurazione invalidita', vecchiaia e
superstiti.
Le esclusioni e limitazioni disposte nel precedente comma si
applicano anche agli effetti del riconoscimento dei periodi di
servizio militare prestato dal 25 maggio 1915 al 1 luglio 1920,
previsto dall'art. 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827.
Art. 11.
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso
alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le
tabelle A e B-1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni
sociali obbligatorie, allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sono
sostituite dalle tabelle A e B-1 allegate alla presente legge.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 27 APRILE 1968, N. 488))
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338
Art. 12.
A partire dal 1 gennaio 1958 il contributo dovuto dai pensionati
della Previdenza sociale a favore dell'Opera nazionale per i
pensionati d'Italia, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 23
marzo 1948, n. 361, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5
gennaio 1953, n. 29, e' elevato a lire 20 mensili, ed e' dovuto anche
sull'importo della 13ª mensilita'.
Il contributo di cui al comma precedente e', inoltre, posto a
carico:
a) dei titolari di pensioni liquidate dalle gestioni
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverse
dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti;
b) dei titolari di pensioni liquidate dai fondi o gestioni di
previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria, e non gestiti
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
A partire dall'anno 1958 il contributo annuo stabilito a favore
dell'Opera nazionale pensionati d'Italia ed a carico del Fondo per
l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai
pensionati, dall'art. 36, primo comma, della, legge 4 aprile 1952, n.
218, e' dovuto nella misura dello 0,25 per cento dei contributi
riscossi dal Fondo medesimo in ciascun anno.((2))
Il contributo di cui al comma precedente e' dovuto anche dai fondi
o gestioni diversi dall'assicurazione generale obbligatoria, indicati
nel secondo comma del presente articolo sotto le lettere a) e b).
Per l'anno 1958 e' concesso all'Opera nazionale pensionati
d'Italia, a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per
l'assistenza di malattia ai pensionati, un contributo straordinario
di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 agosto 1962, n. 1338, ha disposto (con l'art.17) che "A
partire dal 1 luglio 1962, la misura del contributo stabilito a
favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia dall'articolo 12,
terzo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e' elevata allo
0,30 per cento dei contributi riscossi in ciascun anno dal Fondo per
l'adeguamento delle pensioni, al netto della quota pertinente
all'assistenza di malattia ai pensionati."
Art. 13.
Alle erogazioni previste dalla presente legge si provvede mediante
il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di
malattia ai pensionati, fatta eccezione per le sole quote di pensione
base derivanti dal riconoscimento dei periodi di servizio militare
prestato durante la seconda guerra mondiale, alla erogazione delle
quali si provvede mediante l'assicurazione obbligatoria invalidita',
vecchiaia e superstiti.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903))
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903))
A partire dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al
31 dicembre 1957 e' dovuto per un biennio un contributo straordinario
al Fondo per lo adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di
malattia ai pensionati, nella misura del 2,40 per cento della
retribuzione lorda imponibile ai sensi degli articoli 15 e 17 della
legge 4 aprile 1952, n. 218. Il contributo straordinario e' per
l'1,60 per cento a carico dei datori di lavoro e per lo 0,80 per
cento a carico dei lavoratori.
Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia il
contributo di cui al comma precedente e' applicato a partire dal 1
gennaio 1958 con le modalita' previste dal quinto comma dell'art. 17
della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall'art. 15,
comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, ai fini del calcolo
dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, e' elevato a
lire 500.
Art. 14.
All'onere di lire 18 miliardi di cui al precedente articolo si
provvedera' per lire 10 miliardi e 100 milioni con un'aliquota delle
disponibilita' nette recate dalla legge 12 agosto 1957, n. 733, e per
lire 7 miliardi e 800 milioni e lire 100 milioni rispettivamente a
carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro e del capitolo n. 104
dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per lo esercizio finanziario 1957-58.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15.
Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 30,
31, 32, 40 - ultimo comma - e 42 del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939,
n. 1272.
L'abrogazione dell'art. 40, ultimo comma, ha effetto dal 1 gennaio
1958.
Entro due anni dall'entrata, in vigore della presente legge il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, accertata la
sussistenza dei requisiti voluti dal presente articolo nei confronti
degli enti od aziende che hanno presentato, a suo tempo, ai sensi
degli articoli 28 e 32 del decreto-legge predetto, domande di esonero
che sono tuttora in esame, o che si trovano comunque in regime di
sospensione del versamento dei contributi obbligatori all'I.N.P.S.,
provvedera' alla concessione degli esoneri.
La disciplina dei Fondi e Casse aziendali, il cui mantenimento
verra' autorizzato, dovra' in ogni caso, osservare i seguenti
principi:
a) la Cassa o Fondo aziendale dovra' essere costituita come ente
morale sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e dovra' avere bilancio separato da quello
dell'ente o azienda. L'ente o azienda e' tuttavia solidalmente
responsabile verso gli iscritti, i pensionati e i terzi, delle
obbligazioni della Cassa o Fondo aziendale predetti;
b) l'ente morale sara' amministrato da un Consiglio di
amministrazione composto da rappresentanti del personale e
dell'azienda, a norma dello statuto, nel quale i rappresentanti del
personale non possono essere previsti in numero inferiore ai
rappresentanti dell'azienda;
c) i Fondi o Casse aziendali debbono in ogni caso provvedere al
conferimento di pensioni dirette e di riversibilita'
quantitativamente non inferiori a quelle garantite nei singoli casi
dall'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e
relativo Fondo di adeguamento. A tali fini, nel computo delle
prestazioni dovute dal Fondo o Cassa aziendale non devono essere
comprese le quote di pensione eventualmente derivanti dalla
conversione in rendita delle indennita' di anzianita' spettanti
all'iscritto;
d) per gli iscritti che lasciano il servizio senza aver
conseguito il diritto alla pensione a carico del Fondo o Cassa
aziendale, il Fondo o la Cassa predetti sono tenuti a versare
all'I.N.P.S. la riserva matematica corrispondente alla quota di
pensione adeguata che sarebbe derivata all'iscritto qualora per il
periodo di iscrizione al Fondo o Cassa aziendale fosse stato
assicurato obbligatoriamente per invalidita', vecchiaia e superstiti.
Le tabelle per il calcolo delle riserve matematiche saranno approvate
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da
emanarsi entro il biennio di cui al terzo comma.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903))
Deve essere fatta salva ai Fondi o Casse aziendali la facolta' di
costituirsi in ogni momento come fondi integrativi dell'assicurazione
obbligatoria, in modo da garantire agli iscritti un trattamento
complessivo, tra pensione dell'assicurazione obbligatoria e pensione
integrativa, almeno pari a quello in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Gli esoneri concessi restano validi fino a quando non vengano
modificate le norme sulle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria. In caso di modifica le Casse o Fondi aziendali dovranno
adeguare le prestazioni previste dai propri ordinamenti entro il
termine che sara' fissato dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge sara' provveduto
altresi' a stabilire le modalita' per la regolarizzazione delle
iscrizioni all'assicurazione obbligatoria nei casi non esclusi ai
sensi dei precedenti commi, avendo riguardo alle modificazioni
intervenute nei sistemi tecnici e finanziari dai quali sono regolati
l'assicurazione stessa, nonche' i relativi fondi di integrazione e di
adeguamento ed alle prestazioni erogate dai Fondi o Casse di
previdenza aziendali nel periodo di sospensione dell'obbligo
assicurativo.
Art. 16.
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - GUI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
TABELLA A.
Contributi dovuti per gli assicurati per ogni mese di lavoro
((Parte di provvedimento in formato grafico))
((4))
TABELLA B.
((Contributi dovuti per gli assicurati per ogni settimana di lavoro
Parte di provvedimento in formato grafico))
((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
L'Avviso di rettifica (in G.U. 6/3/1958, n. 57) ha disposto che alla
tabella A in corrispondenza della 22 classe di contribuzione, in
luogo di 336.600 deve leggersi 366600.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 agosto 1962,n. 1338 ha disposto (con l'art.22) che "A
decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla
fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le tabelle
A e B. n. 1, dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali
obbligatorie, allegate alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono
sostituite dalle tabelle A e B, n. 1, allegate alla presente"
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 12 agosto 1962, n. 1338, come modificata dalla L. 21 luglio
1965, n. 903, ha disposto (con l'art.22) che" dal primo periodo di
paga successivo a quella in corso alla fine del terzo mese successivo
a quello nel quale viene pubblicata la presente legge, le tabelle A)
e B) n. 1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali
obbligatorie, allegate alla legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono
sostituite dalle tabelle A) e B) n. 1, allegate alla presente legge."
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 12 agosto 1962, n. 1338, come modificata dalla L. 21 luglio
1965, n. 903, come a sua volta modificata dal D.P.R. 27 aprile 1968,
n.488, ha disposto (con l'art.22) che "la presente modifica ha
effetto a decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in
corso alla fine del mese di aprile 1968."
Legge 250 del 13 marzo 1958
Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e
delle acque interne.
Vigente al: 7-12-2013
TITOLO I
Estensione ed oggetto dell'assicurazione
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente
attivita' lavorativa, quando siano associate in cooperative o
compagnie, beneficiano del trattamento degli assegni familiari nel
settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni
e le malattie professionali con le modalita' previste dalla legge 17
agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni.
Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli
assegni familiari, sono dovute altresi' a favore delle persone che
esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa
per proprio conto, senza essere associate in cooperative o
compagnie.
Tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia
autonome, sono i marittimi previsti dall'art. 115 del Codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che
esercitano la pesca quale loro attivita' professionale con natanti
non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, e quelli che sono
pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza ai
sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato
con il regio decreto-legge dell'11 aprile 1938, n. 1183, e che non
lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi
d'acqua, aziende vallive di pescicoltura, ecc.
Art. 2.
Per l'identificazione delle persone indicate nell'articolo
precedente le cooperative e le compagnie di pescatori hanno
l'obbligo, entro il 10 gennaio di ogni anno, di presentare gli
elenchi dei propri soci addetti alla pesca nelle acque interne alla
Amministrazione provinciale e di quelli addetti alla pesca marittima
alla autorita' marittima ed i pescatori autonomi di presentare le
domande d'iscrizione negli appositi elenchi sia alla Amministrazione
provinciale, se trattasi di pescatori delle acque interne, sia
all'autorita' marittima, se trattasi di pescatori marittimi.
Entro il 10 di ciascun mese successivo, cooperative e le compagnie
presenteranno eventualmente gli elenchi suppletivi contenenti le
variazioni verificatesi nel mese precedente, mentre i pescatori
autonomi comunicheranno le eventuali variazioni prodottesi nella loro
attivita' lavorativa.
E' tuttavia consentito al pescatore di richiedere l'iscrizione con
procedura d'urgenza.
TITOLO II
Commissioni provinciali, compartimentali e centrali
Art. 3.
Presso ogni Amministrazione provinciale e' istituita una
Commissione provinciale per l'assicurazione dei pescatori delle acque
interne presieduta dal presidente dell'Amministrazione provinciale o
da un suo delegato e composta dal capo circolo dell'Ispettorato del
lavoro o da un suo delegato, dal capo dell'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura o da un suo delegato, da tre rappresentanti dei
lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali piu'
rappresentative, da due rappresentanti delle cooperative, designati
dalle organizzazioni provinciali delle associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute, nonche' da un rappresentante
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da
un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Presso ogni Compartimento marittimo e' istituita una Commissione
compartimentale per la assicurazione dei pescatori marittimi
presieduta dal comandante il Compartimento marittimo o da un suo
delegato e composta dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro o da
un suo delegato, da tre rappresentanti dei lavoratori, designati
dalle organizzazioni sindacali provinciali piu' rappresentative, da
due rappresentanti delle cooperative, designati dalle organizzazioni
provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente
riconosciute, nonche' da un rappresentante dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro le malattie e da un rappresentante
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
I componenti delle Commissioni sono nominati dal prefetto della
sede compartimentale e durano in carica per un biennio.
Art. 4.
Le Commissioni provinciali e compartimentali, entro i limiti della
propria giurisdizione territoriale, hanno i seguenti compiti:
a) stabilire se i pescatori inclusi negli elenchi trasmessi dalle
cooperative e dalle compagnie e i pescatori autonomi posseggano i
requisiti richiesti dall'art. 1 della presente legge;
b) accertare d'ufficio i pescatori autonomi soggetti all'obbligo
della presente legge;
c) restituire, entro trenta giorni dalla ricezione,
trasmettendone copia agli Istituti assicurativi interessati, gli
elenchi con le eventuali variazioni apportatevi e dare nello stesso
termine comunicazione ai pescatori autonomi della decisione adottata,
trasmettendone copia agli Istituti di assicurazione interessati. Le
cooperative e le compagnie daranno comunicazione agli iscritti
interessati, entro dieci giorni, delle variazioni contenute negli
elenchi con l'indicazione che il termine per presentare ricorso,
direttamente alla Commissione, e' di venti giorni, termine valevole
anche per i pescatori autonomi.
La comunicazione agli iscritti e' effettuata a mezzo di
raccomandata postale.
Gli elenchi, per la parte non variata, sono definitivi;
d) decidere sui ricorsi presentati, notificandone la decisione,
entro trenta giorni dalla loro presentazione, ai pescatori autonomi,
alle cooperative, alle compagnie ed agli Istituti di assicurazione
interessati;
e) decidere sulle domande d'iscrizione di urgenza, comunicandone
l'esito agli interessati ed agli Istituti di assicurazione
interessati.
Art. 5.
Contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali
e' data facolta' ai pescatori autonomi, alle cooperative ed alle
compagnie di ricorrere alla Commissione centrale, di cui all'art. 6,
entro trenta giorni dalla notifica delle decisioni di cui all'alinea
d) dell'art. 4.
Art. 6.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
istituita una Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori
cosi' composta:
1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che la presiede;
2) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
3) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;
4) tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle
organizzazioni sindacali nazionali piu' rappresentative, e due
rappresentanti delle cooperative, designati dalle associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo giuridicamente riconosciute;
5) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro le malattie ed un rappresentante dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
Per ciascun componente e' nominato un supplente.
I componenti la Commissione centrale sono nominati dal Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale e durano in carica per un biennio.
Art. 7.
La Commissione centrale ha i seguenti compiti:
a) decidere inappellabilmente sui ricorsi contro le decisioni
delle Commissioni provinciali e compartimentali;
b) formulare, in base alle risultanze della gestione, proposte al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sia per quanto
riguarda la revisione della quota di concorso dello Stato sia per la
modifica delle quote di contributo indicate nel successivo art. 11;
c) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
quanto ritenuto necessario per una migliore applicazione della
presente legge.
Art. 8.
Le spese per il funzionamento della Commissione centrale di cui
all'art. 6 e delle Commissioni provinciali e compartimentali di cui
all'art. 3, sono a carico degli Istituti di previdenza ed assistenza
interessati, secondo le disposizioni che saranno emanate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
TITOLO III
Prestazioni
Art. 9.
Le prestazioni di cui beneficiano i lavoratori della piccola pesca
previsti dall'art. 1, in quanto non contrastanti con la presente
legge, sono:
a) quelle previste dal regio decreto legislativo 4 ottobre 1935,
n. 1827, e successive modificazioni, per quanto riguarda
l'assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti e per la
tubercolosi, esclusa la disoccupazione, gestite dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale;
b) quelle previste dal regio decreto-legge 17 giugno 1937, n.
1048, e successive modificazioni, riguardanti gli assegni familiari
nel settore dell'industria, gestite dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, solo per i pescatori associati in cooperative e
compagnie;
c) quelle previste dal regio decreto-legge 17 agosto 1935, n.
1765, e successive modificazioni, riguardanti l'assicurazione
obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
degli infortuni sul lavoro;
d) quelle previste dalla legge 11 gennaio 1943, numero 138, e
successive modificazioni, riguardanti la assicurazione per le
malattie ai lavoratori, gestite dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie, limitatamente all'assistenza:
generica, domiciliare e ambulatoriale; specialistica ambulatoriale;
ospedaliera; farmaceutica e ostetrica. Le prestazioni predette sono
erogate al pescatore e ai suoi familiari secondo le norme, i limiti e
le modalita' stabilite per gli operai dell'industria.
Decade dal diritto all'assistenza di cui all'alinea d) il pescatore
non associato in cooperative o compagnie che nei due mesi precedenti
quello dell'inizio della malattia non abbia provveduto al versamento
di almeno un contributo mensile.
TITOLO IV
Contributi
Art. 10.
Agli effetti del computo dei contributi assicurativi il salario
convenzionale dei pescatori e' fissato in lire 400 giornaliere per n.
20 giornate al mese. ((2))
La misura del salario convenzionale ed il numero delle giornate
lavorative mensili possono essere modificati con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministeri della
marina mercantile e della agricoltura e foreste rispettivamente per i
pescatori marittimi e per quelli delle acque interne, nonche' la
Commissione centrale di cui al precedente art. 6.
I contributi riguardanti le assicurazioni contro le malattie sono
stabiliti nella misura fissa di lire 1300 mensili, comprensiva del
concorso da parte dello Stato di cui al successivo art. 11.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 17 ottobre 1961, n. 1038 ha disposto (con l'art. 22, comma 4)
che "Il salario convenzionale previsto nel primo comma dell'articolo
10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, e' elevato a lire 500
giornaliere".
Art. 11
Agli oneri relativi alle assicurazioni di invalidita', vecchiaia,
tubercolosi e malattie di cui alla presente legge si fara' fronte con
le seguenti contribuzioni:
a) a carico delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratori
autonomi nella misura indicata, dalle rispettive norme vigenti, ad
eccezione di quelle per la assistenza malattia che sono determinate
nella misura mensile di lire 600 per ciascun pescatore;
b) a carico dello Stato nella misura di lire 600 milioni annui in
favore dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le
malattie, ad integrazione dell'onere contributivo posto a carico dei
pescatori, e di lire 150 milioni annui in favore dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, in attuazione dell'art. 16 della
legge 4 aprile 1952, n. 218. Le rate del contributo dello Stato per
l'esercizio finanziario 1957-58 maturate sino all'entrata in vigore
della presente legge sono attribuite per intero al fondo per
l'adeguamento delle pensioni. (3) ((4))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 21 luglio 1965, n. 903 ha disposto (con l'art. 7, comma 1,
numero 5)) che dalla data del 1 gennaio 1965 e' abrogata la lettera
b) del presente articolo, limitatamente al contributo dello Stato di
lire 150 milioni annui all'adeguamento delle pensioni dei pescatori
della piccola pesca marittima e delle acque interne.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla L.
20 maggio 1988, n. 160, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "A
partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 le misure dei
contributi per prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui
all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1967,
n. 669, all'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
all'articolo 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono
rispettivamente elevate a L. 60.000 annue, a L. 120 settimanali e a
L. 1.200 mensili per l'anno 1988, a L. 90.000 annue, a L. 180
settimanali e a L. 1.800 mensili per l'anno 1989 e a L. 120.000
annue, a L. 240 settimanali e a L. 2.400 mensili per l'anno 1990".
Art. 12.
I contributi di cui all'articolo precedente a carico delle
compagnie, delle cooperative e dei lavoratori autonomi sono riscossi
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo precedente
e' versato all'istituto nazionale della previdenza sociale in rate
semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio
sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'art. 4, alinea
b) e c), della presente legge.
Il contributo a carico delle cooperative, delle compagnie e dei
pescatori autonomi e quello a carico dello Stato costituiscono un
fondo denominato: "Fondo versamento addetti alla piccola pesca".
Alla spesa di lire 750 milioni relativa all'esercizio 1957-58 si
provvedera' a carico del fondo destinato a sopperire agli oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le opportune variazioni di bilancio allo stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 13.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale ripartisce i
contributi riscossi tra gli Istituti assicurativi interessati in base
alle disposizioni che saranno impartite, per ogni esercizio
finanziario, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
TITOLO V
Disposizioni transitorie
Art. 14.
Nel primo quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge
le persone assicurate di cui all'art. 1 sono ammesse a liquidare la
pensione di invalidita', purche' abbiano versato almeno cinquantadue
contributi settimanali e possano dimostrare di aver lavorato nella
piccola pesca quali pescatori di mestiere nei cinque anni precedenti
alla presentazione della domanda di pensione.
Art. 15.
Le persone assicurate di cui all'art. 1, che alla data di entrata
in vigore della presente legge hanno superato l'eta' di
quarantacinque anni e non quella di sessanta, possono riscattare il
periodo scoperto di contribuzione, a partire dal quarantaseiesimo
anno di eta', versando il solo contributo base dell'assicurazione per
l'invalidita' e la vecchiaia, purche' dimostrino di aver esercitato
il mestiere di pescatore durante il periodo per il quale intendono
avvalersi della facolta' di riscatto.
Art. 16.
Le persone di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore
della presente legge hanno superato l'eta' di sessanta anni possono
chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia, all'atto di
entrata in vigore della presente legge, purche' possano dimostrare di
essere stati pescatori di mestiere almeno nei dieci anni precedenti
al compimento del sessantesimo anno di eta', versando il solo
contributo assicurativo "base" dell'assicurazione per la invalidita'
e la vecchiaia.
Art. 17.
((Le domande di riscatto di cui agli articoli 15 e 16 devono essere
presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il
31 dicembre 1960)).
Art. 18.
Le Commissioni provinciali e compartimentali di cui all'art. 3,
ciascuna per la sfera di sua competenza, sono chiamate ad esaminare e
conseguentemente a decidere sulla validita' dei documenti che ai
sensi dei precedenti articoli 14, 15 e 16 i pescatori sono tenuti a
presentare per dimostrare di aver lavorato nella piccola pesca quali
pescatori di mestiere.
Art. 19.
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - GUI - MEDICI
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA