Home Prestazioni a sostegno del reddito Sostegno del reddito Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità Norme Circolari Inps CI 1966
-
Ambito di applicazione
-
Aspetti fiscali
-
Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità
-
Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
-
Decadenza e sospensione del beneficio
-
Gestione delle domande e verifica dei requisiti
-
Misura del beneficio e modalità di erogazione
-
Presentazione della domanda
-
Requisiti del soggetto richiedente
Circolare 790 del 31 ottobre 1966
Cumulo dei contributi versati nella Gestione speciale con quelli versati nella assicurazione generale obbligatoria o in altra forma di assicurazione obbligatoria per lavoro autonomo.
L'ari. 20 della legge in esame regola il concorso dell'assicurazione generale e delle assicurazioni speciali per i lavoratori autonomi, ispirandosi al criterio della cumulabilità delle diverse contribuzioni.
Il 1° comma del citato ari. 20 stabilisce, infatti, che i contributi versati nella Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali si cumulano con quelli della assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (allo stato attuale della legislazione, con i contributi versati quale artigiano o quale coltivatore diretto, mezzadro o colono).
In proposito è opportuno precisare che:
— il cumulo dei contributi, come sopra specificalo, avviene d'ufficio, senza che sia, cioè, necessaria una espressa richiesta dell'interessato e ad esso si procede in seguito a domanda di prestazione;
— il cumulo è ammesso ai fini della liquidazione di qualsiasi prestazione a carico della Gestione speciale, lenendo, peraltro, presente che i contributi versati in qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono non possono essere mai utilizzati, come già detto, ai fini della liquidazione della indennità per morte e che i contributi slessi — come meglio sarà chiarito in prosieguo — possono essere computati ai fini della pensione indiretta o di riversibilità solo se sussistono le condizioni stabilite dall'ari. 18, 2° comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (2).
27) Liquidazione della pensione nella assicurazione generale obbligatoria.
Lo stesso ari. 2'0, al 2° comma, stabilisce che nel caso di domande di pensione di invalidità o di vecchiaia presentale da iscritti alla Gestione speciale e all'assicurazione generale obbligatoria, ovvero di domande di pensione indiretta presentate dai loro aventi causa, si deve far luogo alla liquidazione della prestazione nell'assicurazione generale obbligatoria allorché i requisiti per il diritto alla prestazione richiesta risultino conseguiti nell'assicurazione comune, in base esclusivamente a contributi versati o accreditali nell'assicurazione stessa, alle date appresso indicale:
— alla data della domanda, per la pensione di invalidità;
—- al compimento dell'età prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria o, comunque, prima del perfezionamento del diritto nella Gestione speciale per i commercianti, per la pensione di vecchiaia;
— alla data del decesso, per il trattamento di pensione ai superstiti.
In relazione a quanto precede, le Sedi, ricevuta la domanda di pensione, ed accertalo che il richiedente la prestazione — in caso di pensione diretta — ovvero il dante causa — nel caso di pensione indiretta — possono far valere anche contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria, debbono operare come segue:
a) Nel caso di domanda di pensione per vecchiaia, stabiliscono se, in base ai soli contributi dell'assicurazione obbligatoria comune, il richiedente ha perfezionato, nell'assicurazione stessa, il diritto alla prestazione all'età di 60 anni se uomo
e di 55 se donna o, comunque, prima del perfezionamento del diritto, compreso il requisito dell'età, nella Gestione speciale.
In caso affermativo, liquidano la prestazione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, dandone comunicazione all'interessato con il testo di lettera di cui all'alleg. n. 3 (1). Se il richiedente ha già compiuto l'età pensionabile nella Gestione speciale, le Sedi, contestualmente alla pensione, liquidano anche il supplemento previsto dall'ari. 25, 1° comma, della legge in esame, dandone comunicazione all'interessato con il testo di lettera di cui all'allegato n. 4.
In caso negativo, le Sedi fanno luogo alla concessione della pensione a carico della Gestione speciale in base al cumulo dei contributi versati nella Gestione stessa e nell'assicurazione comune.
b) Nel caso di domanda di pensione per anzianità, le Sedi debbono tenere presente che il diritto alla prestazione è acquisito, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, al momento in cui l'assicurato raggiunge 35 anni di effettiva contribuzione.
Ne consegue che la pensione può essere liquidala a carico dell'assicurazione generale obbligatoria solo nella ipotesi che il richiedente la prestazione raggiunga i 35 anni di effettiva contribuzione — con i soli contributi versati in delta assicurazione — in data anteriore a quella in cui il requisito di cui sopra viene conseguito nella Gestione speciale con il cumulo dei contribuii versati nella Gestione speciale medesima e nell'assicurazione comune.
In pratica, si può verificare che l'interessato abbia già versato nell'assicurazione
generale obbligatoria 35 anni di effettiva contribuzione prima dell'inizio dell'assicurazione nella Gestione speciale. In tal caso, ovviamente, la pensione di anzianità deve essere liquidata nell'assicurazione comune.
In tutti gli altri casi la pensione potrà essere liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria solo se l'interessato abbia proseguito volontariamente detta assicurazione contestualmente alla iscrizione nella Gestione speciale e, con i versamenti volontari, raggiunga il requisito di contribuzione richiesto nell'assicurazione comune prima che nella Gestione speciale, in base, ovviamente, ai soli contributi dell'assicurazione comune.
e) Nel caso di domanda di pensione per invalidità, le Sedi accertano se, alla
data di presentazione della domanda, il diritto alla prestazione risulti o meno rag-
giunto nell'assicurazione generale obbligatoria.
In caso affermativo, liquidano la pensione a carico della predetta assicurazione
obbligatoria, utilizzando, per la comunicazione all'interessato, la lettera tipo di cui
all'alleg. n. 5 (3).
In caso negativo, la pensione va liquidala nella Gestione speciale con il
cumulo dei contributi versati nella Gestione stessa e nell'assicurazione comune.
— 583 —
d) Nel caso di domanda di pensione indiretta, le Sedi accertano se, al momento
della morte, l'iscritto aveva perfezionato nell'assicurazione obbligatoria comune, in
base ai soli contributi versati alla stessa, i requisiti per trasmettere il diritto alla
prestazione.
In caso affermativo, liquidano la pensione a carico dell'assicurazione comune.
In lale ipotesi i contributi versati nella Gestione speciale danno luogo alla liquida-
zione di un supplemento, anche esso riversibile.
In caso negativo, liquidano la pensione indiretta a carico della Gestione speciale
in base al cumulo dei contributi versati nella Gestione stessa e nell'assicurazione
comune.
28) Liquidazione della pensione nei confronti di assicuralo che abbia versato con-
tributi in più forme di assicurazione obbligatoria per attività autonoma.
L'ari. 21 disciplina il caso del richiedente la pensione che possa far valere
contribuzioni versate in più forme di assicurazione obbligatoria per lavoro auto-
nomo (allo stato attuale della legislazione, nella Gestione speciale per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali).
Nella ipotesi considerata, la norma citata, che sostituisce la precedente disposi-
zione dell'ari. 6, 3° comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (1.) stabilisce, con un
criterio del tutto innovativo, che la prestazione deve essere liquidata in quella
delle Gestioni speciali alla quale' l'interessalo o il dante causa risultino aver con-
tribuito da ultimo:
a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità;
b) alla data di perfezionamento dei requisiti di età, di assicurazione e di
contribuzione, per la pensione di vecchiaia;
e) alla data del decesso, per la pensione ai superstiti.
L'accertamento dei requisiti per il diritto alla prestazione deve essere effet-
tualo secondo le disposizioni che regolano la Gestione speciale alla quale l'assicu-
ralo ha da ultimo contribuito e sulla base del cumulo dei contributi versati in tutte
le Gestioni.
Da ciò discende che se, ad esempio, la pensione deve esaere liquidata nella
Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il diritto alla stessa
deve essere determinato in base al computo in contributi giornalieri, così come
disposto con la circolare n. 8014 Prs. dell'g ottobre 1963 (2) e che, ai fini del rag-
giungimento dei requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione sia
diretta che indiretta, non possono essere computati utili, per ciascun anno, più di
156 contributi giornalieri per gli uomini e di 104 per le donne e i giovani (circolare
n. 8014 Prs. citata).
Può però verificarsi che il diritto a pensione non risulti raggiunto nella Ge-
stione dove l'interessalo ha contribuito da ultimo.
In tal caso le Sedi debbono accertare se il diritto alla prestazione risulti o meno
perfezionato in un'altra delle forme assicurative per lavoro autonomo alle quali il
richiedente la pensione ha contribuito, sempre secondo le norme che disciplinano
lale forma di assicurazione e sulla base di tutti i contributi versati nelle varie
Gestioni speciali.
La ipotesi prevista dalla legge può concretamente verificarsi sia perche il com-
puto dei contributi facoltativi avviene in modo diverso, a seconda della Gestione
nella quale la pensione viene liquidata, sia perche le condizioni per il diritto alla
pensione di riversibilità sono particolarmente limitative per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni.
29) Computo, ai fini del trattamento di pensione ai superstiti, dei contributi versati
in qualità di coltivatore diretto, mezzadro e colono.
Il 3° comma dell'ari. 21 stabilisce che i contributi versati in qualità di coltiva-
tore diretto, mezzadro e colono possono essere computati ai fini del diritto alla
pensione indiretta di riversibilità e della misura della stessa solo se sussistono le
condizioni soggettive stabilite dall'ari. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (1).
Pertanto, anche nel caso di morte di pensionalo a carico della Gestione speciale
per i commercianti o per gli artigiani, la pensione è riversibile ai superstiti, nei cui
confronti non si verificano tutte le condizioni stabilite dall'ari. 18 citato, solo se,
facendo astrazione dai contributi della Gestione speciale per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, eventualmente computati nella liquidazione della pensione di-
retta, sussistono i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla
pensione indiretta.
30) Pensionati della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
che muoiono senza trasmettere ai superstiti il diritto alla pensione di riversi-
bililà.
Il 4° comma dell'ari. 21 prevede, infine, il caso del pensionato della Gestione
speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abbia contribuito anche
nella assicurazione generale obbligatoria o in altre Gestioni speciali e che muoia
senza trasmettere il diritto a pensione ad alcuno dei superstiti, non trovandosi co-
storo nelle condizioni stabilite dall'ari. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.
In tal caso, la norma in esame prevede che possa farsi luogo alla liquidazione
della pensione indiretta con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria o
dell'assicurazione per gli artigiani o per i commercianti qualora, facendo astrazione
dai contributi versati in qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono, risultino
perfezionali i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla legge.
A tale fine possono essere computati anche i contributi versati dopo il pensio-
namento, ancorché abbiano dato luogo alla liquidazione di un supplemento.
Le Sedi debbono, in altre parole, operare così come si opera nei casi di decesso
di assicurati e debbono, quindi, accertare, in primo luogo, se la pensione indiretta
possa essere liquidata nell'assicurazione generale obbligatoria, in base ai soli con-
tributi in essa versati o accreditali e, nella negativa, se la pensione possa essere
liquidala nella Gestione speciale alla quale il dante causa ha contribuito da ultimo,
sulla base del cumulo di lutti i contributi, esclusi, ovviamente, quelli versati in
qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono.
* * *
Le disposizioni illustrate nei precedenti paragrafi trovano applicazione dalla
dilla di entrata in vigore della legge (27 agosto 1966) e debbono, pertanto, essere
osservale allorché:
_ il raggiungimento del diritto, nel caso di pensionamento per vecchiaia;
— 585 —
_ la presentazione della domanda, nel caso di pensionamento per invalidila;
— il decesso del dante causa, nel caso di pensione indiretta o di riversibilità
sia avvenuto alla anzidelta data del 27 agosto o successivamente.
Per effetto della nuova disciplina debbono intendersi modificate le istruzioni
di cui al paragr. VII della circolare n. 8012 Prs. del 28 marzo 1963 (1) e quelle di
cui alla circolare n. 11281 O. del 25 luglio 1963 (2), punti 2, 3i, 4 e 5.
31) Diritto ai supplementi nei riguardi dei pensionati per vecchiaia o per invali-
dità dell'assicurazione generale obbligatoria.
Il primo comma dell'ari. 25 della legge n. 613 (3) stabilisce che gli iscritti alla
Gestione speciale, che abbiano liquidato la pensione di vecchiaia con le norme del-
l'assicurazione generale obbligatoria prima di aver compiuto l'età stabilita per il
pensionamento di vecchiaia a carico della Gestione o, comunque, prima del perfe-
zionamento dei requisiti richiesti dalla legge stessa, hanno diritto, al compimento
del 65° anno di età se uomini e del 00° se donne, a liquidare un supplemento di
pensione in base ai contributi versali alla Gestione speciale, si riferiscano essi a
periodi di iscrizione anteriore, contemporanea o successiva a quelli dell'assicura-
zione generale obbligatoria.
Lo stesso ari. 25 sancisce, inoltre, che i lilolari di pensione per invalidità della
assicurazione generale obbligatoria hanno a loro volta diritto a liquidare, a domanda,
un supplemento per 1 contributi versati nella Gestione speciale allorché:
n) abbiano compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia nella
Gestione speciale, e cioè 65 anni gli uomini, 60 le donne, e siano trascorsi almeno
5 anni dalla data di decorrenza della pensione per invalidità, oppure
h) risulti accertata la perdita della residua capacità di guadagno.
In questo secondo caso, il supplemento può essere liquidalo in qualsiasi mo-
mento, anche prima del compimento dell'eia stabilita per il pensionamento di
vecchiaia nella Gestione speciale.
I contributi eventualmente versati nella Gestione speciale dopo la decorrenza
del supplemento di pensione (escluso il caso di supplemento a pensione di inva-
lidità concesso per avvenuta perdita della residua capacità di guadagno) danno di-
ritto a liquidare, a domanda, un secondo supplemento, dopo trascorsi due anni
dalla decorrenza del precedente e, successivamente, ulteriori supplementi con fre-
quenza biennale, senza limitazione di numero
Qualora l'interessato abbia, dopo il pensionamento nell'assicurazione generale
obbligatoria, versato altri contributi in delta assicurazione, ha diritto a liquidare,
in base a tali contributi, un supplemento, secondo le norme proprie dell'assicura-
zione stessa. Il 4° comma dell'ari. 25 in esame, nel prevedere tale ipotesi, stabi-
lisce che, intervenuta la liquidazione di detto supplemento, quello successivo, an-
corché spettante per soli contributi versati nella Gestione speciale, non può essere
liquidato se non dopo trascorsi due anni dalla decorrenza di quello concesso per i
contributi dell'assicurazione comune.
(1) V. • Atti ufficiali », marzo 1963, pag. 476.
/M v . A*»* ..flc-;-i; - i.,~i;- TK'» --- "^