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Assegno per il nucleo familiare ed indennità per il richiamo alle armi
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Beneficiari
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Durata dell'indennità
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La domanda
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Lavoratore con più rapporti di lavoro
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Misura e calcolo dell'indennità
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Pagamento dell'indennità da parte del datore di lavoro
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Pagamento dell'indennità da parte dell'INPS
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Prescrizione
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Requisiti per il diritto
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Richiamo alle armi
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Sospensione dell'indennità
Vigente al: 19-1-2025
PARTE I
SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali
«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
c) oltre 50.000 euro, 43 per cento»;
«Art. 16-ter. - (Riordino delle detrazioni) - 1. Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, del presente testo unico.
2. L'importo base di cui al comma 1 è pari a:
a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:
a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2.
4. Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:
a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c);
b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.
6. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del presente testo unico».
1) alla lettera c), le parole da: «950 euro» fino a: «a 21 anni.» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»;
2) alla lettera d), le parole da: «750 euro» fino a: «lettera c).» sono sostituite dalle seguenti: «750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente.»;
«2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero».
«36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro»;
«Art. 64. - (Soggetti passivi) - 1. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui all'articolo 65 nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui all'articolo 63, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro»;
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo quanto disposto dal presente articolo. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali. Per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale alla data del 1° gennaio è determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente»;
2) il comma 1-bis è abrogato;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 18 per cento ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre di ciascun anno»;
4) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30 novembre»;
5) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno»;
6) al comma 5, secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio di ogni anno»;
7) al comma 6, le parole: «ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 5 dell'articolo 68»;
8) al comma 7, le parole: «posseduti alla data del 1° gennaio 2002,» sono soppresse;
9) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fini della determinazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da società ed enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato»;
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Entro il 30 novembre di ciascun anno i contribuenti possono optare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo relativamente ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno. A seguito dell'opzione, nella determinazione delle relative plusvalenze è assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore del terreno al 1° gennaio dell'anno di esercizio dell'opzione, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 18 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre dell'anno di esercizio dell'opzione»;
3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30 novembre»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «entro il termine del 16 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 30 novembre di cui al comma 2»;
5) al comma 5, dopo le parole: «è rimasto a carico» sono aggiunte le seguenti: «del contribuente».
Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
«4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, è di quarantacinque giorni per i procedimenti di cui al comma 1 e di venti giorni lavorativi per i provvedimenti di cui al comma 2».
«a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in».
«127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia, come definite dall'articolo 183, comma 1, lettere n), aa), bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del medesimo decreto legislativo, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione».
Gli oneri di cui al primo periodo sono computati dall'ARERA nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per gli investimenti nella distribuzione elettrica.
«3-quinquies. La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese, per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale»;
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale»;
2) dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:
«1-septies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies spettano anche per le spese, documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale»;
3) al comma 2:
3.1) al primo periodo, le parole: « anni 2022, 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « anni 2022, 2023, 2024 e 2025 »;
3.2) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024 e 2025».
«8-bis.2. La detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
b) adottata la deliberazione dell'assemblea del condominio che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici»;
«8-sexies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024».
«a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e società di cui all'articolo 17-ter del presente decreto né alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
Nel caso di cui al primo periodo, la fattura è emessa ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dal prestatore e l'imposta è versata dal committente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.
«2-bis. Nei territori soggetti al sistema tavolare di pubblicità immobiliare di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, gli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione, già iscritti a favore di persone decedute, sono esenti dall'imposta ipotecaria. L'esenzione si applica a tutte le domande di cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione per causa di morte pervenute agli uffici competenti successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione aventi a oggetto diritti iscritti a favore di soggetti deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2025».
«Sono altresì esenti da imposte ipotecarie gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli previsti dall'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata della provincia autonoma di Bolzano, nonché gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli per immobili convenzionati o riservati a residenti ai sensi della legge provinciale in materia urbanistica».
«3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri».
«b-bis) dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attività di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504»;
«6-ter. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
«3-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
«1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro».
«2. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Comandante generale della Guardia di finanza, è disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la conformità della copia informatica al documento analogico ai sensi dell'articolo 22 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
Resta fermo che l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato annualmente dall'impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.
Art. 1
1) al comma 5, le parole: «del 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 4 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e del 3 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti»;
2) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo della quota delle risorse di parte corrente di cui al primo periodo è destinato prioritariamente alle iniziative volte a compensare gli effetti socio-economici derivanti da crisi aziendali esistenti nel territorio di competenza»;
102. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, la dotazione del fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
103. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2025 per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del fondo di cui al primo periodo e sono individuati i termini e le modalità di erogazione.
104. Per le finalità di cui al comma 103, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 2,3 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma 103.
105. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola», con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento, durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del Fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.
106. Agli oneri derivanti dal comma 105, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
107. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico, la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile e il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti attraverso il riciclo, è concesso agli utenti finali, per l'anno 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell'Unione europea, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.
108. Il contributo di cui al comma 107 può essere concesso in misura non superiore al 30 per cento del costo di acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 25.000 euro annui. Il contributo è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico.
109. Per le finalità di cui al comma 107 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025. Il contributo è attribuito a valere sulle risorse del fondo nel limite dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa.
110. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 107, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 109.
111. Agli oneri derivanti dai commi da 107 a 110, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
112. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è differito al 31 dicembre 2027.
113. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano fino al 31 dicembre 2027. Le risorse disponibili a valere sulla riserva di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 213 del 2023 possono essere utilizzate anche per le finalità di cui al comma 112 del presente articolo.
114. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
115. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «con priorità» sono sostituite dalla seguente: «esclusivamente».
116. Al fine di incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima casa di abitazione, all'articolo 1, nota II-bis), comma 4-bis, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».
117. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026.
118. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a un aggiornamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016, al fine di stabilire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 117 che prevedano, pena il definanziamento, l'erogazione delle stesse entro il 31 luglio di ciascuna delle annualità del Fondo di cui al medesimo comma 117 a soggetti per i quali, fermi restando i requisiti già previsti nel citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2016, al momento della presentazione dell'istanza permanga uno stato di bisogno connesso alla perdita o alla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare tali da non permettere o da rendere particolarmente difficoltoso il pagamento del canone di locazione. Con il decreto da adottare ai sensi del primo periodo è altresì stabilito il numero massimo di annualità consecutive per le quali l'inquilino moroso incolpevole può accedere al Fondo di cui al comma 117, anche prevedendo, in alternativa, la possibilità di corresponsione del contributo direttamente al proprietario.
119. Agli oneri derivanti dai commi 117 e 118, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
120. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
121. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nell'anno 2024, con modalità e criteri da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, di una misura percentuale del monte salari relativo all'anno 2021 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
122. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 121, una quota del fondo di cui al medesimo comma 121 pari a 55,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 16,67 milioni di euro per le Forze armate, 12,34 milioni di euro per la Polizia di Stato, 13,91 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri, 7,82 milioni di euro per il Corpo della guardia di finanza e 4,56 milioni di euro per il Corpo della polizia penitenziaria, è destinata, nell'ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, all'incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate.
123. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 121, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 93,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per il personale docente.
124. Ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.
125. Le risorse stanziate con la legge 8 agosto 2024, n. 118, sui capitoli relativi al finanziamento dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti possono essere destinate a tali finalità nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa di riferimento. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
127. Le disposizioni di cui al comma 126 si applicano alle procedure di mobilità attivate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
128. Per il triennio 2025-2027, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dell'1 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
129. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 128, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
130. Le disposizioni del comma 129 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
131. Per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, è autorizzata la spesa di 1.954 milioni di euro per l'anno 2028, di 4.027 milioni di euro per l'anno 2029 e di 6.112 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. Gli importi di cui al primo periodo sono al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
«3-quater.1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche avvalendosi delle procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dei tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti ai disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché dei soggetti destinatari degli accordi di programma di cui alle deliberazioni della Giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, in qualità di lavoratori sovrannumerari, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del comma 3-quinquies del presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
1) le parole «e 3-ter.1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 3-ter.1 e 3-quater.1»;
2) al terzo periodo, le parole: «30 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse non utilizzate di cui al presente comma sono riassegnate, per gli anni 2024, 2025 e 2026, alla regione Calabria per essere destinate alle stesse finalità e ai medesimi soggetti di cui al comma 3.ter.1. La regione Calabria è autorizzata a incrementare le risorse di cui al presente comma con risorse proprie, a carico della finanza regionale».
133. I lavoratori di cui alla legge della regione Calabria 2 agosto 2013, n. 40, nonché quelli di cui alla legge della regione Calabria 8 novembre 2016, n. 31, possono essere assunti, nel limite massimo di 70 unità, dalle amministrazioni utilizzatrici aventi sede nel territorio regionale, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, in qualità di lavoratori sovrannumerari, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziate dalla regione Calabria, a carico della finanza regionale.
134. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto, nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'anno 2025.
135. Per dare attuazione alla riforma relativa all'efficientamento dei procedimenti civili e penali, indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029 tra quelle necessarie ai fini della proroga del periodo di aggiustamento di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021-comparto Funzioni centrali.
Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
136. Allo scopo di rafforzare la capacità tecnica e specialistica del Ministero della giustizia, di assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché di proseguire gli interventi di efficientamento del sistema giudiziario, penitenziario e minorile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Ministero medesimo può conferire ulteriori dieci incarichi dirigenziali di livello non generale oltre i limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al primo periodo sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
137. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, nell'anno 2025, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, 200 magistrati ordinari vincitori di concorsi già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.
138. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contratti a tempo determinato o i contratti di somministrazione di lavoro stipulati ai sensi del presente comma sono esclusi dall'applicazione dei limiti percentuali di cui agli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
139. In relazione al concorso per 146 posti di magistrato tributario bandito con decreto del Direttore generale della giustizia tributaria del 30 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 46 del 7 giugno 2024, nel rispetto delle facoltà assunzionali relative ai magistrati tributari autorizzate per l'anno 2026 dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il Ministro dell'economia e delle finanze può chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un ulteriore numero di posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso.
1) al comma 10, secondo periodo, le parole: «nell'anno 2024, le unità di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 68 unità; nell'anno 2026, 204 unità; nell'anno 2029, 204 unità», sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2026, le 78 unità di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 272 unità; nell'anno 2029, 204 unità»;
2) al comma 10-bis:
2.1) al primo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026»;
2.2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito delle facoltà assunzionali relative ai magistrati tributari per l'anno 2026 previste dal comma 10 e in deroga agli articoli 4 e seguenti del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce un ulteriore concorso con le specifiche modalità definite dal presente comma nonché dai commi 10-ter e 10-quater»;
2.3) al quarto periodo, dopo le parole: «diritto commerciale» sono aggiunte le seguenti: «; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi primo e secondo, del regolamento di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860»;
«1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:
a) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatrè anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2026;
b) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;
c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028».
141. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato.
142. All'articolo 4-quater, comma 8, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo le parole: «degli articoli» è inserita la seguente: «7,».
«9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:
a) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatrè anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2026;
b) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;
c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028».
145. Per le finalità di cui al comma 144 è autorizzata la spesa di 100.913 euro per l'anno 2025.
146. Per le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-quinquies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le somme destinate al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate dell'importo di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
147. Al fine di consentire l'efficace svolgimento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2023, n. 189, si applicano anche per l'anno 2025.
148. Per l'attuazione del comma 147 è autorizzata la spesa di 312.048 euro per l'anno 2025.
149. In considerazione degli impegni derivanti dall'attuazione delle riforme previste dal PNRR, comprese quelle relative alla disabilità ai sensi della legge 22 dicembre 2021, n. 227, e dei progetti correlati, per rafforzare il coordinamento strategico e operativo, promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, potenziare i servizi, ottimizzare il raccordo tra le strutture coinvolte e sviluppare servizi finalizzati all'erogazione e all'incremento dell'efficienza delle prestazioni istituzionali, sono istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale 3 posizioni di funzione dirigenziale di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario, già assegnate al medesimo Istituto, e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
150. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo ispettivo e amministrativo di cui all'articolo 116, commi 8, 10 e 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 30, commi da 4 a 16, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, determina con proprio decreto la misura percentuale di tali risorse da destinare, a decorrere dall'anno 2025, al potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale di previdenza sociale. A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro per ciascun anno è destinata al finanziamento di misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti dell'Istituto.
151. Il comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è sostituito dal seguente:
«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 1° gennaio 2025, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo».
152. Ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco si applicano le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale relative alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
153. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.» sono soppresse.
154. Il comma 432 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.
155. Le disposizioni di cui ai commi 151, 152, 153 e 154 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.
156. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con rapporto esclusivo e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2025 l'indennità di esclusività in godimento ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è rideterminata sulla base di quanto previsto per i dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della Salute dall'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 960.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
157. A decorrere dal 1° gennaio 2025 e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla predetta data, gli importi dell'indennità di esclusività di cui all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono utili ai fini del trattamento di fine rapporto o di fine servizio. A tale fine, è autorizzata la spesa di 343.021 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
158. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «250 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3.172.580 euro per l'anno 2025 e a 12.690.318 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, a 290.000 euro per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, a 737.000 euro per l'anno 2025 e a 1.364.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
«Art. 181. - (Viaggio di congedo o ferie) - 1. Per fare fronte agli oneri per un viaggio di congedo, da e per la sede di servizio, al personale che presta servizio per almeno 185 giorni in ciascun anno solare in residenze classificate come disagiate o particolarmente disagiate o situate a distanza maggiore di 3.500 chilometri da Roma, spetta una volta l'anno una maggiorazione forfetaria dell'indennità di servizio all'estero commisurata all'indennità di servizio mensile prevista nella stessa sede per il posto di primo segretario o di console. Con riferimento alle residenze di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, i termini di cui al presente comma sono dimezzati e il beneficio di cui al presente comma spetta due volte l'anno.
2. La percentuale della maggiorazione di cui al comma 1 è definita per ciascuna sede con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione di cui all'articolo 172, in misura parametrata al prezzo del volo di andata e ritorno in alta stagione dalla sede a Roma, in classe superiore a quella economica per il personale con qualifica pari o superiore a consigliere d'ambasciata in servizio negli uffici situati in località raggiungibili da Roma con un volo di durata superiore a cinque ore.
3. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta per ciascuno dei familiari a carico per almeno 185 giorni nello stesso anno solare. Per il coniuge o per la parte di unione civile spetta nella medesima misura del titolare e per i figli in misura corrispondente alla classe economica.
4. Per il personale in servizio in sedi non qualificate come particolarmente disagiate, la maggiorazione di cui al comma 1 è pari a due terzi di quella determinata in base ai commi 1, 2 e 3»;
«1. Per i viaggi di trasferimento in aereo dei capi delle rappresentanze diplomatiche spetta il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore a quella economica, qualunque sia la durata del viaggio. Per il restante personale, il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore a quella economica spetta nel caso di viaggi di durata superiore alle 5 ore».
160. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, limitatamente alla Regione siciliana, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
161. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 286 è sostituito dal seguente:
«286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della facoltà di cui al presente comma, quanto previsto dall'articolo 14.1, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».
163. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.
164. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
165. Le pubbliche amministrazioni di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi compreso quello di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.
166. Al comma 164 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «gli infermieri del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercenti le professioni sanitarie disciplinate dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendenti del Servizio sanitario nazionale».
167. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è inserito il seguente:
«3-bis. Fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche sono eseguite ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ferma restando la facoltà dell'istante di chiedere la visita diretta».
168. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è inserito il seguente:
«Art. 33-bis. - (Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità) - 1. In caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di invalidità e inabilità di cui agli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, l'INPS è tenuto a effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi».
169. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'Istituto nazionale della previdenza sociale una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione di cui al primo periodo non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia di cui all'articolo 24, commi 7 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del medesimo articolo 24. I contributi versati dal lavoratore quale maggiorazione della quota di aliquota contributiva prevista dal primo e dal secondo periodo sono deducibili, ai sensi dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per il 50 per cento dell'importo totale versato.
170. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 169, con particolare riferimento alle modalità di esercizio e di recesso dalla facoltà di cui al medesimo comma 169.
171. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione».
172. L'articolo 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è abrogato.
1) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
3) al quarto periodo, le parole: «nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024 e 2025»;
176. Il beneficio di cui al comma 175 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
178. Per l'anno 2025, l'importo mensile di cui all'alinea dell'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l'importo annuo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del predetto articolo 38, come rideterminati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementati rispettivamente di 8 euro e di 104 euro.
179. All'articolo 1, comma 40, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «nel limite massimo di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «pari a sedici mesi complessivi in caso di quattro o più figli».
180. In via eccezionale, per l'anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è riconosciuta ai pensionati residenti all'estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS, con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, la rivalutazione automatica è comunque attribuita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
181. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili di cui ai commi 7 e 11, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ferma restando la misura minima ivi stabilita, può essere computato, solo su richiesta dell'assicurato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato.
Il valore teorico delle rendite di cui al primo periodo è ottenuto, solo ai fini del presente comma, trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con applicazione del valore dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, vigente al momento del pensionamento; per potere consentire una scelta consapevole da parte dell'assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l'opzione di cui al primo periodo, le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare».
182. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dal comma 181 del presente articolo, tenuto conto dei contenuti delle decisioni di Eurostat in merito alla conferma del trattamento contabile delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare anche a seguito di quanto disposto dal medesimo articolo 24, comma 7-bis.
183. All'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2030, il valore di 3,0 di cui al primo e al secondo periodo è elevato a 3,2. Per i lavoratori di cui al presente comma, i quali, ai fini del conseguimento degli importi soglia mensili di cui al presente comma, si avvalgono della facoltà di cui al comma 7-bis, il requisito contributivo indicato al primo periodo è incrementato di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2030 e, con riferimento ai medesimi lavoratori, la pensione anticipata conseguita ai sensi del presente comma non è cumulabile, a decorrere dal primo giorno di decorrenza della pensione fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6, con redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui».
184. L'ente previdenziale provvede all'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 181, fornendo i relativi elementi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le modalità individuate dal decreto di cui al comma 182. Qualora dall'attività di monitoraggio relativa agli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 181, con riferimento all'agevolazione per l'accesso al pensionamento anticipato di cui all'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, emergano maggiori oneri rispetto a quelli previsti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede, a fini compensativi, a stabilire un limite percentuale dell'ammontare mensile della prima rata della pensione di base per il computo di cui al primo periodo del comma 7-bis dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, introdotto dal comma 181 del presente articolo, ai fini del conseguimento degli importi soglia di cui al comma 11 dello stesso articolo 24 e a elevare ulteriormente gli importi soglia di cui al medesimo comma 11, ovvero a prevedere ulteriori periodi di differimento della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato di cui al citato comma 11.
185. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotta di 12,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 16 milioni di euro per l'anno 2027, di 31,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 50,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 36,6 milioni di euro per l'anno 2030, di 19,7 milioni di euro per l'anno 2031, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2032, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2033, di 11,5 milioni di euro per l'anno 2034, di 14,1 milioni di euro per l'anno 2035, di 21,4 milioni di euro per l'anno 2036, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2037, di 30,2 milioni di euro per l'anno 2038, di 38,3 milioni di euro per l'anno 2039, di 52,7 milioni di euro per l'anno 2040, di 59,3 milioni di euro per l'anno 2041, di 74,4 milioni di euro per l'anno 2042, di 87,6 milioni di euro per l'anno 2043, di 88,8 milioni di euro per l'anno 2044 e di 91,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045.
1) al numero 1), le parole: «euro 9.360» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.140»;
2) al numero 2):
2.1) al primo periodo, le parole: «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.500»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «euro 7.560» sono sostituite dalle seguenti: «euro 8.190»;
2.3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso la soglia è aumentata a euro 10.140 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini dell'ISEE»;
1) ai commi 2 e 4, le parole: «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.140»;
2) al comma 7, le parole: «importo mensile di 350 euro» sono sostituite dalle seguenti: «importo mensile di 500 euro»;
3) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Il limite temporale di erogazione dell'indennità di partecipazione di cui al comma 7 è prorogabile per una durata massima di ulteriori dodici mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi dodici mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso»;
1) al comma 8:
1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.880,9 milioni di euro per l'anno 2025, 5.760 milioni di euro per l'anno 2026, 5.929,3 milioni di euro per l'anno 2027, 5.979,6 milioni di euro per l'anno 2028, 6.042,5 milioni di euro per l'anno 2029, 6.097,9 milioni di euro per l'anno 2030, 6.164,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.234,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.307 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa»;
1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.731 milioni di euro per l'anno 2025, 5.607,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5.775,2 milioni di euro per l'anno 2027, 5.823,8 milioni di euro per l'anno 2028, 5.885,3 milioni di euro per l'anno 2029, 5.939,1 milioni di euro per l'anno 2030, 6.004,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.072,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.143,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033»;
2) al comma 9:
2.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 711,7 milioni di euro per l'anno 2025, 627,9 milioni di euro per l'anno 2026, 602,2 milioni di euro per l'anno 2027, 602,6 milioni di euro per l'anno 2028, 603,1 milioni di euro per l'anno 2029, 603,6 milioni di euro per l'anno 2030, 604,1 milioni di euro per l'anno 2031, 604,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 605 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa»;
2.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 606 milioni di euro per l'anno 2025, 581,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 555,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».
Le lavoratrici di cui al primo periodo devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero di cui al presente comma non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua, salvo quanto disposto dal comma 220. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative di quanto previsto dal presente comma e, in particolare, la misura dell'esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
L'agevolazione di cui al primo periodo è concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
«1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.100, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida».
«5. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 è pari a 2.065.828 euro annui a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e a 516.457 euro per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 è complessivamente pari a 810.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 725.000 euro annui per le spese di personale e 85.000 euro annui per le spese di funzionamento».
«10-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato alla copertura degli oneri per l'effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi di cui al comma 10.
10-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 10-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
«Art. 14-bis. - (Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe - NEWS-D) - 1. Al fine di dare piena attuazione operativa all'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è istituito, presso il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D), quale strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta che opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato, finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica, per individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate.
2. Il Sistema di cui al comma 1 si avvale, per il proprio funzionamento, dei centri collaborativi di primo e di secondo livello di cui ai commi 3 e 4.
3. Sono centri collaborativi di primo livello:
a) l'Istituto superiore di sanità, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la raccolta di dati e informazioni provenienti dai centri collaborativi di secondo livello su aspetti bio-tossicologici;
b) i centri antiveleno, pubblici o privati, per la raccolta di dati e informazioni provenienti dai centri collaborativi di secondo livello, su aspetti clinico-tossicologici, in grado di assicurare una disponibilità per l'intera giornata, con laboratori interni e capacità analitiche nel settore delle nuove sostanze psicoattive, da individuare a cura del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) la Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, per il concorso allo sviluppo del Sistema di cui al comma 1, per il coordinamento delle Forze di polizia nell'alimentazione informativa del predetto Sistema nonché per la raccolta di dati e informazioni, utili per la formulazione di allerta o informative, emergenti dagli esami tossicologici condotti dai centri collaborativi di secondo livello di cui al comma 4, lettera e), sulle sostanze stupefacenti sequestrate.
4. Possono essere centri collaborativi di secondo livello:
a) gli istituti di medicina legale;
b) i laboratori universitari di tossicologia forense;
c) le amministrazioni centrali e periferiche competenti in materia di droga;
d) le strutture di emergenza;
e) i laboratori delle Forze di polizia;
f) le strutture pubbliche di base individuate ai sensi dell'articolo 75, comma 10;
g) gli enti, le agenzie e le associazioni scientifiche ovvero i soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito della prevenzione, della cura e della riabilitazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, individuati, sulla base di criteri specifici, dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Al fine di garantire la piena operatività del Sistema di cui al comma 1 e la tempestiva individuazione di nuove sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché i loro effetti sulla salute, il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato, anche in deroga alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a stipulare convenzioni e contratti con strutture private in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera b).
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i compiti e l'organizzazione del Sistema di cui al comma 1».
«632. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare con cadenza annuale, sono accertate le entrate di cui ai commi 630 e 630-bis. Qualora le entrate di cui al primo periodo siano superiori all'importo di 410 milioni di euro, la differenza è attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonché alla società Sport e Salute Spa, anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite».
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 270 e del presente comma, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 270. Per l'attuazione dei commi da 270 a 272 il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società Sport e salute Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'indicazione terapeutica innovativa coincide con i criteri di limitazione della rimborsabilità applicati tramite il registro di monitoraggio dell'AIFA. Ogni indicazione terapeutica, la cui istanza di negoziazione della rimborsabilità e del prezzo presentata all'AIFA perviene oltre il decimo anno dalla data di prima attribuzione del requisito dell'innovatività alla specialità medicinale, non accede al finanziamento di cui al comma 283. L'AIFA non valuta la sussistenza del requisito dell'innovatività di cui al comma 286 in relazione alle indicazioni terapeutiche autorizzate di medicinali a base di principio attivo, o di combinazioni di principi attivi, che hanno perso la copertura brevettuale, o non hanno mai goduto di tale copertura. Il presente comma non si applica agli antibiotici «reserve» e «listed» di cui al comma 289.
1) le parole: «e ai farmaci oncologici innovativi» sono soppresse;
2) le parole: «, rispettivamente, ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 401»;
1) le parole: «e ai farmaci oncologici innovativi» sono soppresse;
2) le parole: «, rispettivamente, ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 401»;
1) le parole: «dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401»;
2) le parole: «titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi» sono sostituite dalle seguenti: «titolare di AIC di farmaci innovativi»;
3) le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,» sono soppresse.
Art. 1
«3-ter. Per i fini e con le modalità di cui al comma 3-bis, la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».
1) al secondo periodo, le parole: «nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024 e 2025»;
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 settembre 2025, il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico di cui al comma 405 valutano gli esiti complessivi della sperimentazione ai fini della rendicontazione delle spese e dell'eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito delle attività di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153»;
L'attuazione del Programma nazionale di HTA da parte delle singole regioni costituisce adempimento ai fini dell'accesso alla quota premiale del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, da verificare da parte del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, con il supporto della Cabina di regia per l'HTA e dell'Osservatorio di cui alla lettera d) del presente comma;
«3-bis. A decorrere dall'anno accademico 2025-2026, la parte fissa del trattamento economico è aumentata di una percentuale pari al 5 per cento per tutte le specializzazioni e la parte variabile del medesimo trattamento è aumentata di una percentuale pari al 50 per cento per le seguenti specializzazioni: anatomia patologica, anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore, audiologia e foniatria, chirurgia generale, chirurgia toracica, farmacologia e tossicologia clinica, genetica medica, geriatria, igiene e medicina preventiva, malattie infettive e tropicali, medicina di comunità e delle cure primarie, medicina d'emergenza-urgenza, medicina e cure palliative, medicina interna, medicina nucleare, microbiologia e virologia, nefrologia, patologia clinica e biochimica clinica, radioterapia, statistica sanitaria e biometria».
«1-bis. A decorrere dall'anno accademico 2024-2025, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposta, per tutta la durata legale del corso, una borsa di studio di importo pari a 4.773 euro lordi annui. La borsa di studio è corrisposta mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1-ter. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato».
L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo è applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati a decorrere dall'anno 2025, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
«6-bis. Al fine di consentire al Commissario straordinario nazionale di attuare quanto previsto dal comma 2, all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, in qualità di centro di referenza nazionale per le brucellosi, è assegnata la somma di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per lo svolgimento di indagini epidemiologiche e processi diagnostici aggiuntivi rispetto a quelli svolti ordinariamente. Al relativo onere, pari a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2025-2027. Nell'ambito della somma di cui al primo periodo è prevista, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la corresponsione di un compenso per il Commissario straordinario pari a 70.000 euro annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione».
Art. 1
1) all'alinea, dopo le parole: «per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica» sono inserite le seguenti: «e di edilizia sociale»;
2) alla lettera c), dopo le parole: «realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica» sono inserite le seguenti: «e di edilizia sociale»;
«9-bis. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente.
9-ter. La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento»;
1) al primo periodo, le parole: «, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162» sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 13, ultimo periodo»;
3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il credito d'imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e nella Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95»;
4) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Dall'applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto».
1) il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari almeno all'1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
444. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi da 436 a 443, anche al fine di introdurre disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di recupero dell'agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio.
Nei casi previsti dal presente comma è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1) sono stabilmente presenti sul mercato dell'America centrale o meridionale;
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati dell'America centrale o meridionale o importazioni dai mercati dell'America centrale o meridionale in misura non inferiore ai valori stabiliti con la deliberazione di cui al comma 464;
1) sono stabilmente presenti sul mercato in America centrale o meridionale;
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati dell'America centrale o meridionale ovvero importazioni dai mercati dell'America centrale o meridionale, in misura non inferiore ai valori stabiliti con la deliberazione di cui al comma 464.
«b-bis) presentano un piano di investimenti in Africa secondo termini e modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 2».
Art. 1
«2-decies.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con la società ANAS Spa una nuova convenzione unica, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In occasione della sottoscrizione della convenzione di cui al primo periodo, la durata della relativa concessione è adeguata al termine massimo stabilito dall'articolo 7, comma 3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla notificazione preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
«a-bis) raccolta delle somme di denaro ricevute dagli istituti di moneta elettronica per l'emissione di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento di cui agli articoli 114-quinquies.1 e 114-duodecies del testo unico bancario, nel rispetto delle condizioni ivi previste»;
Ciascuna regione o città metropolitana può utilizzare al predetto fine una quota non superiore al 25 per cento delle risorse complessivamente attribuitele per il quinquennio 2024-2028. Fermo restando il suddetto limite, ciascuna regione o città metropolitana interessata può utilizzare, per l'acquisto di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida, le risorse stanziate nel rispettivo programma di investimento per gli investimenti in autobus ad uso extraurbano alimentati a metano nonché per la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
«272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 6.962 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 485 milioni di euro per l'anno 2025, 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032»;
«a-bis) 3.882 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
«273-bis. Con la deliberazione del CIPESS prevista dall'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono assegnate le risorse di cui al comma 273, lettera a-bis), e sono stabilite le rispettive annualità, in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario, nonché le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse. A seguito della deliberazione di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa il CIPESS, entro il 31 marzo di ogni anno, fino all'entrata in esercizio dell'opera, circa il monitoraggio procedurale e finanziario, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi, con aggiornamento delle previsioni di spesa. L'Accordo per la coesione da definire tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dà evidenza delle risorse annualmente destinate alla realizzazione dell'intervento ai sensi del presente comma.
273-ter. Per la realizzazione delle opere connesse alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, come individuate dal CIPESS sulla base delle proposte trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, è autorizzata la spesa complessiva di 500 milioni di euro, in ragione di 90 milioni di euro per l'anno 2027, 180 milioni di euro per l'anno 2028, 160 milioni di euro per l'anno 2029 e 70 milioni di euro per l'anno 2030».
«511. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica è autorizzata la spesa complessiva di 2.150 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037.
511-bis. Per le finalità di cui al comma 511 è altresì autorizzata la spesa di 1.120,05 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con deliberazione del CIPESS, da adottare entro il 31 marzo 2025, sono assegnate le risorse di cui al primo periodo e stabilite le rispettive annualità in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario, nonché le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse. A seguito della deliberazione di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa il CIPESS, entro il 31 marzo di ogni anno, fino all'entrata in esercizio dell'opera, circa il monitoraggio procedurale e finanziario, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi, con aggiornamento delle previsioni di spesa. L'Accordo per la coesione da definire tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dà evidenza delle risorse annualmente destinate alla realizzazione dell'intervento ai sensi del presente comma».
1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025» e dopo le parole: «del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando» sono inserite le seguenti: «, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta,»;
2) al secondo periodo, le parole: «quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quinto periodo» e le parole: «quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sesto periodo»;
3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Gli eventuali minori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell'ambito del medesimo intervento»;
4) al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale»;
5) al quinto periodo, le parole: «per l'anno 2023 e l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
6) al sesto periodo, le parole: «ed entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025»;
1) al primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti «Fino al 31 dicembre 2025»;
2) al terzo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025»;
1) le parole: «Per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024 e 2025»;
2) dopo le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e di 50 milioni di euro per l'anno 2025»;
«2-bis. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.
A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvato il modello di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica. Per le finalità di cui al secondo periodo, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2024, con il contenuto e le modalità di trasmissione per esso previsti.
2-ter. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui al comma 1, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al secondo periodo del comma 2-bis. La suddetta percentuale è ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento».
1) le parole: «e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il»;
2) dopo le parole: «di cui è consentito il prelievo e» sono inserite le seguenti: «l'orario giornaliero dell'attività venatoria, nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 7,»;
«4. Il termine di impugnazione dei calendari venatori è di trenta giorni decorrenti dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. In caso di impugnazione del calendario venatorio, le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio. Qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora la domanda cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato».
«l-bis) i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall'autorità vigilante»;
«d-bis.1) i compensi di cui alla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 50 costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta euro 15.000».
«29-bis. Per i soggetti di cui al terzo periodo del comma 26, il contributo alla Gestione separata di cui al medesimo comma è dovuto nella misura del 25 per cento ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l'ammontare di 5.000 euro annui dei compensi percepiti per le attività considerate. Il versamento del contributo è posto a carico dell'iscritto per un terzo e a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per due terzi. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione alla Gestione separata è dovuta nel limite del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Sul medesimo imponibile sono applicate, inoltre, le aliquote aggiuntive ai fini delle prestazioni non pensionistiche. Per quanto non disciplinato dal presente comma, si applicano le disposizioni dei commi da 26 a 32»
«Art. 10-ter. - (Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari) - 1. Al fine di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di favorire la risoluzione definitiva delle controversie in atto, garantendo altresì l'adeguamento ai relativi obblighi derivanti dal quadro normativo europeo, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un organismo collegiale, composto da un magistrato della Corte dei conti, anche in quiescenza, che svolge le funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato, anche in quiescenza, designato dall'Avvocato generale dello Stato, e da un dirigente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), designato dal direttore dell'AGEA. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e rimangono in carica per tre anni.
2. L'organismo di cui al comma 1 ha il potere di definire in via transattiva, su istanza di parte, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo, le posizioni debitorie pendenti e connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, relative alle campagne lattiere nei periodi dal 1995/1996 al 2008/2009, iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
3. L'organismo di cui al comma 1 verifica i requisiti di ammissibilità dell'istanza e formula, avvalendosi dei competenti uffici dell'AGEA, una proposta transattiva e non novativa, secondo le seguenti modalità:
a) applicazione dei criteri di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3;
b) applicazione di una riduzione del prelievo dovuto nella misura massima dello 0,3 per cento annuo a partire dall'anno successivo alla campagna lattiera di riferimento del debito, elevabile fino allo 0,5 per cento per i produttori in attività alla data di presentazione dell'istanza;
c) applicazione di una riduzione degli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 10-bis nella misura massima del 50 per cento.
4. L'organismo di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, trasmette alla parte interessata la proposta transattiva, condizionandone l'efficacia alla rinuncia a tutti i contenziosi inerenti ai debiti oggetto della proposta, pendenti in ogni stato e grado dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, e all'espressa acquiescenza a eventuali sentenze per le quali, alla data della proposta, non sono ancora scaduti i termini di impugnazione.
5. L'istante, entro trenta giorni dalla ricezione della proposta transattiva, può comunicare l'accettazione o il rifiuto della proposta ovvero domandare di essere audito dall'organismo di cui al comma 1.
6. In caso di accettazione della proposta, l'organismo di cui al comma 1 redige un verbale, trasmesso all'istante per la firma digitale, nel quale è riprodotta, unitamente alla proposta transattiva, la dichiarazione di rinuncia ai contenziosi giurisdizionali pendenti e di acquiescenza a eventuali sentenze per le quali, alla data della proposta, non sono ancora scaduti i termini di impugnazione. Il verbale è sottoscritto digitalmente e restituito entro quindici giorni dalla ricezione. Entro centoventi giorni dalla data di ricezione del verbale sottoscritto, l'istante provvede al pagamento della somma quantificata in sede transattiva.
7. In caso di audizione dinanzi all'organismo di cui al comma 1, l'istante può rappresentare elementi ulteriori di valutazione che diano conto della riduzione della produzione, anche dovuta a calamità naturali, fattori economici imprevedibili, situazioni sanitarie eccezionali o circostanze di perdurante crisi internazionale incidenti sull'approvvigionamento delle risorse.
Tenuto conto degli elementi forniti dall'istante, l'organismo di cui al comma 1 può formulare una nuova proposta transattiva applicando una riduzione nella misura massima del 10 per cento rispetto alla precedente proposta. L'istante, nei successivi dieci giorni, può accettare la nuova proposta transattiva. In caso di accettazione si applicano le disposizioni del comma 6.
8. Al rifiuto della proposta transattiva da parte dell'istante o all'inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 5 consegue la decadenza dalla possibilità di accedere alla transazione e ai benefici previsti dal presente articolo. Restano dovute le somme iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
9. Dalla data di presentazione dell'istanza fino al decorso del termine di centoventi giorni di cui al comma 6, sono sospese le procedure di riscossione e di recupero dei debiti per compensazione con gli aiuti dell'Unione europea. In caso di mancata conclusione della transazione, le medesime procedure di riscossione e di recupero sono riattivate a decorrere dalla data di ricezione del verbale di esito negativo della transazione. Ai fini del presente comma, l'AGEA trasmette tempestivamente per via telematica all'agente della riscossione i necessari provvedimenti di sospensione della riscossione e di eventuale revoca della stessa sospensione.
10. Il compenso dei componenti dell'organismo di cui al comma 1 è costituito da una parte fissa annua, onnicomprensiva e al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, pari a 20.000 euro per il presidente e a 10.000 euro per ciascun componente, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, e da una parte variabile, determinata nella percentuale dello 0,5 per cento del valore di ciascuna transazione conclusa, complessivo per tutti i componenti. Nel verbale di transazione di cui al comma 6 è indicato l'ammontare delle somme dovute dall'istante destinate al compenso dei componenti dell'organismo. Le somme così individuate sono accantonate da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e liquidate trimestralmente con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso di cui al primo periodo, comprensivo della parte fissa e di quella variabile, non può essere superiore a 120.000 euro annui per il presidente e a 100.000 euro annui per i componenti e rientra nell'ambito applicativo delle disposizioni di cui agli articoli 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
«2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, le candidature per la realizzazione di interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei campus di cui all'articolo 25-bis, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, devono prevedere la partecipazione a tali accordi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti privati finanziatori e devono indicare la disponibilità dell'area ove realizzare i relativi interventi. Per la valutazione delle candidature di cui al primo periodo, da presentare entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'istruzione e del merito costituisce una commissione paritetica, composta da tre componenti designati dal Ministro dell'istruzione e del merito e da tre componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Ai componenti della commissione paritetica non spettano compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altre utilità, comunque denominate. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate dal Ministero dell'istruzione e del merito alle regioni e sono destinate a sostenere i costi della progettazione di fattibilità tecnico-economica e a fornire un contributo statale all'avvio della realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui al primo periodo».
«122-bis. Al fine di rafforzare la capacità di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa, in coerenza con quanto previsto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, entro il mese di settembre di ogni anno, il Ministero dell'istruzione e del merito trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sul monitoraggio dell'utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il decreto di cui al primo periodo stabilisce i termini di realizzazione degli interventi e le modalità di revoca del contributo nel caso in cui tali termini non siano rispettati, prevedendo il versamento delle somme revocate all'entrata del bilancio dello Stato.
1) al primo periodo, dopo le parole: «risorse del Fondo» sono inserite le seguenti: «e nei limiti dello stesso»;
2) al primo periodo, le parole: «negli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2021, 2022, 2025, 2026 e 2027»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025, l'importo massimo complessivo del credito d'imposta è pari a 200.000 euro»;
«6-bis. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, costituenti beni culturali, sono resi accessibili al pubblico secondo le modalità previste ai sensi dell'articolo 38 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
Art. 1
1) alla lettera c), la parola: «25.000» è sostituita dalla seguente: «30.000»;
2) alla lettera d), la parola: «sessanta» è sostituta dalla seguente: «cinquantuno»;
1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
2) al comma 3, le parole: «30 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 aprile»;
Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.
Le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale reclutato da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a tempo determinato, da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari e all'erogazione di servizi consolari ai cittadini italiani;
1) al primo periodo, le parole: «fino all'anno d'imposta 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2024»;
2) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2025».
«4-novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025».
«560-bis. Per l'anno 2025, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2025, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Marche e nella regione Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Entro il 30 aprile 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, rispettivamente nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2025 per la regione Umbria e di 86.400 euro per l'anno 2025 per la regione Marche».
«678. Per il completamento del programma relativo alle iniziative di elevata utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2015, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e nella misura di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
Conseguentemente, il medesimo Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 subentra nella titolarità della contabilità speciale istituita per l'emergenza con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 948 del 30 novembre 2022.
Art. 1
«4-novies. In attuazione delle regole della nuova governance economica europea e in spirito di leale collaborazione, la regione e le province autonome, per conto del sistema territoriale regionale integrato, accantonano un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 4 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della regione Trentino-Alto Adige, un importo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2025, a 46 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 73 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della provincia autonoma di Trento e un importo pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025, a 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 85 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della provincia autonoma di Bolzano. A tal fine, la regione e le province autonome, per conto del sistema integrato, iscrivono nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo con stanziamento pari agli importi di cui al primo periodo.
La costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente. Su tale fondo non è possibile disporre impegni. Il fondo è destinato al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione ulteriore rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione, se in disavanzo, ovvero, se in avanzo di amministrazione, è vincolato agli investimenti, anche indiretti, per l'utilizzo nell'esercizio successivo in via prioritaria rispetto alla formazione di nuovo debito. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il suddetto fondo è istituito entro il 31 gennaio 2025. Nel caso di mancato accantonamento del fondo ovvero di mancato rispetto, da parte della regione o delle province autonome, dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'esercizio successivo la quota accantonata è incrementata della sommatoria in valore assoluto del minore accantonamento e del saldo negativo registrato nell'esercizio precedente. Nel caso di mancato invio entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei dati di consuntivo o di preconsuntivo della regione o delle province autonome relativi all'esercizio precedente, l'accantonamento è incrementato del 10 per cento».
«11-bis. L'Ente nazionale per l'aviazione civile comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il giorno 15 di ogni mese, i dati relativi al numero dei passeggeri registrati all'imbarco negli aeroporti nazionali nel mese precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali e utenti di voli internazionali, per singolo aeroporto e per singolo vettore.
11-ter. L'addizionale di cui al comma 11, nell'importo accertato, per ciascun aeroporto, in base ai dati di cui al comma 11-bis, è riscossa a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti d'imbarco. Le compagnie aeree eseguono il versamento entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.
11-quater. L'ammontare delle somme riscosse è comunicato mensilmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte dei gestori di servizi aeroportuali ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato entro la fine del mese successivo a quello di riscossione.
11-quinquies. Le comunicazioni di cui al comma 11-bis costituiscono accertamento del credito erariale nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'addizionale di cui al comma 11 e danno titolo, in caso di inadempimento, ad attivare la riscossione coattiva a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti dei vettori inadempienti, secondo le modalità previste dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 610 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
11-sexies. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 11-quater ovvero di violazioni concernenti il conseguente versamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'accertamento dell'inadempimento e all'irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro per ciascuna violazione riscontrata. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di reiterate violazioni dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 11-quater, la sanzione è raddoppiata».
«3-quinquies. A decorrere dal 1° aprile 2025, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di 0,5 euro per passeggero imbarcato su voli con destinazione al di fuori dell'Unione europea in partenza dagli aeroporti di cui al comma 3-sexies.
3-sexies. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies è destinato al comune o ai comuni nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale di un aeroporto con volume di traffico pari o superiore a 10 milioni di passeggeri annui, calcolato con riferimento all'anno solare precedente. Nel caso in cui il comune interessato abbia popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il relativo gettito è versato alla provincia o alla città metropolitana.
3-septies. Ai fini di cui al comma 3-sexies, l'Ente nazionale per l'aviazione civile comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il giorno 25 del primo mese dell'anno successivo a quello di rilevamento, i dati relativi al numero annuo dei passeggeri registrati all'imbarco negli aeroporti nazionali con destinazione al di fuori dell'Unione europea, suddiviso per singolo aeroporto e per vettore, e li pubblica nel proprio sito internet istituzionale. I gestori dei servizi aeroportuali provvedono alla riscossione dell'incremento di cui al comma 3-quinquies con le modalità previste per la riscossione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco.
3-octies. Nel caso in cui il sedime dell'aeroporto sia situato nel territorio di più comuni, le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies sono ripartite tra i medesimi comuni sulla base della percentuale di superficie del territorio comunale compresa nel perimetro aeroportuale sul totale del sedime, come risultante dai dati catastali.
3-novies. L'Ente nazionale per l'aviazione civile, sulla base dei dati di traffico comunicati ai sensi del comma 3-septies, pubblica nel proprio sito internet istituzionale, entro il primo trimestre di ciascun anno, l'elenco dei comuni e delle province o delle città metropolitane cui sono destinate le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies, dandone altresì comunicazione agli enti interessati, unitamente alla percentuale spettante secondo le modalità determinate dal decreto di cui al comma 3-duodecies.
3-decies. Le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies sono versate dai gestori dei servizi aeroportuali direttamente in favore dei comuni e delle province o delle città metropolitane beneficiari, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3-duodecies. La comunicazione di cui al comma 3-septies costituisce accertamento del credito nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'incremento. In caso di inadempimento, la riscossione coattiva è a carico dei comuni e delle province o delle città metropolitane beneficiari nei confronti dei vettori debitori.
3-undecies. I comuni e le province o le città metropolitane di cui al comma 3-sexies destinano le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di nuove infrastrutture stradali o al potenziamento di quelle esistenti.
3-duodecies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 15 marzo 2025, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 3-quinquies a 3-undecies, con particolare riferimento alla riscossione, al versamento e al riparto in favore degli enti interessati delle somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies».
«Brindisi,».
1) alla lettera d-quater), le parole: «e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024,» sono sostituite dalle seguenti: «, 560 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025, 672 milioni di euro nel 2026, 728 milioni di euro nel 2027, 784 milioni di euro nel 2028, 840 milioni di euro nel 2029 e 870 milioni di euro annui a decorrere dal 2030,»;
2) alla lettera d-duodecies), le parole: «pari a euro 71.982.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 75.996.252».
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripartite le risorse stanziate sulla base della popolazione residente alla data del 31 dicembre 2023.
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il comune continui a svolgere tale servizio»;
2) alla lettera f) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private, il canone può essere ridotto fino alla metà»;
1) al primo periodo, dopo le parole: «del mezzo pubblicitario,» sono inserite le seguenti: «esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario,»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione.
Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi».
«1091-bis. Per maggiore gettito accertato e riscosso, ai fini di cui al comma 1091, si intende l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente. Per adempimento spontaneo si intende il versamento dell'imposta municipale propria e della TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale.
Devono pertanto essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato».
«136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo stesso. Le somme revocate sono riassegnate, per le stesse finalità previste dal comma 135, con il medesimo provvedimento di revoca ovvero con autonomo provvedimento da adottare entro il termine di cui al primo periodo, ai comuni ovvero, anche in deroga al vincolo del 70 per cento di cui al citato comma 135, alla regione per investimenti diretti. Gli enti beneficiari del contributo di cui al secondo periodo sono tenuti ad affidare i lavori o le forniture entro il 31 maggio del medesimo anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al terzo periodo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato»;
«136-quater. Nel caso in cui il comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 comunichi la rinuncia al contributo medesimo entro il termine per l'affidamento dei lavori o delle forniture previsto dal comma 136 ovvero, decorso tale termine e avvenuto l'affidamento dei lavori o delle forniture, entro il 30 novembre di ciascun anno di riferimento del contributo, si applicano le disposizioni di cui al comma 136-bis»;
Art. 1
«539. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 538, il contributo è revocato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 maggio 2025. Non sono soggetti a revoca i contributi relativi a interventi per i quali alla data del 31 marzo 2025 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori».
1) al comma 1-bis, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3.1. Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge»;
«3-bis. Nei procedimenti civili, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 16, in ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, procede all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis. L'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione di cui al primo periodo del presente comma, procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;
«5. Indipendentemente dall'esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l'intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all'oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato.
5-bis. Il giudice, con la decisione che definisce il giudizio, determina l'importo di cui al comma 5 tenendo conto dell'entità del superamento dei limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo nonché della complessità ovvero della dimensione degli atti impugnati o della sentenza impugnata.
5-ter. Si applica l'articolo 15».
«1-sexies. Per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana il contributo dovuto è pari a 600 euro. Il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda è proposta congiuntamente nel medesimo giudizio».
1) al comma 1, dopo le parole: «copie di» sono inserite le seguenti: «atti e»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «è estratta» è inserita la seguente parola: «direttamente»;
«Art. 269-bis. - (Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale) - 1. Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfetizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico»;
«Allegato 8 (Artt. 269 e 269-bis)
Diritto forfetizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con modalità telematica.
Modalità di rilascio e tipo di supporto | Diritto forfetizzato |
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD) | Euro 25 per ogni supporto di dati |
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali) | Euro 8 per ogni trasmissione di dati |
816. All'articolo 1, comma 294-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché al pagamento di tasse e tributi».
817. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, all'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «e la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo» e dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Con la dichiarazione di cui al primo periodo, il creditore si impegna altresì a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui ai commi 3 e 3-bis e a comunicare ogni mutamento dei dati trasmessi o della documentazione presentata»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, secondo le modalità di cui ai decreti previsti dai commi 3 e 3-bis, all'amministrazione entro un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione. Decorso il termine di cui al primo periodo, fino alla presentazione della dichiarazione e fatto salvo quanto previsto dal comma 4, non decorrono gli interessi»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità biennale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalità previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis»;
«4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso e, per il periodo necessario per integrare la dichiarazione o la relativa documentazione, non decorrono gli interessi»;
«8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un funzionario dell'amministrazione soccombente, a cui è riconosciuto come compenso per l'attività svolta un importo non superiore a 150 euro lordi per ciascun incarico definito, nei limiti dello stanziamento previsto»;
«9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. Il creditore può delegare alla ricezione del pagamento un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale»;
«12-bis. Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi».
818. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 817, lettera g), è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
819. Al fine di accelerare lo smaltimento delle istanze arretrate relative ai ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, conformemente ai parametri dettati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il Ministero della giustizia si avvale, per gli anni 2025 e 2026, dell'associazione Formez PA mediante la stipulazione di un'apposita convenzione.
820. Ai fini di cui al comma 819 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
821. Il Ministero della giustizia provvede, anche sulla base dei dati acquisiti in modalità telematica, al monitoraggio e alla valutazione dell'incremento di efficienza delle procedure di pagamento e dei conseguenti risparmi di spesa.
822. Al fine di completare l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione prevista dal PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui ai commi da 823 a 834 procedono ad una revisione dei propri fabbisogni di personale, realizzando recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal PNRR e applicano conseguentemente quanto previsto dai commi da 823 a 834.
823. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le amministrazioni di cui al primo periodo con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la percentuale ivi prevista è pari al 75 per cento per l'anno 2025 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Le disposizioni del terzo periodo non si applicano al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali, a decorrere dall'anno 2025, le assunzioni sono consentite sino al 100 per cento delle unità cessate nell'anno precedente».
824. All'articolo 584, comma 3-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, del 12 per cento dall'anno 2016 all'anno 2024 e del 15,58 per cento a decorrere dall'anno 2025»;
b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2018 all'anno 2025 e di euro 4.657.573 a decorrere dall'anno 2026».
825. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «del cento per cento a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2027»;
b) al comma 13-bis, secondo periodo, le parole: «del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024, del 75 per cento per l'anno 2025 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Per i ricercatori universitari la predetta facoltà è fissata nella misura del 100 per cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per cento per l'anno 2026».
826. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate individuate, per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Per gli Enti che adottano la contabilità civilistica si fa riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Negli Enti tale rapporto non può superare l'80 per cento. Per l'anno 2026 gli enti e gli istituti di ricerca possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente».
827. Al comma 654 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni accademici dal 2018/2019 al 2024/2025 il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato»;
b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l'anno accademico 2025/2026, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente. A decorrere dall'anno accademico 2026/2027 il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente».
828. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ridotta di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia. Conseguentemente, le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono corrispondentemente ridotte. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 15 febbraio 2025, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le riduzioni riferite al personale docente possono essere rimodulate nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ad invarianza finanziaria. Con il decreto di cui al quarto periodo, in deroga a quanto disposto dal presente comma, è possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell'organico dell'autonomia e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo l'invarianza finanziaria.
829. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per l'anno 2025, possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
830. Per l'anno 2025 le agenzie fiscali, gli enti di regolazione dell'attività economica, gli enti produttori di servizi tecnici e economici, gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le Autorità di bacino distrettuali, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e le altre amministrazioni locali, non comprese nei commi da 823 a 829, inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei rispettivi raggruppamenti istituzionali, possono procedere ad assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20.
831. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze peculiari o consentire l'assunzione di specifiche professionalità, può derogarsi a quanto disposto dai commi da 822 a 830 del presente articolo mediante compensazione, fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, delle facoltà assunzionali, garantendo comunque l'invarianza dei risparmi ascritti ai predetti commi.
832. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, i risparmi permanenti conseguiti a seguito dell'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di turn over, asseverati dai rispettivi organi di controllo, possono essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni dei commi da 822 a 830 del presente articolo per un importo, non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi, determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e certificato ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o delle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti.
833. Per effetto di quanto previsto dai commi da 822 a 830 del presente articolo, le amministrazioni, nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono ad adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le amministrazioni non soggette alla adozione dei predetti piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti.
L'adeguamento della dotazione organica è asseverato dall'organo di controllo.
834. Entro il 30 aprile di ciascun anno le somme derivanti dall'applicazione dei commi da 823 a 829 e 830 sono versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
835. In attuazione di quanto disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore del medesimo comma 459 non sono dovuti trattamenti economici aggiuntivi o assegni personali nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eventualmente riconosciuti in ragione del superiore trattamento economico goduto nell'espletamento dell'incarico o ruolo provvisorio e, ove non già anteriormente disposto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono avviati i conseguenti adempimenti per il recupero degli importi eventualmente indebitamente corrisposti. Il mancato esercizio dell'azione di recupero costituisce danno erariale. In caso di passaggio di carriera o di definitivo trasferimento in altro ruolo di una pubblica amministrazione, si applica, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, l'articolo 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con mantenimento, fino al completo riassorbimento, di eventuali trattamenti economici riconosciuti con assegno personale prima della predetta data di entrata in vigore del medesimo comma 458.
836. Al fine di consentire interventi urgenti e straordinari di conto capitale per il miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali, in occasione degli eventi da svolgere nel comune di Agrigento, in relazione alla designazione quale Capitale italiana della cultura per l'anno 2025, finalizzati alla promozione dello stesso comune, è autorizzata la spesa delle quote di avanzo delle risorse assegnate in attuazione dell'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per gli anni 2002 e 2003 e riferite a interventi non avviati o conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
837. Al fine di mantenere gli attuali livelli operativi, di efficienza e di efficacia del Corpo delle capitanerie di porto, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 585, comma 1, le lettere da h-novies) a h-vicies-bis) sono sostituite dalle seguenti:
«h-novies) per l'anno 2025: 106.096.389,27;
h-decies) per l'anno 2026: 111.280.954,46;
h-undecies) per l'anno 2027: 115.270.142,94;
h-duodecies) per l'anno 2028: 117.930.173,98;
h-terdecies) per l'anno 2029: 118.460.976,13;
h-quaterdecies) per l'anno 2030: 118.986.677,33;
h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 119.875.431,92;
h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 120.735.094,12;
h-septiesdecies) per l'anno 2033: 121.650.530,63;
h-duodevicies) per l'anno 2034: 122.812.631,53;
h-undevicies) per l'anno 2035: 123.878.731,64;
h-vicies) per l'anno 2036: 124.429.110,75;
h-vicies semel) per l'anno 2037: 124.824.322,26;
h-vicies bis) a decorrere dall'anno 2038: 125.108.190,75»;
b) all'articolo 812-bis, comma 1:
1) alla lettera b), il numero: «26» è sostituito dal seguente: «27»;
2) alla lettera c), il numero: «64» è sostituito dal seguente: «65»;
3) alla lettera d), il numero: «482» è sostituito dal seguente: «490»;
c) all'articolo 814:
1) al comma 1, il numero: «1019» è sostituito dal seguente: «1069» e il numero: «706» è sostituito dal seguente: «756»;
2) al comma 1-bis:
2.1) alla lettera a), il numero: «4» è sostituito dal seguente: «5»;
2.2) alla lettera b), il numero: «16» è sostituito dal seguente: «17»;
2.3) alla lettera c), il numero: «119» è sostituito dal seguente: «127»;
d) all'articolo 815, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) 1.775 fino all'anno 2024, 1.800 per l'anno 2025, 1.825 per l'anno 2026 e 1.850 dall'anno 2027, in ferma ovvero in rafferma»;
e) il quadro V della tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, è sostituito dal quadro V di cui all'allegato III annesso alla presente legge.
838. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 837, lettere a), b), c) e d), è autorizzata la spesa di euro 4.923.734 per l'anno 2025, di euro 5.758.870 per l'anno 2026, di euro 6.594.006 per l'anno 2027, di euro 6.901.917 per l'anno 2028, di euro 7.209.827 per l'anno 2029, di euro 7.517.737 per l'anno 2030, di euro 7.672.979 per l'anno 2031 e di euro 7.828.221 annui a decorrere dall'anno 2032.
839. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 837 e 838, ivi comprese le spese di vettovagliamento, è autorizzata la spesa di euro 162.445 per l'anno 2025, di euro 240.638 per l'anno 2026, di euro 318.831 per l'anno 2027, di euro 446.819 per l'anno 2028, di euro 574.806 per l'anno 2029, di euro 702.794 per l'anno 2030, di euro 704.800 per l'anno 2031 e di euro 706.806 annui a decorrere dall'anno 2032.
840. Le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prioritariamente destinate, per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 a 2028, a 89 milioni di euro per l'anno 2029, a 120 milioni di euro per l'anno 2030, a 50 milioni di euro per l'anno 2031 e a 37 milioni di euro per l'anno 2032, al contrasto degli effetti negativi dell'inflazione e alla mitigazione degli effetti derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi delle materie prime nonché a sostenere l'adeguamento delle configurazioni dei sistemi di bordo, allo scopo di garantire il rispetto dei requisiti operativi e la risoluzione delle obsolescenze dei pattugliatori polivalenti d'altura per la Marina militare.
841. Al fine di potenziare l'apporto di competenze specialistiche del Corpo della guardia di finanza all'attività della rete diplomatico-consolare, al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «trenta».
842. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di garantire la piena funzionalità e il rafforzamento dell'azione di contrasto delle frodi in settori di rilevante interesse strategico nazionale, per gli anni 2025 e 2026 è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente di personale pari a 105 unità, di cui 59 da inquadrare nell'area dei funzionari e 46 da inquadrare nell'area degli assistenti del vigente sistema di classificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021-Comparto funzioni centrali, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 19, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché alle disposizioni in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni contenute nell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
843. Per l'attuazione del comma 842 è autorizzata la spesa di 2.975.084 euro per l'anno 2025 e di 5.950.168 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
844. Agli oneri derivanti dal comma 843, pari a 2.975.084 euro per l'anno 2025 e a 5.950.168 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 2.975.084 euro per l'anno 2025 e a 5.950.168 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulle risorse del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) quanto a 5.950.168 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.
845. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 844, pari a 1.532.168 euro per l'anno 2025 e a 3.064.337 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
846. I compensi corrisposti agli organi amministrativi di vertice degli enti e degli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, escluse le autorità amministrative indipendenti e le società per le quali la determinazione dei compensi degli organi di amministrazione avviene ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché degli enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della finanza pubblica, come definiti ai sensi dei commi da 856 a 859 del presente articolo, la cui nomina è disposta a decorrere dal 1° gennaio 2025, non possono superare il limite dell'importo annuo corrispondente al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione, come stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con esclusione della rideterminazione di detto trattamento economico prevista dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo è stabilita la percentuale di riduzione da applicare agli importi indicati nella tabella C di cui all'allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
847. Per organi amministrativi di vertice si intendono quelli di amministrazione attiva e consultiva degli enti e degli organismi di cui al comma 846, comunque denominati dai rispettivi ordinamenti, organizzati anche in forma collegiale.
848. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i titolari di cariche negli organi di vertice degli enti e degli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di quelli cui si applica il limite retributivo di cui al comma 846, che, con riferimento ai rispettivi ordinamenti, mantengono un trattamento retributivo di servizio da parte dell'amministrazione di appartenenza, anche se collocati fuori ruolo o in posizione di distacco o in aspettativa, non possono percepire per l'incarico ricoperto compensi di importo superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico in godimento. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, nel caso in cui i compensi per incarichi negli organi amministrativi di vertice di cui al comma 846 o negli organi di amministrazione delle società di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nella sezione Amministrazioni centrali, come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle società possedute, direttamente o indirettamente in misura totalitaria, dalle amministrazioni pubbliche, escluse le società quotate e le loro controllate, risultassero cumulabili con i compensi spettanti per le cariche ricoperte negli organi delle rispettive società partecipate o enti strumentali, ai titolari delle relative cariche non potranno essere erogate, per gli incarichi ricoperti in tali società partecipate o enti strumentali, compensi di importo complessivamente superiore al 25 per cento di quella spettante per l'incarico svolto in via principale. In caso di superamento dei limiti di cui al presente comma, i relativi compensi in corso di godimento sono automaticamente ridotti.
849. Le disposizioni di cui ai commi da 846 a 848 non si applicano:
a) agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria e agli enti del Servizio sanitario nazionale;
b) agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, agli enti pubblici di ricerca, ai consorzi tra università ed enti pubblici di ricerca e alle fondazioni aventi finalità di ricerca scientifica, all'Istituto nazionale di statistica, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e alle agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati per l'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o in ragione di rapporti di lavoro subordinato, erogati dalle autorità amministrative indipendenti, dagli enti pubblici economici e dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
850. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, i titolari di cariche di Governo, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché i parlamentari della Repubblica, fatta eccezione per i parlamentari che sono stati eletti all'estero, non possono accettare, durante il proprio mandato, contributi, prestazioni, controprestazioni o altre utilità erogati, direttamente o indirettamente, da parte di soggetti pubblici o privati, anche mediante interposizione di persona, di società o di enti, non aventi sede legale e operativa nell'Unione europea o nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo. Fatta eccezione per i titolari di cariche di Governo, il divieto di cui al primo periodo non si applica in caso di preventiva autorizzazione rilasciata dagli organi di appartenenza secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti, esclusivamente nel caso in cui il compenso percepito non sia superiore a 100.000 euro annui.
851. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 850, ferma restando ogni altra responsabilità dei soggetti interessati, il compenso percepito deve essere versato, a cura del percettore, entro trenta giorni dall'erogazione, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
852. In caso di mancato versamento nel termine prescritto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al compenso percepito e non versato.
853. Il divieto di cui al comma 850 si applica altresì ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia, secondo le modalità e le procedure stabilite dal Parlamento europeo.
854. I ministri e i sottosegretari di Stato che non siano parlamentari e non siano residenti a Roma hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta da e per il domicilio o la residenza per l'espletamento delle proprie funzioni. Ai fini di cui al primo periodo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del fondo di cui al secondo periodo sono destinate alle amministrazioni interessate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
855. Agli oneri di cui al comma 854, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.
856. I rappresentanti designati dai Ministeri sulla base delle proprie attribuzioni di competenza nei collegi dei revisori e sindacali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nello svolgimento dei compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, assicurano le necessarie attività di monitoraggio della spesa e di rendicontazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risultanze delle verifiche effettuate, in conformità alle direttive individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze, fornite al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in accordo con l'ordinamento dell'Unione europea.
857. Gli organi di controllo, anche in forma monocratica, già costituiti o da costituire per il rispetto di quanto previsto dal presente comma, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono allo svolgimento dei compiti e, secondo le responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, ad effettuare apposite attività di verifica intese ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali i medesimi sono stati concessi e a inviare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.
858. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'applicazione delle misure di contenimento della spesa di cui ai commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è estesa alle società, agli enti, agli organismi e alle fondazioni di cui al comma 857 del presente articolo. Conseguentemente, tali soggetti, a decorrere dall'anno 2025, non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.
Con esclusivo riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione, gli esercizi finanziari di riferimento sono limitati agli anni 2022 e 2023.
859. Al fine di potenziare l'attività di controllo amministrativo-contabile da parte dei revisori dei conti e perseguire la migliore allocazione delle risorse disponibili presso le istituzioni scolastiche, i revisori dei conti svolgono ulteriori verifiche sulla base delle indicazioni predisposte dal Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per la finalità di cui al primo periodo, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'incremento dei compensi, a decorrere dall'anno 2025, dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
860. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».
861. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri di esercizio della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, la predetta società, nell'anno 2025, promuove l'adozione di misure di razionalizzazione dei costi per consulenze esterne, mantenendoli, nel complesso, a un livello non superiore a quello conseguito nell'anno 2023, con esclusione dei costi per consulenze relative a operazioni di carattere strategico. Per l'anno 2026, in relazione all'ammontare complessivo dei costi di cui al primo periodo, la predetta società è tenuta a realizzare una riduzione pari almeno al 2 per cento rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nella media del triennio 2021-2023. Per l'anno 2027, la riduzione di cui al secondo periodo è elevata al 4 per cento. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la predetta società, coerentemente con gli obiettivi previsti dal piano industriale 2024-2026, nel corso dell'anno 2025, mette in atto misure di contenimento dei costi esterni tali da realizzare, negli anni 2026 e 2027, una riduzione dell'ammontare complessivo degli stessi, al netto dell'inflazione registrata nei medesimi anni, pari almeno al 2 per cento rispetto all'ammontare dei corrispondenti costi sostenuti nell'anno 2024. I risparmi derivanti dalle misure di cui al presente comma sono finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del contratto nazionale di servizio per il periodo 2023-2028, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024. Gli amministratori della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa danno conto delle misure adottate in attuazione del presente comma nella relazione sulla gestione allegata al bilancio degli esercizi 2025, 2026 e 2027.
862. All'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:
«6-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/ 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo sono deducibili al momento dell'assegnazione dei predetti strumenti; in tale momento sono altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni».
863. Le disposizioni di cui al comma 862 si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 o nei successivi.
864. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al secondo periodo:
1.1) la parola: «70» è sostituita dalla seguente: «60»;
1.2) le parole: «per l'erogazione di contributi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assegnazione in gestione di risorse»;
1.3) la parola: «confidi» è sostituita dalla seguente: «Confidi»;
1.4) le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
1.5) le parole: «a favore delle» sono sostituite dalle seguenti «assegnato in gestione alle»;
1.6) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per il rilascio delle garanzie disciplinate al comma 6»;
2) dopo il secondo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: «I contributi del Fondo devono essere accreditati su specifici conti, separati dai fondi propri dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari, con vincolo di destinazione, aperti presso una o più banche. Tali conti costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti di quelli dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari»;
b) al comma 2:
1) all'alinea:
1.1) dopo le parole: «i contributi» sono aggiunte le seguenti: «ai Confidi»;
1.2) dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «sono destinati alla concessione di una garanzia, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, fino all'80 per cento alle banche, agli intermediari finanziari e ai soggetti di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per operazioni finanziarie a favore delle piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario. Detti contributi»;
2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) che si tratti di soggetti garanti autorizzati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ccc), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, ad operare con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati alla concessione di una garanzia, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, fino all'80 per cento alle banche e agli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine o effettuano operazioni di liquidità, compreso l'incremento di linee di credito a breve termine, a favore delle piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario, individuata mediante un giudizio sintetico sulla probabilità di insolvenza, ad un anno, dell'impresa beneficiaria, in misura non inferiore al 3,6 per cento. La medesima garanzia può essere concessa alle micro e piccole imprese in situazione di elevato rischio finanziario per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni esistenti purché il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
c) che i contributi di cui al comma 1 possano essere cumulati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle regioni e da altri enti pubblici e privati»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una quota dei contributi di cui al comma 1 può essere utilizzata dai Confidi, entro il limite del 40 per cento dell'ammontare del loro speciale fondo antiusura al 31 dicembre dell'anno precedente, anche per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario, come definita al comma 2, lettera b), a condizione che:
a) almeno il 20 per cento dell'importo del singolo finanziamento sia concesso facendo ricorso a risorse proprie, sulle quali il Confidi non può giovarsi di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche;
b) i tassi applicati al finanziamento siano adeguati a consentire il mero recupero dei costi sostenuti nonché la remunerazione del rischio limitatamente alla sola quota di risorse proprie impiegate dal Confidi»;
d) al comma 6:
1) al primo periodo, dopo le parole: «dell'usura» sono inserite le seguenti: «, a valere sulle risorse loro assegnate in gestione ai sensi del comma 1,», dopo le parole: «prestano garanzie» sono inserite le seguenti: «, a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili,» e dopo le parole: «alle banche ed agli intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «nonché ai soggetti di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,»;
2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I contributi alle fondazioni e associazioni di cui al comma 1 sono cumulabili, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle regioni e da altri enti pubblici e privati»;
e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Gli interventi di garanzia di cui al comma 2 e al comma 6 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità, ivi compresa la percentuale minima di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio che i garanti dovranno porre in essere per ciascuna operazione, da stabilire con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 10-bis. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
f) al comma 8, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Ai componenti della commissione non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»;
g) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, emana disposizioni attuative del presente articolo.
10-ter. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, dallo scioglimento, dalla liquidazione o dalla cancellazione dagli elenchi, nonché nel caso di gravi irregolarità nella gestione dei contributi assegnati, ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del medesimo Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione deve avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.
10-quater. Per la gestione dell'intervento nonché per il monitoraggio e il controllo dei contributi concessi ai sensi del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi della società Consap SpA, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con oneri posti a carico delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel limite di 400.000 euro annui a decorrere dal 2025».
865. Le disposizioni di cui al comma 864 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108. A decorrere dalla stessa data sono abrogati:
a) i commi 256, 257 e 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) il comma 386 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315;
d) il decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996, concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi medesimi;
e) il decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996, concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime;
f) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 agosto 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 27 settembre 2021, concernente l'erogazione di credito a valere sui contributi erogati dal fondo di prevenzione dell'usura da parte dei Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
866. I Confidi già assegnatari di contributi a valere sulle risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura che, decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non rispettano i requisiti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificata dal comma 864 del presente articolo, provvedono alla restituzione dei contributi non impegnati con le modalità di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, successivamente all'adozione del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della citata legge n. 108 del 1996, con le modalità di cui al comma 10-ter del medesimo articolo 15.
867. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2025, l'Automobile Club d'Italia provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui. Le risorse di cui al presente comma restano acquisite all'erario.
868. All'articolo 18-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, agli organi dell'Amministrazione finanziaria».
869. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 6:
1) dopo le parole: «al comma 3,» sono inserite le seguenti: «al fine di rafforzare la capacità di monitoraggio, controllo e valutazione della spesa, secondo quanto previsto dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029,»;
2) le parole: «delle agevolazioni tributarie ivi previste» sono sostituite dalle seguenti: «degli incentivi ivi previsti»;
3) le parole: «mediante incentivi tributari» sono soppresse;
b) all'articolo 13:
1) al comma 2, la parola: «straordinario», ovunque ricorre, è soppressa;
2) al comma 5, le parole: «superiore al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «superiore al 30 per cento»;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le risorse stanziate per il finanziamento degli interventi previsti nelle sezioni III, IV, V del presente capo, nonché dagli articoli 28, 29 e 30, laddove inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo»;
c) all'articolo 15, comma 2:
1) alla lettera a), primo periodo, le parole: «ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «prevista nella misura massima del 40 per cento»;
2) alla lettera b), primo periodo, le parole: «l'aliquota del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota massima del 40 per cento»;
d) all'articolo 21, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15, il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti, è definito prendendo a riferimento quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie»;
e) all'articolo 26:
1) il comma 3 è abrogato;
2) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il decreto di cui al presente comma può stabilire i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce, in misura proporzionale al contributo riconosciuto e fino a concorrenza del medesimo, una quota dei proventi dell'opera spettanti al beneficiario; all'assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera. I proventi di cui al secondo periodo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo»;
f) all'articolo 29:
1) alla rubrica, la parola: «straordinario» è soppressa;
2) al comma 1, dopo le parole: «e 2019,» sono inserite le seguenti: «e fino a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»;
3) al comma 4, le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro» sono sostituite dalle seguenti «del Ministro della cultura»;
g) all'articolo 32, comma 7, le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite da: «Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy».
870. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato IV annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2025 e 2026 e a decorrere dall'anno 2027, degli importi ivi indicati. Le predette riduzioni possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
871. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo intermedio M1C1-122 della riforma 1.13 del PNRR Riforma della revisione della spesa («riforma della spending review»), per il periodo 2025-2027, nell'ambito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio disposte dalla presente legge per le amministrazioni centrali dello Stato, comprese le disposizioni di cui ai commi da 822 a 845, sono stabiliti obiettivi di risparmio di spesa per l'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, in termini di indebitamento netto. Gli obiettivi di risparmio sono ripartiti tra i Ministeri secondo quanto indicato nell'allegato V annesso alla presente legge.
872. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, a parità di importi complessivi indicati dal comma 871, è possibile modificare la ripartizione degli obiettivi di risparmio tra Ministeri e le misure per il raggiungimento dei suddetti importi.
873. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione ai commi 870 e 872.
874. Sono oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze le misure di cui ai commi 871 e 872, sulla base di quanto indicato dalle linee guida ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I Ministeri forniscono gli elementi necessari per il monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale può richiedere agli stessi eventuali integrazioni degli elementi trasmessi per il monitoraggio e per la rendicontazione dei risparmi.
875. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.
876. Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 875 è destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalità di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto nonché la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento.
877. Il finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivi rifinanziamenti, pari a 33,787 miliardi di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell'articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e dell'articolo 9, comma 1-septies, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, è incrementato di 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036. Resta fermo, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato.
878. La ripartizione dell'incremento di cui al comma 877 avviene sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal Fondo complementare al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e),numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al netto degli importi relativi alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Campania.
879. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 130,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 156,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 216 milioni di euro per l'anno 2027, di 111,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 92,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 95,4 milioni di euro per l'anno 2031, di 93,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 112,4 milioni di euro per l'anno 2033, di 150,4 milioni di euro per l'anno 2034, di 151,4 milioni di euro per l'anno 2035 e di 144,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.
880. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS) con una dotazione finanziaria di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
881. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure attuative del comma 880 anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi autorizzato.
882. Agli oneri derivanti dal comma 880, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
883. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2025, sono determinati, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
884. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
885. All'articolo 1, comma 511, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «effetti finanziari non previsti a legislazione vigente» è inserita la seguente «, anche».
886. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.
887. Quota parte delle risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 445 a 448, pari, in termini di indebitamento netto, a 1,15 miliardi di euro per l'anno 2026, è destinata al fondo di parte corrente di cui al comma 886 del presente articolo.
888. Al fine di contrastare i fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera, con particolare riferimento all'impiego irregolare di ospiti delle strutture temporanee di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il «Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera», con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
889. Al Fondo di cui al comma 888 accedono gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, regolarmente iscritti nella prima sezione del registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività in favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, autorizzati all'esercizio dell'attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia Spa.
890. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 888 e 889, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 888.
891. Agli oneri derivanti dai commi da 888 a 890, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
892. Al fine di assicurare l'accoglienza dei migranti, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2025.
893. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo, con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, per la concessione di contributi, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 894, finalizzati all'esdebitazione degli incapienti. I contributi di cui al primo periodo possono essere utilizzati anche per la copertura delle spese procedurali, comprese quelle per la remunerazione delle prestazioni professionali rese dall'organismo di composizione della crisi, e dei costi processuali.
894. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative per l'accesso al fondo di cui al comma 893, garantendo la trasparenza e il controllo sull'utilizzo delle risorse nonché il rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo comma 893.
895. Agli oneri derivanti dai commi 893 e 894, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
896. Il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
897. La dotazione del fondo di cui all'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 0,9 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
898. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 31.967.000 euro per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.
899. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2025 e di 600.000 euro per l'anno 2026, da trasferire alla provincia autonoma di Trento, finalizzato all'attuazione, da parte degli enti locali, di misure collegate alla sicurezza del territorio, alla conciliazione dei tempi di cura della famiglia e dei tempi di lavoro, all'acquisto di arredi per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché al recupero e al mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico. La provincia autonoma di Trento è tenuta a trasmettere, entro il 31 gennaio successivo all'annualità di riferimento del contributo, una rendicontazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione di cui al presente comma è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
900. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'assegnazione delle risorse dei fondi di cui ai commi 898 e 899 sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere. I decreti di cui al primo periodo disciplinano i termini di utilizzo delle risorse, le modalità di monitoraggio e rendicontazione nonché di revoca nel caso di mancato utilizzo del contributo assegnato. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Art. 1
PARTE II
SEZIONE II: APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE
Art. 2
(Stato di previsione dell'entrata)
Art. 3
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e disposizioni relative)
Art. 4
(Stato di previsione del Ministero delle imprese
e del made in Italy e disposizioni relative)
Art. 5
(Stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e disposizioni relative)
Art. 6
(Stato di previsione del Ministero della giustizia
e disposizioni relative)
Art. 7
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)
Art. 8
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione
e del merito e disposizioni relative)
Art. 9
(Stato di previsione del Ministero dell'interno
e disposizioni relative)
Art. 10
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica)
Art. 11
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e disposizioni relative)
Art. 12
(Stato di previsione del Ministero dell'università
e della ricerca)
Art. 13
(Stato di previsione del Ministero della difesa
e disposizioni relative)
1) Esercito n. 112;
2) Marina n. 97;
3) Aeronautica n. 75;
4) Carabinieri n. 0;
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 44;
3) Aeronautica n. 67;
1) Esercito n. 112;
2) Marina n. 75;
3) Aeronautica n. 40;
4) Carabinieri n. 200.
1) Esercito n. 322;
2) Marina n. 393;
3) Aeronautica n. 371;
4) Carabinieri n. 130.
1) Esercito n. 277;
2) Marina n. 380;
3) Aeronautica n. 600.
1) Esercito n. 480;
2) Marina n. 200;
3) Aeronautica n. 120.
Art. 14
(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative)
Art. 15
(Stato di previsione del Ministero della cultura
e disposizioni relative)
Art. 16
(Stato di previsione del Ministero della salute
e disposizioni relative)
Art. 17
(Stato di previsione del Ministero del turismo
Art. 18
(Totale generale della spesa)
Art. 19
(Quadro generale riassuntivo)
Art. 20
(Disposizioni diverse)
Art. 21
(Entrata in vigore)
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 dicembre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Allegato I
(Articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
=====================================================================
| RISULTATI DIFFERENZIALI |
+===================================================================+
| - COMPETENZA - |
+===========================================+=======+=======+=======+
| Descrizione del risultato differenziale | 2025 | 2026 | 2027 |
+===========================================+=======+=======+=======+
|Livello massimo del saldo netto da | | | |
|finanziare, tenuto conto degli effetti |187.322|162.987|143.188|
|derivanti dalla presente legge | | | |
| +-------+-------+-------+
|Livello massimo del ricorso al mercato | | | |
|finanziario, tenuto conto degli effetti |471.097|494.207|447.297|
|derivanti dalla presente legge (*) | | | |
+===========================================+=======+=======+=======+
| - CASSA - |
+===========================================+=======+=======+=======+
| Descrizione del risultato differenziale | 2025 | 2026 | 2027 |
+===========================================+=======+=======+=======+
|Livello massimo del saldo netto da | | | |
|finanziare, tenuto conto degli effetti |248.111|219.816|191.622|
|derivanti dalla presente legge | | | |
| +-------+-------+-------+
|Livello massimo del ricorso al mercato | | | |
|finanziario, tenuto conto degli effetti |531.886|551.036|495.731|
|derivanti dalla presente legge (*) | | | |
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+
|(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare |
|prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con|
|ammortamento a carico dello Stato. |
+-------------------------------------------------------------------+
Allegato II
(Articolo 1, comma 797, lettera d))
«Tabella 1
(articolo 1, comma 134)
Parte di provvedimento in formato grafico
».
Allegato III
(Articolo 1, comma 837, lettera e))
«Quadro V: Ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto
Parte di provvedimento in formato grafico
».
Allegato IV
(Articolo 1, comma 870)
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei ministeri
Triennio 2025-2027
(migliaia di euro)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato V
(Articolo 1, comma 871)
Ministeri | 2025 | 2026 | 2027 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 98,2 | 147,3 | 168,5 |
di cui Presidenza del Consiglio dei Ministri | 32,4 | 43,6 | 53,4 |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 53,2 | 76,7 | 113,0 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 5,3 | 6,7 | 10,2 |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 5,9 | 19,6 | 32,3 |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 9,5 | 13,9 | 18,7 |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 5,2 | 7,8 | 12,2 |
MINISTERO DELL'INTERNO | 22,1 | 41,8 | 62,3 |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 11,1 | 23,7 | 40,6 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 22,9 | 50,4 | 80,4 |
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | 34,7 | 49,0 | 63,3 |
MINISTERO DELLA DIFESA | 6,1 | 13,1 | 16,6 |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE | 7,1 | 8,2 | 9,3 |
MINISTERO DELLA CULTURA | 10,0 | 23,6 | 51,2 |
MINISTERO DELLA SALUTE | 6,2 | 7,9 | 8,9 |
MINISTERO DEL TURISMO | 2,4 | 10,2 | 12,4 |
Totale | 300,0 | 500,0 | 700,0 |
Tabelle A E B
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
=====================================================================
|OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2025 | 2026 | 2027 |
+============================+============+============+============+
| ACCANTONAMENTI | | | |
| PER NUOVE O MAGGIORI SPESE | | | |
| O RIDUZIONI DI ENTRATE | | | |
| +============+============+============+
|MINISTERO DELL'ECONOMIA E | | | |
|DELLE FINANZE | 116.803.340| 115.924.630| 132.924.630|
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DELLE IMPRESE E | | | |
|DEL MADE IN ITALY | 56.861.579| 58.918.330| 53.918.330|
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DEL LAVORO E | | | |
|DELLE POLITICHE SOCIALI | 43.744.196| 44.149.572| 44.149.572|
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 21.118.778| 27.585.065| 31.585.065|
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DEGLI AFFARI | | | |
|ESTERI E DELLA COOPERAZIONE | 55.983.611| 63.009.273| 68.009.273|
|INTERNAZIONALE | | | |
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E | | | |
|DEL MERITO | 20.614.367| 23.123.539| 32.955.733|
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DELL'INTERNO | 58.870.291| 58.338.064| 70.338.064|
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DELL'AMBIENTE E | | | |
|DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 27.814.436| 27.955.585| 27.955.585|
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DELLE | | | |
|INFRASTRUTTURE E | 29.737.388| 28.482.071| 29.946.552|
|DEI TRASPORTI | | | |
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E| | | |
|DELLA RICERCA | 37.876.568| 39.522.283| 41.522.283|
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DELLA DIFESA | 43.977.056| 51.843.758| 54.843.758|
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, | | | |
|DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE | 14.901.697| 23.778.991| 33.768.991|
|E DELLE FORESTE | | | |
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DELLA CULTURA | 42.685.198| 41.908.373| 41.908.373|
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DELLA SALUTE | 32.416.586| 29.759.467| 26.759.467|
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DEL TURISMO | 34.597.203| 33.107.904| 33.107.904|
| +------------+------------+------------+
|TOTALE ACCANTONAMENTI | | | |
|PER NUOVE O MAGGIORI SPESE | 638.002.294| 667.406.905| 723.693.580|
|O RIDUZIONI DI ENTRATE | | | |
| +------------+------------+------------+
| DI CUI REGOLAZIONE| | | |
| DEBITORIA| -| -| -|
| +------------+------------+------------+
| DI CUI LIMITE| | | |
| DI IMPEGNO| -| -| -|
+----------------------------+------------+------------+------------+
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
=====================================================================
|OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2025 | 2026 | 2027 |
+============================+============+============+============+
| ACCANTONAMENTI | | | |
| PER NUOVE O MAGGIORI SPESE | | | |
| O RIDUZIONI DI ENTRATE | | | |
| +============+============+============+
|MINISTERO DELL'ECONOMIA E | | | |
|DELLE FINANZE | 155.506.299| 169.233.418| 188.233.418|
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DELLE IMPRESE E | | | |
|DEL MADE IN ITALY | 28.489.699| 31.292.071| 31.292.071|
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DEL LAVORO E | | | |
|DELLE POLITICHE SOCIALI | 21.262.126| 23.187.979| 23.187.979|
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 16.735.644| 10.000.000| 18.000.000|
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DEGLI AFFARI | | | |
|ESTERI E DELLA COOPERAZIONE | 15.665.934| 17.528.048| 17.528.048|
|INTERNAZIONALE | | | |
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E | | | |
|DEL MERITO | 34.127.788| 13.000.000| 30.000.000|
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DELL'INTERNO | 16.735.644| 18.146.036| 20.146.036|
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DELL'AMBIENTE E | | | |
|DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 25.880.246| 16.831.828| 18.831.828|
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DELLE | | | |
|INFRASTRUTTURE E | 14.294.410| 38.283.481| 48.283.481|
|DEI TRASPORTI | | | |
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E| | | |
|DELLA RICERCA | 31.981.061| 19.606.655| 25.606.655|
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DELLA DIFESA | 24.590.091| 39.292.071| 39.292.071|
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, | | | |
|DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE | 319.400| 23.921.083| 24.921.083|
|E DELLE FORESTE | | | |
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DELLA CULTURA | 27.844.669| 8.270.902| 8.270.902|
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DELLA SALUTE | 28.501.972| 31.292.072| 31.292.072|
| +------------+------------+------------+
|MINISTERO DEL TURISMO | 24.686.016| 26.971.858| 26.971.858|
| +------------+------------+------------+
|TOTALE ACCANTONAMENTI | | | |
|PER NUOVE O MAGGIORI SPESE | 466.620.999| 486.857.502| 551.857.502|
|O RIDUZIONI DI ENTRATE | | | |
| +------------+------------+------------+
| DI CUI REGOLAZIONE| | | |
| DEBITORIA| -| -| -|
| +------------+------------+------------+
| DI CUI LIMITE| | | |
| DI IMPEGNO| -| -| |
+----------------------------+------------+------------+------------+
QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI
A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA
TRIENNALE 2025 - 2027
Parte di provvedimento in formato grafico
B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA
TRIENNALE 2025 - 2027
Parte di provvedimento in formato grafico
C) BILANCIO PER AZIONI
L'ARTICOLAZIONE IN AZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI DI SPESA, RIPORTATA NEL PRESENTE QUADRO GENERALE, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
Parte di provvedimento in formato grafico
STATI DI PREVISIONE
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITÀ DI VOTO IN AZIONI, RIPORTATA NELLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
TABELLA N. 1
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 2
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Parte di provvedimento in formato grafico
ELENCHI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 3
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 5
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 6
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 7
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 8
MINISTERO DELL'INTERNO
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DELL'INTERNO
Parte di provvedimento in formato grafico
ELENCHI
MINISTERO DELL'INTERNO
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 9
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 10
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Parte di provvedimento in formato grafico
ELENCHI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 11
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 12
MINISTERO DELLA DIFESA
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DELLA DIFESA
Parte di provvedimento in formato grafico
ELENCHI
MINISTERO DELLA DIFESA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 13
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 14
MINISTERO DELLA CULTURA
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DELLA CULTURA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 15
MINISTERO DELLA SALUTE
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DELLA SALUTE
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 16
MINISTERO DEL TURISMO
Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO
MINISTERO DEL TURISMO
Parte di provvedimento in formato grafico