Home Prestazioni a sostegno del reddito Sostegno del reddito Soccorso alpino Norme Circolari Inps CI 2013 Circolare 179 del 23 dicembre 2013
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Circolare 179 del 23 dicembre 2013
OGGETTO: gestione delle attività relative alla riscossione dei contributi e all’erogazione delle prestazioni per malattia, maternità, disabilità, donazione sangue per il personale assicurato ex-Ipsema.
Decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
(Circolare INAIL n. 65)
SOMMARIO:
1. Premessa.
2. Evoluzione normativa.
3. Platea dei destinatari.
3.1 Esclusioni.
4. Datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi di malattia e maternità.
4.1 Datori di lavoro tenuti al versamento del solo contributo di maternità.
5.Retribuzione imponibile.
5.1 Particolarità.
6. Adempimenti contributivi e aliquote contributive.
6.1 Imprese armatoriali e della pesca.
6.2 Imprese concessionarie di servizi di bordo autorizzati, ex art.17, legge 5 dicembre 1986, n. 856 e successive modificazioni.
6.3 Aziende navigazione aerea.
6.4 Concessionari dei servizi radiotelegrafici di bordo e aziende non armatoriali che forniscono il personale tecnico/operaio imbarcato.
7. Modalità di compilazione del flusso UniEmens.
7.1 Compilazione del flusso UniEmens per alcune particolari categorie di lavoratori.
8. Prestazioni previdenziali erogate dall’Inps.
8.1 Indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale.
8.2 Indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare.
8.3 Indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro.
8.4 Congedo di maternità.
8.5 Congedo di paternità.
8.6 Congedo parentale.
8.7 Riposi giornalieri per allattamento.
8.8 Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente ex art. 4, comma 24,lett.a)legge 28 giugno 2012,n.92.
8.9 Permessi per assistenza disabili ex art. 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8.10 Congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave.
8.11 Donazione sangue e/o midollo osseo.
8.12 Temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune.
8.13 Regolazione contabile INAIL/INPS per l’anno 2014 (Legge Focaccia).
9. Attività gestite dall’Inail.
9.1 Infortuni e malattie professionali.
9.2 Temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a infortunio sul lavoro o malattia professionale.
10. Gestione eventi.
11. Strutture territoriali coinvolte.
12. Valorizzazione delle attività.
13. Formazione.
14. Aspetti procedurali.
15.Istruzioni contabili.
1. PREMESSA.
Con l’art. 10, comma 3, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è stato disposto il trasferimento all’Inps, a decorrere dal 1° gennaio 2014, della gestione diretta delle attività inerenti all’accertamento e riscossione di contributi e all’erogazione delle prestazioni previdenziali con riferimento all’indennità di malattia, maternità, disabilità e donazione sangue per il personale assicurato presso l’ex-Ipsema.
Si tratta di attività che, come è noto, venivano effettuate dal citato Istituto per conto dell’Inps, a fronte di un rimborso relativo agli oneri sostenuti per il servizio prestato. Successivamente, a seguito della soppressione dell’Ipsema, l’Inail è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi e conseguentemente anche nella gestione delle citate attività, sempre per conto dell’Inps.
Si procede di seguito ad una ricostruzione dell’evoluzione legislativa e si forniscono istruzioni operative che, in assenza di normativa dettata per il periodo transitorio, prevedono una prima fase di gestione delle citate attività secondo le modalità già in uso presso l’Inail-Settore navigazione.
2. EVOLUZIONE NORMATIVA.
L’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1980, l’attribuzione all’Inps dell'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità già erogate dagli Enti, Casse, servizi e gestioni autonome e quindi anche dalle Casse marittime, Adriatica, Tirrena e Meridionale.
Tuttavia, tenuto conto della peculiarità della normativa di riferimento e della complessità della gestione amministrativa delle relative attività inerenti ai lavoratori assicurati presso le citate Casse marittime, l’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha stabilito di affidare alle gestioni previdenziali delle Casse stesse, mediante convenzione con l'Inps, “l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali di malattia e il pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternità per gli iscritti alle casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie, fino ad un completo riordinamento della materia”.
Successivamente, con l’istituzione dell’Ipsema (art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479) sono stati attribuiti al suddetto Ente i compiti e le funzioni già esercitate, ciascuna nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dalle Casse Marittime (Tirrena, Meridionale e Adriatica), che hanno pertanto cessato di esistere.
Con l’articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata poi disposta la soppressione dell’Ipsema e il passaggio all’Inail delle relative competenze.
Da ultimo, il citatodecreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha previsto la gestione diretta da parte dell’Inps, a decorrere dal 1° gennaio 2014, delle funzioni amministrative in materia di prestazioni per malattia e maternità con riferimento ai lavoratori assicurati presso l’ex Ipsema mentre restano in capo all'Inail le funzioni relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L'Inps provvede ad assolvere alle nuove attribuzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Di seguito si illustrano gli aspetti più rilevanti circa la gestione delle attività in argomento.
A far tempo dal 1° gennaio 2014, l’Istituto riscuote direttamente i contributi di malattia e maternità ed eroga le relative prestazioni economiche disciplinate, rispettivamente, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831 e dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, per i lavoratori marittimi componenti l’equipaggio delle navi battenti bandiera italiana, considerandosi come tali tutti quelli regolarmente iscritti sul ruolo di equipaggio/licenza di navigazione o comunque imbarcati per servizio della nave.
L’Istituto riscuote, inoltre, i soli contributi di maternità ed eroga le relative prestazioni economiche per il personale facente parte degli equipaggi della navigazione aerea civile e per gli addetti agli uffici delle società di navigazione.
Relativamente alla platea dei soggetti sopra individuata, si fa presente quanto segue.
a) Marittimi componenti l’equipaggio della nave.
Sono i lavoratori marittimi, iscritti nelle matricole della gente di mare (artt. 114 e ss. cod. nav.), imbarcati in qualità di componenti l’equipaggio della nave (artt. 316 e ss. cod. nav.).
I componenti l’equipaggio della nave sono registrati nel ruolo d’equipaggio (art. 169 cod. nav.) previsto per le navi maggiori ovvero nella licenza (art. 172 cod. nav.) relativa alle navi minori e galleggianti.
b) Altri lavoratori imbarcati.
Sono lavoratori che, pur non essendo iscritti nel ruolo ovvero nella licenza e, conseguentemente, non facendo parte dell’equipaggio, sono comunque imbarcati, a vario titolo, per il servizio della nave (art. 3, legge n. 831 del 1938).
Trattasi di:
lavoratori alle dipendenze dei Concessionari dei servizi radiotelegrafici di bordo (art. 2, co. 2, legge n. 831 del 1938);
lavoratori alle dipendenze di aziende (c.d. concessionari di altri servizi di bordo), autorizzate dal competente Ministero delle infrastrutture e trasporti ad operare in qualità di appaltatrici dell’armatore per le attività e sulle navi indicate dall’art. 17 della legge 5 dicembre 1986 n. 856 e successive modificazioni;
personale tecnico ed operaio, autorizzato all’imbarco sulle navi. Come chiarito dal Ministero della Marina Mercantile, tale personale, imbarcato per lo svolgimento di attività di verifica di impianti vari installati sulla nave (personale tecnico/ispettori), nonché (operai) per l’esecuzione di lavori che non sia stato possibile portare a compimento a nave ferma, non fa parte dell’equipaggio. Tuttavia, il predetto personale, indipendentemente dalla durata della navigazione, è soggetto all’assicurazione contro le malattie della gente di mare, trattandosi di lavoratori comunque imbarcati per il servizio della nave ai sensi dall’art. 3 della legge n. 831 del 1938 (circolare Ministero Marina Mercantile del 3 febbraio 1961, prot. n. 24/221);
personale adibito ai servizi speciali nei porti durante la sosta in porto o durante il disarmo (personale di comandata, tecnico, ispettivo e simili).
c) Personale navigante dell’aviazione civile.
Trattasi del personale di volo indicato dall’art. 731, lett. a), cod. nav.
Ai sensi del successivo art. 732, il personale di volo si distingue nelle seguenti categorie:
personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili (piloti);
personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo (personale tecnico di cabina);
personale addetto ai servizi complementari di bordo (assistenti di volo).
d) Addetti agli uffici delle società di navigazione
Trattasi di lavoratori non marittimi che svolgono la propria attività in qualità di addetti agli uffici delle società armatoriali esercenti attività di trasporto marittimo.
3.1 Esclusioni.
I contributi di malattia e maternità non sono dovuti con riferimento ai pescatori componenti gli equipaggi di natanti non superiori alle 10 tonnellate stazza lorda (tsl), riconosciuti autonomi o associati in cooperativa ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250.
4. DATORI DI LAVORO TENUTI AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI MALATTIA E MATERNITÀ.
Sono tenuti al versamento dei contributi di malattia e maternità per i marittimi componenti l’equipaggio della nave gli armatori, intendendosi per tali le persone fisiche o i soggetti giuridici che esercitano l'impresa di navigazione ai sensi dell’art. 265 cod. nav.
Sono, inoltre, destinatari dei predetti obblighi contributivi i seguenti datori di lavoro, diversi dagli armatori:
concessionari dei servizi radiotelegrafici di bordo;
concessionari di altri servizi di bordo autorizzati dall’autorità marittima;
aziende che forniscono il personale tecnico/operaio imbarcato.
4.1 Datori di lavoro tenuti al versamento del solo contributo di maternità.
Sono, invece, obbligati al versamento del solo contributo di maternità (con esclusione, quindi, della malattia) i seguenti soggetti:
a) le imprese di navigazione aerea, che si avvalgono per lo svolgimento della propria attività di personale navigante dell’aviazione civile. Sono considerate aziende di navigazione aerea: quelle che esercitano il trasporto di cose e/o persone, mediante servizi di linea e non di linea; quelle che esplicano il cosiddetto lavoro aereo, a scopi industriali, commerciali, agricoli, ecc.; quelle che gestiscono scuole di pilotaggio. Sono altresì considerate aziende di navigazione aerea le aziende di costruzioni aereonautiche, nonché quelle che impiegano personale dipendente in attività di navigazione aerea per finalità anche strettamente privatistiche dell'impresa di appartenenza;
b) le società di navigazione, intendendosi per tali le Società armatoriali esercenti attività di trasporto marittimo.
Ai fini dell’assolvimento dei contributi previdenziali, la contribuzione utile è quella imponibile definita dall’art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei minimali di legge.
5.1 Particolarità.
a) Aziende della pesca.
Per gli equipaggi delle navi da pesca, l'imponibile è stabilito sulla base dei salari minimi garantiti (trattasi di retribuzioni convenzionali) ed è determinato dalle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro, distintamente per il tipo di pesca esercitata.
Le predette tabelle retributive riportano gli importi delle retribuzioni convenzionali da prendere a base per la determinazione delle contribuzioni dovute per gli equipaggi delle navi da pesca che esercitano, rispettivamente, la “pesca costiera locale”, la “pesca costiera ravvicinata”, la “pesca mediterranea” o di altura e la “pesca oltre gli stretti” o oceanica.
Attualmente, nel settore della pesca coesistono due contratti collettivi:
CCNL 2 dicembre 2011, stipulato tra le organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL UILA PESCA, in rappresentanza dei lavoratori e Federpesca, in rappresentanza degli armatori del settore;
CCNL 28 luglio 2010 per gli imbarcati sui natanti di cooperative di pesca, stipulato tra le organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA PESCA, in rappresentanza dei lavoratori e AGCI-AGRITAL, Confcooperative Federcoopesca, Legapesca, in rappresentanza delle cooperative armatoriali del settore.
Nel rinviare a successive e più dettagliate precisazioni, si allegano alla presente circolare le tabelle dei salari minimi garantiti attualmente vigenti, individuate da ciascun contratto collettivo (allegati 1 e 2).
Stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, determinati ai sensi dell’art. 13, co. 2, della legge 26 luglio 1984, n. 413[1] - si fa presente che, ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni degli equipaggi delle navi da pesca in regime di legge n. 413 del 1984, trova applicazione quello determinato ai sensi dell’art. 1, co. 3, della citata legge 26 settembre 1981, n. 537, alla stessa stregua delle altre categorie di lavoratori per i quali sono fissate retribuzioni convenzionali.
L’operatività di detto minimale non esclude, tuttavia, l’applicazione dei minimi di retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate alla citata legge n.537 del 1981, qualora questi risultino superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali.
b) Aziende navigazione aerea.
In applicazione di quanto disposto dall’ art. 1, co. 10, D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (pubblicato in G.U. n. 180 del 3 agosto 2000), sono stati stabiliti limiti minimi di retribuzione imponibile mensile per ciascuna categoria professionale del personale navigante dell’aviazione civile[2].
c) Sgravi contributivi.
Si rammenta che in favore delle aziende armatoriali, di quelle della pesca (per i marittimi italiani e comunitari componenti gli equipaggi), nonché delle aziende concessionarie di servizi di bordo ex art. 17, legge n. 856 del 1986 (per i propri dipendenti italiani e comunitari imbarcati) operano le disposizioni in materia di sgravi contributivi di settore previste dalla normativa vigente[3].
6. ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E ALIQUOTE CONTRIBUTIVE.
Come detto, i datori di lavoro tenuti dal 1° gennaio 2014 a versare all’INPS i contributi di malattia e/o maternità, già operano con l’Istituto per il versamento degli altri contributi obbligatori dovuti per i propri dipendenti.
In linea generale, per tali datori di lavoro è accesa una posizione contributiva unica, assunta a riferimento per il pagamento mensile della contribuzione (F24) e la trasmissione della denuncia contributiva (UniEmens), anch’essa a cadenza mensile.
L’assolvimento della contribuzione si caratterizza, tuttavia, per la presenza di alcune specificità che, di seguito, si richiamano.
6.1 Imprese armatoriali e della pesca.
Ai sensi dell’art. 10, della legge n. 413 del 1984, per la gestione di ciascuna nave, le imprese armatoriali e della pesca sono tenute all’apertura di una posizione contributiva, che deve essere presa a riferimento esclusivamente per l'assolvimento dell'obbligo contributivo relativo ai componenti l'equipaggio della singola nave e limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo[4].
La competenza territoriale delle Strutture periferiche è individuata in ragione della dislocazione dell'Ufficio marittimo nelle cui matricole e registri risulta iscritta la nave.
Peraltro, si rammenta che, previa autorizzazione dell'Istituto, gli adempimenti relativi ad una pluralità di navi possono essere assolti in un'unica posizione contributiva, nei casi previsti dall'art. 172 bis del Codice della navigazione[5].
Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 della legge n. 413 del 1984, l’assolvimento della contribuzione avviene con periodicità mensile, entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi medesimi si riferiscono.
Di seguito, si riepilogano i CSC ed i CA che caratterizzano le posizioni contributive nave, nonché la misura delle aliquote di malattia e maternità dovute per i componenti gli equipaggi.
Imprese armatoriali | |||
---|---|---|---|
C.S.C. |
C.A |
Aliquota ctr MAL da gennaio 2014 |
Aliquota ctr MAT da gennaio 2014 |
1.15.02 |
2,22% |
0,46% |
|
1.15.02 |
Con c.a. 2X |
2,22% |
0,46% |
2.01.01 |
Con c.a. 6Z (posizione relativa al personale marittimo imbarcato sui traghetti gestiti da Ferrovie dello Stato S.p.A.) |
2,22% |
0,46% |
Imprese della pesca marittima | |||
---|---|---|---|
C.S.C. |
C.A |
Aliquota ctr MAL da gennaio2014 |
Aliquota ctr MAT da gennaio 2014 |
1.20.01 |
2,22% |
0,46% |
|
1.20.01 |
Con c.a. 3W e 3Z |
2,22% |
0 (*) |
(*) Aliquota azzerata in forza degli esoneri di cui alle 23 dicembre 2000 n. 388 e 23 dicembre 2005 n. 266.
Si ricorda, inoltre, che per i dipendenti non marittimi, le imprese armatoriali e della pesca assolvono ordinariamente, e senza differimento temporale, gli obblighi contributivi su una diversa posizione, avente le seguenti caratteristiche:
Imprese armatoriali | |
---|---|
C.S.C. |
C.A |
1.15.02 |
2N |
Imprese della pesca | |
---|---|
C.S.C. |
C.A |
1.21.01 |
A far data dal 1° gennaio 2014, su queste posizioni dovranno essere versate anche le contribuzioni di malattia e maternità riferite ai seguenti soggetti:
a) personale tecnico ed operaio imbarcato;
b) personale di comandata;
c) addetti agli uffici delle società di navigazione.
Come anticipato[6], per i soggetti di cui alla lettera c), gli obblighi contributivi riguardano la sola contribuzione di maternità.
6.2 Imprese concessionarie di servizi di bordo autorizzati, ex art.17, legge n. 856 del 1986[7] e successive modificazioni.
Per dette imprese, si ricorda che – per ogni singolo appalto – deve essere accesa una posizione contributiva relativa al personale impiegato nell’appalto medesimo.
Concessionari di servizi di bordo autorizzati | |||
---|---|---|---|
C.S.C. |
C.A |
Aliquota ctr MAL da gennaio 2014 |
Aliquota ctr MAT da gennaio 2014 |
1.15.02 |
1X |
2,22% |
0,46% |
7.07.09 |
1X |
2,22% |
0,46% |
Si ribadisce che, per il personale occupato sulle posizioni contraddistinte con CSC 7.07.09 e CA 1X, gli adempimenti contributivi vanno assolti mensilmente, senza il differimento dei 60 giorni di cui alla citata legge n. 413 del 1984.
6.3 Aziende navigazione aerea.
Le imprese di navigazione aerea, per il personale di volo, assolvono la contribuzione su posizioni contributive contraddistinte dalle seguenti caratteristiche:
Imprese di navigazione aerea | ||
---|---|---|
C.S.C. |
C.A |
Aliquota ctr MAT da gennaio 2014 |
1.15.04 |
0,46% |
|
1.15.04 |
Con c.a. 2X |
0,46% |
Dal 1° gennaio 2014, su queste posizioni dovrà essere versata ordinariamente, e senza differimento temporale, anche la contribuzione di maternità.
6.4 Concessionari dei servizi radiotelegrafici di bordo e aziende non armatoriali che forniscono il personale tecnico/operaio imbarcato.
Le imprese di cui trattasi possono avere alle proprie dipendenze lavoratori che, pur non essendo marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare, sono comunque soggetti all’Assicurazione di malattia della gente di mare di cui alla legge n. 831 del 1938, in quanto chiamati a svolgere la propria prestazione lavorativa a bordo di navi.
Per tali soggetti, i datori di lavoro interessati provvederanno ad assolvere le contribuzioni di malattia e maternità sulla posizione contributiva già utilizzata per gli altri dipendenti, secondo le modalità riportate al successivo punto 7.1.
7. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS.
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, i datori di lavoro interessati dalle disposizioni introdotte dal citato decreto legge n. 76 del 2013 si atterranno alle modalità (es. codici qualifica, tipo lavoratore, ecc…) contenute nel documento tecnico, cui - quindi - si rimanda.
Le contribuzioni di malattia e/o maternità dovranno essere aggiunte alle altre dovute in relazione alla classificazione dell’azienda e alle sue caratteristiche contributive.
7.1 Compilazione del flusso UniEmens per alcune particolari categorie di lavoratori.
Ai fini della compilazione delle denunce individuali riferite ai soggetti di cui al precedente punto 6.4, è stato istituito il nuovo codice <tipo lavoratore> IMavente il significato di ”lavoratore non marittimo imbarcato”; il citato codice dovrà essere utilizzato per i soli periodi di effettivo imbarco dei lavoratori di cui trattasi.
8. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI EROGATE DALL’INPS.
Si elencano di seguito le prestazioni previdenziali, già erogate dal disciolto Ipsema, di competenza Inps.
Le prestazioni vengono erogate attualmente in modalità diretta con eccezione del Gruppo Ferrovie dello Stato con il quale è stato stipulato un protocollo d’intesa che prevede l’anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio. Analogo accordo è stato stipulato con Crociere Mercurio Srl e con Air Sea Holiday GmbH. Con successivo messaggio verranno comunicate apposite istruzioni in merito.
A tale proposito, si precisa che, dopo una prima fase transitoria durante la quale verranno conservate le modalità sino ad oggi in uso presso Inail – Settore navigazione l’Inps provvederà a fornire ulteriori istruzioni al fine di uniformare ove possibile la gestione degli assicurati ex-Ipsema alle prassi attualmente seguite per la generalità dei lavoratori.
8.1 Indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale.
L’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale (art. 6 della legge 24 aprile 1938, n. 831) è la prestazione economica erogata ai componenti degli equipaggi assicurati nel caso di malattia che si manifesta durante l’imbarco impedendo la prosecuzione della navigazione. La misura delle prestazione è pari al 75% della retribuzione corrisposta all’assistito dal proprio datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 10 della citata legge n. 831 del 1938. Attualmente viene presa a riferimento la retribuzione percepita nei trenta giorni precedenti allo sbarco, la cui data è quella annotata sui ruoli dell’equipaggio. Se l’assicurato ha lavorato per un periodo inferiore a 30 giorni, gli elementi fissi della retribuzione sono rapportati al mese. L’indennizzo viene corrisposto non oltre dodici mesi dallo sbarco. La prestazione viene erogata a partire dal giorno successivo allo sbarco per tutti i giorni di prognosi (comprese le festività) fino alla guarigione clinica e comunque fino al massimo, come già detto, di un anno. Se il medico non lo ritiene necessario, il lavoratore non viene sbarcato e la malattia viene retribuita dal datore di lavoro. Qualora invece si ravvisi la necessità dello sbarco, è necessario che il marittimo proceda alla regolarizzazione dello stesso sottoponendosi a visita presso il Servizio assistenza sanitaria ai naviganti (SASN) di competenza ovvero presso un medico fiduciario.
La denuncia corredata dal certificato medico deve essere effettuata nel giorno stesso dello sbarco.
In caso di malattia il lavoratore deve quindi:
informare il comandante della nave o l’armatore;
sottoporsi a visita medica;
trasmettere all’Inps e al datore di lavoro, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero direttamente alla Struttura Inps competente – secondo quanto precisato al successivo paragrafo 11 - il modello di denuncia (in originale), contenente tra l’altro il primo rapporto medico. Il suddetto documento deve essere inviato entro 48 ore dalla redazione del rapporto stesso per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. Qualora la documentazione medico legale sia inviata con immotivato ritardo, l’indennità giornaliera è corrisposta dal giorno dell’invio;
trasmettere all’Inps e al datore di lavoro, nei tempi e nelle medesime modalità indicate al punto precedente, eventuali certificati relativi allo stesso evento e contenenti ulteriori periodi di prognosi;
rispettare le fasce orarie di reperibilità previste dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 di tutti i giorni di prognosi, compresi i festivi, per consentire il controllo medico domiciliare. Ai sensi del decreto ministeriale 27 maggio 1987, le visite fiscali sul personale navigante vengono disposte d’ufficio dal Ministero della Sanità ed in particolare dal SASN competente o su richiesta dell’impresa di navigazione attraverso il SASN. In caso di assenza ingiustificata del marittimo è prevista la decadenza dal diritto al trattamento economico, per la durata di 10 giorni. In caso di seconda assenza l’indennità giornaliera si riduce nella misura del 50% per l’ulteriore periodo. Per l’assenza ingiustificata ad una terza visita di controllo l’indennità viene interamente sospesa dalla data della visita stessa. Può essere ripristinata dalla data in cui il marittimo si sottopone a visita di controllo.
L'assenza può essere giustificata solo dalla necessità di effettuare accertamenti sanitari, visite mediche urgenti o per cause di forza maggiore. L’assenza ingiustificata viene sanzionata secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.
L’armatore – e per lui il comandante della nave - deve:
provvedere allo sbarco;
comunicare, entro 10 giorni, i dati retributivi degli ultimi 30 giorni precedenti lo sbarco avendo cura di allegare le buste paga e il contratto del lavoratore. L’operatore procede, ove possibile, al pagamento di un acconto (paga provvisoria) calcolato su una paga media prevista fino alla comunicazione dei dati retributivi. Per alcune tipologie di lavoratori (settore pesca) sono previsti salari convenzionali.
I controlli effettuati dall’operatore ai fini dell’indennizzo vertono sulla congruità dei dati salariali comunicati e sulla data dello sbarco. Questa viene registrata dalla Capitaneria di porto e deve coincidere con la data di fine del periodo retribuito comunicato dal datore di lavoro.
8.2 Indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare.
La malattia complementare è un istituto caratteristico del settore marittimo la cui disciplina normativa è dettata dall’art. 7 della citata legge n. 831 del 1938. L’origine storica dell’istituto va ricercata nell’esigenza di garantire una copertura assicurativa del lavoratore per le malattie contratte a bordo, che si manifestino entro i 28 giorni dallo sbarco.
Nel corso del tempo tale prestazione è stata estesa a tutte le patologie che si manifestino comunque entro il periodo indicato. L’indennizzo viene corrisposto a decorrere dal quarto giorno successivo alla data della denuncia, per la durata massima di un anno dall’annotazione dello sbarco sul ruolo, nella misura del 75% della retribuzione secondo quanto previsto dall’art. 10 della citata legge n. 831 del 1938. Attualmente si considera la retribuzione in godimento nei trenta giorni precedenti lo sbarco. La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per 30 la retribuzione mensile effettivamente corrisposta nei 30 giorni antecedenti l’ultimo sbarco.
Hanno diritto alle prestazioni della gestione complementare solo gli equipaggi delle navi da traffico munite di ruolo d’equipaggio, dei rimorchiatori di alto mare e delle navi di stazza lorda superiore a 200 tonnellate addette alla pesca fuori dal Mediterraneo.
E’ onere del lavoratore trasmettere il modello di denuncia (in originale), contenete tra l’altro il primo rapporto medico (entro 48 ore dal rilascio per non incorrere nelle sanzioni previste), con le informazioni necessarie per l’erogazione della prestazione, nelle medesime modalità indicate con riferimento alla Indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale. Il lavoratore è inoltre obbligato a rispettare le fasce di reperibilità (ore 10.00-12.00 e 17.00-19.00) per tutti i giorni di durata della prognosi.
Particolare attenzione è richiesta anche in tale caso per quanto concerne la data dello sbarco che non risulta dal modello inviato (che non contiene per tale tipologia di dichiarazione i dati della Capitaneria di porto). L’operatore è tenuto a controllare pertanto la data dello sbarco sul libretto di navigazione e nella denuncia dei dati retributivi del datore di lavoro.
Il datore di lavoro è obbligato a trasmettere i dati retributivi degli ultimi 30 giorni precedenti lo sbarco avendo cura di allegare le buste paga e il contratto.
8.3 Indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro.
I marittimi in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita hanno diritto, oltre alle prestazioni previste dai titoli precedenti, alla corresponsione di un’ indennità giornaliera per inabilità temporanea da malattia che si manifesta dopo il 28° giorno ed entro il 180° giorno dallo sbarco.
La comunicazione dell’evento avviene nelle medesime modalità previste per le precedenti prestazioni ovvero mediante il modello di denuncia (in originale), contenete le informazioni necessarie per l’erogazione della prestazione e il primo rapporto medico, da inviare entro 48 ore dal rilascio.
Decorre dal quarto giorno successivo a quello della denuncia della malattia, ed è corrisposta nella misura del 50% (per i primi 20 giorni) e del 66,66% (dal 21° al 180° giorno) della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia.
8.4 Congedo di maternità.
Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico sulla maternità) si applica integralmente anche per tale tipologia di lavoratori.
L’indennità economica di congedo per maternità è la prestazione erogata alla lavoratrice madre, indipendentemente dalla qualifica rivestita, per un periodo complessivo di cinque mesi. L’indennità è riconosciuta alle lavoratrici madri, anche, nel caso di adozione e affidamento.
In particolare, gli artt. 16 e 20 del citato Testo Unico sulla maternità, disciplinano le modalità di fruizione del periodo di congedo, prevedendo altresì la possibilità di flessibilità dello stesso. Si rinvia, inoltre, all’art. 17 per quanto concerne l’interdizione anticipata o posticipata al lavoro in favore della lavoratrice dipendente.
L’indennità viene calcolata nelle medesime modalità previste per la generalità dei lavoratori ed è pari all’80% della retribuzione relativa al mese precedente l’inizio dell’astensione dal lavoro. I dati relativi alla retribuzione vengono comunicati dal datore di lavoro all’Inps.
Si precisa che, per quanto non espressamente previsto nella presente circolare, si fa rinvio alle principali istruzioni operative adottate in materia dall’Inps.
In una prima fase transitoria la domanda di congedo di maternità verrà inviata secondo le modalità attualmente in uso, corredata dai dati retributivi comunicati dal datore di lavoro, nonché del certificato medico di gravidanza. Terminata tale fase, saranno fornite istruzioni in merito alla presentazione della domanda di maternità secondo le modalità telematiche già previste dall’Istituto.
8.5 Congedo di paternità.
Al padre lavoratore spetta il diritto al congedo di paternità, in alternativa alla madre lavoratrice, nei casi previsti dall’art. 28 Testo Unico citato. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
L’indennità per congedo di paternità è pari all’80% della retribuzione relativa al mese precedente l’inizio dell’astensione dal lavoro.
Per quanto concerne la trasmissione della domanda relativa al congedo di paternità si richiamano le istruzioni fornite nel paragrafo 8.4, ultimo capoverso, sia per la fase transitoria che per quella successiva.
8.6 Congedo parentale.
Nei primi otto anni di vita del bambino il padre e la madre lavoratori dipendenti hanno diritto ad usufruire di un periodo di astensione dal lavoro per cure del bambino come previsto dall’ art. 32 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151. L’art. 36 del citato decreto riconosce il congedo parentale anche in caso di adozione o affidamento.
L’indennità è pari al 30% della retribuzione e spetta per un periodo massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, entro il terzo anno di età del bambino (in caso di adozione o affidamento, entro tre anni dall’ ingresso in famiglia).
Per i periodi eccedenti i sei mesi e per quelli fruiti dopo i tre anni del bambino, l’indennità è erogata a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo pensionistico in vigore, con esclusione della prima casa di abitazione e dei periodi richiesti.
Per quanto concerne la trasmissione della domanda relativa al congedo parentale si richiamano le istruzioni fornite nel paragrafo 8.4, ultimo capoverso, sia per la fase transitoria che per quella successiva.
8.7 Riposi giornalieri per allattamento.
La lavoratrice madre ha diritto a fruire, entro il primo anno di età del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del bambino, di 2 ore di riposo giornaliero se la giornata lavorativa è pari o superiore alle sei ore o 1 ora se l'orario lavorativo è inferiore.
I riposi giornalieri competono, ai sensi dell’art. 40 del Testo Unico citato, anche al padre quando i figli sono affidati allo stesso o in caso di morte o di grave infermità della madre o in alternativa alla stessa nei casi in cui non intenda avvalersene ovvero non è lavoratrice dipendente o è casalinga.
In caso di parto plurimo le ore di permesso sono raddoppiate - a prescindere dal numero di gemelli - e le ore aggiuntive rispetto a quelle attuali possono essere utilizzate dal padre anche durante il congedo di maternità della madre.
Per quanto concerne la trasmissione della relativa domanda si richiamano le istruzioni fornite nel paragrafo 8.4, ultimo capoverso, sia per la fase transitoria che per quella successiva.
8.8 Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente.
Ai sensi dell’art. 4, comma 24, lett. a) della legge 28 giugno 2012, n. 92 i padri, lavoratori dipendenti, sono ammessi alla fruizione del beneficio sperimentale, per il triennio 2013-2015, secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale 22 dicembre 2012.
Ai sensi di tale normativa, in particolare, per le nascite, le adozioni e gli affidamenti, avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013, i padri lavoratori dipendenti:
- devono fruire di un giorno di congedo obbligatorio, entro il quinto mese di vita del bambino, durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, purché entro il limite temporale sopra richiamato;
- possono fruire, entro il medesimo termine, di uno o due giorni, anche continuativi, di congedo “facoltativo” a condizione che la madre lavoratrice scelga di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.
Il padre lavoratore presenta la domanda, sia in caso di congedo obbligatorio che in caso di congedo facoltativo, all’Istituto secondo le modalità previste dalla circolare n. 40 del 14 marzo 2013, allegando la dichiarazione da parte del datore di lavoro dei dati retributivi relativi al mese precedente l’inizio della prestazione. In caso di richiesta di congedo facoltativo il padre deve allegare altresì la dichiarazione rilasciata dalla madre di rinuncia ad uno o due giorni di congedo obbligatorio. La madre deve presentare tale dichiarazione anche al proprio datore di lavoro.
8.9 Permessi per assistenza disabili ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per l’assistenza di persone in situazione di disabilità grave la legge prevede permessi orari o giornalieri a favore dei familiari dei disabili gravi o del lavoratore gravemente disabile.
Nell’ambito dei soggetti beneficiari dei permessi, lavoratori dipendenti, si distinguono:
• i genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, di età inferiore ai tre anni, che possono fruire alternativamente di 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), o di un prolungamento del congedo parentale (con indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo), o di riposi orari giornalieri di 1 o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
• i genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, di età compresa tra tre e otto anni, che possono fruire alternativamente di 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), o di un prolungamento del congedo parentale (con indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo);
• i genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado di persone in situazione di disabilità grave che possono usufruire di 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore). Il diritto può essere esteso, a determinate condizioni, ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità;
• i lavoratori disabili in situazione di gravità che possono beneficiare alternativamente di riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro o di 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore.
I permessi saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta.
I requisiti richiesti per il diritto sono:
• situazione di disabilità in condizione di gravità (art. 3, comma 3, legge n. 104/92);
• rapporto di lavoro dipendente in essere con obbligo di prestazione di attività lavorativa;
• assicurazione per le prestazioni economiche di maternità;
• assenza di ricovero a tempo pieno della persona disabile in situazione di gravità salvo i casi previsti nel paragrafo 3 della circolare Inps n. 155 del 3 dicembre 2010.
Sull’argomento si fa rinvio alla sopra citata circolare n. 155 del 2010 per quanto non espressamente indicato nella presente circolare.
8.10 Congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave.
Per l'assistenza di persone con disabilità grave la legge prevede un congedo straordinario indennizzato non superiore a due anni.
Hanno titolo a fruire del congedo straordinario i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del soggetto precedente:
1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Si precisa che l’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.
Per le patologie invalidanti, in assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della salute, ai fini dell’individuazione di tali patologie si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale - Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Pari Opportunità - n. 278 del 21 luglio 2000, che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000.
I permessi retribuiti (art. 33, comma 3, legge n. 104 del 1992) e il congedo straordinario (art. 42, comma 5, del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) spettano al genitore lavoratore anche quando l'altro genitore non ne ha diritto. I suddetti permessi possono essere cumulati con il congedo parentale e con il congedo per malattia del figlio.
Se un genitore fruisce del congedo parentale, l'altro può avere diritto nello stesso periodo ai permessi mensili per i figli con disabilità, trattandosi di due istituti diversi. Va precisato che non è possibile cumulare i permessi ed il congedo parentale da parte dello stesso genitore con riferimento allo stesso figlio nella medesima giornata.
I permessi retribuiti e il congedo straordinario possono essere riconosciuti solo dalla data di presentazione della domanda.
In una prima fase transitoria la domanda per la fruizione dei permessi retribuiti o del congedo straordinario dovrà essere inviata secondo le modalità fino ad oggi in uso, corredata dei dati retributivi comunicati dal datore di lavoro. Terminata tale fase, verranno fornite istruzioni in merito alla presentazione della domanda secondo le modalità in uso presso l’Inps.
Per quanto non espressamente indicato nella presente circolare sull’argomento si fa rinvio alla circolare Inps n. 32 del 6 marzo 2012.
8.11 Donazione sangue e/o midollo osseo.
Le norme che regolamentano il riposo giornaliero per donazione sangue e/o midollo osseo sono le seguenti: legge n. 584 del 13 luglio 1967, art. 1 – decreto ministeriale del 8 aprile 1968 – legge n. 107 del 4 maggio 1990, art. 13, legge 21 ottobre 2005, n. 219. Al lavoratore dipendente che cede il proprio sangue gratuitamente viene concessa una giornata di riposo (circ. n. 134367 del 28 gennaio 1981 - circ. n. 144 del 1990), regolarmente retribuita. Il diritto alla giornata di riposo spetta a tutti i lavoratori dipendenti assicurati INPS con qualsiasi qualifica e appartenenti a tutti i settori lavorativi, a prescindere dal diritto all’indennità di malattia.
Per le giornate di riposo concesse al lavoratore per effettuare donazione di sangue e di emocomponenti è previsto l’accredito figurativo (circolare n. 144 del 19 giugno 1990).
Il rimborso della retribuzione corrisposta al donatore di sangue da parte del datore di lavoro verrà effettuato, in una prima fase transitoria, secondo le modalità attualmente in uso, precisando la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
I datori di lavoro non tenuti alla denuncia contributiva tramite Uniemens devono presentare la relativa domanda, sul modello rinvenibile sul sito istituzionale dell’Istituto, unitamente alla certificazione sanitaria indicata nelle istruzioni allegate al modello medesimo.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre la fine del mese successivo a quello in cui sono state corrisposte le retribuzioni da rimborsare.
Ai sensi dell’art. 1 comma 783 della legge 296 del 2006, è necessario allegare alla domanda di rimborso la certificazione sanitaria rilasciata al lavoratore donatore dalla Struttura ospedaliera o del Centro trasfusionale autorizzato in cui è avvenuto il prelievo, da cui risultano:
• i dati anagrafici del lavoratore donatore;
• l’indicazione del giorno e dell’ora del prelievo ed il quantitativo di sangue prelevato a titolo gratuito, non inferiore a 250 grammi.
8.12 TEMPORANEA INIDONEITÀ ALL’IMBARCO CONSEGUENTE A MALATTIA COMUNE.
Tale prestazione economica, specifica del settore marittimo, è riconosciuta ai sensi della legge 16 ottobre 1962, n. 1486, cosiddetta legge Focaccia. Destinatari sono i marittimi che, al termine di un periodo di inabilità per malattia o infortunio siano giudicati temporaneamente non idonei all’espletamento dei servizi della navigazione e che necessitano di cure e terapie.
Il giudizio di idoneità/inidoneità alla navigazione compete alle Commissioni mediche permanenti di primo grado operanti presso le capitanerie di Porto. Avverso il giudizio della Commissione medica di primo grado il marittimo, l’ex Ipsema e il Ministero della Salute possono inoltrare ricorso alla Commissione medica centrale costituita presso il Ministero dei Trasporti (art. 8 della legge del 28 ottobre 1962, n. 1602).
Al marittimo è riconosciuta, per tutto il periodo dell’inidoneità fino ad un massimo di un anno dalla dichiarazione, un’indennità giornaliera nella misura del 75% della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco e già utilizzata come base di calcolo per la corresponsione dell’indennità di malattia, escludendo dal calcolo stesso i compensi di carattere straordinario.
Ciò premesso, si fa rinvio ad una circolare INPS di prossima emanazione con riferimento alle istruzioni operative in merito alla temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune.
Rimane la competenza Inail, come precisato nel successivo paragrafo 9.2, nell’ipotesi in cui la temporanea inidoneità all’imbarco sia conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale.
8.13 Regolazione contabile INAIL/INPS per l’anno 2014 (Legge Focaccia)
I contributi a carico degli armatori per la copertura delle prestazioni per “inidoneità temporanea alla navigazione”, pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo dichiarato, verranno incassati dall’INAIL.
A seguito dell’approvazione del consuntivo dell’esercizio i due Enti provvederanno alla regolazione contabile delle partite a favore dell’INPS, previa analisi da parte della Consulenza Statistica Attuariale dell’INAIL dell’incidenza delle indennità derivanti da malattia comune da quelle per infortuni e malattie professionali verificatesi nell’ultimo quinquennio.
9. ATTIVITA’ GESTITE DALL’INAIL.
9.1 Infortuni e malattie professionali.
L’INAIL esercita l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ex DPR n.1124/1965 ed eroga le relative prestazioni nei riguardi dei lavoratori marittimi componenti gli equipaggi delle navi battenti bandiera italiana e dei lavoratori comunque imbarcati a servizio della nave nonché dei lavoratori dipendenti dei concessionari di bordo.
9.2 Temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Quando la temporanea inidoneità all’imbarco sia conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, la relativa indennità è erogata dall’INAIL.
Come già indicato in premessa, l’Inps è tenuto a provvedere alla gestione diretta delle attività previste dalla norma a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Tenuto conto del tenore della legge che non prevede periodi transitori e in assenza di decreti ministeriali di attuazione della stessa, al fine di creare il minor disagio possibile per gli utenti interessati e garantire tempestività e correttezza nell’erogazione delle prestazioni in argomento, entrambi gli Istituti Inps e Inail hanno stabilito di procedere con un congruo periodo di collaborazione operativa e gestionale delle istanze che perverranno anche nel corso del 2014.
Ciò premesso, gli eventi verificatisi nel corso del 2013, che richiedono una trattazione anche nel corso del 2014 verranno gestiti dall’Inail fino al 31 dicembre 2013 e successivamente dall’Inps con conseguente trasmissione della relativa documentazione.
11. STRUTTURE TERRITORIALI COINVOLTE.
Nell’ottica di garantire il minor disagio possibile agli utenti interessati, l’Inps intende confermare, almeno in una prima fase, l’operatività inerente la gestione delle domande di prestazioni e l’erogazione delle relative indennità nelle città già sedi dell’ex IPSEMA.
In questo senso le istanze di servizio dovranno pervenire alle Direzioni provinciali dell’Inps di Napoli, Palermo, Genova e Trieste e Bari che provvederanno alla loro gestione e alla erogazione della relativa prestazione.
Saranno coinvolte altresì la Direzione Provinciale di Messina e l’Agenzia di Mazara del Vallo (entrambe a supporto della Direzione provinciale di Palermo),
nonché l’Agenzia di Molfetta a supporto della Direzione provinciale di Bari.
In tabella sono riportati gli ambiti di competenza delle strutture coinvolte:
DP GENOVA |
Competente per le pratiche di malattia e maternità dei marittimi che sono imbarcati su navi iscritte nei porti della Liguria, della Toscana, del Lazio fino Gaeta; competente altresì per l’erogazione delle indennità di maternità di tutto il personale di volo. |
---|---|
DP NAPOLI |
Competente per le pratiche di malattia e maternità dei marittimi che sono imbarcati su navi iscritte nei porti del Lazio a sud di Gaeta, della Sardegna, della Campania, della Basilicata, della Calabria della Puglia. |
DP PALERMO |
Competente per le pratiche di malattia e maternità dei marittimi che sono imbarcati su navi iscritte nei porti della Sicilia. |
DP Messina |
Competente per le pratiche di malattia e maternità dei marittimi che sono imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi di competenza della sede di Palermo e residenti/domiciliati nelle province orientali della Sicilia e della Calabria. |
AG. Mazara del Vallo |
Competente per le pratiche di malattia e maternità dei marittimi che sono imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi di competenza della sede di Palermo e residenti/ domiciliati nelle province di Trapani e arcipelago delle Egadi e Pantelleria, Agrigento e arcipelago delle Pelagie, Caltanissetta, Enna, regione Puglia, regione Basilicata. |
DP TRIESTE |
Competente per le pratiche di malattia e maternità dei marittimi che sono imbarcati su navi iscritte nei porti del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, dell’ Emilia Romagna, delle Marche, dell’Abruzzo, del Molise fino a Termoli. |
DP BARI AG. Molfetta |
Competente per le pratiche di malattia e maternità dei marittimi che sono imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi di competenza della sede di Napoli e residenti/domiciliati nelle regioni Puglia, Calabria, Basilicata, Molise, Marche, Umbria e Abruzzo. |
La distribuzione dei carichi di lavoro qui riportata ha validità per la durata del periodo transitorio durante il quale verrà attuata, grazie alla collaborazione e all’affiancamento dell’INAIL, la professionalizzazione degli operatori INPS e la gestione del passaggio di consegne e di pendenze amministrative.
Alla conclusione del citato periodo transitorio, che potrà avvenire presumibilmente entro il 30 giugno 2014, sulla scorta dei risultati del monitoraggio effettuato durante questa fase e tenuto anche conto della distribuzione territoriale degli utenti interessati, seguirà una distribuzione più omogenea dei carichi di lavoro sul territorio nazionale della quale verrà data notizia con apposita comunicazione.
12. VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’.
A seguito della ricognizione dei carichi di lavoro al 31 dicembre 2013, come stima delle giacenze e del pervenuto e, sulla base della previsione di pervenuto, ciascuna Direzione Provinciale, presso cui vengono lavorate le prestazioni ex IPSEMA, dovrà programmare per l’anno 2014, il relativo impiego delle risorse umane.
A partire dal mese di gennaio 2014 verranno istituiti nell’ambito della procedura VERIFICA, che raccoglie i dati di produzione dalle diverse fonti di alimentazione, tre nuovi codici riferiti alle prestazioni ex IPSEMA
• Indennità per malattia complementare
• Indennità per malattia fondamentale
• Indennità di maternità
In ogni caso, in attesa dell’implementazione della procedura e, quindi della conseguente rilevazione automatizzata, i predetti codici dovranno essere caricati manualmente. Le attività che le Direzioni provinciali interessate dovessero svolgere nel corso del restante periodo del 2013 saranno rilevate manualmente a chiusura del consuntivo 2013 con modalità che saranno tempestivamente comunicate.
Contestualmente, entro il primo trimestre 2014, verrà avviata la misurazione di tali attività con attribuzione del relativo coefficiente di omogeneizzazione, secondo le modalità in uso all’Istituto.
13. FORMAZIONE.
La gestione diretta delle attività ereditate dal disciolto IPSEMA necessita di un percorso di formazione finalizzato a trasferire al personale addetto le specifiche conoscenze normative, procedurali ed operative.
Le iniziative formative saranno destinate principalmente, almeno in una prima fase, al personale delle Strutture territoriali direttamente coinvolte (punto 11 della presente circolare) e prevedono l’utilizzo di diverse metodologie a seconda dell’obiettivo formativo da perseguire.
Il percorso in argomento è stato avviato con il corso on the job di cui al messaggio n. 20047 del 5 dicembre 2013. Con appositi messaggi si darà comunicazione delle ulteriori iniziative che saranno messe in campo a supporto del trasferimento delle competenze necessarie.
Come citato in premessa, in una prima fase, la gestione delle attività avverrà da parte dell’INPS secondo le modalità già in uso presso l’INAIL.
Le procedure sono in corso di sistemazione per l’efficace installazione degli stessi negli specifici ambienti tecnologici, per l’integrazione con le altre applicazioni gestionali già presenti in tali ambienti e per l’attivazione delle sole funzioni relative alle prestazioni di proprio interesse.
In particolare, con riferimento ai programmi esposti su Internet, l’INPS renderà disponibile sul proprio sito WEB esclusivamente:
- Denuncia prima iscrizione (limitatamente alla denuncia delle nuove unità);
- Visualizza denunce prima iscrizione;
- Comunicazione variazioni anagrafiche;
- Denuncia cessazione attività;
- Denuncia delle retribuzioni (esclusivamente per la parte relativa alla comunicazione delle retribuzioni percepita dai lavoratori ai fini del calcolo delle prestazioni di competenza INPS).
Non sarà pertanto possibile utilizzare i programmi esposti sul sito WEB dell’INPS per le funzioni relative alla gestione dei contributi, per le quali si rimanda agli specifici paragrafi della presente circolare.
I datori di lavoro, già in possesso delle credenziali d’accesso rilasciate dall’INAIL per l’utilizzo dei servizi sopra elencati, potranno accedere agli analoghi servizi esposti sul sito WEB dell’INPS con le medesime credenziali.
I datori di lavoro non ancora in possesso di tali credenziali si dovranno rivolgere alla propria sede INPS.
Nella fase transitoria, al fine di mantenere tutti i canali precedentemente utilizzati dai datori di lavoro, la denuncia delle retribuzioni potrà essere fatta pervenire alle sedi interessate anche attraverso l’invio della stessa alla casella di posta certificata della sede di competenza. Gli indirizzi delle caselle di posta elettronica certificata sono disponibili sul sito dell’INPS www.inps.gov.it, al percorso “Le sedi INPS” – “Posta certificata”.
Al termine della fase transitoria, con successiva circolare verranno comunicate le modalità operative per la descrizione del processo attualmente in corso di aggiornamento sia per l’adeguamento normativo che per la loro conformità ai nuovi principi del modello organizzativo.
15. ISTRUZIONI CONTABILI.
La rilevazione contabile dei fatti amministrativi derivanti dalla riscossione dei contributi e dall’erogazione delle prestazioni temporanee a favore delle categorie in argomento è già definita con specifico piano dei conti. Pertanto, le procedure informatiche che supportano i processi amministrativi saranno opportunamente integrate per consentire le contabilizzazioni automatizzate dei contributi dovuti e delle prestazioni erogate.
Il Direttore generale dell’Inps Il Direttore generale dell’Inail
Mauro Nori Giuseppe Lucibello
Allegato 1
Allegato 2
[1] Si veda il punto 1 della circolare Inps n. 60/98.
[2] Si veda il punto 2 della circolare Inps n. 23/2013.
[3] Cfr. art. 6 e 6 bis della legge 30/98 – art. 1, c. 74, L. 228/12 – art. 13, c. 5, L. 488/99.
[4] Trattasi di: ruolo di equipaggio per le navi maggiori, ruolino d'equipaggio per le navi minori e per i galleggianti, elenco d'equipaggio per le navi e per le imbarcazioni da diporto. Cfr. circolare Inps n. 56/1988.
[5] Cfr. circolare Inps n. 28/1994.
[6] Vedi punto 3.1.
[7] Cfr. circolari Inps n. 137/2002 e n. 67/2004.