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Circolare 44 del 24 marzo 2020
OGGETTO:
Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. del 17 marzo 2020, n. 70. Istruzioni contabili
SOMMARIO:
L’articolo 23, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in G.U. n. 70), ha previsto per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.P.C.M. del 4 marzo 2020, misure di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni. In alternativa rispetto allo specifico congedo parentale, è prevista la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo su indicato. Il bonus viene erogato mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Sulla base di quanto ulteriormente previsto all’articolo 25 del medesimo decreto-legge, il bonus spetta per un importo fino a 1.000 euro complessivi, anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, in alternativa al congedo parentale specifico, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
INDICE
1. Premessa
2. Ambito soggettivo di applicazione degli articoli 23 e 25 del decreto-legge n. 18/2020. Requisiti del soggetto richiedente
3. Misura del bonus per servizi di baby-sitting per nucleo familiare e verifica del limite d’età del minore
4. Modalità di compilazione della domanda
5. Erogazione del bonus per servizi di baby-sitting mediante Libretto Famiglia
6. Rendicontazione e monitoraggio della spesa
7. Istruzioni contabili
1. Premessa
Per far fronte alla grave epidemia derivante dal contagio COVID-19, con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state varate una serie di misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica.
In particolare, per effetto della chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 a decorrere dal 5 marzo 2020, è sorta l’esigenza di sostenere i lavoratori e le famiglie con iniziative quali l’ampliamento del congedo parentale, dei permessi per i portatori di handicap, nonché con la possibilità di fruizione di un bonus specificamente finalizzato all’acquisto di servizi di baby-sitting.
In tale prospettiva, si collocano le previsioni degli articoli 23 e 25 del decreto-legge citato, che riguardano il comparto dei lavoratori del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e gli autonomi. Inoltre, le medesime misure di sostegno sono estese al comparto dei lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato e per il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico, attualmente impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per tutti i soggetti sopra menzionati è stabilito il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni e in alternativa allo specifico congedo di quindici giorni, di un bonus per l’assistenza e la sorveglianza dei minori. Il beneficio spetta, con importi complessivi fino a 600 euro ovvero fino a 1.000 euro a seconda dei casi, sulla base delle modalità operative stabilite dall’INPS, a cui deve essere presentata apposita domanda.
Sulla base delle domande che saranno pervenute in ordine cronologico, l’INPS attiva il monitoraggio e comunica l’accoglimento dell’istanza fino all’esaurimento dei fondi complessivamente stanziati e destinati alla misura agevolativa.
Con successivo messaggio dell’Istituto sarà resa nota la tempistica di rilascio della procedura per l’acquisizione delle domande di bonus da parte dei cittadini e per il tramite degli intermediari abilitati.
2. Ambito soggettivo di applicazione degli articoli 23 e 25 del decreto-legge n. 18/2020. Requisiti del soggetto richiedente
Nell’ambito delle speciali norme dettate in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori per fronteggiare l’emergenza COVID-19, all’articolo 23 del decreto-legge, sono disciplinati specifici congedi e indennità che, sotto il profilo dei soggetti, sono destinati ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Le misure trovano applicazione, limitatamente all’anno 2020 e con effetto retroattivo a decorrere dal 5 marzo, data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ad opera del D.P.C.M. del 4 marzo 2020.
Al comma 8, l’articolo 23 del D. L. n. 18/2020 introduce una agevolazione alternativa al congedo destinata a sostenere le famiglie che scelgano di avvalersi, a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, per i periodi di sospensione delle attività educative e di istruzione, di un bonus per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori fino a 12 anni.
Tale prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.
La misura riguarda le medesime tipologie di soggetti destinatari del congedo e pertanto trova applicazione in favore delle seguenti tipologie di lavoratori:
dipendenti del settore privato;
iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
autonomi iscritti all’INPS.
Il bonus di cui al comma 8, sotto forma di bonus per servizi di baby-sitting, è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS; al comma 9, infatti, l’articolo 23 prevede che tale agevolazione possa essere riconosciuta anche agli iscritti a casse non gestite dall’INPS (quali, ad esempio, le casse professionali), subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari. Ad ogni modo, i soggetti interessati potranno utilizzare il modello di domanda predisposto dall’INPS, per effettuare la richiesta della prestazione, prenotando il relativo budget.
Ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge in esame sono estese ai dipendenti del settore pubblico le medesime agevolazioni, legate all’emergenza COVID-19, disposte dal decreto-legge in favore delle famiglie del settore privato di cui al citato articolo 23 del decreto-legge.
Per quanto concerne il bonus per i servizi di baby-sitting per i lavoratori pubblici, ai sensi dell’articolo 25, comma 3, la platea dei soggetti potenziali beneficiari della misura comprende i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
medici;
infermieri;
tecnici di laboratorio biomedico;
tecnici di radiologia medica;
operatori sociosanitari.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto:
sicurezza
difesa
soccorso pubblico
impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza spetta anche in questo caso, in linea generale, per l’accudimento dei figli minori fino a 12 anni di età ed è previsto, analogamente a quanto stabilito per le altre tipologie di lavoratori, in alternativa alla prestazione sotto forma di congedo specifico per un massimo complessivo di quindici giorni, rispetto alla quale, pertanto, è incumulabile.
3. Misura del bonus per servizi di baby-sitting per nucleo familiare e verifica del limite d’età del minore
Per quanto concerne la misura del bonus per sevizi di baby-sitting di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge, con riferimento alla platea dei soggetti lavoratori dipendenti, iscritti alla Gestione separata e per gli autonomi, il bonus spetta nel limite massimo complessivo di 600 euroda utilizzare per le prestazioni effettuate nel periodo.
Nel caso, invece, dei soggetti lavoratori dipendenti di cui all’articolo 25 (cfr. il paragrafo 2), il bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro.
Ciò implica che, nell’ipotesi in cui all’interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d’età prevista dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo, dovendo indicare un importo parziale per ciascun minore (ad esempio, con due figli minori di dodici anni, nel caso di un lavoratore dipendente privato, potrà essere indicato, nella domanda che sarà presentata all’INPS, un importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza dell’importo massimo erogabile pari a 600 euro).
Il beneficio per servizi di baby-sitting, previsto al comma 8 dell’articolo 23 del decreto-legge citato e al comma 3 dell’articolo 25 del medesimo decreto, compete in linea generale ai “genitori” del minore. Pertanto, in ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, si ritiene che il beneficio debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.
Per consentire all’INPS le verifiche del caso e al fine di evitare casi di doppi pagamenti della prestazione, il genitore richiedente, nella compilazione del modello di domanda per la prestazione, dovrà autodichiarare la presenza/assenza dell’altro genitore ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore.
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’Istituto effettuerà controlli sulla veridicità e completezza dei dati autodichiarati.
Per quanto concerne il limite d’età imposto dalla norma, lo stesso verrà considerato alla data del 5 marzo 2020. A partire da tale data, infatti, per effetto di quanto stabilito dal citato D.P.C.M. del 4 marzo 2020, è stata disposta la chiusura e la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Pertanto, potranno beneficiare del bonus per i servizi di baby-sitting i genitori di minori che alla data di presentazione della domanda abbiano già compiuto i 12 anni, purché tali minori alla data del 5 marzo rientrassero tra quelli agevolabili nel rispetto del limite prescritto. Si ritiene infatti che la ratio della disposizione sia di agevolare il maggior numero di famiglie possibile, con figli entro i 12 anni alla data di chiusura dei servizi scolastici stabilita con il predetto provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In via ulteriore, per effetto di quanto stabilito al comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge citato, ai fini dell’accesso al bonus per servizi di baby-sitting, il limite d’età fissato in 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La disposizione richiamata in seno all’articolo 23 vale per tutti i potenziali richiedenti il bonus nel comparto privato e in quello pubblico (ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge).
Al comma 7, dell’articolo 23, è stabilito infine che “le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari”. Si precisa, dunque, che le agevolazioni previste dalla norma competono ai genitori naturali, ma sono destinate anche ai soggetti affidatari del minore. Al riguardo, l’ampliamento deve intendersi riferito ai casi di adozione, nazionale e internazionale, per i quali l’ingresso del minore in famiglia sia verificato alla data del 5 marzo 2020, sia ai casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice. La documentazione utile all’Istituto per la verifica dei suddetti dati inerenti agli affidi dovrà essere allegata al modello di domanda per la prestazione e trasmessa all’INPS a cura del richiedente.
4. Modalità di compilazione della domanda
Al comma 10, dell’articolo 23 del decreto-legge, è disposto che le modalità operative per accedere al bonus per i servizi di baby-sitting sono stabilite dall’INPS.
Al riguardo, si fa presente che la domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:
APPLICAZIONE WEB online disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;
CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
5. Erogazione del bonus mediante Libretto Famiglia
Per poter fruire del bonus, tramite il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.
L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura:
direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali;
avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali;
tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii.
All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi connessi.
In particolare, è necessario che il prestatore compili correttamente i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni. In proposito, si ricorda che l’INPS è esente da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il pagamento non vada a buon fine a causa di eventuali errori nell’indicazione dell’IBAN.
Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).
La mancata appropriazione telematica del bonus baby-sitting, entro e non oltre gli indicati 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici, equivale alla rinuncia tacita al beneficio stesso.
La c.d. appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel “portafoglio elettronico” l’importo concessogli e di disporne per la remunerazione delle prestazioni lavorative, che devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento (tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS).
Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal prestatore all’atto della registrazione.
In conformità alle regole dettate per la fruizione dei servizi legati al Libretto Famiglia, si ricorda che le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l’ora (o suoi multipli), per cui l’importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10 (fino ad un massimo rispettivamente di 600/1.000 euro, a seconda della categoria di appartenenza del genitore richiedente il bonus).
Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.
Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.
Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.
Quanto alle istruzioni generali per l’utilizzo del Libretto Famiglia si rinvia alla circolare n. 107 del 5 luglio 2017.
Di seguito un esempio sulle modalità di fruizione del bonus tramite Libretto Famiglia.
Il beneficiario riceve la comunicazione dell’accoglimento del bonus pari all’importo richiesto il giorno 5 aprile; effettua l’appropriazione il 6 aprile; per garantire il tempestivo pagamento del compenso al lavoratore, inserisce entro il giorno 3 maggio le prestazioni lavorative già svolte, per un importo pari alla somma da corrispondere al lavoratore per le giornate di lavoro svolte; il lavoratore riceve il compenso entro il giorno 15 maggio. L’inserimento delle prestazioni in procedura successivamente alla data del 3 maggio non ne pregiudica il pagamento, che viene solo posticipato al mese successivo (il prestatore riceverà il compenso non il 15 maggio ma il 15 giugno).
In ogni caso l’INPS erogherà entro il 15 di ogni mese i compensi delle prestazioni di lavoro inserite in procedura entro il 3 di ogni mese.
Il termine ultimo per l’inserimento delle prestazioni in procedura viene fissato al 31 dicembre 2020.
Tenuto conto della ratio dell’istituto introdotto dagli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, volto ad offrire sostegno alle famiglie per la grave emergenza generata dal virus Covid-19, e della difficoltà per le stesse famiglie ad individuare un diverso lavoratore, nel caso di specie, non trova applicazione il limite di carattere generale previsto dall’articolo 54-bis, comma 5, del D.L. n. 50/2017.
Pertanto, limitatamente al presente bonus, il prestatore di lavoro occasionale remunerato con il Libretto Famiglia potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l’utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, l’utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l’assistenza e sorveglianza dei minori.
6. Rendicontazione e monitoraggio della spesa
I benefici disciplinati dall’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 (congedo e indennità per i lavoratori del settore privato, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi), sono riconosciuti nel limite complessivo di spesa di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020 (art. 23, comma 11).
Invece, per il bonus di cui all’articolo 25 (congedo e indennità per i dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato), il budget relativo è pari a 30 milioni di euro (art. 25, comma 5).
Per i benefici introdotti dal decreto l’INPS provvederà al monitoraggio della spesa, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
Per quanto riguarda, in particolare, i bonus per i servizi di baby-sitting, qualora dal monitoraggio emerga il superamento dei limiti di spesa fissati dalla norma, l’INPS procederà a ricevere le domande con riserva di ammissione e, solo in caso di ulteriori risorse disponibili, le domande potranno essere accolte e poste in pagamento con la modalità di erogazione del Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017.
7. Istruzioni contabili
Con un successivo messaggio saranno pubblicate le istruzioni contabili relative ai pagamenti delle prestazioni illustrate nella presente circolare.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele