Home Prestazioni a sostegno del reddito Sostegno del reddito Soccorso alpino Norme Circolari Inps CI 2010 Circolare 91 del 9 luglio 2010
-
Adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro
-
Beneficiari
-
Domanda e decadenza
-
Indennità spettante
-
Modalità di presentazione della domanda di rimborso della retribuzione per operazioni o esercitazioni di soccorso alpino e/o speleologico
-
Requisiti per il diritto
-
Volontari del soccorso alpino e speleologico
- Dettagli
- Visite: 32716
Circolare 91 del 9 luglio 2010
Oggetto:
Contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli per l’anno 2010.
Allegati n. 1
SOMMARIO:
1. Contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli, da versare per l’anno 2010.
2. Contributi volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
3. Chiarimenti.
4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD.
1) Contributi volontari dovuti dai lavoratori dipendenti non agricoli, da versare per l'anno 2010
L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio- dicembre 2008 ed il periodo gennaio-dicembre 2009 è risultata dell’ 0,70%.
Le retribuzioni medie settimanali su cui sono calcolati i contributi volontari per l’anno 2010 subiscono pertanto lo stesso aumento percentuale.
L’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 184/97 dispone che l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, e successive modificazioni.
Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2010:
la retribuzione minima settimanale è pari a € 184,39;
la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva del 1% (art. 3 L. 438/92) è di € 42.364,00;
il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo è di € 92.147,00.
Per l'anno 2010 non si è verificata alcuna variazione dell'aliquota IVS dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all'anno 2009. Conseguentemente, non sono variati i coefficienti di ripartizione dei contributi versati.
Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2007, per effetto di quanto previsto dall’ art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria da decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è pari al 27,87%.
Le aliquote IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati dopo il 31/12/1995, sono invece riepilogate - per anno solare, dal 1997 ad oggi, in ordine decrescente - nella tabella che segue. Con l’occasione appare utile riepilogare – per il medesimo periodo - anche i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (tetto pensionabile) ed i massimali di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995.
Anno |
Retr. minima settimanale |
Prima fascia retribuzione annua |
Massimale art. 2 co. 18, L. 335/95 |
Aliquota IVS |
2010 |
€ 184,39 |
€ 42.364,00 |
€ 92.147,00 |
31,37% |
2009 |
€ 183,10 |
€ 42.069,00 |
€ 91.507,00 |
“ |
2008 |
€ 177,42 |
€ 40.765,00 |
€ 88.669,00 |
30,87% |
2007 |
€ 174,46 |
€ 40.083,00 |
€ 87.187,00 |
“ |
2006 |
€ 171,03 |
€ 39.297,00 |
€ 85.478,00 |
30,07% |
2005 |
€ 168,17 |
€ 38.641,00 |
€ 84.049,00 |
“ |
2004 |
€ 164,87 |
€ 37.883,00 |
€ 82.401,00 |
29,57% |
2003 |
€ 160,85 |
€ 36.959,00 |
€ 80.391,00 |
“ |
2002 |
€ 157,08 |
€ 36.093,00 |
€ 78.507,00 |
29,07% |
2001 |
£ 296.140 |
£ 68.048.000 |
£ 148.014.000 |
“ |
2000 |
£ 288.640 |
£ 66.324.000 |
£ 144.263.000 |
28,57% |
1999 |
£ 284.100 |
£ 65.280.000 |
£ 141.991.000 |
“ |
1998 |
£ 279.080 |
£ 64.126.000 |
£ 139.480.000 |
28,17% |
1997 |
£ 274.420 |
£ 63.054.000 |
£ 137.148.000 |
28,37% |
2) Contributi volontari dovuti dagli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD e dagli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33,00 %.
Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai fondi complementari:
per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva se non hanno aderito ai fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%;
per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al 37,70% (a seguito della riduzione prevista dall’art. 1 del D.Lgs. 164/1997);
per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (32,70%) maggiorata del contributo addizionale previsto dall’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164 (5%), pari al 37,70%.
Per individuare l’aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice “tipo lavoratore” indicato nelle denunce annuali e/o mensili:
X3 = aliquota IVS del 40,82%
Y3 = aliquota IVS del 37,70%
Z3 = aliquota IVS del 37,70%
3) Chiarimenti
3.1. Compatibilità fra prosecuzione volontaria e lavoro occasionale di tipo accessorio (buoni lavoro/voucher).
Il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e s.m.i., ha disciplinato negli artt. 70-74 le prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti, stabilendo al comma 4 dell’art. 72, che la contribuzione relativa affluisca alla Gestione Separata oppure, nel caso di prestazioni rese nell’ambito dell’impresa familiare, ai sensi del comma 4 bis , art. 72, al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Il comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 184, dispone che non possa essere ammessa contribuzione volontaria per contestuali periodi di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, lavoratori autonomi e liberi professionisti.
La natura della prestazione di carattere accessorio, delineata nella norma che la disciplina quale attività lavorativa che configura rapporti di natura meramente accessoria e occasionale, esclude che i lavoratori interessati possano essere ricompresi nelle categorie individuate dal comma 2 dell’ art. 6 del citato decreto legislativo e pertanto non si ravvisa incompatibilità tra prosecuzione volontaria e contribuzione proveniente da lavoro occasionale accessorio, affluita alla Gestione Separata o al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti.
3.2 Versamenti volontari ed indennizzo cessazione attività commerciale (art. 1 del D. Lgs 207/1996 e s.m.i).
I periodi di godimento dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale sono utili, come stabilito al punto 5.4 della Circolare n. 20 del 21 Gennaio 2002, per il conseguimento dei requisiti di assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione, da computare nell'ambito della Gestione degli esercenti attività commerciali e possono quindi essere assimilati a contribuzione figurativa utile per il diritto a pensione.
Ne consegue che la contribuzione volontaria versata contemporaneamente ai periodi di godimento dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale è indebita, in quanto coincidente con periodi già coperti da contribuzione figurativa, e deve essere rimborsata, come disposto al punto 9 della Circolare n. 312 del 3 agosto 1972 .
3.3 Copertura dei periodi di lavoro socialmente utile mediante versamenti volontari.
Come noto, secondo l’art. 8, comma 19, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3 del medesimo articolo sono efficaci ai soli fini dell'acquisizione del diritto a pensione.
Si tratta, nello specifico, dei periodi decorrenti dal 1° agosto 1995, posto che ai periodi compresi entro il 31 luglio 1995 è riconosciuta la copertura figurativa di cui all’art. 7, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione.
L’art. 8, comma 19, del DLgs. n. 468/1997 stabilisce altresì che i periodi in argomento possano essere riscattati ai fini della misura della pensione “ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184”.
Per effetto del rinvio operato dal comma 19 dell’articolo 8 a disposizioni che disciplinano l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, si è posta la necessità di chiarire quale dovesse essere la tipologia della contribuzione di copertura dei predetti periodi di attività: mediante il riscatto, in tal senso disponendo il D.Lgs. 468/1997, attraverso versamenti volontari, per il rinvio operato dal medesimo decreto agli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. 184/1997, ovvero se la copertura contributiva potesse avvenire ricorrendo all’esercizio, in alternativa, di entrambe le facoltà.
In merito a quanto precede, su conforme parere del Ministero del Lavoro, si chiarisce che la copertura assicurativa dei periodi in argomento è possibile avvalendosi delle due diverse modalità (riscatto o versamenti volontari).
Per quanto riguarda alla copertura contributiva mediante riscatto si rinvia alla circ. n. 33 del 5 marzo 2010.
Per quanto attiene la copertura mediante versamenti volontari, la stessa è possibile per i soli periodi di lavoro socialmente utile collocati dalla decorrenza dalla relativa autorizzazione (1° sabato successivo alla domanda), rilasciata sulla base dei medesimi requisiti contributivi ed applicando gli stessi criteri previsti per la generalità delle autorizzazioni alla prosecuzione volontaria, compresa la facoltà di cui all’art. 6, comma 1, del DLgs. n. 184/1997, esercitabile relativamente ai periodi di LSU collocati nel semestre antecedente la domanda, se privi di copertura assicurativa.
Si precisa che i periodi di lavoro socialmente utile vanno esclusi sia ai fini della verifica del requisito contributivo necessario all’autorizzazione, sia dalla base di calcolo del contributo volontario.
Nulla deve intendersi modificato in merito a criteri e modalità di versamento dei contributi volontari ed ai normali termini di decadenza.
In deroga ai criteri di carattere generale di cui all’art. 6, comma 2, DLgs. n. 184/1997, i versamenti volontari in esame sono compatibili con la concomitante contribuzione figurativa, riconosciuta ai soli fini del diritto a pensione, ed esplicano effetti ai fini della misura della prestazione.
Tenuto conto della specificità di tale contribuzione volontaria, l’autorizzazione ha efficacia a tempo determinato, in quanto il suo rilascio e la sua validità sono subordinati ai periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno.
Gli interessati, pertanto, non potranno avvalersi di tale autorizzazione per l’eventuale copertura di periodi non rientranti nel campo di applicazione del DLgs. n. 468/1997.
Le eventuali autorizzazioni alla prosecuzione volontaria, rilasciate in epoca antecedente la pubblicazione della presente circolare per copertura di periodi di lavoro socialmente utile, devono essere considerate validamente concesse, purché la relativa decorrenza non sia anteriore al 23 gennaio 1998, data di entrata in vigore del DLgs. n. 184/1997, con i limiti di efficacia già indicati.
Nell’ipotesi in cui dette autorizzazioni siano state rilasciate con decorrenza precedente a tale ultima data, si dovrà procedere alla posticipazione di tale decorrenza, fissandola al 24 gennaio 1998, primo sabato successivo alla data di entrata in vigore della norma in trattazione.
Per la lavorazione di queste istanze verrà rilasciata apposita procedura informatica.
4) Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
Si riportano di seguito le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nell’anno 2010, relative ai soggetti - distinti per categoria – autorizzati da decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 ovvero da decorrenza successiva a tale data.
COEFFICIENTI DI RIPARTO
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati entro il 31 dicembre 1995)
Decorrenza 1° gennaio 2010
CATEGORIE |
ALIQUOTE % COEF. RIPARTO |
BASE |
QUOTA PENSIONE |
TOTALE IVS |
LAVORATORI DIPENDENTI |
Aliquota |
0,11% 0,003947 |
27,76% 0,996053 |
27,87% 1,000000 |
LAVORATORI DIPENDENTI |
Aliquota Coefficienti |
0,11 % 0,004029 |
27,19 % 0,995971 |
27,30 % 1,000000 |
PESCATORI soggetti alla legge 250/58 |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,010506 |
10,36% 0,989494 |
10,47% 1,000000 |
LAVORATORI occupati in |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,010055 |
10,83% 0,989945 |
10,94% 1,000000 |
DOMESTICI |
Aliquota Coefficienti |
0,1375% 0,010579 |
12,86% 0,989421 |
12,9975% 1,000000 |
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995)
Decorrenza 1° gennaio 2010
CATEGORIE |
ALIQUOTE % COEF. RIPARTO |
BASE |
QUOTA PENSIONE |
TOTALE IVS
|
LAVORATORI DIPENDENTI |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,003507 |
31,26% 0,996493 |
31,37% 1,000000 |
LAVORATORI DIPENDENTI |
Aliquota Coefficienti |
0,11 % 0,004029 |
27,19 % 0,995971 |
27,30 % 1,000000 |
PESCATORI soggetti |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,007874 |
13,86% 0,992126 |
13,97% 1,000000 |
LAVORATORI occupati in |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,007618 |
14,33% 0,992382 |
14,44% 1,000000 |
DOMESTICI |
Aliquota Coefficienti |
0,1375% 0,008335 |
16,36% 0,991665 |
16,4975% 1,000000 |
Il Direttore Generale
Nori
Allegato N.1