Home Prestazioni a sostegno del reddito Sostegno del reddito Soccorso alpino Norme Decreti DE 2012 Decreto 8 ottobre 2012
-
Adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro
-
Beneficiari
-
Domanda e decadenza
-
Indennità spettante
-
Modalità di presentazione della domanda di rimborso della retribuzione per operazioni o esercitazioni di soccorso alpino e/o speleologico
-
Requisiti per il diritto
-
Volontari del soccorso alpino e speleologico
- Dettagli
- Visite: 23890
Decreto dell'8 ottobre 2012
Attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, relativo alla salvaguardia dei lavoratori
dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.
(GU n.17 del 21-1-2013)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, come modificato dall'art. 6, comma 2-quater, primo periodo e
comma 2-septies del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;
Visti l'art. 6, comma 2-ter, nonche' l'art. 6-bis del citato
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1°
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2012, n.
171, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti
interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette
disposizioni;
Visto l'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in
base al quale, ferme restando le disposizioni di salvaguardia
stabilite dai sopra citati commi 14 e 15 dell'art. 24 del
decreto-legge n. 201 del 2011, e dai menzionati commi 2-ter e
2-quater dell'art. 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, nonche' le
disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al suindicato
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno
2012, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del
citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel
limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorche' maturino i requisiti
per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 201:
a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede
governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla
gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori
sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori
ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in
mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita'
lunga ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223
del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad
applicarsi la disciplina in materia di indennita' di mobilita' in
vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;
b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto
indicato dall'art. 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno
2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano
titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai
predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e
ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno
di eta';
c) ai lavoratori di cui all'art. 24, comma 14 lettera d), del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011, nonche' di cui all'art. 2, comma 1, lettera d)
del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che,
antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati
autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che
perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare
la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina
vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge;
d) ai lavoratori di cui all'art. 6, comma 2-ter, del
decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 14 del 2012, che risultino in possesso dei requisiti
anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica
vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del
trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011;
Visto il comma 2, primo periodo, del surrichiamato art. 22 del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 135 del 2012, laddove dispone che con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
medesimo decreto-legge n. 95 del 2012, sono definite le modalita' di
attuazione del precedente comma 1 dell'art. 22;
Visti, altresi', il secondo e del il terzo periodo del comma 2 del
summenzionato art. 22, laddove e' previsto che l'INPS provvede al
monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di
lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 1 del medesimo art. 22, che intendono avvalersi dei
requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima
della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del
2011 e che qualora dal predetto monitoraggio risulti il
raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione
determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 22, il predetto ente non
prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo
comma 1;
Tenuto conto dell'elaborazione effettuata dall'INPS - per le
lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 22 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e dalla direzione generale delle relazioni industriali
e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - per la lettera a) del comma 1 del medesimo art. 22 - sulla
base dei relativi elementi amministrativi di competenza, elaborazioni
trasposte nella tabella riportata nel presente decreto, che hanno
consentito di verificare la congruita' del limite numerico indicato dal comma 1 dell'art. 22 del decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, con
riferimento ai soggetti rientranti in ciascuna delle categorie dei
soggetti beneficiari ivi elencate;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione
dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
individuando, alla tabella di cui al successivo art. 6, la
ripartizione del numero complessivo dei soggetti interessati ai fini
della concessione dei benefici di cui al comma 1 del medesimo art.
22, nel limite dei 55.000 soggetti ivi complessivamente previsti.
Art. 2
1. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa
continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
alle seguenti condizioni, indicate dal comma 1 dell'art. 22 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
a) lettera a) del citato art. 22, comma 1:
lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze
occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla base
di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011,
ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli interessati ancora non
risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita'
ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, con raggiungimento dei requisiti per il
pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di
mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi
dell'art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991;
b) lettera b) del citato art. 22, comma 1:
lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 non dovevano
essere titolari della prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarieta' di settore, di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996 n. 662. Il diritto di accesso degli interessati ai
predetti fondi deve essere stato previsto da accordi stipulati alla
data del 4 dicembre 2011, e fermo restando che tali lavoratori
restano a carico dei fondi medesimi fino ai 62 anni di eta';
c) lettera c) del citato art. 22, comma 1:
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 che
devono perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
214 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
i lavoratori interessati non devono aver comunque ripreso
attivita' lavorativa successivamente all'autorizzazione alla
prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un
contributo volontario accreditato od accreditabile alla data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
d) lettera d) del citato art. 22, comma 1:
lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche
ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura
civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita'
lavorativa; lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro
il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di
incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale senza successiva
rioccupazione in qualsiasi altra attivita' lavorativa;
gli interessati devono risultare in possesso dei requisiti
anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica
vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del
2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo
entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
2. I lavoratori di cui alla lettera d) del comma 1 del presente
articolo conseguono il beneficio a condizione che la data di
cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e
oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle direzioni
territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti
individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La
documentazione da produrre per comprovare quanto precede e' indicata
al successivo art. 4.
Art. 3
1. Per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2
del presente decreto, le imprese che hanno stipulato, entro il 31
dicembre 2011, i relativi accordi governativi, comunicano, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale
delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro:
a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco nominativo dei lavoratori
licenziati o da licenziare entro il 31 dicembre 2012, indicando per
ogni lavoratore interessato la data del licenziamento;
b) entro il 31 marzo di ciascun anno successivo al 2012, l'elenco
nominativo dei lavoratori che saranno licenziati, in ciascun anno di
riferimento, in base al programma di gestione delle eccedenze,
indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento.
2. L'INPS, sulla base delle comunicazioni delle imprese di cui al
comma 1, che sono trasmesse all'Istituto dalla direzione generale
delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali entro quindici giorni dal
ricevimento, ammette - sulla base della data di licenziamento - i
lavoratori interessati al beneficio ai sensi dell'art. 22, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 4
1. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del
presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui
all'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto
di lavoro secondo le seguenti modalita':
a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di
accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di
procedura civile, l'istanza e' presentata alla direzione territoriale
del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
b) in tutti gli altri casi, l'istanza e' presentata alla
direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza
del lavoratore cessato.
2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
3. Presso le direzioni territoriali del lavoro di cui al comma 1
del presente articolo, sono istituite specifiche commissioni per
l'esame delle istanze di cui ai commi che precedono.
4. Le commissioni di cui al comma 3 sono composte da due funzionari
della direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di
presidente, nonche' da un funzionario dell'INPS, designato dal
direttore provinciale della sede dello stesso istituto.
5. Per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 3 non
sono previsti oneri a carico della pubblica amministrazione.
Art. 5
1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle commissioni di cui
all'art. 4, comma 3, del presente decreto vengono comunicate con
tempestivita' all'INPS, anche con modalita' telematica.
2. Avverso i provvedimenti delle commissioni di cui all'art. 4,
comma 3, del presente decreto l'interessato puo' presentare riesame,
entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi
alla direzione territoriale del lavoro presso cui e' stata presentata
l'istanza.
Art. 6
1. In conformita' agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il
numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio ai
sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e' determinato in 55.000 unita', ripartite come segue:
|================================|==================================|
| Tipologia di soggetti | Contingente |
| | Numerico |
|================================|==================================|
|Lavoratori destinatari di | |
|programmi di gestione delle | |
|eccedenze occupazionali con | |
|utilizzo degli ammortizzatori | |
|sociali, sulla base di accordi | 40.000 |
|stipulati in sede governativa | |
|entro il 31 dicembre 2011 | |
|[art. 2, comma 1, lettera a), | |
|del presente decreto] | |
|--------------------------------|----------------------------------|
|Fondi di solidarieta' [art. 2, | |
|comma 1, lettera b), del | 1.600 |
|presente decreto] | |
|--------------------------------|----------------------------------|
|Prosecutori volontari [art. 2, | |
|comma 1, lettera c), del | 7.400 |
|presente decreto] | |
|--------------------------------|----------------------------------|
|Lavoratori cessati ai sensi | |
|dell'art. 6, comma 2 -ter, del | |
|decreto-legge n. 216 del 2011, | |
|convertito, con modificazioni, | 6.000 |
|dalla legge n. 14 del 2012 | |
|[art. 2, comma 1, lettera d) del| |
|presente decreto] | |
|================================|==================================|
| TOTALE | 55.000 |
|================================|==================================|
Art. 7
Ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente
decreto continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennita'
di mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con
particolare riguardo al regime della durata.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 ottobre 2012
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 1, foglio n. 68