Home Prestazioni a sostegno del reddito Sostegno del reddito Soccorso alpino Norme Leggi LE 1992 Legge 162 del 18 febbraio 1992
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Requisiti per il diritto
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Volontari del soccorso alpino e speleologico
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Legge 162 del 18 febbraio 1992
Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso
alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni
di soccorso.
Vigente al: 6-12-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico del Club alpino italiano (CAI) hanno diritto ad
astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di
soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonche'
nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano
protratte per piu' di otto ore, ovvero oltre le ore 24.
2. Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero
trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si
sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. La retribuzione e'
corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facolta'
di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore
e' iscritto.
3. I volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a
percepire una indennita' per il mancato reddito relativo ai giorni in
cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. Presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un fondo
di accantonamento, per la corresponsione ai lavoratori autonomi della
predetta indennita'.
4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai
lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico, pari a lire ((800 milioni annue)), e dal finanziamento
del fondo di cui al comma 3, pari a lire ((300 milioni annue)), sono
posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. Il Ministero versa annualmente agli enti
previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro,
ai sensi del comma 2.
Art. 2.
1. Il regolamento per l'attuazione della presente legge e' emanato,
entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il
regolamento, in particolare, detta norme:
a) per l'accertamento dell'avvenuto impiego dei volontari in
operazioni di soccorso od esercitazioni;
b) sulle caratteristiche che tale impiego deve assumere per dare
diritto alla retribuzione o all'indennita';
c) per l'accertamento dell'avvenuta astensione dal lavoro;
d) sulle modalita' e i termini per le richieste di rimborso,
nonche' per la liquidazione delle indennita' spettanti ai lavoratori
autonomi, da determinarsi in misura pari alla media delle
retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore
industria.
Art. 3.
1. Al CAI e' concesso un contributo annuo a carico dello Stato di
lire ((900 milioni)), da destinare, quanto a lire (( 600 milioni )),
al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte,
invalidita' permanente e responsabilita' civile verso terzi, ivi
compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati
nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire
((300 milioni)), alla realizzazione e gestione, presso la sede
centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attivita' del
Corpo.
Art. 4.
1. I veicoli impegnati nel trasporto dei soccorritori e dei
materiali di soccorso alpino e speleologico del Corpo possono fare
uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza di
cui agli articoli 45 e 46 del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.
2. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 e' esentato
dall'obbligo della bolla di accompagnamento.
3. I volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso e
nelle esercitazioni possono circolare con i veicoli e le unita'
cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da
leggi regionali e provinciali e da regolamenti locali, anche nelle
aree incluse in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali
ed aree protette.
Art. 5.
1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata la
spesa di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1992. Al relativo
onere si provvede, negli anni 1992, 1993 e 1994, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo
utilizzando l'accantonamento "Interventi per le operazioni di
soccorso del Club alpino italiano".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI