Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Astensione obbligatoria Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre Norme Leggi LE 1967
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Congedo facoltativo
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Congedo obbligatorio
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Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre
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Contribuzione figurativa
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Indennità di disoccupazione agricola e congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore
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Padre adottivo o affidatario
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Regime fiscale
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Trattamento economico e normativo
Vigente al: 16-11-2014
CAMPO DI APPLICAZIONE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
((1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di eta' o che e' ancora soggetto all'obbligo scolastico;
b) adolescente: il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni di eta' e che non e' piu' soggetto all'obbligo scolastico;
c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore e' al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni;
d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro)).
Art. 2.
((1. Le norme della presente legge non si applicano agli
adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:
a) servizi domestici prestati in ambito familiare;
b) prestazioni di lavoro non nocivo, ne' pregiudizievole, ne'
pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare;
2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un trattamento piu' favorevole di quello previsto dalla presente legge.
3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve
le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale)).
REQUISITI DI ETA' E DI ISTRUZIONE
Art. 3.
((1. L'eta' minima per l'ammissione al lavoro e' fissata al momento
in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non puo' essere inferiore ai 15 anni compiuti)).
Art. 4.
1. E' vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto
dal comma 2.
2. La direzione provinciale del lavoro puo' autorizzare, previo
assenso scritto dei titolari della potesta' genitoriale, l'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purche' si tratti di attivita' che non pregiudicano la sicurezza, l'integrita' psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. ((5))
3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il decreto 27 aprile 2006, n. 218 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 3, le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni per l'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi e radiofonici sono revocate di diritto in caso di accertata violazione del presente regolamento ai danni del minore autorizzato".
Art. 5.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345 ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 come modificato dal D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 262 ha disposto (con l'at. 16) che "fino alla data del 20 ottobre 2000 non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7, nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonche' del comma 2, lettera a), limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 977 del 1967, e della lettera c)".
Art. 6.
((1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai
processi e ai lavori indicati nell'Allegato I. ((3))
2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i
lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attivita' formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purche' siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione. ((3))
3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione
professionale, l'attivita' di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.
4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
5. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al
rumore superiore a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso, i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.
6. L'Allegato I e' adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione
della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita'.))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 come modificato dal D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 262 ha disposto (con l'art. 16) che "fino alla data del 20 ottobre 2000 non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7, nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonche' del comma 2, lettera a), limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 977 del 1967, e della lettera c)".
Art. 7.
((1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a
ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:
a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di
consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'eta';
b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici,
biologici e fisici;
d) movimentazione manuale dei carichi;
e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle
attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del
lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.
2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21
del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potesta' genitoriale)).
VISITA MEDICA PREVENTIVA E PERIODICA
Art. 8.
1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purche' siano riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.
2. L'idoneita' dei minori indicati al comma 1 all'attivita' lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.
3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale.
4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato.
5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non puo' essere adibito.
6. Il giudizio sull'idoneita' o sull'inidoneita' parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potesta' genitoriale. Questi ultimi hanno facolta' di richiedere copia della documen-tazione sanitaria.
7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.
8. Agli adolescenti adibiti alle attivita' lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7.
9. Il controllo sanitario di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, si applica agli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel. In tale caso il controllo sanitario ha periodicita' almeno biennale.
10. In deroga all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991, per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 85 e 90 decibel, gli intervalli del controllo sanitario non possono essere superiori all'anno.
((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazione dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera b)) che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, e' abrogata, limitatamente alle lavorazioni non a rischio, la disposizione concernente l'obbligo del certificato di idoneita' per l'assunzione di cui al presente articolo.
Art. 9.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))
Art. 10.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))
Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))
Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))
Art. 13.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))
TRASPORTO E SOLLEVAMENTO PESI
Art. 14.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))
LAVORO NOTTURNO
Art. 15.
((1. E' vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto
disposto dall'articolo 17.
2. Con il termine ''notte'' si intende un periodo di almeno 12 ore
consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata)).
Art. 16.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))
Art. 17.
((1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15, la prestazione
lavorativa del minore impiegato nelle attivita' di cui all'articolo 4, comma 2, puo' protrarsi non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.
2. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere,
eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purche' tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro)).
ORARIO DI LAVORO
Art. 18.
Per i ((bambini)), liberi da obblighi scolastici, l'orario di
lavoro non puo' superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
Per gli adolescenti l'orario di lavoro non puo' superare le 8 ore
giornaliere e le 40 settimanali.
Art. 19.
((. . . )) gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto
di pesi per piu' di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.
((. . . )) gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni
effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentite dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei ((bambini)) e degli adolescenti puo' essere autorizzata dall'((Direzione provinciale del lavoro)).
RIPOSI INTERMEDI
Art. 20.
L'orario di lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti non puo'
durare senza interruzione piu' di 4 ore e mezza Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno.
I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a
mezz'ora.
La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni
di contratti collettivi, puo' essere autorizzata dalla ((Direzione provinciale del lavoro)),sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosita' o gravosita'.
La ((Direzione provinciale del lavoro)) puo' proibire la permanenza
nei locali di lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti durante i riposi intermedi.
Art. 21.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, la ((Direzione
provinciale del lavoro)) puo', nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosita' o gravosita', prescrivere che il lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti non duri senza interruzione piu' di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.
RIPOSO SETTIMANALE
Art. 22.
Il riposo domenicale e settimanale dei minori e disciplinato dalle
disposizioni vigenti in materia.
((Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale
di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo puo' essere ridotto, ma non puo' comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
Ai minori impiegati in attivita' lavorative di carattere culturale,
artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonche', con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale puo' essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica)).
FERIE ANNUALI
Art. 23.
I ((bambini)) e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale
di ferie retribuite che non puo' essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di eta'.
I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalita' di
godimento delle ferie.
TUTELA PREVIDENZIALE
I ((bambini)) di qualsiasi eta', anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'eta' minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.
Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi.
FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI FANCIULLI
Art. 25.
I ((bambini)) di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli
Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai ((bambini)) stessi un'adeguata formazione professionale.
Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i ((bambini)) che hanno
superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di un'occupazione, a frequentare detti corsi.
SANZIONI
Art. 26.
((1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4,
comma 1; 6, comma 1; 8, comma 7, e' punita con l'arresto fino a sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6,
comma 2; 7, comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1; 18; 21; 22 e' punita con l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a lire dieci milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8,
comma 6; 17, comma 2; 19; 20, primo e secondo comma e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
4. Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti
dall'articolo 4, comma 2, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, e' punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.
5. Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti
dall'articolo 6, comma 3, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, e' punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.
6. Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di
cui agli articoli 3; 4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura non inferiore alla meta' del massimo a chi, rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli.
7. L'autorita' competente a ricevere il rapporto con le violazioni
amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanzaingiunzione e' la direzione provinciale del lavoro.
8. Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758)).(2)
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs 9 settembre 1994, n. 566 ha disposto (con l' art. 1,
comma 2) che "Per le violazioni di cui agli articoli 19, 20 e 23 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sanzionate ai sensi dell'art. 26 della medesima legge,come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
DISPOSIZIONI. FINALI
Art. 27.
Sono abrogate le norme della legge 29 novembre 1961, n. 1325,
nonche' le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, per la parte relativa alla tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti.
E' abrogata altresi' ogni disposizione in contrasto con la presente
legge.
Art. 28.
Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica
previsto all'articolo 6, mentre per le attivita' industriali restano ferme le tabelle allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre attivita' la valutazione della pericolosita', faticosita' e gravosita' dei lavori e' rimessa temporaneamente alla ((Direzione provinciale del lavoro)).
Art. 29.
La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - BOSCO - REALE - GUI
- RESTIVO - ANDREOTTI -
BO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Allegato I.
I. ((Mansioni)) che espongono ai seguenti agenti:
1. Agenti fisici:
a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
((b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90
decibel LEP-d.))
2. Agenti biologici:
a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.
3. Agenti chimici:
a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o piu' rischi descritti dalle seguenti frasi:
1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
2) possibilita' di effetti irreversibili (R40);
3) puo' provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
4) puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
5) puo' provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
7) puo' ridurre la fertilita' (R60);
8) puo' danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
((c) sostanze e preparati classificati
irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)"));
d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;
e) piombo e composti;
f) amianto.
II. Processi e lavori:
1) ((Il divieto e' riferito solo alle
specifiche fasi del processo produttivo e non all'attivita' nel suo
complesso)) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del
decreto legislativo n. 626 del 1994.
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi,
ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonche' condotta e governo di tori e stalloni.
4) Lavori di mattatoio.
5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di
produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole
contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
7) ((Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e
smontaggio delle armature esterne alle costruzioni)).
8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
9) Lavori il cui ritmo e' determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
11) Lavorazioni nelle fonderie.
12) Processi elettrolitici.
13) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 262))
14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
19) Lavorazione dei tabacchi.
20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
21) Produzione di calce ventilata.
22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
27) ((Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di
ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica,
nonche' lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi
di trasmissione che sono in moto)).
28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
33) ((Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata
senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale)).
34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero
flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi
((di elevata potenza)).
35) Produzione di polveri metalliche.
36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.
Legge 584 del 13 luglio 1967
Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione.
Vigente al: 3-1-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
((1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155)).
Art. 2.
Ai lavoratori dipendenti, i quali cedano il loro sangue gratuitamente, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo di cui all'articolo precedente. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facolta' di chiedere il rimborso all'Istituto di assicurazione contro le malattie al quale e' iscritto il donatore, anche in deroga alle vigenti norme che prevedano limitazioni dell'indennita' economica di malattia per durata e ammontare.
Art. 3.
All'onere derivante dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori donatori di sangue concorre lo Stato con un contributo annuo di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il contributo statale di cui sopra viene ripartito annualmente tra gli enti di assicurazione di malattia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in proporzione ai rimborsi effettuati dagli enti medesimi ai datori di lavoro.
Art. 4.
Alla spesa derivante dall'attuazione del precedente articolo si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvedera' ad emanare le norme di attuazione della presente legge, anche per quanto concerne l'accertamento dell'avvenuta donazione di sangue, i limiti quantitativi che essa deve raggiungere per dare diritto alla giornata di riposo, le modalita' e i termini per le richieste di rimborso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1967
SARAGAT
MORO - BOSCO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE