Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Astensione obbligatoria Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre Norme Circolari Inps CI 1988 Circolare 84 del 29 aprile 1988
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Circolare 84 del 29 aprile 1988
OGGETTO: Cassa integrazione guadagni - Questioni varie.
1) C.C.N.L. PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE CALZATURE - ORARIO DI
LAVORO E CALCOLO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI.
Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
addetti all'industria delle calzature del 28 marzo 1987, all'art. 26,
stabilisce che "la durata dell'orario normale contrattuale e' di 39
ore settimanali; la durata dell'orario normale contrattuale puo'
anche essere di 40 ore settimanali, previo accordo a livello
aziendale".
Per quanto concerne gli effetti di tale disciplina sul
meccanismo di intervento della Cassa integrazione guadagni, si
precisa che il numero delle ore ammesso alle integrazioni salariali,
ai sensi degli artt. 1 del D.L. Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, e 2
della legge 20 maggio 1975, n. 164 (1), deve essere correlato
all'orario di lavoro adottato a livello aziendale e che quindi dovra'
essere commisurato a 39 o a 40 ore a seconda del regime concordato in
sede aziendale.
Parimenti l'importo orario sul quale deve commisurarsi
l'integrazione salariale, tenuto conto del sistema di mensilizzazione
della retribuzione, sara' determinato sulla base della stessa
parametrazione stabilita per il calcolo delle quote retributive da
detrarre dalla retribuzione mensile, applicando la stessa formula
prevista dall'art. 36 del contratto collettivo: retribuzione mensile
suddivisa per le ore lavorative del mese, intendendo per tali quelle
che si sarebbero prestate secondo l'intero orario contrattuale in
atto nell'azienda, come se non ci fossero assenze di alcun genere
(malattie, ferie, festivita', ecc.).
Conseguentemente - ad esempio - l'importo orario per il
mese di marzo 1988 sara' calcolato applicando alla retribuzione
mensile il divisore 184 nel caso di orario a 40 ore e 180 se l'orario
di lavoro e' stabilito in 39 ore.
Poiche' il nuovo contratto decorre dal 1' aprile 1987, da
tale data trovano applicazione le presenti istruzioni.
2) CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
In merito alla posizione dei lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro nei riguardi della Cassa
integrazione guadagni si ribadisce che le istruzioni impartite con
circolare n. 854 G.S. del 27 marzo 1986 (2), sulla base della
delibera n. 35 del 7 marzo 1986 (3) del Consiglio di Amministrazione,
concernono le integrazioni salariali ordinarie.
Per quanto attiene il trattamento straordinario di
integrazione salariale, rientrante nella esclusiva competenza degli
organi Governativi, si e' sottoposto agli organi medesimi il problema
nascente dalla incompatibilita' fra le caratteristiche specifiche del
contrato di formazione e lavoro - tra le quali assume preminente
rilievo la durata fissata dal legislatore improrogabilmente in 24
mesi - e le peculiarita' del regime giuridico del trattamento
straordinario di integrazione salariale. Sulla questione il Comitato
di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI),
con delibera del 2 dicembre 1987, ha stabilito che "saranno comunque
esclusi dai benefici delle integrazioni salariali i lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro per tutta la durata del
contratto, salvi i casi specificamente individuati dall'apposito
Comitato selettivo in presenza di situazioni di straordinaria
eccezionalita' derivanti da eventi obiettivamente non
predeterminabili. In tali casi il Comitato indica anche i limiti
della deroga".
In relazione a tale deliberazione si precisa che il
trattamento straordinario non spetta ai lavoratori in contratto di
formazione e lavoro a meno che la inclusione fra i destinatari del
provvedimento concessivo del trattamento straordinario di
integrazione salariale non risulti espressamente dal provvedimento
stesso.
3) ART. 6 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1975, N. 164.
Con circolare n. 57684 G.S. - n. 11921 O. - n. 291
D.S.E.A.D. - N. 385 C. e V. del 27 giugno 1975 (4) sono state
illustrate le disposizioni della legge 20 maggio 1975, n. 164.
In particolare, nell'allegato 1 della predetta circolare
(circolare per le imprese industriali) in merito ai limiti temporali
stabiliti dall'art. 6 della stessa legge n. 164 e' stato precisato
che "ai fini del computo del biennio previsto dalla legge devono
essere considerate le 104 settimane immediatamente precedenti la
settimana di integrazione richiesta".
Al riguardo si chiarisce che il periodo massimo integrabile
di 52 settimane nel biennio non costituisce un presupposto rispetto
al periodo richiesto, ma un arco temporale di durata all'interno del
quale vanno collocate le settimane richieste.
Pertanto, fermo restando che il biennio e' costituito da n.
104 settimane consecutive, la settimana rispetto alla quale deve
effettuarsi il calcolo al fine di verificare l'eventuale superamento
del limite massimo e' da ricomprendere nel biennio stesso come
centoquattresima settimana.
4) COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO. SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA DI
ISTRUZIONI DI CUI AL PARAGRAFO II DELLA CIRCOLARE 8 GENNAIO 1986
N. 2749 G.S. - N. 693 R.C.V. - N. 13 P.M.M.C. (5).
Come e' noto, ai sensi dell'art. 17, 7' comma, della legge
27 febbraio 1985, n. 49 (6), i lavoratori soci delle cooperative di
produzione e lavoro che abbiano ottenuto il contributo da parte del
Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di
occupazione devono essere esclusi, per la durata di un triennio,
dalle prestazioni sia ordinarie che straordinarie della Cassa
integrazione guadagni.
Al riguardo si precisa che il triennio in questione decorre
dalla data di registrazione del decreto del Ministro della industria,
del commercio e dell'artigianato, concessivo del contributo.
In base alle intese intercorse con il Dicastero
interessato, i decreti - con l'elenco dei soci delle cooperative
ammesse al beneficio - vengono trasmessi a questa Direzione Generale
che provvedera' a farli pervenire alle competenti Sedi.
Per quanto attiene gli adempimenti applicativi, ferma
restando la dichiarazione di responsabilita' della cooperativa
prevista nella circolare su richiamata, le Sedi avranno cura di
verificare che i nominativi dei lavoratori, compresi negli elenchi
allegati ai decreti di concessione del contributo a fondo perduto di
cui all'art. 17 in questione, non siano inclusi fra i beneficiari
delle prestazioni.
Tale verifica sara' effettuata con particolare riguardo
agli eventuali pagamenti diretti di integrazioni salariali
straordinarie.
Nel caso in cui il socio risolva il rapporto di
partecipazione alla cooperativa nel corso del triennio, la
cooperativa dovra' evidenziare nella documentazione di lavoro
dell'interessato il residuo periodo del triennio di esclusione dalle
prestazioni della Cassa, al fine di consentire, qualora si instauri
un successivo rapporto di lavoro dipendente con altra impresa e di
richiesta di intervento della Cassa, la predetta esclusione.
In relazione a cio', le Sedi acquisita copia dei decreti
ministeriali di concessione del contributo in discorso, invieranno
alle cooperative interessate apposita lettera informativa del divieto
di includere, fra i beneficiari di prestazioni salariali ordinarie e
straordinarie, i lavoratori compresi nell'elenco allegato al decreto
e della necessita' che, nel caso di risoluzione del rapporto di
lavoro con alcuno dei beneficiari del contributo nel corso del
triennio, il residuo periodo del triennio stesso venga annotato sui
documenti di lavoro del socio cessato dal rapporto.
5) LAVORATORI LICENZIATI DA IMPRESE FALLITE
Ad integrazione delle istruzioni impartite con circolare n.
303 G.S. dell'11 febbraio 1987, paragrafo 3 (7), si precisa che il
calcolo dell'ammontare del trattamento d'integrazione salariale in
favore dei lavoratori licenziati da imprese fallite puo' tenere conto
soltanto delle variazioni del costo della vita che si verificano nel
corso della concessione ex lege n. 301/79 (8). Non sono invece
integrabili gli aumenti contrattuali in quanto gli stessi maturano in
costanza di rapporto di lavoro.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 1127.
(2) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 839.
(3) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 603.
(4) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 1336.
(5) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 108.
(6) V. "Atti ufficiali" 1985, pag. 677.
(7) V. "Atti ufficiali" 1987, pag. 476.
(8) V. "Atti ufficiali" 1979, pag. 1542.