Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Astensione obbligatoria Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre Norme Messaggi ME 1986
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Beneficiari
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Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito
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Congedo facoltativo
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Congedo obbligatorio
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Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre
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Contribuzione figurativa
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Indennità di disoccupazione agricola e congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore
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Modalità di fruizione e domanda
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Padre adottivo o affidatario
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Regime fiscale
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Trattamento economico e normativo
Messaggio 4904 del 14 ottobre 1986
Oggetto:
Termine per la presentazione della domanda di indennità per morte.
Si porta a conoscenza delle dipendenze periferiche che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5213 del 4 novembre 1985, ha affermato che il termine per la presentazione della domanda intesa a conseguire la indennità spettante in caso di decesso di assicurato senza diritto a pensione da parte dei superstiti è tuttora, stabilito, a pena di decadenza, dall'ari. 129 2° comma, del R.D.L'. 4 ottobre 1935, n. 1827, in un anno dalla data della morte dell'assicurato medesimo.
Devono intendersi, pertanto modificate le istruzioni di cui alla ciré. n. 67404 OBG. del 28 giugno 1943, le quali, al fine di dare applicazione alla normativa da emanare ai sensi dell'ari. 42 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 — peraltro mai entrata in vigore—autorizzavano le Sedi provinciali ad esaminare le domande di indennità presentate entro il termine di cinque anni dalla data del decesso dell'assicurato.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI