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Decreto Ministeriale 22 aprile 2014
Art. 1
A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono estesi ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti.
Art. 2
1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà, di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
2. Per la concessione dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo, il criterio di priorità viene individuato nell’ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte dei partiti e dei movimenti politici presso la Direzione Generale delle politiche attive e passive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. I partiti e i movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni e del contributo di solidarietà, secondo le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria.
Art. 3
Il limite di spesa annuo viene individuato annualmente dall’INPS entro il primo trimestre dell’anno di riferimento sulla base della somma degli stanziamenti di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e dei contributi dovuti annualmente dai partiti e dai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 e successive modificazioni.
Art. 4
1. Ai fini del rispetto della complessiva disponibilità finanziaria, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a monitorare mensilmente i contributi dovuti, effettuando una stima degli importi dovuti su base annua, e a monitorare mensilmente i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni e al riconoscimento della relativa contribuzione figurativa di cui al presente provvedimento, e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. Qualora, in relazione al limite di spesa annuo determinato ai sensi dell’articolo 3 ed eventualmente aggiornato sulla base del monitoraggio del gettito contributivo effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo, risulti, sulla base delle istanze accolte ai sensi dell’articolo 2, comma 2, il raggiungimento anche in termini prospettici del predetto limite di spesa annuo, l’INPS non prende in esame ulteriori istanze presentate per l’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 2 del presente decreto. A tal fine, l’INPS comunica alla Direzione Generale delle politiche attive e passive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l’approssimarsi del raggiungimento del predetto limite di spesa (al raggiungimento del 90% del limite annuo predeterminato).