Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Astensione obbligatoria Pescatrici autonome Norme Circolari Ministeriali CM 2011 Circolare Ministero del Lavoro 22 del 10 agosto 2011
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Circolare Ministero del Lavoro 22 del 10 agosto 2011
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LORO SEDI
e p.c.
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LORO SEDI
OGGETTO: D.Lgs. n. 67/2011 - Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti - Prime indicazioni operative.
Come già anticipato con circolare n. 15/2011, il decreto legislativo 67/2011, in attuazione dell'art. 1 della legge 183/2010 (c.d. "collegato lavoro"), ha introdotto la possibilità di beneficiare di un accesso anticipato al pensionamento in favore degli "addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti', individuati nell'art. 1 dello stesso decreto.
In attesa della definizione della disciplina sulle ''modalità attuative" del provvedimento, demandata al decreto ministeriale previsto dall'art. 4 dello stesso d.lgs. 67/2011, attualmente in corso di perfezionamento, si ritiene necessario fornire le prime indicazioni operative rivolte in particolare a coloro i quali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo, sono tenuti a trasmettere le domanda di accesso al beneficio entro il 30 settembre 2011, in quanto abbiano "già maturalo o maturino i requisiti agevolati di cui ali 'articolo l entro il 31 dicembre 2011".
1. Lavoratori interessati
L'art. 1 del d.lgs. n. 67/2011 individua anzitutto le categorie dei lavoratori "addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti" cui è concesso, a domanda, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato.
Fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, il diritto al prepensionamento è riservato alle seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
a) lavoratori impegnati nelle mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del D.M. 19 maggio 1999 (v. riquadro 1);
b) lavoratori notturni, da intendersi quali:
1) lavoratori a turni ex art. 1, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 66/2003 (ossia qualsiasi lavoratore, di tutti i settori di attività, il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni), che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lett. d) del predetto comma 2 (ossia il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno:
- non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1 ° luglio 2008 e il 30 giugno 2009
- non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al d.lgs. n. 67/2011 (v. riquadro 2), cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'art. 2100 c.c.., impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, "contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su perii staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzalo delle linee di produzione e al controllo di qualità". Al riguardo va chiarito che il richiamo testuale ai ''criteri" di cui all'art. 2100 c.c.. è evidentemente riferito al vincolo dell'osservanza, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, “di un determinato ritmo produttivo" o alla valutazione della prestazione "in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione" e non al sistema del cottimo come metodo di retribuzione che, come tale, non può considerarsi un criterio utile a selezionare gli aventi diritto ai benefici introdotti dal d.lgs. n. 67/2011.
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Al riguardo, precisato che, ai sensi dell'art. 46 del Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), si intendono per veicoli "tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall'uomo, circolano sulle strade" in assenza di specifiche indicazioni da parte del Legislatore e uniformemente da quanto previsto da altre disposizioni normative (v. ad es. art. 54 del Codice della strada), è possibile sostenere che il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti possa intendersi comprensivo del posto riservato al conducente.
2. Ulteriori condizioni per l'esercizio del diritto
Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitatole qualora i lavoratori precedentemente indicati abbiano svolto una o più delle predette attività lavorative secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:
a) ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Ai fini del computo dei periodi di cui alle predette lettere a) e b) si tiene conto dello svolgimento effettivo delle attività lavorative usuranti, ossia dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall'accredito di contribuzione obbligatoria, con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa. Ai fini del medesimo computo, si tiene conto pertanto dei periodi in cui l'accredito di contribuzione obbligatoria sia integrato dall'accredito di contribuzione figurativa.
3. Misura del beneficio
A decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti interessati dal d.lgs. n. 67/2011 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla tabella B di cui all'allegato 1 della l. n. 247/2007 (v. riquadro 4). Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 (conv. da l. n. 122/2010).
In via transitoria, per il periodo 2008-2012, i lavoratori conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti:
a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella tabella A di cui all'allegato 1 della L. n. 247/2007 (v. riquadro 3);
riquadro 3 |
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Anno |
Età anagrafica |
|
Lavoratori dipendenti pubblici e privati |
Lavoratori autonomi iscritti all'lNPS |
|
2008 |
58 |
59 |
2009 - dal 01/01/2009 al 30/06/2009 |
58 |
59 |
b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella tabella B di cui all'allegato 1 della l. n. 247/2007 (v. riquadro 4);
c) per l’anno 2010, un’età anagrafica ridotta di due armi ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta tabella B (v. riquadro 4);
d) per gli anni 2011 e 2012, un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima tabella B (v. riquadro 4).
quadro 4 |
||||
Lavoratori dipendenti pubblici e privati |
Lavoratori autonomi iscritti all’INPS |
|||
(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva |
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna (1) |
(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva |
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicalo in colonna 2 |
|
2009 - dal 01/07/2009 al 31/1272009 |
95 |
59 |
96 |
60 |
2010 |
95 |
59 |
96 |
60 |
2011 |
96 |
60 |
97 |
61 |
2012 |
96 |
60 |
97 |
61 |
dal 2013 |
97 |
61 |
98 |
62 |
Per i lavoratori a turni ex art. 1, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 66/2003 che prestano le attività per un numero di g orni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 10 luglio 2009, la riduzione del requisito di età anagrafica non può superare:
a) un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) due anni per coloro che svolgono le predette attività lavorativa per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.
Qualora il lavoratore abbia svolto anche una o più delle attività di cui alle altre fattispecie indicate alle lettere a), b). c) e d) del comma 1 del d.lgs. n. 67/2011, si applica il beneficio ridotto di uno o due anni di cui all'art. 1. comma 6, del predetto d.lgs. n. 67/2011 solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le attività, le attività specificate al comma 6 medesimo (lavoro a turni) siano state svolte per un periodo superiore alla metà.
Attualmente, alcuni ordinamenti pensionistici prevedono norme di miglior favore per l'accesso anticipato al pensionamento, rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Secondo quanto previsto dal d.lgs. 67/2011, i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento agevolato in ragione dello svolgimento di attività usuranti possono ancora accedere anticipatamente al pensionamento secondo le norme previste dai loro particolari ordinamenti, fermo restando, tuttavia, che tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 67/2011.
I benefici spettano con effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2011) purché, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione
Ai fini dell'accesso al beneficio, il lavoratore interessato deve trasmettere alla sede territorialmente competente dell'ente previdenziale presso il quale lo stesso è iscritto la relativa domanda e la necessaria documentazione:
a) come già anticipato, entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011;
b) entro ;1 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 10 gennaio 2012.
La domanda è presentata all'ente previdenziale presso il quale il lavoratore interessato è iscritto, secondo modalità definite dall'ente medesimo.
La presentazione della domanda oltre i termini comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:
a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.
Contenuti della domanda
Ai fini della procedibilità dell'istanza, la domanda deve:
a) indicare la volontà di avvalersi, per l'accesso al pensionamento, del beneficio di cui al d.lgs. n. 67/2011;
b) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere a, b), c) e d), del d.lgs. citato, fermo restando che, relativamente alla lettera b), il rinvio al d.lgs. n. 66/2003, in essa contenuto, ha valore esclusivamente definitorio delle caratteristiche temporali del lavoro notturno; ne consegue che le condizioni di cui alla lett. b) citata andranno verificate a prescindere dal campo di applicazione dello stesso d.lgs. n. 66/2003:
c) contenere, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del d.lgs., la corrispondente documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata alla presente circolare. In assenza della predetta documentazione minima necessaria, in alcuni casi indicata in via alternativa e cioè equipollente (ad es. LUL o comunicazione al Centro per l'impiego), la domanda non potrà essere considerata procedibile senza dunque che si proceda ad un esame di merito.
La documentazione, prodotta in copia, che il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima, deve riportare, salvo i casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all’originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale. Tale dichiarazione dovrà evidentemente essere accompagnata da copia di un documento valido di identità del dichiarante.
La documentazione utile alla verifica dei requisiti è indicata dall'art. 2 del decreto nella seguente:
a) prospetto di paga;
b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
c) libretto di lavoro;
d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
f) documentazione medico-sanitaria;
g) comunicazioni lavoro notturno (ex art. 12, comma 2, d.lgs. n. 66/2003 per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero ex art. 5, d.lgs. n. 67/2011);
h) comunicazioni ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 67/2011;
i) carta di qualificazione del conducente (art. 18 del d.lgs. n. 286/2005) e certificato di idoneità alla guida;
1) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
m) comunicazioni di assunzione (art. 9-bis, comma 2, d.l. n. 510/1996, conv. da l. n. 608/1996 e successive modificazioni);
n) dichiarazione di assunzione (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. n. 181/2000), contenente le informazioni di cui al d.lgs. n. 152/1997;
o) altra documentazione equipollente.
Tutti i documenti sopra indicali devono evidentemente risalire all'epoca in cui sono state svolte le attività usuranti e non possono pertanto essere sostituiti da dichiarazioni rilasciate "ora per allora". Gli interessati potranno utilmente avvalersi di documentazione rispetto alla quale sia accertabile il momento di formazione della stessa. Tale accertamento può effettuarsi per mezzo di protocolli aziendali a numerazione progressiva ovvero attraverso il riscontro di comunicazioni inoltrate alla P.A. o a soggetti terzi quali organizzazioni datoriali o sindacali.
5. Istruttoria delle domande
L'istruttoria delle domande è svolta dalla sede territorialmente competente dell'ente previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto. Per la verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio ed in relazione alle singole istanze, l'ente può avvalersi di rappresentanti di altri enti previdenziali e assicurativi e di questo Ministero nonché della collaborazione, sulla base di specifiche intese, di rappresentanti delle Aziende sanitarie locali o di altri enti pubblici.
L'ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunicherà all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti.
In esito all'istruttoria l'ente provvedere a comunicare al lavoratore ed al datore di lavoro, laddove quest'ultimo operi ancora, l'esito dell'esame.
Con riferimento alle istanze già presentate a far data dal 26 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 67/2011), che risultino eventualmente incomplete, le stesse saranno ritenute valide a condizione che siano integrate secondo quanto previsto al precedente punto 4; a tal fine gli enti previdenziali provvedono a dare tempestiva comunicazione di tale necessità agli interessati ai fini della procedibilità della domanda, invitandoli a trasmettere la documentazione minima necessaria indicata nella tabella A.
6. Obblighi comunicazionali e attività di accertamento
In relazione alle comunicazioni previste dal decreto legislativo e alle relative indicazioni già fomite con circolare n. 15/2011 di questo Ministero, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni volte a definire in modo organico i predetti obblighi comunicazionali e le modalità di rilevazione dello svolgimento, da parte del lavoratore, delle “lavorazioni particolarmente faticose e pesanti". Peraltro, in attesa della emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 67/2011 - nel quale saranno definite modalità semplificate e flessibili di comunicazione e rilevazione delle attività in questione - si invita tutto il personale ispettivo a tener conto delle oggettive difficoltà legate anche alla verifica circa la sussistenza dei presupposti per l'assolvimento dei predetti obblighi che incidono, evidentemente, sulla concreta esigibilità degli stessi, nell'ottica di una azione ispettiva essenzialmente volta a sanzionare esclusivamente fenomeni di irregolarità sostanziale e non meramente formale e burocratico.
IL DIRETTORE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI
(Dott. Edoardo Gambacciani)
IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA
(Dott. Paolo Pennesi)
Tabella A
Documentazione minima da presentare ai finì della procedibilità della domanda di accesso al beneficio
DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO PRIVATI |
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Lavorazioni faticose e pesanti di cui all'art 1, comma 1, del d.lgs. 67/2LAVORATORI 011 |
Documenti che devono attestare lasussistenza del rapporto di lavoro per tutto il periodo di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 67/2011 |
Documenti che devono attestarel'adibizione alle attività per tutto il periodo di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 67/2011 |
Ulteriore documentazione necessaria |
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2D.M. 19 maggio 1999) |
ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola |
- contratto di lavoro individuale con indicazione dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore |
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b1) lavoratori a turni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 66/2003. che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipalo dal 1 ° luglio 2009 |
ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola |
TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI: - prospetto di paga con indicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno |
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b2) al di fuori dei casi di cui al b1 ). lavoratori che prestano la loro attività per almeno Ira era nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2. lettera d), del D.Lgs. n. 66/2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo |
ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola |
TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI: - prospetto di paga con indicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno |
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c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 del D.Lgs. n. 87/2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 ce., impegnati all'interno dì un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinalo da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità |
ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola |
- contratto di lavoro individuale con indicazione dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore |
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d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo |
ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola |
LAVORATORI DIPENDENTI DAPP.AA. |
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Lavorazioni faticose e pesanti di cui all'art 1, comma 1, del d.lgs. 67/2011 |
Documenti |
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2 D.M. 19 maggio 1999) |
Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D.Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui atta lettera o); |
b1) lavoratori a turni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 66/2003. che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2. per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1" luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non Inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009 |
Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con lavoro notturno con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D.Lgs n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o); |
b2) al di fuori dei casi di cui al b1), lavoratori che per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d). del D.Lgs n. 66/2003. per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo |
Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D.Lgs n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o); |
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo |
Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte come conducente di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D.Lgs n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o); |