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Decreto Legislativo Luogotenenziale 39 del 18 gennaio 1945
Disciplina del trattamento di riversibilita' delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita' e la vecchiaia. (045U0039)
Vigente al: 4-3-2015
UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visti gli articoli 13 e 40 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge, con modificazioni con la legge 6 luglio 1939, n. 1272;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato col R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge:
1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa;
2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni.(9)
Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio, nonche' per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche per i decessi intervenuti anteriormente al 1 maggio 1969. (4)
(1) ((8))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1962.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 nel modificare l'art. 7 della L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 6-bis) che la presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1969.
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-28 luglio 1987, n. 286 (in G.U. 1a s.s. 29/07/1987 n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' dell'art. 1 del d.l.l. 18 gennaio 1945, n. 39 (Disciplina del trattamento di riversibilita' delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia) nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti) e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale)".
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AGGIORNAMENTO (9)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 12 aprile-2 maggio 1991, n. 189 (in G.U. 1a s.s. 08/05/1991, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (che ha modificato il presente articolo) "nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe".
Art. 2.
Il diritto alla pensione di riversibilita', indicata nell'articolo precedente, dei figli riconosciuti inabili al lavoro, e' subordinato alla condizione che, al momento della morte dell'assicurato o del pensionato, essi risultino a carico dell'assicurato o del pensionato.
Non hanno diritto a pensione le figlie maritate, anche se di eta' inferiore a quelle indicate, al primo comma, dell'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.((6))
Il diritto alla pensione, nei limiti di cui all'art. 13 del Regio decreto-legge suddetto ed ai comma precedenti, spetta ai figli legittimi, legittimati e naturali. Sono equiparati ad essi i figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'art. 404 del Codice civile, nonche' i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato o del pensionato.
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-26 giugno 1975 n. 164 (in G.U. 1a s.s. 2/07/1975 n. 174) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 (recante disciplina del trattamento di riversibilita' delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita' e la vecchiaia), nella parte in cui la norma esclude dal diritto alla pensione di riversibilita' le figlie maritate anche se siano riconosciute inabili al lavoro e risultino a carico del genitore al momento del decesso di questo.".
Cessa il diritto alla pensione:
a) per il coniuge e per le figlie, quando contraggano matrimonio;((7))b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita';
c) per i figli, quando abbiano raggiunta l'eta' indicata nell'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, o sia venuto meno lo stato di invalidita'.Al coniuge, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualita' della pensione stessa, escluse le quote integrative a carico dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 30 novembre- 6 dicembre 1979 n. 140 (in G.U. 1a s.s. 12/12/1979 n. 338) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 lett. a) del d.lg.luog. 18 gennaio 1945, n. 39, nella parte in cui prevede la perdita della pensione di riversibilita' alle figlie quando contraggono matrimonio.".
Art. 4.
Qualora alla pensione abbia diritto soltanto la vedova e la pensione medesima risulti inferiore a L. 400 annue, per la vedova di impiegato, o a L. 200 annue, la vedova di operaio, la vedova puo', entro due mesi dalla data di comunicazione della liquidazione, chiedere, in sostituzione della pensione, il valore capitale di questa, calcolato secondo la tariffa formata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e approvata con decreto del Ministro per l'industria, commercio e lavoro.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuto il decesso dell'assicurato o del pensionato.
Art. 6.
Alle pensioni spettanti ai superstiti di un pensionato o di un assicurato si aggiunge la quota integrativa a carico dello Stato - di cui all'art. 59, primo comma, lettera a), del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 - nelle aliquote stabilite per le pensioni dall'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.
Per le pensioni liquidate successivamente al 31 dicembre 1949 la quota integrativa sara' calcolata, con le stesse aliquote, sulla integrazione statale ridotta secondo le disposizioni del terzo comma dell'art. 35 del medesimo R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.
Art. 7.
Il presente decreto entra in vigore il giorno 1° gennaio 1945.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello stato.
Dato a Roma, addi' 18 gennaio 1945
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - GRONCHI - SOLERI - TUPINI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 118. - PETIA
Decreto Legislativo Luogotenenziale 788 del 9 novembre 1945
Istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia. (045U0788)
Vigente al: 25-9-2014
Istituzione di una Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visti i contratti collettivi regolanti la Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, contenente provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue
Art. 1.
Agli operai dipendenti da imprese industriali, i quali effettuino un orario di lavoro inferiore a 40 ore settimanali con conseguente riduzione della retribuzione, e' dovuta una integrazione pari ai due terzi della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestate comprese tra le 24 e le 40 ore settimanali.
Agli operai per i quali siano stabiliti, per disposizione contrattuale o in relazione alle caratteristiche della loro prestazione, particolari orari, l'integrazione e' dovuta per le ore effettuate in meno di tali particolari orari e in ogni caso entro i limiti di cui al comma precedente.
Agli operai con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformita' di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attivita', l'integrazione e' dovuta entro i limiti di cui al comma 1°, ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all'orario normalmente praticato dalle imprese industriali.
((La integrazione si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga)).
Art. 2.
Nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell'orario su periodi ultra settimanali, predeterminati, l'integrazione e' dovuta, entro i limiti di cui all'art. 1, sulla base della durata media settimanale dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.
L'integrazione non e' dovuta agli operai lavoranti ad orario ridotto per le festivita' non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione.
Essa non sara' pure corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attivita', remunerate.
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 NOVEMBRE 1968, N. 1115)).
Art. 5.
Agli effetti dell'integrazione le indennita' accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo che regolano le indennita' stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura, delle indennita' in rapporto ad un orario di 8 ore.
Per gli operai retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili, l'integrazione e' riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l'integrazione e' dovuta.
Con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali provinciali dei datoti di lavoro e dei lavoratori e previa parere del Comitato di cui al successivo art. 7 possono essere fissati particolari criteri per la determinazione della retribuzione e stabilite apposite tabelle di salari medi per categoria.
Art. 6.
Per provvedere alla corresponsione della integrazione di cui agli articoli precedenti e' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la «Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria».
La Cassa e' amministrata dall'Istituto predetto che vi provvedera' con i suoi organi centrali e periferici secondo le norme del R. decreto-legge 4 ottobre 1935; n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.
Art. 7.
Sovraintende alla Cassa un Comitato speciale presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o in sua vece o impedimento dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano la rappresentanza dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:
1) il direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale e il direttore generale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
2) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio;
3) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori.
Il direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza, sociale interviene alle riunioni del Comitato con voto consultivo.
Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive associazioni sindacali nazionali.
Art. 8.
Spetta al Comitato:
1) dare parere sulle questioni che comunque possano sorgere sull'applicazione del presente decreto;
2) esaminare i bilanci annuali;
3) decidere sui ricorsi, riguardanti le prestazioni e i contributi.
((Il Comitato puo' demandare a un Sottocomitato la decisione dei ricorsi concernenti l'applicazione dei contributi e delle prestazioni della Cassa per l'integrazione dei guadagni ai lavoratori dell'industria, nonche' lo studio delle altre questioni che riterra' opportuno)).
Art. 9.
Contro le decisioni di cui al n. 3 del precedente articolo e' dato ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che decide in via definitiva.
Spetta tuttavia all'interessato l'azione avanti l'autorita' giudiziaria, da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni del Ministero.
Sono in ogni caso escluse dalla competenza dell'Autorita' giudiziaria le questioni relative alla determinazione della misura dei contributi e degli assegni.
Art. 10.
Le funzioni di controllo sulla gestione della Cassa sono esercitate da un Collegio di sindaci composto dal presidente del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e delle previdenza sociale e del tesoro, nonche' da un rappresentante dei datori di lavoro e da uno dei lavoratori nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive associazioni sindacali nazionali.
Art. 11.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 AGOSTO 1947, N. 869
(3) ((4))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Il contributo a carico delle imprese previsto nel secondo comma dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e' fissato nella misura del 3,50% della retribuzione lorda corrisposta agli operai".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1138, nel modificare l'art. 13, comma 1 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data del 31 luglio 1948 il contributo a carico delle imprese previste dal primo comma dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, e' fissato nella misura dell'1,50% sulla retribuzione lorda corrisposta agli operai".
Art. 12.
Il pagamento della integrazione sara' effettuato dal datore di lavoro agli operai aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga.
L'importo della integrazione sara' rimborsato dalla Cassa all'impresa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte, in vigore per le gestioni speciali affidate all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 13.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 AGOSTO 1947, N. 869))
Art. 14.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 MAGGIO 1951, N. 498)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 MAGGIO 1951, N. 498)).
Con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e degli altri Ministri interessati, le disposizioni stesse possono essere estese ad altre categorie di imprese e di operai e fissate le norme integrative eventualmente necessarie.
Art. 15.
Si osservano per le prestazioni ed i contributi previsti dal presente decreto, sempre che siano applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali.
Art. 16.
Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore alla dovuta e' tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versate, nonche' al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta; ed e' punito con l'ammenda da lire 1000 a L. 5000.
Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione del presente decreto o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con una ammenda da L. 1000 a L. 3000.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri le prestazioni contemplate dal presente decreto e' punito con la multa da L. 1000 a L. 5000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio della Cassa di cui al precedente art. 6.
Art. 17.
Nelle contravvenzioni al presente decreto il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, puo' presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale il quale, previo parere del Comitato speciale di cui all'art. 7, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita.
Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto puo' pure, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma dell'articolo precedente, comma primo.
Disposizioni transitorie per le provincie dell'Alta Italia
Art. 18.
A tutti gli effetti e' prorogata fino alla data del 14 ottobre 1945, la validita' del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, contenente provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia.
Art. 19.
Le imprese industriali soggette al decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, sono tenute ad osservare il divieto di cui all'art. 1 del decreto stesso fino al 31 dicembre 1945.
Esse pero' hanno l'obbligo, a decorrere dal 15 ottobre 1945, di licenziare coloro che risultino di avere svolto qualsiasi attivita' per incarico dell'o.v.r.a. o che siano stati colpiti nei provvedimenti di epurazione per attivita' fascista con una sospensione di almeno tre mesi.
Le imprese medesime sono inoltre autorizzate a licenziare coloro che siano incorsi nei casi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, e' ammessa la risoluzione del rapporto di lavoro per fatto del lavoreatore o che senza grave giustificato motivo rifiutino di accettare altra occupazione che sia loro offerta presso altro datore di lavoro.
Le imprese medesime sono pure autorizzate a licenziare i lavoratori contemplati dall'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, e coloro che hanno altre risorse personali e familiari.
Ai lavoratori di cui al 2° e 3° comma del presente articolo non compete alcuna indennita' di licenziamento.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni contenute nel presente articolo sono prorogate a tutti gli effetti sino al 31 gennaio 1946.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal dal 1° gennaio 1946 per le provincie restituite all'amministrazione del Governo italiano.
Art. 20.
Allo scopo di consentire un alleggerimento delle imprese industriali e il trapasso alle categorie di provenienza dei lavoratori assunti successivamente al 30 giugno 1943, e' consentito alle imprese medesime di risolvere il rapporto di lavoro nei confronti dei lavoratori che siano occupati in mansioni diverse da quelle della categoria di normale appartenenza, fatta eccezione dei partigiani, riconosciuti come tali ai sensi delle disposizioni vigenti, dei reduci dai fronti di combattimento, dalla prigionia, e dai campi di concentramento, delle vittime e dei perseguitati politici e degli apprendisti di eta' non superiore ai 21 anni.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni contenute nel presente articolo sono prorogate a tutti gli effetti sino al 31 gennaio 1946.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal dal 1° gennaio 1946 per le provincie restituite all'amministrazione del Governo italiano.
Art. 21.
Gli accertamenti delle condizioni che possano dar luogo ai provvedimenti di cui agli articoli 19 e 20, sono eseguiti da commissioni composte di due rappresentanti per parte delle organizzazioni locali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Le controversie che possono insorgere sono decise da tre arbitri, di cui uno in rappresentanza della organizzazioni locali dei lavoratori, l'altro in rappresentanza di quelle dei datori di lavoro e il terzo scelto d'intesa fra i rappresentanti predetti o, in mancanza, dal presidente del Tribunale competente per territorio.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni contenute nel presente articolo sono prorogate a tutti gli effetti sino al 31 gennaio 1946.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal dal 1° gennaio 1946 per le provincie restituite all'amministrazione del Governo italiano.
Art. 22.
Ai lavoratori licenziati a termini dell'art. 20 compete:
1) l'indennita' prevista dai contratti collettivi per la risoluzione del rapporto di lavoro;
2) una indennita' giornaliera di L. 30 a carico dell'impresa, sino a quando il lavoratore non trovi altra occupazione e comunque per non oltre due mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
3) gli assegni familiari nella misura normale a carico della Cassa relativa per tutto il periodo in cui compete la indennita' di cui al precedente n. 2;
4) il trattamento di disoccupazione previsto dalle vigenti disposizioni, a decorrere dal giorno della risoluzione del rapporto di lavoro e per la durata stabilita dalle disposizioni stesse.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni contenute nel presente articolo sono prorogate a tutti gli effetti sino al 31 gennaio 1946.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal dal 1° gennaio 1946 per le provincie restituite all'amministrazione del Governo italiano.
Art. 23.
Fino al 31 dicembre 1945 le imprese industriali soggette al decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, presso le quali si attui un orario superiore alle 40 ore settimanali dovranno ridurre la durata a tale limite, allo scopo di riassorbire i lavoratori disoccupati appartenenti alle categorie per le quali e' richiesto l'impiego di lavoro.
Fino al 31 dicembre 1945 e' rimesso in vigore per le imprese predette il R. decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1768, sulla riduzione della settimana lavorativa a 40 ore, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 203.
Nelle assunzioni ai posti che si renderanno disponibili per effetto dell'applicazione della settimana lavorativa di 40 ore, deve essere data la precedenza ai partigiani riconosciuti come tali ai sensi delle disposizioni vigenti, ai reduci dai fronti di combattimento, dalla prigionia e dai campi di concentramento, alle vittime o perseguitati politici.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni contenute nel presente articolo sono prorogate a tutti gli effetti sino al 31 gennaio 1946.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal dal 1° gennaio 1946 per le provincie restituite all'amministrazione del Governo italiano.
Art. 24.
Dal 15 ottobre al 31 dicembre 1945, la integrazione di cui all'art. 1 e' dovuta per le ore di lavoro non prestate comprese fra le 0 e le 40 ore settimanali nei confronti dei dipendenti delle imprese soggette al decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 523, anche se rivestenti qualifica impiegatizia.
Oltre il contributo per gli operai di cui all'art. 11 del presente decreto, e' dovuto dalle imprese predette un contributo nei confronti degli impiegati nella misura del 5 % degli stipendi al lordo corrisposti con decorrenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 1945.
Per il computo dei contributi dovuti dalle imprese stesse nei confronti degli operai e degli impiegati non si applicano fino al 31 dicembre 1945 i limiti per la retribuzione previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 succitato.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni contenute nel presente articolo sono prorogate a tutti gli effetti sino al 31 gennaio 1946.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal dal 1° gennaio 1946 per le provincie restituite all'amministrazione del Governo italiano.
Disposizioni finali
Art. 25.
I contratti collettivi di lavoro 13 giugno 1941 e 29 luglio 1941, relativi alla Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti a orario ridotto, sono abrogati.
Cessano i rimborsi posti a carico della Cassa stessa di indennita' e di assegni previsti da contratti collettivi di lavoro, fermo restando l'obbligo da parte delle aziende di corrispondere a proprio carico ai lavoratori aventi diritto le indennita' e gli assegni previsti da tali contratti.
Le richieste di prestazioni da parte degli aventi diritto a carico della Cassa medesima, di rimborsi da parte dei datori di lavoro e di contributi da questi dovuti, che si riferiscono a periodi anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere fatte sotto pena di decadenza entro sei mesi dalla data predetta. ((3))
E' abrogato il R. decreto-legge 5 dicembre 1941, n. 1545, relativo alla concessione del premio straordinario di operosita' e di altri benefici ai lavoratori portuali.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "E' riaperto, fino a 60 giorni dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui al terzo comma dell'art. 25 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, per le richieste di prestazioni da parte degli aventi diritto, di rimborsi da parte dei datori di lavoro e di contributi da questi dovuti, afferenti alla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto, istituita con il contratto collettivo nazionale di lavoro 13 giugno 1941".
Art. 26.
Con la fine del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del presente decreto e' chiusa la gestione relativa alla Cassa di cui al precedente articolo ed e' istituita per essa una gestione di stralcio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale sotto la vigilanza del Comitato, e sotto il controllo del collegio dei sindaci, di cui rispettivamente agli articoli 7 e 10 del presente decreto.
I saldi attivi e passivi della gestione predetta saranno devoluti alla Cassa di cui all'art. 6 del presente decreto.
Le operazioni inerenti alle integrazioni salariali previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, e quelle compiute in esecuzione del presente decreto fino al 31 dicembre 1945 nelle provincie soggette al decreto legislativo precitato, costituiscono una distinta gestione per la quale con decreto Luogotenenziale promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate le disposizioni necessarie per la copertura degli eventuali disavanzi e per la devoluzione degli eventuali residui attivi, sentito il Comitato suindicato.
Le funzioni di controllo sulla gestione, di cui al comma precedente, sono esercitate dal collegio dei sindaci previsto dall'art. 10 del presente decreto.
Art. 27.
La vigilanza per l'applicazione del presente decreto e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dei funzionari dell'Ispettorato del lavoro.
Art. 28.
Il presente decreto entra in vigore col periodo di paga che si inizia successivamente alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Esso avra' effetto per le provincie soggette al decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, dal 15 ottobre 1945 per quelle restituite all'amministrazione del Governo italiano e per le altre dalla data dalla quale il Governo Militare Alleato ne disporra' l'applicabilita'.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a. chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 9 novembre 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PARRI - BARBARESCHI - RICCI - GRONCHI - TOGLIATTI
Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 113. - FRASCA